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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14096 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 71824/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71824 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, vertente tra
., in persona dei curatori, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Via Gian Giacomo Porro n. 8, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Pizzoli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attrice;
e
elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria n. 56, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Davide Tagliaferri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
elettivamente domiciliata in Milano, via Sondrio n. 5, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Giuseppe Di Sera che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, presso lo Controparte_3 studio dell'avv. Vincenzo De Sensi, che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv.
IO EV giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Pag. 1 a 29 - convenuto
, elettivamente domiciliato in Perugia, via Pico della Mirandola n. 44, presso Controparte_4 il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- convenuto
, elettivamente domiciliato in Perugia, via Danzetta n. 7, presso lo studio Controparte_5 dell'avv. Ilaria Iannucci, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n.16, presso lo studio Controparte_6 dell'avv. Andrea Silla, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Flavia Silla giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
Controparte_7
- convenuti contumaci
CP_8
- convenuto contumace
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Perugia, via Carlo Poma n.4, CP_9 presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato
, in persona del l.r.p.t. , elettivamente Controparte_10 domiciliata in Roma, via Caroncini n.2, presso lo studio dell'avv. Chiara Contardi, difesa e rappresentata dall'avv. Cecilia Buresti giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato
, in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_11 via dei Due Macelli n.66, presso lo studio degli avv.ti. Leila Bianchi e Bruno IO Giuffrè, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato
, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Controparte_12
Roma, via dei Due Macelli n.66, presso lo studio degli avv.ti David Maria Marino e Sara Sparanga, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro giusta procura allegata alla
Pag. 2 a 29 comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, accertare le responsabilità - per le ragioni di cui in premessa - dei Sigg.ri
[...]
CP_7 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_2
, e per l'effetto condannare i convenuti in Controparte_4 Controparte_5 CP_8
solido al risarcimento del danno in favore del per Controparte_13
l'importo pari ad € 35.219.523,98 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., da computare dalla domanda al soddisfo, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c. In ogni caso con vittoria di compensi, spese di lite ed oneri di legge”.
Per il convenuto Voglia l'Ill.mo giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, domanda ed eccezione in accoglimento del presente atto:
In via preliminare ed assorbente: accertare l'intervenuta prescrizione delle azioni di responsabilità ex art 2393 cc ed ex art.t 2394 c.c. e per l'effetto dichiarare l'azione spiegata improcedibile o inammisssibile, ovvero la sua inefficacia nei confronti della Sig.ra
[...]
Controparte_1
Nel merito, in via principale: accertare l'infondatezza dell' avversaria domanda spiegata e per
l'effetto rigettarla per i motivi tutti partitamente dedotti in narrativa.
In via subordinata: accertare e dichiarare la Sig.ra tenuta a rispondere, Controparte_1 nei limiti quanto eventualmente ed effettivamente provato, esclusivamente del danno procurato dalle specifiche condotte ad essa riferibili, senza alcun legame di solidarietà, nella minor misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con condanna alla refusione delle spese di lite.”
Per il convenuto : “Contrariis rejectis Controparte_2
In via preliminare: - fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni Controparte_11
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, in data 10 settembre 2019, oppure, alla data normativamente definita, dell'azione di responsabilità per l'intervenuta prescrizione ex art. 2394 c.c., con conseguente estinzione del diritto sostanziale per decorso del
Pag. 3 a 29 tempo, in capo al;
Parte_2
Nel merito in via principale: - respingersi e rigettare tutte le richieste e domande proposte dal
perché infondate in fatto e diritto;
- Parte_2 accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità anche ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c. in capo alla Dott.ssa per non aver posto in essere la stessa alcuna condotta Controparte_2 commissiva o omissiva per gli atti ed i fatti dedotti dal Parte_2
e, per l'effetto, - rigettare in capo alla Dott.ssa ogni richiesta
[...] CP_2 CP_2 di risarcimento di alcun danno in favore del Parte_2
; - rigettare nell'interesse della convenuta ogni avversaria domanda;
in ogni caso
[...] condannarsi il lla rifusione delle spese ed onorari del Parte_2 presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e maggiorazioni IVA e CPA., a favore del sottoscritto difensore, antistatario.
Con riserva di formulare prove orali e di modificare i capitoli nei termini di legge e con ogni altra riserva istruttoria e salvezze illimitate.”
Per il convenuto “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi in fatto ed Controparte_3 in diritto esposti in narrativa:
1. in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti;
2. in via subordinata, in caso di soccombenza totale
o parziale limitare la responsabilità all'entità del danno riconducibile al convenuto e condannare
l'assicurazione a manlevare e Controparte_14 tenere indenne il Dr. per la relativa condanna anche in relazione alle spese di Controparte_3 lite”
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via Controparte_4 preliminare: - Rilevata la necessità di integrare e perfezionare il contraddittorio per effetto del litisconsorzio necessario ex. art. 102 comma 2 c.p.c. con i Sig. ri e Controparte_15 CP_16
(che sono stati soci e membri del CDA della sino al 14/4/14) con il Rag.
[...] Pt_2 [...]
(nominato Sindaco Effettivo dal 5/11/14 in sostituzione del dimissionario Dott. CP_17
, dichiarare l'atto di citazione inammissibile o, in subordine, ordinare alla ricorrente CP_6
l'integrazione del contraddittorio;
- accertato, in merito all'azione nell'interesse dei creditori, che la società , per espressa affermazione ed ammissione di controparte (pag. 5 dell'atto di Pt_2 citazione): ”… dall'analisi dei bilanci è emerso che la crisi, risalente al 2013, … “ si trovava in stato di profonda crisi e insufficienza patrimoniale sin dall'anno 2013; che l'azione nei confronti degli amministratori tutti (anche asseritamente di fatto) e dei sindaci a tutela dei creditori, è prescritta
Pag. 4 a 29 per effetto dell'art. 2949 c.c. - quinquennale -; che dall'1/1/14 al 7/11/19 (data della citazione) sono decorsi 5 anni e 11 mesi, dichiarare l'azione ex. art. 2394 c.c. prescritta. Senza rinunciare alle eccezioni preliminari, nel merito: - dichiarare, in ogni caso, l'atto di citazione nullo per tutte le causali di cui in narrativa;
- respingere, in ogni caso, la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata, pretestuosa e non provata, per tutte le causali di cui in narrativa, ai paragrafi n. 1), 2), 3) e 4), nonchè alle lettere A),
B), C), D), E), F), G), H), I), L), M, N, O) e P), e per quelle che emergeranno in corso di causa;
- condannare la ricorrente al pagamento della somma di € 20.000,00 o alla diversa somma che riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento danni ex. art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, anche in caso di accoglimento delle eccezioni preliminari.”
Per il convenuto “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni Controparte_6 contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare le responsabilità - per le ragioni di cui in premessa - dei Sigg.ri CP_7 Controparte_1 Controparte_3 CP_6
, e per l'effetto
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_8 condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore del
[...]
per l'importo pari ad € 35.219.523,98 oltre rivalutazione monetaria Controparte_13 ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., da computare dalla domanda al soddisfo, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c. In ogni caso con vittoria di compensi, spese di lite ed oneri di legge”.
Per il terzo chiamato in causa : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni CP_9 contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inoperatività di qualsivoglia garanzia assicurativa prestata dalla in favore del convenuto CP_9 Controparte_6
con le invocate polizze n. 067244997, n. 075350381 e n. 067244992.
[...]
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande giudiziali proposte dall'attore
[...]
nei confronti del convenuto , Parte_2 Controparte_6 perché sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni e di accoglimento della domanda attorea, accertare, in ogni caso e giusta le condizioni tutte dei contratti di assicurazione contraddistinti dai nn. 067244992, 067244997 e 075350381, l'esistenza di coassicurazione diretta e, per l'effetto, dichiarare la enuta a rispondere nei limiti CP_9 del solo 50% per il risarcimento che risulterà di giustizia, limitatamente all'unica quota di
Pag. 5 a 29 responsabilità personale a carico dell'assicurato , previa decurtazione Controparte_6 dello scoperto contrattuale previsto nella misura del 10% per ciascun sinistro, col limite minimo di euro 5.000,00, e comunque nei limiti del massimale previsti dalle singole polizze. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP.”
Per il terzo chiamato in causa : Controparte_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito, in via principale accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa la domanda così come formulata e provata dalla CU nei confronti del dottor e per l'effetto respingere la domanda di risarcimento formulata nei suoi CP_6 confronti. in subordine, qualora trovasse accoglimento anche solo parziale la domanda formulata dal nei confronti del dottor accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza Parte_2 CP_6 evocata in giudizio per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande Co formulate dal dottor nei confronti di;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in CP_6 cui la Polizza fosse ritenuta operantiva rispetto al caso di specie, accertare la quota di responsabilità ascrivibile al dottor contenere la condanna di AIG alla sola quota di danno CP_6
a questi attribuibile ed entro i termini e le condizioni tutte di Polizza, ivi compresa l'eventuale operatività della stessa unicamente a secondo rischio della Polizza. In ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse.”
Per il terzo chiamato in causa “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_11 rejectis, così giudicare:
In via preliminare, pregiudiziale ed assorbente: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, conseguentemente, disporre la sua immediata Controparte_11 estromissione dal giudizio per le ragioni esposte in narrativa, ex art. 187, commi 2 e 3, c.p.c.
Nel merito, in via principale: - respingere le domande tutte svolte nei confronti della dott.ssa CP_2 perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova e, conseguentemente ed in ogni caso, CP_1 rigettare la domanda di manleva di quest'ultima nei confronti di per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domande svolte nei confronti della dott.ssa accertare e dichiarare la non operatività della CP_2 copertura assicurativa invocata per una o più delle ragioni di cui in narrativa;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande svolte nei confronti della dott.ssa e di accertamento dell'operatività CP_2
Pag. 6 a 29 della garanzia assicurativa da questi invocata, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario esclusivamente in base alla Polizza n. TFM-00123-000-14-F, ferme le limitazioni ed esclusioni previste nelle relative condizioni generali;
“a) a secondo rischio rispetto al massimale di altre coperture assicurative esistenti;
b) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile alla dott.ssa di cui si chiede l'accertamento; c) previa detrazione della franchigia pari ad Euro 1.000,00; CP_2
d) entro i limiti del massimale pari ad Euro 1.000.000,00, sempre che detto massimale non sia stato eroso in tutto o in parte a seguito di indennizzi per richieste di risarcimento che ricadono nella annualità di Polizza.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali ivi incluse le spese generali nella misura del 15%.”
Per il terzo chiamato in causa : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_12 contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale - rigettare le domande avanzate dal contro il Dott. Parte_2 per uno o più dei motivi indicati in atti e, per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare assorbita CP_3
e/o rigettare la domanda di manleva avanzata nei confronti di - Controparte_12 accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa invocata dal Dott. CP_3 nei confronti di per una o più delle ragioni di cui in narrativa e Controparte_12 conseguentemente rigettare la domanda svolta nei confronti di Cass. 22 Controparte_12 novembre 2010, n. 23581.
Nel merito, in via subordinata - disporre ai sensi dell'art. 1893 c.c. la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
- accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di in base alla polizza n. 40064312000041: a) a secondo Controparte_12 rischio e quindi previo esaurimento dei massimali di polizze eventualmente esistenti;
b) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al Dott. c) previa detrazione della franchigia CP_3 pari al 10% con un minimo di € 5.000,00 e fino ad un massimo di € 20.000,00; d) entro i limiti del massimale applicabile pari ad € 250.000,00.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il in Parte_2
Pag. 7 a 29 liquidazione proponeva un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 l. fall. nei confronti di alcuni ex amministratori, ex liquidatori ed ex sindaci della società che avevano assunto dette vesti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, chiedendo indistintamente la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma pari ad €
35.219.523,98 quale misura del deficit fallimentare.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- che la (di seguito semplicemente “ ”) sarebbe stata Parte_2 Pt_2 costituita nel giugno del 2004 ed avrebbe a lungo svolto l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale;
- che detta società sarebbe stata dapprima posta in liquidazione nel novembre del 2014
e, a distanza di circa un mese, avrebbe depositato presso il Tribunale di Roma una richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco;
- che all'esito di pronunce contrastati rese dai Tribunali di Roma e di Perugia in ordine alla competenza territoriale, la Suprema Corte di Cassazione avrebbe definitivamente affermato la competenza del primo;
- che, incardinatasi definitivamente la procedura di concordato dinanzi al Tribunale di
Roma, quest'ultimo avrebbe dapprima dichiarato l'inammissibilità della proposta e, con sentenza del 20/06/2017, avrebbe altresì dichiarato il fallimento della;
Pt_2
- che l'organo amministrativo della società si sarebbe reso responsabile della non corretta tenuta delle scritture contabili, verosimilmente finalizzata a compensare i valori fortemente negativi della gestione caratteristica riferita agli anni 2013, 2014 e 2015, consistita nell'annotazione in bilancio di immobilizzazioni finanziarie e crediti verso terzi del tutto irrealistici ed inconsistenti;
- che, al contempo, l'organo amministrativo avrebbe compiuto gravi atti di mala gestio, in buona sostanza consistiti o nella vendita alla propria controllante dell'intero pacchetto clienti a prezzo vile;
o nella distrazione di una somma pari ad € 891.155,70 a beneficio della
[...]
(di seguito anche “ ), avvenuta mediante il pagamento di una CP_18 CP_18 fattura emessa dalla beneficiaria del pagamento – al contempo controllante della
– per operazioni rivelatesi essere false;
Pt_2
- che di tali illeciti sarebbero responsabili, in primo luogo, i componenti dell'organo amministrativo avvicendatisi nel corso del tempo, come peraltro già ritenuto – al momento dell'introduzione del presente giudizio – nell'ambito di un parallelo giudizio penale, dal Tribunale di Roma ai fini dell'adozione di misure cautelari, irrogate nei
Pag. 8 a 29 confronti di alcuni degli odierni convenuti;
- che sarebbero del pari responsabili i componenti del collegio sindacale per omesso controllo ed omessa attivazione dei rimedi giudiziali previsti per legge;
- che il danno che ne sarebbe conseguito sarebbe quantificabile, ai sensi dell'art. 2486 c.c., nella misura della differenza tra attivo e passivo fallimentare (€ 35.219.523,98), data l'impossibilità fare applicazione del criterio dei netti patrimoniali in ragione dell'inattendibilità della contabilità consegnata alla CU.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, , in questa sede citata nella veste di consigliera di Controparte_1 amministrazione nonché, a far data dal 14/04/2014, in quella di amministratrice unica fino al
26/08/2014, deduceva:
- che l'azione esperita dalla curatela sarebbe prescritta, essendo decorso oltre un quinquennio dalla sua cessazione dalla carica di amministratrice unica della società;
- che, in ogni caso, le condotte contestate dall'attrice – al netto degli specifici atti distrattivi consumati in epoca successiva alla cessazione della convenuta dalla carica di amministratrice – sarebbero descritte in termini eccessivamente generici, mancando l'allegazione di una specifica condotta di mala gestio e di uno specifico danno conseguenza che ne sarebbe scaturito;
- che peraltro sarebbe indimostrata la tesi di parte attrice secondo l'irregolare tenuta della contabilità avrebbe occultato la perdita del capitale sociale, asseritamente risalente al 31/12/2013;
- che, infine, sarebbe del tutto illegittima la pretesa di accedere ad una liquidazione equitativa del danno in misura pari allo sbilancio fallimentare, non avendo l'attrice nemmeno contestato ai convenuti in termini sufficientemente circostanziati l'effettiva prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c.;
- che, in subordine, si imporrebbe in ogni caso la limitazione della responsabilità della predetta convenuta in relazione ai soli danni causalmente riconducibili al suo operato.
Si costituiva altresì , in questa sede citato in giudizio in una duplice veste: CP_7
- quale amministratore unico della società, per il periodo compreso tra il 26/08/2014
(data in cui era subentrato alla fino al 21/11/2014; CP_1
- quale liquidatore della società, da tale data fino alla dichiarazione di fallimento.
In via preliminare, il eccepiva la non integrità del contraddittorio, non avendo l'attrice CP_7
Pag. 9 a 29 citato in giudizio i componenti del C.d.a., ulteriori rispetto alla rimasti in carica fino al CP_1
14/04/2014.
Sempre in via preliminare, eccepiva:
- la nullità della citazione per oggettiva genericità delle allegazioni poste a fondamento della domanda di parte attrice, mancando nel caso di specie l'allegazione di specifiche condotte gestorie, in ipotesi illecite, ascrivibili ai convenuti;
- la prescrizione della domanda di parte attrice, in quanto proposta a distanza di oltre un quinquennio dall'inizio del decorso del termine di prescrizione.
Quanto agli specifici atti gestori contestati, consistiti nella vendita del pacchetto clienti a prezzo vile e nel pagamento di una fattura per operazioni inesistenti, ne contestava la fondatezza, essendo l'allegazione dell'attrice sfornita di prova documentale e, in ogni caso, sorretta da argomentazioni inesatte sul piano fattuale e tecnico contabile.
Si costituivano, altresì, i convenuti citati in giudizio nelle vesti di ex componenti del collegio sindacale ( e ), rimasti in carica dal Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
29/05/2013 al 31/12/2015, eccependo anch'essi la prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
Nel merito, contestavano le argomentazioni di parte attrice, eccependo che la stessa avrebbe omesso di assolvere all'onere di allegazione delle specifiche condotte illecite asseritamente tenute dai componenti dell'organo di controllo, i quali, peraltro, avrebbero sempre diligentemente operato, rappresentando nelle relazioni periodiche tutte le criticità di volta in volta suscettibili di essere riscontrate sulla scorta della documentazione messa a disposizione dall'organo amministrativo.
Anzi, stando alle difese dei predetti convenuti, proprio grazie al pronto intervento dell'organo di controllo la società sarebbe stata posta in condizione di rilevare l'insufficiente svalutazione dei crediti al 31/12/2013 e di deliberare, nel mese di novembre del 2014, la messa in liquidazione dell'ente stesso.
Inoltre, contestavano la quantificazione del danno, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per la liquidazione dello stesso in misura pari al deficit fallimentare.
In aggiunta alle difese spese dagli ulteriori componenti del collegio sindacale, il solo CP_6 eccepiva di essersi dimesso il 20/10/2014, data a partire dalla quale gli sarebbe succeduto il sindaco supplente, in questa sede non citato in giudizio dall'attrice. Pertanto, quantomeno con riferimento ai danni riconducibili a condotte, attive od omissive, successive a tale data, il danno conseguenza, ove provato, non sarebbe in ogni caso a lui ascrivibile.
Pag. 10 a 29 Si costituivano, altresì e , due dei tre convenuti in questa Controparte_4 Controparte_5 sede citati in giudizio in veste di ipotizzati amministratori di fatto (il terzo, , è CP_8 rimasto contumace), eccependo anch'essi la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice.
Inoltre, contestavano nel merito l'assunto della curatela, secondo la quale essi avrebbero di fatto assunto la veste di amministratori della fallita.
Per il resto, formulavano eccezioni sostanzialmente sovrapponibili, sia in fatto che in diritto, a quelle sollevate dagli amministratori di diritto, tanto in ordine all'an quanto in ordine al quantum del diritto azionato dall'attrice.
, benché ritualmente citato in giudizio, ometteva di costituirsi. CP_8
Su autorizzazione del giudice istruttore, i convenuti e chiamavano in CP_6 CP_2 CP_3 causa le rispettive compagnie assicurative , e CP_9 CP_10 Controparte_11 [...] le quali si costituivano chiedendo in primo luogo l'accertamento Controparte_12 dell'infondatezza della domanda proposta dalla parte attrice nonché eccependo, in ogni caso,
l'inoperatività delle coperture assicurative sulla scorta delle allegazioni meglio precisate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Pendente il giudizio di merito, l'attrice proponeva un ricorso per sequestro conservativo nei confronti di tutti gli odierni convenuti, il quale veniva integralmente rigettato dal giudice istruttore con ordinanza del 31/12/2020 non reclamata (cfr. doc. 9 prodotto da ). CP_4
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una CTU volta ad accertare l'effettivo valore del pacchetto clienti alienato dalla fallita ad un prezzo ritenuto dall'attrice eccessivamente esiguo.
Nel corso del giudizio veniva dichiarata l'interruzione del processo in ragione del sopravvenuto decesso del convenuto . CP_7
Il giudizio veniva riassunto dall'attrice con ricorso notificato impersonalmente a tutti gli eredi del i quali omettevano di costituirsi in giudizio. CP_7
Quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. L'individuazione degli addebiti puntualmente allegati dall'attrice
Preliminarmente, va delineato il thema decidendum della presente controversia e, segnatamente, vanno individuati gli addebiti che la parte attrice ha inteso addurre a supporto della propria domanda.
Pag. 11 a 29 Sul punto, ritiene il Collegio di dover condividere le considerazioni spese dal giudice istruttore con l'ordinanza del 31/12/2020, resa in decisione del ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto dall'attrice in corso di causa.
In particolare, estremamente significativi sono i passaggi di seguito riportati per stralcio: “la curatela ricorrente ha prospettato, quali fonte di responsabilità: la spregiudicata gestione finanziaria della società e l'inattendibilità/irregolarità delle scritture contabili;
l'annotazione di ingenti crediti del tutto inconsistenti e/o inesistenti;
il compimento di specifici atti idonei a ledere
i diritti dei soci e dei terzi creditori, costituiti, principalmente, dalla cessione dell'intero 'pacchetto clienti' a prezzo vile e dall'ingiustificata distrazione di denaro in favore della socia di maggioranza;
il compimento di una complessa serie di attività pregiudizievoli, in esecuzione di un unico disegno criminoso di utilizzo e depredazione dell'ente, al fine di sottrarre risorse per fini personali. Peraltro, a fronte di dette doglianze riferite a specifiche condotte di mala gestio, asseritamente desumibili dalle risultanze del procedimento penale, la curatela non ha individuato, come logica conseguenza, il danno in ipotesi direttamente causato dalle su richiamate singole condotte di mala gestio, p.es. il danno direttamente derivante dalla cessione dell'intero 'pacchetto clienti' a prezzo asseritamente vile ovvero derivante dall'ingiustificata distrazione di ingenti somme di denaro in favore di terzi per fini non sociali, ma ha fatto riferimento al rimedio equitativo della differenza fra passivo e attivo, che soccorre solo in determinate ipotesi. […] La deduzione non è condivisibile. […] Nel caso di specie […] non risulta contestata, così che possa trovare applicazione il citato art. 2486/3 c.c. in ordine alla quantificazione del danno, la prosecuzione dell'attività d'impresa e la violazione dell'art. 2486/1 c.c., così che possa essere adottato detto criterio equitativo di liquidazione del danno.
Del resto, avendo la curatela fatto riferimento a specifiche condotte distrattive (p.es. cessione di pacchetto clienti a prezzo vile, pagamenti per operazioni inesistenti, con drenaggio di ingenti risorse della società, ecc.), è di tutta evidenza che il danno avrebbe dovuto essere richiesto in relazione a dette specifiche condotte -ossia come conseguenza diretta di dette specifiche condotte-
e non con riferimento al rimedio equitativo della differenza fra passivo e attivo, eccezionalmente ipotizzabile nella specifica ipotesi della prosecuzione dell'attività di impresa, non oggetto di specifica contestazione. Inoltre con riferimento alle specifiche contestate condotte distrattive, su ricordate, è intuitivo che la curatela fosse in grado di quantificare il conseguente danno arrecato alla società e al ceto creditorio […]. E' ben vero che è stata contestata l'appostazione di crediti inattendibili (cfr. atto di citazione, a paragrafo '1.1. Sulla gestione finanziaria della società e sulla inattendibilità/irregolarità delle scritture contabili') e che nell'atto di citazione, richiamato nel ricorso cautelare, è dato leggere che « … La dichiarazione di fallimento -intervenuta nel giugno
Pag. 12 a 29 2017- è stata … preceduta dalla liquidazione della società, risalente al giugno del 2014, nonché dalla presentazione, risalente al novembre dello stesso anno, del ricorso per concordato preventivo c.d. 'prenotativo', il quale, a seguito del regolamento di competenza invocato dai
Tribunali di Roma e Perugia, è rimasto sospeso per oltre due anni dalla sua presentazione. …»; che
«… Dall'analisi dei bilanci è emerso che la crisi, risalente al 2013, è legata ad una drastica riduzione del fatturato della società, cui non è seguito alcun atto di intervento che si potesse considerare appropriato e risolutivo. …»; che «… La su descritta, 'sintomatica' situazione economico-patrimoniale della fallita dimostra, di per sé, anche alla luce dei dati che di seguito verranno partitamente enunciati, una dissennata gestione finanziaria, nonché la perpetrazione di concrete e soprattutto non giustificate condotte amministrative rivelatesi, poi, dannose per la società. …» e che, come sempre risulta in citazione, erano emersi i seguenti dati «… i) i valori fortemente negativi risultanti dalla 'gestione caratteristica' riferita agli anni 2013, 2014, 2015
(rispettivamente: - € 1.604.872; - €2.656.822; - € 10.485.676); ii) le perdite amplificate nel 2013 dalla contabilizzazione delle imposte correnti e differite, e nel 2014 dalle sole imposte correnti;
iii) l'annotazione a bilancio di immobilizzazioni finanziarie e crediti verso terzi del tutto irrealistici ed inconsistenti, così come peraltro emerso e appurato anche nel corso della procedura concorsuale: i numerosi tentativi esperiti dalla CU al fine di riscuotere i 'crediti verso terzi' annotati dalla fallita, infatti, hanno avuto esito positivo solo nel 5% c.a. dei casi. …» (cfr. atto di citazione), ma manca la specifica contestazione sulla prosecuzione dell'attività di impresa, in presenza -in ipotesi- di perdita del capitale e senza la tempestiva adozione di interventi straordinari sul capitale ovvero senza l'altrettanto sollecita iscrizione nel Registro delle imprese della causa di scioglimento. Anzi a ben vedere il richiamo in citazione alla “… irregolarità delle scritture contabili nei termini …”, è stato effettuato non per contestare la prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486/1 c.c., ma solo per giustificare, in ambito di determinazione del danno, il ricorso al metodo della differenza fra attivo e passivo anziché a quello, applicabile in prima battuta, della differenza fra i netti patrimoniali”.
Le considerazioni appena richiamate, rese dal giudice istruttore nell'ambito del subprocedimento cautelare aperto in corso di causa, non possono dirsi superate dal contenuto dei successivi scritti difensivi depositati dall'attrice nell'ambito del presente giudizio.
A tal riguardo va in primo luogo osservato che le memorie ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. sono per loro natura destinate ad accogliere repliche alle argomentazioni delle controparti e/o eventuali precisazioni delle proprie allegazioni, nei limiti della mera emendatio libelli. Di contro, deve escludersi la possibilità per l'attrice di introdurre, a mezzo di dette memorie, la contestazione di addebiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli puntualmente enucleati nella citazione, avendo
Pag. 13 a 29 i convenuti fondato le proprie difese (e soprattutto formulato le loro eccezioni non rilevabili d'ufficio) esclusivamente su detti addebiti.
Peraltro, anche a voler ammettere – ma così non è – che l'attrice fosse legittimata ad estendere il thema decidendum allegando, soltanto con la prima memoria istruttoria, in termini puntuali,
l'addebito dell'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, osserva il Collegio che nel caso di specie detta allegazione appare comunque lacunosa anche in sede di memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c..
Ed invero, con la prima memoria istruttoria l'attrice – con riferimento alle contestazioni dei convenuti circa l'illegittimità del ricorso al criterio equitativo di determinazione del danno previsto dall'art. 2486 c.c. – dopo un'ampia dissertazione sulle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi provata la perdita del capitale sociale già al 31/12/2013, ha dedotto che “al
31/12/2013 la società aveva un patrimonio netto negativo […] da ciò discendendo che la società, fin da allora, avrebbe dovuto azzerare il patrimonio netto e portare il capitale sociale al di sotto del limite legale con la conseguente necessità di adottare i rimedi previsti dall'art. 2447 c.c. Invece, nulla di tutto questo è stato fatto con la conseguenza che, già dal finire del 2013, la società ha continuato ad operare come una società in funzionamento, anziché in liquidazione con una gestione improntata solo alla conservazione, così come previsto dall'art. 2486 co. 1 c.c.”.
L'allegazione, in ogni caso tardiva per le ragioni in precedenza esplicitate, pur esplicitando per la prima volta l'addebito della prosecuzione dell'attività di impresa, manca della puntuale indicazione degli elementi da cui sarebbe dato desumere la prova dell'effettiva assunzione di nuovo rischio, specie ove si consideri che nel caso di specie, a distanza di pochi mesi dalla scadenza del termine per l'approvazione del relativo bilancio di esercizio, detta società era stata comunque posta in liquidazione. Peraltro, nemmeno appare condivisibile l'orizzonte temporale preso come riferimento dall'attrice (dal 31/12/2013 alla data del fallimento), la cui ampiezza corroborerebbe la necessità di fare ricorso al criterio residuale del deficit fallimentare, atteso che, in ogni caso, quantomeno a partire dal novembre del 2014, la società era stata messa in liquidazione.
Dunque, l'inerzia dell'organo amministrativo – e di riflesso di quello di controllo – contrariamente a quanto tardivamente allegato dalla parte attrice, non si sarebbe protratta fino alla data di apertura del fallimento ma, al più, fino al mese di novembre del 2014 (data di apertura della liquidazione) e dunque per circa 11 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2013 o per circa 5 mesi dalla scadenza del termine lungo per l'approvazione del bilancio di esercizio.
Anche alla luce di tale considerazione, nonché in ragione della peculiare attività di impresa svolta dalla società fallita, sostanzialmente consistita nell'acquisto all'ingrosso e nella rivendita
Pag. 14 a 29 al dettaglio di gas naturale a clienti tendenzialmente fidelizzati, non può presumersi sic et simpliciter che la scelta di proseguire per qualche mese l'esercizio dell'attività di impresa si fosse rivelata necessariamente foriera di un pregiudizio (in questa sede, peraltro, quantificato dall'attrice nella considerevole misura di oltre 35 milioni di euro), potendo la stessa essere di in ipotesi funzionale alla conservazione del valore dell'azienda, sostanzialmente coincidente, nel caso di specie, con l'avviamento.
In definitiva, ritiene il Collegio che gli unici addebiti puntualmente e tempestivamente delineati dall'attrice con l'atto di citazione fossero quelli inerenti alla vendita del pacchetto clienti a prezzo vile ed al pagamento della fattura n. 23 del 09/12/2014, emessa dalla per CP_18 operazioni asseritamente inesistenti.
Trattandosi di specifiche violazioni, a loro volta foriere di specifici pregiudizi, il danno conseguenza non può essere liquidato facendo ricorso al criterio residuale da ultimo codificato dalla riforma dell'art. 2486 c.c., dovendosi piuttosto quantificare detto danno in misura rispettivamente pari alla differenza tra il valore di mercato del pacchetto clienti ed il prezzo effettivamente conseguito con la sua vendita, nonché in misura pari alla somma pagata a saldo della fattura che si assume fosse riferibile ad operazioni inesistenti.
2. Sull'eccezione di violazione del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari
Così delineato il thema decidendum, va rigettata l'eccezione preliminare, sollevata dal solo tesa a rilevare la non integrità del contraddittorio per omessa citazione di coloro che, CP_7 fino alla data del 26/08/2014, avrebbero composto il c.d.a. della fallita unitamente alla CP_1
Trattasi di eccezione che, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine al merito della vicenda, omette di considerare che, in presenza di più soggetti ipoteticamente corresponsabili della causazione di un unico pregiudizio, è comunque facoltà della danneggiata scegliere se agire nei confronti di tutti i legittimati passivi ovvero nei confronti di uno o più di essi per l'intero.
3. Sull'eccezione di prescrizione
Venendo all'esame della fondatezza degli addebiti enucleati nel paragrafo 1. , va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti costituiti, atteso che le uniche due condotte di mala gestio in contestazione risalgono ad epoca successiva alla messa in liquidazione della società, avvenuta con delibera del 21/11/2014. Pertanto, deve ritenersi
Pag. 15 a 29 senz'altro tempestiva la notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi, nei confronti dei convenuti dotati di pec, in data 08/11/2019, dunque entro il quinquennio dalla data di commissione dell'illecito.
4. Sulla fondatezza, in termini oggettivi, degli addebiti in contestazione
a. Il pagamento della fattura n. 23 del 09/12/2014
Venendo all'esame del merito, va in primo luogo rigettata la domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente scaturito dal pagamento della fattura n. 23 del
09/12/2014.
A tal proposito, le allegazioni di parte attrice si limitano ad un richiamo di alcuni passaggi dell'ordinanza applicativa di misure cautelari nell'ambito del parallelo procedimento penale, la quale, a sua volta, richiama il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche captate dalla P.G. nel corso delle indagini preliminari.
In particolare, si legge in citazione quanto segue: “Così come emerso dalle indagini penali di cui si dirà meglio in appresso, infatti, la ha versato alla l'importo di € Pt_2 Controparte_18
891.155,70 a fronte della fattura n° 23 del 9.12.2014 emessa a seguito di forniture di energia elettrica rivelatesi, però, del tutto inesistenti (cfr. ex plurimis, intercettazioni distinte dai progressivi n° 1268 dell'8.7.2015, n° 1390 del 20.3.2015, n° 1703 del 24.3.2015, n° 340 del
2.4.2015, n° 864 del 26.4.2015, n° 570/2015 del 16.4.2015 - così come testualmente trascritte a pagg. 75, 76 della suddetta ordinanza penale e da intendersi qui integralmente riportare e trascritte - riportanti le conversazioni nelle quali il Sig. ed un collaboratore della CP_7 CP_18 ammettevano espressamente la "invenzione" della fattura n° 23 del 9.12.2014 al fine di conseguire il corrispondente risultato illecito;
cfr. anche pag. 94 della suddetta ordinanza penale)”. Null'altro
è dedotto a supporto della tesi della falsità dell'operazione indicata nella fattura in parola.
Orbene, dall'esame delle sole conversazioni espressamente richiamate dall'attrice (non potendo dirsi assolto l'onere di puntuale allegazione mediante il richiamo indiscriminato a tutte le ulteriori prove raccolte nel procedimento penale) non è dato desumere la prova della fittizietà dell'operazione in parola.
Ed invero, dalla lettura delle trascrizioni – riportate per stralcio nell'ordinanza cautelare a firma del GI – risulta che l'unica conversazione, tra quelle citate dall'attrice in citazione (ossia quelle trascritte alle pagg. 75 e 76 dell'ordinanza GI), nella quale si fa riferimento all'ipotizzata fittizietà delle operazioni indicate nella fattura 23 è quella identificata dal prog. n° 570 2015
16.4.2015 RIT 570/15, nella quale e tale disquisiscono sul fatto che la CP_7 Per_1
Pag. 16 a 29 fattura in parola sarebbe “inventata”.
Tuttavia, l'attrice, pur fondando l'intero assunto sulle risultanze ricavabili dall'ordinanza cautelare GI (la quale di per sé non può assurgere al rango di prova utilizzabile nel giudizio civile, essendo espressiva di mere considerazioni spese dal Giudice delle indagini preliminari, peraltro al di fuori del contraddittorio ed ai soli fini cautelari penali) omette di considerare che lo stesso GI, pur riconoscendo in linea di massima la fondatezza dell'impianto accusatorio globalmente ipotizzato dal P.M., precisa a pag. 225 della stessa ordinanza quanto segue: “Dalla conversazione si comprende agevolmente che l'oggetto del discorso tra l' e il è Per_1 CP_7 effettivamente la fattura di cui al capo di imputazione Y) [n.d.r. la fattura n. 23 del 09/12/2014]; in relazione ad essa l' afferma che si tratta di una fattura «inventata che non stava da Per_1 nessuna parte»; ma a tale affermazione il replica che essa non era inventata «perché in CP_7 realtà la fornitura c'è stata»; e nel prosieguo del discorso emerge chiaramente come il CP_7 faccia riferimento ad una fornitura che la Roma Gas & Power s.p.a. ha fatturato alla CP_18 che, a sua volta, ha rifatturato alla Ciò sostanzialmente conferma, a Parte_2 discarico, quanto sostenuto dal c.t. di parte dell'indagato, prof. nell'elaborato in atti del Per_2
15/12/2017, là dove si rappresenta come, in realtà, Roma Gas & Power s.p.a. aveva rifornito di energia per il mese di ottobre 2014 ma aveva preteso, stante la situazione di Parte_2 morosità di tale ultima, di essere garantita e pagata da nei confronti della quale CP_18 aveva emesso la fattura n. 5051 del 03/11/2014 dell'importo di € 774.918,00 in realtà, però, riferita alla fornitura di energia materialmente erogata alla a sua volta, Parte_2 CP_18
dopo aver pagato detta fattura alla Roma Gas & Power s.p.a., aveva praticamente emesso
[...] una fattura speculare nei confronti di che aveva rimborsato Vi è Parte_2 CP_18 riscontro di quanto sostenuto dal c.t. nel senso che alcuni numeri di identificazione dei contatori
(P.O.D.), presi a campione, ripostati nel dettaglio della fattura di Roma Gas & Power s.p.a. si ritrovano nel dettaglio della fattura emessa da (cfr. ordinanza cautelare penale, CP_18 pag. 225 e 226 prodotta come all. 12 dall'attrice).
In definitiva, la stessa conversazione telefonica intercorsa tra l ed il indicata Per_1 CP_7 dall'attrice quale unico elemento di prova su cui è fondata l'allegazione della falsità dell'operazione indicata in fattura, oltre a non costituire prova di detta allegazione, depone nel senso di confermare l'effettività del servizio prestato dalla Roma Gas & Power s.p.a. alla società fallita.
In mancanza di allegazione di ulteriori riscontri probatori da parte dell'attrice, l'addebito deve essere rigettato.
Pag. 17 a 29 b. La cessione del pacchetto clienti a prezzo vile
Quanto all'ulteriore addebito, consistito nell'aver alienato in data 24/11/2014 alla società il pacchetto clienti della fallita ad un prezzo ritenuto vile dall'attrice, osserva il Collegio CP_18 che nel corso del giudizio di merito è stata disposta una consulenza tecnica al fine di addivenire ad una stima del valore di mercato del pacchetto in parola.
Ebbene, il CTU, dopo aver rappresentato la possibilità di stimare il valore del pacchetto mediante due metodologie alternative, ossia quella basata sul margine operativo lordo (c.d.
MOL) e quella nota come Customer Lifetime Value, ha ritenuto di optare per la prima delle due in quanto la seconda, oltre ad essere preferibile limitatamente all'ambito delle aziende che solitamente operano nell'e-commerce, avrebbe richiesto la disponibilità di dati di dettaglio che nel caso di specie non erano ricavabili dagli atti di causa.
Alcuni dei consulenti di parte nominati dai convenuti hanno contestato questa scelta, rilevando che il CTU, alla luce dell'impossibilità di fare applicazione del criterio del Customer Lifetime
Value per lacune documentali, si sarebbe dovuto limitare a rappresentare l'impossibilità di fornire una stima precisa del valore, astenendosi dal fornire una stima approssimativa mediante l'applicazione di un criterio alternativo inadeguato.
Le predette censure non sono condivisibili, avendo alle stesse il CTU congruamente replicato che “dato per pacifico che l'avviamento è quel plusvalore riconducibile a un insieme sinergico di risorse immateriali in virtù della loro organizzazione in un sistema efficiente, nel quale rientrano
i marchi, i brevetti, il know how, l'immagine e il prestigio aziendale, la clientela, l'organizzazione, il management, la qualità dei prodotti, la rete commerciale e il plusvalore di marketing e tecnologico, non si può non tenere conto che nel caso in esame si è in presenza di un bene indifferenziato, non vi erano brevetti né uno specifico know how, non vi era un particolare marchio
o prestigio aziendale né un plusvalore tecnologico e, almeno dal punto di vista finanziario,
l'organizzazione non era efficiente. Per cui, essendo l'unico plusvalore al quale si poteva ricondurre l'avviamento di il flusso di ricavi che era in grado di generare il pacchetto Pt_2 clienti esistente, ne consegue che i due valori (dell'avviamento e del portafoglio clienti) coincidono
e, pertanto, la distinzione concettuale tra valore dell'avviamento e valore del pacchetto clienti
(che vede il secondo come una delle componenti del primo) nel caso in esame non ha alcun effetto ai fini della valutazione, rimanendo meramente teorica. Per i motivi esposti, quindi, a parere dello scrivente la metodologia basata sul MOL risulta idonea a quantificare il valore del pacchetto clienti” (cfr. repliche alle osservazioni, prodotte in allegato alla CTU).
Ebbene, facendo applicazione del predetto criterio di valutazione, il CTU ha ritenuto di stimare il valore dell'intero pacchetto clienti ceduto dalla fallita alla nella misura di € CP_18
Pag. 18 a 29 353.176,00, quantificando pertanto una differenza di € 273.176,00 tra detto importo ed il prezzo di € 80.000,00 conseguito dalla fallita stessa in esecuzione del contratto del
24/11/2014.
Detta stima è stata contestata dal consulente della parte attrice nella parte in cui l'ausiliario del giudice ha ritenuto di non tenere in considerazione né i flussi attivi attesi dai clienti morosi da oltre un mese, né i corrispettivi costi di recupero dei crediti vantati nei confronti di questi ultimi. Detta scelta è stata così motivata dal CTU: “un pacchetto clienti è determinato, sostanzialmente, dall'entità e dalla costanza dei flussi finanziari e reddituali che esso è in grado di generare e garantire; un cliente che, pur sollecitato, continui a non pagare fino a farsi sospendere la fornitura di energia elettrica o di gas (quindi di beni che si possono considerare primari) non può, almeno a parere dello scrivente, essere considerato un cliente che garantisca un flusso reddituale costante;
- un cliente il cui credito venga recuperato forzosamente (il che significa che non abbia pagato neanche a seguito dell'interruzione della fornitura) è altamente probabile, a parere dello scrivente, che successivamente si rivolga a un altro fornitore, per cui non genererà più un flusso reddituale” (cfr. all. 36 alla consulenza definitiva, pag. 4).
Come detto, siffatta scelta metodologica è stata contestata dal consulente del fallimento attore, il quale ha ritenuto non corretto azzerare integralmente il valore di quei clienti morosi, dovendosi a suo parere “distinguere tra clienti che non hanno più saldato il proprio debito e quelli che l'hanno fatto con ritardo e, tra questi, occorre poi distinguere quelli che l'hanno fatto con molto ritardo dai clienti che hanno pagato il giorno successivo allo scadere dei termini indicati in bolletta. Occorre ugualmente evidenziare che in tale fascia rientrano ad esempio le aziende che, con un approccio che potremmo definire “standard”, attendono la lettera di sollecito / preavviso di distacco (comunicazione obbligatoria per legge) da parte del fornitore di energia prima di procedere al pagamento. Ma più in generale, nel gruppo dei clienti “non appetibili” rientrano comunque molti utenti che superano il sessantesimo giorno di pagamento della fornitura senza però arrivare al centottantesimo giorno. (…) Conseguentemente, nel calcolo del flusso non attualizzato, per il quale il CTU ha utilizzato solamente i ricavi generati dai clienti appetibili deve essere aggiunto un 10% dei ricavi generati dai clienti non appetibili. In altri termini dire che clienti che generano euro 8.023.037 non valgono neanche un euro è fortemente riduttivo e dovrebbe essere, a parere dello scrivente rettificato ad un valore pari al 10%, cioè pari a euro 802.304”.
A detta osservazione il CTU, dopo aver richiamato le considerazioni già espresse nell'elaborato provvisorio, ha replicato che, anche a voler computare il valore di detti clienti nonostante la loro conclamata morosità, dovrebbe in ogni caso tenersi conto, oltre che del flusso attivo da questi garantito, anche delle spese sostenute o da sostenere per il recupero dei relativi crediti
Pag. 19 a 29 (spese che nell'elaborato provvisorio inviato alle parti erano escluse, proprio in considerazione della corrispettiva esclusione del flusso attivo generato dai clienti morosi). Parte Ebbene, stando al bilancio 2014, il relativo a detta categoria di clienti sarebbe stato pari ad € 284.086,00. Tuttavia, nel corso della stessa annualità, risultavano complessivamente contabilizzati costi per recupero crediti induttivamente quantificati dal CTU in € 792.896,00.
Pertanto, ha concluso il CTU, rilevando quanto segue: “risulta […] che se la quota di costo relativa alle azioni di recupero crediti verso clienti morosi su utenze ancora attive (cioè i clienti “non appetibili”) fosse pari a soli 284.086 euro il valore del M.O.L. da essi derivante (cioè del flusso reddituale da attualizzare), e conseguentemente il valore attribuibile ai clienti non appetibili, risulterebbero pari a zero. Al riguardo va rilevato che l'importo di euro 284.086 equivale al
35,83% (cioè poco più di un terzo) del totale complessivo dei costi per recupero crediti, percentuale che, per quanto i dati a disposizione non consentano di appurarlo, appare di per sé sottostimata” (cfr. all. 36 alla CTU pag.6).
Tale replica è stata ulteriormente contestata in sede di comparsa conclusionale dalla parte attrice, la quale ha ritenuto che il CTU, sovrastimando le spese di lite sostenute nell'anno 2014 per il recupero crediti nei confronti di clienti morosi, sia giunto ad un erroneo azzeramento dell'utile astrattamente ricavabile dalla gestione dei relativi contratti. In particolare, stando alle allegazioni dell'attrice, le spese complessivamente riferibili al recupero crediti (comprensive anche di quelli vantati nei confronti di clienti morosi) sarebbero ammontate nel 2014 ad €
470.903,00 e non, come erroneamente sostenuto dal CTU nelle repliche alle osservazioni, ad €
792.896,00. Pertanto, applicando a tale cifra la stessa decurtazione ipoteticamente assunta dal
CTU (35,83%), si sarebbe ottenuto che le spese legali relative al recupero crediti nei soli confronti dei clienti morosi sarebbero state pari ad € 168.725,00. Dunque, sottraendo detto importo dal MOL, si otterrebbe un valore positivo di € 125.361,00 che, attualizzato per un periodo di circa 6,5 anni, avrebbe contribuito alla stima del valore dell'intero pacchetto clienti in misura significativamente superiore a quella ipotizzata dal CTU.
Anche questa osservazione, tuttavia, appare superabile, in quanto fondata su un assunto inesatto, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, il CTU non ha mai dichiarato di poter presumere che il costo per il recupero dei soli crediti vantati nei confronti dei clienti morosi fosse esattamente pari al 35,83% del costo sostenuto dalla fallita per l'attività di recupero di tutti crediti.
Invero, il richiamo a detta percentuale è stato operato dall'ausiliario del giudice al solo fine di sottolineare la manifesta antieconomicità del subentro nella gestione dei clienti indesiderati, atteso che, quand'anche si fosse ipotizzato che le spese per recupero crediti nei confronti dei
Pag. 20 a 29 soli clienti morosi fossero pari al 35,83% del totale delle spese sostenute per il recupero di tutti i crediti, dette spese avrebbero comunque pareggiato il flusso di cassa attivo prodotto dai clienti morosi stessi. Tuttavia, è lo stesso CTU a precisare, in termini senz'altro condivisibili, che detta percentuale appariva “di per sé sottostimata, considerato anche che il valore dei ricavi stimati dallo scrivente come derivanti dai clienti inappetibili alla data del 24/11/14 (euro 8.023.037) era all'incirca pari a quello dei crediti incagliati al netto dell'iva (euro 8.255.265) nei confronti dei quali, peraltro, parte delle azioni legali erano già state intraprese nel 2013”.
E d'altronde, anche in considerazione della peculiare attività svolta dalla fallita è ragionevole supporre che le spese per recupero crediti nei confronti dei clienti morosi costituissero la parte preponderante, se non addirittura la quasi totalità, dei costi complessivamente sostenuti dalla fallita per il recupero di tutti i propri crediti.
In altri termini, il richiamo a detta percentuale è stato utilizzato esclusivamente per evidenziare che, quand'anche si fosse sottostimata l'incidenza dei costi generati dai clienti indesiderati sul totale dei costi totali per recupero crediti (affermando, per ipotesi, che detta incidenza si arrestasse al 35,83%) detti costi avrebbero comunque pareggiato il flusso positivo generato da detti clienti.
In definitiva, ritiene il Tribunale di dover aderire alle valutazioni operate dal CTU e, segnatamente, alla stima del valore del pacchetto clienti ceduto dalla fallita alla da CP_18 quantificarsi in € 353.176,00 al momento della sua cessione.
Pertanto, il contratto stipulato in data 24/11/2014 con la società controllante, prevedendo un prezzo di soli € 80.000,00, appariva manifestamente sconveniente per la cedente.
Né la cessione di detto pacchetto ad un prezzo di poco superiore al 20% del suo valore effettivo poteva dirsi giustificato – come sostenuto da alcuni dei convenuti – dalla necessità di addivenire a detta vendita in tempi tanto brevi da restringere il campo dei potenziali acquirenti alla sola società controllante.
Ciò in quanto, in primo luogo, detta circostanza si fonda su un assunto – l'imminente interruzione delle forniture in concomitanza con la fine dell'anno solare 2014 – non provato per via documentale (come pure più volte ribadito dal CTU nel proprio elaborato). In secondo luogo, anche a voler ipotizzare la veridicità di detta allegazione, resta in ogni caso ingiustificabile la condotta dell'organo gestorio della fallita che, sottostando all'illegittima volontà della controllante, aveva sostanzialmente svenduto a quest'ultima il proprio asset di maggior valore senza sollevare al riguardo obiezioni di sorta.
Trattasi di condotta manifestamente contraria all'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio della società amministrata e, in quanto tale, sindacabile facendo applicazione della
Pag. 21 a 29 cd business judgement rule.
In definitiva, deve ritenersi provato un danno da mala gestio arrecato alla società attrice, suscettibile di essere liquidato in misura pari ad € 273.176,00, quale differenza negativa tra il prezzo conseguito dalla con la cessione alla controllante del proprio pacchetto clienti Pt_2 ed il valore di mercato di detto pacchetto al momento della sua alienazione.
5. Sull'esatta quantificazione del danno conseguenza risarcibile e dei relativi accessori
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile,
27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sull'indicata somma di € 273.176,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 24/11/2014, che costituisce il momento di produzione del danno.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
6. Sulla responsabilità dei singoli convenuti
a. La posizione di quale ex liquidatore CP_7
Di tale danno devono rispondere, in primo luogo, gli eredi di , ognuno in CP_7 proporzione alla rispettiva quota ereditaria, attesa la natura parziaria e non solidale della responsabilità degli eredi in relazione ai debiti caduti in successione.
Di contro, detta domanda deve essere rigettata nei confronti di tutti gli ulteriori convenuti, sulla scorta delle argomentazioni di seguito esplicitate.
Pag. 22 a 29 b. La posizione di quale ex consigliere di Controparte_1 amministrazione ed ex amministratore unico
In primo luogo, di detto danno non può rispondere , atteso che Controparte_1 quest'ultima era già pacificamente cessata dalla carica al momento del compimento dell'atto gestorio illecito.
c. Sulla posizione di , e Controparte_4 Controparte_5 CP_8 quali ex amministratori di fatto della fallita
Al contempo, deve escludersi la responsabilità dei convenuti , e in questa CP_4 CP_5 CP_8 sede citati in giudizio nella veste di amministratori di fatto della società fallita.
A tal proposito giova ancora una volta ribadire che la CU del fallimento , in qualità Pt_2 di attrice, era gravata dell'onere di puntuale allegazione e dimostrazione di tutti i fatti posti a fondamento del diritto azionato in giudizio.
Pertanto, con specifico riferimento alla domanda di condanna dei predetti convenuti nella veste di amministratori di fatto, era onere dell'attrice allegare in maniera puntuale e provare le circostanze di fatto dalle quali sarebbe stato possibile desumere che questi ultimi, benché privi della corrispondente investitura formale, si fossero “ingeriti nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative” mediante una condotta che “lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza” (cfr. ex multis Cass. Civ. 1546/2022). Peraltro, alla luce della già affermata fondatezza del solo addebito consistente nell'alienazione a prezzo vile del pacchetto clienti, grava sull'attrice l'onere di provare che detti convenuti svolgessero in via di fatto l'attività di amministratori della società proprio in quel limitato lasso di tempo.
Ebbene, a fronte di un tanto specifico onere di allegazione e probatorio, deve prendersi atto dell'oggettiva genericità delle allegazioni addotte dall'attrice a supporto della tesi per la quale i convenuti , ossero amministratori di fatto della fallita. CP_4 CP_5 CP_8
In buona sostanza, il paragrafo 2.1 della citazione, dedicato a tale questione, si esaurisce in un richiamo delle considerazioni espressa dal GI nell'ordinanza cautelare già citata, a sua volta allegata alla citazione, della quale vengono riportati alcuni estratti.
Segnatamente, quanto alla posizione dell' , l'attrice richiama il passaggio dell'ordinanza CP_4 cautelare penale nella quale lo stesso sarebbe stato definito quale “l'ideatore del sistema e promotore e consulente per la sua realizzazione, promotore ed organizzatore delle procedure societarie ed aziendali utili alla realizzazione dei profitti illeciti, che si pone come fornitore di
Pag. 23 a 29 "pacchetti completi" per la sottrazione fraudolenta dei beni delle società create dagli associati alle obbligazioni tributarie ed al pagamento dei crediti privati, alla distrazione fraudolenta dei beni di società fraudolentemente condotte al dissesto ed alla fornitura dei servizi connessi, ivi compreso il reperimento dì prestanome a pagamento".
Tuttavia, premesso che il sistema cui fa riferimento l'ordinanza si riferisce, non alla sola
, ma ad una moltitudine di società tra loro collegate, tra le quali vi era la fallita, va in Pt_2 ogni caso ribadito che la valutazione operata dal GI non può in questa sede assurgere al rango di prova documentale di una circostanza di fatto contestata.
Né l'onere di allegazione e di prova può dirsi assolto mediante il richiamo, operato dall'attrice, al contenuto delle pagg. da 55 a 59 dell'ordinanza penale, sostanzialmente coincidenti con la trascrizione delle sommarie informazioni rese da tale , il quale, in relazione alla Testimone_1 posizione dell , si era limitato a riferire che lo stesso gli era stato presentato come CP_4
“persona molto competente, capace di grandi rapporti e di costruire soluzioni inattaccabili da qualsiasi organo giudiziario […] quando dovessero arrivare fornitori o il fisco, era in grado CP_4 di costruire scatole cinesi per svuotarle”. Il , inoltre, riferiva di essere stato poi ricevuto Tes_1 dallo stesso , il quale “compreso che [società della quale il era CP_4 Controparte_19 Tes_1 amministratore e che era creditrice della per una somma ingente] potesse costituire un
CP_18 pericolo per il paventato concordato di inizia a spiegarci che può costruire un'operazione
CP_18 ad hoc facendo rilevare a soggetti a me sconosciuti, la per mandarla in Controparte_19 concordato così come fatto per la e in questo modo sgravandoci di tutti i problemi che
CP_18 potevamo avere in seguito a questo mancato incasso del credito di .
CP_18
In altri termini, dall'integrale lettura delle dichiarazioni del (richiamate per relationem Tes_1 dall'attrice a pag. 11 della citazione) non si evince l'allegazione di alcun atto gestorio direttamente compiuto dall' quale amministratore di fatto della . Peraltro, CP_4 Pt_2 nell'ampia ricostruzione operata dallo stesso nel corso delle SIT, la fallita compare una Tes_1 sola, volta venendo indicata quale società che, al dicembre del 2014, aveva ceduto alla CP_18 il pacchetto clienti di cui s'à detto sinora.
Quanto alla posizione del e dell' stando alle allegazioni di parte attrice, la prova CP_5 CP_8 dell'assunzione da parte loro della veste di amministratori di fatto della fallita sarebbe desumibile dalla lettura della trascrizione delle intercettazioni telefoniche avvenute in data
02/03/2015 sul RIT 316 /2015, progressivi 5 e 58.
Nel corso di dette conversazioni, la cui trascrizione è riportata alle pagg. 41 e 42 dell'ordinanza cautelare penale, il n un caso si duole del fatto che tale “ (rimasto non identificato) CP_5 Per_3
Pag. 24 a 29 starebbe screditando la presso alcuni clienti di detta società mentre nell'altro caso si CP_18 lamenta con tale del fatto che un cliente della avrebbe pagato una fattura Persona_4 CP_18 emessa da quest'ultima versando l'importo dovuto su un conto intestato, non alla stessa ma alla E&G. CP_18
Entrambe le conversazioni non appaiono riferibili, se non in termini marginali, alle vicende che interessano la . Inoltre, quand'anche si volesse ritenere dette conversazioni idonee a Pt_2 dimostrare una consapevolezza da parte del dell'avvenuta spoliazione della CP_5 Pt_2
(avvenuta mediante la cessione dell'intero pacchetto clienti), la stessa non sarebbe in ogni caso sintomatica di un coinvolgimento stabile e strutturato del convenuto nell'amministrazione della fallita, atteso che dette vicende erano in ogni caso note al in ragione della sua CP_5 posizione di amministratore unico della controllante della e cessionaria del CP_18 Pt_2 pacchetto clienti già appartenuto a quest'ultima.
d. Sulla posizione dei convenuti e quali ex sindaci CP_2 CP_3 CP_6 della fallita
Stessa sorte deve seguire la domanda proposta nei confronti dei convenuti chiamati a rispondere del danno in veste di ex sindaci della fallita.
A tal riguardo, afferma l'attrice in citazione che “la responsabilità dei sindaci risulta vieppiù dimostrata dal mancato compimento delle possibili iniziative che i sindaci stessi avrebbero potuto assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione delle deliberazioni viziate ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., la denunzia al tribunale ex art.
2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile”.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che “l'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio” (cfr. ex multis Cass. Civ. 28357/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, con riferimento all'unico addebito del quale è stata ritenuta la fondatezza, non è ravvisabile nessuno dei due presupposti.
Ed invero, in primo luogo, va premesso che la cessione del pacchetto clienti alla CP_18
Pag. 25 a 29 esaurendosi con la stipula del contratto in parola da parte dell'organo amministrativo, non poteva obiettivamente essere impedita dal controllo preventivo dei sindaci, atteso che su detto atto gestorio (assunto in totale autonomia dal liquidatore) il controllo del collegio sindacale non poteva che avvenire ex post, in un momento in cui si erano ormai cristallizzati gli effetti pregiudizievoli della condotta di mala gestio.
Peraltro, è provato per via documentale che i sindaci, preso atto dell'avvenuta cessione del pacchetto clienti (perfezionatasi, come detto, nel novembre del 2014) avessero rappresentato, già nella riunione del 19/03/2015 (quando ormai era comunque impossibile elidere gli effetti negativi prodotti dalla cessione), la mancata trasmissione del contratto stipulato dalla fallita con la (cfr. doc. 19 prodotto da ). CP_18 Controparte_3
Successivamente, nel corso della riunione del 20/06/2015, verosimilmente proprio grazie a tale sollecito, il Collegio riusciva a conseguire la disponibilità di detto contratto (all. 18
. In tale occasione l'organo di controllo così si esprimeva in relazione a detta CP_3 operazione: “L'operazione che in sé stessa può essere considerata compatibile con la cessazione dell'attività da parte dell' , ha assunto carattere di rilevanza ed attenzione nel momento in Pt_2 cui è stata conclusa dalle parti senza aver fatto stimare il pacchetto clienti, malgrado il Collegio stesso ne avesse fatto viva raccomandazione all'amministratore / liquidatore ben prima della vendita. Il fatto poi che l'acquirente sia stato il socio di maggioranza della , potrebbe Pt_2 essere un ulteriore elemento per rendere soggetta a contestazioni l'operazione e all'instaurarsi di controversie con i creditori sociali e, soprattutto, con gli Organi della instauranda procedura concorsuale”.
Inoltre, il carattere sospetto di detta operazione era stato poi evidenziato anche in occasione della redazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014, nella parte i cui il Collegio sindacale evidenziava che “Il Collegio, venuto in possesso del contratto […] solo in occasione della verifica periodica del 19 giugno 2015, ribadisce in questa sede che tale operazione è stata conclusa dalle parti senza l'ausilio di alcuna perizia di stima del pacchetto clienti, malgrado il Collegio stesso ne avesse richiesto la redazione prima dell'eventuale vendita” (Cfr. Doc. 32 . CP_2
A ciò si aggiunga che la non censurabilità dell'operato del Collegio sindacale è stata affermata, seppure in via mediata, dallo stesso Tribunale di Roma in sede di decisione dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda CP_2 di insinuazione.
Al riguardo si legge nel decreto collegiale quanto segue: “indipendentemente da ogni considerazione circa la prova delle irregolarità commesse dagli amministratori, si deve osservare che di esse non può certamente rispondere l'organo di controllo, la cui responsabilità non può
Pag. 26 a 29 oggettivamente derivare dal fatto altrui e che può considerarsi inadempiente ai propri obblighi nei confronti della società solo se possa essere dimostrato che, a fronte della mala gestio dell'amministratore, non abbia tenuto i comportamenti cui era tenuto in forza dell'incarico ricevuto. E sotto questo profilo, infatti, il fallimento opposto ha dedotto che, il collegio sindacale,
e per quanto qui rileva l'opponente che ne faceva parte, dopo aver riscontrato le irregolarità gestionali e contabili dell'organo amministrativo e averne segnalato i profili di criticità nelle relazioni redatte anche in sede di parere negativo all'approvazione dei bilanci, come risulta dalla documentazione acquisita, ha omesso di reagire in modo efficace al fine di impedire la prosecuzione della gestione fraudolenta, o comunque dissennata, che era sfociata nella presentazione di una domanda di concordato del tutto priva dei requisiti di fattibilità previsti dalla legge e poi nella tardiva dichiarazione di fallimento. In particolare, secondo il fallimento, essendo risultati inutili i rilievi svolti nell'esercizio della funzione di controllo ad esso attribuita, il collegio sindacale avrebbe dovuto fare ricorso alla denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. allo scopo di impedire, prima, la prosecuzione dell'attività di impresa che sarebbe dovuta, invece, essere immediatamente interrotta e, poi, la presentazione di una domanda di concordato a fini meramente dilatori. Ritiene il collegio che la condotta tenuta dalla nello svolgimento delle CP_2 sue funzioni di sindaco, sulla base della documentazione acquisita e delle stesse allegazioni del fallimento, non possa ritenersi caratterizzata da una negligenza tale da giustificare l'eccezione di inadempimento e, a maggior ragione, l'eccezione di compensazione sollevate dal medesimo fallimento. Premesso, infatti, che il collegio sindacale, come risulta dai verbali e dalle relazioni prodotte dall'opponente e come non è in contestazione fra le parti, ha esercitato con continuità e puntualità l'attività di controllo sull'amministrazione e la contabilità della società, si deve rilevare che, da un lato, le irregolarità amministrative e contabili cui il convenuto ha fatto riferimento con riguardo alla cessione a condizioni non convenienti del “pacchetto clienti”, al pagamento ingiustificato eseguito in favore di una società terza, alle modalità di contabilizzazione delle imposte e all'annotazione nei bilanci di immobilizzazioni finanziarie e crediti che avrebbero dovuto essere svalutate hanno costituito oggetto di rilievi da parte dello stesso collegio sindacale che, ancorché in modo generico, ha più volte sollecitato l'organo amministrativo a fornire chiarimenti o a effettuare ulteriori verifiche e ha espresso un giudizio negativo sui bilanci e sulla gestione dell'organo amministrativo;
dall'altro il non aver fatto ricorso alla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. non può ritenersi univocamente sintomatico di una condotta colpevolmente inerte
o connivente con il comportamento illecito dell'organo amministrativo, ove si consideri che le scelte da questo operate sono apparse manifestamente irrazionali o fraudolente solo all'esito della valutazione ex post condotta dalla curatela sulla base delle risultanze del procedimento penale
Pag. 27 a 29 richiamato nel ricorso e che i rilievi sollevati dal collegio sindacale avevano sortito l'auspicato effetto di indurre la società a richiedere l'apertura di una procedura concorsuale la cui definizione si è protratta nel tempo per cause certamente estranee alla sfera di controllo dei sindaci” (cfr. allegato prodotto dalla in data 09/02/2023, ammissibile in quanto di formazione CP_2 successiva alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.).
In definitiva, anche sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da questo stesso
Tribunale in sede di decisione dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla ritiene CP_2 il Collegio che i componenti dell'organo di controllo, una volta appreso della vendita del pacchetto clienti in assenza di stima preventiva (operazione già preventivamente sconsigliata in questi termini), si fossero poi tempestivamente attivati per far emergere in tutte le sedi possibili – ivi compresa la relazione al bilancio di esercizio destinato ad essere pubblicato in
Camera di commercio – l'anomalia e l'opacità di detta operazione che, giova ripeterlo, aveva già esaurito i propri effetti nel momento in cui era suscettibile di essere conosciuta dal Collegio sindacale.
7. Sulle domande di manleva
Restano assorbite le domande di manleva proposte dai sindaci nei confronti delle rispettive compagnie assicurative.
8. Sulla regolamentazione delle spese di lite e di CTU
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo. Giova precisare che gli eredi di saranno tenuti in solido tra loro (e CP_7 non pro quota) alla rifusione delle spese di lite, trattandosi di obbligazione della quale gli stessi sono gravati, non in qualità di eredi del de cuius, quanto piuttosto di parti processuali subentrate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- condanna gli eredi di al pagamento della somma di € 273.176,00 in CP_7 proporzione alle rispettive quote ereditarie, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice nei confronti di tutti i convenuti;
- condanna gli eredi di , in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice CP_7 delle spese di lite, che liquida, tenendo conto anche della fase cautelare, in complessivi
Pag. 28 a 29 € 20.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attrice alla rifusione in favore di tutti gli ulteriori convenuti – ad eccezione di
, rimasto contumace, e con distrazione in favore del difensore di CP_8 [...]
dichiaratosi antistatario – e di tutti i terzi chiamati delle spese di lite, che CP_2 liquida, tenendo conto anche della fase cautelare, per ciascuno di essi, in € 20.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico esclusivo degli eredi di
, in solido tra loro. CP_7
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 30/09/2025.
il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 29 a 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71824 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, vertente tra
., in persona dei curatori, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Via Gian Giacomo Porro n. 8, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Pizzoli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attrice;
e
elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria n. 56, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Davide Tagliaferri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
elettivamente domiciliata in Milano, via Sondrio n. 5, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Giuseppe Di Sera che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, presso lo Controparte_3 studio dell'avv. Vincenzo De Sensi, che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv.
IO EV giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Pag. 1 a 29 - convenuto
, elettivamente domiciliato in Perugia, via Pico della Mirandola n. 44, presso Controparte_4 il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- convenuto
, elettivamente domiciliato in Perugia, via Danzetta n. 7, presso lo studio Controparte_5 dell'avv. Ilaria Iannucci, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n.16, presso lo studio Controparte_6 dell'avv. Andrea Silla, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Flavia Silla giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
Controparte_7
- convenuti contumaci
CP_8
- convenuto contumace
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Perugia, via Carlo Poma n.4, CP_9 presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato
, in persona del l.r.p.t. , elettivamente Controparte_10 domiciliata in Roma, via Caroncini n.2, presso lo studio dell'avv. Chiara Contardi, difesa e rappresentata dall'avv. Cecilia Buresti giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato
, in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_11 via dei Due Macelli n.66, presso lo studio degli avv.ti. Leila Bianchi e Bruno IO Giuffrè, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato
, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Controparte_12
Roma, via dei Due Macelli n.66, presso lo studio degli avv.ti David Maria Marino e Sara Sparanga, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro giusta procura allegata alla
Pag. 2 a 29 comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, accertare le responsabilità - per le ragioni di cui in premessa - dei Sigg.ri
[...]
CP_7 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_2
, e per l'effetto condannare i convenuti in Controparte_4 Controparte_5 CP_8
solido al risarcimento del danno in favore del per Controparte_13
l'importo pari ad € 35.219.523,98 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., da computare dalla domanda al soddisfo, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c. In ogni caso con vittoria di compensi, spese di lite ed oneri di legge”.
Per il convenuto Voglia l'Ill.mo giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, domanda ed eccezione in accoglimento del presente atto:
In via preliminare ed assorbente: accertare l'intervenuta prescrizione delle azioni di responsabilità ex art 2393 cc ed ex art.t 2394 c.c. e per l'effetto dichiarare l'azione spiegata improcedibile o inammisssibile, ovvero la sua inefficacia nei confronti della Sig.ra
[...]
Controparte_1
Nel merito, in via principale: accertare l'infondatezza dell' avversaria domanda spiegata e per
l'effetto rigettarla per i motivi tutti partitamente dedotti in narrativa.
In via subordinata: accertare e dichiarare la Sig.ra tenuta a rispondere, Controparte_1 nei limiti quanto eventualmente ed effettivamente provato, esclusivamente del danno procurato dalle specifiche condotte ad essa riferibili, senza alcun legame di solidarietà, nella minor misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con condanna alla refusione delle spese di lite.”
Per il convenuto : “Contrariis rejectis Controparte_2
In via preliminare: - fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni Controparte_11
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, in data 10 settembre 2019, oppure, alla data normativamente definita, dell'azione di responsabilità per l'intervenuta prescrizione ex art. 2394 c.c., con conseguente estinzione del diritto sostanziale per decorso del
Pag. 3 a 29 tempo, in capo al;
Parte_2
Nel merito in via principale: - respingersi e rigettare tutte le richieste e domande proposte dal
perché infondate in fatto e diritto;
- Parte_2 accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità anche ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c. in capo alla Dott.ssa per non aver posto in essere la stessa alcuna condotta Controparte_2 commissiva o omissiva per gli atti ed i fatti dedotti dal Parte_2
e, per l'effetto, - rigettare in capo alla Dott.ssa ogni richiesta
[...] CP_2 CP_2 di risarcimento di alcun danno in favore del Parte_2
; - rigettare nell'interesse della convenuta ogni avversaria domanda;
in ogni caso
[...] condannarsi il lla rifusione delle spese ed onorari del Parte_2 presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e maggiorazioni IVA e CPA., a favore del sottoscritto difensore, antistatario.
Con riserva di formulare prove orali e di modificare i capitoli nei termini di legge e con ogni altra riserva istruttoria e salvezze illimitate.”
Per il convenuto “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi in fatto ed Controparte_3 in diritto esposti in narrativa:
1. in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti;
2. in via subordinata, in caso di soccombenza totale
o parziale limitare la responsabilità all'entità del danno riconducibile al convenuto e condannare
l'assicurazione a manlevare e Controparte_14 tenere indenne il Dr. per la relativa condanna anche in relazione alle spese di Controparte_3 lite”
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via Controparte_4 preliminare: - Rilevata la necessità di integrare e perfezionare il contraddittorio per effetto del litisconsorzio necessario ex. art. 102 comma 2 c.p.c. con i Sig. ri e Controparte_15 CP_16
(che sono stati soci e membri del CDA della sino al 14/4/14) con il Rag.
[...] Pt_2 [...]
(nominato Sindaco Effettivo dal 5/11/14 in sostituzione del dimissionario Dott. CP_17
, dichiarare l'atto di citazione inammissibile o, in subordine, ordinare alla ricorrente CP_6
l'integrazione del contraddittorio;
- accertato, in merito all'azione nell'interesse dei creditori, che la società , per espressa affermazione ed ammissione di controparte (pag. 5 dell'atto di Pt_2 citazione): ”… dall'analisi dei bilanci è emerso che la crisi, risalente al 2013, … “ si trovava in stato di profonda crisi e insufficienza patrimoniale sin dall'anno 2013; che l'azione nei confronti degli amministratori tutti (anche asseritamente di fatto) e dei sindaci a tutela dei creditori, è prescritta
Pag. 4 a 29 per effetto dell'art. 2949 c.c. - quinquennale -; che dall'1/1/14 al 7/11/19 (data della citazione) sono decorsi 5 anni e 11 mesi, dichiarare l'azione ex. art. 2394 c.c. prescritta. Senza rinunciare alle eccezioni preliminari, nel merito: - dichiarare, in ogni caso, l'atto di citazione nullo per tutte le causali di cui in narrativa;
- respingere, in ogni caso, la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata, pretestuosa e non provata, per tutte le causali di cui in narrativa, ai paragrafi n. 1), 2), 3) e 4), nonchè alle lettere A),
B), C), D), E), F), G), H), I), L), M, N, O) e P), e per quelle che emergeranno in corso di causa;
- condannare la ricorrente al pagamento della somma di € 20.000,00 o alla diversa somma che riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento danni ex. art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, anche in caso di accoglimento delle eccezioni preliminari.”
Per il convenuto “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni Controparte_6 contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare le responsabilità - per le ragioni di cui in premessa - dei Sigg.ri CP_7 Controparte_1 Controparte_3 CP_6
, e per l'effetto
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_8 condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore del
[...]
per l'importo pari ad € 35.219.523,98 oltre rivalutazione monetaria Controparte_13 ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., da computare dalla domanda al soddisfo, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c. In ogni caso con vittoria di compensi, spese di lite ed oneri di legge”.
Per il terzo chiamato in causa : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni CP_9 contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inoperatività di qualsivoglia garanzia assicurativa prestata dalla in favore del convenuto CP_9 Controparte_6
con le invocate polizze n. 067244997, n. 075350381 e n. 067244992.
[...]
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande giudiziali proposte dall'attore
[...]
nei confronti del convenuto , Parte_2 Controparte_6 perché sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni e di accoglimento della domanda attorea, accertare, in ogni caso e giusta le condizioni tutte dei contratti di assicurazione contraddistinti dai nn. 067244992, 067244997 e 075350381, l'esistenza di coassicurazione diretta e, per l'effetto, dichiarare la enuta a rispondere nei limiti CP_9 del solo 50% per il risarcimento che risulterà di giustizia, limitatamente all'unica quota di
Pag. 5 a 29 responsabilità personale a carico dell'assicurato , previa decurtazione Controparte_6 dello scoperto contrattuale previsto nella misura del 10% per ciascun sinistro, col limite minimo di euro 5.000,00, e comunque nei limiti del massimale previsti dalle singole polizze. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP.”
Per il terzo chiamato in causa : Controparte_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito, in via principale accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa la domanda così come formulata e provata dalla CU nei confronti del dottor e per l'effetto respingere la domanda di risarcimento formulata nei suoi CP_6 confronti. in subordine, qualora trovasse accoglimento anche solo parziale la domanda formulata dal nei confronti del dottor accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza Parte_2 CP_6 evocata in giudizio per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande Co formulate dal dottor nei confronti di;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in CP_6 cui la Polizza fosse ritenuta operantiva rispetto al caso di specie, accertare la quota di responsabilità ascrivibile al dottor contenere la condanna di AIG alla sola quota di danno CP_6
a questi attribuibile ed entro i termini e le condizioni tutte di Polizza, ivi compresa l'eventuale operatività della stessa unicamente a secondo rischio della Polizza. In ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse.”
Per il terzo chiamato in causa “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_11 rejectis, così giudicare:
In via preliminare, pregiudiziale ed assorbente: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, conseguentemente, disporre la sua immediata Controparte_11 estromissione dal giudizio per le ragioni esposte in narrativa, ex art. 187, commi 2 e 3, c.p.c.
Nel merito, in via principale: - respingere le domande tutte svolte nei confronti della dott.ssa CP_2 perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova e, conseguentemente ed in ogni caso, CP_1 rigettare la domanda di manleva di quest'ultima nei confronti di per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domande svolte nei confronti della dott.ssa accertare e dichiarare la non operatività della CP_2 copertura assicurativa invocata per una o più delle ragioni di cui in narrativa;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande svolte nei confronti della dott.ssa e di accertamento dell'operatività CP_2
Pag. 6 a 29 della garanzia assicurativa da questi invocata, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario esclusivamente in base alla Polizza n. TFM-00123-000-14-F, ferme le limitazioni ed esclusioni previste nelle relative condizioni generali;
“a) a secondo rischio rispetto al massimale di altre coperture assicurative esistenti;
b) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile alla dott.ssa di cui si chiede l'accertamento; c) previa detrazione della franchigia pari ad Euro 1.000,00; CP_2
d) entro i limiti del massimale pari ad Euro 1.000.000,00, sempre che detto massimale non sia stato eroso in tutto o in parte a seguito di indennizzi per richieste di risarcimento che ricadono nella annualità di Polizza.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali ivi incluse le spese generali nella misura del 15%.”
Per il terzo chiamato in causa : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_12 contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale - rigettare le domande avanzate dal contro il Dott. Parte_2 per uno o più dei motivi indicati in atti e, per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare assorbita CP_3
e/o rigettare la domanda di manleva avanzata nei confronti di - Controparte_12 accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa invocata dal Dott. CP_3 nei confronti di per una o più delle ragioni di cui in narrativa e Controparte_12 conseguentemente rigettare la domanda svolta nei confronti di Cass. 22 Controparte_12 novembre 2010, n. 23581.
Nel merito, in via subordinata - disporre ai sensi dell'art. 1893 c.c. la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
- accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di in base alla polizza n. 40064312000041: a) a secondo Controparte_12 rischio e quindi previo esaurimento dei massimali di polizze eventualmente esistenti;
b) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al Dott. c) previa detrazione della franchigia CP_3 pari al 10% con un minimo di € 5.000,00 e fino ad un massimo di € 20.000,00; d) entro i limiti del massimale applicabile pari ad € 250.000,00.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il in Parte_2
Pag. 7 a 29 liquidazione proponeva un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 l. fall. nei confronti di alcuni ex amministratori, ex liquidatori ed ex sindaci della società che avevano assunto dette vesti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, chiedendo indistintamente la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma pari ad €
35.219.523,98 quale misura del deficit fallimentare.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- che la (di seguito semplicemente “ ”) sarebbe stata Parte_2 Pt_2 costituita nel giugno del 2004 ed avrebbe a lungo svolto l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale;
- che detta società sarebbe stata dapprima posta in liquidazione nel novembre del 2014
e, a distanza di circa un mese, avrebbe depositato presso il Tribunale di Roma una richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco;
- che all'esito di pronunce contrastati rese dai Tribunali di Roma e di Perugia in ordine alla competenza territoriale, la Suprema Corte di Cassazione avrebbe definitivamente affermato la competenza del primo;
- che, incardinatasi definitivamente la procedura di concordato dinanzi al Tribunale di
Roma, quest'ultimo avrebbe dapprima dichiarato l'inammissibilità della proposta e, con sentenza del 20/06/2017, avrebbe altresì dichiarato il fallimento della;
Pt_2
- che l'organo amministrativo della società si sarebbe reso responsabile della non corretta tenuta delle scritture contabili, verosimilmente finalizzata a compensare i valori fortemente negativi della gestione caratteristica riferita agli anni 2013, 2014 e 2015, consistita nell'annotazione in bilancio di immobilizzazioni finanziarie e crediti verso terzi del tutto irrealistici ed inconsistenti;
- che, al contempo, l'organo amministrativo avrebbe compiuto gravi atti di mala gestio, in buona sostanza consistiti o nella vendita alla propria controllante dell'intero pacchetto clienti a prezzo vile;
o nella distrazione di una somma pari ad € 891.155,70 a beneficio della
[...]
(di seguito anche “ ), avvenuta mediante il pagamento di una CP_18 CP_18 fattura emessa dalla beneficiaria del pagamento – al contempo controllante della
– per operazioni rivelatesi essere false;
Pt_2
- che di tali illeciti sarebbero responsabili, in primo luogo, i componenti dell'organo amministrativo avvicendatisi nel corso del tempo, come peraltro già ritenuto – al momento dell'introduzione del presente giudizio – nell'ambito di un parallelo giudizio penale, dal Tribunale di Roma ai fini dell'adozione di misure cautelari, irrogate nei
Pag. 8 a 29 confronti di alcuni degli odierni convenuti;
- che sarebbero del pari responsabili i componenti del collegio sindacale per omesso controllo ed omessa attivazione dei rimedi giudiziali previsti per legge;
- che il danno che ne sarebbe conseguito sarebbe quantificabile, ai sensi dell'art. 2486 c.c., nella misura della differenza tra attivo e passivo fallimentare (€ 35.219.523,98), data l'impossibilità fare applicazione del criterio dei netti patrimoniali in ragione dell'inattendibilità della contabilità consegnata alla CU.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, , in questa sede citata nella veste di consigliera di Controparte_1 amministrazione nonché, a far data dal 14/04/2014, in quella di amministratrice unica fino al
26/08/2014, deduceva:
- che l'azione esperita dalla curatela sarebbe prescritta, essendo decorso oltre un quinquennio dalla sua cessazione dalla carica di amministratrice unica della società;
- che, in ogni caso, le condotte contestate dall'attrice – al netto degli specifici atti distrattivi consumati in epoca successiva alla cessazione della convenuta dalla carica di amministratrice – sarebbero descritte in termini eccessivamente generici, mancando l'allegazione di una specifica condotta di mala gestio e di uno specifico danno conseguenza che ne sarebbe scaturito;
- che peraltro sarebbe indimostrata la tesi di parte attrice secondo l'irregolare tenuta della contabilità avrebbe occultato la perdita del capitale sociale, asseritamente risalente al 31/12/2013;
- che, infine, sarebbe del tutto illegittima la pretesa di accedere ad una liquidazione equitativa del danno in misura pari allo sbilancio fallimentare, non avendo l'attrice nemmeno contestato ai convenuti in termini sufficientemente circostanziati l'effettiva prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c.;
- che, in subordine, si imporrebbe in ogni caso la limitazione della responsabilità della predetta convenuta in relazione ai soli danni causalmente riconducibili al suo operato.
Si costituiva altresì , in questa sede citato in giudizio in una duplice veste: CP_7
- quale amministratore unico della società, per il periodo compreso tra il 26/08/2014
(data in cui era subentrato alla fino al 21/11/2014; CP_1
- quale liquidatore della società, da tale data fino alla dichiarazione di fallimento.
In via preliminare, il eccepiva la non integrità del contraddittorio, non avendo l'attrice CP_7
Pag. 9 a 29 citato in giudizio i componenti del C.d.a., ulteriori rispetto alla rimasti in carica fino al CP_1
14/04/2014.
Sempre in via preliminare, eccepiva:
- la nullità della citazione per oggettiva genericità delle allegazioni poste a fondamento della domanda di parte attrice, mancando nel caso di specie l'allegazione di specifiche condotte gestorie, in ipotesi illecite, ascrivibili ai convenuti;
- la prescrizione della domanda di parte attrice, in quanto proposta a distanza di oltre un quinquennio dall'inizio del decorso del termine di prescrizione.
Quanto agli specifici atti gestori contestati, consistiti nella vendita del pacchetto clienti a prezzo vile e nel pagamento di una fattura per operazioni inesistenti, ne contestava la fondatezza, essendo l'allegazione dell'attrice sfornita di prova documentale e, in ogni caso, sorretta da argomentazioni inesatte sul piano fattuale e tecnico contabile.
Si costituivano, altresì, i convenuti citati in giudizio nelle vesti di ex componenti del collegio sindacale ( e ), rimasti in carica dal Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
29/05/2013 al 31/12/2015, eccependo anch'essi la prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
Nel merito, contestavano le argomentazioni di parte attrice, eccependo che la stessa avrebbe omesso di assolvere all'onere di allegazione delle specifiche condotte illecite asseritamente tenute dai componenti dell'organo di controllo, i quali, peraltro, avrebbero sempre diligentemente operato, rappresentando nelle relazioni periodiche tutte le criticità di volta in volta suscettibili di essere riscontrate sulla scorta della documentazione messa a disposizione dall'organo amministrativo.
Anzi, stando alle difese dei predetti convenuti, proprio grazie al pronto intervento dell'organo di controllo la società sarebbe stata posta in condizione di rilevare l'insufficiente svalutazione dei crediti al 31/12/2013 e di deliberare, nel mese di novembre del 2014, la messa in liquidazione dell'ente stesso.
Inoltre, contestavano la quantificazione del danno, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per la liquidazione dello stesso in misura pari al deficit fallimentare.
In aggiunta alle difese spese dagli ulteriori componenti del collegio sindacale, il solo CP_6 eccepiva di essersi dimesso il 20/10/2014, data a partire dalla quale gli sarebbe succeduto il sindaco supplente, in questa sede non citato in giudizio dall'attrice. Pertanto, quantomeno con riferimento ai danni riconducibili a condotte, attive od omissive, successive a tale data, il danno conseguenza, ove provato, non sarebbe in ogni caso a lui ascrivibile.
Pag. 10 a 29 Si costituivano, altresì e , due dei tre convenuti in questa Controparte_4 Controparte_5 sede citati in giudizio in veste di ipotizzati amministratori di fatto (il terzo, , è CP_8 rimasto contumace), eccependo anch'essi la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice.
Inoltre, contestavano nel merito l'assunto della curatela, secondo la quale essi avrebbero di fatto assunto la veste di amministratori della fallita.
Per il resto, formulavano eccezioni sostanzialmente sovrapponibili, sia in fatto che in diritto, a quelle sollevate dagli amministratori di diritto, tanto in ordine all'an quanto in ordine al quantum del diritto azionato dall'attrice.
, benché ritualmente citato in giudizio, ometteva di costituirsi. CP_8
Su autorizzazione del giudice istruttore, i convenuti e chiamavano in CP_6 CP_2 CP_3 causa le rispettive compagnie assicurative , e CP_9 CP_10 Controparte_11 [...] le quali si costituivano chiedendo in primo luogo l'accertamento Controparte_12 dell'infondatezza della domanda proposta dalla parte attrice nonché eccependo, in ogni caso,
l'inoperatività delle coperture assicurative sulla scorta delle allegazioni meglio precisate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Pendente il giudizio di merito, l'attrice proponeva un ricorso per sequestro conservativo nei confronti di tutti gli odierni convenuti, il quale veniva integralmente rigettato dal giudice istruttore con ordinanza del 31/12/2020 non reclamata (cfr. doc. 9 prodotto da ). CP_4
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una CTU volta ad accertare l'effettivo valore del pacchetto clienti alienato dalla fallita ad un prezzo ritenuto dall'attrice eccessivamente esiguo.
Nel corso del giudizio veniva dichiarata l'interruzione del processo in ragione del sopravvenuto decesso del convenuto . CP_7
Il giudizio veniva riassunto dall'attrice con ricorso notificato impersonalmente a tutti gli eredi del i quali omettevano di costituirsi in giudizio. CP_7
Quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. L'individuazione degli addebiti puntualmente allegati dall'attrice
Preliminarmente, va delineato il thema decidendum della presente controversia e, segnatamente, vanno individuati gli addebiti che la parte attrice ha inteso addurre a supporto della propria domanda.
Pag. 11 a 29 Sul punto, ritiene il Collegio di dover condividere le considerazioni spese dal giudice istruttore con l'ordinanza del 31/12/2020, resa in decisione del ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto dall'attrice in corso di causa.
In particolare, estremamente significativi sono i passaggi di seguito riportati per stralcio: “la curatela ricorrente ha prospettato, quali fonte di responsabilità: la spregiudicata gestione finanziaria della società e l'inattendibilità/irregolarità delle scritture contabili;
l'annotazione di ingenti crediti del tutto inconsistenti e/o inesistenti;
il compimento di specifici atti idonei a ledere
i diritti dei soci e dei terzi creditori, costituiti, principalmente, dalla cessione dell'intero 'pacchetto clienti' a prezzo vile e dall'ingiustificata distrazione di denaro in favore della socia di maggioranza;
il compimento di una complessa serie di attività pregiudizievoli, in esecuzione di un unico disegno criminoso di utilizzo e depredazione dell'ente, al fine di sottrarre risorse per fini personali. Peraltro, a fronte di dette doglianze riferite a specifiche condotte di mala gestio, asseritamente desumibili dalle risultanze del procedimento penale, la curatela non ha individuato, come logica conseguenza, il danno in ipotesi direttamente causato dalle su richiamate singole condotte di mala gestio, p.es. il danno direttamente derivante dalla cessione dell'intero 'pacchetto clienti' a prezzo asseritamente vile ovvero derivante dall'ingiustificata distrazione di ingenti somme di denaro in favore di terzi per fini non sociali, ma ha fatto riferimento al rimedio equitativo della differenza fra passivo e attivo, che soccorre solo in determinate ipotesi. […] La deduzione non è condivisibile. […] Nel caso di specie […] non risulta contestata, così che possa trovare applicazione il citato art. 2486/3 c.c. in ordine alla quantificazione del danno, la prosecuzione dell'attività d'impresa e la violazione dell'art. 2486/1 c.c., così che possa essere adottato detto criterio equitativo di liquidazione del danno.
Del resto, avendo la curatela fatto riferimento a specifiche condotte distrattive (p.es. cessione di pacchetto clienti a prezzo vile, pagamenti per operazioni inesistenti, con drenaggio di ingenti risorse della società, ecc.), è di tutta evidenza che il danno avrebbe dovuto essere richiesto in relazione a dette specifiche condotte -ossia come conseguenza diretta di dette specifiche condotte-
e non con riferimento al rimedio equitativo della differenza fra passivo e attivo, eccezionalmente ipotizzabile nella specifica ipotesi della prosecuzione dell'attività di impresa, non oggetto di specifica contestazione. Inoltre con riferimento alle specifiche contestate condotte distrattive, su ricordate, è intuitivo che la curatela fosse in grado di quantificare il conseguente danno arrecato alla società e al ceto creditorio […]. E' ben vero che è stata contestata l'appostazione di crediti inattendibili (cfr. atto di citazione, a paragrafo '1.1. Sulla gestione finanziaria della società e sulla inattendibilità/irregolarità delle scritture contabili') e che nell'atto di citazione, richiamato nel ricorso cautelare, è dato leggere che « … La dichiarazione di fallimento -intervenuta nel giugno
Pag. 12 a 29 2017- è stata … preceduta dalla liquidazione della società, risalente al giugno del 2014, nonché dalla presentazione, risalente al novembre dello stesso anno, del ricorso per concordato preventivo c.d. 'prenotativo', il quale, a seguito del regolamento di competenza invocato dai
Tribunali di Roma e Perugia, è rimasto sospeso per oltre due anni dalla sua presentazione. …»; che
«… Dall'analisi dei bilanci è emerso che la crisi, risalente al 2013, è legata ad una drastica riduzione del fatturato della società, cui non è seguito alcun atto di intervento che si potesse considerare appropriato e risolutivo. …»; che «… La su descritta, 'sintomatica' situazione economico-patrimoniale della fallita dimostra, di per sé, anche alla luce dei dati che di seguito verranno partitamente enunciati, una dissennata gestione finanziaria, nonché la perpetrazione di concrete e soprattutto non giustificate condotte amministrative rivelatesi, poi, dannose per la società. …» e che, come sempre risulta in citazione, erano emersi i seguenti dati «… i) i valori fortemente negativi risultanti dalla 'gestione caratteristica' riferita agli anni 2013, 2014, 2015
(rispettivamente: - € 1.604.872; - €2.656.822; - € 10.485.676); ii) le perdite amplificate nel 2013 dalla contabilizzazione delle imposte correnti e differite, e nel 2014 dalle sole imposte correnti;
iii) l'annotazione a bilancio di immobilizzazioni finanziarie e crediti verso terzi del tutto irrealistici ed inconsistenti, così come peraltro emerso e appurato anche nel corso della procedura concorsuale: i numerosi tentativi esperiti dalla CU al fine di riscuotere i 'crediti verso terzi' annotati dalla fallita, infatti, hanno avuto esito positivo solo nel 5% c.a. dei casi. …» (cfr. atto di citazione), ma manca la specifica contestazione sulla prosecuzione dell'attività di impresa, in presenza -in ipotesi- di perdita del capitale e senza la tempestiva adozione di interventi straordinari sul capitale ovvero senza l'altrettanto sollecita iscrizione nel Registro delle imprese della causa di scioglimento. Anzi a ben vedere il richiamo in citazione alla “… irregolarità delle scritture contabili nei termini …”, è stato effettuato non per contestare la prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486/1 c.c., ma solo per giustificare, in ambito di determinazione del danno, il ricorso al metodo della differenza fra attivo e passivo anziché a quello, applicabile in prima battuta, della differenza fra i netti patrimoniali”.
Le considerazioni appena richiamate, rese dal giudice istruttore nell'ambito del subprocedimento cautelare aperto in corso di causa, non possono dirsi superate dal contenuto dei successivi scritti difensivi depositati dall'attrice nell'ambito del presente giudizio.
A tal riguardo va in primo luogo osservato che le memorie ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. sono per loro natura destinate ad accogliere repliche alle argomentazioni delle controparti e/o eventuali precisazioni delle proprie allegazioni, nei limiti della mera emendatio libelli. Di contro, deve escludersi la possibilità per l'attrice di introdurre, a mezzo di dette memorie, la contestazione di addebiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli puntualmente enucleati nella citazione, avendo
Pag. 13 a 29 i convenuti fondato le proprie difese (e soprattutto formulato le loro eccezioni non rilevabili d'ufficio) esclusivamente su detti addebiti.
Peraltro, anche a voler ammettere – ma così non è – che l'attrice fosse legittimata ad estendere il thema decidendum allegando, soltanto con la prima memoria istruttoria, in termini puntuali,
l'addebito dell'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, osserva il Collegio che nel caso di specie detta allegazione appare comunque lacunosa anche in sede di memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c..
Ed invero, con la prima memoria istruttoria l'attrice – con riferimento alle contestazioni dei convenuti circa l'illegittimità del ricorso al criterio equitativo di determinazione del danno previsto dall'art. 2486 c.c. – dopo un'ampia dissertazione sulle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi provata la perdita del capitale sociale già al 31/12/2013, ha dedotto che “al
31/12/2013 la società aveva un patrimonio netto negativo […] da ciò discendendo che la società, fin da allora, avrebbe dovuto azzerare il patrimonio netto e portare il capitale sociale al di sotto del limite legale con la conseguente necessità di adottare i rimedi previsti dall'art. 2447 c.c. Invece, nulla di tutto questo è stato fatto con la conseguenza che, già dal finire del 2013, la società ha continuato ad operare come una società in funzionamento, anziché in liquidazione con una gestione improntata solo alla conservazione, così come previsto dall'art. 2486 co. 1 c.c.”.
L'allegazione, in ogni caso tardiva per le ragioni in precedenza esplicitate, pur esplicitando per la prima volta l'addebito della prosecuzione dell'attività di impresa, manca della puntuale indicazione degli elementi da cui sarebbe dato desumere la prova dell'effettiva assunzione di nuovo rischio, specie ove si consideri che nel caso di specie, a distanza di pochi mesi dalla scadenza del termine per l'approvazione del relativo bilancio di esercizio, detta società era stata comunque posta in liquidazione. Peraltro, nemmeno appare condivisibile l'orizzonte temporale preso come riferimento dall'attrice (dal 31/12/2013 alla data del fallimento), la cui ampiezza corroborerebbe la necessità di fare ricorso al criterio residuale del deficit fallimentare, atteso che, in ogni caso, quantomeno a partire dal novembre del 2014, la società era stata messa in liquidazione.
Dunque, l'inerzia dell'organo amministrativo – e di riflesso di quello di controllo – contrariamente a quanto tardivamente allegato dalla parte attrice, non si sarebbe protratta fino alla data di apertura del fallimento ma, al più, fino al mese di novembre del 2014 (data di apertura della liquidazione) e dunque per circa 11 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2013 o per circa 5 mesi dalla scadenza del termine lungo per l'approvazione del bilancio di esercizio.
Anche alla luce di tale considerazione, nonché in ragione della peculiare attività di impresa svolta dalla società fallita, sostanzialmente consistita nell'acquisto all'ingrosso e nella rivendita
Pag. 14 a 29 al dettaglio di gas naturale a clienti tendenzialmente fidelizzati, non può presumersi sic et simpliciter che la scelta di proseguire per qualche mese l'esercizio dell'attività di impresa si fosse rivelata necessariamente foriera di un pregiudizio (in questa sede, peraltro, quantificato dall'attrice nella considerevole misura di oltre 35 milioni di euro), potendo la stessa essere di in ipotesi funzionale alla conservazione del valore dell'azienda, sostanzialmente coincidente, nel caso di specie, con l'avviamento.
In definitiva, ritiene il Collegio che gli unici addebiti puntualmente e tempestivamente delineati dall'attrice con l'atto di citazione fossero quelli inerenti alla vendita del pacchetto clienti a prezzo vile ed al pagamento della fattura n. 23 del 09/12/2014, emessa dalla per CP_18 operazioni asseritamente inesistenti.
Trattandosi di specifiche violazioni, a loro volta foriere di specifici pregiudizi, il danno conseguenza non può essere liquidato facendo ricorso al criterio residuale da ultimo codificato dalla riforma dell'art. 2486 c.c., dovendosi piuttosto quantificare detto danno in misura rispettivamente pari alla differenza tra il valore di mercato del pacchetto clienti ed il prezzo effettivamente conseguito con la sua vendita, nonché in misura pari alla somma pagata a saldo della fattura che si assume fosse riferibile ad operazioni inesistenti.
2. Sull'eccezione di violazione del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari
Così delineato il thema decidendum, va rigettata l'eccezione preliminare, sollevata dal solo tesa a rilevare la non integrità del contraddittorio per omessa citazione di coloro che, CP_7 fino alla data del 26/08/2014, avrebbero composto il c.d.a. della fallita unitamente alla CP_1
Trattasi di eccezione che, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine al merito della vicenda, omette di considerare che, in presenza di più soggetti ipoteticamente corresponsabili della causazione di un unico pregiudizio, è comunque facoltà della danneggiata scegliere se agire nei confronti di tutti i legittimati passivi ovvero nei confronti di uno o più di essi per l'intero.
3. Sull'eccezione di prescrizione
Venendo all'esame della fondatezza degli addebiti enucleati nel paragrafo 1. , va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti costituiti, atteso che le uniche due condotte di mala gestio in contestazione risalgono ad epoca successiva alla messa in liquidazione della società, avvenuta con delibera del 21/11/2014. Pertanto, deve ritenersi
Pag. 15 a 29 senz'altro tempestiva la notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi, nei confronti dei convenuti dotati di pec, in data 08/11/2019, dunque entro il quinquennio dalla data di commissione dell'illecito.
4. Sulla fondatezza, in termini oggettivi, degli addebiti in contestazione
a. Il pagamento della fattura n. 23 del 09/12/2014
Venendo all'esame del merito, va in primo luogo rigettata la domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente scaturito dal pagamento della fattura n. 23 del
09/12/2014.
A tal proposito, le allegazioni di parte attrice si limitano ad un richiamo di alcuni passaggi dell'ordinanza applicativa di misure cautelari nell'ambito del parallelo procedimento penale, la quale, a sua volta, richiama il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche captate dalla P.G. nel corso delle indagini preliminari.
In particolare, si legge in citazione quanto segue: “Così come emerso dalle indagini penali di cui si dirà meglio in appresso, infatti, la ha versato alla l'importo di € Pt_2 Controparte_18
891.155,70 a fronte della fattura n° 23 del 9.12.2014 emessa a seguito di forniture di energia elettrica rivelatesi, però, del tutto inesistenti (cfr. ex plurimis, intercettazioni distinte dai progressivi n° 1268 dell'8.7.2015, n° 1390 del 20.3.2015, n° 1703 del 24.3.2015, n° 340 del
2.4.2015, n° 864 del 26.4.2015, n° 570/2015 del 16.4.2015 - così come testualmente trascritte a pagg. 75, 76 della suddetta ordinanza penale e da intendersi qui integralmente riportare e trascritte - riportanti le conversazioni nelle quali il Sig. ed un collaboratore della CP_7 CP_18 ammettevano espressamente la "invenzione" della fattura n° 23 del 9.12.2014 al fine di conseguire il corrispondente risultato illecito;
cfr. anche pag. 94 della suddetta ordinanza penale)”. Null'altro
è dedotto a supporto della tesi della falsità dell'operazione indicata nella fattura in parola.
Orbene, dall'esame delle sole conversazioni espressamente richiamate dall'attrice (non potendo dirsi assolto l'onere di puntuale allegazione mediante il richiamo indiscriminato a tutte le ulteriori prove raccolte nel procedimento penale) non è dato desumere la prova della fittizietà dell'operazione in parola.
Ed invero, dalla lettura delle trascrizioni – riportate per stralcio nell'ordinanza cautelare a firma del GI – risulta che l'unica conversazione, tra quelle citate dall'attrice in citazione (ossia quelle trascritte alle pagg. 75 e 76 dell'ordinanza GI), nella quale si fa riferimento all'ipotizzata fittizietà delle operazioni indicate nella fattura 23 è quella identificata dal prog. n° 570 2015
16.4.2015 RIT 570/15, nella quale e tale disquisiscono sul fatto che la CP_7 Per_1
Pag. 16 a 29 fattura in parola sarebbe “inventata”.
Tuttavia, l'attrice, pur fondando l'intero assunto sulle risultanze ricavabili dall'ordinanza cautelare GI (la quale di per sé non può assurgere al rango di prova utilizzabile nel giudizio civile, essendo espressiva di mere considerazioni spese dal Giudice delle indagini preliminari, peraltro al di fuori del contraddittorio ed ai soli fini cautelari penali) omette di considerare che lo stesso GI, pur riconoscendo in linea di massima la fondatezza dell'impianto accusatorio globalmente ipotizzato dal P.M., precisa a pag. 225 della stessa ordinanza quanto segue: “Dalla conversazione si comprende agevolmente che l'oggetto del discorso tra l' e il è Per_1 CP_7 effettivamente la fattura di cui al capo di imputazione Y) [n.d.r. la fattura n. 23 del 09/12/2014]; in relazione ad essa l' afferma che si tratta di una fattura «inventata che non stava da Per_1 nessuna parte»; ma a tale affermazione il replica che essa non era inventata «perché in CP_7 realtà la fornitura c'è stata»; e nel prosieguo del discorso emerge chiaramente come il CP_7 faccia riferimento ad una fornitura che la Roma Gas & Power s.p.a. ha fatturato alla CP_18 che, a sua volta, ha rifatturato alla Ciò sostanzialmente conferma, a Parte_2 discarico, quanto sostenuto dal c.t. di parte dell'indagato, prof. nell'elaborato in atti del Per_2
15/12/2017, là dove si rappresenta come, in realtà, Roma Gas & Power s.p.a. aveva rifornito di energia per il mese di ottobre 2014 ma aveva preteso, stante la situazione di Parte_2 morosità di tale ultima, di essere garantita e pagata da nei confronti della quale CP_18 aveva emesso la fattura n. 5051 del 03/11/2014 dell'importo di € 774.918,00 in realtà, però, riferita alla fornitura di energia materialmente erogata alla a sua volta, Parte_2 CP_18
dopo aver pagato detta fattura alla Roma Gas & Power s.p.a., aveva praticamente emesso
[...] una fattura speculare nei confronti di che aveva rimborsato Vi è Parte_2 CP_18 riscontro di quanto sostenuto dal c.t. nel senso che alcuni numeri di identificazione dei contatori
(P.O.D.), presi a campione, ripostati nel dettaglio della fattura di Roma Gas & Power s.p.a. si ritrovano nel dettaglio della fattura emessa da (cfr. ordinanza cautelare penale, CP_18 pag. 225 e 226 prodotta come all. 12 dall'attrice).
In definitiva, la stessa conversazione telefonica intercorsa tra l ed il indicata Per_1 CP_7 dall'attrice quale unico elemento di prova su cui è fondata l'allegazione della falsità dell'operazione indicata in fattura, oltre a non costituire prova di detta allegazione, depone nel senso di confermare l'effettività del servizio prestato dalla Roma Gas & Power s.p.a. alla società fallita.
In mancanza di allegazione di ulteriori riscontri probatori da parte dell'attrice, l'addebito deve essere rigettato.
Pag. 17 a 29 b. La cessione del pacchetto clienti a prezzo vile
Quanto all'ulteriore addebito, consistito nell'aver alienato in data 24/11/2014 alla società il pacchetto clienti della fallita ad un prezzo ritenuto vile dall'attrice, osserva il Collegio CP_18 che nel corso del giudizio di merito è stata disposta una consulenza tecnica al fine di addivenire ad una stima del valore di mercato del pacchetto in parola.
Ebbene, il CTU, dopo aver rappresentato la possibilità di stimare il valore del pacchetto mediante due metodologie alternative, ossia quella basata sul margine operativo lordo (c.d.
MOL) e quella nota come Customer Lifetime Value, ha ritenuto di optare per la prima delle due in quanto la seconda, oltre ad essere preferibile limitatamente all'ambito delle aziende che solitamente operano nell'e-commerce, avrebbe richiesto la disponibilità di dati di dettaglio che nel caso di specie non erano ricavabili dagli atti di causa.
Alcuni dei consulenti di parte nominati dai convenuti hanno contestato questa scelta, rilevando che il CTU, alla luce dell'impossibilità di fare applicazione del criterio del Customer Lifetime
Value per lacune documentali, si sarebbe dovuto limitare a rappresentare l'impossibilità di fornire una stima precisa del valore, astenendosi dal fornire una stima approssimativa mediante l'applicazione di un criterio alternativo inadeguato.
Le predette censure non sono condivisibili, avendo alle stesse il CTU congruamente replicato che “dato per pacifico che l'avviamento è quel plusvalore riconducibile a un insieme sinergico di risorse immateriali in virtù della loro organizzazione in un sistema efficiente, nel quale rientrano
i marchi, i brevetti, il know how, l'immagine e il prestigio aziendale, la clientela, l'organizzazione, il management, la qualità dei prodotti, la rete commerciale e il plusvalore di marketing e tecnologico, non si può non tenere conto che nel caso in esame si è in presenza di un bene indifferenziato, non vi erano brevetti né uno specifico know how, non vi era un particolare marchio
o prestigio aziendale né un plusvalore tecnologico e, almeno dal punto di vista finanziario,
l'organizzazione non era efficiente. Per cui, essendo l'unico plusvalore al quale si poteva ricondurre l'avviamento di il flusso di ricavi che era in grado di generare il pacchetto Pt_2 clienti esistente, ne consegue che i due valori (dell'avviamento e del portafoglio clienti) coincidono
e, pertanto, la distinzione concettuale tra valore dell'avviamento e valore del pacchetto clienti
(che vede il secondo come una delle componenti del primo) nel caso in esame non ha alcun effetto ai fini della valutazione, rimanendo meramente teorica. Per i motivi esposti, quindi, a parere dello scrivente la metodologia basata sul MOL risulta idonea a quantificare il valore del pacchetto clienti” (cfr. repliche alle osservazioni, prodotte in allegato alla CTU).
Ebbene, facendo applicazione del predetto criterio di valutazione, il CTU ha ritenuto di stimare il valore dell'intero pacchetto clienti ceduto dalla fallita alla nella misura di € CP_18
Pag. 18 a 29 353.176,00, quantificando pertanto una differenza di € 273.176,00 tra detto importo ed il prezzo di € 80.000,00 conseguito dalla fallita stessa in esecuzione del contratto del
24/11/2014.
Detta stima è stata contestata dal consulente della parte attrice nella parte in cui l'ausiliario del giudice ha ritenuto di non tenere in considerazione né i flussi attivi attesi dai clienti morosi da oltre un mese, né i corrispettivi costi di recupero dei crediti vantati nei confronti di questi ultimi. Detta scelta è stata così motivata dal CTU: “un pacchetto clienti è determinato, sostanzialmente, dall'entità e dalla costanza dei flussi finanziari e reddituali che esso è in grado di generare e garantire; un cliente che, pur sollecitato, continui a non pagare fino a farsi sospendere la fornitura di energia elettrica o di gas (quindi di beni che si possono considerare primari) non può, almeno a parere dello scrivente, essere considerato un cliente che garantisca un flusso reddituale costante;
- un cliente il cui credito venga recuperato forzosamente (il che significa che non abbia pagato neanche a seguito dell'interruzione della fornitura) è altamente probabile, a parere dello scrivente, che successivamente si rivolga a un altro fornitore, per cui non genererà più un flusso reddituale” (cfr. all. 36 alla consulenza definitiva, pag. 4).
Come detto, siffatta scelta metodologica è stata contestata dal consulente del fallimento attore, il quale ha ritenuto non corretto azzerare integralmente il valore di quei clienti morosi, dovendosi a suo parere “distinguere tra clienti che non hanno più saldato il proprio debito e quelli che l'hanno fatto con ritardo e, tra questi, occorre poi distinguere quelli che l'hanno fatto con molto ritardo dai clienti che hanno pagato il giorno successivo allo scadere dei termini indicati in bolletta. Occorre ugualmente evidenziare che in tale fascia rientrano ad esempio le aziende che, con un approccio che potremmo definire “standard”, attendono la lettera di sollecito / preavviso di distacco (comunicazione obbligatoria per legge) da parte del fornitore di energia prima di procedere al pagamento. Ma più in generale, nel gruppo dei clienti “non appetibili” rientrano comunque molti utenti che superano il sessantesimo giorno di pagamento della fornitura senza però arrivare al centottantesimo giorno. (…) Conseguentemente, nel calcolo del flusso non attualizzato, per il quale il CTU ha utilizzato solamente i ricavi generati dai clienti appetibili deve essere aggiunto un 10% dei ricavi generati dai clienti non appetibili. In altri termini dire che clienti che generano euro 8.023.037 non valgono neanche un euro è fortemente riduttivo e dovrebbe essere, a parere dello scrivente rettificato ad un valore pari al 10%, cioè pari a euro 802.304”.
A detta osservazione il CTU, dopo aver richiamato le considerazioni già espresse nell'elaborato provvisorio, ha replicato che, anche a voler computare il valore di detti clienti nonostante la loro conclamata morosità, dovrebbe in ogni caso tenersi conto, oltre che del flusso attivo da questi garantito, anche delle spese sostenute o da sostenere per il recupero dei relativi crediti
Pag. 19 a 29 (spese che nell'elaborato provvisorio inviato alle parti erano escluse, proprio in considerazione della corrispettiva esclusione del flusso attivo generato dai clienti morosi). Parte Ebbene, stando al bilancio 2014, il relativo a detta categoria di clienti sarebbe stato pari ad € 284.086,00. Tuttavia, nel corso della stessa annualità, risultavano complessivamente contabilizzati costi per recupero crediti induttivamente quantificati dal CTU in € 792.896,00.
Pertanto, ha concluso il CTU, rilevando quanto segue: “risulta […] che se la quota di costo relativa alle azioni di recupero crediti verso clienti morosi su utenze ancora attive (cioè i clienti “non appetibili”) fosse pari a soli 284.086 euro il valore del M.O.L. da essi derivante (cioè del flusso reddituale da attualizzare), e conseguentemente il valore attribuibile ai clienti non appetibili, risulterebbero pari a zero. Al riguardo va rilevato che l'importo di euro 284.086 equivale al
35,83% (cioè poco più di un terzo) del totale complessivo dei costi per recupero crediti, percentuale che, per quanto i dati a disposizione non consentano di appurarlo, appare di per sé sottostimata” (cfr. all. 36 alla CTU pag.6).
Tale replica è stata ulteriormente contestata in sede di comparsa conclusionale dalla parte attrice, la quale ha ritenuto che il CTU, sovrastimando le spese di lite sostenute nell'anno 2014 per il recupero crediti nei confronti di clienti morosi, sia giunto ad un erroneo azzeramento dell'utile astrattamente ricavabile dalla gestione dei relativi contratti. In particolare, stando alle allegazioni dell'attrice, le spese complessivamente riferibili al recupero crediti (comprensive anche di quelli vantati nei confronti di clienti morosi) sarebbero ammontate nel 2014 ad €
470.903,00 e non, come erroneamente sostenuto dal CTU nelle repliche alle osservazioni, ad €
792.896,00. Pertanto, applicando a tale cifra la stessa decurtazione ipoteticamente assunta dal
CTU (35,83%), si sarebbe ottenuto che le spese legali relative al recupero crediti nei soli confronti dei clienti morosi sarebbero state pari ad € 168.725,00. Dunque, sottraendo detto importo dal MOL, si otterrebbe un valore positivo di € 125.361,00 che, attualizzato per un periodo di circa 6,5 anni, avrebbe contribuito alla stima del valore dell'intero pacchetto clienti in misura significativamente superiore a quella ipotizzata dal CTU.
Anche questa osservazione, tuttavia, appare superabile, in quanto fondata su un assunto inesatto, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, il CTU non ha mai dichiarato di poter presumere che il costo per il recupero dei soli crediti vantati nei confronti dei clienti morosi fosse esattamente pari al 35,83% del costo sostenuto dalla fallita per l'attività di recupero di tutti crediti.
Invero, il richiamo a detta percentuale è stato operato dall'ausiliario del giudice al solo fine di sottolineare la manifesta antieconomicità del subentro nella gestione dei clienti indesiderati, atteso che, quand'anche si fosse ipotizzato che le spese per recupero crediti nei confronti dei
Pag. 20 a 29 soli clienti morosi fossero pari al 35,83% del totale delle spese sostenute per il recupero di tutti i crediti, dette spese avrebbero comunque pareggiato il flusso di cassa attivo prodotto dai clienti morosi stessi. Tuttavia, è lo stesso CTU a precisare, in termini senz'altro condivisibili, che detta percentuale appariva “di per sé sottostimata, considerato anche che il valore dei ricavi stimati dallo scrivente come derivanti dai clienti inappetibili alla data del 24/11/14 (euro 8.023.037) era all'incirca pari a quello dei crediti incagliati al netto dell'iva (euro 8.255.265) nei confronti dei quali, peraltro, parte delle azioni legali erano già state intraprese nel 2013”.
E d'altronde, anche in considerazione della peculiare attività svolta dalla fallita è ragionevole supporre che le spese per recupero crediti nei confronti dei clienti morosi costituissero la parte preponderante, se non addirittura la quasi totalità, dei costi complessivamente sostenuti dalla fallita per il recupero di tutti i propri crediti.
In altri termini, il richiamo a detta percentuale è stato utilizzato esclusivamente per evidenziare che, quand'anche si fosse sottostimata l'incidenza dei costi generati dai clienti indesiderati sul totale dei costi totali per recupero crediti (affermando, per ipotesi, che detta incidenza si arrestasse al 35,83%) detti costi avrebbero comunque pareggiato il flusso positivo generato da detti clienti.
In definitiva, ritiene il Tribunale di dover aderire alle valutazioni operate dal CTU e, segnatamente, alla stima del valore del pacchetto clienti ceduto dalla fallita alla da CP_18 quantificarsi in € 353.176,00 al momento della sua cessione.
Pertanto, il contratto stipulato in data 24/11/2014 con la società controllante, prevedendo un prezzo di soli € 80.000,00, appariva manifestamente sconveniente per la cedente.
Né la cessione di detto pacchetto ad un prezzo di poco superiore al 20% del suo valore effettivo poteva dirsi giustificato – come sostenuto da alcuni dei convenuti – dalla necessità di addivenire a detta vendita in tempi tanto brevi da restringere il campo dei potenziali acquirenti alla sola società controllante.
Ciò in quanto, in primo luogo, detta circostanza si fonda su un assunto – l'imminente interruzione delle forniture in concomitanza con la fine dell'anno solare 2014 – non provato per via documentale (come pure più volte ribadito dal CTU nel proprio elaborato). In secondo luogo, anche a voler ipotizzare la veridicità di detta allegazione, resta in ogni caso ingiustificabile la condotta dell'organo gestorio della fallita che, sottostando all'illegittima volontà della controllante, aveva sostanzialmente svenduto a quest'ultima il proprio asset di maggior valore senza sollevare al riguardo obiezioni di sorta.
Trattasi di condotta manifestamente contraria all'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio della società amministrata e, in quanto tale, sindacabile facendo applicazione della
Pag. 21 a 29 cd business judgement rule.
