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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68/2024
REPY BLICA ITALIABBLY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa Carla Santese
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 68/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 (c.f. C.F. 1 '
TOMMASO BARTALINI e dell'avv. MAURIZIO FORZONI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE
contro
' con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 (c.f. P.IVA_1
COTTINI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Piaccia all"Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per le causali di cui in premessa contrariis reiectis,
-Nel merito: accertare e dichiarare il Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 con sede in
CP 1, Piazza del Campo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, per tutti i motivi dedotti in narrativa, esclusivo responsabile dei danni subiti dalla Sig.ra Parte_1 [...] per il sinistro occorsole in data 10//01/2020, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o, comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
-Per l'effetto: accogliere il proposto Appello e, in riforma della sentenza n. 979/2023 emessa in data 13/11/2023 dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice, Dott.ssa Giulia
Capannoli, nella causa R.G. n. 2994/2021, depositata in Cancelleria in pari data, ad aggi non notificata, condannare il Controparte_1 (c.f. P.IVA_1
/con sede in
CP_1, Piazza del Campo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento per tutti i danni patiti dalla Sig.ra nella misura che dovesse risultareParte_1 secondo giustizia e/o ragione in virtù delle risultanze della CTU espletata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro al totale soddisfo;
- In subordine: accertare e dichiarare la responsabilità in via concorsuale del CP_1
[...] (c.f. P.IVA 1 con sede in CP_1, Piazza del Campo n. 1, in persona del
/
Sindaco pro tempore, e per l'effetto condannare il suddetto Controparte_1 al risarcimento per tutti i danni patiti dalla Sig.ra Parte_1 nella misura che dovesse risultare secondo giustizia e/o ragione in virtù delle risultanze della CTU espletata il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro al totale soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e del primo."
Per parte appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in via principale respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 979/2023 del 13.11.2023 del Tribunale di Siena, confermandola in ogni sua parte, con la condanna di parte appellante al pagamento delle competenze e spese tutte anche del presente giudizio;
in via subordinata, ove dovesse essere ritenuta una qualche responsabilità del Controparte_1 anche in via concorsuale, accertare quali siano le somme effettivamente dovute all'appellante a titolo di risarcimento del danno, con integrale compensazione delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della riduzione del risarcimento rispetto alla pretesa."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 979/2023 del Tribunale di Siena, in materia di responsabilità da cosa in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Siena il Controparte_1 Parte_1
chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
- al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle lesioni riportate il 9.1.2020, quando alle h. 22.00 circa, all'interno del teatro dei Rinnovati dove stava assistendo ad uno spettacolo, alzatasi dal proprio posto in platea per recarsi al bagno, situato al primo ordine dei palchi, era caduta a causa di un avvallamento del pavimento, non segnalato.
Si era costituito il Controparte_1 contestando l'an e il quantum della domanda, ed in particolare contestando la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno e comunque attribuendo la responsabilità dell'accaduto all'attrice per non aver usato l'ordinaria diligenza, tanto più che conosceva lo stato dei luoghi essendo abbonata alla stagione teatrale da circa 10 anni.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU medico-legale, con sentenza 979/23 il tribunale, sussunti i fatti nella norma dell'art. 2051
c.c., respingeva la domanda (condannando l'attrice alle spese di lite), così motivando: "È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo (Cass. 11526/2017; Cass.
21212/2015); invero, “allorchè venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass. 12895/2016; cfr. Cass. 10938/2018). Infatti, l'uso improprio o anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito e, più in generale, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare gli estremi del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode
(Cass. 25835/2017); la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può, invero, atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., sino ad interrompere il nesso eziologico (Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass.
30775/2017).
In particolare, con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, il bilanciamento tra l'obbligo di custodia e l'obbligo di prudenza comunque esistente in capo al fruitore della cosa è stato di recente puntualizzato dalla Corte di Cassazione nei termini che seguono (in riferimento ad una fattispecie che traeva origine da una caduta accidentale su un marciapiede sconnesso e coperto di foglie): "“in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada" (Cass. n. 11526/2017).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha richiamato anche il "dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso... "(Cass. 2480/2018).
In altre parole, il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo comporta che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perchè la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. 23919/13, Cass. 999/14, Cass. 4661/15).
Passando alla valutazione - sulla scorta dei richiamati insegnamenti - delle risultanze processuali, pur avendo l'attrice assolto all'onere della prova in ordine alla dinamica del sinistro, dimostrando, in particolare, che la caduta è avvenuta nel luogo indicato, non ha dimostrato tuttavia l'impossibilità di evitare la caduta usando l'ordinaria diligenza.
Infatti, la circostanza che il sinistro sia avvenuto in un luogo tendenzialmente buio non è elemento sufficiente per ritenere integrata la responsabilità della convenuta, sotto un duplice profilo.
Innanzi tutto, va ricordato che la caduta è occorsa all'interno di un teatro ove si stava svolgendo una rappresentazione e lo "stato di buio" era, pertanto, connaturato all'evento. Inoltre, proprio in ragione di questo, l'attrice avrebbe dovuto muoversi a spettacolo in corso usando una adeguata diligenza, essendo noto che durante gli spettacoli le luci sono abbassate per permetterne la migliore fruizione da parte del pubblico della rappresentazione in scena.
Ancora, la convenuta ha dedotto che l'attrice era abbonata da oltre dieci anni alla stagione teatrale, circostanza questa non specificamente contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. e, quindi, conosceva molto bene lo stato dei luoghi, ivi incluso l'avvallamento ove è avvenuta la caduta e rispetto al quale avrebbe, dovuto, quindi, porre maggiore attenzione.
Infine, la teste Testimone_1 escussa all'udienza del 14.10.2023 in risposta al cap. 8 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice "8. DCV che confermate lo stato dei luoghi come risulta dalle foto che vi si mostra e se l'avvallamento o lo scivolo che la pavimentazione del teatro subisce in prossimità degli scalini che conducono dalla platea al primo ordine dei palchetti risulti illuminata o in qualche modo segnalato" ha dichiarato: "riconosco lo stato dei luoghi, con esattezza non ricordo, mi sembra che ci sia una piccola lucina ma il teatro era buio".
Risulta, quindi, che lo scivolo ove è avvenuto il sinistro non fosse completamente al buio stante la presenza di luci in prossimità del pavimento, come risultante anche dalla documentazione fotografica in atti."
