TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4300/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4300/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio ed Parte_1 C.F._1
NI CA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma, Via Collegio dei Nobili, 9
- ATTRICE -
c o n t r o
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico Agazzi ed Elisa Agnetti, C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Parma, in Strada Garibaldi n. 57
- CONVENUTI – ATTRICE: come da foglio depositato telematicamente in data 13.09.2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e riconoscere
la sussistenza del diritto di servitù di passaggio veicolare e pedonale per intervenuta
usucapione ultraventennale in favore degli immobili di cui ai mappali 145/2 e 107 del foglio 34
del Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di Berceto di proprietà per 5/8 dell'odierna
attrice e gravante sui fondi di cui ai mappali 150 foglio 34 del Catasto Terreni del Comune di
Berceto di proprietà dei convenuti e map. 143 del foglio 34 del Catasto Terreni del Comune di
Berceto, corte comune. - Per l'effetto ordinare agli odierni convenuti l'immediata rimozione dei
cancelli dagli stessi apposti sui fondi de quibus ovvero, in subordine, ordinare loro la consegna pagina 1 di 8 delle chiavi di apertura degli stessi all'attrice. Il tutto con vittoria di spese e compensi
professionali di causa, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per
legge”.
CONVENUTI: come da foglio depositato telematicamente in data 09.09.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattese, ribadita
l'eccezione di avvenuta prescrizione della servitù ex adverso invocata, nonché parimenti
l'eccezione di intervenuta usucapione della porzione di corte sub 143 compresa fra le fioriere
in cemento ivi poste ed il muro di contenimento della montagna, rigettare interamente tutte le
domande di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi e le ragioni
esposti in atti. Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna attrice, sig.ra , conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i sigg.ri e , al fine di CP_1 CP_2
vedersi accertata e riconosciuta, per intervenuta usucapione ultraventennale, la sussistenza del diritto di servitù, pedonale e veicolare, gravante sui fondi di proprietà dei convenuti (di cui ai mappali 150 del foglio 34 del Catasto Terreni del Comune di Berceto, nonché sul cortile di cui al mappale 143, in comproprietà tra tutti i soggetti in giudizio), a favore dei fondi di proprietà
dell'attrice (identificati, come meglio specificato nella visura camerale di cui al doc. 1, al foglio
34 mappale 145/2 del Catasto fabbricati del Comune di Berceto e al foglio 34, mappale 107 del
Catasto terreni dello stesso Comune) nonché, per l'effetto, chiedeva l'immediata rimozione di ogni impedimento all'esercizio del possesso (in particolare la rimozione di cancelli apposti dai convenuti sui fondi de quibus ovvero, in subordine, la consegna delle chiavi per l'apertura degli stessi).
pagina 2 di 8 2. L'attrice, a sostegno delle proprie pretese, deduceva che i fondi di sua proprietà furono acquistati con atto notarile in data 7.10.1976 e che, da allora, la stessa e il di lei coniuge defunto, sig. avevano esercitato, in modo pubblico, pacifico e continuato per Persona_1
oltre vent'anni, il passaggio pedonale e carraio di uno “stradello”, insistente sul mappale 150 e sulla corte comune del mappale 143, che collegava via della LA alla corte interna,
comune ad altra proprietà della sig.ra (mappale 140) ed alla proprietà dei convenuti Pt_1
(mappale 141 e 142).
In particolare, il passaggio de quo consentiva l'accesso agli immobili oggetto della presente vertenza, ossia al fabbricato di cui al mappale 145 sub 2 (per mezzo di una porta comune affacciata sulla corte) ed al terreno di cui al mappale 107, per lo svolgimento delle periodiche attività di manutenzione (quali cura delle piante, taglio ed asportazione del foraggio).
Secondo gli assunti attorei l'uso di questo passaggio si era protratto ininterrottamente dall'anno
1976, data di acquisto dell'immobile, ad almeno sino al 2015, con passaggi anche in automezzo e parcheggio occasionale sulla corte comune.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, sigg.ri e , i quali preliminarmente contestavano tutto quanto ex adverso CP_1 CP_2
addotto, prodotto e domandato, in quanto destituito di fondamento, e ne chiedevano il rigetto.
Inoltre, eccepivano l'avvenuta prescrizione della servitù ex adverso invocata, nonché
l'eccezione di intervenuta usucapione della porzione di corte sub 143.
In particolare, i convenuti deducevano di essere proprietari di porzioni immobiliari, site in via della LA e contraddistinte dai mappali 148 e 149, e della quota di proprietà sul cortile di
Per_ cui al mappale 150, acquistate dal precedente dante causa sig. , con atti notarili stipulati tra il 1999 e il 2000 (docc. 3 e 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Sottolineavano che l'abitazione contraddista come mappale 145 sub 2 aveva accesso pedonale e carrabile dalla strada pubblica della LA (doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta), pagina 3 di 8 mentre il terreno mappale 107 era accessibile dalla carraia detta “Vignale”; nonché
sostenevano, al contrario di quanto richiesto dall'attrice, l'inesistenza di uno “stradello”, (doc. 7
della comparsa di costituzione e risposta) il cui transito era, difatti, “reso impraticabile, o
comunque molto disagevole, anche dal terreno pendente e dalla ristrettezza ed impervietà del
passaggio […]” (pag. 3 della comparsa) nonché, reso impossibile, per lo meno quanto ai veicoli, dall'apposizioni di vari oggetti (quali tavoli, sedie, ombrelloni e lettini posizionati dagli stessi mai contestati, in realtà, dall'attrice prima dell'odierno giudizio).
Attestavano, inoltre, anche documentalmente, che, sin dal momento dell'acquisto, la questione relativa all'asserita servitù di passaggio era contestata, circostanza di cui era fatta menzione nei rogiti stessi, e che da allora avevano costantemente manifestato la volontà di escludere qualsiasi diritto di transito sui loro fondi da parte dell'attrice.
Sostenevano, inoltre, che, a seguito di una missiva inviatagli, gli eventuali e sporadici passaggi dell'attrice, o dei suoi familiari, erano stati concessi per mera tolleranza, in un contesto di buon vicinato e unicamente al fine di rispettare il provvedimento interdittale del 10.12.2005, emesso dal Tribunale di Parma nella fase cautelare della causa possessoria r.g. 5912/2005 (doc. 15 della comparsa di costituzione e risposta) per la ristrutturazione del fabbricato, di cui al mappale 140
di proprietà dell'attrice, e che tali episodi non potevano integrare alcun diritto di servitù di passaggio su tali terreni, difettando il requisito della continuità (doc. 19 della comparsa).
Evidenziavano, altresì, che l'installazione dei cancelli nell'ottobre del 2004 e la successiva apposizione dei lucchetti, installati fra il cortile mappale 150 e la strada della LA, nel dicembre del 2005, a seguito del rigetto dell'azione di reintegrazione di cui alla sentenza n.
1399/2015 del Tribunale di Parma (doc. 22 della comparsa di costituzione) - con successiva chiusura definitiva nel 2015 - costituiva esercizio del loro pieno diritto di proprietà, trattandosi di opere dirette a delimitare e proteggere la propria area cortilizia.
pagina 4 di 8 Sulla base di tali precedenti e della documentazione acquisita, i convenuti concludevano per il rigetto integrale della domanda attorea.
4. Radicatasi così la lite con ordinanza del 1.06.2022 il precedente Giudicante ammetteva l'espletamento di prove testimoniali, celebratesi nelle udienze del 11.10.2022, 19.12.2022,
21.02.2023, 21.04.2023 e 24.05.2023.
