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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/08/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2675/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in VIA NAPOLI 66/28 16134 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PALESTRA MARCO (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]66/28 16134 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PALESTRA MARCO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 21/10/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
I) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
Nella cosa coniugale di Genova, in Via Napoli civico 66 interno 28 resterà a vivere la ORa che la abiterà così come essa ora sì trova, con tutti i beni e gli arredi ivi Parte_2
contenuti, senza alcuna pretesa del OR riguardo a detti beni ed arredi. Il Parte_1
OR Il OR ha già lasciato prima d'ora la casa coniugale con il Parte_1 Parte_1
consenso della moglie portando con sé le cose di sua spettanza secondo quanto concordato con la moglie.
2) I coniugi e , al fine di definire in occasione della separazione Parte_2 CP_2
personale í reciproci rapporti economici e patrimoniali hanno convenuto che la ORa si obblighi a corrispondere al OR , in un'unica soluzione, Parte_2 Parte_1 entro e non oltre sei mesi dalla data del decreto di omologa del verbale di separazione, a mezzo assegno circolare la somma omnicomprensiva di € 30.000,00: (trentamila)
3) Sempre alfine di definire in occasione della separazione personale i rapporti economici e patrimoniali i coniugi e convengono di effettuare íl Parte_2 Parte_1
trasferimento della quota del 50% della casa coniugale posta in Genova, Via Napoli civico
66 interno 28 (salvo migliore loro indicazione, e fatto salvo errore od omissione che comunque mai potrà invalidare il presente patto) dal OR alla ORa Parte_1
. Parte_2
In ragione di quanto sopra, il OR si obbliga a trasferire alla ORa Parte_1 Pt_2
la quota del 50% della suddetta casa che i coniugi avevano acquistato in regime di
[...]
comunione dei beni con rogito del Notaio in data 27/9/2022 Persona_1
(Rep. 8639, Racc. 6398) e così meglio individuata: casa in Genova, distinta con il civico 66
(sessantasei) di Via Napoli, interno numero 28 al Catasto Fabbricati del Comune di Genova,
Sezione Urbana GEC, foglio 4, mappale 555, subalterno2j, piano 5, Zona I, Categoria A/3, classe 4, vani 5, Superficie Catastale Totale 82 mq, Rendita Catastale Euro 839,24
I coniugi concordemente chiedono, in relazione al suddetto trasferimento immobiliare,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999.
L'atto di trasferimento della proprietà dovrà essere stipulato, dietro richiesta, anche per le vie brevi, della ORa , successiva al deposito del decreto di omologa della Parte_2
separazione coniugale, con atto da stipularsi a rogito del Notaio Persona_1
di Genova scelto di comune accordo tra le parti.
4) Sempre allo scopo di regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti in occasione della separazione, i coniugi convengono di effettuare il trasferimento della quota del 50% dell'auto Lancia ON targata GH450KC (intestata al solo OR
e dello scooter Sym HO st, targato FKI3737 (intestato al solo OR Parte_1
) dalla ORa al OR . Parte_1 Parte_2 Parte_1
Per quanto attiene l'auto e la moto sopra meglio indicate, il trasferimento della quota del
50% della proprietà di detti veicoli dovrà essere effettuato nei sessanta giorni successivi al deposito dell'omologa del verbale di separazione dei coniugi e anche in relazione al suddetto trasferimento di beni mobili registrati i coniugi chiedono di avvalersi dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999
5) I coniugi dichiarano di avere già prima d'ora provveduto a dividere ogni loro bene, di avere redditi di lavoro e disponibilità patrimoniale equivalenti e pertanto dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per
I'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2001, Numero 556, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in VIA NAPOLI 66/28 16134 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PALESTRA MARCO (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]66/28 16134 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PALESTRA MARCO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 21/10/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
I) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
Nella cosa coniugale di Genova, in Via Napoli civico 66 interno 28 resterà a vivere la ORa che la abiterà così come essa ora sì trova, con tutti i beni e gli arredi ivi Parte_2
contenuti, senza alcuna pretesa del OR riguardo a detti beni ed arredi. Il Parte_1
OR Il OR ha già lasciato prima d'ora la casa coniugale con il Parte_1 Parte_1
consenso della moglie portando con sé le cose di sua spettanza secondo quanto concordato con la moglie.
2) I coniugi e , al fine di definire in occasione della separazione Parte_2 CP_2
personale í reciproci rapporti economici e patrimoniali hanno convenuto che la ORa si obblighi a corrispondere al OR , in un'unica soluzione, Parte_2 Parte_1 entro e non oltre sei mesi dalla data del decreto di omologa del verbale di separazione, a mezzo assegno circolare la somma omnicomprensiva di € 30.000,00: (trentamila)
3) Sempre alfine di definire in occasione della separazione personale i rapporti economici e patrimoniali i coniugi e convengono di effettuare íl Parte_2 Parte_1
trasferimento della quota del 50% della casa coniugale posta in Genova, Via Napoli civico
66 interno 28 (salvo migliore loro indicazione, e fatto salvo errore od omissione che comunque mai potrà invalidare il presente patto) dal OR alla ORa Parte_1
. Parte_2
In ragione di quanto sopra, il OR si obbliga a trasferire alla ORa Parte_1 Pt_2
la quota del 50% della suddetta casa che i coniugi avevano acquistato in regime di
[...]
comunione dei beni con rogito del Notaio in data 27/9/2022 Persona_1
(Rep. 8639, Racc. 6398) e così meglio individuata: casa in Genova, distinta con il civico 66
(sessantasei) di Via Napoli, interno numero 28 al Catasto Fabbricati del Comune di Genova,
Sezione Urbana GEC, foglio 4, mappale 555, subalterno2j, piano 5, Zona I, Categoria A/3, classe 4, vani 5, Superficie Catastale Totale 82 mq, Rendita Catastale Euro 839,24
I coniugi concordemente chiedono, in relazione al suddetto trasferimento immobiliare,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999.
L'atto di trasferimento della proprietà dovrà essere stipulato, dietro richiesta, anche per le vie brevi, della ORa , successiva al deposito del decreto di omologa della Parte_2
separazione coniugale, con atto da stipularsi a rogito del Notaio Persona_1
di Genova scelto di comune accordo tra le parti.
4) Sempre allo scopo di regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti in occasione della separazione, i coniugi convengono di effettuare il trasferimento della quota del 50% dell'auto Lancia ON targata GH450KC (intestata al solo OR
e dello scooter Sym HO st, targato FKI3737 (intestato al solo OR Parte_1
) dalla ORa al OR . Parte_1 Parte_2 Parte_1
Per quanto attiene l'auto e la moto sopra meglio indicate, il trasferimento della quota del
50% della proprietà di detti veicoli dovrà essere effettuato nei sessanta giorni successivi al deposito dell'omologa del verbale di separazione dei coniugi e anche in relazione al suddetto trasferimento di beni mobili registrati i coniugi chiedono di avvalersi dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999
5) I coniugi dichiarano di avere già prima d'ora provveduto a dividere ogni loro bene, di avere redditi di lavoro e disponibilità patrimoniale equivalenti e pertanto dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per
I'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2001, Numero 556, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba