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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 663 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fabio Crea ed elettivamente domiciliata a Treviso, viale F.lli Cairoli n.127, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , P.IVA ), OP C.F._2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Immucci ed elettivamente domiciliato a
Treviso, via Gorizia n. 6, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 566/2024 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale:
Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa stante l'insussistenza
pagina 1 di 20 del credito azionato per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.3969/2018 emesso dal Tribunale di Treviso nel procedimento R.G. n. 8398/2018 in data 11.12.2018, pubblicato in data 14.12.2018 e notificato il successivo 23.01.2019 e dichiarare che Parte_1 nulla deve al dott. o comunque ridursi l'importo ex adverso OP richiesto alla luce delle risultanze istruttorie e/o secondo giustizia ed equità;
Spese e compensi di lite di I e II grado interamente rifusi, ivi comprese le spese di CTU e di CTP di cui al giudizio di I grado
In via istruttoria:
Disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare, con riferimento ai criteri di cui al DM n. 140/2012 ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in atti, se i compensi richiesti dal dott. siano adeguati in relazione all'importanza CP_1 delle prestazioni e alla natura dell'attività di cui il dott. abbia fornito CP_1 prova, determinandone – in caso contrario - il preciso ammontare.
Per OP
Nel merito:
1) rigettare integralmente, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, l'appello proposto dalla RA nei confronti della sentenza n. 566/2024 del Parte_1
Tribunale di Treviso, pronunciata nella causa civile RG 1512/2019 e pubblicata il
04.03.2024, con conseguente conferma integrale della pronuncia impugnata.
2) Con integrale rifusione di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di ctu e ctp di cui al giudizio di primo grado, oltre al rimborso forfetario 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
3) condannarsi la RA al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Dott. ex OP art. 96 co. 1 c.p.c. e/o al pagamento sempre in favore del Dott. OP di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
In via istruttoria:
1) riservata ogni ulteriore istanza e produzione, ci si oppone alla CTU contabile richiesta dall'appellante, per tutti i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di
pagina 2 di 20 costituzione d'appello, nonché negli scritti difensivi di primo grado (in particolare, comparsa conclusionale, memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., note di udienza depositate il 22.10.2020 ed il 28.10.2020).
2) Per mero scrupolo, nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si reitera l'istanza di ammissione della prova per testimoni già dedotta nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 2 depositata in data 14.02.2020 e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate in primo grado, sui capitoli e con i testi ivi indicati, così come riportato nella parte espositiva della comparsa di costituzione d'appello alla quale si rimanda (pagg. 3-8), che di seguito si ritrascrivono:
1) “Vero che nel mese di novembre 2017 la RA si è rivolta al Dott. Parte_1
per essere assistita nelle vicende ereditarie e societarie che la OP riguardavano, relative da un lato all'eredità della madre e, Persona_1 dall'altro, alle numerose controversie insorte con i coeredi e specificatamente in merito alla valutazione e alla cessione delle quote delle due società ereditate
e ; Parte_2 Parte_3
2) “Vero che, in relazione all'incarico ricevuto, il Dott. ha svolto OP
– in estrema sintesi - attività di: consulenza, assistenza e valutazione peritale delle partecipazioni societarie ereditate nelle due società e Parte_2
; consulenza e assistenza nella Parte_4 tutela dei diritti relativi alle partecipazioni societarie e agli altri beni e/o attività ereditate dalla madre;
verifiche contabili e documentali presso le Persona_1 predette società Controparte_2
; assistenza nella trattativa finalizzata alla definizione di tutti i rapporti
[...] ereditari e societari pendenti”;
3) “Vero che, a seguito del conferimento dell'incarico di cui ai capitoli che precedono, la RA ha consegnato al Dott. , anche tramite i Parte_1 CP_1 collaboratori di Studio di quest'ultimo, fascicoli e documenti riguardanti le questioni ereditarie e societarie che la riguardavano, tra cui, ad esempio: bilanci anni 2014, 2015, 2016 e dati presuntivi 2017 relativi ad entrambe le società Se
[...]
e atti e documenti relativi alle cause di impugnative di bilancio CP_3 Parte_3
pagina 3 di 20 (vari anni) e arbitrati della denunce di successione della RA Parte_2
e atti notarili relativi ecc…”; Persona_1
4) “Vero che, alla fine del mese di maggio 2018, la RA ha richiesto allo Pt_1 studio del Dott. la restituzione della documentazione che la riguardava e CP_1
a suo tempo allo stesso consegnata, e tale documentazione le è stata restituita personalmente in data 25 maggio 2018”;
5) “Vero che, nell'espletamento dell'incarico ricevuto di cui sopra, il Dott. CP_1 si è occupato, tra l'altro, dell'analisi della complessiva situazione patrimoniale ereditata dalla RA , ivi comprese le garanzie fideiussorie rilasciate dalla Pt_1 madre agli istituti di credito”;
6) “Vero che nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Dott. si è OP occupato per conto della RA anche della pratica inerente il Parte_1 deposito della firma della cliente sul conto corrente della in Parte_3
Friuladria, come da doc.ti 33), 34), 35), 78) che si rammostrano al teste”;
7) “Vero che l'attività di cui al capitolo che precede ha implicato lo scambio di corrispondenza, telefonate e due incontri presso la sede di San DO di AV (VE)
e di Mestre della Friuladria-Credit Agricole con il funzionario della banca Dott.
e la RA , avvenuti rispettivamente nel mese di Testimone_1 Pt_1 gennaio e nel mese di marzo 2018”;
8) “Vero che gli incontri con il Dott. di cui al capitolo che Testimone_1 precede sono durati mediamente un'ora ciascuno”;
9) “Vero che nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Dott. ha OP seguito per conto della RA l'evasione - da parte dello studio del Parte_1 notaio di San DO di AV (VE) - della pratica al Registro delle Persona_2
Imprese inerente il riconoscimento dell'intestazione diretta delle quote della
[...] senza l'interposizione di un rappresentante comune ) Parte_2 Parte_5 per l'esercizio dei propri diritti, come da doc.ti 36), 79) 80) che si rammostrano al teste”;
10) “Vero che nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Dott. ha OP effettuato su delega e per conto della RA delle verifiche contabili Parte_1
pagina 4 di 20 Cont e documentali presso la in contraddittorio con il socio Controparte_5 [...]
e con il consulente della società Dott. ”; Pt_4 Persona_3
11) “Vero che l'attività di verifica contabile e documentale di cui al capitolo precedente si è svolta, nello specifico, in due sopralluoghi avvenuti presso la sede della nelle giornate del 12.04.2018 e 17.04.2018, della Pt_2 Parte_2 durata di 2-3 ore ciascuno;
12) “Vero che in occasione dei due sopralluoghi finalizzati alle verifiche contabili e documentali di cui ai capitoli che precedono, la ha Parte_2 consegnato ovvero messo a disposizione del Dott. , su richiesta di CP_1 quest'ultimo, la documentazione descritta nei verbali redatti e sottoscritti in occasione di ciascun incontro, come da doc.ti 68) e 69) di parte convenuta che si rammostrano al teste, tra cui a titolo esemplificativo: situazione contabile analitica, movimenti dei conti bancari, inventario, cedolini paga, conti di mastro, piano di ripristino, libri dei cespiti ammortizzabili, partitari contabili, fatture di acquisto/vendita ecc…”;
13) “Vero che il Dott. ha partecipato, su incarico della RA OP
, quale consulente di quest'ultima, all'assemblea sociale della Parte_1 Pt_3 di data 29.03.2018 presso la sede della società in San DO di AV (VE),
[...] come da doc. 46) che si rammostra al teste”;
14) “Vero che il Dott. ha partecipato, su incarico e per delega OP della RA , all'assemblea sociale della di data Parte_1 Parte_2
07.05.2018 presso la sede della società in San DO di AV (VE), come da doc.
47) che si rammostra al teste”;
15) “Vero che, a cavallo tra i mesi di gennaio 2018 e maggio 2018, il Dott.
ha partecipato ad almeno 4 incontri con la RA e gli CP_1 Parte_1 avvocati Antonio d'Alesio e Fabio Crea, come da doc.ti da 38) a 40) che si rammostrano al teste”;
16) “Vero che il primo di tali incontri si è svolto presso lo studio del Dott. CP_1
nel mese di gennaio 2018”
[...]
17) “Vero che un'altra delle riunioni di cui ai capitoli precedenti si è svolta in data
23.03.2018 presso lo studio dell'avv. Antonio d'Alesio”;
pagina 5 di 20 18) “Vero che altri due di questi incontri si sono svolti presso lo studio dell'avv.
Fabio Crea, rispettivamente in data 03.04.2018 e 03.05.2018”;
19) “Vero che le riunioni tenutesi tra il Dott. , la RA OP Pt_1
e gli avvocati Antonio d'Alesio e Fabio Crea hanno avuto una durata di circa
[...] un paio d'ore ciascuna”;
20) “Vero che, in occasione delle riunioni di cui ai capitoli precedenti, la RA
affrontava con i propri legali dell'epoca e con il Dott. Parte_1 OP le questioni ereditarie e societarie in essere con i soci-coeredi e Parte_4
”; Parte_5
21) “Vero che, a cavallo tra i mesi di febbraio 2018 e maggio 2018, e precisamente nelle date del 16.02.2018, 01.03.2018, 07.03.2018, 18.05.2018 e
22.05.2018, il Dott. ha tenuto delle riunioni con il Dott. OP [...]
