Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2024, n. 28078
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Sentenza 30 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, il 3 ottobre 2024, con numero di registro generale 9288/2020. Le parti in causa erano una ricorrente, che chiedeva l'esecuzione specifica di un obbligo di sottoscrizione di una dichiarazione surrogatoria, e una banca, che si opponeva sostenendo l'inidoneità della richiesta e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La ricorrente, dopo aver subito una pronuncia di improcedibilità da parte della Corte di Appello di Catania, ha impugnato tale decisione, contestando l'erroneità della declaratoria di improcedibilità e chiedendo di esaminare il merito della causa.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di Appello avesse applicato erroneamente l'art. 346 c.p.c., imponendo alla ricorrente l'onere di riproporre la domanda di merito assorbita dalla decisione di rito. La Cassazione ha sottolineato che, in caso di impugnazione di una decisione che ha dichiarato improcedibile la domanda, l'appellante non è tenuto a riproporre le domande assorbite, poiché l'impugnativa stessa implica la volontà di proseguire nel giudizio. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Catania per l'esame del merito e la liquidazione delle spese.

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Massime1

L'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure. (Principio affermato in relazione ad un atto di gravame, avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui le domande di merito oggetto di assorbimento c.d. improprio per effetto della pronunzia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2024, n. 28078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28078
    Data del deposito : 30 ottobre 2024

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