Articolo 34 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 33Articolo 35
Versione
13 novembre 1960
Art. 34. Posti da conferire

Le promozioni sono conferite per il numero dei posti vacanti nell'anno in corso alla data del bando nella qualifica cui si deve accedere e in quelle ad essa superiori.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960