5. All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa compiutamente istruita, anche a seguito dell'acquisizione documentale e della produzione, ad opera delle parti, della CTU espletata in distinto procedimento relativa ai medesimi luoghi, nonché della valutazione dei precedenti provvedimenti giudiziari versati in atti (vedasi al riguardo la citata Cass. sent. n. 28855/08), il precedente Giudicante, con ordinanza del 17.11.2023, ha rinviato per la precisazione e la decisione sulle epigrafate conclusioni, previa concessione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
6. Con successivo provvedimento del 21.01.2025 veniva constatata, dalle visure catastali agli atti,
la titolarità del fondo servente (mappale 143, foglio 34), come pertinenza di più unità
immobiliari, a differenti soggetti, di cui solo una parte convenuti nel presente giudizio;
nonché
richiamato il principio affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui nelle controversie dirette all'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio gravante su fondo in comunione, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i comproprietari del bene servente, trattandosi di diritto reale indivisibile (v. Cass. sent. 941/95), e rilevato pertanto che il giudizio non risultava instaurato nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, il precedente Giudicante, in applicazione dell'art. 102 c.p.c. ha disposto l' integrazione del contraddittorio per consentire ai comproprietari, e in particolare ai sigg.ri , e CP_3 CP_4
di prendere posizione sulla vertenza (questi ultimi non essendosi costituiti in Controparte_5
giudizio ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 24.6.2025).
7. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. pagina 5 di 8 8. Come da parte convenuta documentato, l'intestato Tribunale si è già pronunciato su controversie aventi ad oggetto il medesimo tracciato, seppur instaurato in giudizio tra parti parzialmente diverse, concludendo per l'insussistenza dell'asserita servitù (sent. n. 1399/2025 e sent. n. 632/2024).
Sebbene nel presente giudizio siano state espletate delle differenti ed integrative testimonianze,
tali precedenti pronunce risultano comunque coerenti e conformi anche rispetto all'attuale assetto dei luoghi ed alla situazione di fatto descritta nel caso di specie: il quadro probatorio presentato da parte attrice non ha, anche nella presente vertenza, dato prova contraria a quanto già precedentemente statuito.
In particolar modo, nel merito della questione, la Cassazione con Ordinanza n. 32551/ 2024 ha sancito che, per riconoscere una servitù di passaggio per usucapione, sia necessario provare il requisito dell'apparenza. Questo significa dimostrare la presenza di opere visibili e permanenti create, in modo inequivocabile, al preciso scopo di esercitare il passaggio: la sola esistenza di una strada, o di un percorso, non è, di per sé sola, sufficiente a giustificarne l'esistenza del diritto. È necessario un quid pluris, ossia un elemento aggiuntivo che dimostri la specifica destinazione all'esercizio della servitù, configurandosi come onere preciso a carattere stabile, e non un passaggio precario od occasionale (Cass. 6 maggio 2021, n. 11834).
Considerato, inoltre, che la prova di tali presupposti incombe integralmente sulla parte che ne invoca la servitù di passaggio, parte attrice non ha fornito prova idonea a dimostrare la presenza, sul tracciato indicato, di opere visibili e permanenti tali da considerarsi provata l'apparenza.
Ne consegue che l'asserito passaggio - reso sicuramente possibile dalla conformazione morfologica delle corti identificati ai mappali 143 e 150, e quand'anche concesso da parte convenuta per mera tolleranza e buoni rapporti di vicinato - non integri l'esistenza di un diritto di servitù riconosciuto. pagina 6 di 8 Quanto sopra impone di rigettare la domanda principale, assorbita ogni valutazione sull'esistenza o meno del possesso ad usucapionem.
Difatti, a tale scopo, anche le testimonianze rese in corso di giudizio, sebbene non univoche circa la natura e la continuità del passaggio, hanno confermato un utilizzo saltuario,
disomogeneo e spesso limitato ad esigenze contingenti, quale il trasporto di legna (come risulta dalla testimonianza resa dal sig. , e comunque privo del carattere di Testimone_1
continuità e pubblicità. Il teste sig. riferisce: “hanno sempre frequentato tali Testimone_2
immobili soltanto d'estate e per circa un mese all'anno. Preciso di averli visti anche in altri
periodi dell'anno…” (circostanza altresì confermata dal teste di parte attrice sig. Testimone_3
nonostante la contestata ammissibilità ed attendibilità di tale testimonianza da parte dei convenuti).
Nonché, tutte le deposizioni in giudizio, hanno concordemente confermato la presenza costante di un “cancello carraio che si apriva solo parzialmente e anche un cancello pedonale”, posto all'ingresso della corte oggetto di causa, chiuso “definitivamente nel 2015 e […] nel corso del
2018 [venne apposto] un secondo cancello [..], inibendo così, a far tempo da quelle date, ogni
possibilità di accesso tramite detto stradello agli odierni attori” come indicato dalla sig.ra nonché che tale cancello “venne chiuso con lucchetto” (testimonianza resa Parte_2
dalla sig.ra ) – tali elementi oggettivi appena delineati sono difatti Controparte_6
incompatibili con un esercizio continuo, pacifico e non interrotto della presunta servitù
richiesta.
Anche la CTU depositata in atti ed espletata in altro procedimento conclusosi con la sentenza dell' intestato Tribunale n. 632/24 chiarisce in maniera inequivoca che “ l 'area compresa tra i
mappali 150 e 143 del foglio 34 non ha oggi le caratteristiche di uno stradello. Le cartografie
pubbliche definiscono l'area come verde privato e come tale è stata riscontrata in sito…”.
pagina 7 di 8 D'altra parte, anche una semplice analisi della documentazione fotografica prodotta in atti conferma la descrizione resa dalla ridetta CTU espletata.
9. Per tali motivi la domanda attorea va integralmente rigettata, anche alla luce delle precedenti pronunce richiamate e delle prove testimoniali espletate (che non hanno dimostrato in maniera univoca ed incontrovertibile il diritto paventato dall'attrice); in ogni caso, la domanda attorea è
infondata in quanto mancano il requisito dell'apparenza e quello temporale necessari per l'acquisto ad usucapionem della servitù.
10. Le spese di causa seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attrice in quanto infondata, non sussistendone i presupposti così come indicato in parte motiva;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Parte_1
euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, Iva e Cpa come per legge a favore dei convenuti sigg.ri e . CP_2 CP_1
Così deciso in Parma, 13.11.2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4300/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio ed Parte_1 C.F._1
NI CA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma, Via Collegio dei Nobili, 9
- ATTRICE -
c o n t r o
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico Agazzi ed Elisa Agnetti, C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Parma, in Strada Garibaldi n. 57
- CONVENUTI – ATTRICE: come da foglio depositato telematicamente in data 13.09.2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e riconoscere
la sussistenza del diritto di servitù di passaggio veicolare e pedonale per intervenuta
usucapione ultraventennale in favore degli immobili di cui ai mappali 145/2 e 107 del foglio 34
del Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di Berceto di proprietà per 5/8 dell'odierna
attrice e gravante sui fondi di cui ai mappali 150 foglio 34 del Catasto Terreni del Comune di
Berceto di proprietà dei convenuti e map. 143 del foglio 34 del Catasto Terreni del Comune di
Berceto, corte comune. - Per l'effetto ordinare agli odierni convenuti l'immediata rimozione dei
cancelli dagli stessi apposti sui fondi de quibus ovvero, in subordine, ordinare loro la consegna pagina 1 di 8 delle chiavi di apertura degli stessi all'attrice. Il tutto con vittoria di spese e compensi
professionali di causa, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per
legge”.
CONVENUTI: come da foglio depositato telematicamente in data 09.09.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattese, ribadita
l'eccezione di avvenuta prescrizione della servitù ex adverso invocata, nonché parimenti
l'eccezione di intervenuta usucapione della porzione di corte sub 143 compresa fra le fioriere
in cemento ivi poste ed il muro di contenimento della montagna, rigettare interamente tutte le
domande di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi e le ragioni
esposti in atti. Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna attrice, sig.ra , conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i sigg.ri e , al fine di CP_1 CP_2
vedersi accertata e riconosciuta, per intervenuta usucapione ultraventennale, la sussistenza del diritto di servitù, pedonale e veicolare, gravante sui fondi di proprietà dei convenuti (di cui ai mappali 150 del foglio 34 del Catasto Terreni del Comune di Berceto, nonché sul cortile di cui al mappale 143, in comproprietà tra tutti i soggetti in giudizio), a favore dei fondi di proprietà
dell'attrice (identificati, come meglio specificato nella visura camerale di cui al doc. 1, al foglio
34 mappale 145/2 del Catasto fabbricati del Comune di Berceto e al foglio 34, mappale 107 del
Catasto terreni dello stesso Comune) nonché, per l'effetto, chiedeva l'immediata rimozione di ogni impedimento all'esercizio del possesso (in particolare la rimozione di cancelli apposti dai convenuti sui fondi de quibus ovvero, in subordine, la consegna delle chiavi per l'apertura degli stessi).
pagina 2 di 8 2. L'attrice, a sostegno delle proprie pretese, deduceva che i fondi di sua proprietà furono acquistati con atto notarile in data 7.10.1976 e che, da allora, la stessa e il di lei coniuge defunto, sig. avevano esercitato, in modo pubblico, pacifico e continuato per Persona_1
oltre vent'anni, il passaggio pedonale e carraio di uno “stradello”, insistente sul mappale 150 e sulla corte comune del mappale 143, che collegava via della LA alla corte interna,
comune ad altra proprietà della sig.ra (mappale 140) ed alla proprietà dei convenuti Pt_1
(mappale 141 e 142).
In particolare, il passaggio de quo consentiva l'accesso agli immobili oggetto della presente vertenza, ossia al fabbricato di cui al mappale 145 sub 2 (per mezzo di una porta comune affacciata sulla corte) ed al terreno di cui al mappale 107, per lo svolgimento delle periodiche attività di manutenzione (quali cura delle piante, taglio ed asportazione del foraggio).
Secondo gli assunti attorei l'uso di questo passaggio si era protratto ininterrottamente dall'anno
1976, data di acquisto dell'immobile, ad almeno sino al 2015, con passaggi anche in automezzo e parcheggio occasionale sulla corte comune.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, sigg.ri e , i quali preliminarmente contestavano tutto quanto ex adverso CP_1 CP_2
addotto, prodotto e domandato, in quanto destituito di fondamento, e ne chiedevano il rigetto.
Inoltre, eccepivano l'avvenuta prescrizione della servitù ex adverso invocata, nonché
l'eccezione di intervenuta usucapione della porzione di corte sub 143.
In particolare, i convenuti deducevano di essere proprietari di porzioni immobiliari, site in via della LA e contraddistinte dai mappali 148 e 149, e della quota di proprietà sul cortile di
Per_ cui al mappale 150, acquistate dal precedente dante causa sig. , con atti notarili stipulati tra il 1999 e il 2000 (docc. 3 e 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Sottolineavano che l'abitazione contraddista come mappale 145 sub 2 aveva accesso pedonale e carrabile dalla strada pubblica della LA (doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta), pagina 3 di 8 mentre il terreno mappale 107 era accessibile dalla carraia detta “Vignale”; nonché
sostenevano, al contrario di quanto richiesto dall'attrice, l'inesistenza di uno “stradello”, (doc. 7
della comparsa di costituzione e risposta) il cui transito era, difatti, “reso impraticabile, o
comunque molto disagevole, anche dal terreno pendente e dalla ristrettezza ed impervietà del
passaggio […]” (pag. 3 della comparsa) nonché, reso impossibile, per lo meno quanto ai veicoli, dall'apposizioni di vari oggetti (quali tavoli, sedie, ombrelloni e lettini posizionati dagli stessi mai contestati, in realtà, dall'attrice prima dell'odierno giudizio).
Attestavano, inoltre, anche documentalmente, che, sin dal momento dell'acquisto, la questione relativa all'asserita servitù di passaggio era contestata, circostanza di cui era fatta menzione nei rogiti stessi, e che da allora avevano costantemente manifestato la volontà di escludere qualsiasi diritto di transito sui loro fondi da parte dell'attrice.
