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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1701 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1701 /2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
nato a [...] il [...] con l'Avv. MANERBA CP_1
ANGELA
-ricorrente-
E
nata ad [...] il [...], con l'Avv. TIZIANA Controparte_2
RATTO
-ricorrente-
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.09.2025;
Condizioni congiunte: “si dà atto che i coniugi non intendono riconciliarsi;
si dà atto che i coniugi hanno già definito ogni questione patrimoniale esistente fra i medesimi in sede di separazione e che non hanno figli;
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra i ricorrenti in Cortiglione (AT), trascritto negli atti dello Stato Civile del
Comune di Cortiglione (AT) al n. 2 Serie A Parte II Ufficio Anno 2015, senza alcun obbligo reciproco, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti ed indipendenti;
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortiglione (AT) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti di legge;
Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 11/07/2015 in Cortiglione (AT), optando in tale sede per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria, in data 18/12/2024, nella procedura R.G.N. 2197/2024
Le parti rappresentavano che dalla separazione era trascorso abbondantemente il termine di cui al disposto dell'art. 3, lett. b), legge 898/1970, senza che si fosse ricostruita la comunione materiale e spirituale tra loro;
dichiaravano di aver dato integralmente esecuzione agli accordi di cui alla separazione e di essere economicamente autosufficienti, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro ulteriore rapporto economico-patrimoniale e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in dipendenza dell'intercorsa unione matrimoniale;
le parti pertanto, addivenivano alla determinazione di richiedere consensualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 18 dicembre 2024, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 30/07/2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. CP_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 Controparte_2 C.F._2
contratto matrimonio a Cortiglione (AT), in data 11/07/2015 (Anno 2015, Parte 2^, Serie A, N. 2);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortiglione (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 07/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1701 /2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
nato a [...] il [...] con l'Avv. MANERBA CP_1
ANGELA
-ricorrente-
E
nata ad [...] il [...], con l'Avv. TIZIANA Controparte_2
RATTO
-ricorrente-
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.09.2025;
Condizioni congiunte: “si dà atto che i coniugi non intendono riconciliarsi;
si dà atto che i coniugi hanno già definito ogni questione patrimoniale esistente fra i medesimi in sede di separazione e che non hanno figli;
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra i ricorrenti in Cortiglione (AT), trascritto negli atti dello Stato Civile del
Comune di Cortiglione (AT) al n. 2 Serie A Parte II Ufficio Anno 2015, senza alcun obbligo reciproco, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti ed indipendenti;
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortiglione (AT) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti di legge;
Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 11/07/2015 in Cortiglione (AT), optando in tale sede per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria, in data 18/12/2024, nella procedura R.G.N. 2197/2024
Le parti rappresentavano che dalla separazione era trascorso abbondantemente il termine di cui al disposto dell'art. 3, lett. b), legge 898/1970, senza che si fosse ricostruita la comunione materiale e spirituale tra loro;
dichiaravano di aver dato integralmente esecuzione agli accordi di cui alla separazione e di essere economicamente autosufficienti, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro ulteriore rapporto economico-patrimoniale e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in dipendenza dell'intercorsa unione matrimoniale;
le parti pertanto, addivenivano alla determinazione di richiedere consensualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 18 dicembre 2024, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 30/07/2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. CP_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 Controparte_2 C.F._2
contratto matrimonio a Cortiglione (AT), in data 11/07/2015 (Anno 2015, Parte 2^, Serie A, N. 2);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortiglione (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 07/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.