Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2024, proposto da
MA AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Nasone, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Argine Destro Calopinace 34 Pal;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
IN NI CI e AT SE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della delibera n. 748 del 25/09/2024 con la quale l’Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha ritenuto di Procedere alla riduzione del 30% dell’attività convenzionale del Dott. AT SE, titolare di incarico a tempo indeterminato di Pediatria di Libera Scelta nel Distretto Sanitario di Reggio Calabria a far data dal 24.09.2024 e, comunque a decorrere dal mese di effettiva riduzione dell’attività in convenzione del summenzionato Sanitario; e contestualmente di Conferire incarico APP a tempo indeterminato alla Dr.ssa CI IN NI per lo svolgimento del 30% dell’attività convenzionale del Dr. SE AT ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’Allegato 5 dell’ACN -PLS per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta, a far data dal 24.09.2024 e, comunque, a decorrere dal mese di effettiva attribuzione dell’attività in convenzione del summenzionato Sanitario;
2) ove occorra e nei soli limiti dell'interesse fatto valere, della nota prot. 46412 data 28.6.2024, poi conosciuta, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato l’avvio del periodo di affiancamento ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 5 dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta del 28.04.2022 al Dr. AT SE (Pediatra Titolare) alla Dr.ssa CI IN NI (Pediatra da incaricare), al Dipartimento Salute e Welfare e al Settore n° 1 del Dipartimento Salute e Welfare, con decorrenza dal 01.07.2024 e per la durata di 60 (sessanta) giorni;
3) ove occorra e nei soli limiti dell'interesse fatto valere del verbale del Comitato Regionale nella seduta del 05.06.2024, poi conosciuto, acquisito in pari data al protocollo aziendale n. 41022 che ha reso il seguente parere “ritiene opportuno precisare che, l’attivazione dell’APP (Anticipo Prestazione Previdenziale) per come previsto dall’allegato 5 – non è legata alla determinazione della zona carente, secondo quanto disposto dal vigente Accordo”
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con il presente ricorso AR MA ha affermato:
-) la ricorrente è medico chirurgo specialista in pediatria, titolare di incarico di pediatria di libera scelta in regime convenzionato con l’A.S.P. di Vibo Valentia dal 30.7.2009, nell’ambito dei Comuni di Fabrizia ed Acquaro, con un’anzianità di servizio di giorni 5346;
-) con decreto dirigenziale n. 6543 del 14.5.2024 la Regione Calabria approvava le graduatorie di merito definitive dei pediatri di libera scelta titolari di incarico a tempo indeterminato in ambito regionale di cui all’art.32 comma 5 lett. a) dell’A.C.N. (Accordo Collettivo Nazionale) dei Pediatri di libera scelta del 28.4.2024 e la convocazione per il trasferimento di pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti in altra Regione di cui all’art. 32 comma 5 lettera b) del medesimo A.C.N.;
-) con deliberazione n. 986 del 31.10.2023, rettificata con deliberazione n.544 del 26.6.2024, l’A.S.P. di Reggio Calabria approvava l’elenco A.P.P. (Anticipo Prestazione Previdenziale) dei pediatri titolari convenzionati con la stessa Azienda sanitaria disponibili al ricambio generazionale ai sensi del suddetto A.C.N. e della nota S.I.SA.C. (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) n. 219 del 2.3.2024, nell’ambito del quale risultava inserito il Dr. AT SE, medico titolare di pediatria di libera scelta nel Distretto Sanitario di Reggio Calabria;
-) con precedente delibera n. 7915 del 7.6.2023 la Regione Calabria aveva definito l’elenco “APP pediatri da incaricare”, nel quale la dott.ssa CI IN NI risultava in posizione utile;
-) con successiva delibera n. 748 del 25.9.2024 l’A.S.P. di Reggio Calabria, alla luce della comunicazione di avvio del periodo di affiancamento ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 5 del predetto A.C.N. della Dr.ssa CI IN NI (Pediatra da incaricare)al Dr. AT SE (Pediatra Titolare) inviata alla Regione Calabria, nonché della successiva dichiarazione della congiunta volontà degli stessi pediatri di avviare l’anticipo della Prestazione Previdenziale in misura pari al 30% accedendo alla procedura di ricambio generazionale, deliberava di:
