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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL PROPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In persona del giudice unico dott. Sergio Cassano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 140/2024, avente ad oggetto “liquidazione degli onorari e diritti di avvocato”, vertente
TRA
avv. Alfieri , difeso in proprio ex art. 86 cpc e, congiuntamente, dall'avv. Anna Pt_1 Parte_2
Cotugno giusta procura speciale alle liti allegata in atti;
ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gadaleta e Maria Cellamare come da CP_1
mandato in atti; resistente
Conclusioni come da verbale del 12.3.2025.
************
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 28 l.n. 794 del 19541, 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies cpc, depositato il 19.12.2023, l'Avv. Alfieri Luigi Maria Zullino ha convenuto in giudizio la sig.ra chiedendo di condannarla al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva CP_1 somma di € 3.523,77 (in essa già inclusi il 15% per rimborso forfettario spese, IVA e CAP), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quella differente somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Deduceva il professionista di aver ricevuto mandato il 9.6.2021 dalla sig.ra per proporre CP_1
istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare n. 271/2020 R.G.E. promosso in danno della mandante;
di aver eseguito le seguenti attività pagina 1 di 6 processuali: studio controversia;
introduttiva del giudizio;
istruttoria e trattazione;
che aveva partecipato a tre udienze e redatto il primo scritto difensivo cui era conseguito l'accoglimento dell'istanza di conversione con concessione della richiesta di rateizzazione in 48 ratei a favore della sig.ra nella redazione di istanza di anticipazione di udienza, di nota di deposito del CP_1
06.10.2022, della nota spese e nella relativa attività di comunicazione informativa;
che, a seguito della revoca del mandato, avvenuta il 23.5.2023, aveva richiesto il pagamento delle sue competenze senza ottenerle;
che la somma che gli spettava ex D.M. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c. ammontava ad euro €
3.523,77 comprensiva di 15% rfs, IVA e CAP, calcolato il compenso sia per la “fase introduttiva” (euro
1.433 netti) che per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (euro 982 netti) (doc. n. 9 e 13 fasc. Zullino).
Fissata dal giudice l'udienza di trattazione, si è costituita la sig.ra con comparsa CP_1
depositata il 3.5.2024, impugnando e contestando ogni avverso dedotto e prodotto, perché infondato in fatto e diritto, e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
Ha eccepito in via principale che nel D.M. n.55/2014 neanche a seguito delle modifiche di cui al D.M.
147/2022 vi è alcun riferimento al procedimento ex art. 495 c.p.c., almeno per quanto riguarda le competenze del difensore dell'esecutato, per cui i corrispettivi richiesti non sarebbero dovuti perché non rientrerebbero in alcun parametro legislativo;
in via subordinata ha rilevato che comunque i riferimenti operati dal ricorrente non sarebbero assolutamente idonei ai fini della liquidazione in quanto il procedimento in parola consiste nella mera predisposizione di un istanza semplicissima e che non richiede alcuno studio di diritto.
Alla udienza del 12.3.2025 la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.co. cpc all'esito della discussione orale.
***********
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto dato atto che questo Tribunale è l'ufficio giudiziario funzionalmente competente alla liquidazione richiesta per la previsione dell'art. 14, co. 2, d.lgs. n. 150 del 2011 e che, a mente dell'art. 3 co. 1 del medesimo d.lgs., non è consentita la conversione del rito.
E' provato in atti, e non è stato contestato, che l'avv. Alfieri L. M. Zullino -odierno ricorrente- prestò la propria opera professionale, su mandato della resistente sig.ra rilasciato il 9.6.2021, per CP_1
proporre istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 271/2020 R.G.E. promosso in suo danno dalla per un credito Parte_3 dell'importo di euro 53.129,04 (v. doc.n. 1, 2, 3 e 4 fasc. ); che l'istanza fu depositata e che, Pt_1 all'esito della udienza di trattazione del 18.2.2022, venne accolta con rateizzazione del pagamento in
48 rate mensili (v. doc.ti n. 5 e 6 ibidem). L'incarico fu portato a termine a maggio 2023.
pagina 2 di 6 Altrettanto pacifico è che, al momento del conferimento dell'incarico, non fu pattuito il compenso del difensore né presentato un preventivo scritto, come imposto dall'art. 13 co. 5 della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla l.n. 247 del 2012 (oltre che dall'art. 9 co. 4 d.l.n.
1 del 2012).
La resistente ha eccepito innanzitutto l'improponibilità della domanda di liquidazione per parcellizzazione del credito.
Sostiene la che avendo l'avv. proposto contro di lei, oltre quello presente, altri due CP_1 Pt_1
giudizi per la liquidazione di propri crediti professionali, tanto avrebbe fatto al solo scopo di aggravarne la situazione debitoria, con conseguente abuso degli strumenti processuali.
In effetti è documentato in atti che l'avv. innanzi a questo Tribunale ha proposto altre due Pt_1
domande di liquidazione dei compensi: una il 18.7.2023 contro le sig.re e Controparte_2
(proc.n. 8743/2023, assegnato alla giudice dott.sa L. del Monaco) e l'altra il 4.1.2024 CP_1
contro i sig.ri in qualità di titolare della omonima ditta, nonché la sig.ra Controparte_3 [...]
in qualità di garante, assegnato a questo stesso magistrato (proc.n. 580 del 2024). Il primo CP_1
procedimento ha per oggetto una azione per risarcimento del danno da inadempimento contrattuale promossa ex art. 702 bis cpc dalle dette e ed il secondo la Controparte_2 CP_1
revocazione ex art. 395 comma 1, n. 1 e n. 2 c.p.c., della sentenza n. 389/2009, depositata in data
3.2.2009, resa dal Tribunale di Bari con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da CP_3
alla sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 20.3.2006 su istanza delle creditrici
[...] ricorrenti e In quest'ultimo la è stata Parte_4 Parte_5 CP_1 chiamata come garante per il pagamento del compenso professionale pattuito tra l'avv. e il sig. Pt_1
(doc.n. 5 fasc. . CP_4 CP_1
Ebbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'indirizzo per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, si traduce in una unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, ponendosi in contrasto sia della regola di correttezza e buona fede (oggettiva) che specifica, nel contesto del rapporto obbligatorio, gli “inderogabili doveri di solidarietà”, il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 della Costituzione sia in relazione al canone del giusto processo di cui al novellato art. 111 della Costituzione, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (tra le tante: Cass. SU 15
pagina 3 di 6 novembre 2007, n. 23726; per una più recente applicazione di tale principio v., in motivazione, Cass.
SU 19 febbraio 2020 n. 4247).
Pertanto la proposizione da parte del creditore, che agisca in virtù di un unico rapporto obbligatorio
(che abbia origine contrattuale o meno non rileva), di distinte domande senza far luogo al cumulo è ipotesi meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.
Nel caso di specie l'avv. ha proposto tre diverse domande di liquidazione aventi origine in tre Pt_1
distinti rapporti professionali e, per tale ragione, non ha certo abusato del proprio diritto di azione ricorrendo legittimamente alla separata tutela processuale di crediti da lui maturati in relazione, per l'appunto, a distinti rapporti professionali e quindi a crediti di diversa origine.
Rigettata l'eccezione preliminare e passando al merito della lite, merita ricordare che ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso del professionista, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice: l'elencazione predetta ha carattere gerarchico
(cfr., sul punto, Cass. n. 1223/2003; 9514/1996; n. 2491/1984), avendo il legislatore conferito criterio preferenziale all'accordo delle parti, con la conseguenza che risulta precluso al giudice il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni, appunto, risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr., sul punto, Cass. n.
29837/2011).
A seguito della abrogazione del sistema tariffario, disposta con d.l. n. 1 del 2012 art. 9, sotto il vigore degli attuali parametri professionali la necessità del ricorso al giudice, per la liquidazione del compenso, è stato ribadito per gli avvocati dell'art. 1 del DM n. 55 del 2014.
Come si è visto l'incarico conferito nel caso de quo aveva ad oggetto un'istanza di conversione di un pignoramento immobiliare notificato alla odierna resistente in relazione ad un credito ammontante ad euro 53.129,04.
Ebbene, nei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e ss.mm., secondo i quali il compenso è ora liquidato per fasi, quanto al procedimento esecutivo all'art. 4, comma 5, alla lettera e) si prevede una
“fase di studio e introduttiva” che comprende “la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali,
l'esame dei relativi atti”, ossia tutta l'assistenza data ai creditori -quello principale o gli interventori- che agiscono in executivis, mentre secondo la lettera f) la “fase istruttoria e di trattazione” comprende
“ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo” ivi comprendendosi tutte le ulteriori attività difensive, diverse da pagina 4 di 6 quelle prima dette, e che riguardano sia il creditore che il debitore esecutato. Nel suddetto limite, e quindi con l'esclusione della fase di “studio e introduttiva” nella liquidazione giudiziale in base ai parametri di legge della prestazione del difensore dell'esecutato, deve quindi ritenersi fondata e accogliersi l'eccezione di parte resistente.
Valutato quindi il valore della causa (53.129,04), prossimo al minimo dello scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00, la assoluta semplicità dell'attività svolta dal difensore (v., in partic.,
l'istanza di conversione sub doc. n. 2 fasc. ) e la mancata sottoposizione al cliente del Pt_1 preventivo, appare congruo liquidare l'importo previsto per la sola fase di “fase istruttoria e di trattazione” delle “procedure esecutive immobiliari”, la sola che può essere riconosciuta per la difesa del debitore esecutato, ridotta del 30% e quindi euro 687,40 (982 – 30%), oltre 15% per rfs, iva e cap.
In conclusione l'ammontare complessivo dovuto dalla al ricorrente è pari ad euro CP_1
687,40 oltre 15% per rfs, iva e cap.
Sugli importi spettanti vanno computati gli interessi legali dalla messa in mora (12.7.2023) sino al saldo (cfr. sul punto da ultimo Cass. n. 11523 del 2024). Non spetta invece la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55 del 2014 ss.mm. secondo lo scaglione di competenza (fino a euro 1.100), al minimo di parametro attesa la estrema semplicità del giudizio, con aumento ex art. 4 co. 1 bis DM n. 55/2014 e con compensazione per la metà atteso l'accoglimento estremamente ridotto della domanda.
La presente sentenza a mente dell'art. 14, ultimo comma, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla domanda proposta dall'avv. A.L.M. Zullino contro con ricorso dep. il 19.12.2023, CP_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto liquida in favore dell'avv. Alfieri L. M.
Zullino per l'attività difensiva prestata in favore di nel giudizio civile di cui in CP_1
motivazione la complessiva somma di euro 687,40 oltre 15% per rfs, iva e cap, e per l'effetto condanna la detta al relativo pagamento, oltre interessi legali dal 12.7.2023 sino al CP_1
saldo;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite che liquida, previa CP_1
compensazione per la metà, in euro 62,50 per spese vive ed euro 190,90 per onorario (studio 66 introduttiva 66 trattazione 100 e decisionale 100=332+15%:2), oltre 15% per spese generali, cap e Iva se dovute.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bari il 17.3.2025
Il Giudice dott. Sergio Cassano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL PROPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In persona del giudice unico dott. Sergio Cassano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 140/2024, avente ad oggetto “liquidazione degli onorari e diritti di avvocato”, vertente
TRA
avv. Alfieri , difeso in proprio ex art. 86 cpc e, congiuntamente, dall'avv. Anna Pt_1 Parte_2
Cotugno giusta procura speciale alle liti allegata in atti;
ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gadaleta e Maria Cellamare come da CP_1
mandato in atti; resistente
Conclusioni come da verbale del 12.3.2025.
************
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 28 l.n. 794 del 19541, 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies cpc, depositato il 19.12.2023, l'Avv. Alfieri Luigi Maria Zullino ha convenuto in giudizio la sig.ra chiedendo di condannarla al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva CP_1 somma di € 3.523,77 (in essa già inclusi il 15% per rimborso forfettario spese, IVA e CAP), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quella differente somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Deduceva il professionista di aver ricevuto mandato il 9.6.2021 dalla sig.ra per proporre CP_1
istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare n. 271/2020 R.G.E. promosso in danno della mandante;
di aver eseguito le seguenti attività pagina 1 di 6 processuali: studio controversia;
introduttiva del giudizio;
istruttoria e trattazione;
che aveva partecipato a tre udienze e redatto il primo scritto difensivo cui era conseguito l'accoglimento dell'istanza di conversione con concessione della richiesta di rateizzazione in 48 ratei a favore della sig.ra nella redazione di istanza di anticipazione di udienza, di nota di deposito del CP_1
06.10.2022, della nota spese e nella relativa attività di comunicazione informativa;
che, a seguito della revoca del mandato, avvenuta il 23.5.2023, aveva richiesto il pagamento delle sue competenze senza ottenerle;
che la somma che gli spettava ex D.M. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c. ammontava ad euro €
3.523,77 comprensiva di 15% rfs, IVA e CAP, calcolato il compenso sia per la “fase introduttiva” (euro
1.433 netti) che per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (euro 982 netti) (doc. n. 9 e 13 fasc. Zullino).
Fissata dal giudice l'udienza di trattazione, si è costituita la sig.ra con comparsa CP_1
depositata il 3.5.2024, impugnando e contestando ogni avverso dedotto e prodotto, perché infondato in fatto e diritto, e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
Ha eccepito in via principale che nel D.M. n.55/2014 neanche a seguito delle modifiche di cui al D.M.
147/2022 vi è alcun riferimento al procedimento ex art. 495 c.p.c., almeno per quanto riguarda le competenze del difensore dell'esecutato, per cui i corrispettivi richiesti non sarebbero dovuti perché non rientrerebbero in alcun parametro legislativo;
in via subordinata ha rilevato che comunque i riferimenti operati dal ricorrente non sarebbero assolutamente idonei ai fini della liquidazione in quanto il procedimento in parola consiste nella mera predisposizione di un istanza semplicissima e che non richiede alcuno studio di diritto.
Alla udienza del 12.3.2025 la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.co. cpc all'esito della discussione orale.
***********
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto dato atto che questo Tribunale è l'ufficio giudiziario funzionalmente competente alla liquidazione richiesta per la previsione dell'art. 14, co. 2, d.lgs. n. 150 del 2011 e che, a mente dell'art. 3 co. 1 del medesimo d.lgs., non è consentita la conversione del rito.
E' provato in atti, e non è stato contestato, che l'avv. Alfieri L. M. Zullino -odierno ricorrente- prestò la propria opera professionale, su mandato della resistente sig.ra rilasciato il 9.6.2021, per CP_1
proporre istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 271/2020 R.G.E. promosso in suo danno dalla per un credito Parte_3 dell'importo di euro 53.129,04 (v. doc.n. 1, 2, 3 e 4 fasc. ); che l'istanza fu depositata e che, Pt_1 all'esito della udienza di trattazione del 18.2.2022, venne accolta con rateizzazione del pagamento in
48 rate mensili (v. doc.ti n. 5 e 6 ibidem). L'incarico fu portato a termine a maggio 2023.
pagina 2 di 6 Altrettanto pacifico è che, al momento del conferimento dell'incarico, non fu pattuito il compenso del difensore né presentato un preventivo scritto, come imposto dall'art. 13 co. 5 della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla l.n. 247 del 2012 (oltre che dall'art. 9 co. 4 d.l.n.
1 del 2012).
La resistente ha eccepito innanzitutto l'improponibilità della domanda di liquidazione per parcellizzazione del credito.
Sostiene la che avendo l'avv. proposto contro di lei, oltre quello presente, altri due CP_1 Pt_1
giudizi per la liquidazione di propri crediti professionali, tanto avrebbe fatto al solo scopo di aggravarne la situazione debitoria, con conseguente abuso degli strumenti processuali.
In effetti è documentato in atti che l'avv. innanzi a questo Tribunale ha proposto altre due Pt_1
domande di liquidazione dei compensi: una il 18.7.2023 contro le sig.re e Controparte_2
(proc.n. 8743/2023, assegnato alla giudice dott.sa L. del Monaco) e l'altra il 4.1.2024 CP_1
contro i sig.ri in qualità di titolare della omonima ditta, nonché la sig.ra Controparte_3 [...]
in qualità di garante, assegnato a questo stesso magistrato (proc.n. 580 del 2024). Il primo CP_1
procedimento ha per oggetto una azione per risarcimento del danno da inadempimento contrattuale promossa ex art. 702 bis cpc dalle dette e ed il secondo la Controparte_2 CP_1
revocazione ex art. 395 comma 1, n. 1 e n. 2 c.p.c., della sentenza n. 389/2009, depositata in data
3.2.2009, resa dal Tribunale di Bari con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da CP_3
alla sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 20.3.2006 su istanza delle creditrici
[...] ricorrenti e In quest'ultimo la è stata Parte_4 Parte_5 CP_1 chiamata come garante per il pagamento del compenso professionale pattuito tra l'avv. e il sig. Pt_1
(doc.n. 5 fasc. . CP_4 CP_1
Ebbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'indirizzo per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, si traduce in una unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, ponendosi in contrasto sia della regola di correttezza e buona fede (oggettiva) che specifica, nel contesto del rapporto obbligatorio, gli “inderogabili doveri di solidarietà”, il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 della Costituzione sia in relazione al canone del giusto processo di cui al novellato art. 111 della Costituzione, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (tra le tante: Cass. SU 15
pagina 3 di 6 novembre 2007, n. 23726; per una più recente applicazione di tale principio v., in motivazione, Cass.
SU 19 febbraio 2020 n. 4247).
Pertanto la proposizione da parte del creditore, che agisca in virtù di un unico rapporto obbligatorio
(che abbia origine contrattuale o meno non rileva), di distinte domande senza far luogo al cumulo è ipotesi meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.
Nel caso di specie l'avv. ha proposto tre diverse domande di liquidazione aventi origine in tre Pt_1
distinti rapporti professionali e, per tale ragione, non ha certo abusato del proprio diritto di azione ricorrendo legittimamente alla separata tutela processuale di crediti da lui maturati in relazione, per l'appunto, a distinti rapporti professionali e quindi a crediti di diversa origine.
Rigettata l'eccezione preliminare e passando al merito della lite, merita ricordare che ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso del professionista, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice: l'elencazione predetta ha carattere gerarchico
(cfr., sul punto, Cass. n. 1223/2003; 9514/1996; n. 2491/1984), avendo il legislatore conferito criterio preferenziale all'accordo delle parti, con la conseguenza che risulta precluso al giudice il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni, appunto, risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr., sul punto, Cass. n.
29837/2011).
A seguito della abrogazione del sistema tariffario, disposta con d.l. n. 1 del 2012 art. 9, sotto il vigore degli attuali parametri professionali la necessità del ricorso al giudice, per la liquidazione del compenso, è stato ribadito per gli avvocati dell'art. 1 del DM n. 55 del 2014.
Come si è visto l'incarico conferito nel caso de quo aveva ad oggetto un'istanza di conversione di un pignoramento immobiliare notificato alla odierna resistente in relazione ad un credito ammontante ad euro 53.129,04.
Ebbene, nei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e ss.mm., secondo i quali il compenso è ora liquidato per fasi, quanto al procedimento esecutivo all'art. 4, comma 5, alla lettera e) si prevede una
“fase di studio e introduttiva” che comprende “la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali,
l'esame dei relativi atti”, ossia tutta l'assistenza data ai creditori -quello principale o gli interventori- che agiscono in executivis, mentre secondo la lettera f) la “fase istruttoria e di trattazione” comprende
“ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo” ivi comprendendosi tutte le ulteriori attività difensive, diverse da pagina 4 di 6 quelle prima dette, e che riguardano sia il creditore che il debitore esecutato. Nel suddetto limite, e quindi con l'esclusione della fase di “studio e introduttiva” nella liquidazione giudiziale in base ai parametri di legge della prestazione del difensore dell'esecutato, deve quindi ritenersi fondata e accogliersi l'eccezione di parte resistente.
Valutato quindi il valore della causa (53.129,04), prossimo al minimo dello scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00, la assoluta semplicità dell'attività svolta dal difensore (v., in partic.,
l'istanza di conversione sub doc. n. 2 fasc. ) e la mancata sottoposizione al cliente del Pt_1 preventivo, appare congruo liquidare l'importo previsto per la sola fase di “fase istruttoria e di trattazione” delle “procedure esecutive immobiliari”, la sola che può essere riconosciuta per la difesa del debitore esecutato, ridotta del 30% e quindi euro 687,40 (982 – 30%), oltre 15% per rfs, iva e cap.
In conclusione l'ammontare complessivo dovuto dalla al ricorrente è pari ad euro CP_1
687,40 oltre 15% per rfs, iva e cap.
Sugli importi spettanti vanno computati gli interessi legali dalla messa in mora (12.7.2023) sino al saldo (cfr. sul punto da ultimo Cass. n. 11523 del 2024). Non spetta invece la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55 del 2014 ss.mm. secondo lo scaglione di competenza (fino a euro 1.100), al minimo di parametro attesa la estrema semplicità del giudizio, con aumento ex art. 4 co. 1 bis DM n. 55/2014 e con compensazione per la metà atteso l'accoglimento estremamente ridotto della domanda.
La presente sentenza a mente dell'art. 14, ultimo comma, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla domanda proposta dall'avv. A.L.M. Zullino contro con ricorso dep. il 19.12.2023, CP_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto liquida in favore dell'avv. Alfieri L. M.
Zullino per l'attività difensiva prestata in favore di nel giudizio civile di cui in CP_1
motivazione la complessiva somma di euro 687,40 oltre 15% per rfs, iva e cap, e per l'effetto condanna la detta al relativo pagamento, oltre interessi legali dal 12.7.2023 sino al CP_1
saldo;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite che liquida, previa CP_1
compensazione per la metà, in euro 62,50 per spese vive ed euro 190,90 per onorario (studio 66 introduttiva 66 trattazione 100 e decisionale 100=332+15%:2), oltre 15% per spese generali, cap e Iva se dovute.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bari il 17.3.2025
Il Giudice dott. Sergio Cassano
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