CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 514/2019 RGAC vertente
TRA
, in liquidazione, P.I. in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dr. rappresentata e difesa dall'Avv.Fiorella Perna Parte_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Milelli 26/B, presso il suo lo studio.
APPELLANTE
E
c.f. ), dichiarato con sentenza del Controparte_1 P.IVA_2
Tribunale di Prato n. 26/06 del 5.4.2006 – R.F. n. 4062 (di seguito, breviter,
“ ), in persona del Curatore fallimentare, Dott. Parte_3 CP_2
( ), con studio in Prato, Viale Montegrappa n. CodiceFiscale_1
298/B,rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Riccioni (c.f.
1 –p.e.c. ), del C.F._2 Email_1
foro di Roma, con studio in Via Properzio n. 5, Roma (00193 – RM), giusta autorizzazione del Tribunale di Prato – Sezione Fallimentare, in persona del G.D.
Dott.ssa Raffaella Brogi del 16.4.2019 (doc.1), ed elettivamente domiciliato in
Viale De Filippis n. 68, Catanzaro (88100 – CZ),presso lo studio dell'Avv.
Gianmichele Bosco (c.f. – , C.F._3 Email_2
del foro di Catanzaro.
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del Controparte_3
Curatore pro tempore (di seguito, breviter, “ ), già Controparte_3
(di seguito, breviter, “ ), rappresentato e Controparte_4 CP_4
difeso dall'Avv. Alessandro Villa (c.f. - p.e.c. C.F._4
, del foro di Roma, con studio in Via Cicerone n. Email_3
66, Roma (00193 – RM), ed elettivamente domiciliato in Via Ricorso n. 66, Cetraro
(87022 - CS), presso lo studio dell'Avv. Nada Spaccarotella (c.f.
- p.e.c. , del foro di C.F._5 Email_4
Paola.
APPELLATA contumace
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 la causa era posta in decisione in data
03.12.2024 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < - in parziale riforma della sentenza n. Controparte_5
50/2009 del Tribunale di Paola, accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità,
2 ovvero l'infondatezza della domanda riconvenzionale ex art. 936 c.c. azionata dalla
curatela fallimentare CP
-conseguentemente, in totale riforma della sentenza n. 557/2018 del Tribunale di Paola,
accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve alle curatele fallimentari appellate;
-in subordine, nel caso di denegato accoglimento delle superiori domande, rideterminare
in ragione delle eccezioni spiegate dall'appellante, eventualmente previa disponenda
CTU, la misura dell'indennità liquidata in sentenza;
-condannare in ogni caso la curatela fallimentare ex art. 96 cpc. CP
-condannare le appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. >>;
Per <<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita Controparte_1
dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dalla Controparte_5
confermando la sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite. Con
[...]
vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella Sentenza Definita n. 557/2018 impugnata: “Con atto di citazione, notificato il
26.07.2005, la società ha evocato in giudizio la Controparte_5 CP
al fine di ottenere la pronuncia della risoluzione del contratto di compravendita con essa
stipulato mediante atto notarile del 12.12.2003. Ha, infatti, rappresentato di aver venduto
alla società convenuta con tale contratto un complesso di capannoni industriali siti in
Belvedere Marittimo, alla località Vetticello, e riportati nel catasto di detto Comune
(all'epoca della stipula contrattuale) al foglio n. 22, particella n. 92, sub. nn. 2 e 4, ed al
foglio n. 23, particella n. 510. Ha, inoltre, dedotto che il prezzo di tale compravendita era
stato pattuito nella somma complessiva di € 225.000,00, oltre iva, che la società acquirente
avrebbe dovuto versare entro la data improrogabile dell'1.03.2004, a pena di risoluzione
“ipso jure” del contratto, come ivi espressamente previsto. Altresì, ha rilevato che, in
3 occasione della stipula contrattuale, era stato pattuito che, nel caso in cui fosse
intervenuta la risoluzione, il terreno oggetto di vendita sarebbe stato oggetto di
automatica retrocessione in favore della società venditrice, con l'obbligo dell'acquirente di
stipulare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., un atto da annotare a margine della trascrizione del
contratto di compravendita onde consentire la pubblicità dell'intervenuta risoluzione.
Ha, dunque, rappresentato che la società acquirente, violando gli obblighi assunti, ha
versato la sola somma di € 125.000,00 (a fronte di quella complessiva, pari ad €
225.000,00, pattuita), nonché, sebbene regolarmente convocata, non si è presentata
dinnanzi al notaio per la stipula del sopraindicato atto ex art. 2655 c.c. (come da verbale
notarile allegato in atti). Quindi, la ha richiesto la pronuncia Controparte_5
della risoluzione dell'anzidetto contratto di compravendita del 12.12.2003, con l'ordine
rivolto alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere
all'annotazione della relativa sentenza a margine della trascrizione del medesimo
contratto e vittoria, altresì, delle spese e competenze di lite.
Con comparsa, depositata il 4.11.2005, si è costituita in giudizio la CP
(dichiarata fallita in corso di causa con sentenza n. 26/06 del 5.04.2006 emessa dal
Tribunale di Prato), la quale, in via preliminare, ha manifestato la propria disponibilità a
risolvere in via transattiva la vertenza mediante la corresponsione del prezzo di vendita
ancora dovuto, stante l'impossibilità di provvedervi prima a causa di una temporanea
difficoltà finanziaria. In ogni caso, ha richiesto nel caso di mancata conciliazione e
conseguente pronuncia della risoluzione contrattuale, la condanna della società attrice, ai
sensi dell'art. 1458 c.c., alla restituzione della somma, pari ad € 125.000,00, già versata,
oltre iva e interessi, nonché alla corresponsione, in suo favore, dell'indennità di cui all'art.
936 c.c., avendo realizzato sul terreno oggetto di compravendita un imponente complesso
immobiliare (indennità da quantificare in corso di causa, anche mediante una consulenza
4 tecnica d'ufficio, e, comunque, pari ad un importo non inferiore ad € 3.000.000,00); con
vittoria delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 22.01.2008 è stata disposta, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la
chiamata in causa della società in quanto, con contratto del Controparte_4
28.09.2005 (non trascritto), la aveva venduto alla medesima società il CP
terreno (ed i relativi beni) oggetto della domanda giudiziale.
Quindi, con comparsa depositata in data 13.05.2008, si è costituito in giudizio il
Fallimento della società (già , il Controparte_6 Controparte_4
quale ha richiesto: - in via preliminare, di accertare la propria carenza di legittimazione
quale terzo interventore ex art. 107 c.p.c. (stante la mancanza di formale “declinazione”
a suo carico della posizione di obbligato da parte della convenuta e l'assenza di una
richiesta di condanna avanzata nei suoi confronti dalla società attrice) e, quindi, di
ordinare la sua estromissione dal giudizio, con ogni conseguenza di legge;
- nonché, in
via gradata, di accertare l'intervenuta ricezione, da parte della società attrice, dell'importo
già versato in conseguenza del contratto di compravendita oggetto di causa e, quindi, in
virtù della dilazione di pagamento accordata, obbligare la medesima società al ritiro del
prezzo residuo, dichiarando l'intervenuta conciliazione giudiziale della vertenza, con
effetto vincolante tra le parti;
- ed, ancora, in via ulteriormente gradata, di accertare
l'avvenuto pagamento integrale del prezzo di vendita, pari ad € 1.100.000,00, da parte
della stessa terza chiamata in causa in favore della società convenuta (come pattuito nel
contratto con essa stipulato), ordinando, pertanto, a quest'ultima di versare alla
[...]
l'importo ancora dovuto, manlevandola da ogni ulteriore obbligo e Controparte_5
richiesta economica;
- con vittoria delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 29.05.2008, il preso atto delle richieste Controparte_1
avanzate dalla parte terza chiamata in causa, in via preliminare, ha rilevato la loro
tardività, stante l'avvenuta sua costituzione nel mancato rispetto del termine
5 decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 167 e 271 c.p.c. (tardività, altresì,
eccepita dalla società attrice). In ogni caso, si è associata alla richiesta di estromissione
dal giudizio da essa avanzata ed, in via subordinata, ha proposto una domanda
riconvenzionale (cosiddetta riconventio riconventionis) nei confronti del
[...]
chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della Controparte_7 [...]
(cui è subentrata la società successivamente CP_4 Controparte_6
fallita) dell'obbligo di pagamento del prezzo convenuto nel contratto del 28.09.2005 con
essa stipulato e, per l'effetto, la pronuncia della risoluzione di tale contratto, ordinando
alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione della
relativa sentenza a margine della trascrizione del medesimo atto di compravendita
immobiliare.
Con sentenza non definitiva n. 50/2009 del 24.11.2008, depositata il
5.01.2009, il precedente giudice istruttore (diversa persona fisica rispetto allo scrivente
magistrato, subentrato nella trattazione del presente giudizio a far data dal 21.11.2015),
nel risolvere gran parte delle questioni oggetto del contendere, ha dichiarato la risoluzione
del contratto del 12.12.2003 stipulato tra la e la per CP_5 CP
inadempimento di quest'ultima (risoluzione, in ogni caso, opponibile anche al
[...]
litisconsorte necessario in quanto terzo acquirente dei beni Controparte_7
oggetto del medesimo contratto) e, per l'effetto, ha disposto la condanna sia di parte
convenuta, sia del Fallimento terzo chiamato in causa alla restituzione, infavore della
società attrice, dei beni compravenduti con l'anzidetto contratto, nonché la condanna
della alla restituzione della somma di € 125.000,00 in favore Controparte_5
del Altresì, è stato dichiarato il non luogo a procedere in ordine Controparte_1
alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice, nonché l'improcedibilità delle
domande riconvenzionali avanzate dal in quanto Controparte_7
tardivamente proposte, e, quindi, il non luogo a procedere della domanda riconvenzionale
6 spiegata, in via subordinata, nei confronti dello stesso dalla parte convenuta. CP_7
Inoltre, è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda volta alla corresponsione
dell'indennità di cui all'art. 936 c.c. avanzata dalla società convenuta nei confronti della
e, quindi, si è proceduto alla rimessione della causa in Controparte_5
istruttoria per il suo ulteriore corso limitatamente a tale ultima questione, precisando,
altresì, che il processo sarebbe continuato anche nei confronti del Controparte_7
litisconsorte necessario;
nonché, è stato rinviata all'emissione della
[...]
sentenza definitiva l'assunzione delle opportune determinazioni in ordine al regolamento
delle spese di lite.
Alla prima udienza tenutasi in seguito all'emissione dell'anzidetta sentenza non
definitiva (ovvero quella del 7.05.2009) la sola società attrice ha formalizzato riserva di
appello ex art. 340 c.p.c. avverso tale sentenza ed, in particolare, avverso il capo della
stessa con cui è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda volta alla corresponsione
dell'indennità di cui all'art. 936 c.c. avanzata nei suoi confronti dalla parte convenuta.
Nel corso del giudizio è stata disposta, su istanza della società attrice, con
provvedimento del 19.01.2010, la correzione per errore materiale della sopraindicata
sentenza non definitiva n. 50/2009 nella parte in cui è stato catastalmente indicato il
terreno oggetto del contratto di compravendita del 12.12.2003 mediante la particella n.
92, sub. nn. 2 e 4, del foglio n. 22 del Comune di Belvedere Marittimo, in luogo della
particella n. 92, dello stesso foglio n. 22, sub. nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e della particella
n. 92, sub. nn. 8, 9, 10 e 11, stante la sopravvenuta modifica dell'indicazione catastale del
medesimo fondo in virtù di un frazionamento eseguito dopo l'anzidetta stipula
contrattuale.
Nell'ulteriore corso del processo si è proceduto all'espletamento di una consulenza
tecnica d'ufficio al fine di accertare e quantificare l'indennità ex art. 936 c.c. spettante
alla parte convenuta, nonché è stata assunta la prova testimoniale da quest'ultima
7 richiesta. Quindi, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 19.04.2018, il Controparte_1
ed il (uniche parti comparse) hanno precisato
[...] Controparte_7
le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto e richiesto nei rispettivi scritti difensivi
e precedenti verbali di udienza. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1577/2005, in data 31.07.2018, il Tribunale
di Paola emetteva sentenza definitiva n. 557/2018, pubblicata il 02.08.2018, con la quale così provvedeva:
“
1. dispone la condanna della società , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., al versamento, in favore del in persona del Controparte_1
curatore p.t., quale indennità ex art. 936 c.c., dell'importo di € 712.704,00, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra la società Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., ed il
[...] Controparte_8
in persona del curatore p.t., nonché tra il
[...] Controparte_8
in persona del curatore p.t., ed il in persona
[...] Controparte_1
del curatore p.t.;
3. condanna la società , in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., alla rifusione, in favore del in persona del curatore p.t., Controparte_1
nella misura di 1/3, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 19.462,80
per onorari di difesa, oltre le spese generali nella misura del 15%, c.a.p. ed i.v.a., come per
legge; con compensazione della residua parte, pari a 2/3;
4. pone, definitivamente, a carico delle società , in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nella
complessiva somma di € 1.269,18, oltre c.p.a. ed i.v.a., come per legge, se dovute”.
8 Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Controparte_5
interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di
[...]
ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
-con il primo ed il secondo motivo d'appello, l'appellante impugnava due capi della Sentenza non Definitiva n. 50/2009, riguardanti il primo la dichiarazione di ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla ex art 936 CP
c.c., ed il secondo concernente invece la dichiarazione di non luogo a procedere sulla domanda risarcitoria proposta dalla stessa parte appellante;
-con il terzo motivo d'appello, l'appellante impugnava due capi della Sentenza
Definitiva n. 557/2018 riguardanti, in particolare, la fondatezza della domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 936 c.c. proposta dalla ed il rigetto CP
delle eccezioni compensative proposte dalla stessa.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
La , sebbene Controparte_3
regolarmente citata non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Alla prima udienza di comparizione parte appellante chiedeva il rinvio per fornire prova della notifica, parte appellata invece si riportava ai propri scritti difensivi;
la Corte, dunque, rinviava all'udienza dell'22.10.2019.
