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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 834/2023 promossa con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2023.
d a in persona del legale rappresentante Parte_1
pro- tempore, con sede legale in Milano, Viale Brenta 18/B capitale sociale di
Euro10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano REA MI 2124902 e per essa quale P.IVA_1
mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. BARONI Parte_2
ANNA LISA del Foro di Mantova (C.F. ) procuratore C.F._1
domiciliatario come da procura in atti.
pagina 1 di 34 APPELLANTE
c o n t r o
I sigg.ri , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), , nato a [...] il C.F._2 Parte_4
11/01/1964 (C.F. ), , nata C.F._3 Parte_5
a Mantova il 24/04/1965 (C.F. ), C.F._4 Parte_6
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_7
), rappresentati e difesi dall'Avv. CIPRIANI KATIA C.F._6
Foro di Mantova (C.F. ), procuratore domiciliatario C.F._7
come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 08 gennaio 2025 avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sezione civile,
pubblicata in data 13 luglio 2023 con il n. 1025/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni avversa istanza, eccezione deduzione reietta, ed in totale riforma della
sentenza impugnata del Tribunale di Mantova Giudice dott.ssa Alessandra
pagina 2 di 34 n. 510/2023 pubblicata il 13.07.2023: CP_1
in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 510/2023 pubblicata il
13.07.2023 del Tribunale di Mantova (n. 74/2020 R.G. e n. 1025/2023 REP)
confermare il decreto ingiuntivo n. 1654/2019 del 12.11.2019, r.g.n.
2017/2019, Tribunale di Mantova, Giudice dott.ssa Valeria Monti, con vittoria
di spese e compenso di lite del doppio grado di giudizio (le spese di
soccombenza del primo grado di giudizio sono già state saldate con espressa
riserva di ripetizione).
Si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione respingere l'appello proposto da
[...]
e per essa quale mandataria (già Parte_1 Parte_2
già , perché CP_2 Controparte_3
infondato in fatto e in diritto. Voglia pertanto confermare integralmente la
sentenza gravata, che ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1654
emesso dal Tribunale di Mantova in data 12.11.2019 in accoglimento
dell'eccezione di nullità delle singole clausole di cui rispettivi punti 2, 6 e 8
delle fideiussioni fatte valere, per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) I.
pagina 3 di 34 287/1990, con conseguente decadenza dal diritto di avvalersi delle fideiussioni
per cui è causa da parte di ex art. 1957 c.c. e conseguentemente CP_3
da parte della odierna attrice appellante, quale cessionaria dei rapporti di
credito dedotti in lite.
Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del grado
di appello (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m.
n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) ed ex art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In conformità a quanto affermato nella sentenza n.510/2023 del Tribunale di
Mantova, sez. civile, quanto ai fatti della controversia in esame si riporta quanto segue : ” con ricorso monitorio depositato in data 12/06/2019 la
società e per essa quale mandataria Parte_1
allegava, che nel contesto di una operazione di CP_2
cartolarizzazione era divenuta titolare, con Parte_1
decorrenza dal giorno 14/07/2017, di un portafoglio di crediti pecuniari
classificati in “sofferenza, alcuni dei quali beneficiati di garanzie reali,
derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia, ad essa trasferiti da
e da Arena One S.r.l. come da avviso pubblicato sulla Controparte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n. 93 del 08/08/2017- parte II –
pagina 4 di 34 Foglio Inserzioni;
che la stessa era creditrice nei confronti della società
della somma capitale di € 423.220,98, in virtù dei seguenti Parte_8
rapporti bancari accesi presso NC di Roma S.p.a.: - c/c di corrispondenza
n. 1616757 aperto in data 01/08/2005 presso la filiale di Mantova BANCA DI
ROMA, conto successivamente passato a in data 01/11/2008 Controparte_3
con nuovo numero di identificazione, vale a dire c/c n. 100300736; che la
società in data 01/08/2005 aveva sottoscritto contratto di Parte_8
affidamento per € 350.000,00 per anticipi all'esportazione, valido fino alla
revoca, e, successivamente, aveva chiesto ed ottenuto in data 15/10/2007 linea
per anticipi alle esportazioni per € 450.000,00, valida fino alla revoca;
che in
conformità a detto affidamento, aveva chiesto ed ottenuto erogazione di somme
per anticipi fatture e più precisamente: 1) in data 11/01/2008 veniva erogata
sul c/c 1616757 la somma di € 80.380,00, con scadenza prevista per il
pagamento 30/04/2008, come da conto anticipi n. 4357-69987, in data
07/05/2008 veniva pagato e, pertanto, decurtata la somma di € 41.380,00 e, in
pari data, veniva concessa proroga al 09/06/2008 per € 39.000,00, in data
02/07/2008 veniva pagato e, pertanto, decurtata la somma di € 16.800,00, con
ulteriore proroga per € 22.200,00 dalla scadenza al 31/08/2008; che a seguito
della fusione per incorporazione in erano stati ricodificati i Controparte_3
rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-69987 è oggi
identificato al n. 1813971 ed è rimasto impagato per € 413,68; che In data
pagina 5 di 34 14/01/2008 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 28.570,00, con
scadenza prevista per il pagamento 16/04/2008, in data 07/05/2008 veniva
concessa proroga al 09/06/2008 per € 28.570,00, successivamente prorogata
in data 18/07/2008 al 31/08/2008; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-70071 è oggi identificato al n.
1813972 ed è rimasto impagato per € 15.376,35; che in data 24/01/2008
veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 30.300,00, con scadenza
prevista per il pagamento 28/04/2008, in data 07/05/2008 veniva concessa
proroga al 09/06/2008 per € 28.570,00, successivamente prorogata in data
18/07/2008 al 31/08/2008; che a seguito della fusione per incorporazione in
sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, Controparte_3
pertanto, il conto 4357-70422 è oggi identificato al n. 1813973 ed è rimasto
impagato per € 32.326,83; che in data 29/01/2008 veniva erogata sul c/c
1616757 la somma di € 29.900,00 con scadenza prevista per il pagamento
30/04/2008, come da conto anticipi n. 4357- 70558; che in data 07/05/2008
veniva concessa proroga al 09/06/2008 per € 29.900,00, successivamente
prorogata in data 18/07/2008 al 31/08/2008; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-70558 è oggi identificato al n.
pagina 6 di 34 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 10.200,00, con scadenza
prevista per il pagamento 12/05/2008; che in data 18/07/2008 veniva concessa
proroga al 31/08/2008 per € 10.200,00; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-70901 è oggi identificato al n.
1813975 ed è rimasto impagato per € 11.944,06; che in data 18/02/2008
veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 48.200,00, con scadenza
prevista per il pagamento 20/05/2008 e in data 18/07/2008 veniva concessa
proroga al 31/08/2008 per € 48.200,00; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-71150 è oggi identificato al n.
1813976 ed è rimasto impagato per € 49.640,01; che in data 27/02/2008
veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 41.600,00, con scadenza
prevista per il pagamento 30/05/2008, e in data 18/07/2008 veniva concessa
proroga al 31/08/2008 per € 41.600,00; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-71528 è oggi identificato al n.
1813977 ed è rimasto impagato per € 45.058,52; che in data 29/02/2008
veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 8.500,00, con scadenza prevista
per il pagamento 04/06/2008 e in data 18/07/2008 veniva concessa proroga al
31/08/2008 per € 8.500,00; che a seguito della fusione per incorporazione in
pagina 7 di 34 sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, Controparte_3
pertanto, il conto 4357-71642 è oggi identificato al n. 1813978 ed è rimasto
impagato per € 10.915,64; che in data 08/04/2008 veniva erogata sul c/c
1616757 la somma di € 48.200,00, con scadenza prevista per il pagamento
10/07/2008 e in data 18/07/2008 veniva concessa proroga al 31/08/2008 per €
48.200,00; che a seguito della fusione per incorporazione in Controparte_3
sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto, il conto
4357-72881 è oggi identificato al n. 1813979 ed è rimasto impagato per €
49.499,07; che In data 09/04/2008 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma
di € 6.000,00, con scadenza prevista per il pagamento 11/07/2008 e in data
18/07/2008 veniva concessa proroga al 31/08/2008 per € 6.000,00; che a
seguito della fusione per incorporazione in sono stati Controparte_3
ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-72918
è oggi identificato al n. 1813980 ed è rimasto impagato per € 8.309,15; che in
data 11/04/2008 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 5.600,00, con
scadenza prevista per il pagamento 15/07/2008 e in data 18/07/2008 veniva
concessa proroga al 31/08/2008 per € 5.600,00; che a seguito della fusione
per incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far Controparte_3
data dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-73029 è oggi identificato al n.
1813981 ed è rimasto impagato per € 5.971,25; che in data 30/04/2008 veniva
erogata sul c/c 1616757 la somma di € 61.300,00, con scadenza prevista per il
pagina 8 di 34 pagamento 05/08/2008 e in data 08/08/2008 veniva concessa proroga al
12/09/2008 per € 61.300,00; che a seguito della fusione per incorporazione in
sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, Controparte_3
pertanto, il conto 4357-73659 è oggi identificato al n. 1813982 ed è rimasto
impagato per € 62.624,75; che in data 07/05/2008 veniva erogata sul c/c
1616757 la somma di € 67.950,00, con scadenza prevista per il pagamento
11/08/2008; che a seguito della fusione per incorporazione in Controparte_3
sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto, il conto
4357-73885 è oggi identificato al n. 1813983 ed è rimasto impagato per €
71.582,30; che in data 08/05/2008 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di
€ 24.500,00, con scadenza prevista per il pagamento 12/08/2008 e in data
12/08/2008 veniva concessa proroga al 15/09/2008 per € 24.500,00; che a
seguito della fusione per incorporazione in sono stati Controparte_3
ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto il conto 4357-73962
è oggi identificato al n. 1813984 ed è rimasto impagato per € 27.549,00.
