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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG 726 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
Avv. ND RO del foro di Firenze, in proprio appellante nei confronti di
ora con Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Stefano Pastorelli di Firenze
Avv. Stefano Pastorelli di Firenze, in proprio
appellati
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
; Controparte_6
; Controparte_7
; CP_8
Consiglio Ordine avvocati Firenze;
appellati contumaci
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2632/2021 resa dal Tribunale Firenze in data 13.10.2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Tutto ciò premesso, ricorre all'intestata Corte di appello di Firenze per la revoca della sentenza impugnata e in accoglimento all'eccezione di estinzione, dichiarare l'estinzione del processo rgei
287/15 del Tribunale di Firenze. Condannare controparte, al pagamento di somme per spese e danni processuali oltre oneri ed esborsi di legge, per grado. Condanna ex art.
96 c. I-III cpc per grado, in “dolo e colpa grave” per gli appellati e Avv. Stefano Controparte_2
Pastorelli: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti. In rito: dichiarare la nullità dell'impugnazione per le ragioni sopra esposte. In ogni caso, con condanna di controparte a rifondere all'esponente le spese di lite, incluso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. Stefano
Pastorelli, che se ne dichiara antistatario non avendo percepito alcuna somma da Agenzia delle Entrate
Riscossione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La vicenda in esame ha ad oggetto l'appello contro la decisione di conferma, in sede di reclamo, di un provvedimento del giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura esecutiva avente ad oggetto un immobile di proprietà di ND RO, poi venduto all'asta.
L'avv. RO lamentava la mancata estinzione della procedura esecutiva RGE 287/15 che la vedeva nelle vesti di debitrice esecutata. Con il provvedimento
2 dell'08.05.2021– oggetto del reclamo – il GE rigettava le cautele richieste dalla debitrice, attinenti alle richieste di sospensiva nei subprocedimenti cautelari
11) e 12) e testualmente disponeva che: atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza cartolare del 20.4.2021; stante la disposta trattazione congiunta dei ricorsi del 21 e 22.9.2020, giusta provvedimento del 05.11.2020; ritenuti inammissibili detti ricorsi che – invero – si presentano come mera riproposizione di argomenti già spesi in diversi gradi e fasi di giudizio, vagliati e respinti in sede cautelare così come in sede di reclamo, mediante i quali la debitrice lamenta la mancata estinzione della procedura esecutiva. In particolare, l'Avv. RO lamenta in detti ricorsi “gemelli” sia l'erronea qualificazione e numerazione dei subprocedimenti – che non pare sussistere in quanto il potere di qualificazione dei ricorsi spetta al Giudice;
sia la mancata estinzione della procedura, per mancanza di capacità del delegato: doglianza di mancata estinzione anche infondata nel merito, come chiarito da diversi giudicanti e - da ultimo
- in seno alla sentenza R.G. n.10474/2020 emessa dal collegio ai sensi e per gli effetti degli artt.178/630 cpc, alle motivazioni della quale ci si riporta integralmente;
assorbito il vaglio sul periculum, comunque insussistente considerato che il bene è stato già venduto, circostanza questa che determina altresì la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in via cautelare;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.”
La causa procedeva dopo l'assegnazione del termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito per entrambi i subprocedimenti riuniti.
3 Dunque, riassunta per il merito, la stessa causa veniva istruita documentalmente e all'esito la domanda veniva respinta, con condanna alle spese di lite ed anche con condanna ex articolo 96 cpc, con la motivazione che segue: “Secondo la Suprema Corte, infatti, (Cass. Sent.
7726/2016) ai fini dell'applicabilità dell'art.96 co.3 cpc la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere da un danno procurato alla controparte e da una sua richiesta (richiesta che, nel caso di specie, pure è stata espressamente formulata da tutte le controparti costituite) nonchè la coscienza della infondatezza della propria azione, per aver agito senza aver compiuto alcuno sforzo argomentativo, deduttivo, interpretativo per avvedersi della totale carenza di fondatezza del ricorso (nella specie: totale carenza di fondatezza oggettiva, alla luce dell'alluvionale deposito di ricorsi finora effettuato dalla ricorrente, tutti respinti - cfr. provv. giudiziale del 01.09.2020 che pure ne tenta una sintesi).”
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale ha valutato che tramite il reclamo al collegio l'Avv. RO “parrebbe lamentare l'omessa considerazione di cause di estinzione della procedura esecutiva, già poste con ricorsi del 12.12.2017 e
16.5.2019 (cfr. ricorsi “gemelli” del 21.09.2020, di cui era stata disposta la trattazione cautelare congiunta con decreto del 05.11.2020 per la data del 20.4.2021).”
RO stigmatizzava il fatto che il GE non si sarebbe pronunciato sui contenuti del ricorso del 16.5.2019 alla data del 30.6.2020, data in cui con ulteriore ricorso
4 (proposto ex art.512 cpc) la stessa RO chiedeva pronunciamento sul punto, facendo valere altra causa di estinzione atipica. Il tribunale ha chiarito che “il GE, con provvedimento del 01.09.2020, ha preso espressa posizione sul ricorso del 16.05.2019 (classificato “sub
7” secondo l'ordinaria indicazione dei sub procedimenti cautelari) affermando come il ricorso sub 7 (del
16.5.2019) sia pedissequamente richiamato/assorbito nel ricorso sub 8 (del 10.8.2020) - e difatti espressamente ivi si dà per ritrascritto - e come tale ne è possibile un vaglio congiunto nei termini che seguono anche per chiare esigenze di economia processuale e dei giudizi
(…) proseguendo, in tale provvedimento, nell'illustrazione delle ragioni che hanno portato al rigetto della cautela.” Il collegio ha dunque giudicato infondata la doglianza circa il mancato vaglio cautelare sul ricorso del 16.05.2019, chiarendo che i due ricorsi denominati gemelli avevano ad oggetto la stessa doglianza già reiterata in varie procedure e che quindi il tribunale ne aveva deciso uno, valutando assorbito quello uguale. Ha poi anche evidenziato che la doglianza
– “reiterata incidentalmente nel corpo del presente reclamo - relativa alla presunta incapacità del delegato
è stata più volte affrontata nel processo esecutivo e positivamente risolta alla luce del pacifico principio di ultrattività della delega ex art.591 bis cpc.” Il collegio ha proseguito quindi la disamina del reclamo, ritenendo “Quanto al provvedimento oggi impugnato
(datato 08.05.2021) l'Avv. RO rileva che il GE sarebbe incorso in un errore di mera lettura e non di qualificazione giuridica, poiché avrebbe indicato quale
“sub 7” il ricorso del 16.5.2019 mentre la Cancelleria avrebbe così qualificato il ricorso del 30.6.2021.“ Il
5 collegio ha ritenuto il motivo, di stampo prettamente formale, ininfluente ai fini della decisione concretamente assunta dal Giudice col provvedimento reclamato, “poiché attiene alla numerazione officiosa dei copiosi ricorsi depositati dalla odierna reclamante;
i motivi illustrati in detto provvedimento giudiziale sono stati distinti avuto riguardo al concreto contenuto degli atti e hanno riguardato, da un lato i motivi di cui al ricorso del 16.5.2019 (per come reiterato con ricorso del 10.8.2020) che, seppur dichiarato inammissibile, è comunque stato vagliato sommariamente con riferimento ai motivi di doglianza ivi formulati
(attestazione conformità atti – capacità delegato – intervento COA Firenze); dall'altro, i motivi di cui al ricorso ex art.512 cpc, dichiarato inammissibile perché proposto in prevenzione rispetto ad una fase distributiva non ancora realizzatasi.” L'Avv. RO lamentava anche l'erronea valutazione del presupposto del periculum in mora, poiché la circostanza che il bene immobile fosse stato già venduto, non sarebbe idonea ad influire negativamente su tale vaglio, in considerazione del fatto che permarrebbe l'interesse debitorio a veder attribuita in sede distributiva l'eventuale eccedenza del ricavato della vendita forzosa. In particolare, lamentava che la richiesta di estinzione del giudizio non avrebbe carattere cautelare bensì, più propriamente, sanzionatorio dell'inattività delle parti ex art.630 cpc. Il tribunale ha valutato le eccezioni proposte come necessariamente alternative, escludendosi a vicenda e, in ogni caso, non meritevoli di accoglimento. Quanto al primo motivo, ha indicato come “la valutazione giudiziale del periculum è certamente discrezionale, attendendo alla reale incidenza della sospensione