A tale udienza, parte appellante dava atto della presenza della suddetta notifica in atti e la Corte rinviava all'udienza del 11.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la Corte rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza 26.09.2023.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., la Corte
rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza 13.05.2025.
9 A seguito della soppressione della Terza Sezione Civile, l'udienza venina anticipata al 19.11.2024, sempre per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza con l'Ordinanza del 3.12.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, parte appellante impugna il capo della
Sentenza non Definitiva n. 50/2009 concernente la dichiarazione di ammissibilità
della domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 936 c.c. spiegata dall'appellata.
In particolare, la impugnando il suddetto capo, eccepisce da un CP_5
lato la carenza di titolarità del diritto controverso in capo alla avendo CP
quest'ultima, in corso di causa, venduto il bene in questione alla CP_4
e dall'altro l'erroneo riconoscimento da parte del Tribunale in persona del
“primo” G.I. del diritto all'indennizzo ex. art. 936 c.c. in favore dell'appellata.
Con riguardo al primo aspetto, la parenti sostiene come, come nel caso di specie, il giudice di prime cure, non avrebbe mai potuto dichiarare l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di indennizzo ex. art. 936 c.c.
proposta da parte appellata, ciò in quanto la stessa in un momento successivo all'instaurazione del giudizio, oggi oggetto di impugnazione, aveva con atto opponibile del 28.08.2005, venduto il bene in questione ad altra società quale la perdendo di conseguenza non tanto la titolarità dell'azione e CP_4
quindi la possibilità di rimanere parte nel giudizio quale sostituto processuale della società predetta ex art. 111 c.p.c., quanto la titolarità del diritto in esame.
Orbene, le argomentazioni di parte dell'appellante sono prive di fondamento.
10 Ed invero, risulta dagli atti l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita, circostanza questa, che oltre che ad essere stata acclarata nella sentenza oggi oggetto di gravame, risulta anche non contestata dalla nell'odierno grado di giudizio, la quale ha reso CP_5
inopponibile nei confronti dell'appellante qualsiasi eventuale trasferimento dell'immobile in questione che sia avvenuta in epoca successiva alla trascrizione della stessa, con la conseguenza che l'appellante non avrebbe potuto invocare tale cessione al fine di escluderne la titolarità del diritto ex 936 c.p.c. in capo al
Controparte_1
Con riguardo poi al secondo aspetto, parte appellante sostiene come nel caso di specie, non avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina dell'accessione ex art. 936 c.c., in quanto tra la e la sussisteva un CP CP_5
rapporto contrattuale di compravendita dell'immobile in questione, e di conseguenza l'appellata non avrebbe potuto rivestire la qualità di “terzo” così
come richiesto dalla normativa in esame.
Questa Corte ritiene che quanto, sostenuto da parte appellante, non sia totalmente corretto;
difatti, per quanto la disciplina dell'accessione ex art. 963 c.c.,
trova quale presupposto essenziale per la sua applicazione l'assenza di un vincolo di natura contrattuale tra l'autore dell'opera ed il proprietario del suolo,
la stessa, può comunque essere applicata nel caso in cui il rapporto contrattuale sia venuto meno oltre che per invalidità anche per risoluzione dello stesso.
Di tale avviso è la Suprema Corte, la quale con sentenza n. 481/2019 ha stabilito il principio secondo cui: ”Secondo consolidata giurisprudenza di questa corte
la disciplina dettata dall'art 936 c.c. può trovare applicazione soltanto quando l'autore
delle opera sia realmente terzo, non sia cioè legato al proprietario del suolo da alcun
rapporto negoziale relativo al suolo stesso o alle opere, ma tale ipotesi si verifica non
11 saltano nell'originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorché un
preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante
l'efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia” ( Cass. N. 956/1995;
n. 12804/1993; n.895/1997; 9872/2000).
Nel caso che ci occupa, dunque, in virtù del principio suddetto, deve essere riconosciuto alla la qualità di terzo ed il conseguente diritto CP
all'indennizzo ex art. 936 c.c., ciò in quanto il contratto di compravendita stipulato con la è venuto meno con efficacia retroattiva di tutti i suoi CP_5
effetti in conseguenza della pronuncia di risoluzione dello stesso.
Alla luce delle ragioni summenzionate, questa Corte ritiene di dover rigettare il motivo appena scrutinato, giacché come si è avuto modo di argomentare lo stesso risulta totalmente infondato.
Con il secondo motivo d'appello, parte appellante impugna un altro capo della medesima pronuncia non definitiva, ovvero quello concernente la dichiarazione di non luogo a procedere sulla domanda risarcitoria dalla stessa spiegata.
In particolare, con tale motivo d'appello, parte appellante lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in merito a tale questione,
precisando come l'unica domanda risarcitoria dalla stessa prospettata risulta essere quella relativa la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c..
Ordunque, preme a questa Corte, sottolineare come il giudice di prime cure nel motivare la sentenza in esame : “Né può darsi seguito alla domanda
risarcitoria prospettata dalla perché mai validamente proposta dalla stessa CP_5
(invero non risulta avanzata né nell'atto di citazione originario, né in quello nei confronti
del terzo, né nei termini di cui all'art. 183 cpc;
”, non poteva che riferirsi a quanto dalla stessa parte appellante eccepito nelle memorie del 9.02.2007, nelle quali
12 venivano dedotte dalla per la prima volta due voci di danno quali: il CP_5
depauperamento del fondo ed il mancato godimento dello stesso, eccependo le suddette voci danno in compensazione del credito del Controparte_1
D'altronde non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto il Tribunale in persona del “primo” giudice nulla avrebbe potuto disporre mediante sentenza non definitiva in merito alle spese di lite ed alla dedotta responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., questioni quest'ultime che non potevano non essere decise con sentenza definitiva ovvero nel momento in cui la soccombenza in capo a ciascuna parte si sarebbe concretizzata.
Alla luce delle argomentazioni suddette, questa Corte ritiene dunque, di dover rigettare anche tale motivo d'appello.
Con il terzo motivo d'appello, parte appellante impugna due capi della
Sentenza Definitiva il primo concernente l'errata pronuncia sulla fondatezza della domanda riconvenzionale di indennizzo ex art 936 c.c. ed il secondo concernente invece il rigetto delle eccezioni compensative dalla stessa prospettate.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c, dedotta da parte appellata con particolare riguardo al suddetto motivo d'appello.
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto dell'art.342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342
c.p.c, non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche
13 critiche indirizzate alla motivazione , e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli “errores” attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità
dell'individuazione dei motivi operata mediante generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (
Cass. Civ. Sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. Civ. , sez. I, 11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla suprema
Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. N. 13535
del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con riguardo alla fondatezza della domandata riconvenzionale ex. art. 936
c.c., parte appellante sostiene come l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla non comporta l'automatica fondatezza CP
della stessa, e di conseguenza al secondo giudice chiamato ad emettere la sentenza definitiva non sarebbe preclusa la possibilità di effettuare una nuova valutazione riguardo all'eccezione di merito relativa alla carenza di titolarità del diritto all'indennizzo in capo a parte appellata.
