Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 7805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7805 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02894/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2894 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della nota prot. nr.-OMISSIS- del 20 dicembre 2023, recante diniego di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di negozio di vendita di giochi pubblici e del silenzio rigetto formatosi a seguito del ricorso gerarchico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. AV LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 21 maggio 2024 e depositato il 13 giugno 2024, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con il quale il Questore della provincia di Napoli ha respinto una sua istanza di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di negozio di vendita di giochi pubblici da attivare in -OMISSIS-.
La reiezione dell’istanza è motivata dalla circostanza che l’amministrazione ha ritenuto che il ricorrente non desse sufficienti garanzie di non abusare del titolo richiesto.
Questa valutazione di non piena affidabilità del ricorrente è stata dedotta dalla esistenza a carico dello stesso ricorrente e della persona da lui designata quale rappresentante nell’esercizio dell’attività di frequentazioni con soggetti aventi a proprio carico “precedenti di polizia”.
In particolare in ordine alla persona del ricorrente il provvedimento – dopo aver premesso che egli fu denunciato il 21 settembre 2007 e il 4 settembre 2008 per minacce e in data 1 settembre 2009 per ingiurie – menziona: 1) un controllo eseguito il 21 settembre 2023, in occasione del quale egli era in compagnia di due soggetti, il primo dei quali avente a proprio carico pregiudizi per detenzione di stupefacenti, ricettazione, rifiuto dell’accertamento delle condizioni psico-fisiche alla guida, e il secondo dei quali pregiudizi per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, inosservanza di provvedimenti dell’autorità e violazione dell’articolo 7, comma 15- bis , c.d.s. (norma che sanziona l’attività di parcheggiatore abusivo) e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale); 2) un controllo del 5 marzo 2020, in occasione del quale il ricorrente era in compagnia di un soggetto avente pregiudizi per spaccio di stupefacenti; 3) quattro controlli eseguiti tra il 2013 e il 2018, in occasione dei quali il ricorrente era in compagnia di un soggetto avente pregiudizi per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falso ideologico; 4) un controllo eseguito il 27 gennaio 2013, in occasione del quale il ricorrente era in compagnia dello zio, appartenente a un clan camorristico e avente a proprio carico pregiudizi per associazione mafiosa, estorsione, ricettazione, falso e associazione per delinquere; 5) un controllo eseguito il 31 dicembre 2013 in occasione del quale il ricorrente era in compagnia di un soggetto avente pregiudizi per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
In ordine alla persona nominata quale rappresentante nell’esercizio dell’attività, il provvedimento menziona: 1) un controllo eseguito il 31 maggio 2023, in occasione del quale ella era in compagnia di un soggetto con pregiudizi per ricettazione, truffa e spaccio di stupefacenti; 2) un controllo eseguito il 19 dicembre 2020, in occasione del quale ella era in compagnia di un soggetto appartenente a un clan camorristico avente a suo carico un “avviso orale” del questore di Napoli e pregiudizi per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, spaccio di stupefacenti, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale, furto, associazione per delinquere, truffa e uso di atto falso; nella stessa occasione ella era altresì in compagnia di un secondo soggetto avente a carico a sua volta un avviso orale del Questore di Napoli e pregiudizi per spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di stupefacenti per uso personale; entrambi questi soggetti sono stati poi arrestati il 25 aprile 2022 per i reati di associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti; 3) un controllo eseguito il 7 ottobre 2018, in occasione del quale ella era in compagnia di un soggetto avente pregiudizi per gestione di rifiuti non autorizzata; 4) due controlli del 2017 e del 2016, in occasione dei quali ella era in compagnia di un soggetto con pregiudizi per violazione dei sigilli e contrabbando di tabacchi esteri lavorati, 5) un controllo del 1° novembre 2016, in occasione del quale ella era in compagnia di un soggetto denunciato per guida senza patente.
Inoltre la stessa persona convive con due cugini (gemelli, visto che sono nati nello stesso giorno, mese e anno), uno dei quali è stato denunciato il 26 marzo 2016 per guida senza patente mentre l’altro è stato trovato il 19 dicembre 2016 in compagnia dello zio materno avente pregiudizi per inosservanza dell’obbligo di soggiorno, traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio e rapina.
Il ricorrente - che ha vanamente proposto ricorso gerarchico contro il provvedimento del Questore per poi, a fronte della mancata decisione di quest’ultimo, proporre il ricorso all’esame dopo la formazione del silenzio-rigetto - denuncia che il provvedimento è illegittimo per violazione degli articoli 11, 12, 13 e 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’articolo 161 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 e per difetto di motivazione istruttoria e presupposti.
In pratica il ricorrente sostiene di essere incensurato e di possedere i requisiti richiesti in generale per l’ottenimento delle cd. licenze di polizia e che l’elenco di pregiudizi di polizia recato dall’atto impugnato non assolve all’onere dell’amministrazione di provare che egli difetti del requisito della “buona condotta” (onere che non grava sul richiedente ma sull’amministrazione a seguito della sentenza n. 440 del 1993 della Corte Costituzionale); la tesi del ricorrente – che precisa in merito al proprio zio, menzionato nel provvedimento quale associato a un clan camorristico, che questi è stato assolto “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza depositata il 15 gennaio 2021 – è che la circostanza che in occasione di controlli egli fosse in compagnia di soggetti con precedenti di polizia non implica l’assenza della buona condotta né può far presumere che egli sia coinvolto in attività criminose; egli sostiene altresì che solo condotte del richiedente e non di terzi possano essere utili a fondare un giudizio di inaffidabilità; a ciò si aggiunge che il provvedimento si limita a elencare una serie di controlli senza tuttavia recare alcuna specificazione in merito alle ragioni concrete del giudizio di inaffidabilità formulato nei suoi confronti. Infine il ricorrente denuncia che non gli è stato dato l’avviso di procedimento e quindi non è stato messo nelle condizioni di interloquire nel procedimento a tutela dei suoi interessi.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che le censure relative alla mancata partecipazione al procedimento sono infondate in fatto, dato che l’amministrazione ha documentato che al ricorrente è stato dato personalmente avviso dell’inizio del procedimento (o meglio preavviso di diniego) in data 23 novembre 2023; inoltre il ricorrente ha anche esercitato, attraverso il proprio difensore, l’accesso agli atti “ostensibili” del procedimento in data 7 dicembre 2023.
Al ricorrente è stata quindi data la possibilità di partecipare al procedimento e la circostanza che egli non abbia presentato documenti né memorie è il frutto di una sua scelta.
Sul piano sostanziale le censure proposte sono invece fondate. Per quanto suggestivo possa essere l’elenco dei precedenti dei soggetti trovati in compagnia del ricorrente e della persona che egli aveva designato quale proprio rappresentante (tuttavia nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha sostenuto che questa designazione è nelle more venuta meno), essi non provano che il ricorrente sia dedito ad attività delittuose o che egli abbia una comunanza di interessi con soggetti contigui al mondo della criminalità, tanto più che si tratta di controlli avvenuti nell’arco di un lungo periodo di tempo che non permettono di ritenere che tra il ricorrente o la sua preposta e questi soggetti vi fosse una vera frequentazione dalla quale dedurre appunto una comunanza di interessi in attività illecite e non meri contatti occasionali, come anche sarebbe astrattamente possibile; per fornire una simile prova occorrerebbe un’attività istruttoria che fornisca elementi che, anche in via presuntiva, permettano di ritenere che l’istante o un soggetto a lui legato da una reale comunanza di interessi sia contiguo al mondo della criminalità e che, quindi, egli abbia (all’attualità) interessi in comune con soggetti dediti al crimine; solo in tal caso il sospetto che l’attività oggetto della licenza richiesta possa essere strumentalizzata a fini illeciti (per es. riciclaggio di denaro frutto di reati) acquisterebbe consistenza; a questi fini quindi non è sufficiente un mero elenco di controlli in occasione dei quali il ricorrente (o la persona designata quale preposto all’attività oggetto di licenza) sia stato trovato in compagnia di soggetto aventi pregiudizi di polizia (che questi potrebbe anche ignorare); tra l’altro nessuna indicazione è stata fornita dall’amministrazione – neppure in sede di processo - in merito al seguito delle denunce a carico di questi soggetti; l’unica indicazione è quella fornita dallo stesso ricorrente in ricorso secondo cui suo zio (che nella prospettazione del provvedimento sarebbe un esponente di un clan camorristico) è stato in realtà assolto nel relativo processo in cui era imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso “per non aver commesso il fatto”.
In definitiva, per quanto si tratti di una situazione per così dire “ border line ”, il Collegio ritiene che l’amministrazione non abbia assolto all’onere su di essa gravante di dimostrare che il ricorrente, soggetto incensurato, sia privo del requisito della buona condotta. Il provvedimento va quindi annullato con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI BR, Presidente
AV LL, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV LL | RI BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.