Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 934/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 934/2022 R.G., avente ad oggetto “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 22.1.2025, e vertente
TRA
, c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro - tempore, Dott. corrente presso la sede Parte_2
Comunale di Palazzo Baronale ed elettivamente dom.to presso gli Uffici
dell'Avvocatura Comunale, complesso “La Salle”, siti in via Gen. A. Dalla
Chiesa, , rapp.to e difeso dall'Avv. Adriano Licenziati, c.f. Parte_1
, giusta procura in calce all'atto di appello, il quale CodiceFiscale_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge alla pec
Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Calabrese, c.f. , dell'Avvocatura della Regione CodiceFiscale_2
Campania, in virtù di procura generale ad lites, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 133-134 e
136 c.p.c. al n.ro di fax 081-7963766 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec egione.campania.it. Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'TE , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore, come di seguito indicato:
“1) In accoglimento del proposto appello, condannare la CP_1
in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del
[...] [...]
della somma di € 4.484.985,00, o quella maggiore o Parte_1
minore somma che si riterrà di giustizia, a titolo di saldo definitivo del
rimborso delle spese di gestione della Casa di Riposo ex ONPI sostenute e
anticipate negli anni dal 1989 al 2010, oltre interessi e rivalutazione dalle
rispettive scadenze;
2) In accoglimento del proposto appello, condannare la CP_1
in persona del Presidente p.t., alla restituzione delle eventuali
[...]
somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata comprese quelle
di CT come da decreto di liquidazione del 23.7.2020 (all. 3); 3
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
oltre spese generali e oneri riflessi che recente sentenza della Corte Suprema
(cfr. Cass. S.U. sent. n. 3592/2023) ha riconosciuto dovuti nella misura di
legge in sostituzione di iva e cpa in favore dell'avvocatura interna del
. Pt_1
Per l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore, rigettare per tutte le causali esposte nelle difese in atti le domande tutte dell'TE, siccome inammissibili e, comunque,
infondate in fatto e destituite di giuridico fondamento;
nonché perché, ad ogni modo, domande tutte non provate, e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza del Giudice di primo grado;
in via istruttoria, ove ed in quanto occorra, denegarsi la richiesta di chiarimenti del CT perché non necessaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3.3.2022, il , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro - tempore proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 10044/2021 dell'14.12.2021 con la quale era stata rigettata la domanda da esso proposta con atto di citazione del 17.2.2018, nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
- tempore, volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma complessiva di € 4.484.985,00, ovvero di quella maggiore o minore che fosse dovuta a titolo di saldo definitivo del rimborso delle spese di personale e di gestione della Casa di Riposo ex ONPI sostenute ed anticipate dal negli anni dal 1989 al 2010, oltre interessi e rivalutazione dalle Pt_1
rispettive scadenze. 4
L'attore aveva sul punto dedotto che le leggi regionali n. 14/86 e n.
11/07 avevano disposto il trasferimento delle funzioni delle comunità socio -
assistenziali della Casa di Riposo ex ONPI di al medesimo Parte_1
Comune, con assunzione delle spese di gestione e di personale degli oneri di personale e spese di gestione ordinaria e straordinaria a carico della CP_1
quest'ultima tuttavia, nel corso degli anni, aveva provveduto a pagamenti parziali, per cui esso istante aveva chiesto accertarsi il proprio residuo credito,
con relativa condanna dell'Ente regionale.
La nel costituirsi tempestivamente in data Controparte_1
9.5.2018, eccepiva la prescrizione quinquennale di tutte le annualità, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, comprese tra il 1989 e il 2010; nel merito,
deduceva l'infondatezza della pretesa, in primo luogo perché l'entità dei contributi annuali non copriva le spese di personale e di gestione, essendo correlate a distinti e specifici stanziamenti di anno in anno disposti con le leggi di bilancio regionali, ed in secondo luogo per mancanza di prova delle effettive spese sostenute e rimborsabili.
All'esito del relativo giudizio, nonché della disposta c.t.u., il
Tribunale, con la citata sentenza, rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione di seguito non riproposta in sede di gravame, disattendeva la domanda, ritenendo la stessa infondata nel merito, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., come ivi liquidate.
Ciò posto, con il menzionato atto introduttivo, il Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, conveniva innanzi
[...]
all'intestata Corte di Appello la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, chiedendo, per le ragioni ivi meglio precisate, 5
di accogliere, in riforma della gravata decisione, le conclusioni sopra riportate.
In via istruttoria, l'TE chiedeva, laddove la Corte lo avesse ritenuto necessario, di chiamare il consulente d'ufficio di primo grado a rendere i chiarimenti necessari in merito alle somme non riconosciute, come descritte nelle schede da all. 14 ad all. 31 della relazione.
Con comparsa del 3.6.2022 si costituiva il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro - tempore, contestando nel merito il fondamento della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto, in quanto infondata, con conseguente conferma della gravata decisione e vittoria di spese ed onorari di lite.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito esposte, con conseguente conferma della gravata decisione.
Orbene, ai fini di ben comprendere i termini della vicenda in esame,
pare utile richiamare la accurata ricostruzione del fenomeno successorio posto alla base dell'originaria domanda, come esposto dal primo giudice, in maniera non oggetto di contestazione, nei termini che seguono:
“..Con la legge n. 641/1978 una serie di Enti, tra cui l'
[...]
, furono soppressi con il contestuale Controparte_2
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario del relativo patrimonio nonché 6
del personale impiegato.
A sua volta, con apposita Legge Regionale (L.R. n. 14 del 23.5.1986),
la trasferì le funzioni e il personale delle due Case di Controparte_1
Riposo ex O.N.P.I. di propria competenza ai Comuni nei cui territori esse
erano situate, ovvero al Comune di e al Comune di Cava de' Parte_1
IR (art. n. 1).
Va altresì evidenziato che, secondo il disposto dell'art. 2 della
medesima Legge Regionale, i Comuni avrebbero provveduto
“…all'assistenza diretta, secondo la formula del pensionato di persone
anziane, titolari di pensione, con un reddito personale che non superi il tetto
definito annualmente per fruire della pensione di invalidità civile…” e che
“Gli ospiti ammessi sono tenuti a versare bimestralmente al Comune, tramite
la Direzione della Casa ospitante, il 50% del reddito della propria pensione,
quale contributo alle spese del proprio mantenimento. Le somme inoltrate con
i versamenti di cui al comma precedente saranno trattenute dai rispettivi
Comuni quale anticipazione sui fondi di finanziamento annuale che la
Regione assegna ai sensi del successivo art. 11” (art. 4).
Successivamente, con atto del 26.02.1993 n. 5046 stipulato ai sensi
dell'art. 6 della citata L.R. 14/86, al fine di procedere “…alla realizzazione
dei programmi di pubblica assistenza e beneficenza in favore dei
pensionati…” (art. 3), la concesse “… in uso gratuito al Controparte_1
Comune di l'immobile e le attrezzature fisse della Casa di Parte_1
Riposo ex O.N.P.I…” (art. 1) e trasferì al medesimo a titolo di Pt_1
proprietà, tutte le attrezzature e i beni mobili (art. 9). Con tale atto, inoltre, il
si impegnava a curare la manutenzione ordinaria dell'immobile, Pt_1 7
nonché quella straordinaria delle attrezzature e dei macchinari utilizzando
“… il finanziamento delle spese di gestione che la Controparte_1
assicura mediante anticipazioni annuali e conguagli da corrispondere a
presentazione di rendiconto annuale…” ex art. 11 della L.R. 14/1986 meglio
descritto in seguito. Per la manutenzione straordinaria della struttura
immobiliare, invece, il Comune restava obbligato a preventivare e a
concordare le lavorazioni con l'Ente regionale, che avrebbe potuto
autorizzarne il finanziamento ovvero riservarsi di intervenire direttamente
(art. 4).