In altre parole, parte appellante sostiene come la domanda di rigetto della riconvenzionale ex art. 936 c.p.c., riguardava sia le eccezioni di rito che le eccezioni di merito ossia la carenza di titolarità del diritto in capo all'appellata; il
Tribunale in persona del “secondo” G.I., dunque, a suo dire, ha errato nel fondare la propria decisione su quanto stabilito nella sentenza non definitiva, la quale
14 dichiarava la sola ammissibilità in rito della domanda suddetta, di conseguenza lo stesso ne avrebbe dovuto valutare anche il merito, giacchè la sola l'ammissibilità sotto il profilo della legitimatio ad causam non avrebbe comportato per lo stesso giudicante alcuna preclusione riguardante la valutazione delle eccezioni concernenti il difetto di titolarità in capo alla CP
Occorre anzitutto sottolineare, come nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale in persona del primo giudice,
non si è limitato a dichiarare l'ammissibilità della domanda riconvenzione di indennizzo ex. art. 936 c.c. spiegata dalla solo sotto il profilo della CP
legittimità processuale ma anche sotto sotto il profilo della titolarità del diritto controverso della stessa, e ciò per le ragioni già scrutinate nel primo motivo d'appello.
Su tale questione la Suprema Corte ha avuto più volte modo di esprimersi,
in particolare con la Sentenza n. 23862/2015 ha fissato il principio ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui: “Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il
giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli
resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse
dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in
giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può
risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia,
il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del
giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la
violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione”.
In virtù del principio nonché delle argomentazioni suddette, questa Corte
ritiene dunque, tale eccezione del tutto infondata.
15 Parte appellante sempre mediante tale motivo lamenta, inoltre, da parte il giudice di prime cure l'omessa valutazione ai fini della quantificazione dell'indennità ex 936 c.c., delle eccezioni compensative concernenti: il depauperamento per effetto di asserite opere di demolizione, il mancato godimento del compendio immobiliare ed l'impossibilità per la stessa di vedersi restituito detto compendio nella sua interezza, in ragione della cessione di una porzione a terzi con atto alla stessa opponibile.
In particolare parte appellante sostiene come tali deduzioni costituissero delle mere eccezioni riconvenzionali compensative, ed in quanto tali, non dovessero formare oggetto di specifica domanda riconvenzionale da parte della stessa.
Su, tale aspetto, preme a questa Corte sottolineare come contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, le deduzioni di cui sopra, non posso non essere qualificate quali mere eccezioni compensative, ciò in quanto, le stesse sottintendendo delle voci di danno non possono non essere considerate quali vere e proprie domande, che nel caso di specie, si ricorda, parte appellante non ha provveduto ha spiegare validamente, così come è stato correttamente affermato nella sentenza non definita e poi confermato nella sentenza definitiva.
Inoltre, pur volendo qualificare tali deduzioni come eccezioni riconvenzionali compensative, le stesse risultano comunque tardivamente proposte dall'appellante, ossia con riguardo al depauperamento del fondo e del mancato godimento del bene solo con la memoria di replica ex art. 184 c.p.c e con riguardo all'opponibilità della vendita della particella 92, sub 8 con note autorizzate del 25.06.2009.
Su tale tema, la Suprema Corte non ha mancato nel pronunciarsi, difatti con Ordinanza n. 28469/2020 ha stabilito il principio secondo cui « L'applicabilità
16 delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione
in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono
contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine
da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e
avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la
proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su
circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si
verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "thema decidendum", né
rileva il carattere ufficioso dell'eccezione anche in grado d'appello in difetto delle
necessarie allegazioni. ».
Oltre a quanto già detto sopra, occorre sottolineare come l'appellante a tal riguardo non ha proposto alcuna riserva di appello ex art. 340 c.p.c. ed immediata impugnazione avverso la sentenza non definitiva nella parte in cui la stessa ha condannato la alla restituzione, in favore della parte convenuta CP_5
dell'anzidetta somma di 125.000,00 percepita in conseguenza della stipula del contratto di compravendita.
Le argomentazioni di cui sopra assorbono anche quanto eccepito da parte appellante in merito all'omessa valutazione da parte del Tribunale nella persona del secondo giudice dei chiarimenti resi dal CTU con riguardo al mancato godimento del fondo ed al depauperamento del fondo ed il mancato rilievo da parte dello stesso giudicante in merito alla mancata risposta del CTU rispetto al quesito integrativo concernente il decremento del valore del fondo per effetto della vendita alla della particella n. 93 sub 8. Parte_4
Con particolare riguardo al primo aspetto, occorre sottolineare , come tali chiarimenti ovvero quelli concernenti al depauperamento del fondo nonché al mancato godimento dello stesso, non avrebbero potuto neanche essere richiesti,
17 ciò in quanto gli stessi si riferivano a domande di risarcimento danno le quali erano già state dichiarate improcedibili con la Sentenza non Definitiva giacchè
non validamente proposte.
A tal proposito si ribadisce come a nulla valgono le doglianze di parte appellante, di cui si è avuto già modo di argomentare nel secondo motivo d'appello, nella parte in cui la stessa sostiene come l'unica domanda di risarcimento proposta dalla stessa fosse quella concernente la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Occorre inoltre sottolineare come nonostante Tribunale in persona del
“secondo” giudice pur ritenendo di entrarvi comunque nel merito, ne ha comunque dichiarato ininfluenza degli stessi, ai fini della pronuncia, poiché non corroborati da validi elementi probatori.
Inoltre, risulta infondato anche il secondo aspetto dedotto da parte appellante, concernente la mancata risposta del CTU al quesito: “accerti il ctu il
valore dell'assunto incremento di valore del fondo tenendo altresì conto, ai fini della
decurtazione, del valore della particella sub 8 in proprietà MGC di siccome Parte_4
acquistato con atto opponibile alla . CP_5
A tal proposito occorre sottolineare come l'appellante, ha affermato di aver appreso del suddetto acquisto solo successivamente all'emissione della sentenza non definitiva, ciononostante però la stessa non ha provveduto a darvi alcun riscontro probatorio in ordine alla stipula del suddetto contratto di compravendita avvenuto tra la e la né ha indicato la CP Pt_4 Parte_4
data in cui lo stesso sarebbe stato concluso e trascritto.
In virtù delle ragioni suddetta, questa Corte rigetta tale motivo d'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo,
in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
18 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Controparte_5
del odierno appellate nonché nei confronti Controparte_9
odierna appellata Controparte_3
contumace, avverso la Sentenza non Definitiva n. 50/2009 pubblicata il
05.01.2009, nonché avverso la Sentenza Definitiva n. 557/2018 pubblicata il emessa dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1577/2005,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_3
in persona del Curatore pro tempore (di seguito, breviter, “
[...] [...]
), già Controparte_3 Controparte_4
2) rigetta l'appello e conferma la Sentenza non Definitiva n.50/2009 e la
Sentenza Definitiva n. 577/2018;
3) condanna la al pagamento, in favore del Controparte_5
delle spese di lite che liquida in euro 26.155,00 oltre Controparte_9
accessori di legge.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_5
pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
19 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
20
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 514/2019 RGAC vertente
TRA
, in liquidazione, P.I. in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dr. rappresentata e difesa dall'Avv.Fiorella Perna Parte_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Milelli 26/B, presso il suo lo studio.
APPELLANTE
E
c.f. ), dichiarato con sentenza del Controparte_1 P.IVA_2
Tribunale di Prato n. 26/06 del 5.4.2006 – R.F. n. 4062 (di seguito, breviter,
“ ), in persona del Curatore fallimentare, Dott. Parte_3 CP_2
( ), con studio in Prato, Viale Montegrappa n. CodiceFiscale_1
298/B,rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Riccioni (c.f.
1 –p.e.c. ), del C.F._2 Email_1
foro di Roma, con studio in Via Properzio n. 5, Roma (00193 – RM), giusta autorizzazione del Tribunale di Prato – Sezione Fallimentare, in persona del G.D.
Dott.ssa Raffaella Brogi del 16.4.2019 (doc.1), ed elettivamente domiciliato in
Viale De Filippis n. 68, Catanzaro (88100 – CZ),presso lo studio dell'Avv.
Gianmichele Bosco (c.f. – , C.F._3 Email_2
del foro di Catanzaro.
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del Controparte_3
Curatore pro tempore (di seguito, breviter, “ ), già Controparte_3
(di seguito, breviter, “ ), rappresentato e Controparte_4 CP_4
difeso dall'Avv. Alessandro Villa (c.f. - p.e.c. C.F._4
, del foro di Roma, con studio in Via Cicerone n. Email_3
66, Roma (00193 – RM), ed elettivamente domiciliato in Via Ricorso n. 66, Cetraro
(87022 - CS), presso lo studio dell'Avv. Nada Spaccarotella (c.f.
- p.e.c. , del foro di C.F._5 Email_4
Paola.
APPELLATA contumace
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 la causa era posta in decisione in data
03.12.2024 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < - in parziale riforma della sentenza n. Controparte_5
50/2009 del Tribunale di Paola, accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità,
2 ovvero l'infondatezza della domanda riconvenzionale ex art. 936 c.c. azionata dalla
curatela fallimentare CP
-conseguentemente, in totale riforma della sentenza n. 557/2018 del Tribunale di Paola,
accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve alle curatele fallimentari appellate;
-in subordine, nel caso di denegato accoglimento delle superiori domande, rideterminare
in ragione delle eccezioni spiegate dall'appellante, eventualmente previa disponenda
CTU, la misura dell'indennità liquidata in sentenza;
-condannare in ogni caso la curatela fallimentare ex art. 96 cpc. CP
-condannare le appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. >>;
Per <<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita Controparte_1
dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dalla Controparte_5
confermando la sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite. Con
[...]
vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella Sentenza Definita n. 557/2018 impugnata: “Con atto di citazione, notificato il
26.07.2005, la società ha evocato in giudizio la Controparte_5 CP
al fine di ottenere la pronuncia della risoluzione del contratto di compravendita con essa
stipulato mediante atto notarile del 12.12.2003. Ha, infatti, rappresentato di aver venduto
alla società convenuta con tale contratto un complesso di capannoni industriali siti in
Belvedere Marittimo, alla località Vetticello, e riportati nel catasto di detto Comune
(all'epoca della stipula contrattuale) al foglio n. 22, particella n. 92, sub. nn. 2 e 4, ed al
foglio n. 23, particella n. 510. Ha, inoltre, dedotto che il prezzo di tale compravendita era
stato pattuito nella somma complessiva di € 225.000,00, oltre iva, che la società acquirente
avrebbe dovuto versare entro la data improrogabile dell'1.03.2004, a pena di risoluzione
“ipso jure” del contratto, come ivi espressamente previsto. Altresì, ha rilevato che, in
3 occasione della stipula contrattuale, era stato pattuito che, nel caso in cui fosse
intervenuta la risoluzione, il terreno oggetto di vendita sarebbe stato oggetto di
automatica retrocessione in favore della società venditrice, con l'obbligo dell'acquirente di
stipulare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., un atto da annotare a margine della trascrizione del
contratto di compravendita onde consentire la pubblicità dell'intervenuta risoluzione.
Ha, dunque, rappresentato che la società acquirente, violando gli obblighi assunti, ha
versato la sola somma di € 125.000,00 (a fronte di quella complessiva, pari ad €
225.000,00, pattuita), nonché, sebbene regolarmente convocata, non si è presentata
dinnanzi al notaio per la stipula del sopraindicato atto ex art. 2655 c.c. (come da verbale
notarile allegato in atti). Quindi, la ha richiesto la pronuncia Controparte_5
della risoluzione dell'anzidetto contratto di compravendita del 12.12.2003, con l'ordine
rivolto alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere
all'annotazione della relativa sentenza a margine della trascrizione del medesimo
contratto e vittoria, altresì, delle spese e competenze di lite.
Con comparsa, depositata il 4.11.2005, si è costituita in giudizio la CP
(dichiarata fallita in corso di causa con sentenza n. 26/06 del 5.04.2006 emessa dal
Tribunale di Prato), la quale, in via preliminare, ha manifestato la propria disponibilità a
risolvere in via transattiva la vertenza mediante la corresponsione del prezzo di vendita
ancora dovuto, stante l'impossibilità di provvedervi prima a causa di una temporanea
difficoltà finanziaria. In ogni caso, ha richiesto nel caso di mancata conciliazione e
conseguente pronuncia della risoluzione contrattuale, la condanna della società attrice, ai
sensi dell'art. 1458 c.c., alla restituzione della somma, pari ad € 125.000,00, già versata,
oltre iva e interessi, nonché alla corresponsione, in suo favore, dell'indennità di cui all'art.
936 c.c., avendo realizzato sul terreno oggetto di compravendita un imponente complesso
immobiliare (indennità da quantificare in corso di causa, anche mediante una consulenza
4 tecnica d'ufficio, e, comunque, pari ad un importo non inferiore ad € 3.000.000,00); con
vittoria delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 22.01.2008 è stata disposta, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la
chiamata in causa della società in quanto, con contratto del Controparte_4
28.09.2005 (non trascritto), la aveva venduto alla medesima società il CP
terreno (ed i relativi beni) oggetto della domanda giudiziale.
Quindi, con comparsa depositata in data 13.05.2008, si è costituito in giudizio il
Fallimento della società (già , il Controparte_6 Controparte_4
quale ha richiesto: - in via preliminare, di accertare la propria carenza di legittimazione
quale terzo interventore ex art. 107 c.p.c. (stante la mancanza di formale “declinazione”
a suo carico della posizione di obbligato da parte della convenuta e l'assenza di una
richiesta di condanna avanzata nei suoi confronti dalla società attrice) e, quindi, di
ordinare la sua estromissione dal giudizio, con ogni conseguenza di legge;
- nonché, in
via gradata, di accertare l'intervenuta ricezione, da parte della società attrice, dell'importo
già versato in conseguenza del contratto di compravendita oggetto di causa e, quindi, in
virtù della dilazione di pagamento accordata, obbligare la medesima società al ritiro del
prezzo residuo, dichiarando l'intervenuta conciliazione giudiziale della vertenza, con
effetto vincolante tra le parti;
- ed, ancora, in via ulteriormente gradata, di accertare
l'avvenuto pagamento integrale del prezzo di vendita, pari ad € 1.100.000,00, da parte
della stessa terza chiamata in causa in favore della società convenuta (come pattuito nel
contratto con essa stipulato), ordinando, pertanto, a quest'ultima di versare alla
[...]
l'importo ancora dovuto, manlevandola da ogni ulteriore obbligo e Controparte_5
richiesta economica;
- con vittoria delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 29.05.2008, il preso atto delle richieste Controparte_1
avanzate dalla parte terza chiamata in causa, in via preliminare, ha rilevato la loro
tardività, stante l'avvenuta sua costituzione nel mancato rispetto del termine
5 decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 167 e 271 c.p.c. (tardività, altresì,
eccepita dalla società attrice). In ogni caso, si è associata alla richiesta di estromissione
dal giudizio da essa avanzata ed, in via subordinata, ha proposto una domanda
riconvenzionale (cosiddetta riconventio riconventionis) nei confronti del
[...]
chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della Controparte_7 [...]
(cui è subentrata la società successivamente CP_4 Controparte_6
fallita) dell'obbligo di pagamento del prezzo convenuto nel contratto del 28.09.2005 con
essa stipulato e, per l'effetto, la pronuncia della risoluzione di tale contratto, ordinando
alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione della
relativa sentenza a margine della trascrizione del medesimo atto di compravendita
immobiliare.
Con sentenza non definitiva n. 50/2009 del 24.11.2008, depositata il
5.01.2009, il precedente giudice istruttore (diversa persona fisica rispetto allo scrivente
magistrato, subentrato nella trattazione del presente giudizio a far data dal 21.11.2015),
nel risolvere gran parte delle questioni oggetto del contendere, ha dichiarato la risoluzione
del contratto del 12.12.2003 stipulato tra la e la per CP_5 CP
inadempimento di quest'ultima (risoluzione, in ogni caso, opponibile anche al
[...]
litisconsorte necessario in quanto terzo acquirente dei beni Controparte_7
oggetto del medesimo contratto) e, per l'effetto, ha disposto la condanna sia di parte
convenuta, sia del Fallimento terzo chiamato in causa alla restituzione, infavore della
società attrice, dei beni compravenduti con l'anzidetto contratto, nonché la condanna
della alla restituzione della somma di € 125.000,00 in favore Controparte_5
del Altresì, è stato dichiarato il non luogo a procedere in ordine Controparte_1
alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice, nonché l'improcedibilità delle
domande riconvenzionali avanzate dal in quanto Controparte_7
tardivamente proposte, e, quindi, il non luogo a procedere della domanda riconvenzionale
6 spiegata, in via subordinata, nei confronti dello stesso dalla parte convenuta. CP_7
Inoltre, è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda volta alla corresponsione
dell'indennità di cui all'art. 936 c.c. avanzata dalla società convenuta nei confronti della
e, quindi, si è proceduto alla rimessione della causa in Controparte_5
istruttoria per il suo ulteriore corso limitatamente a tale ultima questione, precisando,
altresì, che il processo sarebbe continuato anche nei confronti del Controparte_7
litisconsorte necessario;
nonché, è stato rinviata all'emissione della
[...]
sentenza definitiva l'assunzione delle opportune determinazioni in ordine al regolamento
delle spese di lite.
Alla prima udienza tenutasi in seguito all'emissione dell'anzidetta sentenza non
definitiva (ovvero quella del 7.05.2009) la sola società attrice ha formalizzato riserva di
appello ex art. 340 c.p.c. avverso tale sentenza ed, in particolare, avverso il capo della
stessa con cui è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda volta alla corresponsione
dell'indennità di cui all'art. 936 c.c. avanzata nei suoi confronti dalla parte convenuta.
Nel corso del giudizio è stata disposta, su istanza della società attrice, con
provvedimento del 19.01.2010, la correzione per errore materiale della sopraindicata
sentenza non definitiva n. 50/2009 nella parte in cui è stato catastalmente indicato il
terreno oggetto del contratto di compravendita del 12.12.2003 mediante la particella n.
92, sub. nn. 2 e 4, del foglio n. 22 del Comune di Belvedere Marittimo, in luogo della
particella n. 92, dello stesso foglio n. 22, sub. nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e della particella
n. 92, sub. nn. 8, 9, 10 e 11, stante la sopravvenuta modifica dell'indicazione catastale del
medesimo fondo in virtù di un frazionamento eseguito dopo l'anzidetta stipula
contrattuale.
Nell'ulteriore corso del processo si è proceduto all'espletamento di una consulenza
tecnica d'ufficio al fine di accertare e quantificare l'indennità ex art. 936 c.c. spettante
alla parte convenuta, nonché è stata assunta la prova testimoniale da quest'ultima
7 richiesta. Quindi, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 19.04.2018, il Controparte_1
ed il (uniche parti comparse) hanno precisato
[...] Controparte_7
le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto e richiesto nei rispettivi scritti difensivi
e precedenti verbali di udienza. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1577/2005, in data 31.07.2018, il Tribunale
di Paola emetteva sentenza definitiva n. 557/2018, pubblicata il 02.08.2018, con la quale così provvedeva:
“
1. dispone la condanna della società , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., al versamento, in favore del in persona del Controparte_1
curatore p.t., quale indennità ex art. 936 c.c., dell'importo di € 712.704,00, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra la società Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., ed il
[...] Controparte_8
in persona del curatore p.t., nonché tra il
[...] Controparte_8
in persona del curatore p.t., ed il in persona
[...] Controparte_1
del curatore p.t.;
3. condanna la società , in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., alla rifusione, in favore del in persona del curatore p.t., Controparte_1
nella misura di 1/3, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 19.462,80
per onorari di difesa, oltre le spese generali nella misura del 15%, c.a.p. ed i.v.a., come per
legge; con compensazione della residua parte, pari a 2/3;
4. pone, definitivamente, a carico delle società , in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nella
complessiva somma di € 1.269,18, oltre c.p.a. ed i.v.a., come per legge, se dovute”.
8 Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Controparte_5
interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di
[...]
ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
-con il primo ed il secondo motivo d'appello, l'appellante impugnava due capi della Sentenza non Definitiva n. 50/2009, riguardanti il primo la dichiarazione di ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla ex art 936 CP
c.c., ed il secondo concernente invece la dichiarazione di non luogo a procedere sulla domanda risarcitoria proposta dalla stessa parte appellante;
-con il terzo motivo d'appello, l'appellante impugnava due capi della Sentenza
Definitiva n. 557/2018 riguardanti, in particolare, la fondatezza della domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 936 c.c. proposta dalla ed il rigetto CP
delle eccezioni compensative proposte dalla stessa.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
La , sebbene Controparte_3
regolarmente citata non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Alla prima udienza di comparizione parte appellante chiedeva il rinvio per fornire prova della notifica, parte appellata invece si riportava ai propri scritti difensivi;
la Corte, dunque, rinviava all'udienza dell'22.10.2019.
A tale udienza, parte appellante dava atto della presenza della suddetta notifica in atti e la Corte rinviava all'udienza del 11.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la Corte rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza 26.09.2023.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., la Corte
rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza 13.05.2025.
9 A seguito della soppressione della Terza Sezione Civile, l'udienza venina anticipata al 19.11.2024, sempre per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza con l'Ordinanza del 3.12.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, parte appellante impugna il capo della
Sentenza non Definitiva n. 50/2009 concernente la dichiarazione di ammissibilità
della domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 936 c.c. spiegata dall'appellata.
In particolare, la impugnando il suddetto capo, eccepisce da un CP_5
lato la carenza di titolarità del diritto controverso in capo alla avendo CP
quest'ultima, in corso di causa, venduto il bene in questione alla CP_4
e dall'altro l'erroneo riconoscimento da parte del Tribunale in persona del
“primo” G.I. del diritto all'indennizzo ex. art. 936 c.c. in favore dell'appellata.
Con riguardo al primo aspetto, la parenti sostiene come, come nel caso di specie, il giudice di prime cure, non avrebbe mai potuto dichiarare l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di indennizzo ex. art. 936 c.c.
proposta da parte appellata, ciò in quanto la stessa in un momento successivo all'instaurazione del giudizio, oggi oggetto di impugnazione, aveva con atto opponibile del 28.08.2005, venduto il bene in questione ad altra società quale la perdendo di conseguenza non tanto la titolarità dell'azione e CP_4
quindi la possibilità di rimanere parte nel giudizio quale sostituto processuale della società predetta ex art. 111 c.p.c., quanto la titolarità del diritto in esame.
Orbene, le argomentazioni di parte dell'appellante sono prive di fondamento.
10 Ed invero, risulta dagli atti l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita, circostanza questa, che oltre che ad essere stata acclarata nella sentenza oggi oggetto di gravame, risulta anche non contestata dalla nell'odierno grado di giudizio, la quale ha reso CP_5
inopponibile nei confronti dell'appellante qualsiasi eventuale trasferimento dell'immobile in questione che sia avvenuta in epoca successiva alla trascrizione della stessa, con la conseguenza che l'appellante non avrebbe potuto invocare tale cessione al fine di escluderne la titolarità del diritto ex 936 c.p.c. in capo al
Controparte_1
Con riguardo poi al secondo aspetto, parte appellante sostiene come nel caso di specie, non avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina dell'accessione ex art. 936 c.c., in quanto tra la e la sussisteva un CP CP_5
rapporto contrattuale di compravendita dell'immobile in questione, e di conseguenza l'appellata non avrebbe potuto rivestire la qualità di “terzo” così
come richiesto dalla normativa in esame.
Questa Corte ritiene che quanto, sostenuto da parte appellante, non sia totalmente corretto;
difatti, per quanto la disciplina dell'accessione ex art. 963 c.c.,
trova quale presupposto essenziale per la sua applicazione l'assenza di un vincolo di natura contrattuale tra l'autore dell'opera ed il proprietario del suolo,
la stessa, può comunque essere applicata nel caso in cui il rapporto contrattuale sia venuto meno oltre che per invalidità anche per risoluzione dello stesso.
Di tale avviso è la Suprema Corte, la quale con sentenza n. 481/2019 ha stabilito il principio secondo cui: ”Secondo consolidata giurisprudenza di questa corte
la disciplina dettata dall'art 936 c.c. può trovare applicazione soltanto quando l'autore
delle opera sia realmente terzo, non sia cioè legato al proprietario del suolo da alcun
rapporto negoziale relativo al suolo stesso o alle opere, ma tale ipotesi si verifica non
11 saltano nell'originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorché un
preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante
l'efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia” ( Cass. N. 956/1995;
n. 12804/1993; n.895/1997; 9872/2000).
Nel caso che ci occupa, dunque, in virtù del principio suddetto, deve essere riconosciuto alla la qualità di terzo ed il conseguente diritto CP
all'indennizzo ex art. 936 c.c., ciò in quanto il contratto di compravendita stipulato con la è venuto meno con efficacia retroattiva di tutti i suoi CP_5
effetti in conseguenza della pronuncia di risoluzione dello stesso.
Alla luce delle ragioni summenzionate, questa Corte ritiene di dover rigettare il motivo appena scrutinato, giacché come si è avuto modo di argomentare lo stesso risulta totalmente infondato.
Con il secondo motivo d'appello, parte appellante impugna un altro capo della medesima pronuncia non definitiva, ovvero quello concernente la dichiarazione di non luogo a procedere sulla domanda risarcitoria dalla stessa spiegata.
In particolare, con tale motivo d'appello, parte appellante lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in merito a tale questione,
precisando come l'unica domanda risarcitoria dalla stessa prospettata risulta essere quella relativa la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c..
Ordunque, preme a questa Corte, sottolineare come il giudice di prime cure nel motivare la sentenza in esame : “Né può darsi seguito alla domanda
risarcitoria prospettata dalla perché mai validamente proposta dalla stessa CP_5
(invero non risulta avanzata né nell'atto di citazione originario, né in quello nei confronti
del terzo, né nei termini di cui all'art. 183 cpc;
”, non poteva che riferirsi a quanto dalla stessa parte appellante eccepito nelle memorie del 9.02.2007, nelle quali
12 venivano dedotte dalla per la prima volta due voci di danno quali: il CP_5
depauperamento del fondo ed il mancato godimento dello stesso, eccependo le suddette voci danno in compensazione del credito del Controparte_1
D'altronde non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto il Tribunale in persona del “primo” giudice nulla avrebbe potuto disporre mediante sentenza non definitiva in merito alle spese di lite ed alla dedotta responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., questioni quest'ultime che non potevano non essere decise con sentenza definitiva ovvero nel momento in cui la soccombenza in capo a ciascuna parte si sarebbe concretizzata.
Alla luce delle argomentazioni suddette, questa Corte ritiene dunque, di dover rigettare anche tale motivo d'appello.
Con il terzo motivo d'appello, parte appellante impugna due capi della
Sentenza Definitiva il primo concernente l'errata pronuncia sulla fondatezza della domanda riconvenzionale di indennizzo ex art 936 c.c. ed il secondo concernente invece il rigetto delle eccezioni compensative dalla stessa prospettate.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c, dedotta da parte appellata con particolare riguardo al suddetto motivo d'appello.
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto dell'art.342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342
c.p.c, non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche
13 critiche indirizzate alla motivazione , e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli “errores” attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità
dell'individuazione dei motivi operata mediante generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (
Cass. Civ. Sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. Civ. , sez. I, 11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla suprema
Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. N. 13535
del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con riguardo alla fondatezza della domandata riconvenzionale ex. art. 936
c.c., parte appellante sostiene come l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla non comporta l'automatica fondatezza CP
della stessa, e di conseguenza al secondo giudice chiamato ad emettere la sentenza definitiva non sarebbe preclusa la possibilità di effettuare una nuova valutazione riguardo all'eccezione di merito relativa alla carenza di titolarità del diritto all'indennizzo in capo a parte appellata.
In altre parole, parte appellante sostiene come la domanda di rigetto della riconvenzionale ex art. 936 c.p.c., riguardava sia le eccezioni di rito che le eccezioni di merito ossia la carenza di titolarità del diritto in capo all'appellata; il
Tribunale in persona del “secondo” G.I., dunque, a suo dire, ha errato nel fondare la propria decisione su quanto stabilito nella sentenza non definitiva, la quale
14 dichiarava la sola ammissibilità in rito della domanda suddetta, di conseguenza lo stesso ne avrebbe dovuto valutare anche il merito, giacchè la sola l'ammissibilità sotto il profilo della legitimatio ad causam non avrebbe comportato per lo stesso giudicante alcuna preclusione riguardante la valutazione delle eccezioni concernenti il difetto di titolarità in capo alla CP
Occorre anzitutto sottolineare, come nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale in persona del primo giudice,
non si è limitato a dichiarare l'ammissibilità della domanda riconvenzione di indennizzo ex. art. 936 c.c. spiegata dalla solo sotto il profilo della CP
legittimità processuale ma anche sotto sotto il profilo della titolarità del diritto controverso della stessa, e ciò per le ragioni già scrutinate nel primo motivo d'appello.
Su tale questione la Suprema Corte ha avuto più volte modo di esprimersi,
in particolare con la Sentenza n. 23862/2015 ha fissato il principio ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui: “Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il
giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli
resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse
dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in
giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può
risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia,
il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del
giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la
violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione”.
In virtù del principio nonché delle argomentazioni suddette, questa Corte
ritiene dunque, tale eccezione del tutto infondata.
15 Parte appellante sempre mediante tale motivo lamenta, inoltre, da parte il giudice di prime cure l'omessa valutazione ai fini della quantificazione dell'indennità ex 936 c.c., delle eccezioni compensative concernenti: il depauperamento per effetto di asserite opere di demolizione, il mancato godimento del compendio immobiliare ed l'impossibilità per la stessa di vedersi restituito detto compendio nella sua interezza, in ragione della cessione di una porzione a terzi con atto alla stessa opponibile.
In particolare parte appellante sostiene come tali deduzioni costituissero delle mere eccezioni riconvenzionali compensative, ed in quanto tali, non dovessero formare oggetto di specifica domanda riconvenzionale da parte della stessa.
Su, tale aspetto, preme a questa Corte sottolineare come contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, le deduzioni di cui sopra, non posso non essere qualificate quali mere eccezioni compensative, ciò in quanto, le stesse sottintendendo delle voci di danno non possono non essere considerate quali vere e proprie domande, che nel caso di specie, si ricorda, parte appellante non ha provveduto ha spiegare validamente, così come è stato correttamente affermato nella sentenza non definita e poi confermato nella sentenza definitiva.
Inoltre, pur volendo qualificare tali deduzioni come eccezioni riconvenzionali compensative, le stesse risultano comunque tardivamente proposte dall'appellante, ossia con riguardo al depauperamento del fondo e del mancato godimento del bene solo con la memoria di replica ex art. 184 c.p.c e con riguardo all'opponibilità della vendita della particella 92, sub 8 con note autorizzate del 25.06.2009.
Su tale tema, la Suprema Corte non ha mancato nel pronunciarsi, difatti con Ordinanza n. 28469/2020 ha stabilito il principio secondo cui « L'applicabilità
16 delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione
in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono
contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine
da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e
avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la
proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su
circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si
verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "thema decidendum", né
rileva il carattere ufficioso dell'eccezione anche in grado d'appello in difetto delle
necessarie allegazioni. ».
Oltre a quanto già detto sopra, occorre sottolineare come l'appellante a tal riguardo non ha proposto alcuna riserva di appello ex art. 340 c.p.c. ed immediata impugnazione avverso la sentenza non definitiva nella parte in cui la stessa ha condannato la alla restituzione, in favore della parte convenuta CP_5
dell'anzidetta somma di 125.000,00 percepita in conseguenza della stipula del contratto di compravendita.
Le argomentazioni di cui sopra assorbono anche quanto eccepito da parte appellante in merito all'omessa valutazione da parte del Tribunale nella persona del secondo giudice dei chiarimenti resi dal CTU con riguardo al mancato godimento del fondo ed al depauperamento del fondo ed il mancato rilievo da parte dello stesso giudicante in merito alla mancata risposta del CTU rispetto al quesito integrativo concernente il decremento del valore del fondo per effetto della vendita alla della particella n. 93 sub 8. Parte_4
Con particolare riguardo al primo aspetto, occorre sottolineare , come tali chiarimenti ovvero quelli concernenti al depauperamento del fondo nonché al mancato godimento dello stesso, non avrebbero potuto neanche essere richiesti,
17 ciò in quanto gli stessi si riferivano a domande di risarcimento danno le quali erano già state dichiarate improcedibili con la Sentenza non Definitiva giacchè
non validamente proposte.
A tal proposito si ribadisce come a nulla valgono le doglianze di parte appellante, di cui si è avuto già modo di argomentare nel secondo motivo d'appello, nella parte in cui la stessa sostiene come l'unica domanda di risarcimento proposta dalla stessa fosse quella concernente la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Occorre inoltre sottolineare come nonostante Tribunale in persona del
“secondo” giudice pur ritenendo di entrarvi comunque nel merito, ne ha comunque dichiarato ininfluenza degli stessi, ai fini della pronuncia, poiché non corroborati da validi elementi probatori.
Inoltre, risulta infondato anche il secondo aspetto dedotto da parte appellante, concernente la mancata risposta del CTU al quesito: “accerti il ctu il
valore dell'assunto incremento di valore del fondo tenendo altresì conto, ai fini della
decurtazione, del valore della particella sub 8 in proprietà MGC di siccome Parte_4
acquistato con atto opponibile alla . CP_5
A tal proposito occorre sottolineare come l'appellante, ha affermato di aver appreso del suddetto acquisto solo successivamente all'emissione della sentenza non definitiva, ciononostante però la stessa non ha provveduto a darvi alcun riscontro probatorio in ordine alla stipula del suddetto contratto di compravendita avvenuto tra la e la né ha indicato la CP Pt_4 Parte_4
data in cui lo stesso sarebbe stato concluso e trascritto.
In virtù delle ragioni suddetta, questa Corte rigetta tale motivo d'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo,
in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
18 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Controparte_5
del odierno appellate nonché nei confronti Controparte_9
odierna appellata Controparte_3
contumace, avverso la Sentenza non Definitiva n. 50/2009 pubblicata il
05.01.2009, nonché avverso la Sentenza Definitiva n. 557/2018 pubblicata il emessa dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1577/2005,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_3
in persona del Curatore pro tempore (di seguito, breviter, “
[...] [...]
), già Controparte_3 Controparte_4
2) rigetta l'appello e conferma la Sentenza non Definitiva n.50/2009 e la
Sentenza Definitiva n. 577/2018;
3) condanna la al pagamento, in favore del Controparte_5
delle spese di lite che liquida in euro 26.155,00 oltre Controparte_9
accessori di legge.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_5
pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
19 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
20