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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 324/2023 pubblicata in data 23 novembre
2023 promossa con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'avv. Massimo Bianchi che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Padova via G.A. Longhin n. 11 presso e nello studio dell'avv. Emanuele Carniello che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro annullava il licenziamento per giusta causa intimato a Controparte_1 per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, per l'effetto, condannava la alla reintegrazione dello Controparte_2
stesso nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari nella specie ad € 3.802,21) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore alle dodici mensilità e dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Rigettava, poi, la domanda riconvenzionale proposta dalla società datrice di lavoro di condanna di alla rifusione della somma di euro Controparte_1
9875,00 oltre interessi e condannava la società datrice di lavoro alla rifusione delle spese giudiziali.
In particolare in tale ricorso deduceva di essere stato assunto Controparte_1
dalla società convenuta dapprima a tempo determinato in data 17 febbraio 2020
e, poi, a tempo indeterminato dal 1 febbraio 2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato e mansioni di “Tecnico di cantiere” inquadrato al settimo livello del CCNL Industria Edile Cooperative e sosteneva che il licenziamento irrogato allo stesso per giusta causa in data 15/11/2022, a seguito di contestazione in data 3/10/2022 relativa ad indebiti prelievi di somme di denaro fatte anche con il bancomat aziendale, fosse nullo e/o illegittimo per motivi formali e sostanziali che indicava dettagliatamente.
Concludeva chiedendo l'accertamento della nullità e/o illegittimità dello stesso con conseguente condanna ex art. 2 del dlgs n. 23/2015 alla reintegra e al risarcimento del danno come indicato da tale norma.
In subordine chiedeva l'accertamento della illiceità/illegittimità del licenziamento con condanna alla reintegrazione e al risarcimento dei danni ex art. 3 comma 1 dlgs n. 23/2015 ed, in ulteriore subordine, la declaratoria di illegittimità del licenziamento con condanna al risarcimento del danno ex art. 3 comma 1 del dlgs n. 23/2015.
2 Si costituiva con memoria la Controparte_2
chiedendo che, accertata la regolarità della procedura disciplinare di contestazione disciplinare e l'esistenza dei fatti contestati e la loro gravità, venissero rigettate tutte le domande.
Domandava in via riconvenzionale la condanna di a rifonderle Controparte_1 la somma di euro 9.875,00 oltre interessi legali decorrenti dall'addebito al saldo.
Il Tribunale di Rimini sezione lavoro riteneva che la contestazione disciplinare fosse generica e, quindi, nulla e che, pertanto, il datore di lavoro non avesse assolto all'onere sullo stesso incombente a norma dell'art. 5 della L. n. 604 del
1966 di provare la condotta che aveva determinato l'irrogazione del provvedimento espulsivo e decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello la . Controparte_2
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per violazione delle norme di procedura ed in particolare dell'art. 115 cpc in relazione alla mancata ammissione di qualsivoglia prova richiesta dalla stessa su fatti essenziali alla regolarità del procedimento disciplinare, alla mancanza di giustificazioni da parte del lavoratore e all'esistenza dei fatti materiali.
Con il secondo motivo di appello affermava che la sentenza fosse errata laddove affermava che la datrice di lavoro non aveva provato i fatti posti alla base del licenziamento identificando la presunta illegittimità della contestazione ex art. 7 della legge 300/1970 con l'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse errata nella parte in cui aveva affermato che la contestazione disciplinare non aveva consentito la difesa del lavoratore avendo contenuto ipotetico e indeterminato
Con il quarto motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse errata nella parte in cui affermava che la contestazione disciplinare non avesse rispettato il principio di immediatezza.
Con il quinto motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza laddove applicava l'art. 3 comma 2 dlgs n. 23/2015 che disciplinava l'ipotesi in cui era dimostrata direttamente in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore fatto non avvenuto non essendo stata neppure ammessa l'istruttoria sul punto deducendo che, se del caso, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 4 del dlgs n. 23/2015.
Con il sesto motivo di appello sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in
3 cui aveva condannato la stessa al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello della riassunzione in maniera indeterminata senza la riduzione dell'aliunde perceptum.
Con il settimo motivo di appello affermava che la sentenza fosse errata nella parte in cui non si era pronunciata sulla domanda riconvenzionale.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e, nel merito, che venisse accertata e dichiarata, in riforma della sentenza impugnata, la regolarità formale della procedura di contestazione disciplinare, nonché l'esistenza dei fatti contestati e la loro gravità, con conseguente rigetto di tutte le domande del lavoratore.
Chiedeva, in via subordinata, nel caso in cui la Corte d'appello avesse ritenuto la contestazione nulla per difetto dei requisiti di legge ex art. 7, L. 300/1970, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva applicato l'art. 3, comma 2, e la condanna della medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, al pagamento in favore di di un'indennità non assoggettata a _1
contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.
Chiedeva, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte
d'appello avesse ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 3, comma 2, D.lgs.
23/2015 che accertasse l'aliunde perceptum del lavoratore, deducendo i relativi importi dalla somma dovuta.
Chiedeva, in via riconvenzionale, l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata sul punto, della domanda riconvenzionale proposta nella propria memoria di costituzione con conseguente condanna di alla Controparte_1
restituzione, in favore della stessa dell'importo di € 9.875,00 pari alla somma delle spese da lui indebitamente sostenute o alla diversa maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Si costituiva con memoria in data 11 marzo 2024 chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Richiamava, quindi, le conclusioni rassegnate in primo grado in relazione alla declaratoria di nullità e illegittimità del licenziamento e alla domanda di applicazione delle tutele di cui all'art. 3 comma 2 del dlgs n. 23/2015 e in
4 subordine dell'art. 3 comma 1 del dlsg n. 23/2015 e reiterava le proprie istanze istruttorie.
La Corte d'appello ammetteva le prove testimoniali chieste dalle parti e disponeva, su richiesta delle parti, l'acquisizione di documenti.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria svolta nel presente di giudizio veniva discussa e decisa all'udienza del 30 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In relazione al primo motivo di appello si rileva che, in accoglimento dello stesso, è stata disposta la richiesta istruttoria.
Occorre, quindi, esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello.
Si ritiene, innanzitutto, che la contestazione disciplinare sia specifica e non generica e non abbia contenuto ipotetico con la conseguenza che la stessa non può essere ritenuta nulla a differenza di quanto opinato dal giudice di primo grado.
Si legge, infatti, nella suddetta contestazione: “Con la presente Le comunichiamo quanto segue: a seguito della sua comunicazione circa il
Cont mancato funzionamento del suo bancomat, ha ritenuto di verificare le movimentazioni per comprendere se fosse superato il limite massimo di spesa.
Da tale controllo è emerso che alcune spese che vengono segnalate nell'elenco allegato, elencate dal numero 1 al numero 322, non sembrano riferirsi a spese inerenti la Sua attività lavorativa. Segnaliamo altresì che in vari casi, la sua attribuzione (riferimenti e altro) non trova correlazione alcuna con i Suoi Per_1
compiti. Risulta infine che varie spese evidenziate in elenco nei modi in cui
Cont sopra, non siano state effettuate presso gli esercizi convenzionati con Per tali motivi, in data 7 settembre, si è ritenuto opportuno bloccare il bancomat assegnatole, al fine di poter effettuare in contradittorio il controllo su tutte le spese da Lei effettuate. Tali circostanze possono avere rilevanza disciplinare e pertanto, nel rispetto della legge, siamo ad inviarvi la presente chiedendole di fornire le sue giustificazioni e/o osservazioni in merito, entro 5 giorni dal ricevimento della presente. L'elenco che segue con evidenziazione delle operazioni che Le chiediamo di chiarire – effettuate come sopra indicati fa parte integrante del presente atto di apertura del procedimento disciplinare...”
Alla contestazione disciplinare è, poi, allegato l'elenco dettagliato delle spese
5 contestate con specifica indicazione della data, del locale, della descrizione della causale, della località e dell'importo della spesa.
Ne consegue, quindi, che la contestazione non può essere assolutamente generica indicando dettagliatamente i fatti contestati.
Né è ipotetica in quanto è evidente che l'utilizzo dei verbi “ sembrano” e “ possono” non rendono tale la contestazione, ma sono stati correttamente utilizzati dal datore di lavoro per lasciare al lavoratore la possibilità di fornire giustificazioni in merito alle spese contestate.
La contestazione non può neppure essere considerata tardiva e ciò sia perché, come riferito dalla TE un controllo effettivo sulle spese è stato Tes_1
effettuato solo a seguito della segnalazione da parte di del mancato _1
funzionamento del bancomat sia in quanto, comunque, nella contestazione oltre ad addebiti effettivamente risalenti vengono anche indicati addebiti del 2022 di cui vari anche prossimi alla contestazione disciplinare.
In particolare la TE dipendente della società appellante con Tes_1 mansioni di responsabile amministrativa ha riferito che: “Confermo che è stato fatto un controllo delle spese elencate nelle rendicontazioni di Controparte_1
per spese asseritamente relative ad attività lavorativa a settembre 2022. Ho effettuato io questo controllo. La prima settimana di agosto 2022 sono stata contattata da che lamentava che il bancomat non funzionava. Io ho _1
chiamato la banca popolare Valconca e mi è stato riferito che non c'erano anomalie relative al funzionamento del bancomat. Ho provato a ricontattare
per dirgli che non c'erano anomalie ma era già in ferie. Al mio ritorno _1
dalle ferie verso la fine di agosto, inizi settembre ho verificato tramite il programma di internet banking le ultime operazioni di e una in _1
particolare mi è sembrata anomala perché era stata fatta il primo sabato successive alle ferie di ed era strana perché superiore ai 50 euro e _1
effettuata a vicino a dove abita. Per_2
Ho pertanto stampato tutte le operazione effettuate con quel bancomat da
e ho chiesto a di darmi resoconti con allegati gli scontrini _1 Parte_2
dati da delle spese sostenute. Ho trovato visionando le rendicontazioni _1
che c'erano spese fatte fuori dall'orario di lavoro, la sera in enoteche, una spese fatta a ferragosto, spese fatta nel rooftop a bordo piscina, l'8 marzo l'acquisito di fiori, acquisto di calzature ( acquisto anomalo perché nel magazzino abbiamo
6 le scarpe infortunistiche), spese per automezzi mentre la cooperativa ha auto aziendali che hanno un noleggio a lungo termine in cui è compresa la manutenzione per cui nessuno può mettere mani (i noleggiatori sono PE
. raccoglie dai tecnici le spese ma non le valuta. Ho chiesto
[...] Parte_2
a perché le avesse liquidate ma non si era reso conto che erano Parte_2
spese anomale. Ho chiesto anche in azienda se qualcuno avesse autorizzate queste spese, ma nessuno le aveva autorizzate.
Io non ho più avuto rapporti con , ho fatto presente questa cosa ai miei _1
superiori, ai direttori delle aree che non avevano autorizzato. Ho fatto presente al presidente queste spese…le spese dei tecnici visto che c'è un rapporto fiduciario non vengono controllare, la cooperativa è enorme e un controllo non viene fatto.”
Orbene, come asserito dalla Suprema Corte, (Cass. lav n. 7476/2023) “Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.”
Tanto premesso occorre verificare se sia fondata la contestazione disciplinare ed in particolare se le spese o una parte delle spese contestate siano estranee all'attività lavorativa dell'appellato.
Si ritiene che, quantomeno per una parte delle spese contestate, dall'istruttoria espletata sia risultata provata la loro estraneità all'attività lavorativa di . _1
In particolare la TE rispondendo al capitolo n. 5 di parte Tes_1 appellante ha riferito che: “Preciso che ho fatto io questo elenco di addebiti e che li ho ritenuto tutti estranei all'attività lavorativa di . In alcuni c'era _1
scritto che si trattava di regalie che, però, per disposizioni aziendale non possono essere fatte. C'erano varie spese fatte vicino all'abitazione, in un altro caso c'era l'acquisto di paste. non era andato nei ristoranti _1
convenzionati. Preciso che rispetto ai cantieri che erano a Bologna per quanto
7 mi è stato riferito i luoghi dove sono stati fatto gli acquisiti erano distanti… nei ristoranti convenzionati i dipendenti non pagano, paga l'azienda; chi non riesce ad andare nel ristorante convenzionato chiede il rimborso…non abbiamo controllato se negli stessi giorni fosse andato in ristoranti _1
convenzionati...il controllo è stato fatto sulle spese effettuate in contanti e bancomat…Capannelli verifica che ci sia corrispondenza tra l'estratto conto e il prelievo…in cbr nessuno controlla le spese fatte con il bancomat che ha un limite mensile non alto…neanche per il bilancio viene fatto un controllo analitico trattandosi di piccole spese”
La medesima TE ha, altresì, riferito di aver chiesto ai direttori di area e al presidente se era stato autorizzato a effettuare spese per Controparte_1
liberalità e che le hanno detto che nessuno lo aveva autorizzato.
La medesima TE ha, poi, così risposto alle domande di parte appellata in relazione ad alcuni addebiti “sul cap 23 posso dire che nessun dipendente acquista materiale informatico in quanto viene fornito da un ufficio interno dell'azienda. Nessuno acquista in proprio, sul cap 24 posso dire che in cooperativa nessuno fa regalie e si tratta di operazione che ho segnalato come anomale. Per es. il 107 si riferisce all'acquisto di vino, sul cap 25 io ho controllato gli scontrini dove erano indicati prodotti generici di farmacia non Cont era specificato che fossero tamponi. La non forniva tamponi ai dipendenti che li acquistavano privatamente come spesa a loro carico, sul cap 26 mi riporto
a quanto già detto. I mezzi sono a noleggio e i dipendenti non devono acquistare pezzi di ricambio, ma portare i mezzi in officina…sul cap 30 posso dire che il
244 prevede una spesa fatta al che si trova a S Arcangelo. Mi pare Pt_3
improbabile che ci fosse un tecnico in quel frangente, sul cap 31 preciso Per_1
a giugno, luglio 2022 lavorava negli uffici di Autostrade e quindi non _1
trovo verosimile che portasse a pranzo personale di sul cap 32 ho Per_1
segnalato il 321 perché non sapevo che esercizio fosse quello in cui è stata effettuata la spesa. I dipendenti possono portare a lavare l'auto. Preciso che la spesa del 320 era una spesa strana in una gastronomia a fatta di Per_2
sabato a ferie iniziate con azienda chiusa e che è stata quella che mi ha fatto insospettire”
Il TE , dipendente dell'appellante con mansioni di direttore Testimone_2 tecnico, rispondendo ai capitoli di parte appellata ha, poi, detto: “ sul cap 23: gli
8 hard disk vengono comprati da un ufficio apposito interno all'azienda che si occupa della parte informatica. Nessun dipendente è autorizzato ad acquistare autonomamente apparati elettronici e neppure lo era il geom. sul Tes_3
cap 24: non sono in grado di dire se si tratti di piccole regalie a favore del personale di posso però dire che il personale non è tenuto a fare regalie Per_1
se non espressamente autorizzato dal responsabile di riferimento. Il responsabile di rifermento di per un certo periodo per il primo anno di _1
lavoro ero io e successivamente è stato Per quanto mi Persona_4 riguarda non ho mai autorizzato a fare regalie…sul cap 25: posso dire _1
in linea generale che nessuno era autorizzato ad acquistare tamponi per il covid
o medicinali, li abbiamo acquistati privatamente, l'azienda non li forniva…sul cap 26: posso dire che la flotta auto dell'azienda è tutta a noleggio e conseguentemente qualsiasi riparazione o acquisto di accessori debbono essere fatti in officina autorizzata mediante il canale ufficiale della società di noleggio.
Escludo pertanto che il geom. potesse sostenere spese per l'auto _1
aziendale..sul cap 27: escludo che possano essere fatti collaudi di sabato o prove tecniche di sabato in quanto l'azienda è chiusa…Non escludo che possa _1
aver fatto foto sul cantiere. Per quanto mi risulta di sabato e domenica i tecnici non lavorano, sul cap 28: confermo che c'erano lavori nostri in zona Per_1
Cesena con ANAS Bologna e con Autostrade a gennaio 2021 e si _1
occupava di questi cantieri. Non ho conoscenza di un incontro di con _1 un tecnico di laboratorio a Firenze…non ricordo nel caso specifico, a volte ci sono contestazioni da parte di ANAS… non so dove siano i laboratori per le prove tecniche di e Autostrade anche perché ne hanno diversi per ogni Per_1
cantiere, sul cap 29: di sabato l'azienda è chiusa e non essendo giornata lavorativa non è previsto il rimborso pranzo per i dipendenti. lavorava _1
in zona e non faceva trasferte che includevano il pasto. Noto che gli esercizi
Cont indicati nelle voci di cui al capitolo di prova non sono convenzionati con sul cap 30: non ne sono conoscenza. Posso dire che il Controparte_4
è un bar per prime colazioni e che si trova in una zona che non ha attinenza né con i luoghi di lavoro, né con i luoghi dove c'era la direzione di ANAS o
Autostrade. La direzione di e Autostrade erano a Ancona o Bologna, sul Per_1
cap 31: non sono a conoscenza della circostanza. posso dire che le località sono vicine all'abitazione di e non ai luoghi di lavoro di e della _1 _1
9 committente. In particolare in relazione alla voce n 318 faccio presente che si tratta di una rosticceria d'asporto. dal 2022 non ricordo la data _1
(primavera estate), non seguiva più lavori ANAS autostrade ma seguiva lavori sul territorio di Rimini, sul cap 32: può essere in quanto noi dipendenti provvediamo al lavaggio dell'auto aziendale.”
Il TE , dipendente dell'appellante con mansioni di impiegato Testimone_4
tecnico, pur non sapendo nulla di specifico in relazione alla posizione di _1
, ha riferito che i tecnici di cantiere non hanno l'autorizzazione per
[...]
effettuare spese di liberalità nei confronti di imprese terze, neppure piccole regalie, e che anche solo per offrire il pranzo la stessa deve chiedere specifica autorizzazione.
Ha, altresì, riferito che i dipendenti non sono autorizzati all'acquisto di strumenti informatici dovendosi rivolgere all'ufficio preposto e che essendo le macchine a noleggio i dipendenti non possono acquistare ricambi, ma devono rivolgersi alla concessionaria autorizzata e che non sono autorizzati a fare autonomamente manutenzione delle automobili.
Il TE , dipendente della appellante con mansioni di Testimone_5 CP_2
impiegato tecnico, ha, poi, analogamente detto che non era uso aziendale che i dipendenti della pagassero i pasti dei tecnici Controparte_2
e che, se del caso, era necessario chiedere previa autorizzazione ed ha Per_1
aggiunto, altresì, che non era neppure uso fare regalie ai dipendenti di Per_1
Il medesimo TE ha analogamente asserito che le autovetture della società appellante erano a noleggio e che per i ricambi occorreva recarsi nell'officina autorizzata della società di noleggio essendo tutto compreso in tale contratto.
Dall'istruttoria non è, poi, risultato provato, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato, che venisse fatto un puntuale controllo da parte di Parte_4
sulle spese effettuate da né che il controllo di dette spese
[...] Controparte_1
venisse fatto in sede di riunioni trimestrali sulle singole commesse.
dipendente della società appellante con mansioni Parte_4 amministrative, ha, infatti, riferito: “Trimestralmente mi arrivava questa rendicontazione periodica fatta da , che consisteva in un foglio Controparte_1
excel dove venivano indicati tutti i dati di cui al capitolo e che era corredato da tutti gli scontrini, io facevo la somma algebrica di tutti gli scontrini e provvedevo
— se pagati con cassa — a liquidargli la spese, mentre se pagati con bancomat,
10 controllavo solo che ci fossero i relativi addebiti;
nel fare queste operazioni mi limitavo a fare la somma algebrica degli scontrini ma non guardavo la causale… ribadisco che non controllavo le causali, preciso che dopo avere fatto il controllo algebrico, archiviavo gli scontrini… Ribadisco che ero io che controllavo le rendicontazioni dei tecnici di cantiere per le spese sostenute, limitandomi ad un controllo numerico senza entrare nel merito della tipologia di spesa;
il controllo della tipologia di spesa non veniva fatto da nessuno dopo il mio controllo"
Analogamente la TE ha detto che: “ Capannelli verifica che ci Tes_1 sia corrispondenza tra l'estratto conto e il prelievo…in cbr nessuno controlla le spese fatte con il bancomat che ha un limite mensile non alto…neanche per il bilancio viene fatto un controllo analitico trattandosi di piccole spese”
In relazione alle riunioni trimestrali sui cantieri i testi e hanno Tes_1 Tes_5
concordemente riferito che nelle stesse non venivano analizzate le spese fatte dai tecnici con il bancomat.
In particolare il TE ha detto che: “Preciso che in queste riunioni Tes_5
venivano analizzati i costi relativi al cantiere che io chiamo "Cancello cantiere", cioè i costi per realizzare la commessa, non erano analizzate le spese che facevamo io e col bancomat aziendale”. _1
Orbene considerato quanto sopra detto e che l'appellato da giugno 2022, come indicato dalle parti e risultante dall'escussione testimoniale, si occupava dell'appalto di Autostrade per l'Italia lavorando nell'ufficio di Rimini in via
Conca, si deve ritenere che vi sia prova che il lavoratore ha utilizzato il bancomat aziendale o il fondo cassa in una pluralità di occasioni indicate nella lettera di contestazione disciplinare per spese estranee alla propria attività lavorativa.
In particolare anche facendo solo riferimento agli addebiti contestati più vicini da un punto di vista temporale alla contestazione di addebito, considerata l'istruttoria orale e i documenti di causa e non risultando provate le giustificazioni date dal lavoratore risultano, ad esempio, sicuramente estranei all'attività lavorativa le spese di cui ai n. 269, 282, 283, 297, 298, 314, 315, 316,
317, 318, 320 dell'allegato alla contestazione disciplinare.
Né si può ritenere che dall'istruttoria svolta sia risultata provata la tolleranza del datore di lavoro in merito a tali spese considerato che lo stesso non controllava in maniera analitica le causali e addetto all'ufficio amministrativo, Parte_4
11 non si occupava del controllo sostanziale delle causali trattandosi, comunque, di importi modesti.
Né in senso contrario sono dirimenti i documenti prodotti da parte appellata considerato l'esito complessivo e concorde dell'istruttoria orale.
Occorre, quindi, verificare se i comportamenti contestati siano di una gravità tale da giustificare il licenziamento.
Si ritiene che sussista la giusta causa considerato che la condotta reiterata nel tempo, nonostante si tratti di piccoli importi considerati singolarmente, considerate anche le mansioni dell'appellato è tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Del resto lo stesso appellato nei suoi atti ha sostenuto l'insussistenza dei fatti contestati senza argomentare specificamente sulla proporzionalità del licenziamento in caso di loro prova.
Occorre, quindi, verificare la regolarità formale del licenziamento, questione assorbita nella sentenza di primo grado, richiamata da parte appellata nella sua memoria di appello.
Si ritiene che la dedotta violazione della procedura disciplinare per mancato rispetto del termine a difesa sia infondata.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta ( cfr. doc n.4 di parte appellante) è, infatti, risultato provato che ad in data 3 novembre 2022 _1
è stata consegnata la contestazione disciplinare, che l'ha letta e che, poi, ha rifiutato di ritirarla.
Il TE rispondendo al capitolo n.2 di parte appellante ha, infatti, Testimone_5
riferito: "Confermo la circostanza, preciso che in quel frangente io e _1
eravamo in un ufficio distaccato e che l'azienda mi aveva detto di consegnargli la lettera di contestazione di cui al doc. 4 che mi viene mostrato, oltre a me nell'ufficio c'era anche la segretaria ed io ho consegnato a Testimone_6
la lettera di contestazione chiedendogli di firmarla per ricevuta;
Controparte_1
ha preso la lettera e si è allontanato dalla stanza open space, Controparte_1
era al telefono e dopo un po' è tornato e mi ha detto che non avrebbe firmato per ricevuta, io gli ho chiesto di ridarmi la lettera dicendogli che l'avrei riportata in sede;
confermo che era il 03/11/2022, perché riconosco la mia scrittura e la mia sottoscrizione”
Peraltro si rileva che già in precedenza era stata inviata raccomandata contenente
12 la contestazione disciplinare non ritirata dall'appellato, seppure regolarmente inviata e pervenuta in data 6 ottobre 2022 presso la sua residenza, (cfr. doc n. 3 di parte appellata) con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e anche questo elemento determina l'infondatezza della dedotta irregolarità del licenziamento per violazione del termine a difesa ( cfr. Cass n.20519/2019).
Ne consegue, quindi, che il licenziamento irrogato il 15 novembre 2022 è stato effettuato nel pieno rispetto del termine a difesa.
Stante l'accoglimento dei suddetti motivi di appello risultano assorbiti il quinto e il sesto motivo di appello.
Da quanto sopra esposto deriva che in parte qua l'appello è fondato e devono essere rigettate le domande proposte da . Controparte_1
Occorre, quindi, esaminare il settimo motivo di appello relativo alla domanda riconvenzionale proposta da parte appellante.
Si ritiene che, considerate le deposizioni di cui sopra si è detto, la documentazione e le dettagliate deduzioni in merito alle singole spese contestate di parte appellante ( cfr memoria di costituzione in primo grado), la domanda riconvenzionale di condanna alla rifusione delle somme indebitamente distratte risulti provata per l'importo di euro 1393,27 in relazione alle spese dettagliatamente indicate alle pagine da 14 a 17 della memoria difensiva con esclusione della n.321 relativa al lavaggio dell'auto, dal momento che dall'istruttoria è risultato che allo stesso potevano provvedere in determinati casi i dipendenti.
Si ritiene, invece, considerato il rigoroso onere probatorio incombente sull'appellante di non accogliere la domanda riconvenzionale per la restante parte trattandosi anche di esborsi risalenti nel tempo e in mancanza di precisi elementi in relazione a detti singoli esborsi.
Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che l'appellato deve essere condannato a corrispondere a la somma di euro Controparte_2
1393,27 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata devono, quindi, essere rigettate le domande proposte da e Controparte_1 _1
deve essere condannato a corrispondere a
[...] Controparte_2
la somma di euro 1393,27 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono,
13 quindi, essere poste a carico di e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n 3/2024 RGL così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da e condanna a Controparte_1 Controparte_1
corrispondere alla la somma di Controparte_2
euro 1393,27 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
2) Condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo
[...]
grado di giudizio nella somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il grado di appello nella somma di euro 3000,00 per compensi ed euro 388,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
Così deciso in Bologna, 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 324/2023 pubblicata in data 23 novembre
2023 promossa con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'avv. Massimo Bianchi che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Padova via G.A. Longhin n. 11 presso e nello studio dell'avv. Emanuele Carniello che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro annullava il licenziamento per giusta causa intimato a Controparte_1 per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, per l'effetto, condannava la alla reintegrazione dello Controparte_2
stesso nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari nella specie ad € 3.802,21) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore alle dodici mensilità e dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Rigettava, poi, la domanda riconvenzionale proposta dalla società datrice di lavoro di condanna di alla rifusione della somma di euro Controparte_1
9875,00 oltre interessi e condannava la società datrice di lavoro alla rifusione delle spese giudiziali.
In particolare in tale ricorso deduceva di essere stato assunto Controparte_1
dalla società convenuta dapprima a tempo determinato in data 17 febbraio 2020
e, poi, a tempo indeterminato dal 1 febbraio 2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato e mansioni di “Tecnico di cantiere” inquadrato al settimo livello del CCNL Industria Edile Cooperative e sosteneva che il licenziamento irrogato allo stesso per giusta causa in data 15/11/2022, a seguito di contestazione in data 3/10/2022 relativa ad indebiti prelievi di somme di denaro fatte anche con il bancomat aziendale, fosse nullo e/o illegittimo per motivi formali e sostanziali che indicava dettagliatamente.
Concludeva chiedendo l'accertamento della nullità e/o illegittimità dello stesso con conseguente condanna ex art. 2 del dlgs n. 23/2015 alla reintegra e al risarcimento del danno come indicato da tale norma.
In subordine chiedeva l'accertamento della illiceità/illegittimità del licenziamento con condanna alla reintegrazione e al risarcimento dei danni ex art. 3 comma 1 dlgs n. 23/2015 ed, in ulteriore subordine, la declaratoria di illegittimità del licenziamento con condanna al risarcimento del danno ex art. 3 comma 1 del dlgs n. 23/2015.
2 Si costituiva con memoria la Controparte_2
chiedendo che, accertata la regolarità della procedura disciplinare di contestazione disciplinare e l'esistenza dei fatti contestati e la loro gravità, venissero rigettate tutte le domande.
Domandava in via riconvenzionale la condanna di a rifonderle Controparte_1 la somma di euro 9.875,00 oltre interessi legali decorrenti dall'addebito al saldo.
Il Tribunale di Rimini sezione lavoro riteneva che la contestazione disciplinare fosse generica e, quindi, nulla e che, pertanto, il datore di lavoro non avesse assolto all'onere sullo stesso incombente a norma dell'art. 5 della L. n. 604 del
1966 di provare la condotta che aveva determinato l'irrogazione del provvedimento espulsivo e decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello la . Controparte_2
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per violazione delle norme di procedura ed in particolare dell'art. 115 cpc in relazione alla mancata ammissione di qualsivoglia prova richiesta dalla stessa su fatti essenziali alla regolarità del procedimento disciplinare, alla mancanza di giustificazioni da parte del lavoratore e all'esistenza dei fatti materiali.
Con il secondo motivo di appello affermava che la sentenza fosse errata laddove affermava che la datrice di lavoro non aveva provato i fatti posti alla base del licenziamento identificando la presunta illegittimità della contestazione ex art. 7 della legge 300/1970 con l'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse errata nella parte in cui aveva affermato che la contestazione disciplinare non aveva consentito la difesa del lavoratore avendo contenuto ipotetico e indeterminato
Con il quarto motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse errata nella parte in cui affermava che la contestazione disciplinare non avesse rispettato il principio di immediatezza.
Con il quinto motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza laddove applicava l'art. 3 comma 2 dlgs n. 23/2015 che disciplinava l'ipotesi in cui era dimostrata direttamente in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore fatto non avvenuto non essendo stata neppure ammessa l'istruttoria sul punto deducendo che, se del caso, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 4 del dlgs n. 23/2015.
Con il sesto motivo di appello sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in
3 cui aveva condannato la stessa al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello della riassunzione in maniera indeterminata senza la riduzione dell'aliunde perceptum.
Con il settimo motivo di appello affermava che la sentenza fosse errata nella parte in cui non si era pronunciata sulla domanda riconvenzionale.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e, nel merito, che venisse accertata e dichiarata, in riforma della sentenza impugnata, la regolarità formale della procedura di contestazione disciplinare, nonché l'esistenza dei fatti contestati e la loro gravità, con conseguente rigetto di tutte le domande del lavoratore.
Chiedeva, in via subordinata, nel caso in cui la Corte d'appello avesse ritenuto la contestazione nulla per difetto dei requisiti di legge ex art. 7, L. 300/1970, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva applicato l'art. 3, comma 2, e la condanna della medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, al pagamento in favore di di un'indennità non assoggettata a _1
contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.
Chiedeva, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte
d'appello avesse ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 3, comma 2, D.lgs.
23/2015 che accertasse l'aliunde perceptum del lavoratore, deducendo i relativi importi dalla somma dovuta.
Chiedeva, in via riconvenzionale, l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata sul punto, della domanda riconvenzionale proposta nella propria memoria di costituzione con conseguente condanna di alla Controparte_1
restituzione, in favore della stessa dell'importo di € 9.875,00 pari alla somma delle spese da lui indebitamente sostenute o alla diversa maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Si costituiva con memoria in data 11 marzo 2024 chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Richiamava, quindi, le conclusioni rassegnate in primo grado in relazione alla declaratoria di nullità e illegittimità del licenziamento e alla domanda di applicazione delle tutele di cui all'art. 3 comma 2 del dlgs n. 23/2015 e in
4 subordine dell'art. 3 comma 1 del dlsg n. 23/2015 e reiterava le proprie istanze istruttorie.
La Corte d'appello ammetteva le prove testimoniali chieste dalle parti e disponeva, su richiesta delle parti, l'acquisizione di documenti.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria svolta nel presente di giudizio veniva discussa e decisa all'udienza del 30 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In relazione al primo motivo di appello si rileva che, in accoglimento dello stesso, è stata disposta la richiesta istruttoria.
Occorre, quindi, esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello.
Si ritiene, innanzitutto, che la contestazione disciplinare sia specifica e non generica e non abbia contenuto ipotetico con la conseguenza che la stessa non può essere ritenuta nulla a differenza di quanto opinato dal giudice di primo grado.
Si legge, infatti, nella suddetta contestazione: “Con la presente Le comunichiamo quanto segue: a seguito della sua comunicazione circa il
Cont mancato funzionamento del suo bancomat, ha ritenuto di verificare le movimentazioni per comprendere se fosse superato il limite massimo di spesa.
Da tale controllo è emerso che alcune spese che vengono segnalate nell'elenco allegato, elencate dal numero 1 al numero 322, non sembrano riferirsi a spese inerenti la Sua attività lavorativa. Segnaliamo altresì che in vari casi, la sua attribuzione (riferimenti e altro) non trova correlazione alcuna con i Suoi Per_1
compiti. Risulta infine che varie spese evidenziate in elenco nei modi in cui
Cont sopra, non siano state effettuate presso gli esercizi convenzionati con Per tali motivi, in data 7 settembre, si è ritenuto opportuno bloccare il bancomat assegnatole, al fine di poter effettuare in contradittorio il controllo su tutte le spese da Lei effettuate. Tali circostanze possono avere rilevanza disciplinare e pertanto, nel rispetto della legge, siamo ad inviarvi la presente chiedendole di fornire le sue giustificazioni e/o osservazioni in merito, entro 5 giorni dal ricevimento della presente. L'elenco che segue con evidenziazione delle operazioni che Le chiediamo di chiarire – effettuate come sopra indicati fa parte integrante del presente atto di apertura del procedimento disciplinare...”
Alla contestazione disciplinare è, poi, allegato l'elenco dettagliato delle spese
5 contestate con specifica indicazione della data, del locale, della descrizione della causale, della località e dell'importo della spesa.
Ne consegue, quindi, che la contestazione non può essere assolutamente generica indicando dettagliatamente i fatti contestati.
Né è ipotetica in quanto è evidente che l'utilizzo dei verbi “ sembrano” e “ possono” non rendono tale la contestazione, ma sono stati correttamente utilizzati dal datore di lavoro per lasciare al lavoratore la possibilità di fornire giustificazioni in merito alle spese contestate.
La contestazione non può neppure essere considerata tardiva e ciò sia perché, come riferito dalla TE un controllo effettivo sulle spese è stato Tes_1
effettuato solo a seguito della segnalazione da parte di del mancato _1
funzionamento del bancomat sia in quanto, comunque, nella contestazione oltre ad addebiti effettivamente risalenti vengono anche indicati addebiti del 2022 di cui vari anche prossimi alla contestazione disciplinare.
In particolare la TE dipendente della società appellante con Tes_1 mansioni di responsabile amministrativa ha riferito che: “Confermo che è stato fatto un controllo delle spese elencate nelle rendicontazioni di Controparte_1
per spese asseritamente relative ad attività lavorativa a settembre 2022. Ho effettuato io questo controllo. La prima settimana di agosto 2022 sono stata contattata da che lamentava che il bancomat non funzionava. Io ho _1
chiamato la banca popolare Valconca e mi è stato riferito che non c'erano anomalie relative al funzionamento del bancomat. Ho provato a ricontattare
per dirgli che non c'erano anomalie ma era già in ferie. Al mio ritorno _1
dalle ferie verso la fine di agosto, inizi settembre ho verificato tramite il programma di internet banking le ultime operazioni di e una in _1
particolare mi è sembrata anomala perché era stata fatta il primo sabato successive alle ferie di ed era strana perché superiore ai 50 euro e _1
effettuata a vicino a dove abita. Per_2
Ho pertanto stampato tutte le operazione effettuate con quel bancomat da
e ho chiesto a di darmi resoconti con allegati gli scontrini _1 Parte_2
dati da delle spese sostenute. Ho trovato visionando le rendicontazioni _1
che c'erano spese fatte fuori dall'orario di lavoro, la sera in enoteche, una spese fatta a ferragosto, spese fatta nel rooftop a bordo piscina, l'8 marzo l'acquisito di fiori, acquisto di calzature ( acquisto anomalo perché nel magazzino abbiamo
6 le scarpe infortunistiche), spese per automezzi mentre la cooperativa ha auto aziendali che hanno un noleggio a lungo termine in cui è compresa la manutenzione per cui nessuno può mettere mani (i noleggiatori sono PE
. raccoglie dai tecnici le spese ma non le valuta. Ho chiesto
[...] Parte_2
a perché le avesse liquidate ma non si era reso conto che erano Parte_2
spese anomale. Ho chiesto anche in azienda se qualcuno avesse autorizzate queste spese, ma nessuno le aveva autorizzate.
Io non ho più avuto rapporti con , ho fatto presente questa cosa ai miei _1
superiori, ai direttori delle aree che non avevano autorizzato. Ho fatto presente al presidente queste spese…le spese dei tecnici visto che c'è un rapporto fiduciario non vengono controllare, la cooperativa è enorme e un controllo non viene fatto.”
Orbene, come asserito dalla Suprema Corte, (Cass. lav n. 7476/2023) “Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.”
Tanto premesso occorre verificare se sia fondata la contestazione disciplinare ed in particolare se le spese o una parte delle spese contestate siano estranee all'attività lavorativa dell'appellato.
Si ritiene che, quantomeno per una parte delle spese contestate, dall'istruttoria espletata sia risultata provata la loro estraneità all'attività lavorativa di . _1
In particolare la TE rispondendo al capitolo n. 5 di parte Tes_1 appellante ha riferito che: “Preciso che ho fatto io questo elenco di addebiti e che li ho ritenuto tutti estranei all'attività lavorativa di . In alcuni c'era _1
scritto che si trattava di regalie che, però, per disposizioni aziendale non possono essere fatte. C'erano varie spese fatte vicino all'abitazione, in un altro caso c'era l'acquisto di paste. non era andato nei ristoranti _1
convenzionati. Preciso che rispetto ai cantieri che erano a Bologna per quanto
7 mi è stato riferito i luoghi dove sono stati fatto gli acquisiti erano distanti… nei ristoranti convenzionati i dipendenti non pagano, paga l'azienda; chi non riesce ad andare nel ristorante convenzionato chiede il rimborso…non abbiamo controllato se negli stessi giorni fosse andato in ristoranti _1
convenzionati...il controllo è stato fatto sulle spese effettuate in contanti e bancomat…Capannelli verifica che ci sia corrispondenza tra l'estratto conto e il prelievo…in cbr nessuno controlla le spese fatte con il bancomat che ha un limite mensile non alto…neanche per il bilancio viene fatto un controllo analitico trattandosi di piccole spese”
La medesima TE ha, altresì, riferito di aver chiesto ai direttori di area e al presidente se era stato autorizzato a effettuare spese per Controparte_1
liberalità e che le hanno detto che nessuno lo aveva autorizzato.
La medesima TE ha, poi, così risposto alle domande di parte appellata in relazione ad alcuni addebiti “sul cap 23 posso dire che nessun dipendente acquista materiale informatico in quanto viene fornito da un ufficio interno dell'azienda. Nessuno acquista in proprio, sul cap 24 posso dire che in cooperativa nessuno fa regalie e si tratta di operazione che ho segnalato come anomale. Per es. il 107 si riferisce all'acquisto di vino, sul cap 25 io ho controllato gli scontrini dove erano indicati prodotti generici di farmacia non Cont era specificato che fossero tamponi. La non forniva tamponi ai dipendenti che li acquistavano privatamente come spesa a loro carico, sul cap 26 mi riporto
a quanto già detto. I mezzi sono a noleggio e i dipendenti non devono acquistare pezzi di ricambio, ma portare i mezzi in officina…sul cap 30 posso dire che il
244 prevede una spesa fatta al che si trova a S Arcangelo. Mi pare Pt_3
improbabile che ci fosse un tecnico in quel frangente, sul cap 31 preciso Per_1
a giugno, luglio 2022 lavorava negli uffici di Autostrade e quindi non _1
trovo verosimile che portasse a pranzo personale di sul cap 32 ho Per_1
segnalato il 321 perché non sapevo che esercizio fosse quello in cui è stata effettuata la spesa. I dipendenti possono portare a lavare l'auto. Preciso che la spesa del 320 era una spesa strana in una gastronomia a fatta di Per_2
sabato a ferie iniziate con azienda chiusa e che è stata quella che mi ha fatto insospettire”
Il TE , dipendente dell'appellante con mansioni di direttore Testimone_2 tecnico, rispondendo ai capitoli di parte appellata ha, poi, detto: “ sul cap 23: gli
8 hard disk vengono comprati da un ufficio apposito interno all'azienda che si occupa della parte informatica. Nessun dipendente è autorizzato ad acquistare autonomamente apparati elettronici e neppure lo era il geom. sul Tes_3
cap 24: non sono in grado di dire se si tratti di piccole regalie a favore del personale di posso però dire che il personale non è tenuto a fare regalie Per_1
se non espressamente autorizzato dal responsabile di riferimento. Il responsabile di rifermento di per un certo periodo per il primo anno di _1
lavoro ero io e successivamente è stato Per quanto mi Persona_4 riguarda non ho mai autorizzato a fare regalie…sul cap 25: posso dire _1
in linea generale che nessuno era autorizzato ad acquistare tamponi per il covid
o medicinali, li abbiamo acquistati privatamente, l'azienda non li forniva…sul cap 26: posso dire che la flotta auto dell'azienda è tutta a noleggio e conseguentemente qualsiasi riparazione o acquisto di accessori debbono essere fatti in officina autorizzata mediante il canale ufficiale della società di noleggio.
Escludo pertanto che il geom. potesse sostenere spese per l'auto _1
aziendale..sul cap 27: escludo che possano essere fatti collaudi di sabato o prove tecniche di sabato in quanto l'azienda è chiusa…Non escludo che possa _1
aver fatto foto sul cantiere. Per quanto mi risulta di sabato e domenica i tecnici non lavorano, sul cap 28: confermo che c'erano lavori nostri in zona Per_1
Cesena con ANAS Bologna e con Autostrade a gennaio 2021 e si _1
occupava di questi cantieri. Non ho conoscenza di un incontro di con _1 un tecnico di laboratorio a Firenze…non ricordo nel caso specifico, a volte ci sono contestazioni da parte di ANAS… non so dove siano i laboratori per le prove tecniche di e Autostrade anche perché ne hanno diversi per ogni Per_1
cantiere, sul cap 29: di sabato l'azienda è chiusa e non essendo giornata lavorativa non è previsto il rimborso pranzo per i dipendenti. lavorava _1
in zona e non faceva trasferte che includevano il pasto. Noto che gli esercizi
Cont indicati nelle voci di cui al capitolo di prova non sono convenzionati con sul cap 30: non ne sono conoscenza. Posso dire che il Controparte_4
è un bar per prime colazioni e che si trova in una zona che non ha attinenza né con i luoghi di lavoro, né con i luoghi dove c'era la direzione di ANAS o
Autostrade. La direzione di e Autostrade erano a Ancona o Bologna, sul Per_1
cap 31: non sono a conoscenza della circostanza. posso dire che le località sono vicine all'abitazione di e non ai luoghi di lavoro di e della _1 _1
9 committente. In particolare in relazione alla voce n 318 faccio presente che si tratta di una rosticceria d'asporto. dal 2022 non ricordo la data _1
(primavera estate), non seguiva più lavori ANAS autostrade ma seguiva lavori sul territorio di Rimini, sul cap 32: può essere in quanto noi dipendenti provvediamo al lavaggio dell'auto aziendale.”
Il TE , dipendente dell'appellante con mansioni di impiegato Testimone_4
tecnico, pur non sapendo nulla di specifico in relazione alla posizione di _1
, ha riferito che i tecnici di cantiere non hanno l'autorizzazione per
[...]
effettuare spese di liberalità nei confronti di imprese terze, neppure piccole regalie, e che anche solo per offrire il pranzo la stessa deve chiedere specifica autorizzazione.
Ha, altresì, riferito che i dipendenti non sono autorizzati all'acquisto di strumenti informatici dovendosi rivolgere all'ufficio preposto e che essendo le macchine a noleggio i dipendenti non possono acquistare ricambi, ma devono rivolgersi alla concessionaria autorizzata e che non sono autorizzati a fare autonomamente manutenzione delle automobili.
Il TE , dipendente della appellante con mansioni di Testimone_5 CP_2
impiegato tecnico, ha, poi, analogamente detto che non era uso aziendale che i dipendenti della pagassero i pasti dei tecnici Controparte_2
e che, se del caso, era necessario chiedere previa autorizzazione ed ha Per_1
aggiunto, altresì, che non era neppure uso fare regalie ai dipendenti di Per_1
Il medesimo TE ha analogamente asserito che le autovetture della società appellante erano a noleggio e che per i ricambi occorreva recarsi nell'officina autorizzata della società di noleggio essendo tutto compreso in tale contratto.
Dall'istruttoria non è, poi, risultato provato, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato, che venisse fatto un puntuale controllo da parte di Parte_4
sulle spese effettuate da né che il controllo di dette spese
[...] Controparte_1
venisse fatto in sede di riunioni trimestrali sulle singole commesse.
dipendente della società appellante con mansioni Parte_4 amministrative, ha, infatti, riferito: “Trimestralmente mi arrivava questa rendicontazione periodica fatta da , che consisteva in un foglio Controparte_1
excel dove venivano indicati tutti i dati di cui al capitolo e che era corredato da tutti gli scontrini, io facevo la somma algebrica di tutti gli scontrini e provvedevo
— se pagati con cassa — a liquidargli la spese, mentre se pagati con bancomat,
10 controllavo solo che ci fossero i relativi addebiti;
nel fare queste operazioni mi limitavo a fare la somma algebrica degli scontrini ma non guardavo la causale… ribadisco che non controllavo le causali, preciso che dopo avere fatto il controllo algebrico, archiviavo gli scontrini… Ribadisco che ero io che controllavo le rendicontazioni dei tecnici di cantiere per le spese sostenute, limitandomi ad un controllo numerico senza entrare nel merito della tipologia di spesa;
il controllo della tipologia di spesa non veniva fatto da nessuno dopo il mio controllo"
Analogamente la TE ha detto che: “ Capannelli verifica che ci Tes_1 sia corrispondenza tra l'estratto conto e il prelievo…in cbr nessuno controlla le spese fatte con il bancomat che ha un limite mensile non alto…neanche per il bilancio viene fatto un controllo analitico trattandosi di piccole spese”
In relazione alle riunioni trimestrali sui cantieri i testi e hanno Tes_1 Tes_5
concordemente riferito che nelle stesse non venivano analizzate le spese fatte dai tecnici con il bancomat.
In particolare il TE ha detto che: “Preciso che in queste riunioni Tes_5
venivano analizzati i costi relativi al cantiere che io chiamo "Cancello cantiere", cioè i costi per realizzare la commessa, non erano analizzate le spese che facevamo io e col bancomat aziendale”. _1
Orbene considerato quanto sopra detto e che l'appellato da giugno 2022, come indicato dalle parti e risultante dall'escussione testimoniale, si occupava dell'appalto di Autostrade per l'Italia lavorando nell'ufficio di Rimini in via
Conca, si deve ritenere che vi sia prova che il lavoratore ha utilizzato il bancomat aziendale o il fondo cassa in una pluralità di occasioni indicate nella lettera di contestazione disciplinare per spese estranee alla propria attività lavorativa.
In particolare anche facendo solo riferimento agli addebiti contestati più vicini da un punto di vista temporale alla contestazione di addebito, considerata l'istruttoria orale e i documenti di causa e non risultando provate le giustificazioni date dal lavoratore risultano, ad esempio, sicuramente estranei all'attività lavorativa le spese di cui ai n. 269, 282, 283, 297, 298, 314, 315, 316,
317, 318, 320 dell'allegato alla contestazione disciplinare.
Né si può ritenere che dall'istruttoria svolta sia risultata provata la tolleranza del datore di lavoro in merito a tali spese considerato che lo stesso non controllava in maniera analitica le causali e addetto all'ufficio amministrativo, Parte_4
11 non si occupava del controllo sostanziale delle causali trattandosi, comunque, di importi modesti.
Né in senso contrario sono dirimenti i documenti prodotti da parte appellata considerato l'esito complessivo e concorde dell'istruttoria orale.
Occorre, quindi, verificare se i comportamenti contestati siano di una gravità tale da giustificare il licenziamento.
Si ritiene che sussista la giusta causa considerato che la condotta reiterata nel tempo, nonostante si tratti di piccoli importi considerati singolarmente, considerate anche le mansioni dell'appellato è tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Del resto lo stesso appellato nei suoi atti ha sostenuto l'insussistenza dei fatti contestati senza argomentare specificamente sulla proporzionalità del licenziamento in caso di loro prova.
Occorre, quindi, verificare la regolarità formale del licenziamento, questione assorbita nella sentenza di primo grado, richiamata da parte appellata nella sua memoria di appello.
Si ritiene che la dedotta violazione della procedura disciplinare per mancato rispetto del termine a difesa sia infondata.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta ( cfr. doc n.4 di parte appellante) è, infatti, risultato provato che ad in data 3 novembre 2022 _1
è stata consegnata la contestazione disciplinare, che l'ha letta e che, poi, ha rifiutato di ritirarla.
Il TE rispondendo al capitolo n.2 di parte appellante ha, infatti, Testimone_5
riferito: "Confermo la circostanza, preciso che in quel frangente io e _1
eravamo in un ufficio distaccato e che l'azienda mi aveva detto di consegnargli la lettera di contestazione di cui al doc. 4 che mi viene mostrato, oltre a me nell'ufficio c'era anche la segretaria ed io ho consegnato a Testimone_6
la lettera di contestazione chiedendogli di firmarla per ricevuta;
Controparte_1
ha preso la lettera e si è allontanato dalla stanza open space, Controparte_1
era al telefono e dopo un po' è tornato e mi ha detto che non avrebbe firmato per ricevuta, io gli ho chiesto di ridarmi la lettera dicendogli che l'avrei riportata in sede;
confermo che era il 03/11/2022, perché riconosco la mia scrittura e la mia sottoscrizione”
Peraltro si rileva che già in precedenza era stata inviata raccomandata contenente
12 la contestazione disciplinare non ritirata dall'appellato, seppure regolarmente inviata e pervenuta in data 6 ottobre 2022 presso la sua residenza, (cfr. doc n. 3 di parte appellata) con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e anche questo elemento determina l'infondatezza della dedotta irregolarità del licenziamento per violazione del termine a difesa ( cfr. Cass n.20519/2019).
Ne consegue, quindi, che il licenziamento irrogato il 15 novembre 2022 è stato effettuato nel pieno rispetto del termine a difesa.
Stante l'accoglimento dei suddetti motivi di appello risultano assorbiti il quinto e il sesto motivo di appello.
Da quanto sopra esposto deriva che in parte qua l'appello è fondato e devono essere rigettate le domande proposte da . Controparte_1
Occorre, quindi, esaminare il settimo motivo di appello relativo alla domanda riconvenzionale proposta da parte appellante.
Si ritiene che, considerate le deposizioni di cui sopra si è detto, la documentazione e le dettagliate deduzioni in merito alle singole spese contestate di parte appellante ( cfr memoria di costituzione in primo grado), la domanda riconvenzionale di condanna alla rifusione delle somme indebitamente distratte risulti provata per l'importo di euro 1393,27 in relazione alle spese dettagliatamente indicate alle pagine da 14 a 17 della memoria difensiva con esclusione della n.321 relativa al lavaggio dell'auto, dal momento che dall'istruttoria è risultato che allo stesso potevano provvedere in determinati casi i dipendenti.
Si ritiene, invece, considerato il rigoroso onere probatorio incombente sull'appellante di non accogliere la domanda riconvenzionale per la restante parte trattandosi anche di esborsi risalenti nel tempo e in mancanza di precisi elementi in relazione a detti singoli esborsi.
Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che l'appellato deve essere condannato a corrispondere a la somma di euro Controparte_2
1393,27 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata devono, quindi, essere rigettate le domande proposte da e Controparte_1 _1
deve essere condannato a corrispondere a
[...] Controparte_2
la somma di euro 1393,27 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono,
13 quindi, essere poste a carico di e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n 3/2024 RGL così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da e condanna a Controparte_1 Controparte_1
corrispondere alla la somma di Controparte_2
euro 1393,27 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
2) Condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo
[...]
grado di giudizio nella somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il grado di appello nella somma di euro 3000,00 per compensi ed euro 388,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
Così deciso in Bologna, 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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