, consulente delle società e per Per_3 Parte_3 Parte_2 discutere delle questioni societarie ed ereditarie che riguardavano la RA Pt_1
e per valutare le possibili soluzioni, come da doc. 28) che si rammostra al
[...] teste”;
22) “Vero che alcuni degli incontri di cui al capitolo precedente, e precisamente quelli avvenuti in data 16.02.2018 e 18.05.2018, si sono svolti anche con la partecipazione della RA , assistita dal Dott. , e del Parte_1 OP sig. , assistito dal Dott. , come da doc. 28) che si Parte_4 Persona_3 rammostra al teste”;
23) “Vero che le riunioni di cui ai capitoli precedenti si sono svolte presso lo studio del Dott. (16.02.2018, 07.03.2018 e 22.05.2018), ovvero OP presso lo studio del Dott. (01.03.2018) in San DO di AV (VE), Persona_3 ovvero presso la sede della (18.05.2018) in San DO di Parte_2
AV (VE), come da doc. 28) che si rammostra al teste;
24) “Vero che ciascuna delle riunioni intervenute tra il Dott. , il Dott. CP_1
, anche alla presenza dei rispettivi clienti, di cui ai capitoli che precedono, Pt_3 ha avuto una durata media di un paio d'ore”;
25) “Vero che nel corso degli incontri intervenuti tra il Dott. e il OP
Dott. , di cui ai capitoli che precedono, detti professionisti hanno Persona_3
pagina 6 di 20 effettuato, in contraddittorio, lo studio e l'analisi della situazione patrimoniale, contabile e fiscale delle società al fine di Controparte_2 procedere ad una stima del valore delle società medesime e, conseguentemente, delle quote detenute dalla RA ”; Parte_1
26) “Vero che, ai fini dello svolgimento dell'attività di valutazione peritale di cui al capitolo che precede, il Dott. e il Dott. hanno OP Persona_3 preso in esame e affrontato numerose tematiche tecniche tra cui ad esempio:
- scelta della metodologia e dei criteri di valutazione da applicare (in particolare, metodo sintetico-reddituale, metodo misto patrimoniale-reddituale ecc…);
- adozione del criterio misto patrimoniale-reddituale con riferimento ai bilanci degli ultimi 3 esercizi (2014, 2015, 2016) e valori presuntivi 2017;
- rettifica di alcune voci di bilancio (accantonamento fondi rischi per rispristino ambientale, svalutazione crediti, compensi amministratori, fiscalità sulle rettifiche, ecc…), per una durata attesa dello stesso avviamento di 3 o 4 o 5 anni, con simulazione degli effetti sui valori finali;
- sconto di minoranza, sconto di mercato”;
27) “Vero che l'attività di analisi e valutazione peritale svolta dal Dott. CP_1
in contraddittorio con il Dott. , finalizzata alla stima della
[...] Persona_3 quota da liquidare alla RA in sede di cessione, si è sviluppata, tra Pt_1
l'altro, anche tenendo conto degli elementi e delle tematiche riepilogate in due fogli di lavoro (vd. doc.ti 71 e 72 che si rammostrano al teste), l'uno riguardante la e l'altro riguardante la che il Dott. Parte_2 Parte_3 Pt_3 aveva condiviso con il Dott. unitamente ad altri elaborati e fogli di lavoro CP_1 forniti da quest'ultimo nel corso dei diversi incontri”;
28) “Vero che il Dott. , per conto della RA , e il Dott. CP_1 Pt_1 [...]
, per conto della e della e degli altri Per_3 Parte_2 Parte_3 soci, hanno svolto – soprattutto tra i mesi di febbraio e maggio 2018 - numerose trattative finalizzate a trovare una definizione complessiva di tutti i rapporti in essere tra i rispettivi clienti, sia sotto il profilo societario che sotto il profilo ereditario”;
pagina 7 di 20 29) “Vero che nelle trattative di cui sopra sono stati tenuti in considerazione anche gli esiti delle valutazioni di stima effettuate dal Dott. in CP_1 contraddittorio con il Dott. relativamente alle quote detenute dalla RA Pt_3
nelle due società e;
Pt_1 Parte_2 Parte_3
30) “Vero che all'esito delle trattative svolte tramite il Dott. , da una CP_1 parte, e il Dott. , dall'altra, nel corso di un incontro avvenuto presso la Pt_3 sede della in data 18.05.2018 il sig. era Parte_2 Parte_4 arrivato a formulare una offerta omnicomprensiva alla RA di Pt_1
2.100.000/2.200.000,00 euro a totale definizione di ogni rapporto”;
31) “Vero che dopo l'incontro di cui al capitolo che precede il Dott. CP_1
e il Dott. si sono trovati nuovamente presso lo studio del
[...] Persona_3 primo in data 22.05.2018 per riprendere il filo della trattativa e, all'esito di tale ulteriore riunione, il Dott. ha ricevuto dal Dott. la formalizzazione CP_1 Pt_3 di una proposta di accordo per la sistemazione di tutte le questioni ereditarie e societarie che prevedeva, in estrema sintesi (vd. doc.ti 7 e 28 che si rammostrano al teste):
- la corresponsione in favore della RA della somma di € 2.150.000,00; Pt_1
- abbandono delle cause in corso a spese compensate;
- garanzia per eventuali sopravvenienze;
- la manleva per le fideiussioni a suo carico (per € 2.100.00,00 come da doc. 31 che si rammostra);
- l'abbandono di ogni altra pretesa in ordine alla restituzione del finanziamento di
€ 500.000,00 e quant'altro in riferimento all'eredità ricevuta”.
32) “Vero che la proposta di accordo formalizzata dal Dott. per Persona_3 conto del sig. in data 22.05.2018 costituiva l'esito finale di tutti gli Parte_6 incontri, lo studio, le valutazioni e la trattativa intercorsi specialmente negli ultimi mesi con la RA , per il tramite del Dott. ”; Parte_1 OP
33) “Vero che la RA , dopo il conferimento dell'incarico al Dott. Parte_1
, dal novembre 2017 ha telefonato in studio per ricevere aggiornamenti e CP_1 fornire/ricevere informazioni con frequenza quasi giornaliera e, in certi periodi, anche più volte al giorno”;
pagina 8 di 20 34) “Vero che dall'inizio del rapporto e cioè dal novembre 2017 si sono svolti almeno 10-15 incontri tra la RA e il Dott. presso lo studio di Pt_1 CP_1 quest'ultimo per una durata anche di un'ora, un'ora e mezza ciascuno”;
35) “Vero che la RA , in più occasioni nel corso del rapporto Parte_1 professionale, ha riferito sia di persona che telefonicamente ai collaboratori di studio del Dott. di essere molto soddisfatta del lavoro svolto dal dott. CP_1
e, in particolare, della valutazione e trattativa che lo stesso OP stava gestendo con il cognato/socio sig. con frasi dal seguente Parte_4 tenore: “Per fortuna c'è il dott. ”, “Mi sento sicura solo se lo fa… il dott. CP_1
”, “Bisognerebbe fare un monumento al dott. ”, “E' l'unico CP_1 CP_1 professionista finora che ha concluso qualcosa”;
36) “Vero che la sig.ra Le ha riferito nel mese di marzo 2018 di essere Parte_1
a conoscenza che le competenze stimate dal Dott. per l'intero incarico si CP_1 sarebbero aggirate attorno ai € 250.000,00 oltre accessori”.
Si indicano a testi:
- Dott. , con studio in San DO di AV (VE), via C. Battisti n. 45; Persona_3
- Dott.ssa , residente in [...]
16;
- , residente in [...]; Controparte_7
- , residente a [...]; Parte_4
- Dott. , c/o Friuladria filiale di Mestre (VE), via Testimone_1 Controparte_8
G. Pepe n. 10;
- Dott.ssa con studio in San DO di AV (VE), Galleria Leon Persona_2
Bianco n. 14/C;
- Avv. Antonio d'Alesio, con studio in Treviso, via Fonderia n. 10.
Si chiede fin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova di
Controparte eventualmente richiesti e ammessi, con gli stessi testi indicati a prova diretta e con altri eventualmente da indicare, insistendosi per l'ammissione, sempre a prova contraria, dell'ulteriore capitolo testimoniale (cap. 37) formulato nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 04.03.2020, con i testi indicati”.
pagina 9 di 20 Fatto e ragioni della decisione
1. , con atto di citazione datato 18 febbraio 2019, proponeva Parte_1 opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di
Treviso le aveva ingiunto l'immediato pagamento di euro 145.699,44 in favore del dottore commercialista , quale corrispettivo per l'attività OP professionale dallo stesso espletata a favore dell'attrice, in forza di lettera di incarico sottoscritta dalla cliente il 15 novembre 2017, e stante la dichiarazione del 18 maggio 2018 con la quale aveva riconosciuto il debito nei Parte_1 confronti del professionista.
L'opponente, con riferimento alla scrittura del 18 maggio 2018, affermava di avere firmato un foglio in bianco, dato che il le aveva detto che era CP_1 necessario raccogliere la sua firma quale consenso che il contribuente deve prestare al fine di avvalersi dell'assistenza fiscale per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, come confermato dalla dichiarazione scritta di sosteneva che ella aveva già pagato il compenso per Testimone_2
l'assistenza ricevuta per la dichiarazione dei redditi (euro 1.000,00) e che il decreto ingiuntivo era stato emesso per prestazioni professionali mai svolte dal dott. , mai chieste e non inerenti alla sua qualifica professionale;
CP_1 disconosceva, poi, le sigle apposte sui fogli della “Lettera di incarico professionale” e sul tariffario a questa allegato.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art 649 c.p.c., la revoca del decreto e l'accertamento che nulla ella doveva al
. CP_1
1.1 Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo istanza di verificazione delle sigle disconosciute dall'attrice.
1.2 Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e istruita la causa attraverso l'assunzione di deposizioni testimoniali e l'espletamento di CTU grafologica, il Tribunale di Treviso, con sentenza n.
566/2024, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione Pt_1 delle spese di lite in favore di ponendo a suo carico anche le OP spese di CTU.
pagina 10 di 20 1.3 Il Tribunale motivava il rigetto delle domande attoree rilevando che la documentazione depositata dal convenuto, la prova testimoniale e la CTU grafologica smentivano la tesi dell'opponente: la aveva sottoscritto Pt_1
(sottoscrizione non disconosciuta) la “Lettera di incarico professionale” del 15 novembre 2017; la CTU aveva verificato l'appartenenza alla anche delle Pt_1 sigle apposte su ciascuno dei fogli di detto documento e la riferibilità alla stessa anche delle sigle apposte sul tariffario;
l'attività espletata dal professionista sulla base dell'incarico ricevuto era stata provata in causa mediante il deposito della relativa documentazione (attività preliminare di studio della copiosa documentazione trasmessagli;
verifica contabile e documentale per la valutazione circa la sistemazione dei rapporti tra coeredi – soci;
partecipazione ad assemblee societarie;
corrispondenza e sessioni telefoniche); la consistenza, il pregio e l'utilità dell'opera professionale erano stati riconosciuti dalla stessa opponente nella scrittura del 18 maggio 2018. In relazione a detto ultimo documento l'eccezione di abusivo riempimento, sollevata dalla , era risultata infondata Pt_1 alla luce della dichiarazione resa dalla teste impiegata presso lo Controparte_7 studio del , la quale aveva chiarito che lo studio non si era occupato della CP_1 dichiarazione dei redditi della (che non aveva dimostrato il contrario), Pt_1 motivo per cui non era credibile la tesi attorea secondo cui il le avrebbe CP_1 fatto firmare il foglio in bianco in relazione alla dichiarazione dei redditi. La scrittura 18 maggio 2018 indicava in euro 250.000,00 il compenso dovuto al per l'opera svolta e ciò rendeva inutile la CTU contabile chiesta CP_1 dall'opponente. Peraltro, il aveva precisato di avere chiesto una minor CP_1 somma in relazione all'attività effettivamente espletata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione , la quale Parte_1 lamenta:
1) il recepimento acritico della sola testimonianza resa da e Controparte_7
l'omesso esame delle dichiarazioni testimoniali rese da che Testimone_2 aveva riferito di aver accompagnato in plurime occasioni la presso lo Pt_1 studio del dott. e, in particolare, di essere stato presente all'incontro CP_1 avvenuto nel pomeriggio del 18 maggio 2018, quando il aveva chiesto CP_1
pagina 11 di 20 alla di firmare un foglio in bianco, a metà altezza, per poter presentare Pt_1 la futura dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione poi, secondo l'appellante, non era stata predisposta dal professionista stante la revoca del mandato avvenuta nei primi giorni del giugno 2018. Pertanto, la circostanza che lo studio commercialistico del non aveva mai provveduto ad effettuare CP_1 la dichiarazione dei redditi della , come riferito dalla teste Pt_1 CP_7 posta dal Giudice a fondamento del proprio convincimento, sarebbe irrilevante attesa l'intervenuta revoca del mandato. Inoltre, la presenza il 18 maggio
2018 del presso lo studio commercialistico non era mai stata Tes_2 contestata dal convenuto, né confutata da nessun testimone sentito nel corso del giudizio. Sarebbe, poi, debole il tentativo del di sostenere che CP_1
l'appuntamento del 18 maggio 2018 e, quindi, la sottoscrizione del riconoscimento di debito, sarebbe avvenuto nel corso della mattinata presso la Cont società e l'inverosimiglianza del contenuto della dichiarazione CP_5 sarebbe provata da ulteriori circostanze emerse nel corso del giudizio (data della formulazione dell'offerta del socio e rifiuto della ) e dalle Pt_4 Pt_1
“particolarità” del riconoscimento di debito (posizionamento della sottoscrizione, redazione della sottoscrizione con mezzo meccanico, lessico e termini tecnici);
2) l'omessa ed erronea motivazione in ordine alla raggiunta prova da parte del dott. delle prestazioni effettivamente svolte per conto della , CP_1 Pt_1 tenuto conto della sostanziale mancanza di prova in ordine al numero degli incontri e delle sessioni telefoniche e che nella parcella venivano richiesti compensi per una presunta attività mai svolta;
3) l'erroneità della decisione in ordine alla omessa amissione della CTU richiesta:
a fronte delle contestazioni svolte in relazione alla sproporzione del compenso rispetto all'attività effettivamente svolta e la corretta applicazione del tariffario professionale il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere CTU volta a verificare la congruità degli importi richiesti dal commercialista.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 12 di 20 Merita di essere evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado l'attrice odierna appellante aveva formulato numerose contestazioni, rilevatesi poi infondate, aveva modificato le circostanze allegate nell'atto introduttivo, all'evidente fine di ricostruire la vicenda a suo vantaggio, e aveva affermato, contrariamente al vero, l'esistenza di omissioni o contraddizioni nella difesa del
. CP_1
3.1 In primo luogo, la tesi sostenuta dalla , secondo cui ella non aveva mai Pt_1 conferito al dott. l'incarico di svolgere l'attività per la quale le veniva CP_1 chiesto il corrispettivo, al pari del disconoscimento delle sigle apposte sulla lettera di incarico professionale e sul tariffario, si è rilevata totalmente infondata atteso che lettera di incarico del 15 novembre 2017 risulta sottoscritta dall'appellante
(sottoscrizione non disconosciuta) e che la CTU grafologica ha accertato l'appartenenza alla anche delle sigle apposte su ciascuno dei fogli che Pt_1 componevano detta lettera e delle sigle apposte sul tariffario, tanto che nel presente giudizio tale accertamento non è oggetto di censura.
3.2 In relazione alla dichiarazione del 18 maggio 2018, nell'atto di citazione in opposizione, l'attrice affermava di avere sottoscritto un foglio bianco, persuasa dal dott. che sarebbe stato successivamente utilizzato solamente per CP_1 delega in attività di assistenza fiscale per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, e che per l'attività effettivamente svolta per la dichiarazione dei redditi il professionista risultava essere stato già retribuito (pag.
5).
Soltanto a seguito delle risultanze della CTU e all'esito delle prove testimoniali la
, non potendo più negare di avere conferito l'incarico al relativo alle Pt_1 CP_1 vicende societarie ed ereditarie, ha mutato strategia affermando che la dichiarazione dei redditi non era stata presentata avendo ella revocato il mandato al e che nulla aveva contestato circa la mancata presentazione dei CP_1 dichiarazione dei redditi avendo “ben altro di cui occuparsi” quando si era vista recapitare un preavviso di parcella di ben 146.000,00 euro.
Come evidenziato dall'appellato, il fatto che il non abbia svolto alcuna CP_1 attività inerente alla dichiarazione dei redditi è tutt'altro che irrilevante dal pagina 13 di 20 momento che ciò dimostra la non veridicità della ricostruzione dei fatti come formulata dalla nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Pt_1
3.3 La censura mossa al Tribunale che erratamente non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal appare totalmente infondata: l'affermazione Tes_2 dell'appellante secondo cui il era stato presente a tutti gli incontri tenutisi Tes_2 tra la e il tra fine 2017 ed il 2018, risulta smentita non soltanto Pt_1 CP_1 dalla teste che aveva dichiarato che tra il novembre 2017 e il maggio CP_7
2018, la aveva avuto numerosi incontri e riunioni con il dott. da Pt_1 CP_1 sola e comunque senza essere accompagnata da altre persone, precisando altresì di avere visto il sig. solo un paio di volte, ma anche dal teste Tes_2 [...]
, commercialista che seguiva la vicenda per conto dei soci e Per_3 Parte_4
, il quale aveva dichiarato di essere stato presente a più incontri con Parte_5
[... il e la , sia a Treviso che a San DO presso la sede della se CP_1 Pt_1
, e di non conoscere il CP_5 Tes_2
Inoltre il teste ha reso una dichiarazione totalmente ininfluente e inattendibile: nella secondo memoria istruttoria (pag. 3) la oltre a disconoscere le sigle Pt_1 presenti sul tariffario allegato alla lettera di incarico professionale, ribadiva l'illegittimo riempimento di foglio firmato in bianco da parte del dott. CP_1
affermando che il le aveva chiesto di sottoscrivere un foglio in
[...] CP_1 bianco, adducendo a pretesto la futura utilità dello stesso per la presentazione della dichiarazione dei redditi, chiedendole di apporre la propria firma circa a metà del foglio, foglio che però, anziché per fini collegati alla dichiarazione dei redditi, il professionista utilizzava per precostituirsi un riconoscimento di debito, compilandolo del tutto illegittimamente.
Nel fare tale affermazione la precisava che nella data in cui risultava essere Pt_1 stata apposta la firma sul foglio firmato in bianco (18 maggio 2018) ella non si era neppure recata nello studio del commercialista, avendo presenziato, invece, ad un incontro presso la sede di Pt_2 Parte_2
Che la non si fosse recata nello studio del il 18 maggio 2018 era Pt_1 CP_1 anche affermato nella querela di falso (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183,
VI comma n.2, c.p.c. - pag. 3) e i capitoli di prova erano volti proprio a pagina 14 di 20 dimostrare tale circostanza (capitolo 11: in data 18 maggio 2018 la sig. ra Pt_1 era altrove rispetto allo studio del dott. ; capitolo 12: se sia vero
[...] CP_1 che la sig. ra si trovasse presso lo studio del dott. in data 18 Parte_1 CP_1 maggio 2018);
Invece il teste non solo ha dichiarato, smentito poi dalle dichiarazioni rese Tes_2 dagli altri testi escussi, di essere sempre stato presente ai suddetti incontri e affermato di essere l'unica persona che dava una mano alla e conosceva i Pt_1 fatti, nonostante la fosse assistita da numerosi professionisti, ma ha Pt_1 affermato che la sottoscrizione del foglio in bianco sarebbe avvenuta proprio il 18 maggio 2018 quando la aveva sempre sostenuto di non essersi mai recata Pt_1 in tale data presso lo studio del . CP_1
Appare evidente l'inattendibilità di tale teste, il quale ha riferito una circostanza esattamente contraria a quanto sostenuto dalla . Pt_1
Quanto al fatto che la presenza il 18 maggio 2018 del presso lo studio Tes_2 commercialistico non era mai stata contestata dal convenuto, né confutata da nessun testimone sentito nel corso del giudizio (pag. 8 atto di citazione in appello), non si vede il motivo per cui il avrebbe dovuto formulare una CP_1 tale contestazione dato che la aveva sempre sostenuto di non essersi recata Pt_1 presso lo studio del professionista in tale data.