Così specificato il credito fatto valere l'ingiungente allegava: che in data
30/09/2004 i Sigg. ed avevano Parte_4 Parte_9
rilasciato fideiussione omnibus per € 450.000,00 “per l'adempimento delle
obbligazioni verso , dipendenti da operazioni bancarie Controparte_4
di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al
predetto nominativo o a chi vi fosse subentrato … omissis…” con apposizione
pagina 9 di 34 di data certa in data 30/09/2004, importo elevato in data 05/10/2005 ad €
650.000,00 e quindi, richiamando e confermando le precedenti fideiussioni, in
data 26/05/2006, elevato ad € 1.300.000,00; che in data 01/08/2005 i Sigg.
, e , Parte_4 Parte_9 Parte_3
si costituivano fideiussori, e rilasciavano a favore di NC di Roma
fideiussione omnibus per € 487.500,00; che in data 08/01/2008 il Sig.
decedeva e allo stesso succedevano quali eredi: la Parte_9
moglie , il figlio , la figlia Parte_3 Parte_4
, la figlia e la figlia Parte_5 Parte_6
; che gli eredi sono pertanto subentrati nelle obbligazioni Parte_7
fideiussorie rilasciate dal Sig. ; che stante il debito maturato, Parte_9
NC di Roma S.p.a., in data 17/10/2008 inviava a mezzo raccomandata alla
società debitrice comunicazione di risoluzione e revoca di ogni finanziamento
o affidamento, recesso da ogni rapporto di conto corrente e contestuale
sollecito di pagamento, comunicazione inviata in data 17.24/10/2008 anche ai
fideiussori; che la società IN S.p.a., inviava in data 16/04/2009 per il
tramite dello proposta di rientro e Parte_10 Controparte_3
quale mandataria di – titolare del credito a
[...] Controparte_3
seguito della fusione sopra citata - inviava in data 05/06/2009 lettera di
accettazione con indicazione di tutti i conti ricodificati e risultati esposti per €
740.439,88; che con atto di costituzione di ipoteca volontaria del 06/04/2011
pagina 10 di 34 rogito Notaio 3173/2678, munita di formula esecutiva in seconda Per_1
copia in data 30/05/2018, i Sigg. , Parte_3 Parte_9
, e
[...] Parte_5 Parte_6
, già fideiussori in qualità di eredi del Sig. Parte_7 [...]
hanno riconosciuto il debito della società IN S.p.a per Parte_9
l'importo di € 592.186,26, sottoscrivendo l'estratto dei rapporti passivi in
essere al 01/04/2011 in capo all'obbligata principale, ed hanno concesso, a
garanzia del soddisfacimento del debito, ipoteca volontaria per la somma di €
500.000,00; che la debitrice principale è fallita con sentenza n. 75 del
28/09/2017 e l'odierna creditrice ha provveduto a depositare istanza di
ammissione fallimentare;
che in data 06/11/2018 il credito è stato ammesso al
passivo del fallimento e, a seguito di richiesta di accesso alla procedura di
concordato fallimentare, in data 14/03/2019 è stato emesso decreto di
omologazione del concordato fallimentare.”
La creditrice otteneva nei confronti dei fideiussori decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 1654/2019 del 12/11/2019 per il pagamento dell'importo complessivo di €. 423.220,98, oltre interessi e spese della procedura.
Gli attori proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo,
chiedendone la revoca, la declaratoria di nullità, l'annullamento o inefficacia,
per i seguenti motivi: i) insussistenza dei presupposti per l'emissione del pagina 11 di 34 decreto, non essendo il credito fondato su prova scritta;
ii) nullità assoluta delle fideiussioni omnibus rilasciate da e Parte_3 Parte_4
negli anni 2004 e 2005 per violazione della normativa antitrust;
iii) Pt_9
conseguente nullità, in considerazione del collegamento negoziale, della concessione di ipoteca volontaria in data 06/04/2011; iv) incertezza in ordine alla qualità di eredi dei sigg.ri , , e Parte_5 Pt_4 Parte_11
del defunto , non essendo la circostanza Parte_3 Parte_9
suffragata da sufficienti elementi, ed essendo in corso l'accertamento incidentale all'interno della procedura di esecuzione immobiliare n. 347/2015
RG Es. Imm. innanzi al Tribunale di Mantova;
v) nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria, per avere la banca ritenuto eredi i soggetti ingiunti senza averne certezza, nonché per aver preteso la concessione dell'ipoteca nonostante sugli stessi beni la banca avesse già iscritto ipoteca volontaria, in data 06/04/2011, quindi anche per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza;
vi) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la nullità non integrale del contratto di fideiussione, bensì delle sole tre clausole
(nn.2, 6 e 8) corrispondenti al modello ABI dell'anno 2003, e in particolare della clausola n. 6 inserita nelle condizioni della fideiussione omnibus a firma di e (del settembre 2004) ed a firma degli stessi e di Pt_9 Parte_4
(dell'agosto 2005), decadenza ex art. 1957 c.c. della Parte_3
banca dalla possibilità di azionare i propri diritti verso i fideiussori, non avendo pagina 12 di 34 essa agito in giudizio nei confronti della debitrice principale per il recupero del proprio credito;
vii) revoca degli affidamenti, con efficacia immediata, in violazione del disposto dell'art. 1815 c.c.; viii) violazione del dovere di correttezza e traPArenza da parte della NC di Roma prima e di CP_3
poi, avendo i predetti Istituti di Credito ostacolato la regolare conduzione dell'azienda omettendo di adempiere all'obbligo informativo e di Parte_8
traPArenza cui erano tenuti, non offrendo in comunicazione gli estratti conto richiesti dalla società, con conseguente ostacolo alla corretta attività di contabilizzazione e di assolvimento degli obblighi fiscali.
Inoltre, in via riconvenzionale gli attori proponevano domanda di condanna dell'opposta a risarcire agli opponenti tutti i danni sofferti a seguito di comportamenti abusivi perpetrati nei loro confronti, nella misura provata in corso di causa o in via equitativa.
Costituendosi in giudizio parte opposta domandava il rigetto dell'opposizione e conseguentemente la conferma del decreto ingiuntivo, ribadendo la validità
delle fideiussioni, nonché rilevando che gli opponenti avevano riconosciuto quanto dovuto dalla IN s.p.a. e dai garanti e Parte_4 Parte_9
, riconoscendo dovuto dalla IN s.p.a. l'importo di €. 592.182,26,
[...]
sottoscrivendo l'estratto dei rapporti passivi in essere al 01/04/2011 in capo all'obbligata principale e concedendo ipoteca volontaria per la somma di €.
500.000,00, atto valido ed efficace;
infine parte opposta contestava la propria pagina 13 di 34 carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento danni.
Quanto al merito della controversia il tribunale rigettava la domanda di revoca del decreto opposto per mancata sussistenza dei presupposti della sua emissione, in quanto l'ingiungente aveva prodotto, oltre alle certificazioni ex art. 50 TUB relative a tutti i rapporti elencati, il contratto concluso con la società in data 01/08/2005 di apertura di credito per €. 350.000,00 Parte_8
per anticipi all'esportazione, ampliata in data 15/10/2007 sino ad €.
450.000,00, valida alla revoca e copia delle contabili di accredito delle anticipazioni, allegando l'inadempimento della debitrice principale, nonché
copia delle fideiussioni sottoscritte dai garanti e nei confronti di questi fatte valere, fornendo dunque prova del credito vantato.
Ulteriormente il tribunale riteneva che dovesse essere rigettata l'eccezione di assenza della qualifica di eredi in capo agli opponenti, in quanto ai sensi dell'art. 476 c.c. si verifica accettazione tacita di eredità “quando il chiamato
compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e
che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Nel caso di specie gli opponenti, qualificandosi come proprietari dei beni e disponendone a titolo di garanzia reale, hanno posto in essere atti che comportano inequivocabilmente accettazione tacita dell'eredità di Parte_9
e ciò in quanto non avrebbero avuto diritto di compierli se non
[...]
appunto quali eredi. pagina 14 di 34 Il tribunale reputava irrilevante la pendenza di una controversia fra gli attori ed un differente creditore nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Mentre rilevava che nel presente giudizio era stata fornita la prova documentale, per atto pubblico, dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte degli attori e pertanto la qualità di eredi degli stessi Parte_9
doveva ritenersi pienamente accertata.
Da quanto premesso conseguiva il rigetto delle eccezioni di nullità della relativa iscrizione ipotecaria, ex art. 2822 c.c., essendo stata l'ipoteca concessa da parte dei proprietari del fondo con atto pienamente valido ed efficace.
Ulteriormente doveva ritenersi infondata l'ulteriore eccezione di nullità
dell'atto di concessione di ipoteca per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza o per abuso del diritto, poiché non risultava chiaro il motivo per cui l'ipoteca sarebbe stata priva di causa, atteso che la causa del negozio giuridico tipico è quella di costituire una garanzia reale in favore del creditore,
né doveva ritenersi dirimente la circostanza che la banca avesse già iscritto nel
2008 ipoteca giudiziale sugli stessi beni, risultando inoltre dalla visura prodotta che l'ipoteca giudiziale era stata iscritta sulla base del decreto ingiuntivo per un totale di 400.000,00 €, e quindi a garanzia di un differente credito.
