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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13508/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 13508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in San Marcellino al Corso Europa n. 337, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE in p.l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Milano alla Via Filippo Corridoni n. 1, presso lo studio
[...] dell'Avv. Enrica Maria Ghia dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Lucio Ghia, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, Controparte_1 notificato in data 6.12.2022, avente importo pari ad € 3.592,80, comprensivo di sorta capitale, interessi legali maturati, spese e competenze dell'atto, oltre IVA e CPA, successive occorrende e interessi sino al soddisfo, azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 413/2019 emesso dal Giudice di Pace di Napoli Nord. L'opponente ha lamentato la nullità del precetto, deducendo la violazione dell'art. 2518 c.c. in ragione della notifica dello stesso nei suoi confronti, mera socia della Aversa Centrale società cooperativa a responsabilità limitata, nonché la violazione dell'art. 480 c.p.c. per omessa indicazione nell'atto impugnato dell'unica parte eventualmente debitrice e dell'art. 479 c.p.c. per omessa notifica del titolo esecutivo. , ha altresì contestato il calcolo degli interessi Parte_1 precettati e la titolarità del credito preteso dall'opposta; infine, per i motivi dedotti, ha proposto istanza cautelare.
2. La con comparsa di costituzione in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza e pretestuosità della domanda attorea;
quindi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione ivi formulata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sede di comparsa conclusionale l'opposta, in considerazione del carattere dilatorio dell'impugnazione e dell'atteggiamento processuale della controparte, ha richiesto l'ulteriore condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In riferimento al dedotto difetto di legittimazione attiva dell'opposta, si precisa che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non è intervenuta alcuna cessione del diritto di credito sotteso al titolo esecutivo azionato.
Invero, come evidenziato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dagli atti di causa emerge che la in favore della quale era stato reso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 413/2019, ha successivamente mutato la propria denominazione in
[...]
Controparte_1
Pertanto, appare evidente che l'eccezione anzidetta è del tutto priva di fondamento.
Quanto alle doglianze relative all'omessa indicazione nell'atto di precetto della parte legittimata passiva e alla mancata preventiva notifica del titolo esecutivo, ovvero ipotesi di irregolarità formale denunziabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., si osserva che le stesse, sebbene tempestivamente proposte, non meritano accoglimento.
Appare sufficiente evidenziare che in forza del provvedimento monitorio de quo veniva ingiunto alla a e di pagare, in solido tra Parte_2 Parte_1 Controparte_3 loro, l'importo dovuto in favore dell'istante Dunque, non sussiste dubbio circa la Controparte_1 legittimazione passiva dell'odierna opponente, correttamente indicata nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Inoltre, risulta documentalmente provato che il decreto ingiuntivo era stato notificato a tutti gli ingiunti e, in assenza di opposizione, in data 11.10.2021 veniva dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva. Ciò posto, si osserva che nel precetto impugnato vi è l'esatta indicazione del decreto ingiuntivo e la data della relativa notifica, nonché la menzione del provvedimento con il quale veniva disposta l'esecutorietà del titolo.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà
e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (cfr. Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 1928 del
28.01.2020).
Tanto premesso, non si ravvisa alcuna nullità formale dell'atto di precetto impugnato.
Deve essere altresì disattesa la generica contestazione dell'importo degli interessi indicato nel precetto, in quanto tale importo pari ad euro 37,93 risulta correttamente calcolato, sulla sorta capitale di euro 2615,85, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino alla data di precetto.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Considerato che nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'art. 96 c.p.c. permette di sanzionare condotte ostruzionistiche con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa, l'opponente, che ha incardinato il giudizio de quo con finalità dilatoria e senza il dovuto apprezzamento circa l'infondatezza della pretesa avanzata, va condannato ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento in favore degli opposti della somma di euro 1.000,00, dovendosi qualificare il suo comportamento processuale come un abuso del processo non ammesso, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 13508/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.701,00 per compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
- condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di parte opposta dell'ulteriore Parte_1
somma di euro 1.000,00 per lite temeraria, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Aversa, il 5.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 13508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in San Marcellino al Corso Europa n. 337, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE in p.l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Milano alla Via Filippo Corridoni n. 1, presso lo studio
[...] dell'Avv. Enrica Maria Ghia dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Lucio Ghia, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, Controparte_1 notificato in data 6.12.2022, avente importo pari ad € 3.592,80, comprensivo di sorta capitale, interessi legali maturati, spese e competenze dell'atto, oltre IVA e CPA, successive occorrende e interessi sino al soddisfo, azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 413/2019 emesso dal Giudice di Pace di Napoli Nord. L'opponente ha lamentato la nullità del precetto, deducendo la violazione dell'art. 2518 c.c. in ragione della notifica dello stesso nei suoi confronti, mera socia della Aversa Centrale società cooperativa a responsabilità limitata, nonché la violazione dell'art. 480 c.p.c. per omessa indicazione nell'atto impugnato dell'unica parte eventualmente debitrice e dell'art. 479 c.p.c. per omessa notifica del titolo esecutivo. , ha altresì contestato il calcolo degli interessi Parte_1 precettati e la titolarità del credito preteso dall'opposta; infine, per i motivi dedotti, ha proposto istanza cautelare.
2. La con comparsa di costituzione in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza e pretestuosità della domanda attorea;
quindi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione ivi formulata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sede di comparsa conclusionale l'opposta, in considerazione del carattere dilatorio dell'impugnazione e dell'atteggiamento processuale della controparte, ha richiesto l'ulteriore condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In riferimento al dedotto difetto di legittimazione attiva dell'opposta, si precisa che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non è intervenuta alcuna cessione del diritto di credito sotteso al titolo esecutivo azionato.
Invero, come evidenziato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dagli atti di causa emerge che la in favore della quale era stato reso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 413/2019, ha successivamente mutato la propria denominazione in
[...]
Controparte_1
Pertanto, appare evidente che l'eccezione anzidetta è del tutto priva di fondamento.
Quanto alle doglianze relative all'omessa indicazione nell'atto di precetto della parte legittimata passiva e alla mancata preventiva notifica del titolo esecutivo, ovvero ipotesi di irregolarità formale denunziabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., si osserva che le stesse, sebbene tempestivamente proposte, non meritano accoglimento.
Appare sufficiente evidenziare che in forza del provvedimento monitorio de quo veniva ingiunto alla a e di pagare, in solido tra Parte_2 Parte_1 Controparte_3 loro, l'importo dovuto in favore dell'istante Dunque, non sussiste dubbio circa la Controparte_1 legittimazione passiva dell'odierna opponente, correttamente indicata nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Inoltre, risulta documentalmente provato che il decreto ingiuntivo era stato notificato a tutti gli ingiunti e, in assenza di opposizione, in data 11.10.2021 veniva dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva. Ciò posto, si osserva che nel precetto impugnato vi è l'esatta indicazione del decreto ingiuntivo e la data della relativa notifica, nonché la menzione del provvedimento con il quale veniva disposta l'esecutorietà del titolo.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà
e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (cfr. Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 1928 del
28.01.2020).
Tanto premesso, non si ravvisa alcuna nullità formale dell'atto di precetto impugnato.
Deve essere altresì disattesa la generica contestazione dell'importo degli interessi indicato nel precetto, in quanto tale importo pari ad euro 37,93 risulta correttamente calcolato, sulla sorta capitale di euro 2615,85, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino alla data di precetto.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Considerato che nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'art. 96 c.p.c. permette di sanzionare condotte ostruzionistiche con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa, l'opponente, che ha incardinato il giudizio de quo con finalità dilatoria e senza il dovuto apprezzamento circa l'infondatezza della pretesa avanzata, va condannato ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento in favore degli opposti della somma di euro 1.000,00, dovendosi qualificare il suo comportamento processuale come un abuso del processo non ammesso, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 13508/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.701,00 per compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
- condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di parte opposta dell'ulteriore Parte_1
somma di euro 1.000,00 per lite temeraria, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Aversa, il 5.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo