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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza odierna ha pronunciato in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 909/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ,), elettivamente domiciliato a Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Marcello Greco che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma (c.f. ), CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, opposto
oggetto: opposizione all'esecuzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 febbraio 2018 proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatogli dall' il 24 marzo 2016 per il pagamento dell'importo di CP_1
3.831,86 euro, oltre interessi, in virtù della sentenza del Tribunale di Messina n. 1710/2000 del 7 luglio 2000, notificatagli in data 27 agosto 2002, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 20 marzo 2025 dal deposito telematico di CP_2
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opponente ha confermato il proprio inadempimento, eccependo però l'estinzione del credito azionato, relativo a contributi previdenziali/assistenziali obbligatori e somme aggiuntive anno
1998, per il decorso di dieci anni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 2953 c.c. Sul punto l'opposto ha allegato copia di un verbale di pignoramento parziale del 20 novembre
2002 e di successivi pagamenti effettuati dal nel 2009, ma non è possibile riconoscere a questi Pt_1
ultimi il dedotto valore interruttivo della prescrizione quali atti di riconoscimento del debito, essendosi l' limitato a produrre copia delle ricevute di alcuni versamenti postali con causale CP_1
“PROT. LEG. N. 2520/95/E”. L'ente, invece, non ha ottemperato all'ordine di produzione della relativa pratica o di altra documentazione che consenta di imputare detti versamenti al debito in questione, nonostante i numerosi rinvii a tal fine concessi.
L'eccezione risulta quindi fondata con immediato accoglimento dell'opposizione.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicati i minimi per la semplicità, in 1.310 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara prescritto il credito precettato e condanna l' a rimborsare a le spese processuali, liquidate in 1.310 euro, oltre CP_1 Parte_1
spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 21.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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