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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1721/2025
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 18.9.2025
Il Giudice rilevato che fino alle ore 12:55 nessuno compare;
vista la regolarità della comunicazione di rinvio all'odierna udienza alla parte costituita;
letto l'art. 348 c.p.c.;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 18.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale, nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1721/2025
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Patrizio Vaiano Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 2372/2024 del Giudice di Pace Parte_1
di Nola, depositata in data 06.10.2024, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'azione promossa dall' nei confronti di e della (oggi Pt_1 Controparte_1 Controparte_3
, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti nel sinistro Controparte_2
verificatosi il 21.12.2022, alle ore 12:00 circa, in Saviano (NA).
Alla prima udienza di comparizione - rinviata d'ufficio all'11.9.2025: cfr. decreto del 18.6.2025 con cui la prima udienza, fissata in citazione per il 17.7.2025, veniva rinviata in considerazione del fatto che la stessa ricadeva nel c.d. “periodo di distacco” determinato con delibera del CSM del 12.02.2025, relativa al periodo feriale per l'anno 2025, dal 16 al 26 luglio 2025 - la scrivente, preso atto che parte appellante non presenziava all'udienza, stante il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione di rinvio, rinviava la causa all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Nemmeno si costituivano le parti appellate, ed nonostante la Controparte_1 Controparte_2
ritualità delle notifiche nei loro confronti e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il verbale di udienza dell'11.9.2025 veniva ritualmente comunicato alla parte appellante (unica costituita in giudizio) in data 12.9.2025: si cfr. sezione del fascicolo telematico dedicato alle comunicazioni di
Cancelleria.
L'appellante non è comparso nemmeno all'odierna udienza.
Ciò posto, va osservato che l'art. 348 c.p.c. prevede che in caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza il giudice dell'appello rinvia ad un'altra udienza, dandone comunicazione all'appellante e, in caso di mancata comparizione, l'appello va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
La delibazione sulla questione di improcedibilità rilevata di ufficio è una decisione astrattamente idonea a definire la controversia tra le parti, onde la stessa ha natura di sentenza, e tale forma deve pertanto rivestire, dovendo altresì il Giudice anche decidere sulle spese, come statuito in più occasioni dalla
Corte di legittimità: «A seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 L. 26.11.1990 n. 353 (confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della L. n. 533/1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357
3 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, co. 2, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio» (Cassazione civile sez. lav., 08.7.2004, n. 12636; nello stesso senso, si cfr.: Cassazione civile sez. lav., 13.02.2004, n. 2851; Cassazione civile sez. VI,
12.02.2015, n. 2816).
Alla luce dei richiamati principi di diritto, l'appello proposto da deve essere Parte_1
dichiarato improcedibile, in quanto l'appellante non è comparso né alla prima udienza, né a quella successiva fissata, per la data odierna, ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., ciò nonostante la rituale comunicazione del rinvio dell'udienza, tanto assorbendo la disamina nel merito dei motivi di appello.
Nulla sulle spese di lite, vista la contumacia delle parti appellate.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
2. Dichiara improcedibile l'appello proposto da;
Parte_1
3. Compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio;
4 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 18.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
5
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 18.9.2025
Il Giudice rilevato che fino alle ore 12:55 nessuno compare;
vista la regolarità della comunicazione di rinvio all'odierna udienza alla parte costituita;
letto l'art. 348 c.p.c.;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 18.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale, nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1721/2025
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Patrizio Vaiano Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 2372/2024 del Giudice di Pace Parte_1
di Nola, depositata in data 06.10.2024, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'azione promossa dall' nei confronti di e della (oggi Pt_1 Controparte_1 Controparte_3
, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti nel sinistro Controparte_2
verificatosi il 21.12.2022, alle ore 12:00 circa, in Saviano (NA).
Alla prima udienza di comparizione - rinviata d'ufficio all'11.9.2025: cfr. decreto del 18.6.2025 con cui la prima udienza, fissata in citazione per il 17.7.2025, veniva rinviata in considerazione del fatto che la stessa ricadeva nel c.d. “periodo di distacco” determinato con delibera del CSM del 12.02.2025, relativa al periodo feriale per l'anno 2025, dal 16 al 26 luglio 2025 - la scrivente, preso atto che parte appellante non presenziava all'udienza, stante il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione di rinvio, rinviava la causa all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Nemmeno si costituivano le parti appellate, ed nonostante la Controparte_1 Controparte_2
ritualità delle notifiche nei loro confronti e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il verbale di udienza dell'11.9.2025 veniva ritualmente comunicato alla parte appellante (unica costituita in giudizio) in data 12.9.2025: si cfr. sezione del fascicolo telematico dedicato alle comunicazioni di
Cancelleria.
L'appellante non è comparso nemmeno all'odierna udienza.
Ciò posto, va osservato che l'art. 348 c.p.c. prevede che in caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza il giudice dell'appello rinvia ad un'altra udienza, dandone comunicazione all'appellante e, in caso di mancata comparizione, l'appello va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
La delibazione sulla questione di improcedibilità rilevata di ufficio è una decisione astrattamente idonea a definire la controversia tra le parti, onde la stessa ha natura di sentenza, e tale forma deve pertanto rivestire, dovendo altresì il Giudice anche decidere sulle spese, come statuito in più occasioni dalla
Corte di legittimità: «A seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 L. 26.11.1990 n. 353 (confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della L. n. 533/1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357
3 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, co. 2, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio» (Cassazione civile sez. lav., 08.7.2004, n. 12636; nello stesso senso, si cfr.: Cassazione civile sez. lav., 13.02.2004, n. 2851; Cassazione civile sez. VI,
12.02.2015, n. 2816).
Alla luce dei richiamati principi di diritto, l'appello proposto da deve essere Parte_1
dichiarato improcedibile, in quanto l'appellante non è comparso né alla prima udienza, né a quella successiva fissata, per la data odierna, ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., ciò nonostante la rituale comunicazione del rinvio dell'udienza, tanto assorbendo la disamina nel merito dei motivi di appello.
Nulla sulle spese di lite, vista la contumacia delle parti appellate.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
2. Dichiara improcedibile l'appello proposto da;
Parte_1
3. Compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio;
4 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 18.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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