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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/06/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2023 promossa da:
con l'Avv. CHIRIACO' ANGELO (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha citato in giudizio i IG.ri , CP_2 CP_3 CP_4
E per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_5
pagina 1 di 3 La convenuta, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita restando Controparte_1 contumace.
All'udienza del 22.5.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La difesa attorea non ha articolato alcun mezzo istruttorio e con nota del 29.11.2024 ha rappresentato che “le precarie condizioni di salute della sig.ra , rendono necessaria una Parte_1 definizione rapida del contenzioso per non vedere compressa la possibilità da parte dell'odierna attrice di rientrare in possesso del proprio immobile. Di qui la scelta di non richiedere ulteriore istruttoria anche alla luce della documentazione già prodotta e che rende fondata la richiesta di accertamento dell'occupazione abusiva dell'immobile sito nel Comune di Ardea alla Via Dell'Orsa Maggiore n. 34/L da parte dell'odierna convenuta sig.ra . La sig.ra è Controparte_1 Pt_1 infatti soggetto di 83 anni gravata da un complesso quadro poli patologico così come certificato dal dott. . Persona_1
La causa è parzialmente fondata.
Parte ricorrente ha evidentemente agito in rivendicazione del diritto reale di usufrutto ex art. 948 c.c. avendo allegato a sostegno della domanda l'occupazione sine titulo dell'immobile nonché il diritto di usufrutto sullo stesso. Parte ricorrente ha fornito adeguata prova del diritto reale di godimento sul bene oggetto della domanda avendo prodotto l'atto di acquisto del diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di rivendica (cfr. doc. 1) tenuto conto del costante orientamento della Suprema Corte (cfr. 6293/2016 “L'usufruttuario, così come l'usuario, è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all'esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere ed a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi, sicché in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario”).
Ne segue che la convenuta deve essere condannati alla restituzione immediata dell'immobile dai medesimi occupato senza titolo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione osserva il Collegio come applicando le coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022 (“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”; “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta pagina 2 di 3 possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”) deve ritenersi provato il danno emergente derivante dalla impossibilità di godere direttamente e indirettamente dell'immobile a far data dalla richiesta di rilascio dell'immobile portata a conoscenza dell'odierna convenuta. Ne segue che parte convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno. Quanto alla quantificazione parte ricorrente ha in sede introduttiva del giudizio quantificato tale danno nella somma di euro 15.000,00 senza tuttavia documentare in alcun modo il valore locativo.
Ritiene questo giudice che, alla luce della assenza di documentazione, il danno può essere quantificato nella somma mensile di euro 150,00 ina via equitativa ex art 1226 c.c. in ragione della mancata allegazione della posizione dell'immobile e della documentazione dello stato conservativo del medesimo né del canone locativo di mercato. Il danno è pertanto quantificabile in via equitativa all'attualità (giugno 2025) nella somma di euro 5.000,00, oltre interessi dalla data della presente sentenza.
Per quanto riguarda il danno emergente futuro il medesimo è quantificabile nella ulteriore somma mensile di euro 150,00 oltre interessi legali fino alla data di effettivo rilascio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e diritto di particolare rilevanza e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la Sig.ra a rilasciare in favore dell'attrice, Sig.ra Controparte_1 [...]
, l'immobile sito nel Comune di Ardea alla Via Dell'Orsa Maggiore n. 34/L di cui Parte_1
l'attrice è titolare del diritto di usufrutto.
- condanna la Sig.ra a risarcire i danni provocati alla Sig.ra Controparte_1 [...]
in conseguenza della occupazione abusiva dell'immobile sito nel Comune di Ardea alla Parte_1 Via Dell'Orsa Maggiore n. 34/L, quantificati in euro 5.000,00 sino al mese di giugno 2025 oltre interessi legali e nell'ulteriore somma di euro 150,00 mensili, oltre interessi legali, sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 265,16 per spese, € 2906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2023 promossa da:
con l'Avv. CHIRIACO' ANGELO (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha citato in giudizio i IG.ri , CP_2 CP_3 CP_4
E per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_5
pagina 1 di 3 La convenuta, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita restando Controparte_1 contumace.