La sig. Pt 1 ha appellato tale sentenza, proponendo i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Carenza di motivazione in merito all'inquadramento normativo ed alla scelta del modello di responsabilità attribuita al e sulla totale Controparte_1 esclusione della disciplina prevista dall'art. 2043 c.c. L'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse in alcun modo argomentato sulla responsabilità ex art. 2043
c.c. del convenuto, da lei fatta valere in via subordinata rispetto a quella ex art. 2051
c.c., ed in particolare non avesse considerato che la pedana sulla quale essa era caduta costituiva un'insidia - essendo scarsamente illuminata durante gli spettacoli, non segnalata e priva di ringhiera laterale tale da consentire l'accesso soltanto dalla parte discendente anziché dallo scalino creato dal dislivello e non rispettava le prescrizioni
-
dell'art. 36 della CMI n. 16/1951 - che sanciva le norme di sicurezza per la costruzione,
l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere, disponendo che "Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini;
qualora in via di eccezione venissero concessi, per impossibilità di superare il dislivello mediante leggere rampe, dovranno applicarsi le norme previste per le scale. Ogni gradino dovrà essere illuminato con apposite luci da collocarsi ai lati o comunque in modo che ogni gradino sia visto tanto da chi sale quanto da chi scende" - e dell'art. 37 della CMI n. 16/- che prevedeva che "Quando il pavimento inclinato finisce su una scala, la pendenza deve cessare almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza di questa";
2) Errata ritenuta sussistenza del caso fortuito. L'appellante ha poi rilevato che il tribunale aveva desunto il caso fortuito da a) lo "stato di buio" connaturato all'evento; b) la presenza di luci in prossimità del luogo in cui è avvenuto il sinistro;
c) l'abbonamento decennale della Sig.ra Pt 1 al Teatro Parte_2 ma che ciò era illogico perché da un canto essa aveva proceduto prestando attenzione e dall'altro proprio il fisiologico stato di buio durante gli spettacoli imponeva al custode di apprestare adeguate segnalazioni del dislivello (quali una piccola luce a pavimento, ad esempio); la teste Tes_1 aveva poi dichiarato: "riconosco lo stato dei luoghi, con esattezza non ricordo, mi sembra che ci sia una piccola lucina ma il teatro era buio", ciò che non significava affatto che l'insidia fosse illuminata (ma semmai il contrario), posto che la "piccola lucina" cui faceva riferimento la testimone era quella rappresentata nelle foto mostrate alla teste e si trovava tra il primo ed il secondo gradino delle scale poste alla destra del palco, che conducevano al 1° ordine dei palchetti, di talché non rendeva visibile il dislivello, tanto più considerato il punto di provenienza di essa appellante. Il solo fatto, poi, che essa fosse abbonata non significava certo che frequentasse quotidianamente i luoghi di causa, e/o che avesse mai effettuato quel percorso e/o che avrebbe dovuto notare la presenza dello scalino che la pedana veniva lateralmente a formare. Ad ogni modo, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, il comportamento del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso era solo quello che, benché astrattamente prevedibile, costituisse evenienza non ragionevole né accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, e certamente il fatto che uno spettatore si alzi dalla propria poltroncina durante lo spettacolo per recarsi ai servizi igienici non rientrava in tale ambito.
L'appellato s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Sollecitate le parti ad una conciliazione, per mero spirito transattivo, con nota del
13.1.2025 l'appellato s'è detto disposto a chiudere la controversia rinunciando alle spese dei due gradi ove la Pt 1 avesse rinunciato all'impugnazione, mentre con nota del
16.1.2025 l'appellante s'è detta disposta a chiudere la controversia con la percezione di una somma pari al 50% del danno non patrimoniale come accertato e quantificato nella
CTU di primo grado, e compensazione delle spese del primo grado di giudizio e dell'appello nella misura del 50%.
Stante l'impossibilità di conciliare la lite per la distanza tra le due posizioni, la causa, che segue il nuovo rito civile "Cartabia", è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
3.7.2025 mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter c.p.c. in data 4.7.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro del giudizio.
Fin dal primo grado di giudizio, pacifico che in data 9/01/2020, alle ore 22:00 circa, si trovava all'interno del Teatro dei Rinnovati in CP_1 per assistere Parte_1
ad uno spettacolo e che, mentre era in scena la rappresentazione teatrale, la medesima si alzava dal proprio posto a sedere in platea per dirigersi ai servizi igienici posti al 1° ordine;
uscita dalla fila di poltroncine, essa camminava a ridosso della parete destra della platea, quando, giunta quasi davanti ed in prossimità delle scale che dalla platea conducevano al 1° ordine, rovinava a terra.
CP_1 convenuto. Parimenti pacifico è che tale teatro fosse nella custodia del
Il tribunale ha poi affermato che l'attrice aveva dimostrato che la caduta era avvenuta proprio nel luogo indicato ovvero sul gradino formato lateralmente dallo scivolo posto in
-
-e tale statuizione è prossimità delle scale che conducevano dalla platea al primo ordine divenuta incontrovertibile in difetto di appello incidentale.
Dunque, la danneggiata ha dimostrato, com'era suo onere, la sussistenza di un nesso causale tra tale manufatto e il sinistro. Ciò che, invece, è ancora controverso è se il contegno della danneggiata costituisca un caso fortuito, tale da recidere il suddetto nesso causale ed escludere la responsabilità dell'appellato, o non.
3. Il primo motivo d'appello: l'omesso esame della domanda ex art. 2043 c.c.
Col primo motivo d'appello, | _1 lamenta che il tribunale non abbia in alcun modo argomentato sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto, da lei fatta valere in via subordinata rispetto a quella ex art. 2051 c.c., ed in particolare non abbia considerato che la pedana sulla quale essa era caduta costituiva un'insidia - essendo scarsamente illuminata durante gli spettacoli, non segnalata e priva di ringhiera laterale che consentisse l'accesso allo scivolo soltanto dalla parte discendente anziché dallo scalino creato dal dislivello e non rispettava le prescrizioni degli artt. 36 e 37 della CMI n.
16/1951.
Sul punto, l'appellato, oltre a dedurre che lo stato dei luoghi era a norma, ha replicato che la responsabilità ex art. 2043 c.c. era stata fatta valere dalla danneggiata in via aggiuntiva e non in via subordinata, ma sinceramente non si comprende quale sarebbe la conseguenza di tale diversa ricostruzione, posto che comunque, una volta respinta la pretesa ex art. 2051 c.c., primo giudice in linea di principio avrebbe dovuto valutare la richiesta risarcitoria sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c.
Tuttavia, a ben vedere il motivo in esame non ha un concreto rilievo, posto che la ragione di rigetto della pretesa ex art. 2051 c.c. fondata sulla ravvisabilità di un contegno della danneggiata tanto inconferente da assurgere a caso fortuito, se fondata, sarebbe tale da escludere anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. ed è questa la ragione,
-
implicita ma evidente, per cui il tribunale non ha valutato la pretesa anche sotto tale diverso profilo.
Invero, la norma dell'art. 2051 c.c. offre al danneggiato un'agevolazione probatoria, rispetto a quella dell'art. 2043 c.c., esonerandolo dalla dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, ma condivide con l'ipotesi generale dell'art. 2043 c.c. la rilevanza quale esimente del caso fortuito;
anche l'art. 2043 c.c., nel disporre che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", accorda infatti al danneggiante la possibilità di fornire quale prova liberatoria la sussistenza di un fortuito, posto che il "caso fortuito" è un evento imprevedibile e inevitabile che, se si verifica, agisce come un fattore esterno che interrompe il nesso di causalità tra la condotta colposa e il danno e, dunque, interagisce con il concetto stesso di causazione del danno insito in tale norma.
Pertanto, la proposizione della domanda ex art. 2043 c.c. non può, ontologicamente, superare il rigetto di quella ex art. 2051 c.c. determinata dalla ravvisabilità di un caso fortuito;
essa consente certamente di superare altre ragioni di rigetto (tipicamente, quella fondata sull'affermazione del difetto di una posizione di custodia in capo al convenuto), ma non quella in esame.
Dunque, occorre confrontarsi con il nucleo della motivazione della sentenza impugnata e, in forza del secondo motivo d'appello, valutare se effettivamente il contegno della _1 possa assurgere a caso fortuito.
4. Il secondo motivo d'appello: il contegno della danneggiata ed il caso fortuito.
Come rilevato dall'appellante, il tribunale ha desunto che il contegno della danneggiata assurgesse a caso fortuito sostanzialmente da tre circostanze:
a) lo "stato di buio" connaturato all'evento, che avrebbe dovuto indurre | Pt 1 ad una particolare cautela;
b) la presenza di luci in prossimità del luogo in cui è avvenuto il sinistro, che consentivano all Pt 1 di vedere "lo scalino";
c) l'abbonamento decennale della Aprea al Teatro dei Rinnovati, da cui si deduceva che essa ben conosceva lo stato dei luoghi.
Prima di valutare tali argomenti, è opportuno premettere che, com'è noto, il caso fortuito
è rappresentato da un fatto, naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo, e della regolarità o adeguatezza causale.
Per quanto concerne, specificamente, il contegno del danneggiato, come evidenziato reiteratamente dalla Suprema Corte, esso "intanto integra il caso fortuito, in quanto presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto" (così Cass. 16.11.2020 n. 4035).
La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 09/05/2024 n. 12663; 04/09/2023
n. 25766; 27/04/2023 n. 11152; SU 30/06/2022 n. 20943), sul punto, ha ben evidenziato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto si
-
fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;
dunque, intanto il comportamento del danneggiato può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, o comunque imprevedibile ed inevitabile.
Ma se così è, si deve concordare con l'appellante ed affermare che la motivazione in forza della quale il tribunale ha ravvisato il fortuito è incongrua e confliggente con tali principi.
Benvero, certamente il fisiologico stato di buio durante gli spettacoli imponeva alla spettatrice di prestare particolare attenzione negli spostamenti, ma al contempo le rendeva anche particolarmente difficile accorgersi dell'anomalo scalino formato dallo scivolo nella parte laterale.
Per meglio comprendere lo stato dei luoghi, è opportuno riportare una fotografia di essi
(v. doc. 4 del CP_1 :
04/12/2020 16:42
Tale rampa che se imboccata in ingresso o in uscita secondo la sua lunghezza non era insidiosa per chi come la Pt 1 proveniva invece lateralmente (secondo la direzione indicata dalla freccia azzurra), creava uno scalino a scendere che, privo di una differenziazione cromatica e di un'illuminazione a pavimento, era davvero difficile da percepire al buio;
d'altra parte, alcuna balaustra o transenna impediva di effettuare tale percorso che, anzi, per chi arrivava dal corridoio posto a lato delle poltrone in platea, rappresentava il tragitto naturale per recarsi alle scale che conducevano ai bagni del piano superiore.
L'illuminazione cui il primo giudice ha dato rilievo, poi (riconosciuta anche dalla teste
Tes_1 come ben emerge dalla suddetta fotografia è una luce di cortesia, che già di per '
sé emetteva una luce molto debole e che per di più distava oltre un metro dal punto della caduta, ed era a servizio della scala, non dell'anomalo scalino;
inoltre, per chi proveniva dalla direzione seguita dalla _1, rimaneva nascosta dietro l'angolo.
La stessa testimone, del resto, ha espressamente dichiarato che i luoghi erano bui.
Che, infine, la danneggiata fosse da tempo abbonata alla stagione teatrale, se consente di ritenere sul piano indiziario che essa fosse anche una frequentatrice del teatro, non porta ad affermare che potesse averne una precisa mappatura, tanto più che con l'illuminazione accesa la rampa in oggetto non veniva percepita come un pericolo, tale da essere registrato nella mente a futura memoria.
In definitiva, se si può concordare sul fatto che la danneggiata, non vedendo bene dove metteva i piedi, avrebbe dovuto saggiare il pavimento ad ogni passo e magari appoggiarsi al muro, così da aumentare la sua stabilità, non si può certo affermare che essa abbia tenuto un contegno abnorme o, comunque, imprevedibile ed inevitabile.
La medesima si è infatti limitata a camminare lungo un percorso consentito per recarsi al bagno durante lo spettacolo (scelta pure lecita e comunque non imprevedibile per il custode).
Sarebbe dunque stato sufficiente segnalare il dislivello, o creare un percorso obbligato alternativo, per evitare il sinistro.
Il contegno della _1 rileva pertanto solo ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227 comma primo c.c.
Per quanto premesso, considerato che appare significativamente maggiore la colpa del custode operatore qualificato, che avrebbe dovuto valutare ogni rischio non remoto, e dunque a maggior ragione quello in oggetto, ben evidente, anche considerato il fisiologico stato di buio durante lo spettacolo, ed ovviabile con un impegno ed una spesa davvero minimi Irispetto a quella della spettatrice, si deve quantificare il concorso di
-
colpa dell'appellante nella misura del 25% e quindi affermare che la stessa vanta un credito nei confronti del CP_1 pari ai 3/4 del danno patito.
4. La quantificazione del danno.
In primo grado è stata espletata una ctu a firma del dott. Per_1 da cui emerge che:
"In occasione del sinistro del 9 gennaio 2020 la signora riportava un trauma contusivo del ginocchio sinistro e della spalla destra, con frattura pluriframmentaria scomposta ed ingranata in sede metafisaria prossimale dell'omero destro con interessamento della grande e piccola tuberosità. Tali lesioni sono del tutto compatibili con la dinamica del sinistro che emerge dal fascicolo, caratterizzata da una caduta a terra e urto contro una superficie dura ed anelastica.
A causa della grave frattura dell'omero destro, si rese necessario un intervento di riduzione con chiodo endomidollare bloccato ed un lungo periodo di riabilitazione.
Per quanto riguarda la valutazione del danno, in conseguenza dell'incidente in esame si instaurò un periodo di malattia quantificabile nella seguente maniera:
Invalidità temporanea Totale 30 giorni.
Invalidità temporanea parziale al 75% 45 giorni. invalidità temporanea parziale al 50% 60 giorni.
Invalidità temporanea parziale al 25% 120 giorni.
Allo stato attuale residuano postumi permanenti, non suscettibili di miglioramentoo peggioramento, caratterizzati da "esiti di frattura pluriframmentaria scomposta ed ingranata in sede metafisaria prossimale dell'omero destro, ridottachirurgicamente con chiodo endomidollare bloccato, con ipotrofia muscolare e grave limitazione articolare ".
Tali postumi sono valutabili, come danno biologico, nella misura del 19%.
Le spese presenti nel fascicolo sono da ritenersi congrue e pertinenti alle lesioni riportate nel sinistro in esame".
Tali risultanze peritali, obiettivamente e coerentemente motivate, e non oggetto di rilievi ad opera di nessuna delle parti, debbono essere integralmente recepite.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui "In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito" (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012).
Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 74 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo settantaquattresimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta ad euro 60.109,00 (di cui euro 44.525,00 a titolo di danno biologico, il resto a titolo di danno morale).
Alla suddetta somma, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
l'attuale tabella milanese stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (aumentabile fino al 50% in caso di comprovate peculiarità).
Poiché in questo caso, diversamente dal danno permanente, la quantificazione della diaria prescinde dal tipo di lesione riportata, considerate la frattura e la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico appare congruo stabilire una diaria di euro
130,00, di talché il complessivo danno temporaneo ammonta ad euro 16.087,50.
Il complessivo danno non patrimoniale è quindi pari all'importo di euro 76.196,50 e, considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, nella misura del 25%, il credito risarcitorio ammonta all'importo di euro 57.147,37.
Tale somma, oggetto di un'obbligazione di valore, è già liquidata all'attualità; sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno si debbono altresì computare gli interessi compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, di talché il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 62.586,42.
L'attrice ha poi documentato spese mediche (v. doc. 10), ritenute congrue dal c.t.u., per
€ 3.818,00; il suo credito a tale titolo è dunque di euro 2.863,50 (3.818,00 x ¾).
Anche tale importo costituisce oggetto di un'obbligazione di valore, da maggiorare della rivalutazione (tenuto contro della svalutazione intervenuta dalla data degli esborsi a oggi)
e degli interessi, per complessivi euro 3.724,21. In conclusione, credito della _1 è pari all'importo complessivo di euro 66.310,63.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite. La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi,
_1 è risultata vittoriosa, salvo il concorso di colpa nella misura del 25%.
A ciò consegue che le spese dei due gradi dovrebbero essere in linea di principio compensate per un quarto e il CP_1 condannato a corrispondere all'appellante i residui 3/4 di esse, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Tuttavia, poiché con nota in data 16.1.25 la _1, per mero spirito transattivo, aveva manifestato la propria disponibilità a rinunciare all'appello con la percezione di una somma pari al 50% del danno non patrimoniale come accertato e quantificato nella CTU di primo grado e compensazione delle spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio nella misura del 50% manifestando dunque la disponibilità ad un accordo che per il CP 1 sarebbe stato migliore del contenuto della presente sentenza, di talché il rifiuto di tale proposta s'è rivelato ingiustificato le spese della fase decisoria
-
dell'appello, resa necessaria unicamente dal contegno del CP_1 debbono essere rifuse
all'appellante integralmente. Invero, ricevuta tale proposta in data 16.1.2025 il Comune aveva ben due mesi e mezzo di tempo per valutarla ed accettarla (o in ipotesi chiedere alla controparte un differimento dell'udienza a tal fine), prima che la _1 si vedesse costretta dalla chiusura mostrata dal convenuto a depositare la propria nota di precisazione delle conclusioni e poi, a seguire, la comparsa conclusionale e la memoria di replica. La valutazione della Corte in data 22.1.2025 di obiettiva distanza tra le posizioni delle parti e conseguente necessità di fissare udienza per la decisione non impediva infatti all'appellata un ripensamento (e quindi l'accettazione della proposta della controparte).
Pertanto, applicato lo scaglione 52.001-260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, si devono liquidare: . per il primo grado, secondo i valori medi, euro 10.577,25 (14.103,00 x 3/4);
. per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, applicati i valori minimi per la fase di trattazione ed i valori medi per le altre fasi, euro 10.391,25 (7.051 x
34 5.103,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 979/23 del Tribunale Parte_1
di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in riforma della sentenza appellata, ritenuta la responsabilità del CP_1 e un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 25%, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 66.310,63, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
compensa per un quarto le spese del primo grado, condannando l'appellata a corrispondere all'appellante i residui tre quarti, che liquida nella somma di euro
10.57,25; compensa per un quarto le spese dell'appello per le prime tre fasi e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante i residui tre quarti di tali fasi e integralmente la fase decisoria, per complessivi euro 10.391,25; dispone che le spese della ctu di primo grado gravino in via definitiva sull'appellato per 3/4 e sull'appellante per 1/4.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPY BLICA ITALIABBLY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa Carla Santese
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 68/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 (c.f. C.F. 1 '
TOMMASO BARTALINI e dell'avv. MAURIZIO FORZONI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE
contro
' con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 (c.f. P.IVA_1
COTTINI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Piaccia all"Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per le causali di cui in premessa contrariis reiectis,
-Nel merito: accertare e dichiarare il Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 con sede in
CP 1, Piazza del Campo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, per tutti i motivi dedotti in narrativa, esclusivo responsabile dei danni subiti dalla Sig.ra Parte_1 [...] per il sinistro occorsole in data 10//01/2020, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o, comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
-Per l'effetto: accogliere il proposto Appello e, in riforma della sentenza n. 979/2023 emessa in data 13/11/2023 dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice, Dott.ssa Giulia
Capannoli, nella causa R.G. n. 2994/2021, depositata in Cancelleria in pari data, ad aggi non notificata, condannare il Controparte_1 (c.f. P.IVA_1
/con sede in
CP_1, Piazza del Campo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento per tutti i danni patiti dalla Sig.ra nella misura che dovesse risultareParte_1 secondo giustizia e/o ragione in virtù delle risultanze della CTU espletata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro al totale soddisfo;
- In subordine: accertare e dichiarare la responsabilità in via concorsuale del CP_1
[...] (c.f. P.IVA 1 con sede in CP_1, Piazza del Campo n. 1, in persona del
/
Sindaco pro tempore, e per l'effetto condannare il suddetto Controparte_1 al risarcimento per tutti i danni patiti dalla Sig.ra Parte_1 nella misura che dovesse risultare secondo giustizia e/o ragione in virtù delle risultanze della CTU espletata il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro al totale soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e del primo."
Per parte appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in via principale respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 979/2023 del 13.11.2023 del Tribunale di Siena, confermandola in ogni sua parte, con la condanna di parte appellante al pagamento delle competenze e spese tutte anche del presente giudizio;
in via subordinata, ove dovesse essere ritenuta una qualche responsabilità del Controparte_1 anche in via concorsuale, accertare quali siano le somme effettivamente dovute all'appellante a titolo di risarcimento del danno, con integrale compensazione delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della riduzione del risarcimento rispetto alla pretesa."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 979/2023 del Tribunale di Siena, in materia di responsabilità da cosa in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Siena il Controparte_1 Parte_1
chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
- al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle lesioni riportate il 9.1.2020, quando alle h. 22.00 circa, all'interno del teatro dei Rinnovati dove stava assistendo ad uno spettacolo, alzatasi dal proprio posto in platea per recarsi al bagno, situato al primo ordine dei palchi, era caduta a causa di un avvallamento del pavimento, non segnalato.
Si era costituito il Controparte_1 contestando l'an e il quantum della domanda, ed in particolare contestando la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno e comunque attribuendo la responsabilità dell'accaduto all'attrice per non aver usato l'ordinaria diligenza, tanto più che conosceva lo stato dei luoghi essendo abbonata alla stagione teatrale da circa 10 anni.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU medico-legale, con sentenza 979/23 il tribunale, sussunti i fatti nella norma dell'art. 2051
c.c., respingeva la domanda (condannando l'attrice alle spese di lite), così motivando: "È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo (Cass. 11526/2017; Cass.
21212/2015); invero, “allorchè venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass. 12895/2016; cfr. Cass. 10938/2018). Infatti, l'uso improprio o anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito e, più in generale, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare gli estremi del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode
(Cass. 25835/2017); la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può, invero, atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., sino ad interrompere il nesso eziologico (Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass.
30775/2017).
In particolare, con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, il bilanciamento tra l'obbligo di custodia e l'obbligo di prudenza comunque esistente in capo al fruitore della cosa è stato di recente puntualizzato dalla Corte di Cassazione nei termini che seguono (in riferimento ad una fattispecie che traeva origine da una caduta accidentale su un marciapiede sconnesso e coperto di foglie): "“in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada" (Cass. n. 11526/2017).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha richiamato anche il "dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso... "(Cass. 2480/2018).
In altre parole, il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo comporta che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perchè la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. 23919/13, Cass. 999/14, Cass. 4661/15).
Passando alla valutazione - sulla scorta dei richiamati insegnamenti - delle risultanze processuali, pur avendo l'attrice assolto all'onere della prova in ordine alla dinamica del sinistro, dimostrando, in particolare, che la caduta è avvenuta nel luogo indicato, non ha dimostrato tuttavia l'impossibilità di evitare la caduta usando l'ordinaria diligenza.
Infatti, la circostanza che il sinistro sia avvenuto in un luogo tendenzialmente buio non è elemento sufficiente per ritenere integrata la responsabilità della convenuta, sotto un duplice profilo.
Innanzi tutto, va ricordato che la caduta è occorsa all'interno di un teatro ove si stava svolgendo una rappresentazione e lo "stato di buio" era, pertanto, connaturato all'evento. Inoltre, proprio in ragione di questo, l'attrice avrebbe dovuto muoversi a spettacolo in corso usando una adeguata diligenza, essendo noto che durante gli spettacoli le luci sono abbassate per permetterne la migliore fruizione da parte del pubblico della rappresentazione in scena.
Ancora, la convenuta ha dedotto che l'attrice era abbonata da oltre dieci anni alla stagione teatrale, circostanza questa non specificamente contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. e, quindi, conosceva molto bene lo stato dei luoghi, ivi incluso l'avvallamento ove è avvenuta la caduta e rispetto al quale avrebbe, dovuto, quindi, porre maggiore attenzione.
Infine, la teste Testimone_1 escussa all'udienza del 14.10.2023 in risposta al cap. 8 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice "8. DCV che confermate lo stato dei luoghi come risulta dalle foto che vi si mostra e se l'avvallamento o lo scivolo che la pavimentazione del teatro subisce in prossimità degli scalini che conducono dalla platea al primo ordine dei palchetti risulti illuminata o in qualche modo segnalato" ha dichiarato: "riconosco lo stato dei luoghi, con esattezza non ricordo, mi sembra che ci sia una piccola lucina ma il teatro era buio".
Risulta, quindi, che lo scivolo ove è avvenuto il sinistro non fosse completamente al buio stante la presenza di luci in prossimità del pavimento, come risultante anche dalla documentazione fotografica in atti."
La sig. Pt 1 ha appellato tale sentenza, proponendo i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Carenza di motivazione in merito all'inquadramento normativo ed alla scelta del modello di responsabilità attribuita al e sulla totale Controparte_1 esclusione della disciplina prevista dall'art. 2043 c.c. L'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse in alcun modo argomentato sulla responsabilità ex art. 2043
c.c. del convenuto, da lei fatta valere in via subordinata rispetto a quella ex art. 2051
c.c., ed in particolare non avesse considerato che la pedana sulla quale essa era caduta costituiva un'insidia - essendo scarsamente illuminata durante gli spettacoli, non segnalata e priva di ringhiera laterale tale da consentire l'accesso soltanto dalla parte discendente anziché dallo scalino creato dal dislivello e non rispettava le prescrizioni
-
dell'art. 36 della CMI n. 16/1951 - che sanciva le norme di sicurezza per la costruzione,
l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere, disponendo che "Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini;
qualora in via di eccezione venissero concessi, per impossibilità di superare il dislivello mediante leggere rampe, dovranno applicarsi le norme previste per le scale. Ogni gradino dovrà essere illuminato con apposite luci da collocarsi ai lati o comunque in modo che ogni gradino sia visto tanto da chi sale quanto da chi scende" - e dell'art. 37 della CMI n. 16/- che prevedeva che "Quando il pavimento inclinato finisce su una scala, la pendenza deve cessare almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza di questa";
2) Errata ritenuta sussistenza del caso fortuito. L'appellante ha poi rilevato che il tribunale aveva desunto il caso fortuito da a) lo "stato di buio" connaturato all'evento; b) la presenza di luci in prossimità del luogo in cui è avvenuto il sinistro;
c) l'abbonamento decennale della Sig.ra Pt 1 al Teatro Parte_2 ma che ciò era illogico perché da un canto essa aveva proceduto prestando attenzione e dall'altro proprio il fisiologico stato di buio durante gli spettacoli imponeva al custode di apprestare adeguate segnalazioni del dislivello (quali una piccola luce a pavimento, ad esempio); la teste Tes_1 aveva poi dichiarato: "riconosco lo stato dei luoghi, con esattezza non ricordo, mi sembra che ci sia una piccola lucina ma il teatro era buio", ciò che non significava affatto che l'insidia fosse illuminata (ma semmai il contrario), posto che la "piccola lucina" cui faceva riferimento la testimone era quella rappresentata nelle foto mostrate alla teste e si trovava tra il primo ed il secondo gradino delle scale poste alla destra del palco, che conducevano al 1° ordine dei palchetti, di talché non rendeva visibile il dislivello, tanto più considerato il punto di provenienza di essa appellante. Il solo fatto, poi, che essa fosse abbonata non significava certo che frequentasse quotidianamente i luoghi di causa, e/o che avesse mai effettuato quel percorso e/o che avrebbe dovuto notare la presenza dello scalino che la pedana veniva lateralmente a formare. Ad ogni modo, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, il comportamento del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso era solo quello che, benché astrattamente prevedibile, costituisse evenienza non ragionevole né accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, e certamente il fatto che uno spettatore si alzi dalla propria poltroncina durante lo spettacolo per recarsi ai servizi igienici non rientrava in tale ambito.
L'appellato s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Sollecitate le parti ad una conciliazione, per mero spirito transattivo, con nota del
13.1.2025 l'appellato s'è detto disposto a chiudere la controversia rinunciando alle spese dei due gradi ove la Pt 1 avesse rinunciato all'impugnazione, mentre con nota del
16.1.2025 l'appellante s'è detta disposta a chiudere la controversia con la percezione di una somma pari al 50% del danno non patrimoniale come accertato e quantificato nella
CTU di primo grado, e compensazione delle spese del primo grado di giudizio e dell'appello nella misura del 50%.
Stante l'impossibilità di conciliare la lite per la distanza tra le due posizioni, la causa, che segue il nuovo rito civile "Cartabia", è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
3.7.2025 mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter c.p.c. in data 4.7.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro del giudizio.
Fin dal primo grado di giudizio, pacifico che in data 9/01/2020, alle ore 22:00 circa, si trovava all'interno del Teatro dei Rinnovati in CP_1 per assistere Parte_1
ad uno spettacolo e che, mentre era in scena la rappresentazione teatrale, la medesima si alzava dal proprio posto a sedere in platea per dirigersi ai servizi igienici posti al 1° ordine;
uscita dalla fila di poltroncine, essa camminava a ridosso della parete destra della platea, quando, giunta quasi davanti ed in prossimità delle scale che dalla platea conducevano al 1° ordine, rovinava a terra.
CP_1 convenuto. Parimenti pacifico è che tale teatro fosse nella custodia del
Il tribunale ha poi affermato che l'attrice aveva dimostrato che la caduta era avvenuta proprio nel luogo indicato ovvero sul gradino formato lateralmente dallo scivolo posto in
-
-e tale statuizione è prossimità delle scale che conducevano dalla platea al primo ordine divenuta incontrovertibile in difetto di appello incidentale.
Dunque, la danneggiata ha dimostrato, com'era suo onere, la sussistenza di un nesso causale tra tale manufatto e il sinistro. Ciò che, invece, è ancora controverso è se il contegno della danneggiata costituisca un caso fortuito, tale da recidere il suddetto nesso causale ed escludere la responsabilità dell'appellato, o non.
3. Il primo motivo d'appello: l'omesso esame della domanda ex art. 2043 c.c.
Col primo motivo d'appello, | _1 lamenta che il tribunale non abbia in alcun modo argomentato sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto, da lei fatta valere in via subordinata rispetto a quella ex art. 2051 c.c., ed in particolare non abbia considerato che la pedana sulla quale essa era caduta costituiva un'insidia - essendo scarsamente illuminata durante gli spettacoli, non segnalata e priva di ringhiera laterale che consentisse l'accesso allo scivolo soltanto dalla parte discendente anziché dallo scalino creato dal dislivello e non rispettava le prescrizioni degli artt. 36 e 37 della CMI n.
16/1951.
Sul punto, l'appellato, oltre a dedurre che lo stato dei luoghi era a norma, ha replicato che la responsabilità ex art. 2043 c.c. era stata fatta valere dalla danneggiata in via aggiuntiva e non in via subordinata, ma sinceramente non si comprende quale sarebbe la conseguenza di tale diversa ricostruzione, posto che comunque, una volta respinta la pretesa ex art. 2051 c.c., primo giudice in linea di principio avrebbe dovuto valutare la richiesta risarcitoria sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c.
Tuttavia, a ben vedere il motivo in esame non ha un concreto rilievo, posto che la ragione di rigetto della pretesa ex art. 2051 c.c. fondata sulla ravvisabilità di un contegno della danneggiata tanto inconferente da assurgere a caso fortuito, se fondata, sarebbe tale da escludere anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. ed è questa la ragione,
-
implicita ma evidente, per cui il tribunale non ha valutato la pretesa anche sotto tale diverso profilo.
Invero, la norma dell'art. 2051 c.c. offre al danneggiato un'agevolazione probatoria, rispetto a quella dell'art. 2043 c.c., esonerandolo dalla dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, ma condivide con l'ipotesi generale dell'art. 2043 c.c. la rilevanza quale esimente del caso fortuito;
anche l'art. 2043 c.c., nel disporre che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", accorda infatti al danneggiante la possibilità di fornire quale prova liberatoria la sussistenza di un fortuito, posto che il "caso fortuito" è un evento imprevedibile e inevitabile che, se si verifica, agisce come un fattore esterno che interrompe il nesso di causalità tra la condotta colposa e il danno e, dunque, interagisce con il concetto stesso di causazione del danno insito in tale norma.
Pertanto, la proposizione della domanda ex art. 2043 c.c. non può, ontologicamente, superare il rigetto di quella ex art. 2051 c.c. determinata dalla ravvisabilità di un caso fortuito;
essa consente certamente di superare altre ragioni di rigetto (tipicamente, quella fondata sull'affermazione del difetto di una posizione di custodia in capo al convenuto), ma non quella in esame.
Dunque, occorre confrontarsi con il nucleo della motivazione della sentenza impugnata e, in forza del secondo motivo d'appello, valutare se effettivamente il contegno della _1 possa assurgere a caso fortuito.
4. Il secondo motivo d'appello: il contegno della danneggiata ed il caso fortuito.
Come rilevato dall'appellante, il tribunale ha desunto che il contegno della danneggiata assurgesse a caso fortuito sostanzialmente da tre circostanze:
a) lo "stato di buio" connaturato all'evento, che avrebbe dovuto indurre | Pt 1 ad una particolare cautela;
b) la presenza di luci in prossimità del luogo in cui è avvenuto il sinistro, che consentivano all Pt 1 di vedere "lo scalino";
c) l'abbonamento decennale della Aprea al Teatro dei Rinnovati, da cui si deduceva che essa ben conosceva lo stato dei luoghi.
Prima di valutare tali argomenti, è opportuno premettere che, com'è noto, il caso fortuito
è rappresentato da un fatto, naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo, e della regolarità o adeguatezza causale.
Per quanto concerne, specificamente, il contegno del danneggiato, come evidenziato reiteratamente dalla Suprema Corte, esso "intanto integra il caso fortuito, in quanto presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto" (così Cass. 16.11.2020 n. 4035).
La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 09/05/2024 n. 12663; 04/09/2023
n. 25766; 27/04/2023 n. 11152; SU 30/06/2022 n. 20943), sul punto, ha ben evidenziato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto si
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fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;
dunque, intanto il comportamento del danneggiato può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, o comunque imprevedibile ed inevitabile.
Ma se così è, si deve concordare con l'appellante ed affermare che la motivazione in forza della quale il tribunale ha ravvisato il fortuito è incongrua e confliggente con tali principi.
Benvero, certamente il fisiologico stato di buio durante gli spettacoli imponeva alla spettatrice di prestare particolare attenzione negli spostamenti, ma al contempo le rendeva anche particolarmente difficile accorgersi dell'anomalo scalino formato dallo scivolo nella parte laterale.
Per meglio comprendere lo stato dei luoghi, è opportuno riportare una fotografia di essi
(v. doc. 4 del CP_1 :
04/12/2020 16:42
Tale rampa che se imboccata in ingresso o in uscita secondo la sua lunghezza non era insidiosa per chi come la Pt 1 proveniva invece lateralmente (secondo la direzione indicata dalla freccia azzurra), creava uno scalino a scendere che, privo di una differenziazione cromatica e di un'illuminazione a pavimento, era davvero difficile da percepire al buio;
d'altra parte, alcuna balaustra o transenna impediva di effettuare tale percorso che, anzi, per chi arrivava dal corridoio posto a lato delle poltrone in platea, rappresentava il tragitto naturale per recarsi alle scale che conducevano ai bagni del piano superiore.
L'illuminazione cui il primo giudice ha dato rilievo, poi (riconosciuta anche dalla teste
Tes_1 come ben emerge dalla suddetta fotografia è una luce di cortesia, che già di per '
sé emetteva una luce molto debole e che per di più distava oltre un metro dal punto della caduta, ed era a servizio della scala, non dell'anomalo scalino;
inoltre, per chi proveniva dalla direzione seguita dalla _1, rimaneva nascosta dietro l'angolo.
La stessa testimone, del resto, ha espressamente dichiarato che i luoghi erano bui.
Che, infine, la danneggiata fosse da tempo abbonata alla stagione teatrale, se consente di ritenere sul piano indiziario che essa fosse anche una frequentatrice del teatro, non porta ad affermare che potesse averne una precisa mappatura, tanto più che con l'illuminazione accesa la rampa in oggetto non veniva percepita come un pericolo, tale da essere registrato nella mente a futura memoria.
In definitiva, se si può concordare sul fatto che la danneggiata, non vedendo bene dove metteva i piedi, avrebbe dovuto saggiare il pavimento ad ogni passo e magari appoggiarsi al muro, così da aumentare la sua stabilità, non si può certo affermare che essa abbia tenuto un contegno abnorme o, comunque, imprevedibile ed inevitabile.
La medesima si è infatti limitata a camminare lungo un percorso consentito per recarsi al bagno durante lo spettacolo (scelta pure lecita e comunque non imprevedibile per il custode).
Sarebbe dunque stato sufficiente segnalare il dislivello, o creare un percorso obbligato alternativo, per evitare il sinistro.
Il contegno della _1 rileva pertanto solo ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227 comma primo c.c.