a) procedere alla riduzione del 30% dell’attività convenzionale del Dott. AT SE titolare di incarico a tempo indeterminato di Pediatria di Libera Scelta nel Distretto Sanitario di Reggio Calabria a far data dal 24.09.2024 e, comunque a decorrere dal mese di effettiva riduzione dell’attività in convenzione del summenzionato Sanitario;
b) conferire incarico A.P.P. a tempo indeterminato alla Dr.ssa CI IN NI per lo svolgimento del 30% dell’attività convenzionale del Dr. SE AT ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’Allegato 5 dell’A.C.N.-P.L.S. a far data dal 24.09.2024 e, comunque, a decorrere dal mese di effettiva attribuzione dell’attività in convenzione del summenzionato Sanitario;
1.1- La predetta deliberazione, unitamente al verbale del Comitato Regionale della seduta del 5.6.2024 e la nota dell’A.S.P. prot. 46412 del 28.6.2024, viene impugnata per i seguenti motivi:
A) Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3 dell’allegato 5 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 28.04.2022, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Deduce la ricorrente che il dott. AT SE aveva presentato istanza entro il 30.4.2023 senza però confermare all’Azienda sanitaria, entro il 31.12.2023, la volontà di adesione alla procedura, come invece avrebbe dovuto giusta l’art. 3 dell’allegato 5 dell’A.C.N. a mente del quale “ Il pediatra nell’Elenco APP deve confermare all’Azienda, mediante PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, la volontà di adesione alla procedura di ricambio generazionale e comunicare l’eventuale modifica della percentuale di riduzione dell’attività di cui all’art. 2, comma 2, lettera b). La modifica ha validità annuale ”.
B) Violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 30 comma 7, articolo 31 comma 1 dell’ACN del 2022, assenza della zona carente; eccesso di potere per inosservanza del parere della SISAC N. 815/2023.
La ricorrente deduce l’illegittimità della delibera impugnata in quanto la procedura di anticipo prestazione previdenziale “APP” di cui all'allegato 5 dell’A.C.N. è subordinata alla determinazione della zona carente -come peraltro chiarito nel parere della SISAC n. 817/2023 e specificato nella dichiarazione a verbale n. 3 dell’A.C.N.- nella specie insussistente, come affermato nella nota del Direttore del Distretto di riferimento prot. n. 47325 del 27.6.2024.
C) Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 32 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta firmato il 28 aprile 2022 e successive modificazioni: eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta
La ricorrente afferma che la delibera impugnata violerebbe il suo diritto all’attribuzione e all’assegnazione delle sedi dei pediatri titolari di incarichi di libera scelta in regime di convenzione secondo la graduatoria di cui all’art.32 dello stesso A.C.N. e non garantirebbe il primario diritto di scelta a coloro in possesso dei maggiori titoli ivi previsti.
In particolare, la ricorrente -ribadendo di essere esercitare presso i Comuni di Fabrizia ed Acquaro presso l’A.S.P. di Vibo Valentia dal 30.7.2009 e di aver maturato un’anzianità necessaria per l’utile inserimento nella graduatoria di cui all’ art. 32 comma 6 dell’A.C.N. relativamente alle convenzioni che si andranno a stipulare (il cui numero viene fissato con criteri prestabiliti, principalmente costituiti dalla proporzione tra la popolazione pediatrica residente nei vari ambiti distrettuali e il numero dei pediatri già convenzionati) afferma che la possibilità di accedere ad una convenzione con l’A.S.P. di Reggio Calabria, nel cui territorio ella risiede, in quanto dipendente dalla variazione della proporzione pediatri/pazienti oltre che ai pensionamenti o alle dimissioni di pediatri già convenzionati, possibilità di fatto già frustrata per la progressiva diminuzione delle nascite contestualmente al disposto aumento dei massimali di assistenza pediatrica, verrebbe ulteriormente compromessa dalla mancata liberazione di sedi già esistenti laddove, a seguito di pensionamento e/o cessazione degli attuali incaricati, si ovvi all’assegnazione dell’incarico a seguito della procedura di anticipo prestazione previdenziale.
2- L’A.S.P. di Reggio Calabria, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio, analogamente ai controinteressati intimati.