Con l'approvazione della Legge Regionale n. 11 del 23.10.2007, con
particolare riferimento all'art. 57, l'intera gestione della Casa di Riposo de
qua venne definitivamente trasferita al Comune di che, a far Parte_1
data dall'anno 2009, avrebbe dovuto provvedere autonomamente e con
risorse proprie “…all'assistenza diretta di tipo residenziale per persone
anziane ultra sessantacinquenni che ne fanno richiesta…” (art. 57, comma 1).
In ogni caso, fino all'anno 2008 la avrebbe assicurato Controparte_1
contribuzioni sia per le spese di gestione per euro 387.300,00, che per quelle
del personale per un importo pari alla media dei trasferimenti effettuati a
titolo di anticipo negli anni 2003-2004-2005 (art. 57, comma 6). Dall'anno
2009 il avrebbe dovuto provvedere alla gestione della struttura con Pt_1
risorse proprie (comma 8).
Infine, in ottemperanza alla Legge Regionale n. 1 del 19.01.2009 il cui
art. 17, comma 8, prevedeva che “La Regione, nel corso del primo triennio di
attuazione del Piano sociale regionale, accompagna il processo di
inserimento delle strutture di cui all'articolo 57 della legge regionale 8
n.11/2007 nella programmazione dei Piani di zona degli Ambiti territoriali,
finalizzando, a tale scopo, apposite risorse del Fondo sociale regionale
previsto dall'articolo 50 della predetta legge n.11/2007”, la CP_1
nel corso del 2009 erogò a favore del
[...] Parte_1
complessivi € 1.387.342,00.
A seguito della delibera del Consiglio Comunale di n. Parte_1
93 del 12 ottobre 2010, in data 31.12.2010 le attività di gestione della Casa
di Riposo vennero sospese in via definitiva”.
Ciò posto, con il primo motivo di gravame l'TE sottopone a censura la gravata decisione nella parte in cui, a suo dire, il Tribunale si era supinamente conformato alle risultanze errate e contraddittorie del CT,
senza invece minimamente soffermarsi sulle critiche avanzate dalla difesa di primo grado dell'Ente in sede di note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione conclusioni e di comparsa conclusionale;
ciò, a dire del primo giudice, considerando che parte attrice aveva fatto pervenire osservazioni tecniche alla CT solo con la comparsa conclusionale, proponendo una contestazione generica alla consulenza.
Infatti, il Tribunale di Torre Annunziata, premesso il quadro normativo di riferimento sopra descritto, precisava che il nominato c.t.u., dott. Per_1
dopo aver esaminato tutti i documenti prodotti tempestivamente dalle
[...]
parti e proceduto in contraddittorio con i CTP ad esaminare i predetti, era pervenuto alla conclusione che nulla era dovuto al Controparte_3
dalla
[...] Controparte_1
In particolare, al fine di giungere a tale conclusione, il primo giudice argomentava in tal modo la propria decisione: 9
“Con un ragionamento immune da vizi logici il consulente ha
preliminarmente esaminato le voci dei rendiconti prodotti da parte attrice ed
ha estrapolato quelle che rientrano nelle diverse previsioni sopra richiamate.
In particolare il dott. ha precisato “ Allo scopo, come parametri di Per_1
riferimento per la determinazione della coerenza degli oneri sostenuti alle
finalità istituzionali della Casa di Riposo, il sottoscritto CT ha utilizzato i
Decreti Ministeriali, le Delibere e i Regolamenti regionali in precedenza
enucleati”. Tra le prestazioni riportate il CT ha preso in considerazione le
seguenti: - prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione
dei pasti, - assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e
funzioni quotidiane;
- attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale
tese a raggiungere il miglior livello di qualità della vita dell'ospite, attraverso
la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
-
laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi;
-eventuali prestazioni
sanitarie, anche di tipo infermieristico, in funzione delle esigenze degli ospiti
ed assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. A queste ha aggiunto
quelle ricavabili dalla convenzione n. 5046 del 26.2.1993 che ha specificato
gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria gravanti sul Pt_1
Orbene il CT ha evidenziato che per gli anni dal 2000 al 2003 non
sono stati depositati i rendiconti.
In parte qua la domanda, quindi, risulta sfornita di prova non avendo
l'attore fornito la prova delle spese sostenute e a suo dire non rimborsate.
Con riferimento alle altre annualità, tenuto conto delle voci di spesa
sostenute ed ammissibili, il dott. ha elaborato un analitico prospetto Per_1
che anno per anno ha tenuto conto delle spese giustificate e degli importi 10
riconosciuti e corrisposti dalla come documentati dai mandati di CP_1
pagamento prodotti in atto.
Dall'esame dei prospetti annuali emerge che le anticipazioni ricevute
dal superano gli importi riconoscibili e rendicontati. Pt_1
Va infine evidenziato che il consulente di parte attrice non ha fatto
pervenire osservazioni tecniche alla CT e che solo con la comparsa
conclusionale il difensore ha genericamente contestato la consulenza
rilevando l'esclusione di alcune voci dal calcolo. La deduzione non è stata
circostanziata quanto agli anni di riferimento (basta evidenziare che per
diverse annualità mancano i rendiconti e che il CT ha escluso tutte le voci
richieste) e con riferimento ai numerosi prospetti che sono stati depositati in
allegato alla consulenza. Pertanto non si ravvisano motivi per rinnovare la
CT.
In definitiva la domanda del va integralmente respinta”. Pt_1
L'TE, quindi, ha innanzitutto dedotto che, a suo dire, con la comparsa conclusionale la parte può ben esporre nuove ragioni di dissenso e contestazione avverso le valutazioni e conclusioni del CT che, quindi,
possono essere sollevate per la prima volta anche in comparsa conclusionale
(cfr. Cass. n. 14457/2006, S.U. n. 13902/2013, n. 15418/2016); nella fattispecie, peraltro, l'attuale TE, già all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché più compiutamente nel conclusivo atto difensivo di primo grado, aveva proposto una serie di contestazioni precise e circostanziate che il
Tribunale aveva invece omesso di valutare.
Orbene, dall'esame della relazione di c.t.u. depositata il 20.2.2020
risulta che (pag. 20), “A seguito dell'invio della bozza di relazione alle parti 11
ex art. 195 c.p.c., lo scrivente ausiliare del Giudice ha ricevuto, nei termini
consentiti, Note tecniche esclusivamente dal CT di parte convenuta il quale,
nel valutare gli accertamenti eseguiti dal CT “…pienamente attendibili in
quanto fondati su obiettivi elementi di valutazione…”, ha altresì ritenuto
condivisibili le conclusioni rassegnate “…in quanto conformi ai dati
riscontrati sulla scorta delle fonti che regolano la materia…”.
E' pacifico quindi che nessuna osservazione alla c.t.u. sia stata effettuata all'esito delle relative operazioni e della predisposizione della bozza da parte del tecnico nominato;
solo alla prima udienza successiva del 5.3.2020,
il difensore del impugnava e contestava i Controparte_3
contenuti e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, rilevando che
“l'individuazione delle spese inammissibili, così come risultanti dai prospetti
redatti dall'incaricato CT e allegati alla perizia, non può essere condivisa.
Alcune voci, infatti, tipo manutenzione ordinaria, attività religiose, sociali,
ricreative e di animazione a sostegno degli anziani, appaiono agevolmente
rientrare fra quelle di gestione”.
