Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 690/2023 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/05/2025 nella causa n. 690/2023 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_5 Parte_6
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , docenti alle dipendenze del Parte_5 Parte_6 [...]
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precario, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato con riferimento ai seguenti anni scolastici:
: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
: 2019/2020 e 2020/2021; Parte_2
1
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
: 2020/2021 e 2021/2022. Parte_6
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 e dell'art 3 DPCM 28/11/2016, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza
18/5/2022, ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato, quale contributo alla loro formazione professionale, accertarsi e dichiararsi il loro diritto quali docenti assunti a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1
c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere loro € 500,00 per anno scolastico mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo dovuto e, in via subordinata, la condanna del a corrispondere la medesima somma a titolo di risarcimento del danno in CP_1 forma specifica ex art 1218 c.c..
Il si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione dei diritti Controparte_1 maturati dalla ricorrente con riguardo all'a.s. 2017/2018 e limitandosi con Parte_1 riguardo alle altre posizioni a chiedere la riunione dei procedimenti.
All'udienza odierna il difensore della parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
2 RGL n. 690/2023 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che: è stata destinataria nell'a.s. 2018/2019 di Parte_1 contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche mentre negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di contratti di supplenza annuale;
è stato Parte_2 destinatario di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2019/2020 e di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2020/2021 è stato destinatario Parte_3 di contratti di supplenza annuale in tutti gli aa.ss. per cui ha proposto domanda;
Parte_4
è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss.
2019/2020 e 2022/2023 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024; è stato destinatario di contratti di supplenza annuale negli aa.ss Parte_5
2020/2021 e 2021/2022 e di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s.
3 RGL n. 690/2023 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
2022/2023; è stata destinataria di un contratto di supplenza fino al termine delle Parte_6 attività didattiche nell'a.s. 2021/2022 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022 (v. contratti prodotti).
Per i ricorrenti , e il difensore del ha Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 dato atto, all'udienza odierna, che sono docenti assunti in ruolo o attualmente in servizio in virtù di contratto di supplenza;
per gli altri ricorrenti vi è documentazione in atti comprovante la loro presenza attuale nel sistema scolastico.
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Si precisa, con riguardo alla domanda proposta da relativa all'a.s. 2017/2018, Parte_1 che la ricorrente non aveva prodotto alcun contratto;
in ogni caso, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è fondata ed è stata condivisa da parte ricorrente, che ha precisato in corso CP_1 di causa di rinunciare alla domanda con riguardo a tale annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della pluralità dei ricorrenti, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 2.500,00; Parte_1
€ 1.000,00; Parte_2
€ 2.500,00; Parte_3
4 RGL n. 690/2023 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
€ 2.500,00; Parte_4
€ 1.500,00; Parte_5
€ 1.000,00; Parte_6
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.250,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto.
Alessandria, il 22.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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