3- All’udienza pubblica del 25.2.2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a.:
a) un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di atto di gestione e non di macro-organizzazione;
b) una criticità in ordine alla notifica nei confronti di uno dei controinteressati evocati in giudizio, non essendo l'indirizzo PEC inserito nel registro INI.PEC;
c) una possibile carenza di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente, in quanto appare solo ipotetica l'utilità che la medesima intenderebbe conseguire dall’accoglimento del ricorso.
A richiesta della ricorrente il Collegio ha quindi contestualmente concesso termine di 7 giorni per depositare memorie sui predetti rilievi.
4- In data 3.3.2026 parte ricorrente ha depositato comunicazione nella quale segnalava il deposito in giudizio della prova dell’estratto dei pubblici registri attestante le notifiche effettuate all’Amministrazione resistente e ai controinteressati individuati, allegando uno “ screenshot ” con l’indicazione dell’indirizzo pec dell’A.S.P. resistente come risultante dal registro IPA.
5- Il ricorso è inammissibile.
6- Il Collegio - premettendo che la produzione documentale del ricorrente del 3.3.2026 non supera nessuno dei dubbi di inammissibilità del ricorso sollevati officiosamente all’udienza pubblica del 25.2.2026, anche considerato che la documentazione depositata il 3.3.2026 attiene alla sola notifica all’A.S.P. (su cui nessun dubbio di validità era stato invero posto dal Collegio) ma non anche ai controinteressati intimati (segnatamente al Dr. AT SE, il cui indirizzo pec di notifica non è stato reperito sul registro INI-PEC) – ritiene dirimente la sussistenza del proprio difetto di giurisdizione.
7- In termini generali la cognizione sulle controversie relative al rapporto intercorrente tra le aziende sanitarie e il medico c.d. a rapporto convenzionale spetta al giudice ordinario ( ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 17.2.2025, n. 629).
Nello specifico, infatti, il rapporto intercorrente tra le A.S.P. e il medico c.d. a rapporto convenzionale, anche in seguito all'entrata in vigore della legge istitutiva del S.S.N., ha natura libero professionale, per cui ai sensi dell'art. 109, n. 3, c.p.c., la cognizione sulle relative controversie rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
I rapporti tra medici convenzionati esterni e l’azienda sanitaria, disciplinati dall'art. 48, l. 23 dicembre 1978 n. 833 (e successivamente dall'art. 8, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502) e dagli A.C.N. stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del S.S.N. di tutela della salute pubblica, sono rapporti di lavoro “parasubordinati”, che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole e degradandole ad interessi legittimi.
Di contro, solo la fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale spetta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto in tali fattispecie le posizioni giuridiche involte si sostanziano in interessi legittimi, ma il procedimento di valutazione ed il connesso potere discrezionale dell'amministrazione si esauriscono con l'approvazione della graduatoria, dalla quale ha origine il diritto soggettivo dell'aspirante alla nomina.
8- Nella fattispecie, la ricorrente si duole della determinazione dell’A.S.P. di Reggio Calabria di disporre la riduzione del 30% dell’attività convenzionale del Dott. AT SE e congiuntamente di conferire l’incarico A.P.P. a tempo indeterminato alla Dr.ssa CI IN NI, per lo svolgimento del 30% dell’attività convenzionale del medesimo Dr. AT ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’Allegato 5 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta, così contestando il diritto del primo ad ottenere siffatta riduzione a fronte del diritto della seconda ad ottenere l’attribuzione della corrispondente quota “disimpegnata”, sempre in applicazione del predetto A.C.N. e dello scambio generazionale ivi contemplato.
In sostanza, l’atto impugnato non attiene alla fase di macro-organizzazione del servizio sanitario né involge la formazione di graduatorie, ma investe unicamente i rapporti privatistici instaurati dall’A.S.P. con il Dr. AT e con la Dr.ssa CI e dunque, come già osservato, investe questioni di diritto soggettivo, ragion per cui la relativa controversia esula dalla sfera di cognizione del Giudice amministrativo per rientrare invece nella sfera di competenza del Giudice ordinario.
9- In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, potendo le domande essere riproposte davanti al giudice ordinario competente per materia e territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
10- La natura in rito della decisione e la mancata costituzione delle controparti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 25 febbraio 2026 ed 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
TE TI, Presidente
EN IO, Primo Referendario, Estensore
SE Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IO | TE TI |
IL SEGRETARIO