In definitiva, deve ritenersi provato un danno da mala gestio arrecato alla società attrice, suscettibile di essere liquidato in misura pari ad € 273.176,00, quale differenza negativa tra il prezzo conseguito dalla con la cessione alla controllante del proprio pacchetto clienti Pt_2 ed il valore di mercato di detto pacchetto al momento della sua alienazione.
5. Sull'esatta quantificazione del danno conseguenza risarcibile e dei relativi accessori
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile,
27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sull'indicata somma di € 273.176,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 24/11/2014, che costituisce il momento di produzione del danno.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
6. Sulla responsabilità dei singoli convenuti
a. La posizione di quale ex liquidatore CP_7
Di tale danno devono rispondere, in primo luogo, gli eredi di , ognuno in CP_7 proporzione alla rispettiva quota ereditaria, attesa la natura parziaria e non solidale della responsabilità degli eredi in relazione ai debiti caduti in successione.
Di contro, detta domanda deve essere rigettata nei confronti di tutti gli ulteriori convenuti, sulla scorta delle argomentazioni di seguito esplicitate.
Pag. 22 a 29 b. La posizione di quale ex consigliere di Controparte_1 amministrazione ed ex amministratore unico
In primo luogo, di detto danno non può rispondere , atteso che Controparte_1 quest'ultima era già pacificamente cessata dalla carica al momento del compimento dell'atto gestorio illecito.
c. Sulla posizione di , e Controparte_4 Controparte_5 CP_8 quali ex amministratori di fatto della fallita
Al contempo, deve escludersi la responsabilità dei convenuti , e in questa CP_4 CP_5 CP_8 sede citati in giudizio nella veste di amministratori di fatto della società fallita.
A tal proposito giova ancora una volta ribadire che la CU del fallimento , in qualità Pt_2 di attrice, era gravata dell'onere di puntuale allegazione e dimostrazione di tutti i fatti posti a fondamento del diritto azionato in giudizio.
Pertanto, con specifico riferimento alla domanda di condanna dei predetti convenuti nella veste di amministratori di fatto, era onere dell'attrice allegare in maniera puntuale e provare le circostanze di fatto dalle quali sarebbe stato possibile desumere che questi ultimi, benché privi della corrispondente investitura formale, si fossero “ingeriti nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative” mediante una condotta che “lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza” (cfr. ex multis Cass. Civ. 1546/2022). Peraltro, alla luce della già affermata fondatezza del solo addebito consistente nell'alienazione a prezzo vile del pacchetto clienti, grava sull'attrice l'onere di provare che detti convenuti svolgessero in via di fatto l'attività di amministratori della società proprio in quel limitato lasso di tempo.
Ebbene, a fronte di un tanto specifico onere di allegazione e probatorio, deve prendersi atto dell'oggettiva genericità delle allegazioni addotte dall'attrice a supporto della tesi per la quale i convenuti , ossero amministratori di fatto della fallita. CP_4 CP_5 CP_8
In buona sostanza, il paragrafo 2.1 della citazione, dedicato a tale questione, si esaurisce in un richiamo delle considerazioni espressa dal GI nell'ordinanza cautelare già citata, a sua volta allegata alla citazione, della quale vengono riportati alcuni estratti.
Segnatamente, quanto alla posizione dell' , l'attrice richiama il passaggio dell'ordinanza CP_4 cautelare penale nella quale lo stesso sarebbe stato definito quale “l'ideatore del sistema e promotore e consulente per la sua realizzazione, promotore ed organizzatore delle procedure societarie ed aziendali utili alla realizzazione dei profitti illeciti, che si pone come fornitore di
Pag. 23 a 29 "pacchetti completi" per la sottrazione fraudolenta dei beni delle società create dagli associati alle obbligazioni tributarie ed al pagamento dei crediti privati, alla distrazione fraudolenta dei beni di società fraudolentemente condotte al dissesto ed alla fornitura dei servizi connessi, ivi compreso il reperimento dì prestanome a pagamento".
Tuttavia, premesso che il sistema cui fa riferimento l'ordinanza si riferisce, non alla sola
, ma ad una moltitudine di società tra loro collegate, tra le quali vi era la fallita, va in Pt_2 ogni caso ribadito che la valutazione operata dal GI non può in questa sede assurgere al rango di prova documentale di una circostanza di fatto contestata.
Né l'onere di allegazione e di prova può dirsi assolto mediante il richiamo, operato dall'attrice, al contenuto delle pagg. da 55 a 59 dell'ordinanza penale, sostanzialmente coincidenti con la trascrizione delle sommarie informazioni rese da tale , il quale, in relazione alla Testimone_1 posizione dell , si era limitato a riferire che lo stesso gli era stato presentato come CP_4
“persona molto competente, capace di grandi rapporti e di costruire soluzioni inattaccabili da qualsiasi organo giudiziario […] quando dovessero arrivare fornitori o il fisco, era in grado CP_4 di costruire scatole cinesi per svuotarle”. Il , inoltre, riferiva di essere stato poi ricevuto Tes_1 dallo stesso , il quale “compreso che [società della quale il era CP_4 Controparte_19 Tes_1 amministratore e che era creditrice della per una somma ingente] potesse costituire un
CP_18 pericolo per il paventato concordato di inizia a spiegarci che può costruire un'operazione
CP_18 ad hoc facendo rilevare a soggetti a me sconosciuti, la per mandarla in Controparte_19 concordato così come fatto per la e in questo modo sgravandoci di tutti i problemi che
CP_18 potevamo avere in seguito a questo mancato incasso del credito di .
CP_18
In altri termini, dall'integrale lettura delle dichiarazioni del (richiamate per relationem Tes_1 dall'attrice a pag. 11 della citazione) non si evince l'allegazione di alcun atto gestorio direttamente compiuto dall' quale amministratore di fatto della . Peraltro, CP_4 Pt_2 nell'ampia ricostruzione operata dallo stesso nel corso delle SIT, la fallita compare una Tes_1 sola, volta venendo indicata quale società che, al dicembre del 2014, aveva ceduto alla CP_18 il pacchetto clienti di cui s'à detto sinora.
Quanto alla posizione del e dell' stando alle allegazioni di parte attrice, la prova CP_5 CP_8 dell'assunzione da parte loro della veste di amministratori di fatto della fallita sarebbe desumibile dalla lettura della trascrizione delle intercettazioni telefoniche avvenute in data
02/03/2015 sul RIT 316 /2015, progressivi 5 e 58.
Nel corso di dette conversazioni, la cui trascrizione è riportata alle pagg. 41 e 42 dell'ordinanza cautelare penale, il n un caso si duole del fatto che tale “ (rimasto non identificato) CP_5 Per_3
Pag. 24 a 29 starebbe screditando la presso alcuni clienti di detta società mentre nell'altro caso si CP_18 lamenta con tale del fatto che un cliente della avrebbe pagato una fattura Persona_4 CP_18 emessa da quest'ultima versando l'importo dovuto su un conto intestato, non alla stessa ma alla E&G. CP_18
Entrambe le conversazioni non appaiono riferibili, se non in termini marginali, alle vicende che interessano la . Inoltre, quand'anche si volesse ritenere dette conversazioni idonee a Pt_2 dimostrare una consapevolezza da parte del dell'avvenuta spoliazione della CP_5 Pt_2
(avvenuta mediante la cessione dell'intero pacchetto clienti), la stessa non sarebbe in ogni caso sintomatica di un coinvolgimento stabile e strutturato del convenuto nell'amministrazione della fallita, atteso che dette vicende erano in ogni caso note al in ragione della sua CP_5 posizione di amministratore unico della controllante della e cessionaria del CP_18 Pt_2 pacchetto clienti già appartenuto a quest'ultima.
d. Sulla posizione dei convenuti e quali ex sindaci CP_2 CP_3 CP_6 della fallita
Stessa sorte deve seguire la domanda proposta nei confronti dei convenuti chiamati a rispondere del danno in veste di ex sindaci della fallita.
A tal riguardo, afferma l'attrice in citazione che “la responsabilità dei sindaci risulta vieppiù dimostrata dal mancato compimento delle possibili iniziative che i sindaci stessi avrebbero potuto assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione delle deliberazioni viziate ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., la denunzia al tribunale ex art.
2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile”.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che “l'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio” (cfr. ex multis Cass. Civ. 28357/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, con riferimento all'unico addebito del quale è stata ritenuta la fondatezza, non è ravvisabile nessuno dei due presupposti.
Ed invero, in primo luogo, va premesso che la cessione del pacchetto clienti alla CP_18
Pag. 25 a 29 esaurendosi con la stipula del contratto in parola da parte dell'organo amministrativo, non poteva obiettivamente essere impedita dal controllo preventivo dei sindaci, atteso che su detto atto gestorio (assunto in totale autonomia dal liquidatore) il controllo del collegio sindacale non poteva che avvenire ex post, in un momento in cui si erano ormai cristallizzati gli effetti pregiudizievoli della condotta di mala gestio.
Peraltro, è provato per via documentale che i sindaci, preso atto dell'avvenuta cessione del pacchetto clienti (perfezionatasi, come detto, nel novembre del 2014) avessero rappresentato, già nella riunione del 19/03/2015 (quando ormai era comunque impossibile elidere gli effetti negativi prodotti dalla cessione), la mancata trasmissione del contratto stipulato dalla fallita con la (cfr. doc. 19 prodotto da ). CP_18 Controparte_3
Successivamente, nel corso della riunione del 20/06/2015, verosimilmente proprio grazie a tale sollecito, il Collegio riusciva a conseguire la disponibilità di detto contratto (all. 18
. In tale occasione l'organo di controllo così si esprimeva in relazione a detta CP_3 operazione: “L'operazione che in sé stessa può essere considerata compatibile con la cessazione dell'attività da parte dell' , ha assunto carattere di rilevanza ed attenzione nel momento in Pt_2 cui è stata conclusa dalle parti senza aver fatto stimare il pacchetto clienti, malgrado il Collegio stesso ne avesse fatto viva raccomandazione all'amministratore / liquidatore ben prima della vendita. Il fatto poi che l'acquirente sia stato il socio di maggioranza della , potrebbe Pt_2 essere un ulteriore elemento per rendere soggetta a contestazioni l'operazione e all'instaurarsi di controversie con i creditori sociali e, soprattutto, con gli Organi della instauranda procedura concorsuale”.
Inoltre, il carattere sospetto di detta operazione era stato poi evidenziato anche in occasione della redazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014, nella parte i cui il Collegio sindacale evidenziava che “Il Collegio, venuto in possesso del contratto […] solo in occasione della verifica periodica del 19 giugno 2015, ribadisce in questa sede che tale operazione è stata conclusa dalle parti senza l'ausilio di alcuna perizia di stima del pacchetto clienti, malgrado il Collegio stesso ne avesse richiesto la redazione prima dell'eventuale vendita” (Cfr. Doc. 32 . CP_2
A ciò si aggiunga che la non censurabilità dell'operato del Collegio sindacale è stata affermata, seppure in via mediata, dallo stesso Tribunale di Roma in sede di decisione dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda CP_2 di insinuazione.
Al riguardo si legge nel decreto collegiale quanto segue: “indipendentemente da ogni considerazione circa la prova delle irregolarità commesse dagli amministratori, si deve osservare che di esse non può certamente rispondere l'organo di controllo, la cui responsabilità non può
Pag. 26 a 29 oggettivamente derivare dal fatto altrui e che può considerarsi inadempiente ai propri obblighi nei confronti della società solo se possa essere dimostrato che, a fronte della mala gestio dell'amministratore, non abbia tenuto i comportamenti cui era tenuto in forza dell'incarico ricevuto. E sotto questo profilo, infatti, il fallimento opposto ha dedotto che, il collegio sindacale,
e per quanto qui rileva l'opponente che ne faceva parte, dopo aver riscontrato le irregolarità gestionali e contabili dell'organo amministrativo e averne segnalato i profili di criticità nelle relazioni redatte anche in sede di parere negativo all'approvazione dei bilanci, come risulta dalla documentazione acquisita, ha omesso di reagire in modo efficace al fine di impedire la prosecuzione della gestione fraudolenta, o comunque dissennata, che era sfociata nella presentazione di una domanda di concordato del tutto priva dei requisiti di fattibilità previsti dalla legge e poi nella tardiva dichiarazione di fallimento. In particolare, secondo il fallimento, essendo risultati inutili i rilievi svolti nell'esercizio della funzione di controllo ad esso attribuita, il collegio sindacale avrebbe dovuto fare ricorso alla denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. allo scopo di impedire, prima, la prosecuzione dell'attività di impresa che sarebbe dovuta, invece, essere immediatamente interrotta e, poi, la presentazione di una domanda di concordato a fini meramente dilatori. Ritiene il collegio che la condotta tenuta dalla nello svolgimento delle CP_2 sue funzioni di sindaco, sulla base della documentazione acquisita e delle stesse allegazioni del fallimento, non possa ritenersi caratterizzata da una negligenza tale da giustificare l'eccezione di inadempimento e, a maggior ragione, l'eccezione di compensazione sollevate dal medesimo fallimento. Premesso, infatti, che il collegio sindacale, come risulta dai verbali e dalle relazioni prodotte dall'opponente e come non è in contestazione fra le parti, ha esercitato con continuità e puntualità l'attività di controllo sull'amministrazione e la contabilità della società, si deve rilevare che, da un lato, le irregolarità amministrative e contabili cui il convenuto ha fatto riferimento con riguardo alla cessione a condizioni non convenienti del “pacchetto clienti”, al pagamento ingiustificato eseguito in favore di una società terza, alle modalità di contabilizzazione delle imposte e all'annotazione nei bilanci di immobilizzazioni finanziarie e crediti che avrebbero dovuto essere svalutate hanno costituito oggetto di rilievi da parte dello stesso collegio sindacale che, ancorché in modo generico, ha più volte sollecitato l'organo amministrativo a fornire chiarimenti o a effettuare ulteriori verifiche e ha espresso un giudizio negativo sui bilanci e sulla gestione dell'organo amministrativo;
dall'altro il non aver fatto ricorso alla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. non può ritenersi univocamente sintomatico di una condotta colpevolmente inerte
o connivente con il comportamento illecito dell'organo amministrativo, ove si consideri che le scelte da questo operate sono apparse manifestamente irrazionali o fraudolente solo all'esito della valutazione ex post condotta dalla curatela sulla base delle risultanze del procedimento penale
Pag. 27 a 29 richiamato nel ricorso e che i rilievi sollevati dal collegio sindacale avevano sortito l'auspicato effetto di indurre la società a richiedere l'apertura di una procedura concorsuale la cui definizione si è protratta nel tempo per cause certamente estranee alla sfera di controllo dei sindaci” (cfr. allegato prodotto dalla in data 09/02/2023, ammissibile in quanto di formazione CP_2 successiva alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.).
In definitiva, anche sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da questo stesso
Tribunale in sede di decisione dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla ritiene CP_2 il Collegio che i componenti dell'organo di controllo, una volta appreso della vendita del pacchetto clienti in assenza di stima preventiva (operazione già preventivamente sconsigliata in questi termini), si fossero poi tempestivamente attivati per far emergere in tutte le sedi possibili – ivi compresa la relazione al bilancio di esercizio destinato ad essere pubblicato in
Camera di commercio – l'anomalia e l'opacità di detta operazione che, giova ripeterlo, aveva già esaurito i propri effetti nel momento in cui era suscettibile di essere conosciuta dal Collegio sindacale.
7. Sulle domande di manleva
Restano assorbite le domande di manleva proposte dai sindaci nei confronti delle rispettive compagnie assicurative.
8. Sulla regolamentazione delle spese di lite e di CTU
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo. Giova precisare che gli eredi di saranno tenuti in solido tra loro (e CP_7 non pro quota) alla rifusione delle spese di lite, trattandosi di obbligazione della quale gli stessi sono gravati, non in qualità di eredi del de cuius, quanto piuttosto di parti processuali subentrate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- condanna gli eredi di al pagamento della somma di € 273.176,00 in CP_7 proporzione alle rispettive quote ereditarie, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice nei confronti di tutti i convenuti;
- condanna gli eredi di , in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice CP_7 delle spese di lite, che liquida, tenendo conto anche della fase cautelare, in complessivi
Pag. 28 a 29 € 20.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attrice alla rifusione in favore di tutti gli ulteriori convenuti – ad eccezione di
, rimasto contumace, e con distrazione in favore del difensore di CP_8 [...]
dichiaratosi antistatario – e di tutti i terzi chiamati delle spese di lite, che CP_2 liquida, tenendo conto anche della fase cautelare, per ciascuno di essi, in € 20.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico esclusivo degli eredi di
, in solido tra loro. CP_7
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 30/09/2025.
il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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