Per quanto premesso, considerato che appare significativamente maggiore la colpa del custode operatore qualificato, che avrebbe dovuto valutare ogni rischio non remoto, e dunque a maggior ragione quello in oggetto, ben evidente, anche considerato il fisiologico stato di buio durante lo spettacolo, ed ovviabile con un impegno ed una spesa davvero minimi Irispetto a quella della spettatrice, si deve quantificare il concorso di
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colpa dell'appellante nella misura del 25% e quindi affermare che la stessa vanta un credito nei confronti del CP_1 pari ai 3/4 del danno patito.
4. La quantificazione del danno.
In primo grado è stata espletata una ctu a firma del dott. Per_1 da cui emerge che:
"In occasione del sinistro del 9 gennaio 2020 la signora riportava un trauma contusivo del ginocchio sinistro e della spalla destra, con frattura pluriframmentaria scomposta ed ingranata in sede metafisaria prossimale dell'omero destro con interessamento della grande e piccola tuberosità. Tali lesioni sono del tutto compatibili con la dinamica del sinistro che emerge dal fascicolo, caratterizzata da una caduta a terra e urto contro una superficie dura ed anelastica.
A causa della grave frattura dell'omero destro, si rese necessario un intervento di riduzione con chiodo endomidollare bloccato ed un lungo periodo di riabilitazione.
Per quanto riguarda la valutazione del danno, in conseguenza dell'incidente in esame si instaurò un periodo di malattia quantificabile nella seguente maniera:
Invalidità temporanea Totale 30 giorni.
Invalidità temporanea parziale al 75% 45 giorni. invalidità temporanea parziale al 50% 60 giorni.
Invalidità temporanea parziale al 25% 120 giorni.
Allo stato attuale residuano postumi permanenti, non suscettibili di miglioramentoo peggioramento, caratterizzati da "esiti di frattura pluriframmentaria scomposta ed ingranata in sede metafisaria prossimale dell'omero destro, ridottachirurgicamente con chiodo endomidollare bloccato, con ipotrofia muscolare e grave limitazione articolare ".
Tali postumi sono valutabili, come danno biologico, nella misura del 19%.
Le spese presenti nel fascicolo sono da ritenersi congrue e pertinenti alle lesioni riportate nel sinistro in esame".
Tali risultanze peritali, obiettivamente e coerentemente motivate, e non oggetto di rilievi ad opera di nessuna delle parti, debbono essere integralmente recepite.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui "In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito" (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012).
Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 74 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo settantaquattresimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta ad euro 60.109,00 (di cui euro 44.525,00 a titolo di danno biologico, il resto a titolo di danno morale).
Alla suddetta somma, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
l'attuale tabella milanese stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (aumentabile fino al 50% in caso di comprovate peculiarità).
Poiché in questo caso, diversamente dal danno permanente, la quantificazione della diaria prescinde dal tipo di lesione riportata, considerate la frattura e la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico appare congruo stabilire una diaria di euro
130,00, di talché il complessivo danno temporaneo ammonta ad euro 16.087,50.
Il complessivo danno non patrimoniale è quindi pari all'importo di euro 76.196,50 e, considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, nella misura del 25%, il credito risarcitorio ammonta all'importo di euro 57.147,37.
Tale somma, oggetto di un'obbligazione di valore, è già liquidata all'attualità; sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno si debbono altresì computare gli interessi compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, di talché il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 62.586,42.
L'attrice ha poi documentato spese mediche (v. doc. 10), ritenute congrue dal c.t.u., per
€ 3.818,00; il suo credito a tale titolo è dunque di euro 2.863,50 (3.818,00 x ¾).
Anche tale importo costituisce oggetto di un'obbligazione di valore, da maggiorare della rivalutazione (tenuto contro della svalutazione intervenuta dalla data degli esborsi a oggi)
e degli interessi, per complessivi euro 3.724,21. In conclusione, credito della _1 è pari all'importo complessivo di euro 66.310,63.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite. La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi,
_1 è risultata vittoriosa, salvo il concorso di colpa nella misura del 25%.
A ciò consegue che le spese dei due gradi dovrebbero essere in linea di principio compensate per un quarto e il CP_1 condannato a corrispondere all'appellante i residui 3/4 di esse, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Tuttavia, poiché con nota in data 16.1.25 la _1, per mero spirito transattivo, aveva manifestato la propria disponibilità a rinunciare all'appello con la percezione di una somma pari al 50% del danno non patrimoniale come accertato e quantificato nella CTU di primo grado e compensazione delle spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio nella misura del 50% manifestando dunque la disponibilità ad un accordo che per il CP 1 sarebbe stato migliore del contenuto della presente sentenza, di talché il rifiuto di tale proposta s'è rivelato ingiustificato le spese della fase decisoria
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dell'appello, resa necessaria unicamente dal contegno del CP_1 debbono essere rifuse
all'appellante integralmente. Invero, ricevuta tale proposta in data 16.1.2025 il Comune aveva ben due mesi e mezzo di tempo per valutarla ed accettarla (o in ipotesi chiedere alla controparte un differimento dell'udienza a tal fine), prima che la _1 si vedesse costretta dalla chiusura mostrata dal convenuto a depositare la propria nota di precisazione delle conclusioni e poi, a seguire, la comparsa conclusionale e la memoria di replica. La valutazione della Corte in data 22.1.2025 di obiettiva distanza tra le posizioni delle parti e conseguente necessità di fissare udienza per la decisione non impediva infatti all'appellata un ripensamento (e quindi l'accettazione della proposta della controparte).
Pertanto, applicato lo scaglione 52.001-260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, si devono liquidare: . per il primo grado, secondo i valori medi, euro 10.577,25 (14.103,00 x 3/4);
. per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, applicati i valori minimi per la fase di trattazione ed i valori medi per le altre fasi, euro 10.391,25 (7.051 x
34 5.103,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 979/23 del Tribunale Parte_1
di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in riforma della sentenza appellata, ritenuta la responsabilità del CP_1 e un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 25%, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 66.310,63, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
compensa per un quarto le spese del primo grado, condannando l'appellata a corrispondere all'appellante i residui tre quarti, che liquida nella somma di euro
10.57,25; compensa per un quarto le spese dell'appello per le prime tre fasi e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante i residui tre quarti di tali fasi e integralmente la fase decisoria, per complessivi euro 10.391,25; dispone che le spese della ctu di primo grado gravino in via definitiva sull'appellato per 3/4 e sull'appellante per 1/4.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.