Sostenevano, inoltre, che, a seguito di una missiva inviatagli, gli eventuali e sporadici passaggi dell'attrice, o dei suoi familiari, erano stati concessi per mera tolleranza, in un contesto di buon vicinato e unicamente al fine di rispettare il provvedimento interdittale del 10.12.2005, emesso dal Tribunale di Parma nella fase cautelare della causa possessoria r.g. 5912/2005 (doc. 15 della comparsa di costituzione e risposta) per la ristrutturazione del fabbricato, di cui al mappale 140
di proprietà dell'attrice, e che tali episodi non potevano integrare alcun diritto di servitù di passaggio su tali terreni, difettando il requisito della continuità (doc. 19 della comparsa).
Evidenziavano, altresì, che l'installazione dei cancelli nell'ottobre del 2004 e la successiva apposizione dei lucchetti, installati fra il cortile mappale 150 e la strada della LA, nel dicembre del 2005, a seguito del rigetto dell'azione di reintegrazione di cui alla sentenza n.
1399/2015 del Tribunale di Parma (doc. 22 della comparsa di costituzione) - con successiva chiusura definitiva nel 2015 - costituiva esercizio del loro pieno diritto di proprietà, trattandosi di opere dirette a delimitare e proteggere la propria area cortilizia.
pagina 4 di 8 Sulla base di tali precedenti e della documentazione acquisita, i convenuti concludevano per il rigetto integrale della domanda attorea.
4. Radicatasi così la lite con ordinanza del 1.06.2022 il precedente Giudicante ammetteva l'espletamento di prove testimoniali, celebratesi nelle udienze del 11.10.2022, 19.12.2022,
21.02.2023, 21.04.2023 e 24.05.2023.
5. All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa compiutamente istruita, anche a seguito dell'acquisizione documentale e della produzione, ad opera delle parti, della CTU espletata in distinto procedimento relativa ai medesimi luoghi, nonché della valutazione dei precedenti provvedimenti giudiziari versati in atti (vedasi al riguardo la citata Cass. sent. n. 28855/08), il precedente Giudicante, con ordinanza del 17.11.2023, ha rinviato per la precisazione e la decisione sulle epigrafate conclusioni, previa concessione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
6. Con successivo provvedimento del 21.01.2025 veniva constatata, dalle visure catastali agli atti,
la titolarità del fondo servente (mappale 143, foglio 34), come pertinenza di più unità
immobiliari, a differenti soggetti, di cui solo una parte convenuti nel presente giudizio;
nonché
richiamato il principio affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui nelle controversie dirette all'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio gravante su fondo in comunione, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i comproprietari del bene servente, trattandosi di diritto reale indivisibile (v. Cass. sent. 941/95), e rilevato pertanto che il giudizio non risultava instaurato nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, il precedente Giudicante, in applicazione dell'art. 102 c.p.c. ha disposto l' integrazione del contraddittorio per consentire ai comproprietari, e in particolare ai sigg.ri , e CP_3 CP_4
di prendere posizione sulla vertenza (questi ultimi non essendosi costituiti in Controparte_5
giudizio ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 24.6.2025).
7. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. pagina 5 di 8 8. Come da parte convenuta documentato, l'intestato Tribunale si è già pronunciato su controversie aventi ad oggetto il medesimo tracciato, seppur instaurato in giudizio tra parti parzialmente diverse, concludendo per l'insussistenza dell'asserita servitù (sent. n. 1399/2025 e sent. n. 632/2024).
Sebbene nel presente giudizio siano state espletate delle differenti ed integrative testimonianze,
tali precedenti pronunce risultano comunque coerenti e conformi anche rispetto all'attuale assetto dei luoghi ed alla situazione di fatto descritta nel caso di specie: il quadro probatorio presentato da parte attrice non ha, anche nella presente vertenza, dato prova contraria a quanto già precedentemente statuito.
