Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1654/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 26.9.2022 al numero 1654/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 886/2022 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Lucca il 16.9.2022 pendente fra
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabio Frabetti ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Andrea Lucchesi (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia la Corte di Appello civile di Firenze, contrariis reiectis, Nel merito: - riformare integralmente la sentenza 886/2022 resa dal
Tribunale Civile di Lucca inter partes in data 16.09.2022 e notificata in pari data e dichiarare in primo luogo la correttezza della notifica di tutti gli atti esattoriali ( ed
1
rigettando al contempo ogni domanda tesa all'annullamento della Controparte_1 cartella. Vinte le spese di doppio grado da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Sulle spese di giudizio: Voglia la corte di Appello di Firenze, sezione Civile, anche in ipotesi di rigetto del presente gravame, riformare il governo delle spese di primo grado disponendo la integrale compensazione delle stesse. Con compensazione delle spese anche di secondo grado”.
Parte appellata: “Voglia questa Ecc.m Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' ai sensi Parte_1 dell'art 348 bis, comma c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito, respingere l'appello proposto dall' Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della
[...] sentenza appellata. In subordine sempre nel merito, respingere l'appello proposto dall' perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o annullare la cartella esattoriale opposta dal sig. . Con vittoria di spese e competenze di lite per Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con comparsa in riassunzione ex art.125 disp. att. c.p.c., a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale, conveniva in giudizio avanti al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Lucca per sentire dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. 061
2019 00026882 61 000, con cui l'agente della riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 11.414,25 a fronte del mancato rimborso di un finanziamento agevolato concesso dall' Controparte_2
con vittoria di spese di lite.
[...]
Deduceva il contribuente: 1) l'inesistenza e/o insanabile nullità della notificazione della cartella esattoriale per violazione dell'art 3-bis, l. 21 gennaio
1994, n. 53, dell'art 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in quanto eseguita con modalità telematica utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante non risultante da pubblici elenchi;
2) la nullità della cartella esattoriale
2 per violazione dell'art 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 20, comma
2 e 71 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 per mancata sottoscrizione del documento digitale trasmesso;
3) la nullità della cartella esattoriale per vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione del saggio di interessi;
4) la nullità della cartella esattoriale per violazione del procedimento di formazione della pretesa tributaria, per non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella esattoriale.
Si costituiva in giudizio con comparsa di Parte_1 costituzione e risposta con la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dal contribuente, attesa la piena legittimità, validità ed efficacia alla cartella esattoriale impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva che la notificazione della cartella esattoriale era avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, stante l'inequivocabile riferibilità del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi contenuti ad
[...]
, con conseguente piena conoscenza dell'atto opposto da parte Parte_1 del contribuente che, difatti, aveva proposto l'opposizione.
Circa l'irritualità della notifica della cartella esattoriale per essere stato l'atto, trasmesso a mezzo pec, allegato in formato pdf e non in formato P7m, deduceva come la giurisprudenza avesse chiarito la legittimità del procedimento di notifica della cartella trasmessa con le modalità via pec in formato pdf, dal momento che la certezza della provenienza e la non modificabilità del testo erano garantiti dall'essere l'atto impugnato “nativo pdf”; inoltre, trattandosi nella specie di cartella di pagamento, la stessa per sua natura non era oggetto di sottoscrizione.
Quanto al vizio di motivazione della cartella esattoriale per mancata indicazione del saggio interessi, riteneva infondata l'eccezione, in quanto l'atto era rispondente a pieno al modello ministeriale previsto dal legislatore, che non indicava la specificazione della modalità di calcolo degli interessi e degli aggi quale requisito essenziale la cui violazione comportasse la nullità dell'atto.
Circa la nullità della cartella esattoriale per violazione del procedimento di formazione della pretesa tributaria, deduceva che il motivo era infondato, non provato e comunque non riferibile all'operato di in Parte_1 quanto l'ingiunzione ed il ruolo erano stati emessi e notificati dall'Ente impositore, ovvero dall' Controparte_2
[...]
3 , ricevuto il ruolo formato dall'Ente creditore, Parte_1 aveva provveduto esclusivamente all'inoltro del successivo atto, ovvero della cartella esattoriale e del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, divenuto incontrovertibile per effetto del mancato pagamento e/o impugnazione.
Evidenziava poi che il contribuente non negava di avere avuto accesso al finanziamento, e non produceva alcun documento a dimostrazione del versamento delle somme così come erogate.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'udienza del 16.9.2022, il giudice di primo grado pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 886/2022, così statuiva:”Il Tribunale di
Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara l'invalidità della cartella esattoriale impugnata;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore di parte opponente, liquidate in € 2.300,00 per compensi ed in € 264,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Argomentava il primo giudice che la domanda risultava fondata alla luce del primo dei quattro motivi fondanti l'opposizione, relativo alla nullità della cartella esattoriale notificata in violazione delle disposizioni di legge in tema di notificazione a mezzo pec, in virtù del combinato disposto dell'art.3 bis della legge 53/1994 e dell'art.16, comma 12, del d.l. 179/2012, che prevede che la notificazione in modalità telematica debba eseguirsi a mezzo di un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi.
La notifica effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici registri non poteva considerarsi valida in quanto l'indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, anche se idoneo all'invio via rete di una pec doveva necessariamente risultare dai pubblici registri;
la notifica effettuata da un indirizzo pec diverso da quelli registrati nei pubblici elenchi doveva ritenersi inesistente.
Da ciò, il giudice di prime cure faceva discendere l'accoglimento dell'opposizione, restando assorbita ogni ulteriore questione.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha Parte_1 rassegnato le istanze sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
4 I) Errata valutazione sulla validità della notifica della cartella di pagamento
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento opposta, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, in quanto il giudice avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulla normativa prevista dall'art. 3 bis della Legge
53/1994, non applicabile al caso di specie.
La norma richiamata, infatti, sarebbe rivolta ai soli avvocati e procuratori speciali, ed avrebbe ad oggetto la notifica dei soli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.
Nel caso di specie, invece, risulterebbe applicabile l'art. 26 del D.P.R. 602/73, secondo il quale la notifica della cartella può essere eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
Risulterebbe altresì applicabile l'articolo 16 ter del D.L. n. 179/2012 che prevede che la notifica a mezzo pec si intende validamente effettuata, se proveniente da un indirizzo certificato ed inviata ad un indirizzo anche esso certificato.
Pertanto, ritiene l'appellante che gli unici requisiti necessari ai fini della validità di una notifica a mezzo pec di una cartella di pagamento siano la provenienza da un indirizzo certificato e l'inoltro ad un indirizzo altrettanto certificato;
ciò sarebbe confermato dalla più recente giurisprudenza in materia ed anche dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n.15979/2022 del
10/05/2022.
II) Sulle spese di giudizio
L'appellante ha chiesto, anche in ipotesi di rigetto del gravame, una revisione in punto di spese di giudizio, sul presupposto che Parte_1
è risultata soccombente in primo grado sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale che si è delineato a decorrere dall'anno 2020, mentre il giudizio era stato introdotto nell'anno 2019.
III) Sugli ulteriori motivi di opposizione
5 L'appellante ha poi riproposto le difese già articolate in primo grado in merito agli ulteriori motivi di opposizione, deducendo in particolare:
- che con sentenza della Corte di Cassazione n.10266/2018 del 27.4.2018, con riferimento alla tipologia di file contenente la cartella di pagamento, le Sezioni
Unite, con specifico richiamo alla notifica di atti esattoriali, hanno chiarito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio pec un documento informatico - che sia nativo digitale o copia informatica di un atto cartaceo – in formato pdf, non essendovi una norma di legge che impone che detto documento venga poi sottoscritto con firma digitale;
- che il motivo relativo alla carenza di conteggio specifico degli interessi deve ritenersi infondato anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.
32488/2021 dell'8.11.2021, che ha chiarito che, essendo il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria predeterminato ex lege e quindi risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta;
parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, è adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo.
- che, ferma restando la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
sul quarto motivo di opposizione alla cartella esattoriale, ovvero la nullità
[...] della cartella esattoriale per violazione del procedimento di formazione della pretesa tributaria, per non avere l'appellato mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella esattoriale, rileva che il medesimo non ha mai negato l'erogazione del finanziamento e non ha provato l'adempimento.
2.2 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale ed in particolare:
I) ha dedotto l'inammissibilità dell'appello proposto dall' Parte_1
, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'impugnazione una
[...] ragionevole probabilità di essere accolta.
II) ha insistito nell'inesistenza della cartella opposta per vizio di notificazione, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, atteso che non poteva essere considerata valida la notifica proveniente da un indirizzo di posta elettronica
6 certificata non risultante da pubblici registri, circostanza questa che avrebbe impedito all'appellato di espletare compiutamente il proprio diritto di difesa.
III) ha insistito nella nullità della cartella esattoriale per violazione dell'art. 26, DPR 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 20, comma 2 e 71 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 a causa della mancata sottoscrizione del documento digitale trasmesso;
la cartella esattoriale in contestazione sarebbe insanabilmente nulla in quanto non correttamente sottoscritta ed allegata al messaggio pec in formato
.pdf.
IV) ha dedotto nuovamente la nullità della cartella esattoriale per vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione del saggio di interessi, in contrasto con il principio di trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione e con illegittima violazione del diritto di difesa del contribuente.
V) ha insistito nella nullità della cartella esattoriale per violazione del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
la cartella esattoriale opposta farebbe riferimento, quale atto di accertamento presupposto, all'ingiunzione n.
78230093003 del 20.7.2015 notificata il 10.8.2015, che però l'appellato ha negato di aver ricevuto, e l'agente della riscossione non ha prodotto in copia, nè ha fatto istanza per la chiamata in causa dell'ente impositore, affinché vi provvedesse.
Dalla mancata notificazione dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico all'emissione della cartella esattoriale, deriverebbe la nullità di quest'ultima.
2.3 La Corte, all'udienza del 17.9.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'eccezione sollevate da parte appellata di inammissibilità dell'appello va disattesa. Infatti, la circostanza che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n.
10422).
L'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è fondato.
L'appellante ha censurato, in primo luogo, la decisione del giudice di primo grado ritenendo errata la valutazione sull'invalidità della notifica della cartella di
7 pagamento in quanto proveniente da un indirizzo pec del notificante non risultante dai pubblici registri indicati nell'art. 16-ter del D.L. 179/2012, e quindi formalmente sconosciuto e non individuabile dal soggetto a cui l'atto viene notificato, con conseguente inesistenza della notifica.
Sul punto, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
15979/2022 del 18.5.2022, citata anche dalla parte appellante, hanno recentemente affermato che, in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto; la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese, sottrae, infatti, rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione (nello stesso senso: Cassazione civile, sez. trib., n.18684/2023, Cassazione civile, sez. trib., n.18461/2024,
Cassazione civile, sez. trib., n.19677/2024).
Il principio secondo cui “la previsione della notifica delle cartelle di pagamento
a mezzo PEC tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti dal registro
INI-PEC, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell'atto, diversamente dall'indirizzo dell'ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri” è stato recentemente ripreso nelle ordinanze della Corte di Cassazione n.22659/2024, n.
22525/2024 e n.19327/2024, citate ed allegate dalla parte appellante alla propria comparsa conclusionale.
Nel caso di specie, la notifica proveniente da un indirizzo pec diverso da quello registrato nei pubblici elenchi risulta comunque sanata in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente opposto la cartella esattoriale prima avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca con ricorso del
20.5.2019, e poi in questa sede, così dimostrando che la stessa cartella è stata portata nella sua sfera di conoscenza con possibilità di spiegare ogni difesa utile.
Alla luce dei sopraesposti principi consolidati nella più recente giurisprudenza di legittimità, il primo motivo di appello deve ritenersi fondato.
8 3.2 Il secondo motivo è assorbito.
L'appellante ha chiesto, anche in ipotesi di rigetto del gravame, una revisione in punto di spese di giudizio, sul presupposto che Parte_1 fosse risultata soccombente in primo grado sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale che si era delineato a decorrere dall'anno 2020, mentre il giudizio era stato introdotto nell'anno 2019. Il motivo di appello rimane assorbito dalla presente decisione e dalla conseguente regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.3 Il terzo motivo è infondato.
L'appellante ha riproposto le difese già articolate in primo grado in merito agli ulteriori motivi di opposizione dedotti da Controparte_1
L'appellato con la propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta in appello, ripropone ex art.346 c.p.c. tutti i motivi di opposizione già sollevati in primo grado, senza tuttavia proporre appello incidentale condizionato avverso la sentenza impugnata.
A tale proposito è necessario premettere che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, per la parte vittoriosa in primo grado, venga meno l'esigenza della proposizione del ricorso incidentale, ancorché condizionato, che presuppone la soccombenza;
in tali ipotesi è sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda o dell'eccezione non esaminata dal primo giudice (si vedano, ex multis: Cass. civ. n. 9265/2021, Cass. civ. n. 6550/2013, Cass. civ.
n.12067/2007).
Pertanto, osserva la Corte che tutti i motivi di opposizione alla cartella esattoriale impugnata, riproposti dall'appellato ex art. 346 c.p.c., possono essere esaminati in questa sede.
Quanto al secondo motivo di opposizione rimasto assorbito nella decisione di primo grado, inerente la nullità della cartella esattoriale per violazione dell'art 26,
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 20, comma 2 e 71 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, per mancata sottoscrizione del documento digitale trasmesso in formato .pdf, invece che .p7m, l'unico che garantirebbe l'integrità e l'immodificabilità del contenuto dell'allegato e l'identificabilità del suo autore,
l'appellante ha dedotto che le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.10266/2018 del 27.4.2018, hanno chiarito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio pec un documento informatico - che sia nativo digitale, o copia informatica di un atto cartaceo – in formato pdf,
9 non essendovi una norma di legge che impone che detto documento venga poi sottoscritto con firma digitale.
Sul punto, in effetti, anche la giurisprudenza più recente ha ribadito che “In caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. civ., sez. trib., n. 30948/2019).
L'orientamento è stato poi ripreso dalla sentenza della Cassazione civile n.39513 del 13.12.2021 che ha precisato come la notifica della cartella di pagamento possa avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, costituito da duplicato informatico dell'atto originario
('atto nativo digitale'), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo ('copia informatica') e che alcuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, notificata dall'agente della riscossione tramite pec, venga poi sottoscritta con firma digitale.
Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza n.19327/2024, ha ulteriormente precisato che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Il secondo motivo di opposizione sollevato in primo grado dall'odierno appellato si palesa dunque infondato.
Quanto al terzo motivo di opposizione rimasto assorbito nella decisione di primo grado, inerente la nullità della cartella esattoriale per vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione del saggio di interessi, l'appellante
[...]
ha dedotto come la sentenza della Corte di Cassazione n. Parte_1
10 32488/2021 dell'8.11.2021 abbia chiarito che, essendo il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria predeterminato ex lege e quindi risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta;
parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, è adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo.
Quanto dedotto dall'appellante trova riscontro anche nelle precedenti pronunce della Corte di Cassazione, ed in particolare nella sentenza n.6812/2019:
“Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi”.
La più recente sentenza della Cassazione civile n. 28742/2023 ha poi sancito che: "In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo".
Il terzo motivo di opposizione sollevato in primo grado dall'odierno appellato si palesa dunque infondato.
Quanto al quarto motivo di opposizione, anch'esso rimasto assorbito nella decisione di primo grado, inerente la nullità della cartella esattoriale per violazione del procedimento di formazione della pretesa tributaria, per non avere l'appellato mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella esattoriale, ha rilevato che il medesimo Parte_1
11 non ha mai negato l'erogazione del finanziamento e non ha provato l'adempimento.
A tale proposito vale la pena ricordare che la cartella di pagamento opposta
è stata emessa sul presupposto del mancato rimborso di un finanziamento agevolato legato agli incentivi all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego introdotti con il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
La cartella esattoriale opposta, a pagina 5, nella sezione “dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo” fa espresso riferimento all'ingiunzione n. 78230093003 del 20.7.2015 notificata il 10.8.2015.
Nel caso di specie, l'appellato ha contestato di aver ricevuto l'ingiunzione richiamata nella cartella di pagamento impugnata, e l'agente della riscossione non ha prodotto la copia dell'avviso di accertamento notificato, né ha richiesto la chiamata in causa dell'Ente impositore, affinché vi provvedesse.
Osserva il Collegio che, allo stato, non sussiste agli atti la prova dell'effettiva notifica ad della sopra citata ingiunzione di pagamento e che, sul Controparte_1 punto, si è limitata ad affermare la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, in quanto la doglianza non sarebbe riferibile all'operato della medesima, ma dell'ente impositore, ovvero dell'
[...]
che Controparte_2 aveva emesso e notificato l'ingiunzione ed il ruolo.
Ritiene la Corte che nella fattispecie oggetto di causa debba trovare applicazione il principio di cui all'art.39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, per cui: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l'agente della riscossione, rilevando l'esistenza di vizi riferibili alla pretesa creditoria, è dunque onere del medesimo agente della riscossione chiamare in causa l'ufficio competente ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una condanna;
la partecipazione dell'ente impositore alla lite avrebbe dovuto dunque essere sollecitata dall'agente della riscossione.
Nel caso di specie, quindi, di nessun pregio risulta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da al fine di superare le Parte_1 conseguenze della carenza probatoria in punto di notifica dell'ingiunzione di pagamento, senza tuttavia provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore.
12 La notifica dell'ingiunzione prodromica all'emissione della cartella di pagamento impugnata deve dunque considerarsi non provata;
a tale proposito, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno a più riprese statuito che l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione determina la nullità dell'atto conseguenziale: “L'omessa notificazione di un atto presupposto è un vizio procedurale che determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria e comporta la nullità dell'atto consequenziale” (Cass. civ. sez. un., n.16412/2007) ed ancora: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato)” (Cass. civ., sez. un., n.5791/2008).
Tale principio, ribadito costantemente nelle pronunce della suprema Corte (ex multis: Cass. civ. n.7746/2022, Cass. civ. n.1144/2018, Cass. civ.n. 1532/2012,
Cass. civ. n. 1430/2003), in assenza di prova della notificazione all'appellato della sopra richiamata ingiunzione, appare idonea a confermare, pur se per motivazione diversa, la sentenza di primo grado, con accoglimento del motivo di opposizione sub 4 della comparsa in riassunzione ex art.125 disp. att. c.p.c. depositata da avanti al Tribunale di Lucca e riproposto ex art. 346 c.p.c. avanti Controparte_1 al giudice di secondo grado.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
886/2022 resa in data 16.9.2022 dal Tribunale di Lucca;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
13 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 3.3.2025.
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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