Analogamente, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, nelle note predisposte ai fini della trattazione scritta, la difesa del ancora una volta deduceva di ritenere “incongrua e non meglio Pt_1
dimostrata l'esclusione di determinate spese, dichiarate dal CT
inammissibili, e riguardanti lavori presuntivamente non ritenuti ordinari,
come anche quelle afferenti gli oneri di natura generica e non documentate
nel dettaglio, come le spese di economato;
le spese riguardanti il personale
(assistenti sociali, i servizi infermieristici, ecc.); le spese relative a servizi
accessori (barbiere, parrucchiere, servizi religiosi, abbonamenti per mezzi 12
pubblici, ecc.), di cui agli allegati alla perizia da n. 14 a n. 31”. Lo stesso chiedeva quindi convocarsi il c.t.u., al fine di rendere sul punto i necessari chiarimenti.
Tali argomentazioni sono poi state ulteriormente sviluppate nella comparsa conclusionale depositata in data 4.10.2021, con maggiore dettaglio,
ma comunque senza allegazione di nessun ulteriore nuovo elemento di fatto.
Ciò posto, osserva questa Corte che, come anche in epoca molto recente chiarito dalla Suprema Corte (Cassazione civile ,Sez. I, 19/03/2025, n.
7356), “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica
d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento,
come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Cpc, costituiscono
argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che
possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e
anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi
o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano
all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a
sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Nella specie, non vi è alcun dubbio che i rilievi dell'originaria parte attrice, oggi TE, non solo formulati alla prima udienza successiva al deposito della c.t.u. ma anche successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale, costituiscano delle mere difese, con le quali non risulta posto minimante in discussione né l'iter procedimentale seguito dal c.t.u. - sotto il profilo della validità delle operazioni - né sono stati introdotti fatti ed elementi nuovi rispetto a quelli esaminati in tale sede;
trattandosi quindi di mere difese, ben può procedere la Corte al relativo esame. 13
Orbene, è pacifico che l'analisi del CT si sia soffermata soltanto sulle spese sostenute dal per la gestione ordinaria della Parte_1
Casa di Riposo, posto che, relativamente alle spese per il personale le parti in causa hanno dichiarato che non vi è alcuna contestazione.
Ciò posto, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica, a seguito di un primo esame della documentazione contabile depositata agli atti di causa dal (con particolare riferimento ai prospetti di Parte_1
riepilogo allegati alle lettere di trasmissione dei rendiconti annuali alla
, il c.t.u. ha elaborato un prospetto riepilogativo (v. pag. Controparte_1
15 della relazione di c.t.u.) in cui, per gli anni dal 1989 - anno in cui il
[...]
ha dichiarato di aver iniziato la gestione della Casa di Parte_1
Riposo - al 31.12.2010, data di sospensione definitiva delle attività, sono state esposte le varie voci di spesa in esame.
Il dott. ha quindi provveduto ad esaminare nel dettaglio Persona_1
i rendiconti prodotti dal , onde verificarne la Parte_1
corretta redazione, nonché l'ammissibilità delle spese ivi evidenziate;
ciò
utilizzando quali parametri di riferimento per la determinazione della coerenza degli oneri sostenuti alle finalità istituzionali della Casa di Riposo, i Decreti
Ministeriali, le Delibere e i Regolamenti regionali menzionati nella relazione,
le cui schede tecniche sono state allegate sub n. 13 alla relazione.
Da tali schede, secondo la ricostruzione del c.t.u., poteva evincersi che le prestazioni erogabili da una struttura per anziani autonomi, in generale,
sono:
- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti, 14
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello di qualità della vita dell'ospite, attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi;
- eventuali prestazioni sanitarie, anche di tipo infermieristico, in funzione delle esigenze degli ospiti ed assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.
Il c.t.u., inoltre, teneva conto anche di quanto evidenziato nell'atto n.
5046 del 26.02.1993 (cfr. all.to n. 4) in cui, nell'ambito del trasferimento di beni e funzioni dalla al , erano Controparte_1 Parte_1
stati specificati gli obblighi gravanti su quest'ultimo in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili, delle attrezzature, nonché
dell'immobile medesimo.