6 rispetto al caso concreto”: infatti, la vendita ormai verificatasi porta con sé un minor interesse alla sospensione della procedura, “mentre l'interesse debitorio si sposta alla sede distributiva”. Quanto poi alla ritenuta inattività delle parti relativamente alla mancata riassunzione del procedimento, non è stata ritenuta sussistente, elencando a sostegno i numerosi depositi in PCT (ivi elencata tutta la serie di attività processuali compiute nei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza Tribunale Firenze del 6.2.2018); ha inoltre valutato che la lamentata inefficacia del pignoramento, risalente al 2015, non era sub iudice, per esser trascorso il termine legale di impugnazione ex art.617 cpc. In conclusione, il collegio rigetta sia in tema di sollevata impossibilità del giudice di condannare alle spese ex articoli 91 e 96 cpc in sede di vaglio ex art.630 cpc, che sul punto dell'errore adombrato circa la condanna alle spese in favore di , perché non facente parte Controparte_6 del processo esecutivo. Ha spiegato la sentenza che l'Avv. RO confondeva i contenuti dei provvedimenti giudiziali: “quello che viene reclamato attualmente è il provvedimento datato 8.5.2021, relativo al vaglio cautelare dei sub 11) e 12) e conseguentemente in seno ad esso correttamente, alla luce della struttura bifasica delle opposizioni esecutive, è stata disposta la condanna alle spese ex artt.91 e 96 cpc e concesso il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
si noti, che era presente in detto subprocedimento anche che, difatti, ha Controparte_6 depositato note scritte in data 08.04.2021 in vista della relativa udienza.” Dunque, il collegio ha ritenuto che la condanna alle spese ex art.91 cpc fosse stata
7 rettamente disposta in relazione al quantum ed ai beneficiari della medesima, “così come la pronuncia ex art.96 cpc che si ritiene giustificata dal complessivo contegno processuale della reclamante, compendiato nel provvedimento datato 28.11.2020, che rappresenta, in un certo senso, la sintesi dell'iter processuale. Da ciò il rigetto del reclamo, la non dovuta estinzione e la necessità di proseguire in executivis.” Ha quindi rigettato il reclamo e confermato il provvedimento impugnato, con correlativa prosecuzione dell'esecuzione immobiliare RGE 287/2015 e con condanna alle spese di lite.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze al seguente motivo.
Con l'unico motivo, pur articolato in sottoparagrafi,
l'appellante, argomentando in modo assai poco lineare sotto il profilo logico e giuridico, mediante un alluvionale richiamo a norme di legge e principi giurisprudenziali di cui non è dato cogliere la pertinenza al caso specifico, sembra lamentare la nullità della sentenza impugnata perché 1) manca il provvedimento che dispone la trattazione in modalità cartolare dell'udienza di spedizione a sentenza del reclamo;
2) perché è violato l'articolo 111 della
Costituzione, non essendosi formato il contraddittorio sulle doglianze di cui al reclamo;
3) perché la sentenza reca nell'intestazione che è parte in causa
[...]
mentre la banca è intervenuta solo quando il CP_9 processo esecutivo era sospeso;
4) perché la sentenza dichiara che il procedimento riguarda i sub procedimenti
11 e 12, con ciò violando l'articolo 630 cpc;
5) perché
8 il collegio, utilizzando il termine ”cautela” mostra di riferirsi all'applicazione dell'articolo 669 bis e seguenti, estraneo al procedimento esecutivo, violando in questo modo l'articolo 395 numero 4 cpc, che in tema di revocazione ammette l'impugnazione della sentenza se essa è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o da documenti di causa;
6) perché la sentenza vìola
l'articolo 630 cpc, in punto di inattività delle parti, in relazione all'articolo 420 del codice penale, che punisce gli attentati a impianti di pubblica utilità; 7) perché la sentenza viola l'art. 54 Cost., per non avere il collegio adempiuto con disciplina e onore alle proprie funzioni;
8)perché la sentenza viola l'art 156 cpc, essendo il provvedimento viziato e inintelligibile, perché manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Si costituivano in giudizio gli appellati CP_2
e Avv. Pastorelli in proprio, contestando
[...] analiticamente i motivi d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In sintesi, gli appellati espongono che con atto del 25.11.2016, CP_2
è intervenuta, in forza di sentenza n. CP_2
2634/16, sentenza n. 2632/16, sentenza n. 2633/16, emesse dal Tribunale di Firenze, nella procedura esecutiva promossa in danno di ND RO. In data 22.06.2017, il GE emetteva ordinanza di vendita delegata e successivamente i creditori provvedevano a precisare il proprio credito. In data 15.12.2017, il delegato alla vendita depositava il prezzo di vendita.
