Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Vespa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Brigida n. 39;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato su sentenza n. 440/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro e Previdenza nei confronti del Ministero della Salute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già riconosciuto titolare dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per aver contratto l’epatite da virus HCV in conseguenza di emotrasfusioni, ha agito dinanzi a questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 440/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro e Previdenza, depositata il 1° marzo 2023, non impugnata e divenuta pertanto definitiva.
Tale sentenza, pronunciata all’esito del ricorso proposto il 23 marzo 2018, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire dal Ministero della Salute la somma di € 5.086,96, a titolo di differenze maturate per effetto della rivalutazione monetaria dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, relativamente al periodo compreso tra il 1° maggio 2009 e il 21 dicembre 2011, nonché gli interessi legali dalla maturazione del credito fino all’integrale soddisfo.
In precedenza, il ricorrente aveva già ottenuto, con sentenza n. 972/2013 dello stesso Tribunale, l’integrazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 30 aprile 2009.
Nonostante la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute in data 29 marzo 2023, l’Amministrazione è rimasta inerte per oltre un anno, rendendo necessaria la notificazione di atto di precetto in data 16 ottobre 2024, anch’esso privo di riscontro.
Con attestato di passaggio in giudicato del 13 giugno 2024, il Tribunale ha certificato la definitività della pronuncia, confermando la sua idoneità ad essere oggetto di ottemperanza. Allo stato, sono trascorsi oltre 24 mesi dalla notifica del titolo esecutivo, decurtati i sei mesi di tolleranza richiesti dalla giurisprudenza della Corte EDU, senza che il Ministero abbia adempiuto agli obblighi imposti dalla sentenza.
A fronte della persistente inadempienza dell’Amministrazione e della natura pecuniaria, chiara e non discrezionale dell’obbligo da eseguire, il ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’adozione di un provvedimento che ordini al Ministero della Salute l’integrale esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e la condanna alle spese del presente giudizio.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha depositato la relazione ministeriale attestante il mancato adempimento.
Alla camera di consiglio del 3.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È pacifico che la sentenza n. 440/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia passata in giudicato. Essa reca una condanna diretta e specifica in capo al Ministero della Salute al pagamento di una somma determinata a favore del ricorrente. La stessa è stata notificata in forma esecutiva il 29 marzo 2023 ed è stata corredata da attestazione di giudicato in data 13 giugno 2024.
La natura dell’obbligo imposto è chiaramente pecuniaria e vincolata, e non richiede alcuna attività valutativa o discrezionale da parte dell’Amministrazione. Si tratta quindi di un tipico giudicato suscettibile di esecuzione mediante il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 112 ss. c.p.a.
Nonostante la regolare notificazione del titolo esecutivo e l’ulteriore diffida veicolata mediante atto di precetto notificato il 16 ottobre 2024, il Ministero ha omesso di adempiere. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, per il pagamento dei debiti della P.A. riconosciuti giudizialmente, risulta ampiamente decorso.
Tanto premesso, in assenza di autonomo adempimento da parte del Ministero, va dichiarato l'obbligo dello stesso di conformarsi al giudicato de quo, provvedendo al pagamento delle somme così come statuito nel dispositivo della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute o un funzionario all'uopo delegato il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell'espletamento dell'incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza in calce all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza n. 440/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro e Previdenza, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute o un funzionario all'uopo delegato del Ministero intimato, con facoltà di delega, che - su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione - provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza;
condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.