Il dott. predisponeva quindi una serie di prospetti (cfr. Persona_1
all.ti da n. 14 a 31) riportanti per ogni annualità gli importi delle spese ritenute non ammissibili e, quindi, da eliminarsi dai rendiconti inviati alla CP_1
per ottenere i finanziamenti a conguaglio.
[...]
In conclusione, così ricostruita la vicenda contabile, il tecnico nominato predisponeva una Tabella finale (v. pag. 19 della relazione tecnica),
dalla quale poteva evincersi l'importo complessivo delle spese sostenute per la gestione ordinaria della Casa di Riposo per il quale era possibile chiederne il rimborso era inferiore al totale delle anticipazioni già ricevute dal
[...]
. Controparte_3 15
In particolare, venivano esclusi dal rimborso:
- gli oneri di manutenzione dell'immobile laddove, dalla descrizione riportata sui rendiconti e/o dai Mandati di Pagamento, non era dimostrabile che si trattasse soltanto di manutenzione ordinaria;
- gli oneri di natura generica e non documentate nel dettaglio, come le spese di economato;
- le spese riguardanti il personale (assistenti sociali, i servizi infermieristici, ecc.);
- le spese relative a servizi accessori (barbiere, parrucchiere, servizi religiosi, abbonamenti per mezzi pubblici, ecc.).
Tanto premesso, ritiene questa Corte che i rilievi di parte TE,
che riguardano il mancato riconoscimento delle voci di spesa relative all'assistente sociale, al patrocinio di eventi ricreativi (es. “Estate
dell'Anziano”, spettacoli, viaggi), al servizio di parrucchiere e di barbiere,
ovvero per le funzioni religiose e per il rilascio degli abbonamenti per i mezzi pubblici, nonché per i servizi infermieristici e per i contributi alle Associazioni
di Volontariato, si fondano esclusivamente su considerazioni di carattere generale riguardanti il benessere degli anziani;
non risulta tuttavia sottoposta a critica in maniera adeguata, tale da porre in crisi il ragionamento del c.t.u.,
di natura squisitamente tecnico - amministrativa, basato sulla normativa di primo e secondo livello alla quale lo stesso ha fatto riferimento nella propria relazione e che ha motivato il mancato riconoscimento delle voci di spesa sopra menzionate.
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto attiene al mancato riconoscimento delle spese sostenute per assicurare uno specifico servizio di 16
economato, appuntandosi ancora una volta la critica su di una serie di considerazioni relative alla sua utilità, e non su considerazioni di tipo tecnico relative alla normativa applicabile od alla sua interpretazione, risolvendosi le richieste semplicemente in una nuova convocazione del tecnico nominato che,
stante la natura delle censure al suo operato, appare invece del tutto superflua.
Allo stesso modo, per quanto attiene agli oneri manutentivi esclusi, né
in sede di operazioni peritali, né successivamente, parte TE ha depositato documentazione atta a far ritenere superati i rilievi del tecnico,
relativi all'assoluta genericità delle indicazioni contenute nei rendiconti, come sopra esposti.
Appaiono quindi del tutto corrette le considerazioni del primo giudice sul punto, riportate in sentenza esattamente nei termini sopra indicati e,
comunque, non superate da argomenti critici di dettaglio di parte TE.
In conclusione, la prima censura del sia Controparte_3
pure legittima, sotto il profilo dell'ammissibilità delle critiche sopra indicate,
indipendentemente dalla presentazione di osservazioni critiche alla bozza di c.t.u., non coglie nel segno, dovendo necessariamente essere disattesa.
Sotto altro profilo, il primo giudice ha rigettato la domanda del per non avere lo stesso depositato i rendiconti Controparte_3
relativi agli anni dal 2000 al 2003; la domanda è stata quindi ritenuta sul punto sfornita di prova, non avendo l'istante dimostrato le spese sostenute e, a suo dire, non rimborsate.
Parte TE ha rilevato sul punto, con il proprio secondo motivo di censura, che per il ristoro delle spese sostenute per la gestione della Casa di
Riposo, dall'anno 2000 in poi, non avrebbe più dovuto presentare il rendiconto 17
corredato dalla documentazione contabile, ma il solo modello di certificazione predisposto dalla stessa (allegato A), con l'obbligo di rendere, CP_1
comunque, i dati contabili verificabili in ogni momento;
ciò era stato rappresentato dalla stessa con la missiva del 12.2.2001 Controparte_1
recante prot. n. 02022/387 (vedasi all. 10 del CT) nella quale, richiamando la propria delibera n. 5749 del 28.11.2000 (all. 12 alla relazione del c.t.u.),
aveva comunicato la modifica delle procedure relative alla presentazione del rendiconto di spesa da presentare da parte degli Enti Locali destinatari di trasferimenti di risorse regionali (tra cui le ONPI) attraverso la sola certificazione di spesa redatta secondo l'apposita scheda allegata.
Anche successivamente, nella missiva del 26.9.2005, recante prot. n.
57684 (vedasi sempre il richiamato all. 10 del CT), la Controparte_1
aveva ribadito che le rendicontazioni da produrre avrebbero potuto essere predisposte - in ottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera -
attraverso l'utilizzo del modello di “certificazione sostitutiva di rendiconto di
spesa” ad essa allegato.
A tale modalità si era dunque attenuto il Parte_1
per gli anni dal 2000 al 2003, e anche per gli anni a seguire sino alla chiusura della struttura, come evidenziato dallo stesso CT nella tabella a pag. 15 del suo elaborato (vedasi la colonna “Certificazione sostitutiva ex DGR n.
5947/2000”), risultando quindi inspiegabilmente completamente esclusi, per tali annualità, gli importi richiesti a conguaglio, non risultando depositati i rendiconti.
L'TE ha quindi richiesto che la Corte di Appello, alla luce di quanto evidenziato, riconosca le somme relative, non solo agli anni dal 2000 18
al 2003 (i cui importi erano stati inopinatamente e completamente esclusi), ma anche per gli anni successivi fino alla chiusura della struttura anch'essi sottoposti alla “certificazione sostitutiva”, in quanto le stesse erano riportate nell'elaborato del CT allo schema di pag. 15 e anche perché non erano mai state oggetto di richiesta di verifica da parte della Regione e, soprattutto, mai contestate.
D'altra parte, le allegate diffide inviate al per una corretta Pt_1
rendicontazione, riguardavano esclusivamente periodi antecedenti a quelli per cui è causa, ovvero l'anno 1988 (prot. n. 2044 del 16.4.91), gli anni 1987 e
1986 (prot. n. 2237 del 27.4.91) e l'anno 1985 (prot. n. 4330 del 18.9.1991),
mentre per gli anni dal 1989 al 2010 non era sorta alcuna contestazione,
essendo stati inoltrati dei semplici e generici solleciti sull'invio della rendicontazione, poi regolarmente avvenuto come certificato dallo stesso
CT (vedasi sempre la tabella a pag. 15 del suo elaborato).
Ancora una volta, la critica appare di carattere meramente formale, non avendo in alcun modo il documentato e tecnicamente dimostrato - Pt_1
questione infatti della quale non si è fatto carico né in sede di operazioni peritali che di successivo sviluppo del procedimento - le spese rimborsabili per gli anni sopra indicati ed esclusi dal primo giudice.
Sulla base delle considerazioni che precedono, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta da parte TE,
l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato in persona del legale Controparte_1 19
rappresentante pro - tempore, seguono la soccombenza dell'TE
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, e si Parte_1
liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento (da € 4.000.001,00 ad € 8.000.000,00) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado,
dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'TE , in persona del legale rapp.te pro Parte_1
- tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, con Parte_1
citazione del 3.3.2022, nei confronti del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro - tempore, nonché avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 10044/2021 del 14.12.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna la , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore al pagamento in favore del , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro - tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida,
in complessivi € 20.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
20
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'TE , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo