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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 591/2020 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante p. t., c. f. e P. Parte_1
IVA: , c. f.: , e P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c. f.: , elettivamente domiciliati in S. Agata di Militello, via S. Di
[...] CodiceFiscale_2
Giacomo n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera Martino (con PEC indicata), che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
APPELLANTI contro
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p. t., c. f.: , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via T. P.IVA_2
Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Luciana Cipolla e Antonio Ferraguto (entrambi con PEC indicata) per procura in atti,
APPELLATA
e nei confronti di
c. f. e P. IVA.: in persona del legale rappresentante p. t., e per Controparte_4 P.IVA_3
essa la c. f. e P. IVA: in persona del legale rappresentante p. Controparte_5 P.IVA_4
t., quale mandataria con rappresentanza di c. f. e P. IVA: Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p. t., ora P.IVA_5 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Controparte_7 Controparte_4
elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'avv.
1 Tito Monterosso (con PEC indicata), che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione in appello,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
__________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2348/2019 emessa il 6 dicembre 2019 dal Tribunale di
Messina, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito (ed altro) relativamente a contratti bancari.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI:
Per gli appellanti: “In via istruttoria:
1. ammettere Ctu contabile per rettificare il conto corrente stesso e, quindi, per determinare il saldo che esso avrebbe dovuto e dovrà avere allorché sarà depurato (a) dagli addebiti contestati e comunque di quelli che risultassero illegittimi, nonché (b) degli interessi illegalmente addebitati dalla in mancanza di una clausola che ne consentisse CP_7
l'addebito e, comunque, perché si fondano su una clausola d'interesse nulla o, comunque, perché illeciti essendo stati determinati in misura superiore rispetto ai c.d. tassi soglia;
(c) delle commissioni trimestrali di massimo scoperto e di extrafido, perché non giustificati da una valida pattuizione contrattuale;
(d) degli effetti della illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni e delle spese;
(e) degli addebiti che non hanno giustificazione in disposizioni date dal ricorrente;
e, per il caso ritenga di assegnare la causa in decisione, dati i termini di cui all'art. 190
c.p.c., voglia: in via preliminare:
1. ammettere e, comunque, autorizzare la produzione degli estratti del conto corrente già prodotti dalla nel fascicolo monitorio con il n° 4 ed allegati alle note CP_7
di trattazione del 15.1.2020; 2. dichiarare improcedibile la domanda proposta con il ricorso monitorio;
o, ancor meglio, accogliere le domande riproposte con l'appello, e cioè, nel merito:
1. ritenere e dichiarare che la ha illecitamente addebitato al ricorrente interessi in misura CP_7
extralegale, in mancanza di una valida clausola d'interessi e, comunque, in forza di una clausola nulla e/o divenuta nulla;
2. e, comunque, che la ha addebitato alla competenze CP_7 Parte_1
e interessi usurari, anche perché eccedenti il c.d. tasso soglia rilevato in riguardo alle categorie di operazioni effettuate e regolate in conto corrente, in ragione della categoria e dell'entità degli affidamenti accordati allo stesso;
3. ritenere e dichiarare che la ha illecitamente addebitato CP_7
alla commissioni di massimo scoperto e di extrafido, anche in mancanza di una valida Parte_1
pattuizione;
4. ritenere e dichiarare che la ha illecitamente capitalizzato gli interessi, le CP_7
commissioni e le spese addebitate sui c/c intestati alla e liquidate a ogni chiusura Parte_1
trimestrale dei conti;
5. conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ha diritto di Parte_1
aver restituito o, comunque, che dalla stessa non possono pretendersi le somme illecitamente iscritte
2 sui c/c allo stesso intestato a titolo di interessi, commissioni e spese, dovendosi applicare, stante la loro illiceità, i tassi di sostituzione prescritti dalla legge;
6. ritenere e dichiarare che il conto corrente de quo dovrà essere depurato degli addebiti iscritti sul c/c intestato alla , che la Parte_1 CP_7
non proverà essere imputabili a ordini di pagamento e/o prelievi da quello dati, nonché di quanto illecitamente preteso a titolo d'interessi, commissioni e spese o a qualsiasi altro titolo;
7. ritenere e dichiarare perciò che la ha diritto al pagamento della somma che risulterà a credito Parte_1 dello stesso, che mai potrà essere inferiore all'importo degli addebiti contestati, incrementata degli interessi convenzionali e/o legali e la rivalutazione dalla dell'ultima operazione annotata in conto fino al soddisfo;
8. conseguentemente, condannare la qui convenuta a pagare agli opponenti, CP_7
già soci della , la somma che risulterà a credito della stessa, incrementata degli Parte_1
interessi convenzionali e/o legali e la rivalutazione dalla dell'ultima operazione annotata in conto fino al soddisfo;
9. ritenere e dichiarare che la ha illecitamente segnalato a sofferenza il CP_7
credito asseritamente vantato nei confronti della società opponente e dei suoi fideiussori, e che, pertanto, essi hanno diritto alla cancellazione di tale illecita segnalazione;
10. per l'effetto, ordinare al di chiedere alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione della Controparte_2
segnalazione a sofferenza del credito asseritamente vantato nei confronti degli opponenti;
11. e, quindi, ritenere e dichiarare che gli opponenti hanno diritto al risarcimento del danno così cagionato dalla convenuta. 12. conseguentemente, condannarla a rifonderli di tali danni, liquidati anche CP_7 in via equitativa, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
Per (già : “voglia Controparte_1 Controparte_2
l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello proposto dalla Parte_1
e dai sig.ri e con atto di citazione notificato a
[...] Parte_1 Parte_2 mezzo Pec il 10 settembre 2020 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2348/2019, pubblicata dal Tribunale di Messina in data 6 dicembre 2019, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2338/2014, per tutte le ragioni spiegate nei precedenti scritti difensivi;
in via principale: respingere l'appello proposto dalla e dai sig.ri Parte_1
e con atto di citazione in appello notificato a mezzo Pec il 10 Parte_1 Parte_2
settembre 2020 e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2348/2019, pubblicata dal Tribunale di Messina in data 6 dicembre 2019, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2338/2014 per tutte le ragioni spiegate in atti;
in subordine: - dichiarare inammissibili e/o improponibili e, comunque, respingere poiché integralmente infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla e dai sig.ri e Parte_1 Parte_1
3 nei confronti dell'esponente nel presente giudizio;
in ogni caso con vittoria di Parte_2 spese e compensi di giudizio, oltre agli accessori ed oneri di legge”.
Per la interveniente e, per essa, nella suddetta qualità): Controparte_4 Controparte_8
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutte le difese, eccezioni, domande e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e risposta, con le note di trattazione scritta del 7/01/2021 e del 2/05/2022, insiste per la inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e/o 348-bis e ter
c.p.c. e chiede che la causa venga posta in decisione senza termini. Salvo ogni altro diritto”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 settembre 2020 la Parte_3 in persona del legale rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per brevità, solo ),
[...] Parte_1
e hanno proposto appello, nei confronti del Parte_1 Parte_2
già oggi fusa per incorporazione Controparte_2 Controparte_9
in , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_1
la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 296/2014 emesso dal predetto Tribunale per la somma di €
12.520,84 (oltre interessi di mora e spese della procedura esecutiva), dagli stessi proposta, e, per l'effetto, lo ha confermato, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate come in dispositivo.
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti e hanno formulato le richieste sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusione delle parti”.
Con comparsa depositata il 22 dicembre 2020 si è costituito il Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (incorporante, per atto di fusione del 18 giugno
2018, il - oggi (a sua volta Controparte_9 Controparte_1
incorporante il primo, giusta atto del 12 aprile 2022) - resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c.; nel merito ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto, ovvero, in via di estremo subordine, la concessione di un termine al fine di rinnovare il tentativo di mediazione obbligatorio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata il 23 dicembre 2020 si è costituita, altresì, la in persona Controparte_4
del legale rappresentante p. t., e per essa la in persona del legale rappresentante Controparte_5
p. t., quale mandataria con rappresentanza di ora Controparte_6 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Controparte_7 [...]
in veste di cessionaria ex artt. 1, 4 e 7 della legge 130/1999 e dell'art. 58 T.U. B. di una CP_4
4 parte dei crediti del (già) tra cui quello vantato nei confronti della Controparte_9
c. e di e (oggetto del presente Parte_3 Parte_1 Parte_2 giudizio), contestando l'avversa impugnazione, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c. p. c.; ha altresì eccepito, sempre in via preliminare, la formazione del giudicato sulle eccezioni e domande formulate da controparte nel giudizio di primo grado, per non averle gli appellanti riproposte in questa sede;
ancora in via preliminare ha eccepito la propria estraneità rispetto alla domanda avversaria di accertamento del credito asseritamente vantato, essendo ella cessionaria delle sole posizioni creditorie e non anche del rapporto negoziale sottostante. Nel merito ha contestato i motivi di appello, nonché, in via subordinata, la fondatezza delle ragioni dell'opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame, o, in caso di suo accoglimento, la rimessione degli atti al primo Giudice ovvero, in subordine, il suo rigetto nel merito, così come delle richieste istruttorie, ritenendo inammissibili le eccezioni e le domande non riproposte da controparte nel presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – come da ordinanza riservata del 6 febbraio 2021 – è stata fissata l'udienza del 2 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per carico di ruolo, al 7 novembre 2022.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.), sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 20 settembre 2023 la Corte, in accoglimento della richiesta di rimessione in termini avanzata dalla banca opposta (odierna appellata), ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria (per le motivazioni esplicitate nel provvedimento stesso, cui qui si rimanda per brevità) ed ha rinviato la causa all'udienza del 12 febbraio 2024 per la verifica dell'avvenuta esecuzione di tale incombente.
Alla suddetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la Corte, verificato l'esperimento del tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, ha fissato l'udienza del 25 marzo
2024 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi parimenti secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 342 c. p. c. dalla banca appellata e dalla società e per essa, la mandataria Controparte_4
– che è intervenuta nel presente grado ex art. 111, comma 3, c. p. c. nella Controparte_5
5 dichiarata veste di cessionaria di una parte dei crediti del (tra Controparte_2
cui quello oggetto della presente contesa) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7 della legge
130/1999 e 58 T. U. B., giusta avviso di cessione pubblicato nella G. U. – parte seconda n. 21 del 18 febbraio 2020 (prodotto in atti) -, posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, la disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 342 c. p. c., nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla
Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Venendo al merito dell'impugnazione, con un unico motivo, variamente articolato, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione da loro proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 296/14 e per averlo, per l'effetto, confermato.
Sostengono che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione e nella falsa applicazione degli artt. 4 e
5 del d. l. n. 28/2010 in relazione all'art. 38 c. p. c. in quanto l'art. 4 suddetto non prevede l'improcedibilità della domanda nella specifica ipotesi in cui, come è avvenuto nella specie (dove il procedimento di mediazione è stato attivato dagli opponenti in Palermo, davanti ad un organismo di mediazione avente sede in Roma, non rientrante, perciò nella circoscrizione del Tribunale di
Messina), l'istanza di mediazione sia presentata innanzi ad un organismo diverso da quello territorialmente competente.
Obiettano che si sarebbe trattato, piuttosto, di una mera irregolarità priva di sanzione, dovendosi perciò applicare il disposto dell'art. 153, comma 2, c. p. c. (rectius 156, comma 2, c. p. c.), con conseguente sanatoria della nullità, non potendosi, peraltro, far discendere dal disposto della norma ex art. 4 cit. un effetto ancora più grave di quanto avviene in sede giudiziale quando è adito un giudice non competente territorialmente.
6 Evidenziano, all'uopo, che l'opposto seppure convocato davanti ad Controparte_9
un organismo territorialmente incompetente, ha partecipato al tentativo di mediazione senza nulla eccepire riguardo al difetto di competenza territoriale dell'organismo medesimo;
tale che la relativa eccezione sollevata dalla parte opposta (in primo grado) all'udienza del 14 luglio 2015 avrebbe dovuto considerarsi come inutilmente proposta, dovendo essa essere spiegata, semmai, in applicazione analogica della regola codicistica di cui all'art. 38 c. p. c., in occasione della riunione fissata davanti all'organismo di mediazione.
Osservano ancora che, in ogni caso, la sanzione dell'improcedibilità avrebbe dovuto colpire la domanda monitoria, e quindi il decreto ingiuntivo, e non già l'opposizione da loro spiegata avverso il predetto decreto.
La doglianza, in tutte le sue articolazioni, oltre ad essere infondata, è stata superata comunque, in via dirimente, dal tentativo di mediazione obbligatoria regolarmente esperito nel presente grado (su disposizione della Corte), che ha avuto esito negativo come si vedrà.
Risulta per tabulas che detto tentativo è stato esperito in data 10 gennaio 2024 davanti ad un organismo di mediazione ( , sede di Messina, iscritto nell'apposito registro presso Controparte_10
il Ministero della Giustizia, su istanza presentata in data 28 settembre 2023 dalla parte intervenuta
(dunque entro il termine di 15 giorni assegnato dalla Corte con l'ordinanza sopra richiamata), al quale hanno preso parte entrambe le società (appellata e intervenuta), non essendosi invece presentata la parte appellante, benché regolarmente convocata.
Tale che l'accordo di conciliazione non si è raggiunto, come si dà atto nel verbale, anche per via della mancata presentazione della parte appellante.
Alla luce di tale circostanza, la pronuncia di improcedibilità emessa dal Giudice di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non può che essere riformata, stante il sopravvenuto avverarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e s.
m. i..
Solo ad abundantiam si evidenzia che, nel merito, la predetta statuizione sarebbe immune da vizi, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, posto che l'art. 4 D. Lgs. 28/2010 (e s. m. i.) prescrive che la domanda di mediazione sia presentata presso un organismo “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”, laddove, nel caso di specie, il primo tentativo di mediazione si è svolto, su impulso dell'allora parte opponente, dinanzi ad un organismo ubicato in
Palermo, fuori dal circondario del Tribunale di Messina territorialmente competente per la presente contesa, evidentemente in spregio al disposto dell'art. 4 anzidetto.
7 Vero è che, come anche dedotto dagli appellanti, la norma non prevede alcuna conseguenza derivante dalla violazione di tale disposizione, trattandosi di una norma precettiva senza sanzione, tuttavia,
l'orientamento invalso presso la giurisprudenza di merito (non risultando intervenute al riguardo pronunce da parte del Giudice di legittimità) è nel senso – che questa Corte assolutamente condivide
- di considerare che la mediazione espletata dinanzi ad un organismo territorialmente non competente sia priva di effetto, dovendosi perciò reputare come non avverata, in tal caso, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 (e s. m. i.).
E ciò in quanto il procedimento preventivo di mediazione risponde ad esigenze deflattive, con cui è coerente la prescrizione che l'organismo di mediazione abbia sede “nel luogo del giudice competente per la controversia”, allineandosi perciò alle regole della competenza giudiziale, così da consentire alla parte convenuta (in relazione alla cui residenza/domicilio/sede si determina, in linea generale, il foro competente) la sua effettiva partecipazione alla mediazione senza oneri eccessivi.
Tale che l'instaurazione (unilaterale) del procedimento di mediazione in luogo diverso da quello prescritto dalla norma citata, in assenza di un accordo derogatorio delle parti (pur possibile ai sensi della stessa), anziché favorirne l'incontro preventivo per tentare di giungere alla soluzione stragiudiziale della controversia, potrebbe porsi come ostacolo, vanificando in radice lo scopo dello strumento della mediazione, che sarebbe così privato di concreta utilità e ridotto piuttosto ad una mera formalità di tipo dilatorio.
Ora, nel caso di specie, assegnato alle parti dal Tribunale, all'udienza di prima comparizione del 15 ottobre 2014, il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione de quo, gli opponenti (odierni appellanti) lo hanno fatto, come detto, davanti ad un organismo di mediazione sito in Palermo, al di fuori, dunque, del circondario del Tribunale di Messina.
Alla successiva udienza (14 luglio 2015), la prima dopo la ripresa della fase giudiziale, la difesa del
(opposto) ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per essere Controparte_9
stata la mediazione attivata dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente.
Ad avviso della Corte immune da censure si mostra, in questo quadro, la statuizione di prime cure, dato che, difettando qualsivoglia accordo delle parti derogatorio della competenza territoriale dell'organismo di mediazione (stabilita dalla legge) ed essendo stata eccepita dall'istituto di credito opposto l'incompetenza territoriale del mediatore alla prima udienza utile, il tentativo di mediazione non può dirsi validamente esperito, essendo privo di effetti siccome svoltosi davanti ad un organismo non competente territorialmente.
Donde la correttezza della pronuncia di improcedibilità.
Nessun dato normativo, peraltro, impone alla parte convocata davanti ad un organismo privo di competenza di eccepirne il difetto (a pena di decadenza) nella sede medesima – come invece sembra
8 invocare parte appellante -, mentre, secondo la previsione del comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo citato, l'improcedibilità della domanda per il mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepito dalla parte interessata, a pena di decadenza (o rilevato d'ufficio dal giudice), non oltre la prima udienza.
È, perciò, destituito di fondamento l'assunto degli appellanti secondo il quale alla declaratoria di improcedibilità nel caso di specie avrebbe ostato il fatto che il abbia Controparte_9
partecipato alla prima riunione del procedimento di mediazione davanti all'organismo palermitano senza nulla eccepire in merito all'incompetenza territoriale dello stesso, dato che, in assenza di una disposizione normativa in tal senso, questo comportamento non vale a sanare la non corretta istaurazione del tentativo di mediazione, né la sua consequenziale inefficacia, laddove tempestivamente la parte opposta ha eccepito l'improcedibilità dell'azione (per mancato valido esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria) nella prima difesa utile come si è detto sopra.
Quanto poi alla doglianza secondo la quale avrebbe errato il Tribunale, in ogni caso, a fare discendere dall'inefficacia del tentativo di mediazione l'improcedibilità dell'opposizione piuttosto che del ricorso per decreto ingiuntivo, con susseguente revoca del provvedimento monitorio, è appena il caso di evidenziare che, seguendo l'impostazione giurisprudenziale invalsa sino all'arresto delle Sezioni
Unite di cui alla citata sentenza n. 19596/2020 - che, come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, poneva a carico della parte opponente l'onere di avviare la mediazione obbligatoria sulla considerazione che la norma ex art. 5 cit. doveva essere interpretata in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale incide negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre -, logico e coerente corollario del mancato esperimento dello stesso non poteva che essere l'improcedibilità dell'opposizione e non certo, come è ovvio, l'improcedibilità del ricorso monitorio.
A opinare diversamente, sarebbe bastato paradossalmente all'opponente omettere di avviare la procedura di mediazione per determinare l'improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ne discende che anche la seconda articolazione del motivo di appello in esame è da rigettare.
Mette conto – solo per completezza argomentativa – ricordare a questo punto che, come già evidenziato nell'ordinanza della Corte del 20 settembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, pronunciando sulla questione controversa attinente all'individuazione della parte – opponente oppure opposta – sulla quale, nei giudizi di opposizione a d. i., grava l'onere di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale onere, hanno affermato il seguente principio:
9 “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.
28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
È proprio in ragione di ciò che questo Giudice ha pronunciato l'ordinanza di rimessione in termini sopra richiamata, tale che, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, non può che farsene discendere la riforma della pronuncia impugnata – che si è basata, piuttosto, sul precedente orientamento giurisprudenziale, maggioritario all'epoca della stessa -, dovendosi considerare ora (per allora) avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.
28/2010.
Mette conto chiarire che, contrariamente a quanto assume la parte appellante, l'arresto delle Sezioni
Unite del 2020 (sentenza n. 19596) ha costituito un revirement con il quale è stato ribaltato il precedente orientamento giurisprudenziale formatosi in subiecta materia e consolidatosi nel tempo, che poneva invece, come si è accennato sopra, a carico della parte opponente l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione (tra le altre espresso da Cass. Civ. nn. 23003/2019; 22017/2017;
24629/2015, oltre che seguito dalla più che maggioritaria giurisprudenza di merito).
Siffatto cambiamento di rotta integra senz'altro gli estremi del prospective overruling, come già evidenziato dalla Corte nell'ordinanza del 20 settembre 2023, istituto di matrice giurisprudenziale configurabile quando sono cumulativamente presenti i tre seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che esso comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali (da ultimo in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. nn. 31681/2024; 4085/2024; 552/2021).
Esso è, invero, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità, improcedibilità) derivanti da mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità in ordine all'interpretazione di norme regolatrici del processo, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti.
10 Orbene, quanto al caso di specie va ribadito che, sino al menzionato arresto delle Sezioni Unite, era univoco l'orientamento della Suprema Corte a sezioni semplici secondo il quale l'opponente era la parte onerata di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cosicché l'opposto (preteso creditore e attore in senso sostanziale) versava nella condizione di confidare tranquillamente in detta interpretazione, stante la funzione nomofilattica del
Giudice di legittimità e considerata l'assenza di orientamenti interpretativi dello stesso Giudice di segno opposto.
Il mutamento dell'indirizzo ha riguardato, evidentemente, una regola del processo;
esso è stato imprevedibile dato che a lungo (rispetto alla previsione normativa della mediazione obbligatoria in questa materia) si era sostenuto nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità (oltre che nella massima parte della giurisprudenza di merito) l'indirizzo anzidetto - tale da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso -, ed ha attinto una norma processuale e non già di diritto sostanziale.
Ricorrono perciò senz'altro, nell'ipotesi in esame, tutti e tre gli estremi suddetti per potere configurare il prospective overruling, che ha giustificato la richiesta di parte appellata di essere rimessa in termini per dar corso al tentativo obbligatorio di mediazione, accolta dalla Corte con l'ordinanza del 20 settembre 2023, la quale qui merita di essere confermata per tutte le ragioni appena esplicitate.
La riforma della pronuncia d'improcedibilità emessa dal Tribunale impone la disamina nel merito della controversia e, quindi, il vaglio di fondatezza (o meno) dei motivi di opposizione articolati in prime cure dagli odierni appellanti (già opponenti), non potendosi rimettere la causa al primo Giudice, come pure invocato dall'intervenuta dato che le ipotesi di rimessione del giudizio Controparte_4
al primo giudice elencate dagli artt. 353 (nel testo vigente ratione temporis) e 354 c. p. c. sono tassative e non estensibili analogicamente secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante si vedano, da ultimo, Cass. Civ. nn. 34777/2023;
30969/2023).
Tale che, non vertendosi qui in alcuna delle fattispecie previste dalle menzionate norme, il giudizio non può che essere trattenuto da questa Corte e deciso nel merito.
Va peraltro disatteso, sempre in via preliminare, l'argomento dell'intervenuta Controparte_4
secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulle domande ed eccezioni articolate dalla parte opponente in primo grado (qui appellante), in quanto non riproposte davanti a questa Corte.
Risulta infatti per tabulas che gli appellanti hanno inteso riproporre le domande e le eccezioni, oltre che le istanze istruttorie avanzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: a pag. 5 dell'atto di appello si legge, infatti, testualmente: “rimossa l'illogica ed ingiusta declaratoria di
11 improcedibilità dell'opposizione, codesta Corte dovrà, inoltre, accogliere le domande proposte dagli esponenti con l'opposizione, che è pure essa notificata in uno con il presente appello, affinché qui
s'intenda pedissequamente trascritta”; segno evidentemente inequivocabile della volontà di parte appellante di ribadire le stesse domande, difese ed eccezione formulate con l'atto di opposizione a d.
i. (che risulta anche notificato alla controparte in uno con l'atto di appello).
Mette conto rammentare al riguardo che la Suprema Corte ha pacificamente e costantemente affermato che l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande, e ciò perché l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure (cfr. tra le tante Cass. Civ. nn. 28078/2024; 7116/2024; 18505/2023;
13768/2018).
Più che sufficiente si appalesa, perciò, in questa prospettiva interpretativa, il richiamo della parte appellante alle domande tutte di cui all'atto di opposizione, cui è stato fatto integrale rinvio per relationem e che, per di più, come si è detto, è stato (nuovamente) notificato alla controparte in uno con l'atto di appello.
Venendo, dunque, alla disamina delle ragioni dell'opposizione, col primo motivo gli opponenti eccepiscono l'inesistenza del credito azionato da controparte poiché, a loro dire, fondato su contratti e fatti a loro ignoti.
Lamentano, poi, l'illegittimità della pretesa creditoria, giacché frutto dell'applicazione da parte della banca, nell'ambito del rapporto di conto corrente, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Il motivo, nella sua prima parte, oltre ad essere estremamente generico, è privo di fondamento dato che risulta chiaramente dagli atti del fascicolo monitorio che la pretesa azionata col ricorso per decreto ingiuntivo trova fondamento in un contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato dall'allora con la società il 15 giugno 1998, (società) che ha Controparte_11 Parte_1
sottoscritto, tramite il suo legale rappresentante il relativo atto denominato Parte_1
“benestare di lettera di apertura di conto corrente” (prodotto dall'istituto di credito in allegato al ricorso per d. i.) e, quanto allo ed alla , su altrettanti rapporti di fideiussione, Pt_1 Pt_2
giusta atti del 24 maggio 2001 da loro rispettivamente firmati, non potendosi perciò sostenere validamente che le pretese del (già Controparte_9 Controparte_12
[...]
[...] [..
incorporante la abbiano avuto causa in “contratti e fatti Controparte_13 ignoti” a loro.
In ordine, poi, all'asserita illegittimità delle pretese creditorie medesime in quanto derivate dall'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si argomenterà nel prosieguo.
Col secondo motivo gli opponenti deducono che gli estratti conto prodotti dalla banca nella fase monitoria sarebbero artefatti dato che, quanto in particolare a quelli relativi al 30 giugno 1998 ed al
30 settembre 1998, esprimono in euro gli importi delle operazioni compiute dalla società correntista quando ancora il tasso di cambio con la lira non era stato fissato, essendo ciò avvenuto il giorno precedente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 1999).
Tale che – sostengono - la banca ricorrente non avrebbe potuto conoscerne il controvalore con mesi di anticipo, all'epoca, cioè, della formazione degli estratti conto medesimi.
Questi ultimi, dunque, a dire degli opponenti, sarebbero stati generati artatamente dall'istituto di credito al fine di produrli in giudizio e renderli incontestabili ai sensi dell'art. 1832 c.c., dato che il loro deposito equivarrebbe alla comunicazione prescritta dalla menzionata norma, seppure – osservano ancora - la preclusione prevista dall'art. 1832 c. c. non opererebbe comunque nel caso di specie, in quanto, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, essa non sarebbe applicabile con riferimento alle contestazioni attinenti alla causa del credito o del debito annotato in conto.
Dopo avere dedotto che nemmeno risulterebbero inviati nella specie gli estratti conto “di chiusura” nella forma prescritta dal citato art. 1832 c. c. (ossia “per mezzo di raccomandata”), hanno evidenziato che, comunque, ciò che davvero conta è il fatto che l non avrebbe disposto alcuna Parte_1
delle operazioni elencate negli estratti conto prodotti dalla banca, come riportati nelle pagg. 6, 7 e 8 dell'atto di opposizione (alla cui lettura qui si rinvia per brevità), visto che – rilevano - la società non soleva effettuare pagamenti “per contanti” e considerato, peraltro, che alcuni dei prelievi indicati in detti estratti conto non troverebbero riscontro nella contabilità interna della società.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.
Gli opponenti hanno argomentato la deduzione in esame sostenendo che gli estratti conto prodotti dalla banca in fase monitoria (ed in particolare quelli relativi al terzo e quarto trimestre 1998, dal 30 giugno 1998 al 31 agosto e dal 30 settembre 1998 ad 31 dicembre 1998) sarebbero stati creati artatamente ex post solo al fine di renderli incontestabili attraverso la loro produzione in giudizio, posto che se davvero fossero stati emessi nella date in essi riportate non avrebbero potuto contenere
13 l'indicazione del controvalore in euro delle operazioni effettuate (all'epoca) in lire, non essendo noto ancora, a quella data, il valore di cambio della lira in euro.
Sul punto il nel costituirsi in primo grado, ha replicato evidenziando Controparte_9 che i tassi di conversione della lira in euro sono stati definiti in epoca anteriore all'entrata in vigore di quest'ultimo (1° gennaio 1999), e precisamente con regolamento n. 974/98 del Consiglio dell'Unione Europea del 3 maggio 1998 come indicato nel Regolamento n. 2866/98 adottato il 31 dicembre 1998, il quale ultimo è stato prodotto in atti unitamente alla comparsa di costituzione dell'opposta.
Dal predetto atto – rileva la Corte – risulta effettivamente, per quanto qui di specifico interesse, testualmente che: “a partire dal 1° gennaio 1999 l'euro sarà la moneta degli Stati membri partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo alla introduzione dell'euro; che l'introduzione dell'euro presuppone l'adozione dei tassi di conversione ai quali l'euro sostituirà le monete nazionali ed in base ai quali l'euro sarà diviso in unità monetarie nazionali;
che i tassi di conversione indicati nell'articolo 1 sono quelli definiti nell'art. 1, terzo trattino, del regolamento CE n. 974/98 (…)”, essendo dunque adeguatamente dimostrato, senza peraltro alcuna specifica controdeduzione di parte opponente, l'assunto difensivo della banca opposta secondo il quale negli estratti conto del terzo (giugno-settembre) e del quarto trimestre (ottobre-dicembre) del 1998 ben poteva essere stato indicato il controvalore in euro degli importi in lire delle relative somme registrate, poiché alle date della loro rispettiva formazione, successive al 3 maggio 1998, era già stato stabilito con apposito regolamento CE (precisamente il regolamento n. 974/98 del 3 maggio 1998) il tasso di conversione al quale l'euro, in Italia, avrebbe sostituito la moneta nazionale.
L'altro argomento utilizzato da parte opponente a sostegno della tesi della natura artefatta degli estratti conto – secondo cui la società non avrebbe disposto alcuna delle operazioni Parte_1 di “prelievo” riportate in essi (trascritte alle pagg.
6-8 dell'atto di citazione in opposizione) dato che non effettuava pagamenti “per contanti” –, oltre ad essere palesemente generico ed apodittico, nonché indimostrato, è stato anche smentito dalla produzione documentale della banca opposta, che ha depositato in giudizio le schede contabili relative alle operazioni eseguite nell'interesse della
[...]
dal 2003 al 2008, le stesse oggetto di contestazione da parte degli opponenti. Pt_1
Da esse è dato evincere agevolmente che i prelievi sono stati realmente effettuati da Pt_1
e/o soggetti che risultano documentalmente – entrambi -
[...] Parte_2
autorizzati ad operare sul conto, le cui firme è dato leggere chiaramente in calce alle schede medesime.
14 La contestazione contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1., c. p. c. depositata in data 31 gennaio 2019 nell'interesse di parte opponente – secondo cui (testualmente) “gli esponenti, innanzitutto, qui ribadiscono il disconoscimento fatto e, ad ogni buon fine, disconoscono formalmente le contabili qui prodotte dalla Banca, ché sono palesemente apocrife e non possono, dunque, giustificare le operazioni contestate” -, oltre ad essere evidentemente generica, è altresì tardiva, come bene eccepito in primo grado da parte opposta nelle proprie memorie del 28 febbraio 2019, poiché il disconoscimento avrebbe, semmai, dovuto essere effettuato dagli opponenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, comma 1, n. 2, c. p. c., all'udienza del 14 ottobre 2015, prima difesa utile successiva alla produzione delle schede contabili da parte della banca opposta, avvenuta in data 17 settembre
2014, mentre nulla è stato detto sul punto dagli opponenti in quella seda, come si evince agevolmente dalla lettura del relativo verbale.
Questi ultimi poi, seppure abbiano dedotto che le citate operazioni di prelievo non troverebbero riscontro nella contabilità interna della società, ha tuttavia omesso di produrre in giudizio qualsivoglia documentazione a dimostrazione di tale assunto.
Ne discende il rigetto del motivo di opposizione sin qui esaminato, in ogni sua articolazione.
La terza ragione di opposizione riguarda l'applicazione di interessi, competenze e spese da parte della banca che, a dire degli opponenti, sarebbe avvenuta in mancanza di una valida pattuizione scritta.
Evidenziano in proposito che il contratto di conto corrente ha stabilito, all'art. 7, testualmente che
“gli interessi – in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura stabilita nel presente contratto o nel modulo allegato”, laddove però il testo contrattuale non ha indicato alcun tasso, mentre il modulo ad esso allegato non sarebbe stato sottoscritto né dalla
, né dal suo legale rappresentante, il quale, comunque, ha dichiarato di disconoscerne Parte_1
formalmente la firma apposta in calce.
Deducono ulteriormente che la necessità della forma scritta prescritta dall'art. 1284 c. c. per le clausole che prevedono interessi superiori alla media è confermata, altresì, dall'abrogato art. 4 della
L. n. 154/1992 e dall'art. 117 del T. U. B.; inoltre, mentre si riteneva possibile, alla stregua dell'art. 1284 c. c., e previo il rispetto del predetto requisito di forma, determinare gli interessi per relationem con gli usi bancari, l'art. 4 della L. n. 154/1992 e l'art. 117 T. U. B. avrebbero escluso la possibilità di fare riferimento a tali usi.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, pur ammettendo che l'esigenza dell'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito potrebbe essere soddisfatta per relationem a elementi esterni al contratto, ha comunque ritenuto – rilevano ancora - che, in tal caso, si renderebbe necessario fare richiamo scritto a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente
15 individuabili, tali da consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale d'interesse, senza lasciarlo all'arbitrio del debitore o del creditore.
Deducono pertanto che, alla luce delle superiori doglianze, il rapporto di conto corrente dovrebbe essere depurato dagli interessi extralegali addebitati dalla banca e, in ogni caso, pur ove si ritenga esistente l'esistenza di una valida clausola di determinazione degli interessi, chiedono la riconduzione degli interessi a quelli, più favorevoli per il correntista, indicati nelle condizioni depositate in uno con gli estratti conto, evidenziando che l'art. 118 del T. U. B., se da una parte dispone l'inefficacia delle variazioni a danno del correntista, dall'altra ne prescrive la vincolatività per la banca se più favorevoli per quest'ultimo.
Tale che, nel caso di specie, si dovrebbe applicare il tasso più favorevole per la società correntista fra quelli indicati negli estratti prodotti nella fase monitoria.
La doglianza non è fondata.
Occorre premettere che la banca opposta ha prodotto in giudizio, sin dalla fase monitoria, come si accennava sopra, un documento intitolato “benestare di lettera di apertura del conto corrente”, sottoscritto da quale legale rappresentante della , contenente la Parte_1 Parte_1
dichiarazione di accettazione della proposta di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 237 del 15 giugno 1998 proveniente dall'allora “alle condizioni Controparte_11 economiche riportate al foglio informativo analitico n. 1 allegato alla presente” (così testualmente nel documento suddetto); ad esso risulta unito il predetto “foglio informativo analitico n.
1 - operazioni di raccolta” nel quale sono esposte nel dettaglio le condizioni economiche inerenti al suddetto rapporto di conto corrente, (foglio) composto da due pagine nella prima delle quali è apposta in calce la firma , che è stata disconosciuta da parte opponente con dichiarazione Parte_1 contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio [a pag. 9 del quale si legge testualmente sul punto “il modulo che vi si vorrebbe allegato (cfr. produzione ) non è stato Controparte_9
sottoscritto dalla , né dal suo legale rappresentante, che disconosce formalmente la Parte_1 firma apposta in calce ad esso”].
Giova anzitutto premettere che, secondo l'insegnamento costante e prevalente della Suprema Corte, in tema di contratti bancari il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B. può ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti, dovendosi il requisito medesimo intendere in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma (ex multis v. Cass. Civ. nn. 28500/2023; 22385/2019; 16070/2018).
16 In applicazione di tale principio al caso di specie, è certamente valido il contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato dall' n. c. con l'allora Parte_3 Controparte_11
attraverso la (mai contestata) sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della società Pt_1
del predetto documento denominato “benestare di lettera di apertura di conto corrente”,
[...]
oltre che di talune singole clausole ex artt. 1341 e 1342 c. c., pur se non contiene anche la sottoscrizione della banca.
Tanto premesso, quanto al preteso disconoscimento della firma apposta in calce al foglio informativo analitico n. 1 di cui si è detto sopra, osserva la Corte, anzitutto, che esso è stato effettuato da parte opponente in maniera estremamente generica, con una mera formula di stile, quale “disconosce formalmente la firma apposta in calce ad esso” (si veda a pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione)
e, peraltro, nell'ambito di ulteriori argomentazioni difensive, alcune delle quali inconciliabili con il preteso disconoscimento.
In punto di diritto va richiamato il granitico insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, se è vero che il disconoscimento della scrittura privata non richiede forme solenni, tuttavia esso deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo: la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo (v. Cass. Civ. nn. 18042/2014; 12448/2012;
24456/2011).
Nel caso in esame la contestazione è, come si è visto, del tutto generica, senza tacere che anche ad occhio nudo è constatabile l'assoluta somiglianza tra la firma che si legge in calce Parte_1
alla prima pagina del foglio anzidetto e le firme (mai contestate) apposte dallo stesso , quale Pt_1 legale rappresentante dell' . c. nel su citato documento denominato “benestare di Parte_3 lettera di apertura di conto corrente”.
Tale che, seppure la chiesta verificazione non sia stata coltivata da parte opposta (odierna appellata), né nel prosieguo del giudizio di primo grado, né nel presente grado, è da ritenere pienamente utilizzabile in questa sede il suddetto “foglio informativo analitico n. 1” non potendosi reputare valido ed efficace il generico disconoscimento della firma in esso apposta, effettuato da Parte_1
parte opponente.
Vi è da considerare poi, in via dirimente, che nel “benestare di lettera di apertura di conto corrente” - atto scritto con il quale, come si è detto, è stato stipulato il rapporto bancario da cui origina la presente contesa, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell' -, è contenuto un Parte_1
17 rinvio per relationem alle “condizioni economiche riportate sul foglio informativo analitico n. 1 allegato alla presente” che la società ha dichiarato di approvare mediante la sottoscrizione del testo del “benestare”, dove è affermato testualmente “nel dichiararmi d'accordo sull'intero contenuto della Vostra prendo nota che i nostri rapporti sono regolati dalle <> riportate qui di seguito che dichiaro di approvare ”: tra queste <> vi è quella dell'art. 7 che, in particolare, per quanto qui di specifico interesse, prevede che “gli interessi – in misura fossa o indicizzata – sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente contratto o nel modulo allegato …”.
Si è dunque in presenza di una cd. “relatio perfecta” che consente di attribuire alle condizioni economiche contenute nel foglio informativo suddetto il valore di clausole concordate tra le parti, anche a prescindere dalla sottoscrizione del foglio da parte del legale rappresentante della società, qualora per ipotesi si volesse reputare validamente disconosciuta la firma in esso Parte_1
presente: in proposito, infatti, mette conto ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di “relatio perfecta”, il valore di clausole concordate, sottraendole all'esigenza di una specifica approvazione per iscritto, mentre non rileva in proposito l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 16439/2019; 2537/2016; 16544/2015; 7197/2011; 21142/2007; 19130/2006;
9392/1992), come è avvenuto esattamente nel caso di specie.
Da tutto quanto sopra discende che, diversamente da quanto dedotto dagli opponenti, legittima risulta nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi ultra-legali in quanto espressamente pattuiti dalle parti con atto scritto, dovendosi considerare come un unicum inscindibile il foglio informativo analitico n. 1 (contenente – tra le altre clausole - la previsione della misura del tasso degli interessi debitori) ed il “benestare di lettera di apertura di conto corrente” con il quale, come si è detto, è stato stipulato in forma scritta il contratto di c/c n. 237 tra la e l'allora Parte_1 Controparte_13
in data 15 giugno 1998.
[...]
Ne discende l'infondatezza del terzo motivo di opposizione per tutte e ciascuna delle ragioni sin qui esposte.
Col quarto motivo è denunciata, sotto diversi profili, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto applicata dalla banca.
18 Lamentano anzitutto gli opponenti che la c. m. s. avrebbe, nella specie, remunerato ulteriormente il credito concesso dalla banca, anche nei limiti del fido accordato alla società correntista;
essa, poi, sarebbe stata indebitamente liquidata “su massimo saldo liquido debitore”, così da avere comportato un onere del tutto aleatorio e ingiustificato, piuttosto che remunerare una prestazione, ossia un dare o un facere della banca;
essa sarebbe, infine, nulla per indeterminatezza dell'oggetto, giacché non indicherebbe, quale base di calcolo, un parametro certo, nè i modi ed i tempi per la sua liquidazione.
Sostengono, ancora, che l'applicazione della commissione di massimo scoperto avrebbe determinato, per la società correntista, un costo usurario. Difatti – evidenziano -, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale medio (t. e. g.) praticato da un istituto di credito, dovrebbe tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, come richiesto dall'art. 644 c.p.
Richiamano in proposito la formula matematica che secondo la giurisprudenza di merito dovrebbe essere adottata per comprendere nel t. e. g. anche la commissione di massimo scoperto
[TEG=(INTERESSI+ONERI+CMS) x 36.500)/(NUMERI DEBITORI)] ed evidenziano che confrontando i tassi effettivi globali così calcolati con le rilevazioni fatte dalla Banca d'Italia nel periodo in considerazione sarebbe facile evincere l'erroneità della diversa metodologia da quest'ultima adottata nella circolare del 2005, che ha introdotto una soglia per la c. m. s. diversa da quella degli interessi, non prevista nel precetto penale di cui all'art. 644 c. p..
Aggiungono infine gli opponenti che le poste addebitate dalla banca dovrebbero essere depurate anche dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni e delle spese: ed invero – precisano - anche per la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, infatti, sarebbe richiesta la forma scritta, non rispettata dalla banca.
Il motivo merita parziale accoglimento nei termini di cui si dirà.
In punto di fatto va evidenziato che la commissione di massimo scoperto risulta prevista nel foglio informativo analitico n. 1 allegato al contratto (che, come si è spiegato più sopra, ne forma parte integrante) nel modo seguente (si riporta testualmente): “commissione trimestrale sul massimo scoperto entro o oltre il limite del fido: non superiore all'1% (la percentuale viene applicata sulla punta di saldo liquido dare del periodo considerato)”.
La clausola, diversamente da quanto deduce parte opponente, contiene l'indicazione sia del valore sul quale calcolare la percentuale (“punta di saldo liquido dare nel periodo considerato”), sia la determinazione della sua periodicità (“trimestrale”), mentre – rileva la Corte - non stabilisce con esattezza la sua misura percentuale, dato che la dicitura “non superiore all'1%” è tutt'altro che
19 puntuale e determinata – potendo la c. m. s. oscillare dallo 0,01% sino all'1% -, né è determinabile in alcun modo, non ricavandosi dalle altre clausole e/o condizioni economiche elementi ai quali potere ancorare il valore percentuale applicabile di volta in volta (pur entro quel range).
In punto di diritto mette conto evidenziare il principio assolutamente pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, perché possa ritenersi validamente addebitabile una somma a titolo di commissione di massimo scoperto – costo che viene posto a carico del cliente della banca per la messa a disposizione di una somma oppure quale remunerazione per il rischio di utilizzo di una certa somma di denaro (che il legislatore del 2011 ha espressamente dichiarato nullo)
– è necessario che la clausola che la prevede soddisfi, a pena di nullità, determinati requisiti.
Essa deve anzitutto essere redatta per iscritto ai sensi dell'art. 117, comma 4, del T. U. B.; devono poi essere specificate in maniera certa le modalità di calcolo e di sua quantificazione, così da porre il correntista in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca e la misura della stessa in termini percentuali.
Il Giudice nomofilattico ha puntualizzato più volte, in proposito, che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto deve essere determinata o determinabile a pena di nullità, nel senso cioè che devono essere individuati in maniera precisa sia il tasso percentuale, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità del calcolo stesso: in mancanza di una specifica individuazione di tutti gli elementi suddetti nemmeno potrebbe parlarsi – ha precisato la Suprema Corte – di un vero e proprio accordo delle parti sulla c. m. s., non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
“peso” economico (tra le tante si vedano Cass. Civ. nn. 1373/2024; 18664/2023; 19825/2022).
La ragione della nullità della c. m. s. per sua indeterminatezza risiede, invero, nell'esigenza di tutela della trasparenza bancaria, dato che, in mancanza di indicazione dei dati e dei criteri suddetti,
l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e che non consente al correntista di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrisponderla, né di capire quanto essa costerà e verificare, poi, che la banca l'abbia applicata correttamente.
In questa prospettiva, la misura percentuale prevista nel caso di specie come “non superiore all'1%” non è, all'evidenza, sufficientemente puntuale e determinata, non permettendo al correntista di conoscerne di volta in volta il quantum specifico, né è determinabile aliunde sulla base di altri elementi concordati tra le parti, essendo perciò da ritenere nulla per indeterminatezza in virtù dei principi sopra riportati.
Deve precisarsi che, seppure la ragione dell'indeterminatezza verificata dalla Corte sia diversa da quella addotta da parte opponente, non per questo potrebbe predicarsi la violazione del disposto
20 dell'art. 112 c. p. c., essendo assolutamente consolidato il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale può, ed anzi deve, rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità qualora esso, come nella specie, emerga dagli atti (tra le tante si vedano Cass.
Civ. nn. 34590/2023; 10328/2023; 20170/2022).
Rimangono assorbite nella superiore statuizione le restanti ragioni di nullità della commissione di massimo scoperto addotte da parte opponente.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di cui parimenti quest'ultima si duole nell'atto di opposizione, va detto che nel ridetto foglio informativo analitico allegato n. 1 è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi creditori).
Siffatta clausola è illegittima.
Noto è, invero, che a mente dell'art. 1283 c. c. gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, in mancanza di usi contrario.
Nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, soprattutto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992 e del T. U. B., l'anatocismo veniva generalmente applicato dai primi in virtù di un uso che, originariamente, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, era ricondotto agli usi normativi idonei a derogare al divieto generale di cui al citato articolo (v. per tutte Cass. Civ.
12675/1998).
Questo orientamento è mutato drasticamente a seguito della nota sentenza della Suprema Corte n.
2374 del 16 marzo 1999 che ha affermato che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio juris ac necessitatis”.
Il sistema ordinamentale ha sempre guardato con sfavore al fenomeno, come dimostra la norma essenziale di riferimento contenuta proprio nel codice civile all'art. 1283 sopra richiamato, il quale – va ribadito - pone un generale divieto di anatocismo, ossia della decorrenza di interessi sugli interessi maturati su una somma capitale (c.d. «capitalizzazione degli interessi allo scopo di renderli, a loro volta, produttivi di altri interessi»), ammettendolo solo in casi residuali, e comunque sempre dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi.
21 La legge – anche quella speciale - non autorizza affatto il pagamento degli interessi composti sulle quote di debito (capitale e interessi) che non siano state regolarmente pagate a scadenza, essendo piuttosto l'applicazione dell'anatocismo dovuta ad una generalizzata prassi bancaria italiana diffusasi nell'ambito dei contratti di conto corrente, per lungo tempo avallata dalla giurisprudenza di legittimità
(oltre che di merito).
Come affermato dalla Suprema Corte (con la già citata sentenza del 1999), nei rapporti bancari la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata prevista per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1^ gennaio 1952. La clausola n. 6, dopo avere affermato che in via normale i rapporti di dare e avere sono regolati annualmente, portando in conto (e cioè capitalizzando) gli interessi al 31 dicembre di ogni anno, disponeva che i conti che risultassero anche saltuariamente debitori dovevano essere regolati invece, in via normale, ogni trimestre e, con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producevano ulteriori interessi, al tasso da determinarsi tenendo conto delle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito operanti sulla piazza.
A partire proprio dall'anno 1999 si è verificato, dunque, un netto mutamento di indirizzo nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, se sino a quell'epoca si era riconosciuta validità alle clausole di capitalizzazione trimestrale sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c. c., da allora in avanti si afferma e consolida, invece, il principio per cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata, la reiterazione del comportamento, dalla opinio iuris ac necessitatis”.
Inoltre, la S. C. ha escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista anche con riguardo al periodo anteriore al mutamento giurisprudenziale, difettando i presupposti per riconoscere, pure in riferimento a detto periodo anteriore (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi” (v. Cass. Civ. n. 21095/2004).
Più di recente la Corte di Cassazione ha esteso all'infinito il divieto di anatocismo tramite capitalizzazione trimestrale degli interessi, arrivando a negare anche la possibilità di capitalizzazione annuale, considerando del tutto arbitrario che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la presenza di usi normativi di
22 capitalizzazione annuale, i quali, oltre a difettare di normatività, non si rinvengono nella realtà storica
(così Cass. Civ. n. 9127/2015).
Una ragione ulteriore di invalidità della clausola anatocistica per i contratti bancari che – diversamente da quelli in oggetto – sono stati stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio
1992, n. 154 (trasfusa poi nel t. u. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d. Lg.1^ settembre 1993, n. 385) deriva proprio dalla norma di cui all'art. 4 della stessa, che vieta espressamente le clausole contrattuali di rinvio agli usi.
Va ricordato ancora l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo il quale in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 – quale è pacificamente quello in esame - sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Per quanto qui rileva, essendo il contratto di conto corrente stato stipulato in data 15 giugno 1998, anteriore all'entrata in vigore della suddetta delibera CICR del 9 febbraio 2000, è nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi prevista nel foglio informativo anzidetto, e ciò prima ancora e a prescindere dal fatto che essa sarebbe ugualmente nulla, stante la diversa periodicità stabilita per gli interessi a debito e per quelli a credito (rispettivamente trimestrale e annuale).
All'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi passivi deve seguire
l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle
Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Deve quindi procedersi, mediante apposito approfondimento istruttorio (di cui infra), ad un ricalcolo del saldo dare-avere in relazione al rapporto bancario di c/c in oggetto, escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi a debito, oltre che le appostazioni effettuate a titolo di commissione di massimo scoperto.
23 In merito, poi, alla doglianza riguardante il superamento del tasso soglia dell'usura – che parte opponente ha articolato affermando testualmente nell'atto di opposizione “anche senza considerare la c. m. s., che così come è strutturata rappresenta un ulteriore compenso per il credito concesso, di volta in volta dalla Banca (…), il t. e. g. dichiarato negli allegati estratti conto supera il tasso soglia”, facendo seguire a tale deduzione l'elencazione di massime giurisprudenziali di merito e di legittimità, oltre che il richiamo a precetti normativi vari (per i quali si rimanda qui per brevità alle pagg. 15-19 dell'atto anzidetto) – rileva la Corte la sua inammissibilità, così come formulata, per la sua insufficiente specificità.
Con essa, infatti, gli opponenti hanno denunciato meramente, in maniera astratta, la mancata considerazione della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, sostenendo genericamente che il “t. e. g. dichiarato negli estratti conto supera il tasso soglia”, ma non hanno accompagnato tale allegazione con specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia (v. sul punto Cass. Civ. nn. 18559/2023; 35121/2022).
A ciò aggiungasi che, secondo costante insegnamento del Giudice nomofilattico, nei contratti bancari, la parte che si dolga dell'applicazione di interessi usurari, è tenuta ad indicare, oltre al tasso concordato ed a quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché la precisa contestazione relativa alla dedotta usura;
deve inoltre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Ed invero – ha precisato la Suprema Corte - nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (così Cass. Civ. S. U. 19597/ 2020; in senso conforme, da ultimo, Cass.
Civ. n. 26525/2024).
Nel caso di specie risultano allegate solo le rilevazioni periodiche dei tassi, ma nulla è detto in ordine al tasso effettivamente praticato dalla banca, né in ordine all'esatto periodo del preteso superamento del tasso soglia, né sono state indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, non potendo tali
24 circostanze fattuali essere demandate ad una c. t. u., che sarebbe sul punto affatto esplorativa e, come tale, inammissibile (v. Cass. Civ. nn. 10373/2019; 30218/2017).
Senza tacere che nemmeno risultano indicati e depositati in atti i decreti ministeriali che stabiliscono i tassi soglia periodici che sarebbero stati superati nel caso di specie, i quali – come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26525/2024 da ultimo citata -, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza (con la pronuncia anzidetta il Giudice di legittimità ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente – analogamente a quanto è avvenuto nel caso in esame - non poteva considerarsi fatto notorio).
Ne discende, per tutti i suddetti motivi, l'inammissibilità della ragione di opposizione in esame nella parte relativa all'asserito superamento del tasso soglia da parte del t. e. g. dichiarato negli estratti conto.
Il quinto ed il sesto motivo di opposizione sono inammissibili in toto poiché, essendo stata genericamente addotta dagli opponenti l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi della sofferenza risultante dal saldo del conto corrente, si risolvono all'evidenza in una serie di considerazioni astratte e di principio circa la “funzione della Centrale rischi”, con richiami normativi e regolamentari alla procedura relativa alla segnalazione medesima, nonché riferimenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità dell'intermediario per le segnalazioni erronee con le correlate conseguenze per l'imprenditore, senza alcuna precisa allegazione in punto di fatto circa la vicenda concreta riguardante la posizione della , né sulle ragioni specifiche della Parte_1
pretesa illegittimità della segnalazione nel caso di specie – peraltro nemmeno circostanziata, ma solamente indicata mediante il rinvio ad un allegato (allegato 37) non esistente agli atti forniti alla
Corte - né, soprattutto, in merito ai pretesi danni effettivamente subiti dalla società e dai fideiussori a seguito di tale asserita illegittima segnalazione.
Gli opponenti, invero, in punto di fatto hanno affermato che sarebbe “apparsa una segnalazione” a loro danno “per effetto del passaggio a sofferenza del conto di ” (così a pag. 20 Parte_1 dell'atto di citazione), ma della concreta realtà di questa asserita “segnalazione” non hanno fornito dimostrazione alcuna;
hanno poi dedotto che “la conseguenza diretta della segnalazione alla
Centrale dei Rischi è la revoca delle linee di credito da parte di altri istituti bancari e l'impossibilità di accedere al sistema del credito in generale” (pag. 23 dell'atto di citazione), ma non hanno nemmeno allegato, né a fortiori provato, l'avvenuta revoca di linee di credito che li abbia riguardati
25 effettivamente, né di non avere potuto accedere al sistema creditizio più in generale a causa di tale asserita segnalazione.
Hanno poi fatto un vago riferimento, a pag. 25 dell'atto di citazione, ad una segnalazione dell'“incaglio”, senza ulteriore specificazione, chiedendone la rettificazione e richiamando a tal riguardo l'“allegato 37” il quale, come si è accennato sopra, nemmeno non esiste negli atti messi a disposizione di questa Corte.
In siffatto quadro è più che evidente l'inammissibilità degli ultimi due motivi (quinto e sesto) di opposizione per mancanza di specificità nella formulazione e per assenza di ogni riscontro rispetto alle generiche affermazioni riportate in punto di fatto.
Tirando le somme da tutto quanto sin qui esposto, in riforma della pronuncia impugnata, va dichiarata procedibile l'azione (già monitoria) proposta dalla banca nel presente giudizio (e proseguita nel giudizio di opposizione) per via dell'espletamento (senza esito), in questo grado, del procedimento di mediazione obbligatoria da parte della banca (attrice sostanziale), dovendosi anche puntualizzare, quanto alle domande riconvenzionali di ripetizione di indebito, di cancellazione della “segnalazione a sofferenza” e di risarcimento del danni formulate da parte opponente (odierna appellante), che, secondo il noto recente arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 3452/2024, la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali.
Nel merito dell'opposizione, poi, in parziale accoglimento della stessa, deve dichiararsi la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quella che ha previsto la commissione di massimo scoperto, con conseguente illegittimità delle relative appostazioni in conto corrente, rigettando nel resto i motivi di opposizione (con la precisazione che il quinto ed il sesto sono inammissibili, per le ragioni sopra esposte).
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, occorre ricostruire il rapporto dare- avere tra le parti in relazione al contratto di conto corrente bancario dedotto in giudizio, eliminando totalmente ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori e tutte le appostazioni effettuate sul conto a titolo di commissione di massimo scoperto, dovendo perciò rimettersi in parte qua la causa sul ruolo per effettuare il suddetto approfondimento istruttorio tramite apposita c. t. u., con la precisazione che il nominando Consulente ben potrà avvalersi, per l'espletamento del mandato, di tutta la documentazione prodotta in atti, compresa quella contenuta nel fascicolo di parte del monitorio che è stato ricostruito ed allegato dalla società intervenuta (in uno con l'istanza depositata il 10 febbraio 2021) e che risulta pacificamente aver fatto parte del compendio documentale già
26 presente in atti sin dall'instaurazione del giudizio di opposizione, come si ricava dalle stesse deduzioni difensive di parte opponente (che ha parlato, tra l'altro, a pag. 15 della citazione, di “allegati estratti conto” come si è riportato più sopra).
In punto di diritto si richiama, a tal ultimo riguardo, il principio consolidato della Suprema Corte secondo il quale i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione
(in base a quanto disposto dall'art. 638, comma 3, c.p.c.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo (cfr. Cass. Civ. S. U. n.
4835/2023; Cass. Civ. nn. 20584/2029; 8693/2017; Cass. Civ. Sez. un., 10/07/2015, n.14475; Cass.
Civ. n. 11817/2011).
Da ultimo si rileva che la questione del difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
dedotta nella comparsa di costituzione della predetta intervenuta, costituisce, in realtà, una problematica che attiene al merito della domanda di ripetizione di indebito formulata (in via riconvenzionale) da parte opponente – da intendersi più correttamente come legittimazione sostanziale, e segnatamente come titolarità passiva del rapporto di riferimento -, la cui valutazione, come tale, va rimessa alla pronuncia definitiva.
In questa sede è sufficiente ribadire che l'intervento in giudizio della predetta società e, per essa, della quale mandataria come specificato in epigrafe, è stato spiegato ai sensi del Controparte_5 terzo comma dell'art. 111 c. p. c. in veste di successore a titolo particolare della banca (già) attrice in monitorio, per essere la stessa divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari del ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 della legge 130/1999 e 58 del T. U. Controparte_2
B., come documentato attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione e dello stralcio della G. U. contenente il relativo avviso.
Esso può ritenersi ammissibile in rito, siccome adeguatamente riscontrato dalla suddetta documentazione, avendo la cedente stessa dato atto dell'avvenuta cessione nella propria comparsa di costituzione in appello (a pag. 2 della stessa) e non avendo, peraltro, controparte mosso alcuna specifica contestazione in merito all'intervenuta cessione.
Ciò si afferma in linea con l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto è da ritenere ammissibile quando (come nella specie) vi sia adesione del cedente e non vi siano contestazioni specifiche da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. da ultimo Cass. Civ. nn. 5728/2024; 10442/2023).
27 Rimane ferma ed impregiudicata, comunque, la valutazione relativa alla sostanziale legittimazione passiva della società, questione che inerisce, come detto, alla titolarità del rapporto (anche dal lato passivo) e che, perciò, attiene al merito della domanda, come tale dovendo essere riservata al prosieguo del giudizio (secondo quanto si è detto sopra).
Alla sentenza definitiva deve parimenti riservarsi la statuizione sulle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_3
rappresentante p. t., e da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 10 settembre 2020, nei confronti del (già Controparte_2
oggi fuso per incorporazione in Controparte_9 Controparte_1
[..
, in persona del legale rappresentante p. t., con l'intervento di e, per essa, di Controparte_4
(quale mandataria con rappresentanza di Controparte_5 Controparte_6
ora a sua volta mandataria con
[...] Controparte_7
rappresentanza di , avverso la sentenza n. 2348/2019 emessa il 6 dicembre 2019 Controparte_4
dal Tribunale di Messina, così provvede:
- in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara procedibile l'azione (già monitoria) proposta dall'istituto di credito nel presente giudizio (e proseguita nel giudizio di opposizione), essendo stato validamente espletato, in questo grado, il procedimento di mediazione obbligatoria (con esito negativo);
- in parziale accoglimento dell'appello, accoglie in parte qua l'opposizione a d. i. proposta dalla in persona del legale rappresentante p. t., e dai Parte_3
soci ed amministratori della stessa e e, per Parte_1 Pt_2 Parte_2
l'effetto, dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della previsione della commissione di massimo scoperto di cui al foglio informativo analitico n. 1 unito al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 237, con conseguente illegittimità delle somme appostate a detto titolo nel rapporto bancario anzidetto;
- conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 296/14 dei 27-28 febbraio 2014 emesso dal Tribunale di Messina e, al fine di ricalcolare l'effettivo saldo dare-avere del conto medesimo, depurato dalle somme da ultimo dette, rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore corso onde accertare quanto specificato in parte motiva;
28 - rigetta nel resto l'opposizione a d. i., con la precisazione che inammissibili ne sono il quinto ed il sesto motivo, così come le domande ad essi consequenziali;
- riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
29
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 591/2020 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante p. t., c. f. e P. Parte_1
IVA: , c. f.: , e P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c. f.: , elettivamente domiciliati in S. Agata di Militello, via S. Di
[...] CodiceFiscale_2
Giacomo n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera Martino (con PEC indicata), che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
APPELLANTI contro
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p. t., c. f.: , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via T. P.IVA_2
Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Luciana Cipolla e Antonio Ferraguto (entrambi con PEC indicata) per procura in atti,
APPELLATA
e nei confronti di
c. f. e P. IVA.: in persona del legale rappresentante p. t., e per Controparte_4 P.IVA_3
essa la c. f. e P. IVA: in persona del legale rappresentante p. Controparte_5 P.IVA_4
t., quale mandataria con rappresentanza di c. f. e P. IVA: Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p. t., ora P.IVA_5 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Controparte_7 Controparte_4
elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'avv.
1 Tito Monterosso (con PEC indicata), che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione in appello,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
__________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2348/2019 emessa il 6 dicembre 2019 dal Tribunale di
Messina, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito (ed altro) relativamente a contratti bancari.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI:
Per gli appellanti: “In via istruttoria:
1. ammettere Ctu contabile per rettificare il conto corrente stesso e, quindi, per determinare il saldo che esso avrebbe dovuto e dovrà avere allorché sarà depurato (a) dagli addebiti contestati e comunque di quelli che risultassero illegittimi, nonché (b) degli interessi illegalmente addebitati dalla in mancanza di una clausola che ne consentisse CP_7
l'addebito e, comunque, perché si fondano su una clausola d'interesse nulla o, comunque, perché illeciti essendo stati determinati in misura superiore rispetto ai c.d. tassi soglia;
(c) delle commissioni trimestrali di massimo scoperto e di extrafido, perché non giustificati da una valida pattuizione contrattuale;
(d) degli effetti della illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni e delle spese;
(e) degli addebiti che non hanno giustificazione in disposizioni date dal ricorrente;
e, per il caso ritenga di assegnare la causa in decisione, dati i termini di cui all'art. 190
c.p.c., voglia: in via preliminare:
1. ammettere e, comunque, autorizzare la produzione degli estratti del conto corrente già prodotti dalla nel fascicolo monitorio con il n° 4 ed allegati alle note CP_7
di trattazione del 15.1.2020; 2. dichiarare improcedibile la domanda proposta con il ricorso monitorio;
o, ancor meglio, accogliere le domande riproposte con l'appello, e cioè, nel merito:
1. ritenere e dichiarare che la ha illecitamente addebitato al ricorrente interessi in misura CP_7
extralegale, in mancanza di una valida clausola d'interessi e, comunque, in forza di una clausola nulla e/o divenuta nulla;
2. e, comunque, che la ha addebitato alla competenze CP_7 Parte_1
e interessi usurari, anche perché eccedenti il c.d. tasso soglia rilevato in riguardo alle categorie di operazioni effettuate e regolate in conto corrente, in ragione della categoria e dell'entità degli affidamenti accordati allo stesso;
3. ritenere e dichiarare che la ha illecitamente addebitato CP_7
alla commissioni di massimo scoperto e di extrafido, anche in mancanza di una valida Parte_1
pattuizione;
4. ritenere e dichiarare che la ha illecitamente capitalizzato gli interessi, le CP_7
commissioni e le spese addebitate sui c/c intestati alla e liquidate a ogni chiusura Parte_1
trimestrale dei conti;
5. conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ha diritto di Parte_1
aver restituito o, comunque, che dalla stessa non possono pretendersi le somme illecitamente iscritte
2 sui c/c allo stesso intestato a titolo di interessi, commissioni e spese, dovendosi applicare, stante la loro illiceità, i tassi di sostituzione prescritti dalla legge;
6. ritenere e dichiarare che il conto corrente de quo dovrà essere depurato degli addebiti iscritti sul c/c intestato alla , che la Parte_1 CP_7
non proverà essere imputabili a ordini di pagamento e/o prelievi da quello dati, nonché di quanto illecitamente preteso a titolo d'interessi, commissioni e spese o a qualsiasi altro titolo;
7. ritenere e dichiarare perciò che la ha diritto al pagamento della somma che risulterà a credito Parte_1 dello stesso, che mai potrà essere inferiore all'importo degli addebiti contestati, incrementata degli interessi convenzionali e/o legali e la rivalutazione dalla dell'ultima operazione annotata in conto fino al soddisfo;
8. conseguentemente, condannare la qui convenuta a pagare agli opponenti, CP_7
già soci della , la somma che risulterà a credito della stessa, incrementata degli Parte_1
interessi convenzionali e/o legali e la rivalutazione dalla dell'ultima operazione annotata in conto fino al soddisfo;
9. ritenere e dichiarare che la ha illecitamente segnalato a sofferenza il CP_7
credito asseritamente vantato nei confronti della società opponente e dei suoi fideiussori, e che, pertanto, essi hanno diritto alla cancellazione di tale illecita segnalazione;
10. per l'effetto, ordinare al di chiedere alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione della Controparte_2
segnalazione a sofferenza del credito asseritamente vantato nei confronti degli opponenti;
11. e, quindi, ritenere e dichiarare che gli opponenti hanno diritto al risarcimento del danno così cagionato dalla convenuta. 12. conseguentemente, condannarla a rifonderli di tali danni, liquidati anche CP_7 in via equitativa, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
Per (già : “voglia Controparte_1 Controparte_2
l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello proposto dalla Parte_1
e dai sig.ri e con atto di citazione notificato a
[...] Parte_1 Parte_2 mezzo Pec il 10 settembre 2020 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2348/2019, pubblicata dal Tribunale di Messina in data 6 dicembre 2019, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2338/2014, per tutte le ragioni spiegate nei precedenti scritti difensivi;
in via principale: respingere l'appello proposto dalla e dai sig.ri Parte_1
e con atto di citazione in appello notificato a mezzo Pec il 10 Parte_1 Parte_2
settembre 2020 e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2348/2019, pubblicata dal Tribunale di Messina in data 6 dicembre 2019, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2338/2014 per tutte le ragioni spiegate in atti;
in subordine: - dichiarare inammissibili e/o improponibili e, comunque, respingere poiché integralmente infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla e dai sig.ri e Parte_1 Parte_1
3 nei confronti dell'esponente nel presente giudizio;
in ogni caso con vittoria di Parte_2 spese e compensi di giudizio, oltre agli accessori ed oneri di legge”.
Per la interveniente e, per essa, nella suddetta qualità): Controparte_4 Controparte_8
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutte le difese, eccezioni, domande e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e risposta, con le note di trattazione scritta del 7/01/2021 e del 2/05/2022, insiste per la inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e/o 348-bis e ter
c.p.c. e chiede che la causa venga posta in decisione senza termini. Salvo ogni altro diritto”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 settembre 2020 la Parte_3 in persona del legale rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per brevità, solo ),
[...] Parte_1
e hanno proposto appello, nei confronti del Parte_1 Parte_2
già oggi fusa per incorporazione Controparte_2 Controparte_9
in , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_1
la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 296/2014 emesso dal predetto Tribunale per la somma di €
12.520,84 (oltre interessi di mora e spese della procedura esecutiva), dagli stessi proposta, e, per l'effetto, lo ha confermato, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate come in dispositivo.
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti e hanno formulato le richieste sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusione delle parti”.
Con comparsa depositata il 22 dicembre 2020 si è costituito il Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (incorporante, per atto di fusione del 18 giugno
2018, il - oggi (a sua volta Controparte_9 Controparte_1
incorporante il primo, giusta atto del 12 aprile 2022) - resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c.; nel merito ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto, ovvero, in via di estremo subordine, la concessione di un termine al fine di rinnovare il tentativo di mediazione obbligatorio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata il 23 dicembre 2020 si è costituita, altresì, la in persona Controparte_4
del legale rappresentante p. t., e per essa la in persona del legale rappresentante Controparte_5
p. t., quale mandataria con rappresentanza di ora Controparte_6 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Controparte_7 [...]
in veste di cessionaria ex artt. 1, 4 e 7 della legge 130/1999 e dell'art. 58 T.U. B. di una CP_4
4 parte dei crediti del (già) tra cui quello vantato nei confronti della Controparte_9
c. e di e (oggetto del presente Parte_3 Parte_1 Parte_2 giudizio), contestando l'avversa impugnazione, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c. p. c.; ha altresì eccepito, sempre in via preliminare, la formazione del giudicato sulle eccezioni e domande formulate da controparte nel giudizio di primo grado, per non averle gli appellanti riproposte in questa sede;
ancora in via preliminare ha eccepito la propria estraneità rispetto alla domanda avversaria di accertamento del credito asseritamente vantato, essendo ella cessionaria delle sole posizioni creditorie e non anche del rapporto negoziale sottostante. Nel merito ha contestato i motivi di appello, nonché, in via subordinata, la fondatezza delle ragioni dell'opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame, o, in caso di suo accoglimento, la rimessione degli atti al primo Giudice ovvero, in subordine, il suo rigetto nel merito, così come delle richieste istruttorie, ritenendo inammissibili le eccezioni e le domande non riproposte da controparte nel presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – come da ordinanza riservata del 6 febbraio 2021 – è stata fissata l'udienza del 2 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per carico di ruolo, al 7 novembre 2022.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.), sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 20 settembre 2023 la Corte, in accoglimento della richiesta di rimessione in termini avanzata dalla banca opposta (odierna appellata), ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria (per le motivazioni esplicitate nel provvedimento stesso, cui qui si rimanda per brevità) ed ha rinviato la causa all'udienza del 12 febbraio 2024 per la verifica dell'avvenuta esecuzione di tale incombente.
Alla suddetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la Corte, verificato l'esperimento del tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, ha fissato l'udienza del 25 marzo
2024 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi parimenti secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 342 c. p. c. dalla banca appellata e dalla società e per essa, la mandataria Controparte_4
– che è intervenuta nel presente grado ex art. 111, comma 3, c. p. c. nella Controparte_5
5 dichiarata veste di cessionaria di una parte dei crediti del (tra Controparte_2
cui quello oggetto della presente contesa) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7 della legge
130/1999 e 58 T. U. B., giusta avviso di cessione pubblicato nella G. U. – parte seconda n. 21 del 18 febbraio 2020 (prodotto in atti) -, posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, la disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 342 c. p. c., nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla
Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Venendo al merito dell'impugnazione, con un unico motivo, variamente articolato, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione da loro proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 296/14 e per averlo, per l'effetto, confermato.
Sostengono che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione e nella falsa applicazione degli artt. 4 e
5 del d. l. n. 28/2010 in relazione all'art. 38 c. p. c. in quanto l'art. 4 suddetto non prevede l'improcedibilità della domanda nella specifica ipotesi in cui, come è avvenuto nella specie (dove il procedimento di mediazione è stato attivato dagli opponenti in Palermo, davanti ad un organismo di mediazione avente sede in Roma, non rientrante, perciò nella circoscrizione del Tribunale di
Messina), l'istanza di mediazione sia presentata innanzi ad un organismo diverso da quello territorialmente competente.
Obiettano che si sarebbe trattato, piuttosto, di una mera irregolarità priva di sanzione, dovendosi perciò applicare il disposto dell'art. 153, comma 2, c. p. c. (rectius 156, comma 2, c. p. c.), con conseguente sanatoria della nullità, non potendosi, peraltro, far discendere dal disposto della norma ex art. 4 cit. un effetto ancora più grave di quanto avviene in sede giudiziale quando è adito un giudice non competente territorialmente.
6 Evidenziano, all'uopo, che l'opposto seppure convocato davanti ad Controparte_9
un organismo territorialmente incompetente, ha partecipato al tentativo di mediazione senza nulla eccepire riguardo al difetto di competenza territoriale dell'organismo medesimo;
tale che la relativa eccezione sollevata dalla parte opposta (in primo grado) all'udienza del 14 luglio 2015 avrebbe dovuto considerarsi come inutilmente proposta, dovendo essa essere spiegata, semmai, in applicazione analogica della regola codicistica di cui all'art. 38 c. p. c., in occasione della riunione fissata davanti all'organismo di mediazione.
Osservano ancora che, in ogni caso, la sanzione dell'improcedibilità avrebbe dovuto colpire la domanda monitoria, e quindi il decreto ingiuntivo, e non già l'opposizione da loro spiegata avverso il predetto decreto.
La doglianza, in tutte le sue articolazioni, oltre ad essere infondata, è stata superata comunque, in via dirimente, dal tentativo di mediazione obbligatoria regolarmente esperito nel presente grado (su disposizione della Corte), che ha avuto esito negativo come si vedrà.
Risulta per tabulas che detto tentativo è stato esperito in data 10 gennaio 2024 davanti ad un organismo di mediazione ( , sede di Messina, iscritto nell'apposito registro presso Controparte_10
il Ministero della Giustizia, su istanza presentata in data 28 settembre 2023 dalla parte intervenuta
(dunque entro il termine di 15 giorni assegnato dalla Corte con l'ordinanza sopra richiamata), al quale hanno preso parte entrambe le società (appellata e intervenuta), non essendosi invece presentata la parte appellante, benché regolarmente convocata.
Tale che l'accordo di conciliazione non si è raggiunto, come si dà atto nel verbale, anche per via della mancata presentazione della parte appellante.
Alla luce di tale circostanza, la pronuncia di improcedibilità emessa dal Giudice di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non può che essere riformata, stante il sopravvenuto avverarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e s.
m. i..
Solo ad abundantiam si evidenzia che, nel merito, la predetta statuizione sarebbe immune da vizi, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, posto che l'art. 4 D. Lgs. 28/2010 (e s. m. i.) prescrive che la domanda di mediazione sia presentata presso un organismo “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”, laddove, nel caso di specie, il primo tentativo di mediazione si è svolto, su impulso dell'allora parte opponente, dinanzi ad un organismo ubicato in
Palermo, fuori dal circondario del Tribunale di Messina territorialmente competente per la presente contesa, evidentemente in spregio al disposto dell'art. 4 anzidetto.
7 Vero è che, come anche dedotto dagli appellanti, la norma non prevede alcuna conseguenza derivante dalla violazione di tale disposizione, trattandosi di una norma precettiva senza sanzione, tuttavia,
l'orientamento invalso presso la giurisprudenza di merito (non risultando intervenute al riguardo pronunce da parte del Giudice di legittimità) è nel senso – che questa Corte assolutamente condivide
- di considerare che la mediazione espletata dinanzi ad un organismo territorialmente non competente sia priva di effetto, dovendosi perciò reputare come non avverata, in tal caso, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 (e s. m. i.).
E ciò in quanto il procedimento preventivo di mediazione risponde ad esigenze deflattive, con cui è coerente la prescrizione che l'organismo di mediazione abbia sede “nel luogo del giudice competente per la controversia”, allineandosi perciò alle regole della competenza giudiziale, così da consentire alla parte convenuta (in relazione alla cui residenza/domicilio/sede si determina, in linea generale, il foro competente) la sua effettiva partecipazione alla mediazione senza oneri eccessivi.
Tale che l'instaurazione (unilaterale) del procedimento di mediazione in luogo diverso da quello prescritto dalla norma citata, in assenza di un accordo derogatorio delle parti (pur possibile ai sensi della stessa), anziché favorirne l'incontro preventivo per tentare di giungere alla soluzione stragiudiziale della controversia, potrebbe porsi come ostacolo, vanificando in radice lo scopo dello strumento della mediazione, che sarebbe così privato di concreta utilità e ridotto piuttosto ad una mera formalità di tipo dilatorio.
Ora, nel caso di specie, assegnato alle parti dal Tribunale, all'udienza di prima comparizione del 15 ottobre 2014, il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione de quo, gli opponenti (odierni appellanti) lo hanno fatto, come detto, davanti ad un organismo di mediazione sito in Palermo, al di fuori, dunque, del circondario del Tribunale di Messina.
Alla successiva udienza (14 luglio 2015), la prima dopo la ripresa della fase giudiziale, la difesa del
(opposto) ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per essere Controparte_9
stata la mediazione attivata dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente.
Ad avviso della Corte immune da censure si mostra, in questo quadro, la statuizione di prime cure, dato che, difettando qualsivoglia accordo delle parti derogatorio della competenza territoriale dell'organismo di mediazione (stabilita dalla legge) ed essendo stata eccepita dall'istituto di credito opposto l'incompetenza territoriale del mediatore alla prima udienza utile, il tentativo di mediazione non può dirsi validamente esperito, essendo privo di effetti siccome svoltosi davanti ad un organismo non competente territorialmente.
Donde la correttezza della pronuncia di improcedibilità.
Nessun dato normativo, peraltro, impone alla parte convocata davanti ad un organismo privo di competenza di eccepirne il difetto (a pena di decadenza) nella sede medesima – come invece sembra
8 invocare parte appellante -, mentre, secondo la previsione del comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo citato, l'improcedibilità della domanda per il mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepito dalla parte interessata, a pena di decadenza (o rilevato d'ufficio dal giudice), non oltre la prima udienza.
È, perciò, destituito di fondamento l'assunto degli appellanti secondo il quale alla declaratoria di improcedibilità nel caso di specie avrebbe ostato il fatto che il abbia Controparte_9
partecipato alla prima riunione del procedimento di mediazione davanti all'organismo palermitano senza nulla eccepire in merito all'incompetenza territoriale dello stesso, dato che, in assenza di una disposizione normativa in tal senso, questo comportamento non vale a sanare la non corretta istaurazione del tentativo di mediazione, né la sua consequenziale inefficacia, laddove tempestivamente la parte opposta ha eccepito l'improcedibilità dell'azione (per mancato valido esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria) nella prima difesa utile come si è detto sopra.
Quanto poi alla doglianza secondo la quale avrebbe errato il Tribunale, in ogni caso, a fare discendere dall'inefficacia del tentativo di mediazione l'improcedibilità dell'opposizione piuttosto che del ricorso per decreto ingiuntivo, con susseguente revoca del provvedimento monitorio, è appena il caso di evidenziare che, seguendo l'impostazione giurisprudenziale invalsa sino all'arresto delle Sezioni
Unite di cui alla citata sentenza n. 19596/2020 - che, come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, poneva a carico della parte opponente l'onere di avviare la mediazione obbligatoria sulla considerazione che la norma ex art. 5 cit. doveva essere interpretata in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale incide negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre -, logico e coerente corollario del mancato esperimento dello stesso non poteva che essere l'improcedibilità dell'opposizione e non certo, come è ovvio, l'improcedibilità del ricorso monitorio.
A opinare diversamente, sarebbe bastato paradossalmente all'opponente omettere di avviare la procedura di mediazione per determinare l'improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ne discende che anche la seconda articolazione del motivo di appello in esame è da rigettare.
Mette conto – solo per completezza argomentativa – ricordare a questo punto che, come già evidenziato nell'ordinanza della Corte del 20 settembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, pronunciando sulla questione controversa attinente all'individuazione della parte – opponente oppure opposta – sulla quale, nei giudizi di opposizione a d. i., grava l'onere di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale onere, hanno affermato il seguente principio:
9 “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.
28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
È proprio in ragione di ciò che questo Giudice ha pronunciato l'ordinanza di rimessione in termini sopra richiamata, tale che, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, non può che farsene discendere la riforma della pronuncia impugnata – che si è basata, piuttosto, sul precedente orientamento giurisprudenziale, maggioritario all'epoca della stessa -, dovendosi considerare ora (per allora) avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.
28/2010.
Mette conto chiarire che, contrariamente a quanto assume la parte appellante, l'arresto delle Sezioni
Unite del 2020 (sentenza n. 19596) ha costituito un revirement con il quale è stato ribaltato il precedente orientamento giurisprudenziale formatosi in subiecta materia e consolidatosi nel tempo, che poneva invece, come si è accennato sopra, a carico della parte opponente l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione (tra le altre espresso da Cass. Civ. nn. 23003/2019; 22017/2017;
24629/2015, oltre che seguito dalla più che maggioritaria giurisprudenza di merito).
Siffatto cambiamento di rotta integra senz'altro gli estremi del prospective overruling, come già evidenziato dalla Corte nell'ordinanza del 20 settembre 2023, istituto di matrice giurisprudenziale configurabile quando sono cumulativamente presenti i tre seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che esso comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali (da ultimo in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. nn. 31681/2024; 4085/2024; 552/2021).
Esso è, invero, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità, improcedibilità) derivanti da mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità in ordine all'interpretazione di norme regolatrici del processo, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti.
10 Orbene, quanto al caso di specie va ribadito che, sino al menzionato arresto delle Sezioni Unite, era univoco l'orientamento della Suprema Corte a sezioni semplici secondo il quale l'opponente era la parte onerata di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cosicché l'opposto (preteso creditore e attore in senso sostanziale) versava nella condizione di confidare tranquillamente in detta interpretazione, stante la funzione nomofilattica del
Giudice di legittimità e considerata l'assenza di orientamenti interpretativi dello stesso Giudice di segno opposto.
Il mutamento dell'indirizzo ha riguardato, evidentemente, una regola del processo;
esso è stato imprevedibile dato che a lungo (rispetto alla previsione normativa della mediazione obbligatoria in questa materia) si era sostenuto nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità (oltre che nella massima parte della giurisprudenza di merito) l'indirizzo anzidetto - tale da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso -, ed ha attinto una norma processuale e non già di diritto sostanziale.
Ricorrono perciò senz'altro, nell'ipotesi in esame, tutti e tre gli estremi suddetti per potere configurare il prospective overruling, che ha giustificato la richiesta di parte appellata di essere rimessa in termini per dar corso al tentativo obbligatorio di mediazione, accolta dalla Corte con l'ordinanza del 20 settembre 2023, la quale qui merita di essere confermata per tutte le ragioni appena esplicitate.
La riforma della pronuncia d'improcedibilità emessa dal Tribunale impone la disamina nel merito della controversia e, quindi, il vaglio di fondatezza (o meno) dei motivi di opposizione articolati in prime cure dagli odierni appellanti (già opponenti), non potendosi rimettere la causa al primo Giudice, come pure invocato dall'intervenuta dato che le ipotesi di rimessione del giudizio Controparte_4
al primo giudice elencate dagli artt. 353 (nel testo vigente ratione temporis) e 354 c. p. c. sono tassative e non estensibili analogicamente secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante si vedano, da ultimo, Cass. Civ. nn. 34777/2023;
30969/2023).
Tale che, non vertendosi qui in alcuna delle fattispecie previste dalle menzionate norme, il giudizio non può che essere trattenuto da questa Corte e deciso nel merito.
Va peraltro disatteso, sempre in via preliminare, l'argomento dell'intervenuta Controparte_4
secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulle domande ed eccezioni articolate dalla parte opponente in primo grado (qui appellante), in quanto non riproposte davanti a questa Corte.
Risulta infatti per tabulas che gli appellanti hanno inteso riproporre le domande e le eccezioni, oltre che le istanze istruttorie avanzate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: a pag. 5 dell'atto di appello si legge, infatti, testualmente: “rimossa l'illogica ed ingiusta declaratoria di
11 improcedibilità dell'opposizione, codesta Corte dovrà, inoltre, accogliere le domande proposte dagli esponenti con l'opposizione, che è pure essa notificata in uno con il presente appello, affinché qui
s'intenda pedissequamente trascritta”; segno evidentemente inequivocabile della volontà di parte appellante di ribadire le stesse domande, difese ed eccezione formulate con l'atto di opposizione a d.
i. (che risulta anche notificato alla controparte in uno con l'atto di appello).
Mette conto rammentare al riguardo che la Suprema Corte ha pacificamente e costantemente affermato che l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande, e ciò perché l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure (cfr. tra le tante Cass. Civ. nn. 28078/2024; 7116/2024; 18505/2023;
13768/2018).
Più che sufficiente si appalesa, perciò, in questa prospettiva interpretativa, il richiamo della parte appellante alle domande tutte di cui all'atto di opposizione, cui è stato fatto integrale rinvio per relationem e che, per di più, come si è detto, è stato (nuovamente) notificato alla controparte in uno con l'atto di appello.
Venendo, dunque, alla disamina delle ragioni dell'opposizione, col primo motivo gli opponenti eccepiscono l'inesistenza del credito azionato da controparte poiché, a loro dire, fondato su contratti e fatti a loro ignoti.
Lamentano, poi, l'illegittimità della pretesa creditoria, giacché frutto dell'applicazione da parte della banca, nell'ambito del rapporto di conto corrente, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Il motivo, nella sua prima parte, oltre ad essere estremamente generico, è privo di fondamento dato che risulta chiaramente dagli atti del fascicolo monitorio che la pretesa azionata col ricorso per decreto ingiuntivo trova fondamento in un contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato dall'allora con la società il 15 giugno 1998, (società) che ha Controparte_11 Parte_1
sottoscritto, tramite il suo legale rappresentante il relativo atto denominato Parte_1
“benestare di lettera di apertura di conto corrente” (prodotto dall'istituto di credito in allegato al ricorso per d. i.) e, quanto allo ed alla , su altrettanti rapporti di fideiussione, Pt_1 Pt_2
giusta atti del 24 maggio 2001 da loro rispettivamente firmati, non potendosi perciò sostenere validamente che le pretese del (già Controparte_9 Controparte_12
[...]
[...] [..
incorporante la abbiano avuto causa in “contratti e fatti Controparte_13 ignoti” a loro.
In ordine, poi, all'asserita illegittimità delle pretese creditorie medesime in quanto derivate dall'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si argomenterà nel prosieguo.
Col secondo motivo gli opponenti deducono che gli estratti conto prodotti dalla banca nella fase monitoria sarebbero artefatti dato che, quanto in particolare a quelli relativi al 30 giugno 1998 ed al
30 settembre 1998, esprimono in euro gli importi delle operazioni compiute dalla società correntista quando ancora il tasso di cambio con la lira non era stato fissato, essendo ciò avvenuto il giorno precedente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 1999).
Tale che – sostengono - la banca ricorrente non avrebbe potuto conoscerne il controvalore con mesi di anticipo, all'epoca, cioè, della formazione degli estratti conto medesimi.
Questi ultimi, dunque, a dire degli opponenti, sarebbero stati generati artatamente dall'istituto di credito al fine di produrli in giudizio e renderli incontestabili ai sensi dell'art. 1832 c.c., dato che il loro deposito equivarrebbe alla comunicazione prescritta dalla menzionata norma, seppure – osservano ancora - la preclusione prevista dall'art. 1832 c. c. non opererebbe comunque nel caso di specie, in quanto, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, essa non sarebbe applicabile con riferimento alle contestazioni attinenti alla causa del credito o del debito annotato in conto.
Dopo avere dedotto che nemmeno risulterebbero inviati nella specie gli estratti conto “di chiusura” nella forma prescritta dal citato art. 1832 c. c. (ossia “per mezzo di raccomandata”), hanno evidenziato che, comunque, ciò che davvero conta è il fatto che l non avrebbe disposto alcuna Parte_1
delle operazioni elencate negli estratti conto prodotti dalla banca, come riportati nelle pagg. 6, 7 e 8 dell'atto di opposizione (alla cui lettura qui si rinvia per brevità), visto che – rilevano - la società non soleva effettuare pagamenti “per contanti” e considerato, peraltro, che alcuni dei prelievi indicati in detti estratti conto non troverebbero riscontro nella contabilità interna della società.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.
Gli opponenti hanno argomentato la deduzione in esame sostenendo che gli estratti conto prodotti dalla banca in fase monitoria (ed in particolare quelli relativi al terzo e quarto trimestre 1998, dal 30 giugno 1998 al 31 agosto e dal 30 settembre 1998 ad 31 dicembre 1998) sarebbero stati creati artatamente ex post solo al fine di renderli incontestabili attraverso la loro produzione in giudizio, posto che se davvero fossero stati emessi nella date in essi riportate non avrebbero potuto contenere
13 l'indicazione del controvalore in euro delle operazioni effettuate (all'epoca) in lire, non essendo noto ancora, a quella data, il valore di cambio della lira in euro.
Sul punto il nel costituirsi in primo grado, ha replicato evidenziando Controparte_9 che i tassi di conversione della lira in euro sono stati definiti in epoca anteriore all'entrata in vigore di quest'ultimo (1° gennaio 1999), e precisamente con regolamento n. 974/98 del Consiglio dell'Unione Europea del 3 maggio 1998 come indicato nel Regolamento n. 2866/98 adottato il 31 dicembre 1998, il quale ultimo è stato prodotto in atti unitamente alla comparsa di costituzione dell'opposta.
Dal predetto atto – rileva la Corte – risulta effettivamente, per quanto qui di specifico interesse, testualmente che: “a partire dal 1° gennaio 1999 l'euro sarà la moneta degli Stati membri partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo alla introduzione dell'euro; che l'introduzione dell'euro presuppone l'adozione dei tassi di conversione ai quali l'euro sostituirà le monete nazionali ed in base ai quali l'euro sarà diviso in unità monetarie nazionali;
che i tassi di conversione indicati nell'articolo 1 sono quelli definiti nell'art. 1, terzo trattino, del regolamento CE n. 974/98 (…)”, essendo dunque adeguatamente dimostrato, senza peraltro alcuna specifica controdeduzione di parte opponente, l'assunto difensivo della banca opposta secondo il quale negli estratti conto del terzo (giugno-settembre) e del quarto trimestre (ottobre-dicembre) del 1998 ben poteva essere stato indicato il controvalore in euro degli importi in lire delle relative somme registrate, poiché alle date della loro rispettiva formazione, successive al 3 maggio 1998, era già stato stabilito con apposito regolamento CE (precisamente il regolamento n. 974/98 del 3 maggio 1998) il tasso di conversione al quale l'euro, in Italia, avrebbe sostituito la moneta nazionale.
L'altro argomento utilizzato da parte opponente a sostegno della tesi della natura artefatta degli estratti conto – secondo cui la società non avrebbe disposto alcuna delle operazioni Parte_1 di “prelievo” riportate in essi (trascritte alle pagg.
6-8 dell'atto di citazione in opposizione) dato che non effettuava pagamenti “per contanti” –, oltre ad essere palesemente generico ed apodittico, nonché indimostrato, è stato anche smentito dalla produzione documentale della banca opposta, che ha depositato in giudizio le schede contabili relative alle operazioni eseguite nell'interesse della
[...]
dal 2003 al 2008, le stesse oggetto di contestazione da parte degli opponenti. Pt_1
Da esse è dato evincere agevolmente che i prelievi sono stati realmente effettuati da Pt_1
e/o soggetti che risultano documentalmente – entrambi -
[...] Parte_2
autorizzati ad operare sul conto, le cui firme è dato leggere chiaramente in calce alle schede medesime.
14 La contestazione contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1., c. p. c. depositata in data 31 gennaio 2019 nell'interesse di parte opponente – secondo cui (testualmente) “gli esponenti, innanzitutto, qui ribadiscono il disconoscimento fatto e, ad ogni buon fine, disconoscono formalmente le contabili qui prodotte dalla Banca, ché sono palesemente apocrife e non possono, dunque, giustificare le operazioni contestate” -, oltre ad essere evidentemente generica, è altresì tardiva, come bene eccepito in primo grado da parte opposta nelle proprie memorie del 28 febbraio 2019, poiché il disconoscimento avrebbe, semmai, dovuto essere effettuato dagli opponenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, comma 1, n. 2, c. p. c., all'udienza del 14 ottobre 2015, prima difesa utile successiva alla produzione delle schede contabili da parte della banca opposta, avvenuta in data 17 settembre
2014, mentre nulla è stato detto sul punto dagli opponenti in quella seda, come si evince agevolmente dalla lettura del relativo verbale.
Questi ultimi poi, seppure abbiano dedotto che le citate operazioni di prelievo non troverebbero riscontro nella contabilità interna della società, ha tuttavia omesso di produrre in giudizio qualsivoglia documentazione a dimostrazione di tale assunto.
Ne discende il rigetto del motivo di opposizione sin qui esaminato, in ogni sua articolazione.
La terza ragione di opposizione riguarda l'applicazione di interessi, competenze e spese da parte della banca che, a dire degli opponenti, sarebbe avvenuta in mancanza di una valida pattuizione scritta.
Evidenziano in proposito che il contratto di conto corrente ha stabilito, all'art. 7, testualmente che
“gli interessi – in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura stabilita nel presente contratto o nel modulo allegato”, laddove però il testo contrattuale non ha indicato alcun tasso, mentre il modulo ad esso allegato non sarebbe stato sottoscritto né dalla
, né dal suo legale rappresentante, il quale, comunque, ha dichiarato di disconoscerne Parte_1
formalmente la firma apposta in calce.
Deducono ulteriormente che la necessità della forma scritta prescritta dall'art. 1284 c. c. per le clausole che prevedono interessi superiori alla media è confermata, altresì, dall'abrogato art. 4 della
L. n. 154/1992 e dall'art. 117 del T. U. B.; inoltre, mentre si riteneva possibile, alla stregua dell'art. 1284 c. c., e previo il rispetto del predetto requisito di forma, determinare gli interessi per relationem con gli usi bancari, l'art. 4 della L. n. 154/1992 e l'art. 117 T. U. B. avrebbero escluso la possibilità di fare riferimento a tali usi.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, pur ammettendo che l'esigenza dell'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito potrebbe essere soddisfatta per relationem a elementi esterni al contratto, ha comunque ritenuto – rilevano ancora - che, in tal caso, si renderebbe necessario fare richiamo scritto a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente
15 individuabili, tali da consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale d'interesse, senza lasciarlo all'arbitrio del debitore o del creditore.
Deducono pertanto che, alla luce delle superiori doglianze, il rapporto di conto corrente dovrebbe essere depurato dagli interessi extralegali addebitati dalla banca e, in ogni caso, pur ove si ritenga esistente l'esistenza di una valida clausola di determinazione degli interessi, chiedono la riconduzione degli interessi a quelli, più favorevoli per il correntista, indicati nelle condizioni depositate in uno con gli estratti conto, evidenziando che l'art. 118 del T. U. B., se da una parte dispone l'inefficacia delle variazioni a danno del correntista, dall'altra ne prescrive la vincolatività per la banca se più favorevoli per quest'ultimo.
Tale che, nel caso di specie, si dovrebbe applicare il tasso più favorevole per la società correntista fra quelli indicati negli estratti prodotti nella fase monitoria.
La doglianza non è fondata.
Occorre premettere che la banca opposta ha prodotto in giudizio, sin dalla fase monitoria, come si accennava sopra, un documento intitolato “benestare di lettera di apertura del conto corrente”, sottoscritto da quale legale rappresentante della , contenente la Parte_1 Parte_1
dichiarazione di accettazione della proposta di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 237 del 15 giugno 1998 proveniente dall'allora “alle condizioni Controparte_11 economiche riportate al foglio informativo analitico n. 1 allegato alla presente” (così testualmente nel documento suddetto); ad esso risulta unito il predetto “foglio informativo analitico n.
1 - operazioni di raccolta” nel quale sono esposte nel dettaglio le condizioni economiche inerenti al suddetto rapporto di conto corrente, (foglio) composto da due pagine nella prima delle quali è apposta in calce la firma , che è stata disconosciuta da parte opponente con dichiarazione Parte_1 contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio [a pag. 9 del quale si legge testualmente sul punto “il modulo che vi si vorrebbe allegato (cfr. produzione ) non è stato Controparte_9
sottoscritto dalla , né dal suo legale rappresentante, che disconosce formalmente la Parte_1 firma apposta in calce ad esso”].
Giova anzitutto premettere che, secondo l'insegnamento costante e prevalente della Suprema Corte, in tema di contratti bancari il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B. può ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti, dovendosi il requisito medesimo intendere in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma (ex multis v. Cass. Civ. nn. 28500/2023; 22385/2019; 16070/2018).
16 In applicazione di tale principio al caso di specie, è certamente valido il contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato dall' n. c. con l'allora Parte_3 Controparte_11
attraverso la (mai contestata) sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della società Pt_1
del predetto documento denominato “benestare di lettera di apertura di conto corrente”,
[...]
oltre che di talune singole clausole ex artt. 1341 e 1342 c. c., pur se non contiene anche la sottoscrizione della banca.
Tanto premesso, quanto al preteso disconoscimento della firma apposta in calce al foglio informativo analitico n. 1 di cui si è detto sopra, osserva la Corte, anzitutto, che esso è stato effettuato da parte opponente in maniera estremamente generica, con una mera formula di stile, quale “disconosce formalmente la firma apposta in calce ad esso” (si veda a pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione)
e, peraltro, nell'ambito di ulteriori argomentazioni difensive, alcune delle quali inconciliabili con il preteso disconoscimento.
In punto di diritto va richiamato il granitico insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, se è vero che il disconoscimento della scrittura privata non richiede forme solenni, tuttavia esso deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo: la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo (v. Cass. Civ. nn. 18042/2014; 12448/2012;
24456/2011).
Nel caso in esame la contestazione è, come si è visto, del tutto generica, senza tacere che anche ad occhio nudo è constatabile l'assoluta somiglianza tra la firma che si legge in calce Parte_1
alla prima pagina del foglio anzidetto e le firme (mai contestate) apposte dallo stesso , quale Pt_1 legale rappresentante dell' . c. nel su citato documento denominato “benestare di Parte_3 lettera di apertura di conto corrente”.
Tale che, seppure la chiesta verificazione non sia stata coltivata da parte opposta (odierna appellata), né nel prosieguo del giudizio di primo grado, né nel presente grado, è da ritenere pienamente utilizzabile in questa sede il suddetto “foglio informativo analitico n. 1” non potendosi reputare valido ed efficace il generico disconoscimento della firma in esso apposta, effettuato da Parte_1
parte opponente.
Vi è da considerare poi, in via dirimente, che nel “benestare di lettera di apertura di conto corrente” - atto scritto con il quale, come si è detto, è stato stipulato il rapporto bancario da cui origina la presente contesa, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell' -, è contenuto un Parte_1
17 rinvio per relationem alle “condizioni economiche riportate sul foglio informativo analitico n. 1 allegato alla presente” che la società ha dichiarato di approvare mediante la sottoscrizione del testo del “benestare”, dove è affermato testualmente “nel dichiararmi d'accordo sull'intero contenuto della Vostra prendo nota che i nostri rapporti sono regolati dalle <
Si è dunque in presenza di una cd. “relatio perfecta” che consente di attribuire alle condizioni economiche contenute nel foglio informativo suddetto il valore di clausole concordate tra le parti, anche a prescindere dalla sottoscrizione del foglio da parte del legale rappresentante della società, qualora per ipotesi si volesse reputare validamente disconosciuta la firma in esso Parte_1
presente: in proposito, infatti, mette conto ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di “relatio perfecta”, il valore di clausole concordate, sottraendole all'esigenza di una specifica approvazione per iscritto, mentre non rileva in proposito l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 16439/2019; 2537/2016; 16544/2015; 7197/2011; 21142/2007; 19130/2006;
9392/1992), come è avvenuto esattamente nel caso di specie.
Da tutto quanto sopra discende che, diversamente da quanto dedotto dagli opponenti, legittima risulta nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi ultra-legali in quanto espressamente pattuiti dalle parti con atto scritto, dovendosi considerare come un unicum inscindibile il foglio informativo analitico n. 1 (contenente – tra le altre clausole - la previsione della misura del tasso degli interessi debitori) ed il “benestare di lettera di apertura di conto corrente” con il quale, come si è detto, è stato stipulato in forma scritta il contratto di c/c n. 237 tra la e l'allora Parte_1 Controparte_13
in data 15 giugno 1998.
[...]
Ne discende l'infondatezza del terzo motivo di opposizione per tutte e ciascuna delle ragioni sin qui esposte.
Col quarto motivo è denunciata, sotto diversi profili, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto applicata dalla banca.
18 Lamentano anzitutto gli opponenti che la c. m. s. avrebbe, nella specie, remunerato ulteriormente il credito concesso dalla banca, anche nei limiti del fido accordato alla società correntista;
essa, poi, sarebbe stata indebitamente liquidata “su massimo saldo liquido debitore”, così da avere comportato un onere del tutto aleatorio e ingiustificato, piuttosto che remunerare una prestazione, ossia un dare o un facere della banca;
essa sarebbe, infine, nulla per indeterminatezza dell'oggetto, giacché non indicherebbe, quale base di calcolo, un parametro certo, nè i modi ed i tempi per la sua liquidazione.
Sostengono, ancora, che l'applicazione della commissione di massimo scoperto avrebbe determinato, per la società correntista, un costo usurario. Difatti – evidenziano -, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale medio (t. e. g.) praticato da un istituto di credito, dovrebbe tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, come richiesto dall'art. 644 c.p.
Richiamano in proposito la formula matematica che secondo la giurisprudenza di merito dovrebbe essere adottata per comprendere nel t. e. g. anche la commissione di massimo scoperto
[TEG=(INTERESSI+ONERI+CMS) x 36.500)/(NUMERI DEBITORI)] ed evidenziano che confrontando i tassi effettivi globali così calcolati con le rilevazioni fatte dalla Banca d'Italia nel periodo in considerazione sarebbe facile evincere l'erroneità della diversa metodologia da quest'ultima adottata nella circolare del 2005, che ha introdotto una soglia per la c. m. s. diversa da quella degli interessi, non prevista nel precetto penale di cui all'art. 644 c. p..
Aggiungono infine gli opponenti che le poste addebitate dalla banca dovrebbero essere depurate anche dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni e delle spese: ed invero – precisano - anche per la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, infatti, sarebbe richiesta la forma scritta, non rispettata dalla banca.
Il motivo merita parziale accoglimento nei termini di cui si dirà.
In punto di fatto va evidenziato che la commissione di massimo scoperto risulta prevista nel foglio informativo analitico n. 1 allegato al contratto (che, come si è spiegato più sopra, ne forma parte integrante) nel modo seguente (si riporta testualmente): “commissione trimestrale sul massimo scoperto entro o oltre il limite del fido: non superiore all'1% (la percentuale viene applicata sulla punta di saldo liquido dare del periodo considerato)”.
La clausola, diversamente da quanto deduce parte opponente, contiene l'indicazione sia del valore sul quale calcolare la percentuale (“punta di saldo liquido dare nel periodo considerato”), sia la determinazione della sua periodicità (“trimestrale”), mentre – rileva la Corte - non stabilisce con esattezza la sua misura percentuale, dato che la dicitura “non superiore all'1%” è tutt'altro che
19 puntuale e determinata – potendo la c. m. s. oscillare dallo 0,01% sino all'1% -, né è determinabile in alcun modo, non ricavandosi dalle altre clausole e/o condizioni economiche elementi ai quali potere ancorare il valore percentuale applicabile di volta in volta (pur entro quel range).
In punto di diritto mette conto evidenziare il principio assolutamente pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, perché possa ritenersi validamente addebitabile una somma a titolo di commissione di massimo scoperto – costo che viene posto a carico del cliente della banca per la messa a disposizione di una somma oppure quale remunerazione per il rischio di utilizzo di una certa somma di denaro (che il legislatore del 2011 ha espressamente dichiarato nullo)
– è necessario che la clausola che la prevede soddisfi, a pena di nullità, determinati requisiti.
Essa deve anzitutto essere redatta per iscritto ai sensi dell'art. 117, comma 4, del T. U. B.; devono poi essere specificate in maniera certa le modalità di calcolo e di sua quantificazione, così da porre il correntista in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca e la misura della stessa in termini percentuali.
Il Giudice nomofilattico ha puntualizzato più volte, in proposito, che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto deve essere determinata o determinabile a pena di nullità, nel senso cioè che devono essere individuati in maniera precisa sia il tasso percentuale, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità del calcolo stesso: in mancanza di una specifica individuazione di tutti gli elementi suddetti nemmeno potrebbe parlarsi – ha precisato la Suprema Corte – di un vero e proprio accordo delle parti sulla c. m. s., non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
“peso” economico (tra le tante si vedano Cass. Civ. nn. 1373/2024; 18664/2023; 19825/2022).
La ragione della nullità della c. m. s. per sua indeterminatezza risiede, invero, nell'esigenza di tutela della trasparenza bancaria, dato che, in mancanza di indicazione dei dati e dei criteri suddetti,
l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e che non consente al correntista di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrisponderla, né di capire quanto essa costerà e verificare, poi, che la banca l'abbia applicata correttamente.
In questa prospettiva, la misura percentuale prevista nel caso di specie come “non superiore all'1%” non è, all'evidenza, sufficientemente puntuale e determinata, non permettendo al correntista di conoscerne di volta in volta il quantum specifico, né è determinabile aliunde sulla base di altri elementi concordati tra le parti, essendo perciò da ritenere nulla per indeterminatezza in virtù dei principi sopra riportati.
Deve precisarsi che, seppure la ragione dell'indeterminatezza verificata dalla Corte sia diversa da quella addotta da parte opponente, non per questo potrebbe predicarsi la violazione del disposto
20 dell'art. 112 c. p. c., essendo assolutamente consolidato il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale può, ed anzi deve, rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità qualora esso, come nella specie, emerga dagli atti (tra le tante si vedano Cass.
Civ. nn. 34590/2023; 10328/2023; 20170/2022).
Rimangono assorbite nella superiore statuizione le restanti ragioni di nullità della commissione di massimo scoperto addotte da parte opponente.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di cui parimenti quest'ultima si duole nell'atto di opposizione, va detto che nel ridetto foglio informativo analitico allegato n. 1 è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi creditori).
Siffatta clausola è illegittima.
Noto è, invero, che a mente dell'art. 1283 c. c. gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, in mancanza di usi contrario.
Nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, soprattutto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992 e del T. U. B., l'anatocismo veniva generalmente applicato dai primi in virtù di un uso che, originariamente, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, era ricondotto agli usi normativi idonei a derogare al divieto generale di cui al citato articolo (v. per tutte Cass. Civ.
12675/1998).
Questo orientamento è mutato drasticamente a seguito della nota sentenza della Suprema Corte n.
2374 del 16 marzo 1999 che ha affermato che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio juris ac necessitatis”.
Il sistema ordinamentale ha sempre guardato con sfavore al fenomeno, come dimostra la norma essenziale di riferimento contenuta proprio nel codice civile all'art. 1283 sopra richiamato, il quale – va ribadito - pone un generale divieto di anatocismo, ossia della decorrenza di interessi sugli interessi maturati su una somma capitale (c.d. «capitalizzazione degli interessi allo scopo di renderli, a loro volta, produttivi di altri interessi»), ammettendolo solo in casi residuali, e comunque sempre dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi.
21 La legge – anche quella speciale - non autorizza affatto il pagamento degli interessi composti sulle quote di debito (capitale e interessi) che non siano state regolarmente pagate a scadenza, essendo piuttosto l'applicazione dell'anatocismo dovuta ad una generalizzata prassi bancaria italiana diffusasi nell'ambito dei contratti di conto corrente, per lungo tempo avallata dalla giurisprudenza di legittimità
(oltre che di merito).
Come affermato dalla Suprema Corte (con la già citata sentenza del 1999), nei rapporti bancari la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata prevista per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1^ gennaio 1952. La clausola n. 6, dopo avere affermato che in via normale i rapporti di dare e avere sono regolati annualmente, portando in conto (e cioè capitalizzando) gli interessi al 31 dicembre di ogni anno, disponeva che i conti che risultassero anche saltuariamente debitori dovevano essere regolati invece, in via normale, ogni trimestre e, con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producevano ulteriori interessi, al tasso da determinarsi tenendo conto delle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito operanti sulla piazza.
A partire proprio dall'anno 1999 si è verificato, dunque, un netto mutamento di indirizzo nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, se sino a quell'epoca si era riconosciuta validità alle clausole di capitalizzazione trimestrale sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c. c., da allora in avanti si afferma e consolida, invece, il principio per cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata, la reiterazione del comportamento, dalla opinio iuris ac necessitatis”.
Inoltre, la S. C. ha escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista anche con riguardo al periodo anteriore al mutamento giurisprudenziale, difettando i presupposti per riconoscere, pure in riferimento a detto periodo anteriore (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi” (v. Cass. Civ. n. 21095/2004).
Più di recente la Corte di Cassazione ha esteso all'infinito il divieto di anatocismo tramite capitalizzazione trimestrale degli interessi, arrivando a negare anche la possibilità di capitalizzazione annuale, considerando del tutto arbitrario che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la presenza di usi normativi di
22 capitalizzazione annuale, i quali, oltre a difettare di normatività, non si rinvengono nella realtà storica
(così Cass. Civ. n. 9127/2015).
Una ragione ulteriore di invalidità della clausola anatocistica per i contratti bancari che – diversamente da quelli in oggetto – sono stati stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio
1992, n. 154 (trasfusa poi nel t. u. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d. Lg.1^ settembre 1993, n. 385) deriva proprio dalla norma di cui all'art. 4 della stessa, che vieta espressamente le clausole contrattuali di rinvio agli usi.
Va ricordato ancora l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo il quale in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 – quale è pacificamente quello in esame - sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Per quanto qui rileva, essendo il contratto di conto corrente stato stipulato in data 15 giugno 1998, anteriore all'entrata in vigore della suddetta delibera CICR del 9 febbraio 2000, è nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi prevista nel foglio informativo anzidetto, e ciò prima ancora e a prescindere dal fatto che essa sarebbe ugualmente nulla, stante la diversa periodicità stabilita per gli interessi a debito e per quelli a credito (rispettivamente trimestrale e annuale).
All'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi passivi deve seguire
l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle
Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Deve quindi procedersi, mediante apposito approfondimento istruttorio (di cui infra), ad un ricalcolo del saldo dare-avere in relazione al rapporto bancario di c/c in oggetto, escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi a debito, oltre che le appostazioni effettuate a titolo di commissione di massimo scoperto.
23 In merito, poi, alla doglianza riguardante il superamento del tasso soglia dell'usura – che parte opponente ha articolato affermando testualmente nell'atto di opposizione “anche senza considerare la c. m. s., che così come è strutturata rappresenta un ulteriore compenso per il credito concesso, di volta in volta dalla Banca (…), il t. e. g. dichiarato negli allegati estratti conto supera il tasso soglia”, facendo seguire a tale deduzione l'elencazione di massime giurisprudenziali di merito e di legittimità, oltre che il richiamo a precetti normativi vari (per i quali si rimanda qui per brevità alle pagg. 15-19 dell'atto anzidetto) – rileva la Corte la sua inammissibilità, così come formulata, per la sua insufficiente specificità.
Con essa, infatti, gli opponenti hanno denunciato meramente, in maniera astratta, la mancata considerazione della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, sostenendo genericamente che il “t. e. g. dichiarato negli estratti conto supera il tasso soglia”, ma non hanno accompagnato tale allegazione con specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia (v. sul punto Cass. Civ. nn. 18559/2023; 35121/2022).
A ciò aggiungasi che, secondo costante insegnamento del Giudice nomofilattico, nei contratti bancari, la parte che si dolga dell'applicazione di interessi usurari, è tenuta ad indicare, oltre al tasso concordato ed a quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché la precisa contestazione relativa alla dedotta usura;
deve inoltre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Ed invero – ha precisato la Suprema Corte - nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (così Cass. Civ. S. U. 19597/ 2020; in senso conforme, da ultimo, Cass.
Civ. n. 26525/2024).
Nel caso di specie risultano allegate solo le rilevazioni periodiche dei tassi, ma nulla è detto in ordine al tasso effettivamente praticato dalla banca, né in ordine all'esatto periodo del preteso superamento del tasso soglia, né sono state indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, non potendo tali
24 circostanze fattuali essere demandate ad una c. t. u., che sarebbe sul punto affatto esplorativa e, come tale, inammissibile (v. Cass. Civ. nn. 10373/2019; 30218/2017).
Senza tacere che nemmeno risultano indicati e depositati in atti i decreti ministeriali che stabiliscono i tassi soglia periodici che sarebbero stati superati nel caso di specie, i quali – come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26525/2024 da ultimo citata -, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza (con la pronuncia anzidetta il Giudice di legittimità ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente – analogamente a quanto è avvenuto nel caso in esame - non poteva considerarsi fatto notorio).
Ne discende, per tutti i suddetti motivi, l'inammissibilità della ragione di opposizione in esame nella parte relativa all'asserito superamento del tasso soglia da parte del t. e. g. dichiarato negli estratti conto.
Il quinto ed il sesto motivo di opposizione sono inammissibili in toto poiché, essendo stata genericamente addotta dagli opponenti l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi della sofferenza risultante dal saldo del conto corrente, si risolvono all'evidenza in una serie di considerazioni astratte e di principio circa la “funzione della Centrale rischi”, con richiami normativi e regolamentari alla procedura relativa alla segnalazione medesima, nonché riferimenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità dell'intermediario per le segnalazioni erronee con le correlate conseguenze per l'imprenditore, senza alcuna precisa allegazione in punto di fatto circa la vicenda concreta riguardante la posizione della , né sulle ragioni specifiche della Parte_1
pretesa illegittimità della segnalazione nel caso di specie – peraltro nemmeno circostanziata, ma solamente indicata mediante il rinvio ad un allegato (allegato 37) non esistente agli atti forniti alla
Corte - né, soprattutto, in merito ai pretesi danni effettivamente subiti dalla società e dai fideiussori a seguito di tale asserita illegittima segnalazione.
Gli opponenti, invero, in punto di fatto hanno affermato che sarebbe “apparsa una segnalazione” a loro danno “per effetto del passaggio a sofferenza del conto di ” (così a pag. 20 Parte_1 dell'atto di citazione), ma della concreta realtà di questa asserita “segnalazione” non hanno fornito dimostrazione alcuna;
hanno poi dedotto che “la conseguenza diretta della segnalazione alla
Centrale dei Rischi è la revoca delle linee di credito da parte di altri istituti bancari e l'impossibilità di accedere al sistema del credito in generale” (pag. 23 dell'atto di citazione), ma non hanno nemmeno allegato, né a fortiori provato, l'avvenuta revoca di linee di credito che li abbia riguardati
25 effettivamente, né di non avere potuto accedere al sistema creditizio più in generale a causa di tale asserita segnalazione.
Hanno poi fatto un vago riferimento, a pag. 25 dell'atto di citazione, ad una segnalazione dell'“incaglio”, senza ulteriore specificazione, chiedendone la rettificazione e richiamando a tal riguardo l'“allegato 37” il quale, come si è accennato sopra, nemmeno non esiste negli atti messi a disposizione di questa Corte.
In siffatto quadro è più che evidente l'inammissibilità degli ultimi due motivi (quinto e sesto) di opposizione per mancanza di specificità nella formulazione e per assenza di ogni riscontro rispetto alle generiche affermazioni riportate in punto di fatto.
Tirando le somme da tutto quanto sin qui esposto, in riforma della pronuncia impugnata, va dichiarata procedibile l'azione (già monitoria) proposta dalla banca nel presente giudizio (e proseguita nel giudizio di opposizione) per via dell'espletamento (senza esito), in questo grado, del procedimento di mediazione obbligatoria da parte della banca (attrice sostanziale), dovendosi anche puntualizzare, quanto alle domande riconvenzionali di ripetizione di indebito, di cancellazione della “segnalazione a sofferenza” e di risarcimento del danni formulate da parte opponente (odierna appellante), che, secondo il noto recente arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 3452/2024, la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali.
Nel merito dell'opposizione, poi, in parziale accoglimento della stessa, deve dichiararsi la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quella che ha previsto la commissione di massimo scoperto, con conseguente illegittimità delle relative appostazioni in conto corrente, rigettando nel resto i motivi di opposizione (con la precisazione che il quinto ed il sesto sono inammissibili, per le ragioni sopra esposte).
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, occorre ricostruire il rapporto dare- avere tra le parti in relazione al contratto di conto corrente bancario dedotto in giudizio, eliminando totalmente ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori e tutte le appostazioni effettuate sul conto a titolo di commissione di massimo scoperto, dovendo perciò rimettersi in parte qua la causa sul ruolo per effettuare il suddetto approfondimento istruttorio tramite apposita c. t. u., con la precisazione che il nominando Consulente ben potrà avvalersi, per l'espletamento del mandato, di tutta la documentazione prodotta in atti, compresa quella contenuta nel fascicolo di parte del monitorio che è stato ricostruito ed allegato dalla società intervenuta (in uno con l'istanza depositata il 10 febbraio 2021) e che risulta pacificamente aver fatto parte del compendio documentale già
26 presente in atti sin dall'instaurazione del giudizio di opposizione, come si ricava dalle stesse deduzioni difensive di parte opponente (che ha parlato, tra l'altro, a pag. 15 della citazione, di “allegati estratti conto” come si è riportato più sopra).
In punto di diritto si richiama, a tal ultimo riguardo, il principio consolidato della Suprema Corte secondo il quale i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione
(in base a quanto disposto dall'art. 638, comma 3, c.p.c.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo (cfr. Cass. Civ. S. U. n.
4835/2023; Cass. Civ. nn. 20584/2029; 8693/2017; Cass. Civ. Sez. un., 10/07/2015, n.14475; Cass.
Civ. n. 11817/2011).
Da ultimo si rileva che la questione del difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
dedotta nella comparsa di costituzione della predetta intervenuta, costituisce, in realtà, una problematica che attiene al merito della domanda di ripetizione di indebito formulata (in via riconvenzionale) da parte opponente – da intendersi più correttamente come legittimazione sostanziale, e segnatamente come titolarità passiva del rapporto di riferimento -, la cui valutazione, come tale, va rimessa alla pronuncia definitiva.
In questa sede è sufficiente ribadire che l'intervento in giudizio della predetta società e, per essa, della quale mandataria come specificato in epigrafe, è stato spiegato ai sensi del Controparte_5 terzo comma dell'art. 111 c. p. c. in veste di successore a titolo particolare della banca (già) attrice in monitorio, per essere la stessa divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari del ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 della legge 130/1999 e 58 del T. U. Controparte_2
B., come documentato attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione e dello stralcio della G. U. contenente il relativo avviso.
Esso può ritenersi ammissibile in rito, siccome adeguatamente riscontrato dalla suddetta documentazione, avendo la cedente stessa dato atto dell'avvenuta cessione nella propria comparsa di costituzione in appello (a pag. 2 della stessa) e non avendo, peraltro, controparte mosso alcuna specifica contestazione in merito all'intervenuta cessione.
Ciò si afferma in linea con l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto è da ritenere ammissibile quando (come nella specie) vi sia adesione del cedente e non vi siano contestazioni specifiche da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. da ultimo Cass. Civ. nn. 5728/2024; 10442/2023).
27 Rimane ferma ed impregiudicata, comunque, la valutazione relativa alla sostanziale legittimazione passiva della società, questione che inerisce, come detto, alla titolarità del rapporto (anche dal lato passivo) e che, perciò, attiene al merito della domanda, come tale dovendo essere riservata al prosieguo del giudizio (secondo quanto si è detto sopra).
Alla sentenza definitiva deve parimenti riservarsi la statuizione sulle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_3
rappresentante p. t., e da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 10 settembre 2020, nei confronti del (già Controparte_2
oggi fuso per incorporazione in Controparte_9 Controparte_1
[..
, in persona del legale rappresentante p. t., con l'intervento di e, per essa, di Controparte_4
(quale mandataria con rappresentanza di Controparte_5 Controparte_6
ora a sua volta mandataria con
[...] Controparte_7
rappresentanza di , avverso la sentenza n. 2348/2019 emessa il 6 dicembre 2019 Controparte_4
dal Tribunale di Messina, così provvede:
- in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara procedibile l'azione (già monitoria) proposta dall'istituto di credito nel presente giudizio (e proseguita nel giudizio di opposizione), essendo stato validamente espletato, in questo grado, il procedimento di mediazione obbligatoria (con esito negativo);
- in parziale accoglimento dell'appello, accoglie in parte qua l'opposizione a d. i. proposta dalla in persona del legale rappresentante p. t., e dai Parte_3
soci ed amministratori della stessa e e, per Parte_1 Pt_2 Parte_2
l'effetto, dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della previsione della commissione di massimo scoperto di cui al foglio informativo analitico n. 1 unito al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 237, con conseguente illegittimità delle somme appostate a detto titolo nel rapporto bancario anzidetto;
- conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 296/14 dei 27-28 febbraio 2014 emesso dal Tribunale di Messina e, al fine di ricalcolare l'effettivo saldo dare-avere del conto medesimo, depurato dalle somme da ultimo dette, rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore corso onde accertare quanto specificato in parte motiva;
28 - rigetta nel resto l'opposizione a d. i., con la precisazione che inammissibili ne sono il quinto ed il sesto motivo, così come le domande ad essi consequenziali;
- riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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