Inoltre, il tribunale riteneva che non costituisse abuso del diritto la richiesta di garanzie al fine di accordare una dilazione, avanzata dal debitore, di un ingente pagina 15 di 34 debito, nel caso specifico di oltre 731.000,00 €, di cui €. 297.000,00 circa “ex
UCG NC” e di €. 435.000,00 originati dal rapporto con ex banca di Roma,
come evincibile dalla prospettiva della proposta di rientro avanzata dalla società IN PA e datata 16/04/2009, prodotta in sede monitoria, e superiore rispetto all'importo per il quale era già stata iscritta ipoteca giudiziale.
Ulteriormente il tribunale reputava infondata la domanda svolta in via riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società, non essendo stati essi provati, nonché difettando sia la titolarità attiva del preteso credito risarcitorio, sia la titolarità passiva in capo alla convenuta, essendo divenuta titolare del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Per quanto concerne l'eccezione di nullità delle fideiussioni il tribunale prendeva atto della giurisprudenza intervenuta sul punto a seguito del provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI, e conseguentemente affermava che la nullità totale del contratto poteva essere accertata unicamente qualora le clausole contrastanti con la normativa anti trust risultassero essenziali per la conclusione del contratto, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Esclusa la nullità totale del contratto, quanto alla nullità parziale delle singole clausole, il tribunale reputava in primo luogo infondata l'eccezione sollevata dalla banca secondo cui, considerato che l'obbligazione era stata sottoscritta in epoca antecedente al provvedimento della NC d'LI (nello specifico nel settembre 2004), tale provvedimento non sarebbe risultato applicabile ai pagina 16 di 34 contratti in esame.
Invero deponeva in senso contrario a tale assunto proprio la circostanza che i contratti erano stati conclusi nel periodo in cui lo schema ABI era stato diffuso e adottato da molteplici banche, ossia dal 2002 al 2005, e soprattutto il fatto che i contratti contenevano negli art. 2, 6 e 8 le clausole di sopravvivenza e reviviscenza e rinuncia dei termini ex art. 1957 c.c., con testo e numerazione identici a testo a numerazione delle clausole n.2, 6 e 8 dello schema ABI.
In particolare, il tribunale osservava che dall'accertata nullità della clausola di cui all'art. 6 dei contratti di fideiussione discende la facoltà degli opponenti di avvalersi del disposto dell'art. 1957 c.c. che impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, a pena di decadenza dal diritto di far valere l'obbligazione nei confronti del fideiussore.
Nel caso in esame il tribunale rilevava che parte opposta non aveva né allegato,
né dimostrato che la propria dante causa aveva tempestivamente agito e fatto valere le proprie pretese nei confronti della debitrice principale IN PA,
nonostante l'obbligazione fosse sorta a seguito di revoca dell'affidamento e chiusura del conto corrente, e quindi per NC di Roma alla data di ricezione in data 27/10/2008 della lettera raccomandata datata 17/10/2008 di comunicazione di revoca da parte della banca degli affidamenti con richiesta di rientro immediato, recesso e intimazione di pagamento immediato, comunicati pagina 17 di 34 dalla banca con lettera ricevuta dalla società il 19/01/2009, rispetto Parte_8
al rapporto di conto corrente.
Il tribunale, rilevato esser trascorsi sei mesi senza che fosse stata intrapresa dalla banca alcuna azione nei confronti della società accertava che Parte_8
la banca era decaduta dalla possibilità di azionare i propri diritti nei confronti dei fideiussori, decadenza che operava quindi anche relativamente all'azione svolta dalla cessionaria per il recupero del credito.
Pertanto, il tribunale accoglieva l'opposizione sotto tale profilo e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite venivano compensate, a fronte del rigetto della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte in via principale, nella misura del
20%, con condanna di parte opposta alla rifusione del residuo 80% delle spese di lite sostenute dagli attori, percentuale che veniva liquidata in €. 507,00 per spese ed €. 17.965,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_12
per i seguenti motivi:
1)inapplicabilità dello schema ABI 2002 e conseguente piena operatività
dell'art. 6 in punto di responsabilità del fideiussore contenuta nelle pagina 18 di 34 fideiussioni, carenza e mancanza di motivazione: parte appellante eccepisce che le fideiussioni prodotte sono qualificabili quali contratti autonomi di garanzia, e che la fideiussione sottoscritta da e Parte_4 Parte_9
in favore di IN PA fu sottoscritta il 27/09/2004 ovvero
[...]
antecedentemente al provvedimento della NC d'LI del 02/05/2005.
Da tale circostanza è desumibile che la fideiussione è valida ed efficace in ogni sua parte, ed anche in quanto previsto all'art. 6, ove è stata espressamente rinunciata l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c..
Inoltre, parte appellante osserva che le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 41994/2021 hanno affermato potersi dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione contenenti le clausole eventualmente contrarie alla normativa anti trust, salvo che possa individuarsi una diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti comprovata.
Nel caso di specie tale volontà risulterebbe documentalmente comprovata in considerazione anche della condotta tenuta nel 2008.
2)Carente e errata valutazione dei mezzi di prova in punto di determinazione delle prove documentali. Mancato esame di prove documentali, violazione art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. Att. ed errata interpretazione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. al caso di specie. Derogabilità del termine ex art. 1957 c.c.
per facta concludentia: parte appellante eccepisce che nella denegata ipotesi in pagina 19 di 34 cui venisse ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c. la sentenza dovrà in ogni caso essere riformata nella parte in cui non ha considerato tempestivo ed idoneo ad interrompere il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. l'invio delle raccomandate di cui al doc. 39, le quali contengono intimazione di pagamento immediato di €. 468.545,39, essendo l'obbligo di pagamento pattuito a prima richiesta.
Inoltre, il doc. 40 contiene un piano di rientro concordato, in forza del quale sono stati successivamente effettuati colloqui presso l'azienda debitrice principale IN PA, che i debitori non hanno disconosciuto.
Il successivo doc. 41 del 05/06/2009 contiene un piano di rientro finale frutto della trattativa fra le parti, accettato e mai disconosciuto.
In considerazione di tali documenti parte appellante ritiene che siano stati realizzati atti stragiudiziali che provano la tempestività delle azioni svolte nei sei mesi successivi alla revoca degli affidamenti ex art. 1957 c.c..
Inoltre, parte appellante osserva che in seguito, in data 13/04/2011, fu concessa ipoteca volontaria contenente l'espresso riconoscimento del debito della
IN PA, e che vi fu sottoscrizione dei rapporti passivi della IN PA (doc
42), atti che implicano la volontà, per facta concludentia, di rinunciare ad ogni termine di decadenza ivi confermandosi la consapevolezza e la volontà dei dichiaranti di essere fideiussori della debitrice principale.
pagina 20 di 34 Dunque, parte appellante ritiene che tali condotte vadano considerate abdicative della volontà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 c.c.,
decadenza che in ogni caso non opererebbe considerata la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta.
Pertanto, non essendo intervenuta la prescrizione del credito per la presenza di successivi atti interruttivi secondo la tesi di parte appellante il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta in fatto ed in diritto l'appello proposto, ribadendo la qualificazione dei contratti in discorso come fideiussioni, nonché contestando come errata l'interpretazione di parte appellante della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021.
Inoltre, quanto all'attività necessaria del creditore per non incorrere nella decadenza ex art. 1957 c.c. parte appellata rileva che deve trattarsi di un'attività giudiziaria.
Ulteriormente, parte appellata eccepisce che non risultano rilevanti rispetto alla fideiussione né i piani di rientro né l'ipoteca volontaria concessa, essendo una garanzia ulteriore ed indipendente dalla fideiussione.
A suo dire nessuna delle condotte descritte da parte appellante può ritenersi una rinuncia, neppure per facta concludentia al termine di decadenza dell'art.
pagina 21 di 34 1957 c.c. Infatti l'unica rinuncia fatta era quella contenuta all'art. 6 del contratto, da considerarsi nulla alla luce delle Sezioni Unite n. 41994/2021.
Quanto, inoltre, alla eventuale configurabilità del contratto come contratto autonomo di garanzia, parte appellata osserva che in tale ipotesi non essendo un contratto accessorio non si trasmetterebbe al cessionario e pertanto il cessionario non sarebbe legittimato ad esigere la prestazione oggetto di garanzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto della connessione dei motivi di appello, relativi tutti all'operatività o meno della garanzia fideiussoria, in relazione all'opposta eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
***
Parte appellante anzitutto contesta la pronuncia impugnata eccependo l'inapplicabilità dello schema ABI 2002 e conseguentemente la piena operatività dell'art. 6, in punto di responsabilità del fideiussore.
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Quali argomentazioni a sostegno della propria tesi parte appellante deduce in primo luogo che il contratto oggetto di causa sarebbe qualificabile come contratto autonomo di garanzia.
pagina 22 di 34 Si osserva che secondo il principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte
(Cass.3947/2010) “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag),
espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di
tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della
prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare
infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al
contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima
obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa
concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un
altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una
prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure
no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento
dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima
prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del
debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto
autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore”.
pagina 23 di 34 Ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così
come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo,
inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
Tale ricostruzione è avvalorata anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “il contratto autonomo di garanzia si
caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della
garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al
creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante
opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale,
nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al
pagamento effettuato da quest'ultimo.” (Cassazione civile sez. II, 17/06/2022,
n.19693)
Ciò posto, il contratto oggetto di causa stipulato fra e Controparte_4
pagina 24 di 34 e , considerato il suo tenore letterale e Parte_9 Parte_4
l'accessorietà della garanzia all'adempimento delle obbligazioni stipulate con la banca, deve essere qualificato come fideiussione.
Nel caso in esame non è, infatti, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione fra la causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Inoltre, il Collegio in conformità alla propria consolidata giurisprudenza rileva che la previsione del pagamento a prima richiesta, ancorché accompagnato alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione, non comporta automaticamente la configurazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia.
***
Quanto invece alla validità della fideiussione, la questione posta è quella della presenza di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle accertate dalla pagina 25 di 34 NC d'LI come anticoncorrenziali ovvero l'art. 2 “clausola di
reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di
sopravvivenza”.
Va a questo punto ricordato che le Sezioni Unite (Cass. S.U. 30 dicembre
2021, n. 41994), hanno sancito il seguente principio di diritto: “i contratti di
fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. 287/1990, art. 2,
comma 2, lett. a) e a 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
sono parzialmente nulli ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e
dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Va altresì rilevato che il provvedimento di NC d'LI ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre,
l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2002, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava che tale istruttoria ha permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e che la diffusione su larga pagina 26 di 34 scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Secondo quanto affermato dalla stessa parte appellante, la fideiussione oggetto di causa è stata sottoscritta il 27 settembre 2004, in epoca coeva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Pertanto, si può attribuire al provvedimento di NC d'LI n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005.
***
La Corte ritiene, però, che, pur in presenza di clausole nulle – quelle previste dagli articoli 2, 6 e 8 - il contratto di fideiussione del 26 novembre 2004, non possa dichiararsi nullo nella sua interezza, non essendovi ragioni per dubitare della disponibilità di entrambe le parti a concluderlo pur in assenza delle anzidette clausole (ciò tanto più in quanto la fideiussione è stata stipulata mediante impegno unilaterale rivolto al creditore dal fideiussore, che dall'eventuale applicazione delle predette clausole sarebbe stato penalizzato).
***
E' opinione della Corte, peraltro, che dalla nullità della clausola prevista dall'articolo 6 del testo contrattuale non discenda, come conseguenza pagina 27 di 34 automatica, che le parti non abbiano altrimenti inteso derogare all'art. 1957 c.c.
Occorre infatti considerare che le parti, all'articolo 7 del contratto di fideiussione di cui è causa, hanno previsto che il fideiussore sia tenuto ad adempiere a semplice richiesta scritta dell'istituto di credito.
Si trascrive di seguito il testo della clausola: “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per
capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere
alla NC gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni
previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal
beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.”
Coerentemente la banca, attivandosi con la diffida ad adempiere, inviata tramite le raccomandate del 17 ottobre 2008 sia alla debitrice principale che ai garanti (doc. 39 att.) si è tempestivamente attivata per recuperare il proprio credito, conformemente a quanto previsto all'articolo 7 del contratto.
Giova a questo riguardo ricordare che la Suprema Corte, in più pronunce ha statuito che “la regola dell'art. 1957 c.c. può essere derogata e la deroga può
essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza
limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può
desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di
pagina 28 di 34 garanzia” (Cass. 31569/2019; Cass. 9455/2012).
Come di recente affermato dalla Corte di cassazione, inoltre, “l'eventuale
nullità della clausola n. 6 del contratto, relativa alla rinuncia al termine di
decadenza disposto in favore del fideiussore dall'art. 1957, 1° comma, c.c., ai
sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei
mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale lascia impregiudicata la
derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 cod.civ., che costituisce
l'oggetto della impugnata decisione. Come ha ben chiarito la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 41994 del 20/12/2021, "la nullità speciale delle clausole in
questione discende dalla loro natura - in quanto attuative dell'intesa a monte
vietata di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non
certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione".
La giurisprudenza di legittimità successiva ha avuto occasione di precisare
che la domanda di decadenza (o l'eccezione di decadenza) non è correlata alla
nullità in sé, ma all'integrazione del contratto, perché si tratta del come
riempire il vuoto determinatosi per effetto dell'invalidità di una parte del
contenuto del contratto (v. Cass. 30/05/2024 n. 15165; Cass. 10/06/2024, n.
16119).
Il tema, dunque, implica quello della nullità, sia pure divergendone, giacché la
questione della nullità si atteggia come uno degli antecedenti della questione
di decadenza, ma non si identifica affatto in essa essendo in questione
pagina 29 di 34 l'individuazione delle modalità attraverso cui colmare […] determinatosi per
effetto dell'invalidità di una parte del contenuto del contratto, attraverso il
principio di conservazione” (Cass. III civ. n. 29535/2024 del 15.11.2024).
Alla luce di quanto ricostruito, pertanto, la Corte ritiene che la clausola n. 7 del contratto di fideiussione, la quale aveva imposto al fideiussore di pagare alla banca immediatamente a semplice richiesta scritta, contenga essa stessa la deroga all'art. 1957 c.c. con riguardo alla modalità di esercizio del diritto idonea ad evitare la decadenza. Ciò in ragione dell'intrinseca contraddittorietà
tra il riconoscimento del diritto di ottenere l'immediato pagamento sul presupposto della semplice richiesta scritta e la previsione dell'onere – sotto pena di decadenza - dell'instaurazione di un giudizio civile al fine di ottenere il medesimo diritto. L'unica via per concordare la previsione della decadenza con l'efficacia della clausola del pagamento a prima richiesta – la cui validità non è
stata fatta oggetto di contestazione – è dunque quella di ritenere debitamente esercitato il diritto, e con ciò esclusa la decadenza, ove nel termine di sei mesi dalla scadenza il creditore abbia inoltrato richiesta scritta di pagamento al debitore principale, ovvero anche al fideiussore, nel caso ordinario di fideiussione solidale (il che si verifica ove non sia stato pattuito il beneficium excussionis, ai sensi del secondo comma dell'art.1944 c.c.). L'equiparazione delle due situazioni (richiesta scritta al debitore principale e richiesta scritta al fideiussore solidale) deriva dalla stessa configurazione in termini di solidarietà
pagina 30 di 34 passiva dell'obbligazione, che verrebbe inevitabilmente frustrata laddove si imponesse al creditore di agire necessariamente prima presso il debitore principale e soltanto dopo presso il fideiussore.
In conclusione la pattuizione del pagamento a prima richiesta suppone di per se stessa la volontà delle parti di derogare alla disciplina ordinaria di cui all'art.1957 c.c. quanto alle modalità con cui esercitare il diritto, e quindi evitare la decadenza dalla garanzia, entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione.
La Corte ritiene, pertanto, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte,
che la costituzione in mora del fideiussore, avvenuta conformemente alle previsioni dell'art. 7 del contratto di fideiussione, sia una modalità di esercizio del diritto idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c e ciò sul presupposto che “non può pronunciarsi la decadenza del fideiussore se la
deroga all'art. 1957 cod.civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma
le modalità attraverso cui esercitare la richiesta” (ex multis, Cass. III civ. ord.
n. 29535/2024).
Pertanto, in considerazione di quanto premesso, benchè sia ravvisabile la parziale nullità del contratto di fideiussione sottoscritto fra le parti, il Collegio
accerta che la banca entro il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. ha correttamente esercitato il proprio diritto, e con ciò evitato il determinarsi della decadenza dalla garanzia. pagina 31 di 34 , cui consegue l'accoglimento dell'appello proposto e la conseguente riforma della pronuncia impugnata, cui discende il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo.
Spese
Preso atto che con riferimento all'intera vicenda processuale parte appellante risulta sostanzialmente vincitrice, il Collegio, in applicazione del principio della soccombenza, condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.000,01 sino ad euro
520.000,00).
Conseguentemente il Collegio condanna parte appellata alla restituzione dell'eventuale somma corrisposta da parte appellante a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio.
Infine, il Collegio rigetta le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti unicamente nelle conclusioni formulate, in quanto prive di argomentazioni a sostegno del pregiudizio asseritamente patito, nonché prive di riscontro probatorio.
P.Q.M.
pagina 32 di 34 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da e per Parte_13
l'effetto, in riforma della sentenza n. 510/2023 del Tribunale di Mantova, Sez.
civile, condanna la parte appellata a corrispondere alla parte appellante la somma di €. 423.220,98 (portata dal decreto ingiuntivo opposto n. 1654/2019
del 12/11/2019), oltre interessi come determinati in tale decreto;
-condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite, che si liquidano:
quanto al primo grado di giudizio:
per la fase monitoria, come da decreto ingiuntivo opposto (euro 4.185,00 per compensi professionali, in € 634,00 per spese, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta);
per il giudizio di opposizione ex art.645 cpc: in euro 3.544,00 per la “fase di studio”, euro 2.338,00 per la “fase introduttiva”, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la “fase decisionale”,;
per il presente grado di appello: in euro 4.389,00 per la fase di studio;
in euro
2.552,00 per la fase introduttiva, in €. 2.940,00 per la fase istruttoria, in euro
7.298,00 per la fase decisionale,
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché a pagina 33 di 34 rimborso contributo unificato e marca;
-dichiara, inoltre, il diritto della parte appellante alla restituzione della somma eventualmente corrisposta alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado;
-respinge le domande ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1813974 ed è rimasto impagato per € 32.010,37; che in data 08/02/2008
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 834/2023 promossa con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2023.
d a in persona del legale rappresentante Parte_1
pro- tempore, con sede legale in Milano, Viale Brenta 18/B capitale sociale di
Euro10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano REA MI 2124902 e per essa quale P.IVA_1
mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. BARONI Parte_2
ANNA LISA del Foro di Mantova (C.F. ) procuratore C.F._1
domiciliatario come da procura in atti.
pagina 1 di 34 APPELLANTE
c o n t r o
I sigg.ri , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), , nato a [...] il C.F._2 Parte_4
11/01/1964 (C.F. ), , nata C.F._3 Parte_5
a Mantova il 24/04/1965 (C.F. ), C.F._4 Parte_6
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_7
), rappresentati e difesi dall'Avv. CIPRIANI KATIA C.F._6
Foro di Mantova (C.F. ), procuratore domiciliatario C.F._7
come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 08 gennaio 2025 avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sezione civile,
pubblicata in data 13 luglio 2023 con il n. 1025/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni avversa istanza, eccezione deduzione reietta, ed in totale riforma della
sentenza impugnata del Tribunale di Mantova Giudice dott.ssa Alessandra
pagina 2 di 34 n. 510/2023 pubblicata il 13.07.2023: CP_1
in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 510/2023 pubblicata il
13.07.2023 del Tribunale di Mantova (n. 74/2020 R.G. e n. 1025/2023 REP)
confermare il decreto ingiuntivo n. 1654/2019 del 12.11.2019, r.g.n.
2017/2019, Tribunale di Mantova, Giudice dott.ssa Valeria Monti, con vittoria
di spese e compenso di lite del doppio grado di giudizio (le spese di
soccombenza del primo grado di giudizio sono già state saldate con espressa
riserva di ripetizione).
Si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione respingere l'appello proposto da
[...]
e per essa quale mandataria (già Parte_1 Parte_2
già , perché CP_2 Controparte_3
infondato in fatto e in diritto. Voglia pertanto confermare integralmente la
sentenza gravata, che ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1654
emesso dal Tribunale di Mantova in data 12.11.2019 in accoglimento
dell'eccezione di nullità delle singole clausole di cui rispettivi punti 2, 6 e 8
delle fideiussioni fatte valere, per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) I.
pagina 3 di 34 287/1990, con conseguente decadenza dal diritto di avvalersi delle fideiussioni
per cui è causa da parte di ex art. 1957 c.c. e conseguentemente CP_3
da parte della odierna attrice appellante, quale cessionaria dei rapporti di
credito dedotti in lite.
Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del grado
di appello (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m.
n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) ed ex art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In conformità a quanto affermato nella sentenza n.510/2023 del Tribunale di
Mantova, sez. civile, quanto ai fatti della controversia in esame si riporta quanto segue : ” con ricorso monitorio depositato in data 12/06/2019 la
società e per essa quale mandataria Parte_1
allegava, che nel contesto di una operazione di CP_2
cartolarizzazione era divenuta titolare, con Parte_1
decorrenza dal giorno 14/07/2017, di un portafoglio di crediti pecuniari
classificati in “sofferenza, alcuni dei quali beneficiati di garanzie reali,
derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia, ad essa trasferiti da
e da Arena One S.r.l. come da avviso pubblicato sulla Controparte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n. 93 del 08/08/2017- parte II –
pagina 4 di 34 Foglio Inserzioni;
che la stessa era creditrice nei confronti della società
della somma capitale di € 423.220,98, in virtù dei seguenti Parte_8
rapporti bancari accesi presso NC di Roma S.p.a.: - c/c di corrispondenza
n. 1616757 aperto in data 01/08/2005 presso la filiale di Mantova BANCA DI
ROMA, conto successivamente passato a in data 01/11/2008 Controparte_3
con nuovo numero di identificazione, vale a dire c/c n. 100300736; che la
società in data 01/08/2005 aveva sottoscritto contratto di Parte_8
affidamento per € 350.000,00 per anticipi all'esportazione, valido fino alla
revoca, e, successivamente, aveva chiesto ed ottenuto in data 15/10/2007 linea
per anticipi alle esportazioni per € 450.000,00, valida fino alla revoca;
che in
conformità a detto affidamento, aveva chiesto ed ottenuto erogazione di somme
per anticipi fatture e più precisamente: 1) in data 11/01/2008 veniva erogata
sul c/c 1616757 la somma di € 80.380,00, con scadenza prevista per il
pagamento 30/04/2008, come da conto anticipi n. 4357-69987, in data
07/05/2008 veniva pagato e, pertanto, decurtata la somma di € 41.380,00 e, in
pari data, veniva concessa proroga al 09/06/2008 per € 39.000,00, in data
02/07/2008 veniva pagato e, pertanto, decurtata la somma di € 16.800,00, con
ulteriore proroga per € 22.200,00 dalla scadenza al 31/08/2008; che a seguito
della fusione per incorporazione in erano stati ricodificati i Controparte_3
rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-69987 è oggi
identificato al n. 1813971 ed è rimasto impagato per € 413,68; che In data
pagina 5 di 34 14/01/2008 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 28.570,00, con
scadenza prevista per il pagamento 16/04/2008, in data 07/05/2008 veniva
concessa proroga al 09/06/2008 per € 28.570,00, successivamente prorogata
in data 18/07/2008 al 31/08/2008; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-70071 è oggi identificato al n.
1813972 ed è rimasto impagato per € 15.376,35; che in data 24/01/2008
veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 30.300,00, con scadenza
prevista per il pagamento 28/04/2008, in data 07/05/2008 veniva concessa
proroga al 09/06/2008 per € 28.570,00, successivamente prorogata in data
18/07/2008 al 31/08/2008; che a seguito della fusione per incorporazione in
sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, Controparte_3
pertanto, il conto 4357-70422 è oggi identificato al n. 1813973 ed è rimasto
impagato per € 32.326,83; che in data 29/01/2008 veniva erogata sul c/c
1616757 la somma di € 29.900,00 con scadenza prevista per il pagamento
30/04/2008, come da conto anticipi n. 4357- 70558; che in data 07/05/2008
veniva concessa proroga al 09/06/2008 per € 29.900,00, successivamente
prorogata in data 18/07/2008 al 31/08/2008; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-70558 è oggi identificato al n.
pagina 6 di 34 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 10.200,00, con scadenza
prevista per il pagamento 12/05/2008; che in data 18/07/2008 veniva concessa
proroga al 31/08/2008 per € 10.200,00; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-70901 è oggi identificato al n.
1813975 ed è rimasto impagato per € 11.944,06; che in data 18/02/2008
veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 48.200,00, con scadenza
prevista per il pagamento 20/05/2008 e in data 18/07/2008 veniva concessa
proroga al 31/08/2008 per € 48.200,00; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-71150 è oggi identificato al n.
1813976 ed è rimasto impagato per € 49.640,01; che in data 27/02/2008
veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 41.600,00, con scadenza
prevista per il pagamento 30/05/2008, e in data 18/07/2008 veniva concessa
proroga al 31/08/2008 per € 41.600,00; che a seguito della fusione per
incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far data Controparte_3
dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-71528 è oggi identificato al n.
1813977 ed è rimasto impagato per € 45.058,52; che in data 29/02/2008
veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 8.500,00, con scadenza prevista
per il pagamento 04/06/2008 e in data 18/07/2008 veniva concessa proroga al
31/08/2008 per € 8.500,00; che a seguito della fusione per incorporazione in
pagina 7 di 34 sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, Controparte_3
pertanto, il conto 4357-71642 è oggi identificato al n. 1813978 ed è rimasto
impagato per € 10.915,64; che in data 08/04/2008 veniva erogata sul c/c
1616757 la somma di € 48.200,00, con scadenza prevista per il pagamento
10/07/2008 e in data 18/07/2008 veniva concessa proroga al 31/08/2008 per €
48.200,00; che a seguito della fusione per incorporazione in Controparte_3
sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto, il conto
4357-72881 è oggi identificato al n. 1813979 ed è rimasto impagato per €
49.499,07; che In data 09/04/2008 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma
di € 6.000,00, con scadenza prevista per il pagamento 11/07/2008 e in data
18/07/2008 veniva concessa proroga al 31/08/2008 per € 6.000,00; che a
seguito della fusione per incorporazione in sono stati Controparte_3
ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-72918
è oggi identificato al n. 1813980 ed è rimasto impagato per € 8.309,15; che in
data 11/04/2008 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di € 5.600,00, con
scadenza prevista per il pagamento 15/07/2008 e in data 18/07/2008 veniva
concessa proroga al 31/08/2008 per € 5.600,00; che a seguito della fusione
per incorporazione in sono stati ricodificati i rapporti a far Controparte_3
data dal 09/02/2009, pertanto, il conto 4357-73029 è oggi identificato al n.
1813981 ed è rimasto impagato per € 5.971,25; che in data 30/04/2008 veniva
erogata sul c/c 1616757 la somma di € 61.300,00, con scadenza prevista per il
pagina 8 di 34 pagamento 05/08/2008 e in data 08/08/2008 veniva concessa proroga al
12/09/2008 per € 61.300,00; che a seguito della fusione per incorporazione in
sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, Controparte_3
pertanto, il conto 4357-73659 è oggi identificato al n. 1813982 ed è rimasto
impagato per € 62.624,75; che in data 07/05/2008 veniva erogata sul c/c
1616757 la somma di € 67.950,00, con scadenza prevista per il pagamento
11/08/2008; che a seguito della fusione per incorporazione in Controparte_3
sono stati ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto, il conto
4357-73885 è oggi identificato al n. 1813983 ed è rimasto impagato per €
71.582,30; che in data 08/05/2008 veniva erogata sul c/c 1616757 la somma di
€ 24.500,00, con scadenza prevista per il pagamento 12/08/2008 e in data
12/08/2008 veniva concessa proroga al 15/09/2008 per € 24.500,00; che a
seguito della fusione per incorporazione in sono stati Controparte_3
ricodificati i rapporti a far data dal 09/02/2009, pertanto il conto 4357-73962
è oggi identificato al n. 1813984 ed è rimasto impagato per € 27.549,00.
Così specificato il credito fatto valere l'ingiungente allegava: che in data
30/09/2004 i Sigg. ed avevano Parte_4 Parte_9
rilasciato fideiussione omnibus per € 450.000,00 “per l'adempimento delle
obbligazioni verso , dipendenti da operazioni bancarie Controparte_4
di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al
predetto nominativo o a chi vi fosse subentrato … omissis…” con apposizione
pagina 9 di 34 di data certa in data 30/09/2004, importo elevato in data 05/10/2005 ad €
650.000,00 e quindi, richiamando e confermando le precedenti fideiussioni, in
data 26/05/2006, elevato ad € 1.300.000,00; che in data 01/08/2005 i Sigg.
, e , Parte_4 Parte_9 Parte_3
si costituivano fideiussori, e rilasciavano a favore di NC di Roma
fideiussione omnibus per € 487.500,00; che in data 08/01/2008 il Sig.
decedeva e allo stesso succedevano quali eredi: la Parte_9
moglie , il figlio , la figlia Parte_3 Parte_4
, la figlia e la figlia Parte_5 Parte_6
; che gli eredi sono pertanto subentrati nelle obbligazioni Parte_7
fideiussorie rilasciate dal Sig. ; che stante il debito maturato, Parte_9
NC di Roma S.p.a., in data 17/10/2008 inviava a mezzo raccomandata alla
società debitrice comunicazione di risoluzione e revoca di ogni finanziamento
o affidamento, recesso da ogni rapporto di conto corrente e contestuale
sollecito di pagamento, comunicazione inviata in data 17.24/10/2008 anche ai
fideiussori; che la società IN S.p.a., inviava in data 16/04/2009 per il
tramite dello proposta di rientro e Parte_10 Controparte_3
quale mandataria di – titolare del credito a
[...] Controparte_3
seguito della fusione sopra citata - inviava in data 05/06/2009 lettera di
accettazione con indicazione di tutti i conti ricodificati e risultati esposti per €
740.439,88; che con atto di costituzione di ipoteca volontaria del 06/04/2011
pagina 10 di 34 rogito Notaio 3173/2678, munita di formula esecutiva in seconda Per_1
copia in data 30/05/2018, i Sigg. , Parte_3 Parte_9
, e
[...] Parte_5 Parte_6
, già fideiussori in qualità di eredi del Sig. Parte_7 [...]
hanno riconosciuto il debito della società IN S.p.a per Parte_9
l'importo di € 592.186,26, sottoscrivendo l'estratto dei rapporti passivi in
essere al 01/04/2011 in capo all'obbligata principale, ed hanno concesso, a
garanzia del soddisfacimento del debito, ipoteca volontaria per la somma di €
500.000,00; che la debitrice principale è fallita con sentenza n. 75 del
28/09/2017 e l'odierna creditrice ha provveduto a depositare istanza di
ammissione fallimentare;
che in data 06/11/2018 il credito è stato ammesso al
passivo del fallimento e, a seguito di richiesta di accesso alla procedura di
concordato fallimentare, in data 14/03/2019 è stato emesso decreto di
omologazione del concordato fallimentare.”
La creditrice otteneva nei confronti dei fideiussori decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 1654/2019 del 12/11/2019 per il pagamento dell'importo complessivo di €. 423.220,98, oltre interessi e spese della procedura.
Gli attori proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo,
chiedendone la revoca, la declaratoria di nullità, l'annullamento o inefficacia,
per i seguenti motivi: i) insussistenza dei presupposti per l'emissione del pagina 11 di 34 decreto, non essendo il credito fondato su prova scritta;
ii) nullità assoluta delle fideiussioni omnibus rilasciate da e Parte_3 Parte_4
negli anni 2004 e 2005 per violazione della normativa antitrust;
iii) Pt_9
conseguente nullità, in considerazione del collegamento negoziale, della concessione di ipoteca volontaria in data 06/04/2011; iv) incertezza in ordine alla qualità di eredi dei sigg.ri , , e Parte_5 Pt_4 Parte_11
del defunto , non essendo la circostanza Parte_3 Parte_9
suffragata da sufficienti elementi, ed essendo in corso l'accertamento incidentale all'interno della procedura di esecuzione immobiliare n. 347/2015
RG Es. Imm. innanzi al Tribunale di Mantova;
v) nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria, per avere la banca ritenuto eredi i soggetti ingiunti senza averne certezza, nonché per aver preteso la concessione dell'ipoteca nonostante sugli stessi beni la banca avesse già iscritto ipoteca volontaria, in data 06/04/2011, quindi anche per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza;
vi) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la nullità non integrale del contratto di fideiussione, bensì delle sole tre clausole
(nn.2, 6 e 8) corrispondenti al modello ABI dell'anno 2003, e in particolare della clausola n. 6 inserita nelle condizioni della fideiussione omnibus a firma di e (del settembre 2004) ed a firma degli stessi e di Pt_9 Parte_4
(dell'agosto 2005), decadenza ex art. 1957 c.c. della Parte_3
banca dalla possibilità di azionare i propri diritti verso i fideiussori, non avendo pagina 12 di 34 essa agito in giudizio nei confronti della debitrice principale per il recupero del proprio credito;
vii) revoca degli affidamenti, con efficacia immediata, in violazione del disposto dell'art. 1815 c.c.; viii) violazione del dovere di correttezza e traPArenza da parte della NC di Roma prima e di CP_3
poi, avendo i predetti Istituti di Credito ostacolato la regolare conduzione dell'azienda omettendo di adempiere all'obbligo informativo e di Parte_8
traPArenza cui erano tenuti, non offrendo in comunicazione gli estratti conto richiesti dalla società, con conseguente ostacolo alla corretta attività di contabilizzazione e di assolvimento degli obblighi fiscali.
Inoltre, in via riconvenzionale gli attori proponevano domanda di condanna dell'opposta a risarcire agli opponenti tutti i danni sofferti a seguito di comportamenti abusivi perpetrati nei loro confronti, nella misura provata in corso di causa o in via equitativa.
Costituendosi in giudizio parte opposta domandava il rigetto dell'opposizione e conseguentemente la conferma del decreto ingiuntivo, ribadendo la validità
delle fideiussioni, nonché rilevando che gli opponenti avevano riconosciuto quanto dovuto dalla IN s.p.a. e dai garanti e Parte_4 Parte_9
, riconoscendo dovuto dalla IN s.p.a. l'importo di €. 592.182,26,
[...]
sottoscrivendo l'estratto dei rapporti passivi in essere al 01/04/2011 in capo all'obbligata principale e concedendo ipoteca volontaria per la somma di €.
500.000,00, atto valido ed efficace;
infine parte opposta contestava la propria pagina 13 di 34 carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento danni.
Quanto al merito della controversia il tribunale rigettava la domanda di revoca del decreto opposto per mancata sussistenza dei presupposti della sua emissione, in quanto l'ingiungente aveva prodotto, oltre alle certificazioni ex art. 50 TUB relative a tutti i rapporti elencati, il contratto concluso con la società in data 01/08/2005 di apertura di credito per €. 350.000,00 Parte_8
per anticipi all'esportazione, ampliata in data 15/10/2007 sino ad €.
450.000,00, valida alla revoca e copia delle contabili di accredito delle anticipazioni, allegando l'inadempimento della debitrice principale, nonché
copia delle fideiussioni sottoscritte dai garanti e nei confronti di questi fatte valere, fornendo dunque prova del credito vantato.
Ulteriormente il tribunale riteneva che dovesse essere rigettata l'eccezione di assenza della qualifica di eredi in capo agli opponenti, in quanto ai sensi dell'art. 476 c.c. si verifica accettazione tacita di eredità “quando il chiamato
compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e
che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Nel caso di specie gli opponenti, qualificandosi come proprietari dei beni e disponendone a titolo di garanzia reale, hanno posto in essere atti che comportano inequivocabilmente accettazione tacita dell'eredità di Parte_9
e ciò in quanto non avrebbero avuto diritto di compierli se non
[...]
appunto quali eredi. pagina 14 di 34 Il tribunale reputava irrilevante la pendenza di una controversia fra gli attori ed un differente creditore nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Mentre rilevava che nel presente giudizio era stata fornita la prova documentale, per atto pubblico, dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte degli attori e pertanto la qualità di eredi degli stessi Parte_9
doveva ritenersi pienamente accertata.
Da quanto premesso conseguiva il rigetto delle eccezioni di nullità della relativa iscrizione ipotecaria, ex art. 2822 c.c., essendo stata l'ipoteca concessa da parte dei proprietari del fondo con atto pienamente valido ed efficace.
Ulteriormente doveva ritenersi infondata l'ulteriore eccezione di nullità
dell'atto di concessione di ipoteca per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza o per abuso del diritto, poiché non risultava chiaro il motivo per cui l'ipoteca sarebbe stata priva di causa, atteso che la causa del negozio giuridico tipico è quella di costituire una garanzia reale in favore del creditore,
né doveva ritenersi dirimente la circostanza che la banca avesse già iscritto nel
2008 ipoteca giudiziale sugli stessi beni, risultando inoltre dalla visura prodotta che l'ipoteca giudiziale era stata iscritta sulla base del decreto ingiuntivo per un totale di 400.000,00 €, e quindi a garanzia di un differente credito.
Inoltre, il tribunale riteneva che non costituisse abuso del diritto la richiesta di garanzie al fine di accordare una dilazione, avanzata dal debitore, di un ingente pagina 15 di 34 debito, nel caso specifico di oltre 731.000,00 €, di cui €. 297.000,00 circa “ex
UCG NC” e di €. 435.000,00 originati dal rapporto con ex banca di Roma,
come evincibile dalla prospettiva della proposta di rientro avanzata dalla società IN PA e datata 16/04/2009, prodotta in sede monitoria, e superiore rispetto all'importo per il quale era già stata iscritta ipoteca giudiziale.
Ulteriormente il tribunale reputava infondata la domanda svolta in via riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società, non essendo stati essi provati, nonché difettando sia la titolarità attiva del preteso credito risarcitorio, sia la titolarità passiva in capo alla convenuta, essendo divenuta titolare del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Per quanto concerne l'eccezione di nullità delle fideiussioni il tribunale prendeva atto della giurisprudenza intervenuta sul punto a seguito del provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI, e conseguentemente affermava che la nullità totale del contratto poteva essere accertata unicamente qualora le clausole contrastanti con la normativa anti trust risultassero essenziali per la conclusione del contratto, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Esclusa la nullità totale del contratto, quanto alla nullità parziale delle singole clausole, il tribunale reputava in primo luogo infondata l'eccezione sollevata dalla banca secondo cui, considerato che l'obbligazione era stata sottoscritta in epoca antecedente al provvedimento della NC d'LI (nello specifico nel settembre 2004), tale provvedimento non sarebbe risultato applicabile ai pagina 16 di 34 contratti in esame.
Invero deponeva in senso contrario a tale assunto proprio la circostanza che i contratti erano stati conclusi nel periodo in cui lo schema ABI era stato diffuso e adottato da molteplici banche, ossia dal 2002 al 2005, e soprattutto il fatto che i contratti contenevano negli art. 2, 6 e 8 le clausole di sopravvivenza e reviviscenza e rinuncia dei termini ex art. 1957 c.c., con testo e numerazione identici a testo a numerazione delle clausole n.2, 6 e 8 dello schema ABI.
In particolare, il tribunale osservava che dall'accertata nullità della clausola di cui all'art. 6 dei contratti di fideiussione discende la facoltà degli opponenti di avvalersi del disposto dell'art. 1957 c.c. che impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, a pena di decadenza dal diritto di far valere l'obbligazione nei confronti del fideiussore.
Nel caso in esame il tribunale rilevava che parte opposta non aveva né allegato,
né dimostrato che la propria dante causa aveva tempestivamente agito e fatto valere le proprie pretese nei confronti della debitrice principale IN PA,
nonostante l'obbligazione fosse sorta a seguito di revoca dell'affidamento e chiusura del conto corrente, e quindi per NC di Roma alla data di ricezione in data 27/10/2008 della lettera raccomandata datata 17/10/2008 di comunicazione di revoca da parte della banca degli affidamenti con richiesta di rientro immediato, recesso e intimazione di pagamento immediato, comunicati pagina 17 di 34 dalla banca con lettera ricevuta dalla società il 19/01/2009, rispetto Parte_8
al rapporto di conto corrente.
Il tribunale, rilevato esser trascorsi sei mesi senza che fosse stata intrapresa dalla banca alcuna azione nei confronti della società accertava che Parte_8
la banca era decaduta dalla possibilità di azionare i propri diritti nei confronti dei fideiussori, decadenza che operava quindi anche relativamente all'azione svolta dalla cessionaria per il recupero del credito.
Pertanto, il tribunale accoglieva l'opposizione sotto tale profilo e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite venivano compensate, a fronte del rigetto della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte in via principale, nella misura del
20%, con condanna di parte opposta alla rifusione del residuo 80% delle spese di lite sostenute dagli attori, percentuale che veniva liquidata in €. 507,00 per spese ed €. 17.965,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_12
per i seguenti motivi:
1)inapplicabilità dello schema ABI 2002 e conseguente piena operatività
dell'art. 6 in punto di responsabilità del fideiussore contenuta nelle pagina 18 di 34 fideiussioni, carenza e mancanza di motivazione: parte appellante eccepisce che le fideiussioni prodotte sono qualificabili quali contratti autonomi di garanzia, e che la fideiussione sottoscritta da e Parte_4 Parte_9
in favore di IN PA fu sottoscritta il 27/09/2004 ovvero
[...]
antecedentemente al provvedimento della NC d'LI del 02/05/2005.
Da tale circostanza è desumibile che la fideiussione è valida ed efficace in ogni sua parte, ed anche in quanto previsto all'art. 6, ove è stata espressamente rinunciata l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c..
Inoltre, parte appellante osserva che le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 41994/2021 hanno affermato potersi dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione contenenti le clausole eventualmente contrarie alla normativa anti trust, salvo che possa individuarsi una diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti comprovata.
Nel caso di specie tale volontà risulterebbe documentalmente comprovata in considerazione anche della condotta tenuta nel 2008.
2)Carente e errata valutazione dei mezzi di prova in punto di determinazione delle prove documentali. Mancato esame di prove documentali, violazione art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. Att. ed errata interpretazione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. al caso di specie. Derogabilità del termine ex art. 1957 c.c.
per facta concludentia: parte appellante eccepisce che nella denegata ipotesi in pagina 19 di 34 cui venisse ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c. la sentenza dovrà in ogni caso essere riformata nella parte in cui non ha considerato tempestivo ed idoneo ad interrompere il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. l'invio delle raccomandate di cui al doc. 39, le quali contengono intimazione di pagamento immediato di €. 468.545,39, essendo l'obbligo di pagamento pattuito a prima richiesta.
Inoltre, il doc. 40 contiene un piano di rientro concordato, in forza del quale sono stati successivamente effettuati colloqui presso l'azienda debitrice principale IN PA, che i debitori non hanno disconosciuto.
Il successivo doc. 41 del 05/06/2009 contiene un piano di rientro finale frutto della trattativa fra le parti, accettato e mai disconosciuto.
In considerazione di tali documenti parte appellante ritiene che siano stati realizzati atti stragiudiziali che provano la tempestività delle azioni svolte nei sei mesi successivi alla revoca degli affidamenti ex art. 1957 c.c..
Inoltre, parte appellante osserva che in seguito, in data 13/04/2011, fu concessa ipoteca volontaria contenente l'espresso riconoscimento del debito della
IN PA, e che vi fu sottoscrizione dei rapporti passivi della IN PA (doc
42), atti che implicano la volontà, per facta concludentia, di rinunciare ad ogni termine di decadenza ivi confermandosi la consapevolezza e la volontà dei dichiaranti di essere fideiussori della debitrice principale.
pagina 20 di 34 Dunque, parte appellante ritiene che tali condotte vadano considerate abdicative della volontà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 c.c.,
decadenza che in ogni caso non opererebbe considerata la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta.
Pertanto, non essendo intervenuta la prescrizione del credito per la presenza di successivi atti interruttivi secondo la tesi di parte appellante il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta in fatto ed in diritto l'appello proposto, ribadendo la qualificazione dei contratti in discorso come fideiussioni, nonché contestando come errata l'interpretazione di parte appellante della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021.
Inoltre, quanto all'attività necessaria del creditore per non incorrere nella decadenza ex art. 1957 c.c. parte appellata rileva che deve trattarsi di un'attività giudiziaria.
Ulteriormente, parte appellata eccepisce che non risultano rilevanti rispetto alla fideiussione né i piani di rientro né l'ipoteca volontaria concessa, essendo una garanzia ulteriore ed indipendente dalla fideiussione.
A suo dire nessuna delle condotte descritte da parte appellante può ritenersi una rinuncia, neppure per facta concludentia al termine di decadenza dell'art.
pagina 21 di 34 1957 c.c. Infatti l'unica rinuncia fatta era quella contenuta all'art. 6 del contratto, da considerarsi nulla alla luce delle Sezioni Unite n. 41994/2021.
Quanto, inoltre, alla eventuale configurabilità del contratto come contratto autonomo di garanzia, parte appellata osserva che in tale ipotesi non essendo un contratto accessorio non si trasmetterebbe al cessionario e pertanto il cessionario non sarebbe legittimato ad esigere la prestazione oggetto di garanzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto della connessione dei motivi di appello, relativi tutti all'operatività o meno della garanzia fideiussoria, in relazione all'opposta eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
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Parte appellante anzitutto contesta la pronuncia impugnata eccependo l'inapplicabilità dello schema ABI 2002 e conseguentemente la piena operatività dell'art. 6, in punto di responsabilità del fideiussore.
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Quali argomentazioni a sostegno della propria tesi parte appellante deduce in primo luogo che il contratto oggetto di causa sarebbe qualificabile come contratto autonomo di garanzia.
pagina 22 di 34 Si osserva che secondo il principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte
(Cass.3947/2010) “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag),
espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di
tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della
prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare
infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al
contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima
obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa
concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un
altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una
prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure
no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento
dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima
prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del
debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto
autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore”.
pagina 23 di 34 Ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così
come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo,
inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
Tale ricostruzione è avvalorata anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “il contratto autonomo di garanzia si
caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della
garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al
creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante
opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale,
nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al
pagamento effettuato da quest'ultimo.” (Cassazione civile sez. II, 17/06/2022,
n.19693)
Ciò posto, il contratto oggetto di causa stipulato fra e Controparte_4
pagina 24 di 34 e , considerato il suo tenore letterale e Parte_9 Parte_4
l'accessorietà della garanzia all'adempimento delle obbligazioni stipulate con la banca, deve essere qualificato come fideiussione.
Nel caso in esame non è, infatti, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione fra la causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Inoltre, il Collegio in conformità alla propria consolidata giurisprudenza rileva che la previsione del pagamento a prima richiesta, ancorché accompagnato alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione, non comporta automaticamente la configurazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia.
***
Quanto invece alla validità della fideiussione, la questione posta è quella della presenza di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle accertate dalla pagina 25 di 34 NC d'LI come anticoncorrenziali ovvero l'art. 2 “clausola di
reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di
sopravvivenza”.
Va a questo punto ricordato che le Sezioni Unite (Cass. S.U. 30 dicembre
2021, n. 41994), hanno sancito il seguente principio di diritto: “i contratti di
fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. 287/1990, art. 2,
comma 2, lett. a) e a 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
sono parzialmente nulli ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e
dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Va altresì rilevato che il provvedimento di NC d'LI ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre,
l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2002, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava che tale istruttoria ha permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e che la diffusione su larga pagina 26 di 34 scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Secondo quanto affermato dalla stessa parte appellante, la fideiussione oggetto di causa è stata sottoscritta il 27 settembre 2004, in epoca coeva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Pertanto, si può attribuire al provvedimento di NC d'LI n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005.
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La Corte ritiene, però, che, pur in presenza di clausole nulle – quelle previste dagli articoli 2, 6 e 8 - il contratto di fideiussione del 26 novembre 2004, non possa dichiararsi nullo nella sua interezza, non essendovi ragioni per dubitare della disponibilità di entrambe le parti a concluderlo pur in assenza delle anzidette clausole (ciò tanto più in quanto la fideiussione è stata stipulata mediante impegno unilaterale rivolto al creditore dal fideiussore, che dall'eventuale applicazione delle predette clausole sarebbe stato penalizzato).
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E' opinione della Corte, peraltro, che dalla nullità della clausola prevista dall'articolo 6 del testo contrattuale non discenda, come conseguenza pagina 27 di 34 automatica, che le parti non abbiano altrimenti inteso derogare all'art. 1957 c.c.
Occorre infatti considerare che le parti, all'articolo 7 del contratto di fideiussione di cui è causa, hanno previsto che il fideiussore sia tenuto ad adempiere a semplice richiesta scritta dell'istituto di credito.
Si trascrive di seguito il testo della clausola: “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per
capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere
alla NC gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni
previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal
beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.”
Coerentemente la banca, attivandosi con la diffida ad adempiere, inviata tramite le raccomandate del 17 ottobre 2008 sia alla debitrice principale che ai garanti (doc. 39 att.) si è tempestivamente attivata per recuperare il proprio credito, conformemente a quanto previsto all'articolo 7 del contratto.
Giova a questo riguardo ricordare che la Suprema Corte, in più pronunce ha statuito che “la regola dell'art. 1957 c.c. può essere derogata e la deroga può
essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza
limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può
desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di
pagina 28 di 34 garanzia” (Cass. 31569/2019; Cass. 9455/2012).
Come di recente affermato dalla Corte di cassazione, inoltre, “l'eventuale
nullità della clausola n. 6 del contratto, relativa alla rinuncia al termine di
decadenza disposto in favore del fideiussore dall'art. 1957, 1° comma, c.c., ai
sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei
mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale lascia impregiudicata la
derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 cod.civ., che costituisce
l'oggetto della impugnata decisione. Come ha ben chiarito la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 41994 del 20/12/2021, "la nullità speciale delle clausole in
questione discende dalla loro natura - in quanto attuative dell'intesa a monte
vietata di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non
certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione".
La giurisprudenza di legittimità successiva ha avuto occasione di precisare
che la domanda di decadenza (o l'eccezione di decadenza) non è correlata alla
nullità in sé, ma all'integrazione del contratto, perché si tratta del come
riempire il vuoto determinatosi per effetto dell'invalidità di una parte del
contenuto del contratto (v. Cass. 30/05/2024 n. 15165; Cass. 10/06/2024, n.
16119).
Il tema, dunque, implica quello della nullità, sia pure divergendone, giacché la
questione della nullità si atteggia come uno degli antecedenti della questione
di decadenza, ma non si identifica affatto in essa essendo in questione
pagina 29 di 34 l'individuazione delle modalità attraverso cui colmare […] determinatosi per
effetto dell'invalidità di una parte del contenuto del contratto, attraverso il
principio di conservazione” (Cass. III civ. n. 29535/2024 del 15.11.2024).
Alla luce di quanto ricostruito, pertanto, la Corte ritiene che la clausola n. 7 del contratto di fideiussione, la quale aveva imposto al fideiussore di pagare alla banca immediatamente a semplice richiesta scritta, contenga essa stessa la deroga all'art. 1957 c.c. con riguardo alla modalità di esercizio del diritto idonea ad evitare la decadenza. Ciò in ragione dell'intrinseca contraddittorietà
tra il riconoscimento del diritto di ottenere l'immediato pagamento sul presupposto della semplice richiesta scritta e la previsione dell'onere – sotto pena di decadenza - dell'instaurazione di un giudizio civile al fine di ottenere il medesimo diritto. L'unica via per concordare la previsione della decadenza con l'efficacia della clausola del pagamento a prima richiesta – la cui validità non è
stata fatta oggetto di contestazione – è dunque quella di ritenere debitamente esercitato il diritto, e con ciò esclusa la decadenza, ove nel termine di sei mesi dalla scadenza il creditore abbia inoltrato richiesta scritta di pagamento al debitore principale, ovvero anche al fideiussore, nel caso ordinario di fideiussione solidale (il che si verifica ove non sia stato pattuito il beneficium excussionis, ai sensi del secondo comma dell'art.1944 c.c.). L'equiparazione delle due situazioni (richiesta scritta al debitore principale e richiesta scritta al fideiussore solidale) deriva dalla stessa configurazione in termini di solidarietà
pagina 30 di 34 passiva dell'obbligazione, che verrebbe inevitabilmente frustrata laddove si imponesse al creditore di agire necessariamente prima presso il debitore principale e soltanto dopo presso il fideiussore.
In conclusione la pattuizione del pagamento a prima richiesta suppone di per se stessa la volontà delle parti di derogare alla disciplina ordinaria di cui all'art.1957 c.c. quanto alle modalità con cui esercitare il diritto, e quindi evitare la decadenza dalla garanzia, entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione.
La Corte ritiene, pertanto, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte,
che la costituzione in mora del fideiussore, avvenuta conformemente alle previsioni dell'art. 7 del contratto di fideiussione, sia una modalità di esercizio del diritto idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c e ciò sul presupposto che “non può pronunciarsi la decadenza del fideiussore se la
deroga all'art. 1957 cod.civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma
le modalità attraverso cui esercitare la richiesta” (ex multis, Cass. III civ. ord.
n. 29535/2024).
Pertanto, in considerazione di quanto premesso, benchè sia ravvisabile la parziale nullità del contratto di fideiussione sottoscritto fra le parti, il Collegio
accerta che la banca entro il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. ha correttamente esercitato il proprio diritto, e con ciò evitato il determinarsi della decadenza dalla garanzia. pagina 31 di 34 , cui consegue l'accoglimento dell'appello proposto e la conseguente riforma della pronuncia impugnata, cui discende il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo.
Spese
Preso atto che con riferimento all'intera vicenda processuale parte appellante risulta sostanzialmente vincitrice, il Collegio, in applicazione del principio della soccombenza, condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.000,01 sino ad euro
520.000,00).
Conseguentemente il Collegio condanna parte appellata alla restituzione dell'eventuale somma corrisposta da parte appellante a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio.
Infine, il Collegio rigetta le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti unicamente nelle conclusioni formulate, in quanto prive di argomentazioni a sostegno del pregiudizio asseritamente patito, nonché prive di riscontro probatorio.
P.Q.M.
pagina 32 di 34 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da e per Parte_13
l'effetto, in riforma della sentenza n. 510/2023 del Tribunale di Mantova, Sez.
civile, condanna la parte appellata a corrispondere alla parte appellante la somma di €. 423.220,98 (portata dal decreto ingiuntivo opposto n. 1654/2019
del 12/11/2019), oltre interessi come determinati in tale decreto;
-condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite, che si liquidano:
quanto al primo grado di giudizio:
per la fase monitoria, come da decreto ingiuntivo opposto (euro 4.185,00 per compensi professionali, in € 634,00 per spese, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta);
per il giudizio di opposizione ex art.645 cpc: in euro 3.544,00 per la “fase di studio”, euro 2.338,00 per la “fase introduttiva”, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la “fase decisionale”,;
per il presente grado di appello: in euro 4.389,00 per la fase di studio;
in euro
2.552,00 per la fase introduttiva, in €. 2.940,00 per la fase istruttoria, in euro
7.298,00 per la fase decisionale,
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché a pagina 33 di 34 rimborso contributo unificato e marca;
-dichiara, inoltre, il diritto della parte appellante alla restituzione della somma eventualmente corrisposta alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado;
-respinge le domande ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1813974 ed è rimasto impagato per € 32.010,37; che in data 08/02/2008