TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 243
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3 dell’allegato 5 dell’ACN

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 30 comma 7, articolo 31 comma 1 dell’ACN del 2022, assenza della zona carente

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 32 dell’ACN

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3 dell’allegato 5 dell’ACN

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

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    Violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 30 comma 7, articolo 31 comma 1 dell’ACN del 2022, assenza della zona carente

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

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    Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 32 dell’ACN

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3 dell’allegato 5 dell’ACN

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

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    Violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 30 comma 7, articolo 31 comma 1 dell’ACN del 2022, assenza della zona carente

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

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    Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 32 dell’ACN

    Il Collegio ha ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto impugnato attiene a rapporti privatistici tra l'ASP e i medici convenzionati, e non a fasi di macro-organizzazione o formazione di graduatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 243
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 243
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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