Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Decreto collegiale 24 aprile 2023
Sentenza 26 novembre 2025
Decreto collegiale 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01068/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmaria Pisani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Cosenza, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stati di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Cosenza del -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di avviso orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. UR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento del decreto del Prefetto di Cosenza del -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico avverso il decreto di avviso orale del Questore di Cosenza n. -OMISSIS-, denunciandone l’illegittimità per violazione del D. Lgs. n. 159/2011, della L. n. 241/1990, difetto di motivazione e per vizio di vizio di eccesso di potere.
La misura è stata adottata in quanto l’esponente ha numerosi precedenti penali e di polizia e nello specifico per diffamazione, furto aggravato, minacce, danneggiamento, lesioni personali, percosse, accensioni ed esplosioni pericolose, guida senza patente, guida sotto l’influenza di alcool, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico.
2. Resiste la p.a. intimata, che chiede il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una prima serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente lamenta che il provvedimento avversato è stato emanato in assenza dei presupposti per la relativa adozione, poiché la guida senza patente è stata depenalizzata, per la condotta di “ accensione ed esplosioni pericolose ” non è mai stato imputato in alcun processo e per i reati per minacce, diffamazione, danneggiamento, percosse non ha mai subito condanne. Inoltre, l’atto sarebbe carente di adeguata motivazione.
L’assunto va disatteso.
6. Occorre premettere che in base all’art. 3 D. Lgs. n. 159 del 2011 “1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. 2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa
All'art. 1 è inoltre previsto che “ I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; ... c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
L’avviso orale è dunque un provvedimento monitorio, col quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza ha finalità lato sensu preventiva, sicché l'esercizio del potere di cui è titolare l'amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (TAR Calabria, Catanzaro. Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2058).
In altri termini, ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza aduna delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011.
In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 2323).
Ancora, si è precisato che l'avviso orale può essere basato su meri sospetti purché ovviamente sorretti da adeguata motivazione; a differenza di quanto la legge richiede per le ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all'avviso orale risulta essere meno stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria ed infra-procedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le misure di prevenzione; il giudizio sulla pericolosità sociale, che deve precedere il provvedimento di avviso orale, non richiede pertanto la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione; l'autorità amministrativa competente, peraltro, gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge (ossia dei sospetti), dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata (TAR Piemonte, sez. I, 2 dicembre 2020, n. 791).
Ulteriormente, è stato chiarito che gli elementi presuntivi della pericolosità sociale, posti a base del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore, devono essere valutati al momento dell'adozione dell'atto ed eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all'interessato non possono assumere rilevanza ai fini di una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile (Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2018, n. 5447).
Alla luce di tali principi, si deve ritenere non irragionevole che l'amministrazione abbia ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'irrogazione della misura di prevenzione di cui trattasi, in considerazione dei molteplici e gravi precedenti dell’esponente e, al contempo, le ragioni sottese alla determinazione avversata risultano specificate in modo sufficiente e adeguato.
5.1. Del pari infondata, da ultimo, è la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali, poiché per costante giurisprudenza “ l’ammonimento, caratterizzandosi per la sua natura preventiva ed emergenziale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3.10.2022, n.1628) e “ l’avviso orale è un atto meramente monitorio, per il quale la legge non prevede espressamente una fase di partecipazione procedimentale. Il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare se emanare senza indugio il provvedimento oppure se le circostanze consentano di avvisare il destinatario dell'atto, con una comunicazione di avvio del procedimento; ciò, in quanto l'eventuale differimento dell'emanazione del provvedimento può avere conseguenze per chi abbia segnalato i fatti all'Autorità di pubblica sicurezza ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13.7.2023, n.996).
6. La domanda di annullamento va pertanto respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente amministrazione, quantificate nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
UR AT, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR AT | VO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.