In particolar modo, nel merito della questione, la Cassazione con Ordinanza n. 32551/ 2024 ha sancito che, per riconoscere una servitù di passaggio per usucapione, sia necessario provare il requisito dell'apparenza. Questo significa dimostrare la presenza di opere visibili e permanenti create, in modo inequivocabile, al preciso scopo di esercitare il passaggio: la sola esistenza di una strada, o di un percorso, non è, di per sé sola, sufficiente a giustificarne l'esistenza del diritto. È necessario un quid pluris, ossia un elemento aggiuntivo che dimostri la specifica destinazione all'esercizio della servitù, configurandosi come onere preciso a carattere stabile, e non un passaggio precario od occasionale (Cass. 6 maggio 2021, n. 11834).
Considerato, inoltre, che la prova di tali presupposti incombe integralmente sulla parte che ne invoca la servitù di passaggio, parte attrice non ha fornito prova idonea a dimostrare la presenza, sul tracciato indicato, di opere visibili e permanenti tali da considerarsi provata l'apparenza.
Ne consegue che l'asserito passaggio - reso sicuramente possibile dalla conformazione morfologica delle corti identificati ai mappali 143 e 150, e quand'anche concesso da parte convenuta per mera tolleranza e buoni rapporti di vicinato - non integri l'esistenza di un diritto di servitù riconosciuto. pagina 6 di 8 Quanto sopra impone di rigettare la domanda principale, assorbita ogni valutazione sull'esistenza o meno del possesso ad usucapionem.
Difatti, a tale scopo, anche le testimonianze rese in corso di giudizio, sebbene non univoche circa la natura e la continuità del passaggio, hanno confermato un utilizzo saltuario,
disomogeneo e spesso limitato ad esigenze contingenti, quale il trasporto di legna (come risulta dalla testimonianza resa dal sig. , e comunque privo del carattere di Testimone_1
continuità e pubblicità. Il teste sig. riferisce: “hanno sempre frequentato tali Testimone_2
immobili soltanto d'estate e per circa un mese all'anno. Preciso di averli visti anche in altri
periodi dell'anno…” (circostanza altresì confermata dal teste di parte attrice sig. Testimone_3
nonostante la contestata ammissibilità ed attendibilità di tale testimonianza da parte dei convenuti).
Nonché, tutte le deposizioni in giudizio, hanno concordemente confermato la presenza costante di un “cancello carraio che si apriva solo parzialmente e anche un cancello pedonale”, posto all'ingresso della corte oggetto di causa, chiuso “definitivamente nel 2015 e […] nel corso del
2018 [venne apposto] un secondo cancello [..], inibendo così, a far tempo da quelle date, ogni
possibilità di accesso tramite detto stradello agli odierni attori” come indicato dalla sig.ra nonché che tale cancello “venne chiuso con lucchetto” (testimonianza resa Parte_2
dalla sig.ra ) – tali elementi oggettivi appena delineati sono difatti Controparte_6
incompatibili con un esercizio continuo, pacifico e non interrotto della presunta servitù
richiesta.
Anche la CTU depositata in atti ed espletata in altro procedimento conclusosi con la sentenza dell' intestato Tribunale n. 632/24 chiarisce in maniera inequivoca che “ l 'area compresa tra i
mappali 150 e 143 del foglio 34 non ha oggi le caratteristiche di uno stradello. Le cartografie
pubbliche definiscono l'area come verde privato e come tale è stata riscontrata in sito…”.
pagina 7 di 8 D'altra parte, anche una semplice analisi della documentazione fotografica prodotta in atti conferma la descrizione resa dalla ridetta CTU espletata.
9. Per tali motivi la domanda attorea va integralmente rigettata, anche alla luce delle precedenti pronunce richiamate e delle prove testimoniali espletate (che non hanno dimostrato in maniera univoca ed incontrovertibile il diritto paventato dall'attrice); in ogni caso, la domanda attorea è
infondata in quanto mancano il requisito dell'apparenza e quello temporale necessari per l'acquisto ad usucapionem della servitù.
10. Le spese di causa seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attrice in quanto infondata, non sussistendone i presupposti così come indicato in parte motiva;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Parte_1
euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, Iva e Cpa come per legge a favore dei convenuti sigg.ri e . CP_2 CP_1
Così deciso in Parma, 13.11.2025
Il Giudice Unico
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 8 di 8