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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2024, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1399/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10/12/2024, alle ore 10:08, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. TESCIONE GIULIO FORTUNATO Parte_1 C.F._1 oggi sostituito dall'avv. VINCENZO SARTA;
per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. SARTA insiste sulla domanda al risarcimento del danno non patrimoniale e sulla vittoria delle spese di lite, come da nota del 29/11/2024. Discute riportandosi a tutti gli atti ed evidenzia che ha rimosso i cavi solo in corso di causa. CP_1
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di r.g. 1399/2020, pendente tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, nella Via Malta n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Fortunato Tescione,
pagina 1 di 7 giusta procura in atti;
ATTORE contro
P.IVA ), nella persona del procuratore speciale della società, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Nicolò Turrisi, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Pivetti, giusta procura in atti:
CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti nell'atto introduttivo;
- in via principale e nel merito, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'esecuzione - a sua cura e spese - di tutte le opere necessarie alla rimozione dei cavi telefonici posti nelle verande di proprietà del sig. e, in ogni caso, necessari a rendere l'immobile di proprietà Pt_1 dell'attore idoneo e libero da qualsiasi limitazione;
- sempre nel merito, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore, nella misura complessiva di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito della richiesta istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta di rimozione delle opere da parte del sig. (24.04.2014) e sino all'effettivo soddisfo;
- Pt_1 in via istruttoria, si chiede, sin da ora, disporsi CTU al fine di accertare quanto sopra dettagliatamente denunziato, indicare le cause ed i rimedi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, nonché l'esatto ammontare dei danni patiti dal sig. e dai suoi familiari. Il tutto con vittoria di Pt_1 spese e compensi del giudizio”;
Parte convenuta: “VOGLIA IL TRIBUNALE Reiectis adversis;
- rigettare tutte le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in riassunzione di precedente giudizio Pt_1 promosso innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Modica e definito con sentenza di incompetenza per valore, la Controparte_1
Al tal fine allegava:
- che la società convenuta aveva illecitamente realizzato il passaggio con appoggio dei cavi telefonici sulle pareti esterne del fabbricato di proprietà di parte attrice, sito in Scicli (RG) tra la via Roba delle pagina 2 di 7 Navi e la via Monterosso, destinati a servire non solo la propria abitazione ma anche le abitazioni confinanti e limitrofe, e fonte di pericolo per l'attore e i suoi familiari essendo i cavi ubicati ad altezza uomo, e richiamava a tal fine gli artt. 91 e ss. Del D. Lgs. N. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche;
- di aver richiesto in data 24/4/2014 (cfr. all.2) lo spostamento dei cavi telefonici, cui seguiva risposta da parte della società convenuta la quale si dichiarava disposta ad effettuare l'opera di spostamento dei propri impianti dalla veranda dell'attore quantificando il costo dei lavori di rimozione nella somma pari ad euro 4.931,04 (cfr. all. 4), e di aver diffidato in data 9/7/2018 a mezzo pec (cfr. Controparte_1 all. 3), diffida rimasta priva di riscontro;
- di essere stata danneggiata dalla condotta della convenuta, e di aver subito un danno di natura sia patrimoniale (derivante dalla limitazione nell'utilizzo delle proprie verande a causa della presenza dei cavi telefonici posti ad altezza uomo), essendo costretto a sopportare il peso equivalente a quello Pt_1 di una servitù, di diritto mai costituita, ma anche un danno di tipo non patrimoniale (in quanto la situazione dannosa ha compromesso il diritto all'esistenza dignitosa ed al rispetto della vita privata dell'attore, costretto a privarsi del pieno utilizzo di una parte della propria abitazione e a vivere in un ambiente non esente da pericoli);
- che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, trovava applicazione il minimo dei parametri medi previsti dalla C.E.D.U. di euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno, a decorrere dalla prima richiesta di rimozione delle opere da parte del , ovvero a partire dal 24/4/2014; Pt_1
- che il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta illecitamente tenuta da veniva da parte attrice quantificato nella somma complessiva pari ad euro Controparte_1
5.000,00 (ovvero euro 1.000,00 per 5 anni), o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta di rimozione delle opere (24.04.2014) e sino all'effettivo soddisfo.
Tanto premesso chiedeva, infine, disporsi c.t.u. al fine di accertare quanto denunciato in seno all'atto costitutivo.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande ex adverso, Controparte_1 stante la loro inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto, deducendo:
- la legittimità della condotta della società convenuta, stante la funzionalità in favore dell'attore del cavo telefonico di cui quest'ultimo chiedeva la rimozione, e la realizzazione della rete telefonica nazionale, finalizzata all'erogazione del pubblico servizio delle telecomunicazioni;
- la genericità della richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale subito, oltreché la mancanza di prova, specie in ordine alla sua quantificazione. pagina 3 di 7 Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., solamente parte attrice provvedeva al deposito delle tre memorie istruttorie.
Il giudice istruttore con ordinanza del 29.06.2021 nominava c.t.u. sul seguente quesito “a) accertare se i cavi de quibus siano posti a servizio della sola proprietà attorea od anche al servizio delle utenze telefoniche di terzi;
b) se gli stessi risultino installati in conformità alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
c) se gli stessi siano atti a cagionare pregiudizio in danni della proprietà attorea”.
In data 15/12/2021, il c.t.u. ing. presentava al giudice istruttore istanza di proroga dei Controparte_2 termini in quanto a seguito del sopralluogo dell'8/10/2021 era emersa la volontà di parte convenuta di realizzare le opere necessarie ad eliminare quanto lamentato da parte attrice e, in data 8/4/2022 (a seguito delle operazioni peritali con sopralluoghi dell'8/10/2021, del 22/12/2021, dell'11/2/2022 e dell'11/3/2022 presso il luogo oggetto di contenzioso), depositava la perizia finale, rassegnando le seguenti conclusioni “Si può quindi attestare che alla data dell'11.03.2022 sono stati definitivamente eliminati i vizi lamentati dall'attore”.
Con note di trattazione scritta dell'8/4/2022, chiedeva dichiararsi la cessata materia Controparte_1 del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, ricorrendo l'ipotesi di soccombenza virtuale della controparte medesima.
Il giudice successivamente assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la presente udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni, redigeva a verbale la presente sentenza.
Motivi della decisione
Ritenuta pacifica la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale, deve esaminarsi la domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
Ed invero, dalla perizia del c.t.u. ing. emerge che i cavi per cui è causa servivano la linea CP_2 telefonica del gruppo di case ed immobili che insistono lungo la via Monterosso, e dunque non esclusivamente quella dell'attore, e che i cavi de quibus cagionavano a quest'ultimo un pregiudizio in danno della sua proprietà; è ad ogni modo circostanza attestata dal tecnico nominato d'ufficio che alla data dell'11/3/2022 (ovvero a seguito del quarto sopralluogo dallo stesso effettuato) i lavori impiantistici funzionali all'eliminazione dei cavi telefonici aerei che creavano disagio all'attore, erano stati realizzati, con conseguente eliminazione dei vizi lamentati (cfr. conclusioni perizia c.t.u.).
Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno, così come formulata da parte attrice, il quale ha sostenuto l'automatica sussistenza di danni conseguenza derivanti dall'evento dannoso, quale limitazione del godimento della proprietà, cagionato dall'illiceità della condotta della società convenuta.
Infatti, pur adottando la linea interpretativa prefigurata dalle sezioni unite della suprema corte in una pagina 4 di 7 recentissima pronuncia (sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, a seguito di ordinanza di rimessione con il quesito “se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene, costituente il contenuto del diritto di proprietà, debba considerarsi quale danno patrimoniale da risarcire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c.”), “secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 RG n. 238/2020 sentenza - 10 -
Corte d'appello di Na. - sezione seconda gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022,
n. 12865)”, non risulta ravvisabile, nella fattispecie in esame, alcuna allegazione della specifica possibilità di godimento perduta, a causa della parziale e limitata occupazione della facciata e delle verande, né tantomeno è stata formulata una domanda di indennizzo fornendo un parametro a cui agganciarsi anche in termini valore della porzione di immobile occupata.
In tale pronuncia la suprema corte ha infatti ribadito che “quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita
e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata
e diretta dell'evento dannoso. L'evento di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
pertanto “il danno risarcibile
è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del RG n. 238/2020 sentenza - 11 - Corte d'appello di Na.- sezione seconda danno, per l'altro verso si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale”. Infatti, si precisa, “in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, richiamato dall'art. 2056 c.c., “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perchè non vi è danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza”.
Secondo quanto precisato dalla corte di legittimità, inoltre, è possibile utilizzare “ nozioni di fatto che pagina 5 di 7 rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.)” o “mediante presunzioni semplici”, ma entrambe presuppongono, sia per quanto riguarda il danno da perdita subito sia con riferimento al mancato guadagno l'assolvimento del relativo '“onere di allegazione” (e, in caso di specifica contestazione, la prova degli stessi), nonché, quanto agli “specifici pregiudizi” sussumibili nel lucro cessante, l'indicazione di parametri per l'esercizio del potere equitativo (“attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”).
Orbene, la domanda risarcitoria va dunque rigettata, atteso che l'attore ha allegato genericamente, in punto di causalità giuridica, le conseguenze pregiudizievoli subite alla propria sfera patrimoniale, senza nemmeno offrire parametri cui accedere per applicare l'art. 1223 c.c., non essendo precisato il valore della porzione di immobile occupata o il valore locativo dell'immobile cui eventualmente agganciare la predetta valutazione (parte attrice ne sostiene la natura in re ipsa, quantificando il danno non patrimoniale con applicazione dei parametri medi asseritamente previsti dalla C.E.D.U. di euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno, a decorrere dalla prima richiesta di rimozione delle opere da parte del , ovvero a partire Pt_1 dal 24/4/2014, e dunque per una somma complessiva pari ad euro 5.000,00, in contrasto con la giurisprudenza citata, che vuole quantomeno una presunzione per il caso concreto, non astratta), sicché tale ulteriore pretesa non può trovare accoglimento.
Conclusivamente, in virtù di quanto esposto ed in difetto di allegazione di specifici pregiudizi effettivamente subiti dal , non potrà che disattendersi il capo della domanda introduttiva del Pt_1 giudizio relativa alla richiesta di risarcimento dei danni.
Per quanto concerne le spese di giudizio, le stesse devono essere compensate nella misura del 50%, a fronte del rigetto delle domande risarcitorie, dovendo viceversa condannarsi, in virtù del principio di soccombenza virtuale, alle restanti, data la pacifica imposizione di opere Controparte_1 sulla proprietà attorea rimosse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda ripristinatoria formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano, al netto della compensazione del 50%, in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 125,00 per esborsi;
• pone definitivamente in capo a le spese di c.t.u., liquidate con Controparte_1 pagina 6 di 7 provvedimento del 17/5/2022.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 10/12/2024.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10/12/2024, alle ore 10:08, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. TESCIONE GIULIO FORTUNATO Parte_1 C.F._1 oggi sostituito dall'avv. VINCENZO SARTA;
per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. SARTA insiste sulla domanda al risarcimento del danno non patrimoniale e sulla vittoria delle spese di lite, come da nota del 29/11/2024. Discute riportandosi a tutti gli atti ed evidenzia che ha rimosso i cavi solo in corso di causa. CP_1
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di r.g. 1399/2020, pendente tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, nella Via Malta n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Fortunato Tescione,
pagina 1 di 7 giusta procura in atti;
ATTORE contro
P.IVA ), nella persona del procuratore speciale della società, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Nicolò Turrisi, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Pivetti, giusta procura in atti:
CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti nell'atto introduttivo;
- in via principale e nel merito, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'esecuzione - a sua cura e spese - di tutte le opere necessarie alla rimozione dei cavi telefonici posti nelle verande di proprietà del sig. e, in ogni caso, necessari a rendere l'immobile di proprietà Pt_1 dell'attore idoneo e libero da qualsiasi limitazione;
- sempre nel merito, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore, nella misura complessiva di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito della richiesta istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta di rimozione delle opere da parte del sig. (24.04.2014) e sino all'effettivo soddisfo;
- Pt_1 in via istruttoria, si chiede, sin da ora, disporsi CTU al fine di accertare quanto sopra dettagliatamente denunziato, indicare le cause ed i rimedi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, nonché l'esatto ammontare dei danni patiti dal sig. e dai suoi familiari. Il tutto con vittoria di Pt_1 spese e compensi del giudizio”;
Parte convenuta: “VOGLIA IL TRIBUNALE Reiectis adversis;
- rigettare tutte le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in riassunzione di precedente giudizio Pt_1 promosso innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Modica e definito con sentenza di incompetenza per valore, la Controparte_1
Al tal fine allegava:
- che la società convenuta aveva illecitamente realizzato il passaggio con appoggio dei cavi telefonici sulle pareti esterne del fabbricato di proprietà di parte attrice, sito in Scicli (RG) tra la via Roba delle pagina 2 di 7 Navi e la via Monterosso, destinati a servire non solo la propria abitazione ma anche le abitazioni confinanti e limitrofe, e fonte di pericolo per l'attore e i suoi familiari essendo i cavi ubicati ad altezza uomo, e richiamava a tal fine gli artt. 91 e ss. Del D. Lgs. N. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche;
- di aver richiesto in data 24/4/2014 (cfr. all.2) lo spostamento dei cavi telefonici, cui seguiva risposta da parte della società convenuta la quale si dichiarava disposta ad effettuare l'opera di spostamento dei propri impianti dalla veranda dell'attore quantificando il costo dei lavori di rimozione nella somma pari ad euro 4.931,04 (cfr. all. 4), e di aver diffidato in data 9/7/2018 a mezzo pec (cfr. Controparte_1 all. 3), diffida rimasta priva di riscontro;
- di essere stata danneggiata dalla condotta della convenuta, e di aver subito un danno di natura sia patrimoniale (derivante dalla limitazione nell'utilizzo delle proprie verande a causa della presenza dei cavi telefonici posti ad altezza uomo), essendo costretto a sopportare il peso equivalente a quello Pt_1 di una servitù, di diritto mai costituita, ma anche un danno di tipo non patrimoniale (in quanto la situazione dannosa ha compromesso il diritto all'esistenza dignitosa ed al rispetto della vita privata dell'attore, costretto a privarsi del pieno utilizzo di una parte della propria abitazione e a vivere in un ambiente non esente da pericoli);
- che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, trovava applicazione il minimo dei parametri medi previsti dalla C.E.D.U. di euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno, a decorrere dalla prima richiesta di rimozione delle opere da parte del , ovvero a partire dal 24/4/2014; Pt_1
- che il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta illecitamente tenuta da veniva da parte attrice quantificato nella somma complessiva pari ad euro Controparte_1
5.000,00 (ovvero euro 1.000,00 per 5 anni), o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta di rimozione delle opere (24.04.2014) e sino all'effettivo soddisfo.
Tanto premesso chiedeva, infine, disporsi c.t.u. al fine di accertare quanto denunciato in seno all'atto costitutivo.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande ex adverso, Controparte_1 stante la loro inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto, deducendo:
- la legittimità della condotta della società convenuta, stante la funzionalità in favore dell'attore del cavo telefonico di cui quest'ultimo chiedeva la rimozione, e la realizzazione della rete telefonica nazionale, finalizzata all'erogazione del pubblico servizio delle telecomunicazioni;
- la genericità della richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale subito, oltreché la mancanza di prova, specie in ordine alla sua quantificazione. pagina 3 di 7 Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., solamente parte attrice provvedeva al deposito delle tre memorie istruttorie.
Il giudice istruttore con ordinanza del 29.06.2021 nominava c.t.u. sul seguente quesito “a) accertare se i cavi de quibus siano posti a servizio della sola proprietà attorea od anche al servizio delle utenze telefoniche di terzi;
b) se gli stessi risultino installati in conformità alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
c) se gli stessi siano atti a cagionare pregiudizio in danni della proprietà attorea”.
In data 15/12/2021, il c.t.u. ing. presentava al giudice istruttore istanza di proroga dei Controparte_2 termini in quanto a seguito del sopralluogo dell'8/10/2021 era emersa la volontà di parte convenuta di realizzare le opere necessarie ad eliminare quanto lamentato da parte attrice e, in data 8/4/2022 (a seguito delle operazioni peritali con sopralluoghi dell'8/10/2021, del 22/12/2021, dell'11/2/2022 e dell'11/3/2022 presso il luogo oggetto di contenzioso), depositava la perizia finale, rassegnando le seguenti conclusioni “Si può quindi attestare che alla data dell'11.03.2022 sono stati definitivamente eliminati i vizi lamentati dall'attore”.
Con note di trattazione scritta dell'8/4/2022, chiedeva dichiararsi la cessata materia Controparte_1 del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, ricorrendo l'ipotesi di soccombenza virtuale della controparte medesima.
Il giudice successivamente assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la presente udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni, redigeva a verbale la presente sentenza.
Motivi della decisione
Ritenuta pacifica la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale, deve esaminarsi la domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
Ed invero, dalla perizia del c.t.u. ing. emerge che i cavi per cui è causa servivano la linea CP_2 telefonica del gruppo di case ed immobili che insistono lungo la via Monterosso, e dunque non esclusivamente quella dell'attore, e che i cavi de quibus cagionavano a quest'ultimo un pregiudizio in danno della sua proprietà; è ad ogni modo circostanza attestata dal tecnico nominato d'ufficio che alla data dell'11/3/2022 (ovvero a seguito del quarto sopralluogo dallo stesso effettuato) i lavori impiantistici funzionali all'eliminazione dei cavi telefonici aerei che creavano disagio all'attore, erano stati realizzati, con conseguente eliminazione dei vizi lamentati (cfr. conclusioni perizia c.t.u.).
Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno, così come formulata da parte attrice, il quale ha sostenuto l'automatica sussistenza di danni conseguenza derivanti dall'evento dannoso, quale limitazione del godimento della proprietà, cagionato dall'illiceità della condotta della società convenuta.
Infatti, pur adottando la linea interpretativa prefigurata dalle sezioni unite della suprema corte in una pagina 4 di 7 recentissima pronuncia (sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, a seguito di ordinanza di rimessione con il quesito “se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene, costituente il contenuto del diritto di proprietà, debba considerarsi quale danno patrimoniale da risarcire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c.”), “secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 RG n. 238/2020 sentenza - 10 -
Corte d'appello di Na. - sezione seconda gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022,
n. 12865)”, non risulta ravvisabile, nella fattispecie in esame, alcuna allegazione della specifica possibilità di godimento perduta, a causa della parziale e limitata occupazione della facciata e delle verande, né tantomeno è stata formulata una domanda di indennizzo fornendo un parametro a cui agganciarsi anche in termini valore della porzione di immobile occupata.
In tale pronuncia la suprema corte ha infatti ribadito che “quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita
e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata
e diretta dell'evento dannoso. L'evento di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
pertanto “il danno risarcibile
è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del RG n. 238/2020 sentenza - 11 - Corte d'appello di Na.- sezione seconda danno, per l'altro verso si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale”. Infatti, si precisa, “in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, richiamato dall'art. 2056 c.c., “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perchè non vi è danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza”.
Secondo quanto precisato dalla corte di legittimità, inoltre, è possibile utilizzare “ nozioni di fatto che pagina 5 di 7 rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.)” o “mediante presunzioni semplici”, ma entrambe presuppongono, sia per quanto riguarda il danno da perdita subito sia con riferimento al mancato guadagno l'assolvimento del relativo '“onere di allegazione” (e, in caso di specifica contestazione, la prova degli stessi), nonché, quanto agli “specifici pregiudizi” sussumibili nel lucro cessante, l'indicazione di parametri per l'esercizio del potere equitativo (“attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”).
Orbene, la domanda risarcitoria va dunque rigettata, atteso che l'attore ha allegato genericamente, in punto di causalità giuridica, le conseguenze pregiudizievoli subite alla propria sfera patrimoniale, senza nemmeno offrire parametri cui accedere per applicare l'art. 1223 c.c., non essendo precisato il valore della porzione di immobile occupata o il valore locativo dell'immobile cui eventualmente agganciare la predetta valutazione (parte attrice ne sostiene la natura in re ipsa, quantificando il danno non patrimoniale con applicazione dei parametri medi asseritamente previsti dalla C.E.D.U. di euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno, a decorrere dalla prima richiesta di rimozione delle opere da parte del , ovvero a partire Pt_1 dal 24/4/2014, e dunque per una somma complessiva pari ad euro 5.000,00, in contrasto con la giurisprudenza citata, che vuole quantomeno una presunzione per il caso concreto, non astratta), sicché tale ulteriore pretesa non può trovare accoglimento.
Conclusivamente, in virtù di quanto esposto ed in difetto di allegazione di specifici pregiudizi effettivamente subiti dal , non potrà che disattendersi il capo della domanda introduttiva del Pt_1 giudizio relativa alla richiesta di risarcimento dei danni.
Per quanto concerne le spese di giudizio, le stesse devono essere compensate nella misura del 50%, a fronte del rigetto delle domande risarcitorie, dovendo viceversa condannarsi, in virtù del principio di soccombenza virtuale, alle restanti, data la pacifica imposizione di opere Controparte_1 sulla proprietà attorea rimosse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda ripristinatoria formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano, al netto della compensazione del 50%, in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 125,00 per esborsi;
• pone definitivamente in capo a le spese di c.t.u., liquidate con Controparte_1 pagina 6 di 7 provvedimento del 17/5/2022.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 10/12/2024.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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