All'udienza del 22.5.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La difesa attorea non ha articolato alcun mezzo istruttorio e con nota del 29.11.2024 ha rappresentato che “le precarie condizioni di salute della sig.ra , rendono necessaria una Parte_1 definizione rapida del contenzioso per non vedere compressa la possibilità da parte dell'odierna attrice di rientrare in possesso del proprio immobile. Di qui la scelta di non richiedere ulteriore istruttoria anche alla luce della documentazione già prodotta e che rende fondata la richiesta di accertamento dell'occupazione abusiva dell'immobile sito nel Comune di Ardea alla Via Dell'Orsa Maggiore n. 34/L da parte dell'odierna convenuta sig.ra . La sig.ra è Controparte_1 Pt_1 infatti soggetto di 83 anni gravata da un complesso quadro poli patologico così come certificato dal dott. . Persona_1
La causa è parzialmente fondata.
Parte ricorrente ha evidentemente agito in rivendicazione del diritto reale di usufrutto ex art. 948 c.c. avendo allegato a sostegno della domanda l'occupazione sine titulo dell'immobile nonché il diritto di usufrutto sullo stesso. Parte ricorrente ha fornito adeguata prova del diritto reale di godimento sul bene oggetto della domanda avendo prodotto l'atto di acquisto del diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di rivendica (cfr. doc. 1) tenuto conto del costante orientamento della Suprema Corte (cfr. 6293/2016 “L'usufruttuario, così come l'usuario, è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all'esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere ed a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi, sicché in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario”).
Ne segue che la convenuta deve essere condannati alla restituzione immediata dell'immobile dai medesimi occupato senza titolo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione osserva il Collegio come applicando le coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022 (“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”; “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta pagina 2 di 3 possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”) deve ritenersi provato il danno emergente derivante dalla impossibilità di godere direttamente e indirettamente dell'immobile a far data dalla richiesta di rilascio dell'immobile portata a conoscenza dell'odierna convenuta. Ne segue che parte convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno. Quanto alla quantificazione parte ricorrente ha in sede introduttiva del giudizio quantificato tale danno nella somma di euro 15.000,00 senza tuttavia documentare in alcun modo il valore locativo.
Ritiene questo giudice che, alla luce della assenza di documentazione, il danno può essere quantificato nella somma mensile di euro 150,00 ina via equitativa ex art 1226 c.c. in ragione della mancata allegazione della posizione dell'immobile e della documentazione dello stato conservativo del medesimo né del canone locativo di mercato. Il danno è pertanto quantificabile in via equitativa all'attualità (giugno 2025) nella somma di euro 5.000,00, oltre interessi dalla data della presente sentenza.
Per quanto riguarda il danno emergente futuro il medesimo è quantificabile nella ulteriore somma mensile di euro 150,00 oltre interessi legali fino alla data di effettivo rilascio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e diritto di particolare rilevanza e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la Sig.ra a rilasciare in favore dell'attrice, Sig.ra Controparte_1 [...]
, l'immobile sito nel Comune di Ardea alla Via Dell'Orsa Maggiore n. 34/L di cui Parte_1
l'attrice è titolare del diritto di usufrutto.
- condanna la Sig.ra a risarcire i danni provocati alla Sig.ra Controparte_1 [...]
in conseguenza della occupazione abusiva dell'immobile sito nel Comune di Ardea alla Parte_1 Via Dell'Orsa Maggiore n. 34/L, quantificati in euro 5.000,00 sino al mese di giugno 2025 oltre interessi legali e nell'ulteriore somma di euro 150,00 mensili, oltre interessi legali, sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 265,16 per spese, € 2906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3