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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10159/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza telematica del 3.12.2024.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi nella qualità di eredi del sig. C.F._2 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 25/08/2015 (c.f.
[...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Tamara Liguori, con C.F._3
studio in Salerno, al C.so V. Emanuele 58 (indirizzo PEC:
pagina 1 di 12 e con lei elettivamente domiciliati, in virtù Email_1
di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
L'avv.to DAMIANO PALO, nato a [...], l'[...] ed ivi residente,
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé stesso, ed C.F._4
elettivamente dom.to presso il suo studio in Battipaglia Via 1° Maggio, n°11,
(PEC: .salerno.it). Email_2 CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa 14 (p. Iva
), contumace. P.IVA_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 3 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 21/12/2021, gli attori Parte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Parte_2
l'avv. Damiano Palo, al fine di sentir accertare l'inesatto adempimento del convenuto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale, dichiarare non dovuto ex art.1460 c.c. il saldo professionale e per l'effetto condannare a restituire la somma di € 800,00, già corrisposta quale acconto professionale,
nonché condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli eredi del de cuius per la somma di € 4.059,44, o in quella Persona_1
diversa misura che sarà ritenuta secondo il prudente apprezzamento del giudice adito;
con vittoria di spese.
Precisavano in fatto, ed a sostegno della domanda proposta, che nell'anno 2015
il sig. aveva dato mandato all'avv. Damiano Palo affinché lo Persona_1
rappresentasse nell'impugnazione del verbale con cui l'INPS di Salerno, benché
lo avesse riconosciuto invalido al 100%, nonché portatore di handicap ai sensi di cui all'art.3 co. I della L.5/2/92, gli aveva tuttavia negato l'indennità di accompagnamento;
che, con ricorso per ATP depositato presso il Tribunale
Civile di Salerno - sezione lavoro, il 27/2/2015 e recante il n. RGL 2127/15,
l'avv. Damiano Palo chiedeva invece, erroneamente, la corresponsione, in favore del non dell'indennità di accompagnamento, bensì Persona_1
pagina 3 di 12 dell'assegno ordinario di invalidità; che il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
Concludevano perché il Tribunale adito accertasse l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. Damiano Palo e per l'effetto dichiarasse risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarasse non dovuto ex art. 1460 c.c. il saldo del compenso professionale e, sempre per l'effetto,
condannasse l'avv. Damiano Palo alla restituzione della somma di euro 800,00
oltre interessi, già corrisposta quale acconto sui compensi professionali;
condannasse il convenuto avv. Damiano Palo al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli eredi del sig. quantificati in €uro Persona_1
4.059,44 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito e con vittoria di spese e competenze.
Iscritto a ruolo il giudizio, si costituiva la parte convenuta che impugnava e contestava, in fatto ed in diritto, ogni richiesta e deduzione delle parti attrici e concludeva affinché in via preliminare e previa fissazione di nuova udienza si autorizzasse la chiamata in causa del terzo in garanzia, Società
[...]
; nel merito, in via principale, rigettarsi la domanda attrice, Controparte_3
priva di ogni fondamento nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiararsi il terzo CP_4 CP_3
pagina 4 di 12 in persona del suo legale rappresentante p.t., a tenere Controparte_2
indenne il convenuto dal risarcimento del danno da corrispondere e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice a risarcire il danno con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Precisava che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non sussisteva non incidendo il presunto errore sugli interessi in questione dal momento che agli attori non era preclusa la possibilità di avanzare l'istanza amministrativa d riconoscimento del loro diritto o depositare nuovo ricorso;
di non aver mai ricevuto alcuna somma dagli attori, costituitisi poi a seguito del decesso del a titolo di acconto dei compensi professionali;
contestava la Persona_1
quantificazione dei danni patrimoniali avanzata dalle parti attrici instando per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice la stessa non si costituiva: quindi, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI co cpc, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti per la precisazione delle conclusioni, alla udienza cartolare del 3.12.2024 e, queste precisate dalle parti mediante il deposito delle note telematiche, tratteneva la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge chiaramente dall'atto introduttivo, la richiesta posta all'attenzione del tribunale investe la fattispecie dell'inadempimento contrattuale da parte del professionista e la conseguente applicazione dell'istituto della risoluzione contrattuale.
La fattispecie in esame è stata oggetto di molteplici pronunce della giurisprudenza che, senza particolari dibattiti o deviazioni, ha individuato alcuni principi da osservare ed a cui questo tribunale si ispira ai fini di una corretta valutazione della vicenda in corso.
L'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato.
L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia,
compromette il buon esito del giudizio. Invece, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.
pagina 6 di 12 Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l'evidenziata natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli,
determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente.
Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo.
La Suprema Corte ha, poi, avuto modo di affermare che anche oggi, la norma deontologica non si spinge ad enunciare un obbligo dell'avvocato che accetta il mandato alle liti di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto,
bensì un onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa pagina 7 di 12 ipotizzabili, informando il cliente dello svolgimento del mandato a lui affidato
(v. Cass. n. 30169/2018).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità nel sottolineare il dovere dell'avvocato di informare il cliente in merito ai rischi del processo fa riferimento a casi in cui la causa promossa è chiaramente avventata o in cui il professionista omette di informare il cliente di elementi ostativi all'accoglimento della domanda, quali la decadenza dall'azione o la prescrizione del diritto).
Così, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato.
La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta,
con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024,
n.28903).
La responsabilità professionale dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della lite;
tale giudizio va compiuto sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica ed è
pagina 8 di 12 riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità. In sostanza, dunque, la responsabilità dell'avvocato non si configura solo in ragione del non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se il pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno si sia effettivamente prodotto ed infine se, ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni. In mancanza di tanto,
difetta la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale - commissiva od omissiva - ed il risultato derivatone.
Nel caso in esame, dalle risultanze della documentazione depositata da parte attrice e dalle ammissioni di parte convenuta la prova della negligenza dell'avv.
Palo appare dimostrata.
Appare evidente e marchiano, infatti, che la qualificazione del petitum, come prospettata dall'avv. Palo in sede di ricorso per ATP, identificata nella erronea richiesta di un riconoscimento a favore del di uno stato, quello Persona_1
di invalidità civile, già in capo allo stesso accertato e riconosciuto, in luogo del riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento, abbia determinato il conseguenziale rigetto per inammissibilità della domanda.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, risulta, dunque, ascrivibile, in capo al professionista, la responsabilità dell'inesatto adempimento della propria pagina 9 di 12 prestazione che giustifica la richiesta di risoluzione del contratto, che va dunque, dichiarata.
Vero è che, la domanda, erroneamente azionata, non avrebbe comportato conseguenze definitive in capo al essendo la stessa riproponibile con Per_1
l'esatta indicazione della prestazione richiesta: sia perché non v'era un giudicato formatosi che ne pregiudicava la riproposizione, stante appunto l'erronea indicazione del petitum e sia perché, dal rigetto per inammissibilità
non può derivarne un pregiudizio all'azione che, resta, comunque, in capo al titolare della stessa.
Sicché, nel caso di specie, l'inadempimento del professionista non rientra nel novero del grave inadempimento.
La conseguenza di tale ragionamento riverbera i suoi effetti anche sulle altre domande poste all'attenzione da parte attrice: così, in merito sia alla richiesta di restituzione dell'asserito versamento in acconto sulle competenze pari ad €
800,00, sia sulla richiesta di danni va precisato che gli stessi non appaiono sorretti da adeguato supporto probatorio tale da giustificarne una declaratoria in tal senso.
Per quanto concerne, infatti, l'asserito versamento dell'acconto sulle competenze professionali la circostanza risulta smentita dalla controparte né,
tantomeno, parte attrice, ha assolto al suo onere probatorio imposto dall'art.
pagina 10 di 12 giudicante alcun appiglio fattuale e/o giuridico utile per l'accoglimento della pretesa.
Allo stesso modo la richiesta di danni, che parte attrice collega direttamente,
facendola coincidere, all'importo previsto per l'indennità di accompagnamento,
non appare provata né può trovare accoglimento: in mancanza, infatti, di un accertamento nel merito delle ragioni di parte attrice ed alla luce delle pur sollevate contestazioni e deduzioni di parte convenuta, questo giudice non ritiene possano discendere conseguenze di questo genus.
Va, invece, condannato l'avv. Palo alla restituzione, in favore degli eredi delle somme versate per l'introduzione del giudizio di ATP, Per_1
quantificate in euro 60,00.
La domanda di manleva come avanzata nei confronti della terza chiamata in causa deve essere rigettata, in assenza della prova della vigenza del contratto al momento dell'espletamento della prestazione professionale, non essendovi prova documentale della sussistenza del contratto assicurativo con eventuali clausole di retroattività.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara risolto il contratto di mandato a suo tempo stipulato tra le parti.
pagina 11 di 12 - Rigetta la domanda di restituzione di acconto sulle competenze perché non provata.
- Rigetta la domanda di risarcimento danni come formulata.
- Condanna l'avv. Damiano Palo alla restituzione, in favore degli attori sopra indicati, delle somme versate per l'introduzione del giudizio di ATP,
quantificate in euro 60,00 oltre interessi dalla data della domanda.
- Rigetta la domanda di manleva come formulata.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 4 marzo 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c. di provare i fatti a fondamento della domanda non offrendo al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza telematica del 3.12.2024.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi nella qualità di eredi del sig. C.F._2 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 25/08/2015 (c.f.
[...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Tamara Liguori, con C.F._3
studio in Salerno, al C.so V. Emanuele 58 (indirizzo PEC:
pagina 1 di 12 e con lei elettivamente domiciliati, in virtù Email_1
di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
L'avv.to DAMIANO PALO, nato a [...], l'[...] ed ivi residente,
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé stesso, ed C.F._4
elettivamente dom.to presso il suo studio in Battipaglia Via 1° Maggio, n°11,
(PEC: .salerno.it). Email_2 CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa 14 (p. Iva
), contumace. P.IVA_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 3 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 21/12/2021, gli attori Parte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Parte_2
l'avv. Damiano Palo, al fine di sentir accertare l'inesatto adempimento del convenuto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale, dichiarare non dovuto ex art.1460 c.c. il saldo professionale e per l'effetto condannare a restituire la somma di € 800,00, già corrisposta quale acconto professionale,
nonché condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli eredi del de cuius per la somma di € 4.059,44, o in quella Persona_1
diversa misura che sarà ritenuta secondo il prudente apprezzamento del giudice adito;
con vittoria di spese.
Precisavano in fatto, ed a sostegno della domanda proposta, che nell'anno 2015
il sig. aveva dato mandato all'avv. Damiano Palo affinché lo Persona_1
rappresentasse nell'impugnazione del verbale con cui l'INPS di Salerno, benché
lo avesse riconosciuto invalido al 100%, nonché portatore di handicap ai sensi di cui all'art.3 co. I della L.5/2/92, gli aveva tuttavia negato l'indennità di accompagnamento;
che, con ricorso per ATP depositato presso il Tribunale
Civile di Salerno - sezione lavoro, il 27/2/2015 e recante il n. RGL 2127/15,
l'avv. Damiano Palo chiedeva invece, erroneamente, la corresponsione, in favore del non dell'indennità di accompagnamento, bensì Persona_1
pagina 3 di 12 dell'assegno ordinario di invalidità; che il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
Concludevano perché il Tribunale adito accertasse l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. Damiano Palo e per l'effetto dichiarasse risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarasse non dovuto ex art. 1460 c.c. il saldo del compenso professionale e, sempre per l'effetto,
condannasse l'avv. Damiano Palo alla restituzione della somma di euro 800,00
oltre interessi, già corrisposta quale acconto sui compensi professionali;
condannasse il convenuto avv. Damiano Palo al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli eredi del sig. quantificati in €uro Persona_1
4.059,44 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito e con vittoria di spese e competenze.
Iscritto a ruolo il giudizio, si costituiva la parte convenuta che impugnava e contestava, in fatto ed in diritto, ogni richiesta e deduzione delle parti attrici e concludeva affinché in via preliminare e previa fissazione di nuova udienza si autorizzasse la chiamata in causa del terzo in garanzia, Società
[...]
; nel merito, in via principale, rigettarsi la domanda attrice, Controparte_3
priva di ogni fondamento nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiararsi il terzo CP_4 CP_3
pagina 4 di 12 in persona del suo legale rappresentante p.t., a tenere Controparte_2
indenne il convenuto dal risarcimento del danno da corrispondere e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice a risarcire il danno con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Precisava che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non sussisteva non incidendo il presunto errore sugli interessi in questione dal momento che agli attori non era preclusa la possibilità di avanzare l'istanza amministrativa d riconoscimento del loro diritto o depositare nuovo ricorso;
di non aver mai ricevuto alcuna somma dagli attori, costituitisi poi a seguito del decesso del a titolo di acconto dei compensi professionali;
contestava la Persona_1
quantificazione dei danni patrimoniali avanzata dalle parti attrici instando per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice la stessa non si costituiva: quindi, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI co cpc, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti per la precisazione delle conclusioni, alla udienza cartolare del 3.12.2024 e, queste precisate dalle parti mediante il deposito delle note telematiche, tratteneva la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge chiaramente dall'atto introduttivo, la richiesta posta all'attenzione del tribunale investe la fattispecie dell'inadempimento contrattuale da parte del professionista e la conseguente applicazione dell'istituto della risoluzione contrattuale.
La fattispecie in esame è stata oggetto di molteplici pronunce della giurisprudenza che, senza particolari dibattiti o deviazioni, ha individuato alcuni principi da osservare ed a cui questo tribunale si ispira ai fini di una corretta valutazione della vicenda in corso.
L'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato.
L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia,
compromette il buon esito del giudizio. Invece, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.
pagina 6 di 12 Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l'evidenziata natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli,
determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente.
Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo.
La Suprema Corte ha, poi, avuto modo di affermare che anche oggi, la norma deontologica non si spinge ad enunciare un obbligo dell'avvocato che accetta il mandato alle liti di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto,
bensì un onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa pagina 7 di 12 ipotizzabili, informando il cliente dello svolgimento del mandato a lui affidato
(v. Cass. n. 30169/2018).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità nel sottolineare il dovere dell'avvocato di informare il cliente in merito ai rischi del processo fa riferimento a casi in cui la causa promossa è chiaramente avventata o in cui il professionista omette di informare il cliente di elementi ostativi all'accoglimento della domanda, quali la decadenza dall'azione o la prescrizione del diritto).
Così, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato.
La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta,
con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024,
n.28903).
La responsabilità professionale dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della lite;
tale giudizio va compiuto sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica ed è
pagina 8 di 12 riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità. In sostanza, dunque, la responsabilità dell'avvocato non si configura solo in ragione del non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se il pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno si sia effettivamente prodotto ed infine se, ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni. In mancanza di tanto,
difetta la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale - commissiva od omissiva - ed il risultato derivatone.
Nel caso in esame, dalle risultanze della documentazione depositata da parte attrice e dalle ammissioni di parte convenuta la prova della negligenza dell'avv.
Palo appare dimostrata.
Appare evidente e marchiano, infatti, che la qualificazione del petitum, come prospettata dall'avv. Palo in sede di ricorso per ATP, identificata nella erronea richiesta di un riconoscimento a favore del di uno stato, quello Persona_1
di invalidità civile, già in capo allo stesso accertato e riconosciuto, in luogo del riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento, abbia determinato il conseguenziale rigetto per inammissibilità della domanda.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, risulta, dunque, ascrivibile, in capo al professionista, la responsabilità dell'inesatto adempimento della propria pagina 9 di 12 prestazione che giustifica la richiesta di risoluzione del contratto, che va dunque, dichiarata.
Vero è che, la domanda, erroneamente azionata, non avrebbe comportato conseguenze definitive in capo al essendo la stessa riproponibile con Per_1
l'esatta indicazione della prestazione richiesta: sia perché non v'era un giudicato formatosi che ne pregiudicava la riproposizione, stante appunto l'erronea indicazione del petitum e sia perché, dal rigetto per inammissibilità
non può derivarne un pregiudizio all'azione che, resta, comunque, in capo al titolare della stessa.
Sicché, nel caso di specie, l'inadempimento del professionista non rientra nel novero del grave inadempimento.
La conseguenza di tale ragionamento riverbera i suoi effetti anche sulle altre domande poste all'attenzione da parte attrice: così, in merito sia alla richiesta di restituzione dell'asserito versamento in acconto sulle competenze pari ad €
800,00, sia sulla richiesta di danni va precisato che gli stessi non appaiono sorretti da adeguato supporto probatorio tale da giustificarne una declaratoria in tal senso.
Per quanto concerne, infatti, l'asserito versamento dell'acconto sulle competenze professionali la circostanza risulta smentita dalla controparte né,
tantomeno, parte attrice, ha assolto al suo onere probatorio imposto dall'art.
pagina 10 di 12 giudicante alcun appiglio fattuale e/o giuridico utile per l'accoglimento della pretesa.
Allo stesso modo la richiesta di danni, che parte attrice collega direttamente,
facendola coincidere, all'importo previsto per l'indennità di accompagnamento,
non appare provata né può trovare accoglimento: in mancanza, infatti, di un accertamento nel merito delle ragioni di parte attrice ed alla luce delle pur sollevate contestazioni e deduzioni di parte convenuta, questo giudice non ritiene possano discendere conseguenze di questo genus.
Va, invece, condannato l'avv. Palo alla restituzione, in favore degli eredi delle somme versate per l'introduzione del giudizio di ATP, Per_1
quantificate in euro 60,00.
La domanda di manleva come avanzata nei confronti della terza chiamata in causa deve essere rigettata, in assenza della prova della vigenza del contratto al momento dell'espletamento della prestazione professionale, non essendovi prova documentale della sussistenza del contratto assicurativo con eventuali clausole di retroattività.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara risolto il contratto di mandato a suo tempo stipulato tra le parti.
pagina 11 di 12 - Rigetta la domanda di restituzione di acconto sulle competenze perché non provata.
- Rigetta la domanda di risarcimento danni come formulata.
- Condanna l'avv. Damiano Palo alla restituzione, in favore degli attori sopra indicati, delle somme versate per l'introduzione del giudizio di ATP,
quantificate in euro 60,00 oltre interessi dalla data della domanda.
- Rigetta la domanda di manleva come formulata.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 4 marzo 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c. di provare i fatti a fondamento della domanda non offrendo al