Art. 34. Posti da conferire
Le promozioni sono conferite per il numero dei posti vacanti nell'anno in corso alla data del bando nella qualifica cui si deve accedere e in quelle ad essa superiori.
Le promozioni sono conferite per il numero dei posti vacanti nell'anno in corso alla data del bando nella qualifica cui si deve accedere e in quelle ad essa superiori.