3.4 Non corrisponde al vero, poi, come sostenuto dal nuovo difensore della Pt_1 nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, che soltanto nella comparsa conclusionale il aveva deciso di “rendere edotti” la controparte CP_1
e il Giudice circa il fatto che la dichiarazione del 18 maggio 2018 era stata rilasciata dalla in occasione dell'incontro avvenuto presso la sede della Pt_1
A smentire tale affermazione è sufficiente leggere la Parte_2 comparsa di costituzione e risposta (pag. 28) dove il convenuto precisava: “Il 18 maggio 2018 si tenne un (ennesimo) incontro, presso la sede della
[...]
tra la RA , assistita dal Dott. , e il socio Parte_2 Pt_1 CP_1 [...]
, a sua volta assistito dal Dott. , per “…tentare la definizione di un Pt_4 Pt_3 accordo complessivo che prevedeva l'acquisto delle quote detenute dalla sig.ra
nelle citate società da parte del sig. per un importo Parte_1 Parte_4
pagina 15 di 20 complessivo di Euro 2.150.000=…”. All'esito di tale incontro, ed in previsione della formalizzazione della proposta da parte del il Dott. richiese Pt_4 CP_1 alla RA , del tutto comprensibilmente considerati i valori in gioco, il Pt_1 rilascio di un consenso scritto alla definizione formale della controversia alle condizioni che si erano ipotizzate nel corso della riunione (e che poi sono state effettivamente proposte), nonché la formale presa d'atto da parte della cliente della complessità e dell'entità del lavoro svolto mediante l'approvazione di un preventivo di massima che le era già stato più volte formulato verbalmente (cfr. dichiarazione , doc. 30), ferma restando comunque l'applicazione CP_6
(in aumento o in difetto) del tariffario concordato al momento del rilascio dell'incarico professionale”.
In realtà è sempre stata la a non indicare e precisare quando sarebbe Pt_1 avvenuta la sottoscrizione del foglio bianco, a negare di avere firmato tale sottoscrizione il 18 maggio 2018, essendo ella altrove, per poi negare di averlo sottoscritto nella mattinata durante la riunione tenutasi presso la sede della
[...] fondandosi inattendibile deposizione resa dal che Parte_2 Pt_7 Tes_2 aveva riferito una circostanza esattamente contraria alla ricostruzione della vicenda sostenuta fino a quel momento dall'attrice opponente.
3.5 Tutto il compendio probatorio sconfessa la tesi dell'appellante secondo cui il le avrebbe fatto firmare un foglio in bianco per la presentazione della CP_1 dichiarazione dei redditi.
In primo luogo, l'incarico professionale conferito dalla al dott. non Pt_1 CP_1 aveva ad oggetto alcuna attività relativa alla compilazione e alla spedizione della dichiarazione dei redditi, bensì una complessa e variegata attività di tutt'altra natura (consulenza, assistenza e valutazione peritale delle partecipazioni societarie ereditate;
consulenza e assistenza nella tutela dei diritti relativi alle partecipazioni societarie e agli altri beni e/o attività ereditate dalla sig.ra ER
, comprese le opportune verifiche anche contabili presso le società stesse
[...]
e/o terzi, e quant'altro ritenuto a tal fine opportuno;
assistenza nelle cause giudiziali in corso a vario titolo per quanto di competenza professionale e sulla base di quanto indicato), come emerge dal contenuto della lettera di incarico pagina 16 di 20 professionale del 15 novembre 2017 alla quale era allegato il relativo tariffario siglato dalla . Pt_1
In secondo luogo la presentazione della dichiarazione dei redditi, per la quale sarebbe stato firmato il foglio in bianco, non rientrava nell'oggetto conferito e tale attività non è stata svolta dal , contrariamente a quanto sostenuto in un CP_1 primo momento dall'attrice nell'atto di opposizione, come confermato dalla teste la quale ha anche precisato che per le dichiarazioni dei redditi lo studio CP_7 utilizzava un modulo prestampato (“impegno alla trasmissione telematica”) che veniva fatto firmare ai clienti.
D'altra parte, non vi era motivo che la rilasciasse, peraltro proprio il 18 Pt_1 maggio 2018 quando si era tenuta una importante riunione volta a risolvere i Cont dissidi dei soci della un'autorizzazione per una attività di Controparte_5 presentazione della dichiarazione dei redditi che ella non aveva mai richiesto prima, e tantomeno commissionato, e che nulla aveva a che vedere con quella che era l'attività per la quale aveva incaricato il . CP_1
3.6 Quanto al contenuto della dichiarazione, la data della formulazione dell'offerta del socio appare irrilevante in quanto nel riconoscimento di debito di parla Pt_4 di una eventuale offerta, evidentemente prevedibile all'esito della riunione tenutasi nella mattinata del 18 maggio 2018. Parimenti irrilevante è che la dichiarazione sia stata redatta con mezzo meccanico e il posizionamento della sottoscrizione, al pari del lessico utilizzato, relativo alle vicende societarie di cui si dava contezza e non certo caratterizzato da particolari tecnicismi.
3.7 Infondato è anche il secondo motivo di appello: il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'attività espletata dal professionista sulla base dell'incarico ricevuto fosse stata provata in causa mediante il deposito della relativa documentazione.
Infatti, il dott. ha prodotto tutta la documentazione trasmessagli dalla CP_1
e dallo stesso esaminata, valutata e verificata al fine di adempiere Pt_1 all'incarico ricevuto.
Risulta, inoltre, provato (doc. da 28 a 42 – fascicolo convenuto opposto) che il dott. ha partecipato ai numerosi incontri tenutisi con la cliente e con i CP_1 vari professionisti, sia della , sia degli altri soci, necessari a dirimere i Pt_1
pagina 17 di 20 profondi contrasti presenti all'interno della compagine sociale sia della Pt_3
sia della e individuare una soluzione che potesse
[...] Parte_2 soddisfare tutte le parti interessate dalle varie controversie esistenti.
I plurimi incontri trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi e . CP_7 Pt_3
Il dott. ha anche allegato e provato (doc. 46 e 47) di avere partecipato CP_1 alle assemblee societarie e ha depositato le numerosissime mail (doc. da 75 a 79
e doc. 81) inviategli dalla , contenenti plurime e puntuali richieste, nonché Pt_1 valutazioni sui comportamenti degli altri soci, che dimostrano l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento.
3.8 Il Tribunale ha anche correttamente valorizzato il contenuto della dichiarazione del 18 maggio 2018.
Infatti, “In tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al 'titolo' del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio” (Cass. n. 28448/2024).
Nella fattispecie, avendo la riconosciuto come dovuta una cifra ben Pt_1 determinata, l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova è tale da ricomprendere non solo il rapporto giuridico che costituisce la fonte dell'obbligazione ma anche l'entità del credito monetario che è stata espressamente riconosciuta come dovuta dalla stessa debitrice.
4. Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono l'appello deve essere rigettato e , soccombente, deve essere condannata al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di liquidate come in dispositivo (valore OP della domanda euro 145.699,44, parametri medi, senza fase istruttoria).
5. In merito alla domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellato, ritiene il
Collegio che all'esito del giudizio siano emersi elementi di fatto e di diritto che pagina 18 di 20 impongono di sanzionare l'appellante per l'esercizio dell'azione in violazione del canone del giusto processo.
, infatti, con una condotta connotata da mala fede, ha negato lo Parte_1 svolgimento di qualsivoglia attività da parte del professionista e affermato di averlo già pagato;
ha falsamente disconosciuto le firme apposte sulla lettera di incarico e sul tariffario, tentando anche di falsare gli esiti dell'accertamento peritale modificando le proprie sigle in sede di redazione del saggio grafico, come rilevato dallo stesso CTU in risposta alle osservazione del CTP di parte opponente
(pag. 46); ha ricostruito la vicenda in termini non credibili e poi, all'esito delle prove assunte, ha modificato la sua ricostruzione dei fatti;
ha rilevato nella difesa dell'opposto incompletezze e omissioni inesistenti;
ha proposto un appello fondato sulla inattendibile dichiarazione resa dal peraltro contraria alla tesi dalla Tes_3 stessa in origine sostenuta e poi artatamente modificata al solo fine creare confusione e appesantire il giudizio;
ha continuato a chiedere l'accertamento dell'insussistenza del credito del nonostante le evidenze istruttorie. CP_1
La somma viene equitativamente determinata in un importo corrispondente alle spese processuali.
Sussistendo un'ipotesi di responsabilità aggravata, la parte appellante è altresì condannata, ai sensi dell'art. 96, IV comma, c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, somma proporzionata rispetto a quella liquidata in favore dell'appellato.
6. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 566/2024 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 19 di 20 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso
[...] delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
- condanna, altresì, al pagamento in favore di della Parte_1 OP somma di euro 9.991,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, ex art. 96 c.p.c.
- condanna al pagamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle Parte_1 ammende ex art. 96, IV comma, c.p.c.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 663 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fabio Crea ed elettivamente domiciliata a Treviso, viale F.lli Cairoli n.127, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , P.IVA ), OP C.F._2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Immucci ed elettivamente domiciliato a
Treviso, via Gorizia n. 6, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 566/2024 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale:
Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa stante l'insussistenza
pagina 1 di 20 del credito azionato per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.3969/2018 emesso dal Tribunale di Treviso nel procedimento R.G. n. 8398/2018 in data 11.12.2018, pubblicato in data 14.12.2018 e notificato il successivo 23.01.2019 e dichiarare che Parte_1 nulla deve al dott. o comunque ridursi l'importo ex adverso OP richiesto alla luce delle risultanze istruttorie e/o secondo giustizia ed equità;
Spese e compensi di lite di I e II grado interamente rifusi, ivi comprese le spese di CTU e di CTP di cui al giudizio di I grado
In via istruttoria:
Disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare, con riferimento ai criteri di cui al DM n. 140/2012 ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in atti, se i compensi richiesti dal dott. siano adeguati in relazione all'importanza CP_1 delle prestazioni e alla natura dell'attività di cui il dott. abbia fornito CP_1 prova, determinandone – in caso contrario - il preciso ammontare.
Per OP
Nel merito:
1) rigettare integralmente, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, l'appello proposto dalla RA nei confronti della sentenza n. 566/2024 del Parte_1
Tribunale di Treviso, pronunciata nella causa civile RG 1512/2019 e pubblicata il
04.03.2024, con conseguente conferma integrale della pronuncia impugnata.
2) Con integrale rifusione di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di ctu e ctp di cui al giudizio di primo grado, oltre al rimborso forfetario 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
3) condannarsi la RA al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Dott. ex OP art. 96 co. 1 c.p.c. e/o al pagamento sempre in favore del Dott. OP di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
In via istruttoria:
1) riservata ogni ulteriore istanza e produzione, ci si oppone alla CTU contabile richiesta dall'appellante, per tutti i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di
pagina 2 di 20 costituzione d'appello, nonché negli scritti difensivi di primo grado (in particolare, comparsa conclusionale, memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., note di udienza depositate il 22.10.2020 ed il 28.10.2020).
2) Per mero scrupolo, nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si reitera l'istanza di ammissione della prova per testimoni già dedotta nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 2 depositata in data 14.02.2020 e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate in primo grado, sui capitoli e con i testi ivi indicati, così come riportato nella parte espositiva della comparsa di costituzione d'appello alla quale si rimanda (pagg. 3-8), che di seguito si ritrascrivono:
1) “Vero che nel mese di novembre 2017 la RA si è rivolta al Dott. Parte_1
per essere assistita nelle vicende ereditarie e societarie che la OP riguardavano, relative da un lato all'eredità della madre e, Persona_1 dall'altro, alle numerose controversie insorte con i coeredi e specificatamente in merito alla valutazione e alla cessione delle quote delle due società ereditate
e ; Parte_2 Parte_3
2) “Vero che, in relazione all'incarico ricevuto, il Dott. ha svolto OP
– in estrema sintesi - attività di: consulenza, assistenza e valutazione peritale delle partecipazioni societarie ereditate nelle due società e Parte_2
; consulenza e assistenza nella Parte_4 tutela dei diritti relativi alle partecipazioni societarie e agli altri beni e/o attività ereditate dalla madre;
verifiche contabili e documentali presso le Persona_1 predette società Controparte_2
; assistenza nella trattativa finalizzata alla definizione di tutti i rapporti
[...] ereditari e societari pendenti”;
3) “Vero che, a seguito del conferimento dell'incarico di cui ai capitoli che precedono, la RA ha consegnato al Dott. , anche tramite i Parte_1 CP_1 collaboratori di Studio di quest'ultimo, fascicoli e documenti riguardanti le questioni ereditarie e societarie che la riguardavano, tra cui, ad esempio: bilanci anni 2014, 2015, 2016 e dati presuntivi 2017 relativi ad entrambe le società Se
[...]
e atti e documenti relativi alle cause di impugnative di bilancio CP_3 Parte_3
pagina 3 di 20 (vari anni) e arbitrati della denunce di successione della RA Parte_2
e atti notarili relativi ecc…”; Persona_1
4) “Vero che, alla fine del mese di maggio 2018, la RA ha richiesto allo Pt_1 studio del Dott. la restituzione della documentazione che la riguardava e CP_1
a suo tempo allo stesso consegnata, e tale documentazione le è stata restituita personalmente in data 25 maggio 2018”;
5) “Vero che, nell'espletamento dell'incarico ricevuto di cui sopra, il Dott. CP_1 si è occupato, tra l'altro, dell'analisi della complessiva situazione patrimoniale ereditata dalla RA , ivi comprese le garanzie fideiussorie rilasciate dalla Pt_1 madre agli istituti di credito”;
6) “Vero che nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Dott. si è OP occupato per conto della RA anche della pratica inerente il Parte_1 deposito della firma della cliente sul conto corrente della in Parte_3
Friuladria, come da doc.ti 33), 34), 35), 78) che si rammostrano al teste”;
7) “Vero che l'attività di cui al capitolo che precede ha implicato lo scambio di corrispondenza, telefonate e due incontri presso la sede di San DO di AV (VE)
e di Mestre della Friuladria-Credit Agricole con il funzionario della banca Dott.
e la RA , avvenuti rispettivamente nel mese di Testimone_1 Pt_1 gennaio e nel mese di marzo 2018”;
8) “Vero che gli incontri con il Dott. di cui al capitolo che Testimone_1 precede sono durati mediamente un'ora ciascuno”;
9) “Vero che nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Dott. ha OP seguito per conto della RA l'evasione - da parte dello studio del Parte_1 notaio di San DO di AV (VE) - della pratica al Registro delle Persona_2
Imprese inerente il riconoscimento dell'intestazione diretta delle quote della
[...] senza l'interposizione di un rappresentante comune ) Parte_2 Parte_5 per l'esercizio dei propri diritti, come da doc.ti 36), 79) 80) che si rammostrano al teste”;
10) “Vero che nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Dott. ha OP effettuato su delega e per conto della RA delle verifiche contabili Parte_1
pagina 4 di 20 Cont e documentali presso la in contraddittorio con il socio Controparte_5 [...]
e con il consulente della società Dott. ”; Pt_4 Persona_3
11) “Vero che l'attività di verifica contabile e documentale di cui al capitolo precedente si è svolta, nello specifico, in due sopralluoghi avvenuti presso la sede della nelle giornate del 12.04.2018 e 17.04.2018, della Pt_2 Parte_2 durata di 2-3 ore ciascuno;
12) “Vero che in occasione dei due sopralluoghi finalizzati alle verifiche contabili e documentali di cui ai capitoli che precedono, la ha Parte_2 consegnato ovvero messo a disposizione del Dott. , su richiesta di CP_1 quest'ultimo, la documentazione descritta nei verbali redatti e sottoscritti in occasione di ciascun incontro, come da doc.ti 68) e 69) di parte convenuta che si rammostrano al teste, tra cui a titolo esemplificativo: situazione contabile analitica, movimenti dei conti bancari, inventario, cedolini paga, conti di mastro, piano di ripristino, libri dei cespiti ammortizzabili, partitari contabili, fatture di acquisto/vendita ecc…”;
13) “Vero che il Dott. ha partecipato, su incarico della RA OP
, quale consulente di quest'ultima, all'assemblea sociale della Parte_1 Pt_3 di data 29.03.2018 presso la sede della società in San DO di AV (VE),
[...] come da doc. 46) che si rammostra al teste”;
14) “Vero che il Dott. ha partecipato, su incarico e per delega OP della RA , all'assemblea sociale della di data Parte_1 Parte_2
07.05.2018 presso la sede della società in San DO di AV (VE), come da doc.
47) che si rammostra al teste”;
15) “Vero che, a cavallo tra i mesi di gennaio 2018 e maggio 2018, il Dott.
ha partecipato ad almeno 4 incontri con la RA e gli CP_1 Parte_1 avvocati Antonio d'Alesio e Fabio Crea, come da doc.ti da 38) a 40) che si rammostrano al teste”;
16) “Vero che il primo di tali incontri si è svolto presso lo studio del Dott. CP_1
nel mese di gennaio 2018”
[...]
17) “Vero che un'altra delle riunioni di cui ai capitoli precedenti si è svolta in data
23.03.2018 presso lo studio dell'avv. Antonio d'Alesio”;
pagina 5 di 20 18) “Vero che altri due di questi incontri si sono svolti presso lo studio dell'avv.
Fabio Crea, rispettivamente in data 03.04.2018 e 03.05.2018”;
19) “Vero che le riunioni tenutesi tra il Dott. , la RA OP Pt_1
e gli avvocati Antonio d'Alesio e Fabio Crea hanno avuto una durata di circa
[...] un paio d'ore ciascuna”;
20) “Vero che, in occasione delle riunioni di cui ai capitoli precedenti, la RA
affrontava con i propri legali dell'epoca e con il Dott. Parte_1 OP le questioni ereditarie e societarie in essere con i soci-coeredi e Parte_4
”; Parte_5
21) “Vero che, a cavallo tra i mesi di febbraio 2018 e maggio 2018, e precisamente nelle date del 16.02.2018, 01.03.2018, 07.03.2018, 18.05.2018 e
22.05.2018, il Dott. ha tenuto delle riunioni con il Dott. OP [...]
, consulente delle società e per Per_3 Parte_3 Parte_2 discutere delle questioni societarie ed ereditarie che riguardavano la RA Pt_1
e per valutare le possibili soluzioni, come da doc. 28) che si rammostra al
[...] teste”;
22) “Vero che alcuni degli incontri di cui al capitolo precedente, e precisamente quelli avvenuti in data 16.02.2018 e 18.05.2018, si sono svolti anche con la partecipazione della RA , assistita dal Dott. , e del Parte_1 OP sig. , assistito dal Dott. , come da doc. 28) che si Parte_4 Persona_3 rammostra al teste”;
23) “Vero che le riunioni di cui ai capitoli precedenti si sono svolte presso lo studio del Dott. (16.02.2018, 07.03.2018 e 22.05.2018), ovvero OP presso lo studio del Dott. (01.03.2018) in San DO di AV (VE), Persona_3 ovvero presso la sede della (18.05.2018) in San DO di Parte_2
AV (VE), come da doc. 28) che si rammostra al teste;
24) “Vero che ciascuna delle riunioni intervenute tra il Dott. , il Dott. CP_1
, anche alla presenza dei rispettivi clienti, di cui ai capitoli che precedono, Pt_3 ha avuto una durata media di un paio d'ore”;
25) “Vero che nel corso degli incontri intervenuti tra il Dott. e il OP
Dott. , di cui ai capitoli che precedono, detti professionisti hanno Persona_3
pagina 6 di 20 effettuato, in contraddittorio, lo studio e l'analisi della situazione patrimoniale, contabile e fiscale delle società al fine di Controparte_2 procedere ad una stima del valore delle società medesime e, conseguentemente, delle quote detenute dalla RA ”; Parte_1
26) “Vero che, ai fini dello svolgimento dell'attività di valutazione peritale di cui al capitolo che precede, il Dott. e il Dott. hanno OP Persona_3 preso in esame e affrontato numerose tematiche tecniche tra cui ad esempio:
- scelta della metodologia e dei criteri di valutazione da applicare (in particolare, metodo sintetico-reddituale, metodo misto patrimoniale-reddituale ecc…);
- adozione del criterio misto patrimoniale-reddituale con riferimento ai bilanci degli ultimi 3 esercizi (2014, 2015, 2016) e valori presuntivi 2017;
- rettifica di alcune voci di bilancio (accantonamento fondi rischi per rispristino ambientale, svalutazione crediti, compensi amministratori, fiscalità sulle rettifiche, ecc…), per una durata attesa dello stesso avviamento di 3 o 4 o 5 anni, con simulazione degli effetti sui valori finali;
- sconto di minoranza, sconto di mercato”;
27) “Vero che l'attività di analisi e valutazione peritale svolta dal Dott. CP_1
in contraddittorio con il Dott. , finalizzata alla stima della
[...] Persona_3 quota da liquidare alla RA in sede di cessione, si è sviluppata, tra Pt_1
l'altro, anche tenendo conto degli elementi e delle tematiche riepilogate in due fogli di lavoro (vd. doc.ti 71 e 72 che si rammostrano al teste), l'uno riguardante la e l'altro riguardante la che il Dott. Parte_2 Parte_3 Pt_3 aveva condiviso con il Dott. unitamente ad altri elaborati e fogli di lavoro CP_1 forniti da quest'ultimo nel corso dei diversi incontri”;
28) “Vero che il Dott. , per conto della RA , e il Dott. CP_1 Pt_1 [...]
, per conto della e della e degli altri Per_3 Parte_2 Parte_3 soci, hanno svolto – soprattutto tra i mesi di febbraio e maggio 2018 - numerose trattative finalizzate a trovare una definizione complessiva di tutti i rapporti in essere tra i rispettivi clienti, sia sotto il profilo societario che sotto il profilo ereditario”;
pagina 7 di 20 29) “Vero che nelle trattative di cui sopra sono stati tenuti in considerazione anche gli esiti delle valutazioni di stima effettuate dal Dott. in CP_1 contraddittorio con il Dott. relativamente alle quote detenute dalla RA Pt_3
nelle due società e;
Pt_1 Parte_2 Parte_3
30) “Vero che all'esito delle trattative svolte tramite il Dott. , da una CP_1 parte, e il Dott. , dall'altra, nel corso di un incontro avvenuto presso la Pt_3 sede della in data 18.05.2018 il sig. era Parte_2 Parte_4 arrivato a formulare una offerta omnicomprensiva alla RA di Pt_1
2.100.000/2.200.000,00 euro a totale definizione di ogni rapporto”;
31) “Vero che dopo l'incontro di cui al capitolo che precede il Dott. CP_1
e il Dott. si sono trovati nuovamente presso lo studio del
[...] Persona_3 primo in data 22.05.2018 per riprendere il filo della trattativa e, all'esito di tale ulteriore riunione, il Dott. ha ricevuto dal Dott. la formalizzazione CP_1 Pt_3 di una proposta di accordo per la sistemazione di tutte le questioni ereditarie e societarie che prevedeva, in estrema sintesi (vd. doc.ti 7 e 28 che si rammostrano al teste):
- la corresponsione in favore della RA della somma di € 2.150.000,00; Pt_1
- abbandono delle cause in corso a spese compensate;
- garanzia per eventuali sopravvenienze;
- la manleva per le fideiussioni a suo carico (per € 2.100.00,00 come da doc. 31 che si rammostra);
- l'abbandono di ogni altra pretesa in ordine alla restituzione del finanziamento di
€ 500.000,00 e quant'altro in riferimento all'eredità ricevuta”.
32) “Vero che la proposta di accordo formalizzata dal Dott. per Persona_3 conto del sig. in data 22.05.2018 costituiva l'esito finale di tutti gli Parte_6 incontri, lo studio, le valutazioni e la trattativa intercorsi specialmente negli ultimi mesi con la RA , per il tramite del Dott. ”; Parte_1 OP
33) “Vero che la RA , dopo il conferimento dell'incarico al Dott. Parte_1
, dal novembre 2017 ha telefonato in studio per ricevere aggiornamenti e CP_1 fornire/ricevere informazioni con frequenza quasi giornaliera e, in certi periodi, anche più volte al giorno”;
pagina 8 di 20 34) “Vero che dall'inizio del rapporto e cioè dal novembre 2017 si sono svolti almeno 10-15 incontri tra la RA e il Dott. presso lo studio di Pt_1 CP_1 quest'ultimo per una durata anche di un'ora, un'ora e mezza ciascuno”;
35) “Vero che la RA , in più occasioni nel corso del rapporto Parte_1 professionale, ha riferito sia di persona che telefonicamente ai collaboratori di studio del Dott. di essere molto soddisfatta del lavoro svolto dal dott. CP_1
e, in particolare, della valutazione e trattativa che lo stesso OP stava gestendo con il cognato/socio sig. con frasi dal seguente Parte_4 tenore: “Per fortuna c'è il dott. ”, “Mi sento sicura solo se lo fa… il dott. CP_1
”, “Bisognerebbe fare un monumento al dott. ”, “E' l'unico CP_1 CP_1 professionista finora che ha concluso qualcosa”;
36) “Vero che la sig.ra Le ha riferito nel mese di marzo 2018 di essere Parte_1
a conoscenza che le competenze stimate dal Dott. per l'intero incarico si CP_1 sarebbero aggirate attorno ai € 250.000,00 oltre accessori”.
Si indicano a testi:
- Dott. , con studio in San DO di AV (VE), via C. Battisti n. 45; Persona_3
- Dott.ssa , residente in [...]
16;
- , residente in [...]; Controparte_7
- , residente a [...]; Parte_4
- Dott. , c/o Friuladria filiale di Mestre (VE), via Testimone_1 Controparte_8
G. Pepe n. 10;
- Dott.ssa con studio in San DO di AV (VE), Galleria Leon Persona_2
Bianco n. 14/C;
- Avv. Antonio d'Alesio, con studio in Treviso, via Fonderia n. 10.
Si chiede fin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova di
Controparte eventualmente richiesti e ammessi, con gli stessi testi indicati a prova diretta e con altri eventualmente da indicare, insistendosi per l'ammissione, sempre a prova contraria, dell'ulteriore capitolo testimoniale (cap. 37) formulato nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 04.03.2020, con i testi indicati”.
pagina 9 di 20 Fatto e ragioni della decisione
1. , con atto di citazione datato 18 febbraio 2019, proponeva Parte_1 opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di
Treviso le aveva ingiunto l'immediato pagamento di euro 145.699,44 in favore del dottore commercialista , quale corrispettivo per l'attività OP professionale dallo stesso espletata a favore dell'attrice, in forza di lettera di incarico sottoscritta dalla cliente il 15 novembre 2017, e stante la dichiarazione del 18 maggio 2018 con la quale aveva riconosciuto il debito nei Parte_1 confronti del professionista.
L'opponente, con riferimento alla scrittura del 18 maggio 2018, affermava di avere firmato un foglio in bianco, dato che il le aveva detto che era CP_1 necessario raccogliere la sua firma quale consenso che il contribuente deve prestare al fine di avvalersi dell'assistenza fiscale per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, come confermato dalla dichiarazione scritta di sosteneva che ella aveva già pagato il compenso per Testimone_2
l'assistenza ricevuta per la dichiarazione dei redditi (euro 1.000,00) e che il decreto ingiuntivo era stato emesso per prestazioni professionali mai svolte dal dott. , mai chieste e non inerenti alla sua qualifica professionale;
CP_1 disconosceva, poi, le sigle apposte sui fogli della “Lettera di incarico professionale” e sul tariffario a questa allegato.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art 649 c.p.c., la revoca del decreto e l'accertamento che nulla ella doveva al
. CP_1
1.1 Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo istanza di verificazione delle sigle disconosciute dall'attrice.
1.2 Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e istruita la causa attraverso l'assunzione di deposizioni testimoniali e l'espletamento di CTU grafologica, il Tribunale di Treviso, con sentenza n.
566/2024, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione Pt_1 delle spese di lite in favore di ponendo a suo carico anche le OP spese di CTU.
pagina 10 di 20 1.3 Il Tribunale motivava il rigetto delle domande attoree rilevando che la documentazione depositata dal convenuto, la prova testimoniale e la CTU grafologica smentivano la tesi dell'opponente: la aveva sottoscritto Pt_1
(sottoscrizione non disconosciuta) la “Lettera di incarico professionale” del 15 novembre 2017; la CTU aveva verificato l'appartenenza alla anche delle Pt_1 sigle apposte su ciascuno dei fogli di detto documento e la riferibilità alla stessa anche delle sigle apposte sul tariffario;
l'attività espletata dal professionista sulla base dell'incarico ricevuto era stata provata in causa mediante il deposito della relativa documentazione (attività preliminare di studio della copiosa documentazione trasmessagli;
verifica contabile e documentale per la valutazione circa la sistemazione dei rapporti tra coeredi – soci;
partecipazione ad assemblee societarie;
corrispondenza e sessioni telefoniche); la consistenza, il pregio e l'utilità dell'opera professionale erano stati riconosciuti dalla stessa opponente nella scrittura del 18 maggio 2018. In relazione a detto ultimo documento l'eccezione di abusivo riempimento, sollevata dalla , era risultata infondata Pt_1 alla luce della dichiarazione resa dalla teste impiegata presso lo Controparte_7 studio del , la quale aveva chiarito che lo studio non si era occupato della CP_1 dichiarazione dei redditi della (che non aveva dimostrato il contrario), Pt_1 motivo per cui non era credibile la tesi attorea secondo cui il le avrebbe CP_1 fatto firmare il foglio in bianco in relazione alla dichiarazione dei redditi. La scrittura 18 maggio 2018 indicava in euro 250.000,00 il compenso dovuto al per l'opera svolta e ciò rendeva inutile la CTU contabile chiesta CP_1 dall'opponente. Peraltro, il aveva precisato di avere chiesto una minor CP_1 somma in relazione all'attività effettivamente espletata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione , la quale Parte_1 lamenta:
1) il recepimento acritico della sola testimonianza resa da e Controparte_7
l'omesso esame delle dichiarazioni testimoniali rese da che Testimone_2 aveva riferito di aver accompagnato in plurime occasioni la presso lo Pt_1 studio del dott. e, in particolare, di essere stato presente all'incontro CP_1 avvenuto nel pomeriggio del 18 maggio 2018, quando il aveva chiesto CP_1
pagina 11 di 20 alla di firmare un foglio in bianco, a metà altezza, per poter presentare Pt_1 la futura dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione poi, secondo l'appellante, non era stata predisposta dal professionista stante la revoca del mandato avvenuta nei primi giorni del giugno 2018. Pertanto, la circostanza che lo studio commercialistico del non aveva mai provveduto ad effettuare CP_1 la dichiarazione dei redditi della , come riferito dalla teste Pt_1 CP_7 posta dal Giudice a fondamento del proprio convincimento, sarebbe irrilevante attesa l'intervenuta revoca del mandato. Inoltre, la presenza il 18 maggio
2018 del presso lo studio commercialistico non era mai stata Tes_2 contestata dal convenuto, né confutata da nessun testimone sentito nel corso del giudizio. Sarebbe, poi, debole il tentativo del di sostenere che CP_1
l'appuntamento del 18 maggio 2018 e, quindi, la sottoscrizione del riconoscimento di debito, sarebbe avvenuto nel corso della mattinata presso la Cont società e l'inverosimiglianza del contenuto della dichiarazione CP_5 sarebbe provata da ulteriori circostanze emerse nel corso del giudizio (data della formulazione dell'offerta del socio e rifiuto della ) e dalle Pt_4 Pt_1
“particolarità” del riconoscimento di debito (posizionamento della sottoscrizione, redazione della sottoscrizione con mezzo meccanico, lessico e termini tecnici);
2) l'omessa ed erronea motivazione in ordine alla raggiunta prova da parte del dott. delle prestazioni effettivamente svolte per conto della , CP_1 Pt_1 tenuto conto della sostanziale mancanza di prova in ordine al numero degli incontri e delle sessioni telefoniche e che nella parcella venivano richiesti compensi per una presunta attività mai svolta;
3) l'erroneità della decisione in ordine alla omessa amissione della CTU richiesta:
a fronte delle contestazioni svolte in relazione alla sproporzione del compenso rispetto all'attività effettivamente svolta e la corretta applicazione del tariffario professionale il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere CTU volta a verificare la congruità degli importi richiesti dal commercialista.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 12 di 20 Merita di essere evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado l'attrice odierna appellante aveva formulato numerose contestazioni, rilevatesi poi infondate, aveva modificato le circostanze allegate nell'atto introduttivo, all'evidente fine di ricostruire la vicenda a suo vantaggio, e aveva affermato, contrariamente al vero, l'esistenza di omissioni o contraddizioni nella difesa del
. CP_1
3.1 In primo luogo, la tesi sostenuta dalla , secondo cui ella non aveva mai Pt_1 conferito al dott. l'incarico di svolgere l'attività per la quale le veniva CP_1 chiesto il corrispettivo, al pari del disconoscimento delle sigle apposte sulla lettera di incarico professionale e sul tariffario, si è rilevata totalmente infondata atteso che lettera di incarico del 15 novembre 2017 risulta sottoscritta dall'appellante
(sottoscrizione non disconosciuta) e che la CTU grafologica ha accertato l'appartenenza alla anche delle sigle apposte su ciascuno dei fogli che Pt_1 componevano detta lettera e delle sigle apposte sul tariffario, tanto che nel presente giudizio tale accertamento non è oggetto di censura.
3.2 In relazione alla dichiarazione del 18 maggio 2018, nell'atto di citazione in opposizione, l'attrice affermava di avere sottoscritto un foglio bianco, persuasa dal dott. che sarebbe stato successivamente utilizzato solamente per CP_1 delega in attività di assistenza fiscale per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, e che per l'attività effettivamente svolta per la dichiarazione dei redditi il professionista risultava essere stato già retribuito (pag.
5).
Soltanto a seguito delle risultanze della CTU e all'esito delle prove testimoniali la
, non potendo più negare di avere conferito l'incarico al relativo alle Pt_1 CP_1 vicende societarie ed ereditarie, ha mutato strategia affermando che la dichiarazione dei redditi non era stata presentata avendo ella revocato il mandato al e che nulla aveva contestato circa la mancata presentazione dei CP_1 dichiarazione dei redditi avendo “ben altro di cui occuparsi” quando si era vista recapitare un preavviso di parcella di ben 146.000,00 euro.
Come evidenziato dall'appellato, il fatto che il non abbia svolto alcuna CP_1 attività inerente alla dichiarazione dei redditi è tutt'altro che irrilevante dal pagina 13 di 20 momento che ciò dimostra la non veridicità della ricostruzione dei fatti come formulata dalla nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Pt_1
3.3 La censura mossa al Tribunale che erratamente non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal appare totalmente infondata: l'affermazione Tes_2 dell'appellante secondo cui il era stato presente a tutti gli incontri tenutisi Tes_2 tra la e il tra fine 2017 ed il 2018, risulta smentita non soltanto Pt_1 CP_1 dalla teste che aveva dichiarato che tra il novembre 2017 e il maggio CP_7
2018, la aveva avuto numerosi incontri e riunioni con il dott. da Pt_1 CP_1 sola e comunque senza essere accompagnata da altre persone, precisando altresì di avere visto il sig. solo un paio di volte, ma anche dal teste Tes_2 [...]
, commercialista che seguiva la vicenda per conto dei soci e Per_3 Parte_4
, il quale aveva dichiarato di essere stato presente a più incontri con Parte_5
[... il e la , sia a Treviso che a San DO presso la sede della se CP_1 Pt_1
, e di non conoscere il CP_5 Tes_2
Inoltre il teste ha reso una dichiarazione totalmente ininfluente e inattendibile: nella secondo memoria istruttoria (pag. 3) la oltre a disconoscere le sigle Pt_1 presenti sul tariffario allegato alla lettera di incarico professionale, ribadiva l'illegittimo riempimento di foglio firmato in bianco da parte del dott. CP_1
affermando che il le aveva chiesto di sottoscrivere un foglio in
[...] CP_1 bianco, adducendo a pretesto la futura utilità dello stesso per la presentazione della dichiarazione dei redditi, chiedendole di apporre la propria firma circa a metà del foglio, foglio che però, anziché per fini collegati alla dichiarazione dei redditi, il professionista utilizzava per precostituirsi un riconoscimento di debito, compilandolo del tutto illegittimamente.
Nel fare tale affermazione la precisava che nella data in cui risultava essere Pt_1 stata apposta la firma sul foglio firmato in bianco (18 maggio 2018) ella non si era neppure recata nello studio del commercialista, avendo presenziato, invece, ad un incontro presso la sede di Pt_2 Parte_2
Che la non si fosse recata nello studio del il 18 maggio 2018 era Pt_1 CP_1 anche affermato nella querela di falso (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183,
VI comma n.2, c.p.c. - pag. 3) e i capitoli di prova erano volti proprio a pagina 14 di 20 dimostrare tale circostanza (capitolo 11: in data 18 maggio 2018 la sig. ra Pt_1 era altrove rispetto allo studio del dott. ; capitolo 12: se sia vero
[...] CP_1 che la sig. ra si trovasse presso lo studio del dott. in data 18 Parte_1 CP_1 maggio 2018);
Invece il teste non solo ha dichiarato, smentito poi dalle dichiarazioni rese Tes_2 dagli altri testi escussi, di essere sempre stato presente ai suddetti incontri e affermato di essere l'unica persona che dava una mano alla e conosceva i Pt_1 fatti, nonostante la fosse assistita da numerosi professionisti, ma ha Pt_1 affermato che la sottoscrizione del foglio in bianco sarebbe avvenuta proprio il 18 maggio 2018 quando la aveva sempre sostenuto di non essersi mai recata Pt_1 in tale data presso lo studio del . CP_1
Appare evidente l'inattendibilità di tale teste, il quale ha riferito una circostanza esattamente contraria a quanto sostenuto dalla . Pt_1
Quanto al fatto che la presenza il 18 maggio 2018 del presso lo studio Tes_2 commercialistico non era mai stata contestata dal convenuto, né confutata da nessun testimone sentito nel corso del giudizio (pag. 8 atto di citazione in appello), non si vede il motivo per cui il avrebbe dovuto formulare una CP_1 tale contestazione dato che la aveva sempre sostenuto di non essersi recata Pt_1 presso lo studio del professionista in tale data.
3.4 Non corrisponde al vero, poi, come sostenuto dal nuovo difensore della Pt_1 nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, che soltanto nella comparsa conclusionale il aveva deciso di “rendere edotti” la controparte CP_1
e il Giudice circa il fatto che la dichiarazione del 18 maggio 2018 era stata rilasciata dalla in occasione dell'incontro avvenuto presso la sede della Pt_1
A smentire tale affermazione è sufficiente leggere la Parte_2 comparsa di costituzione e risposta (pag. 28) dove il convenuto precisava: “Il 18 maggio 2018 si tenne un (ennesimo) incontro, presso la sede della
[...]
tra la RA , assistita dal Dott. , e il socio Parte_2 Pt_1 CP_1 [...]
, a sua volta assistito dal Dott. , per “…tentare la definizione di un Pt_4 Pt_3 accordo complessivo che prevedeva l'acquisto delle quote detenute dalla sig.ra
nelle citate società da parte del sig. per un importo Parte_1 Parte_4
pagina 15 di 20 complessivo di Euro 2.150.000=…”. All'esito di tale incontro, ed in previsione della formalizzazione della proposta da parte del il Dott. richiese Pt_4 CP_1 alla RA , del tutto comprensibilmente considerati i valori in gioco, il Pt_1 rilascio di un consenso scritto alla definizione formale della controversia alle condizioni che si erano ipotizzate nel corso della riunione (e che poi sono state effettivamente proposte), nonché la formale presa d'atto da parte della cliente della complessità e dell'entità del lavoro svolto mediante l'approvazione di un preventivo di massima che le era già stato più volte formulato verbalmente (cfr. dichiarazione , doc. 30), ferma restando comunque l'applicazione CP_6
(in aumento o in difetto) del tariffario concordato al momento del rilascio dell'incarico professionale”.
In realtà è sempre stata la a non indicare e precisare quando sarebbe Pt_1 avvenuta la sottoscrizione del foglio bianco, a negare di avere firmato tale sottoscrizione il 18 maggio 2018, essendo ella altrove, per poi negare di averlo sottoscritto nella mattinata durante la riunione tenutasi presso la sede della
[...] fondandosi inattendibile deposizione resa dal che Parte_2 Pt_7 Tes_2 aveva riferito una circostanza esattamente contraria alla ricostruzione della vicenda sostenuta fino a quel momento dall'attrice opponente.
3.5 Tutto il compendio probatorio sconfessa la tesi dell'appellante secondo cui il le avrebbe fatto firmare un foglio in bianco per la presentazione della CP_1 dichiarazione dei redditi.
In primo luogo, l'incarico professionale conferito dalla al dott. non Pt_1 CP_1 aveva ad oggetto alcuna attività relativa alla compilazione e alla spedizione della dichiarazione dei redditi, bensì una complessa e variegata attività di tutt'altra natura (consulenza, assistenza e valutazione peritale delle partecipazioni societarie ereditate;
consulenza e assistenza nella tutela dei diritti relativi alle partecipazioni societarie e agli altri beni e/o attività ereditate dalla sig.ra ER
, comprese le opportune verifiche anche contabili presso le società stesse
[...]
e/o terzi, e quant'altro ritenuto a tal fine opportuno;
assistenza nelle cause giudiziali in corso a vario titolo per quanto di competenza professionale e sulla base di quanto indicato), come emerge dal contenuto della lettera di incarico pagina 16 di 20 professionale del 15 novembre 2017 alla quale era allegato il relativo tariffario siglato dalla . Pt_1
In secondo luogo la presentazione della dichiarazione dei redditi, per la quale sarebbe stato firmato il foglio in bianco, non rientrava nell'oggetto conferito e tale attività non è stata svolta dal , contrariamente a quanto sostenuto in un CP_1 primo momento dall'attrice nell'atto di opposizione, come confermato dalla teste la quale ha anche precisato che per le dichiarazioni dei redditi lo studio CP_7 utilizzava un modulo prestampato (“impegno alla trasmissione telematica”) che veniva fatto firmare ai clienti.
D'altra parte, non vi era motivo che la rilasciasse, peraltro proprio il 18 Pt_1 maggio 2018 quando si era tenuta una importante riunione volta a risolvere i Cont dissidi dei soci della un'autorizzazione per una attività di Controparte_5 presentazione della dichiarazione dei redditi che ella non aveva mai richiesto prima, e tantomeno commissionato, e che nulla aveva a che vedere con quella che era l'attività per la quale aveva incaricato il . CP_1
3.6 Quanto al contenuto della dichiarazione, la data della formulazione dell'offerta del socio appare irrilevante in quanto nel riconoscimento di debito di parla Pt_4 di una eventuale offerta, evidentemente prevedibile all'esito della riunione tenutasi nella mattinata del 18 maggio 2018. Parimenti irrilevante è che la dichiarazione sia stata redatta con mezzo meccanico e il posizionamento della sottoscrizione, al pari del lessico utilizzato, relativo alle vicende societarie di cui si dava contezza e non certo caratterizzato da particolari tecnicismi.
3.7 Infondato è anche il secondo motivo di appello: il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'attività espletata dal professionista sulla base dell'incarico ricevuto fosse stata provata in causa mediante il deposito della relativa documentazione.
Infatti, il dott. ha prodotto tutta la documentazione trasmessagli dalla CP_1
e dallo stesso esaminata, valutata e verificata al fine di adempiere Pt_1 all'incarico ricevuto.
Risulta, inoltre, provato (doc. da 28 a 42 – fascicolo convenuto opposto) che il dott. ha partecipato ai numerosi incontri tenutisi con la cliente e con i CP_1 vari professionisti, sia della , sia degli altri soci, necessari a dirimere i Pt_1
pagina 17 di 20 profondi contrasti presenti all'interno della compagine sociale sia della Pt_3
sia della e individuare una soluzione che potesse
[...] Parte_2 soddisfare tutte le parti interessate dalle varie controversie esistenti.
I plurimi incontri trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi e . CP_7 Pt_3
Il dott. ha anche allegato e provato (doc. 46 e 47) di avere partecipato CP_1 alle assemblee societarie e ha depositato le numerosissime mail (doc. da 75 a 79
e doc. 81) inviategli dalla , contenenti plurime e puntuali richieste, nonché Pt_1 valutazioni sui comportamenti degli altri soci, che dimostrano l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento.
3.8 Il Tribunale ha anche correttamente valorizzato il contenuto della dichiarazione del 18 maggio 2018.
Infatti, “In tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al 'titolo' del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio” (Cass. n. 28448/2024).
Nella fattispecie, avendo la riconosciuto come dovuta una cifra ben Pt_1 determinata, l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova è tale da ricomprendere non solo il rapporto giuridico che costituisce la fonte dell'obbligazione ma anche l'entità del credito monetario che è stata espressamente riconosciuta come dovuta dalla stessa debitrice.
4. Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono l'appello deve essere rigettato e , soccombente, deve essere condannata al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di liquidate come in dispositivo (valore OP della domanda euro 145.699,44, parametri medi, senza fase istruttoria).
5. In merito alla domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellato, ritiene il
Collegio che all'esito del giudizio siano emersi elementi di fatto e di diritto che pagina 18 di 20 impongono di sanzionare l'appellante per l'esercizio dell'azione in violazione del canone del giusto processo.
, infatti, con una condotta connotata da mala fede, ha negato lo Parte_1 svolgimento di qualsivoglia attività da parte del professionista e affermato di averlo già pagato;
ha falsamente disconosciuto le firme apposte sulla lettera di incarico e sul tariffario, tentando anche di falsare gli esiti dell'accertamento peritale modificando le proprie sigle in sede di redazione del saggio grafico, come rilevato dallo stesso CTU in risposta alle osservazione del CTP di parte opponente
(pag. 46); ha ricostruito la vicenda in termini non credibili e poi, all'esito delle prove assunte, ha modificato la sua ricostruzione dei fatti;
ha rilevato nella difesa dell'opposto incompletezze e omissioni inesistenti;
ha proposto un appello fondato sulla inattendibile dichiarazione resa dal peraltro contraria alla tesi dalla Tes_3 stessa in origine sostenuta e poi artatamente modificata al solo fine creare confusione e appesantire il giudizio;
ha continuato a chiedere l'accertamento dell'insussistenza del credito del nonostante le evidenze istruttorie. CP_1
La somma viene equitativamente determinata in un importo corrispondente alle spese processuali.
Sussistendo un'ipotesi di responsabilità aggravata, la parte appellante è altresì condannata, ai sensi dell'art. 96, IV comma, c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, somma proporzionata rispetto a quella liquidata in favore dell'appellato.
6. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 566/2024 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 19 di 20 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso
[...] delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
- condanna, altresì, al pagamento in favore di della Parte_1 OP somma di euro 9.991,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, ex art. 96 c.p.c.
- condanna al pagamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle Parte_1 ammende ex art. 96, IV comma, c.p.c.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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