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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6166/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De UC Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina francese
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Araldi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Federica Gabrielli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Beaudignies (Francia) in data 30.06.2000
(anno 2000 atto n.58 reg. parte 2 serie C)
separati consensualmente con verbale in data 19.10.2015 omologato con decreto del 03.12.2015 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], residente a [...]
Cervino n. 2, c.f. , cittadino italiano, maggiorenne non economicamente CodiceFiscale_3 autosufficiente;
nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 2, c.f. , cittadino italiano, maggiorenne non economicamente CodiceFiscale_4 autosufficiente;
nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 2, c.f. , cittadino italiano, minore di età. CodiceFiscale_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Milano, Via Monte Cervino n. 2, con tutto ciò che l'arreda, viene assegnata, a far tempo dal 01 ottobre 2025, al signor che la abiterà unitamente ai tre figli, Pt_2
UC ancora minorenne e e , maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
2. La mamma potrà frequentare liberamente i figli accordandosi direttamente con loro.
Con riguardo al figlio minore UC, questi trascorrerà con la mamma, fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera dopo cena;
durante le vacanze scolastiche i genitori staranno con UC per almeno 15 giorni consecutivi ciascuno con periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Il periodo di vacanza scolastica natalizia sarà suddiviso paritariamente tra i genitori;
i periodi di festività pasquale e gli altri periodi di chiusura scolastica saranno suddivisi paritariamente tra i genitori, secondo il principio per cui la festività segue la competenza del weekend a cui è collegata.
3. Da ottobre 2025 la mamma contribuirà al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti mediante il versato, in favore del padre, della somma mensile di
€ 200,00.- per ciascun figlio purché effettivamente convivente con il padre, importo soggetto a Parte rivalutazione annuale in base agli indici Istat costo vita dal mese di ottobre 2026 su base ottobre 2025, mediante versamento dell'importo a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: CC FINECO [...]
Diversamente:
- se i figli si dovessero allontanare per lunghi periodi dalla casa familiare per ragioni di studio, il contributo verrà versato direttamente al figlio e, se necessario, rideterminato dai genitori anche con un semplice scambio di mail;
- se uno o più figli decidessero di stare con ciascun genitore a settimane alterne, il contributo al mantenimento cesserà automaticamente per il figlio che dovesse assumere tale decisione, e per lui i genitori provvederanno al mantenimento diretto;
- se uno o più figli decidessero di convivere con la mamma il contributo al mantenimento da essa corrisposto cesserà automaticamente per il figlio che dovesse assumere tale decisione. Per tale/i figlio/figli il contributo al mantenimento così come sopra indicato e, se del caso, rivalutato, sarà di conseguenza posto a carico del padre.
L'importo sopra indicato a titolo di mantenimento comprenderà: vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, medicinali da banco, e piccole spese quotidiane. Tutte le altre spese ordinarie, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), spese di abbigliamento e paghetta mensile saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Così pure saranno sopportate dai genitori, in ragione del 70% la mamma e del 30% il padre, tutte le altre spese da sostenere nell'interesse i figli ed aventi carattere straordinario secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo. a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso in cui il pagamento di una o più spese straordinarie venga anticipato, nel reciproco accordo, da uno dei due genitori, il relativo rendiconto avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti, verrà trasmesso dall'uno all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo.
4. La signora si farà carico del pagamento della signora o di altra persona, Parte_1 Parte_4 impiegata per 5 ore settimanali per la pulizia della casa di Monte Cervino n. 2;
5. Le pari danno atto sin da ora che se il padre volesse intraprendere una convivenza nella casa coniugale dovrà, preventivamente, informare i figli per raccogliere il loro consenso;
6. I genitori dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altro.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7. Una volta che il figlio UC avrà concluso il ciclo di studi di scuola secondaria di secondo grado,
e comunque dopo il dicembre 2029, anche alla luce delle scelte scolastiche e di vita dei figli, le parti si confronteranno al fine di valutare la migliore destinazione della casa coniugale sita in
Milano, via Monte Cervino n. 2, anche con l'eventuale messa in vendita della stessa a terzi al prezzo di mercato, ovvero con riscatto dell'un proprietario della quota dell'altro. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano vicendevolmente in tal senso.
I coniugi danno altresì atto che, dal 2017 ad oggi, la signora ha sopportato in modo Parte_1 esclusivo le spese straordinarie relative all'immobile così come specificate nel documento n. 5 allegato al ricorso congiunto, e ciò per complessivi € 17.491,69.-. Si precisa che non è intenzione della signora chiedere il pagamento del 50% di tali somme al marito, ma tali somme Parte_1 verranno considerate in compensazione per le spese straordinarie che dovranno essere affrontate nei prossimi anni per la manutenzione straordinaria dell'immobile che, pertanto, il signor Pt_2 sopporterà in modo esclusivo fino alla concorrenza del suindicato importo. Oltre a detto importo le spese straordinarie, che dovranno essere concordate tra i comproprietari, verranno tra loro suddivise al 50%.
8. La signora si impegna a lasciare la casa coniugale, asportando dalla stessa i propri effetti Parte_1 personali, entro e non oltre il 30.09.2025, così che il signor possa trasferirvisi il primo Pt_2 ottobre 2025.
9. Spese della procedura compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Beaudignies (Francia) in data 30 giugno
2000 da e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De UC Dott. ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De UC Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina francese
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Araldi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Federica Gabrielli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Beaudignies (Francia) in data 30.06.2000
(anno 2000 atto n.58 reg. parte 2 serie C)
separati consensualmente con verbale in data 19.10.2015 omologato con decreto del 03.12.2015 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], residente a [...]
Cervino n. 2, c.f. , cittadino italiano, maggiorenne non economicamente CodiceFiscale_3 autosufficiente;
nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 2, c.f. , cittadino italiano, maggiorenne non economicamente CodiceFiscale_4 autosufficiente;
nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 2, c.f. , cittadino italiano, minore di età. CodiceFiscale_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Milano, Via Monte Cervino n. 2, con tutto ciò che l'arreda, viene assegnata, a far tempo dal 01 ottobre 2025, al signor che la abiterà unitamente ai tre figli, Pt_2
UC ancora minorenne e e , maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
2. La mamma potrà frequentare liberamente i figli accordandosi direttamente con loro.
Con riguardo al figlio minore UC, questi trascorrerà con la mamma, fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera dopo cena;
durante le vacanze scolastiche i genitori staranno con UC per almeno 15 giorni consecutivi ciascuno con periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Il periodo di vacanza scolastica natalizia sarà suddiviso paritariamente tra i genitori;
i periodi di festività pasquale e gli altri periodi di chiusura scolastica saranno suddivisi paritariamente tra i genitori, secondo il principio per cui la festività segue la competenza del weekend a cui è collegata.
3. Da ottobre 2025 la mamma contribuirà al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti mediante il versato, in favore del padre, della somma mensile di
€ 200,00.- per ciascun figlio purché effettivamente convivente con il padre, importo soggetto a Parte rivalutazione annuale in base agli indici Istat costo vita dal mese di ottobre 2026 su base ottobre 2025, mediante versamento dell'importo a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: CC FINECO [...]
Diversamente:
- se i figli si dovessero allontanare per lunghi periodi dalla casa familiare per ragioni di studio, il contributo verrà versato direttamente al figlio e, se necessario, rideterminato dai genitori anche con un semplice scambio di mail;
- se uno o più figli decidessero di stare con ciascun genitore a settimane alterne, il contributo al mantenimento cesserà automaticamente per il figlio che dovesse assumere tale decisione, e per lui i genitori provvederanno al mantenimento diretto;
- se uno o più figli decidessero di convivere con la mamma il contributo al mantenimento da essa corrisposto cesserà automaticamente per il figlio che dovesse assumere tale decisione. Per tale/i figlio/figli il contributo al mantenimento così come sopra indicato e, se del caso, rivalutato, sarà di conseguenza posto a carico del padre.
L'importo sopra indicato a titolo di mantenimento comprenderà: vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, medicinali da banco, e piccole spese quotidiane. Tutte le altre spese ordinarie, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), spese di abbigliamento e paghetta mensile saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Così pure saranno sopportate dai genitori, in ragione del 70% la mamma e del 30% il padre, tutte le altre spese da sostenere nell'interesse i figli ed aventi carattere straordinario secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo. a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso in cui il pagamento di una o più spese straordinarie venga anticipato, nel reciproco accordo, da uno dei due genitori, il relativo rendiconto avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti, verrà trasmesso dall'uno all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo.
4. La signora si farà carico del pagamento della signora o di altra persona, Parte_1 Parte_4 impiegata per 5 ore settimanali per la pulizia della casa di Monte Cervino n. 2;
5. Le pari danno atto sin da ora che se il padre volesse intraprendere una convivenza nella casa coniugale dovrà, preventivamente, informare i figli per raccogliere il loro consenso;
6. I genitori dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altro.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7. Una volta che il figlio UC avrà concluso il ciclo di studi di scuola secondaria di secondo grado,
e comunque dopo il dicembre 2029, anche alla luce delle scelte scolastiche e di vita dei figli, le parti si confronteranno al fine di valutare la migliore destinazione della casa coniugale sita in
Milano, via Monte Cervino n. 2, anche con l'eventuale messa in vendita della stessa a terzi al prezzo di mercato, ovvero con riscatto dell'un proprietario della quota dell'altro. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano vicendevolmente in tal senso.
I coniugi danno altresì atto che, dal 2017 ad oggi, la signora ha sopportato in modo Parte_1 esclusivo le spese straordinarie relative all'immobile così come specificate nel documento n. 5 allegato al ricorso congiunto, e ciò per complessivi € 17.491,69.-. Si precisa che non è intenzione della signora chiedere il pagamento del 50% di tali somme al marito, ma tali somme Parte_1 verranno considerate in compensazione per le spese straordinarie che dovranno essere affrontate nei prossimi anni per la manutenzione straordinaria dell'immobile che, pertanto, il signor Pt_2 sopporterà in modo esclusivo fino alla concorrenza del suindicato importo. Oltre a detto importo le spese straordinarie, che dovranno essere concordate tra i comproprietari, verranno tra loro suddivise al 50%.
8. La signora si impegna a lasciare la casa coniugale, asportando dalla stessa i propri effetti Parte_1 personali, entro e non oltre il 30.09.2025, così che il signor possa trasferirvisi il primo Pt_2 ottobre 2025.
9. Spese della procedura compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Beaudignies (Francia) in data 30 giugno
2000 da e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De UC Dott. ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG