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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6943/2024
r.g., decisa nella udienza del 22.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Parte_1
Castellaneta;
ricorrente
contro
, con l'avv. Alba Amatucci;
Controparte_1
con l'avv. Francesco Certomà; CP_2
convenuti
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.7.2024, proponeva opposizione Parte_1
– chiedendone l'annullamento – avverso l'intimazione di pagamento n.
014.2024.90166032.79 di euro 256.628,32 notificata il 19.6.2024
dall a seguito delle cartelle di Controparte_1
pagamento n. 014.2007.00000897.35 di euro 131.806,69, n.
1 014.2007.00895401.65 di euro 62.024,50, n. 014.2010.00388069.90 di euro 15.197,10, n. 014.2010.01150010.82 di euro 8.376,70 e dell'avviso di addebito n. 314.2011.20010035.53 di euro 37.092,20, relativi a crediti vantati dall' a titolo di contributi e accessori dovuti per gli anni 2004, CP_2
2005, 2006, 2009 e 2010.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva Controparte_1
dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda, mentre l' chiedeva CP_2
rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di doglianza, l'opponente eccepisce la omessa notifica degli atti prodromici alla opposta intimazione di pagamento.
Il motivo è infondato.
2 Come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, i detti atti risultano tutti ritualmente notificati all'istante a mezzo posta mediante raccomandate con avviso di ricevimento consegnate a mani della moglie convivente, rispettivamente in data 16.2.2007 (cartella di pagamento n.
014.2007.00000897.35), in data 25.1.2008 (cartella di pagamento n.
014.2007.00895401.65), in data 16.6.2010 (cartella di pagamento n.
014.2010.00388069.90), in data 27.10.2010 (cartella di pagamento n.
014.2010.01150010.82) e in data 7.10.2011 (avviso di addebito n.
314.2011.20010035.53).
Con il secondo e ultimo motivo di doglianza, l'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335
maturata dopo la notifica degli atti prodromici alla opposta intimazione di pagamento.
Il motivo è parzialmente fondato.
Deve premettersi al riguardo che nella specie la prescrizione resta quinquennale ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335 anche dopo la notifica della cartella di pagamento, inidonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 2953
c.c., ovvero a sostituire la prescrizione decennale a quella breve quinquennale, in quanto la norma citata è applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale: cfr. Cass.
5.4.2013 n. 8380, Cass. 13.7.2012 n.
11941, Cass. 31.8.2011 n. 17877, Cass. 23.3.2011 n. 6617, Cass. 11.3.2011
n. 5837, Cass. Sez. Un. 10.12.2009 n. 25790, Cass. 25.5.2007 n. 12263,
Cass.
6.12.2006 n. 26161; per tale motivo non si ritiene di condividere l'opposto orientamento espresso da Cass. 24.2.2014 n. 4338 e altre;
il
3 relativo contrasto giurisprudenziale è stato, da ultimo, composto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio –
per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 co. 5
d.l.vo 26.2.1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto
della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale secondo l'art. 3 co.
9-10 l. 335/1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si
applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dall'1.1.2011 ha CP_2
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di
detto istituto (art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)”: cfr. Cass.
Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397.
Ebbene, la documentazione in atti attesta quanto segue.
Dopo la notifica della cartella di pagamento n. 014.2007.00000897.35,
eseguita il 16.2.2007, il termine quinquennale è vanamente scaduto il
16.2.2012, rivelandosi pertanto tardiva (in difetto di ogni precedente atto interruttivo) la notifica della prima intimazione di pagamento relativa a tale cartella, eseguita il 3.8.2012, mentre non risulta documentata alcuna comunicazione all'istante della procedura immobiliare iscritta il
28.10.2010.
4 Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento n.
014.2010.01150010.82, eseguita il 27.10.2010, il termine quinquennale è
vanamente scaduto il 27.10.2015, rivelandosi pertanto tardiva (in difetto di ogni precedente atto interruttivo) la notifica della prima intimazione di pagamento relativa a tale cartella, eseguita il 2.12.2016.
I relativi crediti, pertanto, si sono estinti per prescrizione.
Viceversa, dopo la notifica della cartella di pagamento n.
014.2007.00895401.65, eseguita il 25.1.2008, il termine quinquennale è
stato tempestivamente interrotto una prima volta dalla intimazione di pagamento notificata il 5.11.2009, una seconda volta dalla intimazione di pagamento notificata il 3.8.2012, una terza volta dalla intimazione di pagamento notificata il 9.10.2013, una quarta volta dalla intimazione di pagamento notificata il 2.12.2016, una quinta volta dalla intimazione di pagamento notificata il 16.5.2018, una sesta volta dall'intimazione di pagamento notificata il 18.2.2020, una settima volta dalla intimazione di pagamento notificata il 27.6.2023 e una ottava e ultima volta dalla intimazione di pagamento qui opposta.
Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento n.
014.2010.00388069.90, eseguita il 16.6.2010, il termine quinquennale è
stato tempestivamente interrotto una prima volta dalla intimazione di pagamento notificata il 3.8.2012, una seconda volta dalla intimazione di pagamento notificata il 19.9.2013, una terza volta dalla intimazione di pagamento notificata il 2.12.2016, una quarta volta dalla intimazione di pagamento notificata il 16.5.2018, una quinta volta dall'intimazione di pagamento notificata il 18.2.2020, una sesta volta dalla intimazione di
5 pagamento notificata il 27.6.2023 e una settima e ultima volta dalla intimazione di pagamento qui opposta.
Infine, dopo la notifica dell'avviso di addebito n. 314.2011.20010035.53,
eseguita il 7.10.2011, il termine quinquennale è stato tempestivamente interrotto una prima volta dalla intimazione di pagamento notificata il
19.9.2013, una seconda volta dalla intimazione di pagamento notificata il
2.12.2016, una terza volta dalla intimazione di pagamento notificata il
16.5.2018, una quarta volta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 30.4.2019, una quinta volta dall'intimazione di pagamento notificata il 18.2.2020, una sesta volta dalla intimazione di pagamento notificata il 27.6.2023, una settima volta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 26.7.2023 e una ottava e ultima volta dalla intimazione di pagamento qui opposta.
I relativi crediti pertanto non si sono prescritti.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della opposizione, deve dichiararsi dovuta dall'opponente la inferiore somma di euro 114.313,80
corrispondente ai soli crediti non prescritti.
La soccombenza reciproca costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
in parziale accoglimento della spiegata opposizione, dichiara dovuta dall'istante la inferiore somma di 114.313,80; spese compensate.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
6 dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6943/2024
r.g., decisa nella udienza del 22.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Parte_1
Castellaneta;
ricorrente
contro
, con l'avv. Alba Amatucci;
Controparte_1
con l'avv. Francesco Certomà; CP_2
convenuti
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.7.2024, proponeva opposizione Parte_1
– chiedendone l'annullamento – avverso l'intimazione di pagamento n.
014.2024.90166032.79 di euro 256.628,32 notificata il 19.6.2024
dall a seguito delle cartelle di Controparte_1
pagamento n. 014.2007.00000897.35 di euro 131.806,69, n.
1 014.2007.00895401.65 di euro 62.024,50, n. 014.2010.00388069.90 di euro 15.197,10, n. 014.2010.01150010.82 di euro 8.376,70 e dell'avviso di addebito n. 314.2011.20010035.53 di euro 37.092,20, relativi a crediti vantati dall' a titolo di contributi e accessori dovuti per gli anni 2004, CP_2
2005, 2006, 2009 e 2010.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva Controparte_1
dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda, mentre l' chiedeva CP_2
rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di doglianza, l'opponente eccepisce la omessa notifica degli atti prodromici alla opposta intimazione di pagamento.
Il motivo è infondato.
2 Come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, i detti atti risultano tutti ritualmente notificati all'istante a mezzo posta mediante raccomandate con avviso di ricevimento consegnate a mani della moglie convivente, rispettivamente in data 16.2.2007 (cartella di pagamento n.
014.2007.00000897.35), in data 25.1.2008 (cartella di pagamento n.
014.2007.00895401.65), in data 16.6.2010 (cartella di pagamento n.
014.2010.00388069.90), in data 27.10.2010 (cartella di pagamento n.
014.2010.01150010.82) e in data 7.10.2011 (avviso di addebito n.
314.2011.20010035.53).
Con il secondo e ultimo motivo di doglianza, l'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335
maturata dopo la notifica degli atti prodromici alla opposta intimazione di pagamento.
Il motivo è parzialmente fondato.
Deve premettersi al riguardo che nella specie la prescrizione resta quinquennale ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335 anche dopo la notifica della cartella di pagamento, inidonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 2953
c.c., ovvero a sostituire la prescrizione decennale a quella breve quinquennale, in quanto la norma citata è applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale: cfr. Cass.
5.4.2013 n. 8380, Cass. 13.7.2012 n.
11941, Cass. 31.8.2011 n. 17877, Cass. 23.3.2011 n. 6617, Cass. 11.3.2011
n. 5837, Cass. Sez. Un. 10.12.2009 n. 25790, Cass. 25.5.2007 n. 12263,
Cass.
6.12.2006 n. 26161; per tale motivo non si ritiene di condividere l'opposto orientamento espresso da Cass. 24.2.2014 n. 4338 e altre;
il
3 relativo contrasto giurisprudenziale è stato, da ultimo, composto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio –
per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 co. 5
d.l.vo 26.2.1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto
della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale secondo l'art. 3 co.
9-10 l. 335/1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si
applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dall'1.1.2011 ha CP_2
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di
detto istituto (art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)”: cfr. Cass.
Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397.
Ebbene, la documentazione in atti attesta quanto segue.
Dopo la notifica della cartella di pagamento n. 014.2007.00000897.35,
eseguita il 16.2.2007, il termine quinquennale è vanamente scaduto il
16.2.2012, rivelandosi pertanto tardiva (in difetto di ogni precedente atto interruttivo) la notifica della prima intimazione di pagamento relativa a tale cartella, eseguita il 3.8.2012, mentre non risulta documentata alcuna comunicazione all'istante della procedura immobiliare iscritta il
28.10.2010.
4 Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento n.
014.2010.01150010.82, eseguita il 27.10.2010, il termine quinquennale è
vanamente scaduto il 27.10.2015, rivelandosi pertanto tardiva (in difetto di ogni precedente atto interruttivo) la notifica della prima intimazione di pagamento relativa a tale cartella, eseguita il 2.12.2016.
I relativi crediti, pertanto, si sono estinti per prescrizione.
Viceversa, dopo la notifica della cartella di pagamento n.
014.2007.00895401.65, eseguita il 25.1.2008, il termine quinquennale è
stato tempestivamente interrotto una prima volta dalla intimazione di pagamento notificata il 5.11.2009, una seconda volta dalla intimazione di pagamento notificata il 3.8.2012, una terza volta dalla intimazione di pagamento notificata il 9.10.2013, una quarta volta dalla intimazione di pagamento notificata il 2.12.2016, una quinta volta dalla intimazione di pagamento notificata il 16.5.2018, una sesta volta dall'intimazione di pagamento notificata il 18.2.2020, una settima volta dalla intimazione di pagamento notificata il 27.6.2023 e una ottava e ultima volta dalla intimazione di pagamento qui opposta.
Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento n.
014.2010.00388069.90, eseguita il 16.6.2010, il termine quinquennale è
stato tempestivamente interrotto una prima volta dalla intimazione di pagamento notificata il 3.8.2012, una seconda volta dalla intimazione di pagamento notificata il 19.9.2013, una terza volta dalla intimazione di pagamento notificata il 2.12.2016, una quarta volta dalla intimazione di pagamento notificata il 16.5.2018, una quinta volta dall'intimazione di pagamento notificata il 18.2.2020, una sesta volta dalla intimazione di
5 pagamento notificata il 27.6.2023 e una settima e ultima volta dalla intimazione di pagamento qui opposta.
Infine, dopo la notifica dell'avviso di addebito n. 314.2011.20010035.53,
eseguita il 7.10.2011, il termine quinquennale è stato tempestivamente interrotto una prima volta dalla intimazione di pagamento notificata il
19.9.2013, una seconda volta dalla intimazione di pagamento notificata il
2.12.2016, una terza volta dalla intimazione di pagamento notificata il
16.5.2018, una quarta volta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 30.4.2019, una quinta volta dall'intimazione di pagamento notificata il 18.2.2020, una sesta volta dalla intimazione di pagamento notificata il 27.6.2023, una settima volta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 26.7.2023 e una ottava e ultima volta dalla intimazione di pagamento qui opposta.
I relativi crediti pertanto non si sono prescritti.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della opposizione, deve dichiararsi dovuta dall'opponente la inferiore somma di euro 114.313,80
corrispondente ai soli crediti non prescritti.
La soccombenza reciproca costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
in parziale accoglimento della spiegata opposizione, dichiara dovuta dall'istante la inferiore somma di 114.313,80; spese compensate.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
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