Seguivano numerosi ricorsi in opposizione promossi dall'appellante. Nel merito della vicenda, gli appellati eccepivano che ai sensi del novellato art. 615 c.p.c.
l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è
9 stata disposta la vendita, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Hanno eccepito altresì la nullità del ricorso per indeterminatezza degli elementi essenziali del petitum e della causa petendi perché la narrativa dell'appellante non evidenzia le ragioni in forza delle quali l'esecuzione sarebbe stata illegittima.
All'udienza cartolare del 21 maggio 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Infine, con note scritte depositate in data 12.8.2024,
l'Avv. RO ha chiesto: “la dichiarazione di nullità del provvedimento di cui all'udienza del 21.5.2024 provvedimento «1453139s» «n. cronol. 1457/2024 del
22/05/2024 RG n. 726/2022», comprensivo della nullità della composizione del collegio giudicante e della trattenuta della causa in decisione, con ogni conseguenziale pronuncia ex lege anche di rifissazione udienza e designazione collegio”, lamentando che è stato indicato come componente del collegio giudicante, nonché relatore, un giudice ausiliario.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è bene illustrare le ragioni per cui non vi è alcuna nullità del provvedimento con cui la
10 causa è stata trattenuta in decisione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021 ha dichiarato illegittime le norme (artt. 62-72 del d.l. 21 giugno 2013, n. 269, conv. dalla legge n. 98 del 2013), che prevedono la partecipazione in via ordinaria ai collegi di Corte d'appello di giudici onorari (i giudici ausiliari) anche al di fuori di ogni ipotesi di sostituzione d'urgenza in via eccezionale. Tali norme sono state bensì dichiarate incostituzionali dalla Corte per violazione dell'art. 106, secondo comma, della
Costituzione, che prevede la nomina di giudici onorari solo per le funzioni attribuite a giudici singoli, e quindi non per le funzioni di membro ordinario dei collegi di Corte d'Appello, ma solo “nella parte in cui non prevedono che essi [esse] si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116” sulla riforma generale della magistratura onoraria, vale a dire entro il 31 ottobre 2025. Il collegio è quindi ritualmente composto e tutti i membri sono forniti di potestas iudicandi.
L'appello è inammissibile. La parte appellante non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo, lamentando errori che non riguardano la reiezione della domanda, ma errori asseritamente commessi nel corso del processo di esecuzione, oppure errori di matrice formale, come la numerazione da parte della cancelleria dei sub procedimenti ai quali l'appellante ha dato impulso.
Il primo giudice ha comunque diffusamente spiegato che le censure dell'appellante erano state vagliate a prescindere dall'errore nella numerazione ed erano state respinte nel
11 merito.
Deve, infatti, osservarsi che, a fronte della ricostruzione minuziosa dei fatti operata dal I giudice, l'appellante ha completamente omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della propria tesi circa l'esistenza di un danno effettivamente sofferto rispetto all'errore formale. (“Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti
a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” - cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-09-2015,
n. 18704). Va da ultimo rilevato il fatto che parte appellante insiste nelle censure già proposte in sede di reclamo al collegio, censure che hanno per oggetto atti della procedura esecutiva, senza muovere una critica motivata al provvedimento qui impugnato, come la struttura del giudizio d'appello richiede, ricadendo quindi l'appello nel giudizio di inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ND
RO, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
12 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello come in atti proposto da ND RO avverso la sentenza n.
2632/2021 resa dal Tribunale di Firenze in data
13.10.2021, sentenza che conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante ND RO a rimborsare alla e per essa all'avv. Controparte_2
Pastorelli che si è dichiarato antistatario, le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 4.991,00 omnicomprensivi (valore minimo DM 55\2014, scaglione indicato in citazione, stesso difensore per le due parti costituite, sinteticità delle difese e pronuncia solo in rito) per compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
• DICHIARA che ricorrono, a carico di ND
RO, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze,28 febbraio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
Avv. ND RO del foro di Firenze, in proprio appellante nei confronti di
ora con Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Stefano Pastorelli di Firenze
Avv. Stefano Pastorelli di Firenze, in proprio
appellati
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
; Controparte_6
; Controparte_7
; CP_8
Consiglio Ordine avvocati Firenze;
appellati contumaci
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2632/2021 resa dal Tribunale Firenze in data 13.10.2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Tutto ciò premesso, ricorre all'intestata Corte di appello di Firenze per la revoca della sentenza impugnata e in accoglimento all'eccezione di estinzione, dichiarare l'estinzione del processo rgei
287/15 del Tribunale di Firenze. Condannare controparte, al pagamento di somme per spese e danni processuali oltre oneri ed esborsi di legge, per grado. Condanna ex art.
96 c. I-III cpc per grado, in “dolo e colpa grave” per gli appellati e Avv. Stefano Controparte_2
Pastorelli: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti. In rito: dichiarare la nullità dell'impugnazione per le ragioni sopra esposte. In ogni caso, con condanna di controparte a rifondere all'esponente le spese di lite, incluso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. Stefano
Pastorelli, che se ne dichiara antistatario non avendo percepito alcuna somma da Agenzia delle Entrate
Riscossione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La vicenda in esame ha ad oggetto l'appello contro la decisione di conferma, in sede di reclamo, di un provvedimento del giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura esecutiva avente ad oggetto un immobile di proprietà di ND RO, poi venduto all'asta.
L'avv. RO lamentava la mancata estinzione della procedura esecutiva RGE 287/15 che la vedeva nelle vesti di debitrice esecutata. Con il provvedimento
2 dell'08.05.2021– oggetto del reclamo – il GE rigettava le cautele richieste dalla debitrice, attinenti alle richieste di sospensiva nei subprocedimenti cautelari
11) e 12) e testualmente disponeva che: atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza cartolare del 20.4.2021; stante la disposta trattazione congiunta dei ricorsi del 21 e 22.9.2020, giusta provvedimento del 05.11.2020; ritenuti inammissibili detti ricorsi che – invero – si presentano come mera riproposizione di argomenti già spesi in diversi gradi e fasi di giudizio, vagliati e respinti in sede cautelare così come in sede di reclamo, mediante i quali la debitrice lamenta la mancata estinzione della procedura esecutiva. In particolare, l'Avv. RO lamenta in detti ricorsi “gemelli” sia l'erronea qualificazione e numerazione dei subprocedimenti – che non pare sussistere in quanto il potere di qualificazione dei ricorsi spetta al Giudice;
sia la mancata estinzione della procedura, per mancanza di capacità del delegato: doglianza di mancata estinzione anche infondata nel merito, come chiarito da diversi giudicanti e - da ultimo
- in seno alla sentenza R.G. n.10474/2020 emessa dal collegio ai sensi e per gli effetti degli artt.178/630 cpc, alle motivazioni della quale ci si riporta integralmente;
assorbito il vaglio sul periculum, comunque insussistente considerato che il bene è stato già venduto, circostanza questa che determina altresì la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in via cautelare;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.”
La causa procedeva dopo l'assegnazione del termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito per entrambi i subprocedimenti riuniti.
3 Dunque, riassunta per il merito, la stessa causa veniva istruita documentalmente e all'esito la domanda veniva respinta, con condanna alle spese di lite ed anche con condanna ex articolo 96 cpc, con la motivazione che segue: “Secondo la Suprema Corte, infatti, (Cass. Sent.
7726/2016) ai fini dell'applicabilità dell'art.96 co.3 cpc la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere da un danno procurato alla controparte e da una sua richiesta (richiesta che, nel caso di specie, pure è stata espressamente formulata da tutte le controparti costituite) nonchè la coscienza della infondatezza della propria azione, per aver agito senza aver compiuto alcuno sforzo argomentativo, deduttivo, interpretativo per avvedersi della totale carenza di fondatezza del ricorso (nella specie: totale carenza di fondatezza oggettiva, alla luce dell'alluvionale deposito di ricorsi finora effettuato dalla ricorrente, tutti respinti - cfr. provv. giudiziale del 01.09.2020 che pure ne tenta una sintesi).”
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale ha valutato che tramite il reclamo al collegio l'Avv. RO “parrebbe lamentare l'omessa considerazione di cause di estinzione della procedura esecutiva, già poste con ricorsi del 12.12.2017 e
16.5.2019 (cfr. ricorsi “gemelli” del 21.09.2020, di cui era stata disposta la trattazione cautelare congiunta con decreto del 05.11.2020 per la data del 20.4.2021).”
RO stigmatizzava il fatto che il GE non si sarebbe pronunciato sui contenuti del ricorso del 16.5.2019 alla data del 30.6.2020, data in cui con ulteriore ricorso
4 (proposto ex art.512 cpc) la stessa RO chiedeva pronunciamento sul punto, facendo valere altra causa di estinzione atipica. Il tribunale ha chiarito che “il GE, con provvedimento del 01.09.2020, ha preso espressa posizione sul ricorso del 16.05.2019 (classificato “sub
7” secondo l'ordinaria indicazione dei sub procedimenti cautelari) affermando come il ricorso sub 7 (del
16.5.2019) sia pedissequamente richiamato/assorbito nel ricorso sub 8 (del 10.8.2020) - e difatti espressamente ivi si dà per ritrascritto - e come tale ne è possibile un vaglio congiunto nei termini che seguono anche per chiare esigenze di economia processuale e dei giudizi
(…) proseguendo, in tale provvedimento, nell'illustrazione delle ragioni che hanno portato al rigetto della cautela.” Il collegio ha dunque giudicato infondata la doglianza circa il mancato vaglio cautelare sul ricorso del 16.05.2019, chiarendo che i due ricorsi denominati gemelli avevano ad oggetto la stessa doglianza già reiterata in varie procedure e che quindi il tribunale ne aveva deciso uno, valutando assorbito quello uguale. Ha poi anche evidenziato che la doglianza
– “reiterata incidentalmente nel corpo del presente reclamo - relativa alla presunta incapacità del delegato
è stata più volte affrontata nel processo esecutivo e positivamente risolta alla luce del pacifico principio di ultrattività della delega ex art.591 bis cpc.” Il collegio ha proseguito quindi la disamina del reclamo, ritenendo “Quanto al provvedimento oggi impugnato
(datato 08.05.2021) l'Avv. RO rileva che il GE sarebbe incorso in un errore di mera lettura e non di qualificazione giuridica, poiché avrebbe indicato quale
“sub 7” il ricorso del 16.5.2019 mentre la Cancelleria avrebbe così qualificato il ricorso del 30.6.2021.“ Il
5 collegio ha ritenuto il motivo, di stampo prettamente formale, ininfluente ai fini della decisione concretamente assunta dal Giudice col provvedimento reclamato, “poiché attiene alla numerazione officiosa dei copiosi ricorsi depositati dalla odierna reclamante;
i motivi illustrati in detto provvedimento giudiziale sono stati distinti avuto riguardo al concreto contenuto degli atti e hanno riguardato, da un lato i motivi di cui al ricorso del 16.5.2019 (per come reiterato con ricorso del 10.8.2020) che, seppur dichiarato inammissibile, è comunque stato vagliato sommariamente con riferimento ai motivi di doglianza ivi formulati
(attestazione conformità atti – capacità delegato – intervento COA Firenze); dall'altro, i motivi di cui al ricorso ex art.512 cpc, dichiarato inammissibile perché proposto in prevenzione rispetto ad una fase distributiva non ancora realizzatasi.” L'Avv. RO lamentava anche l'erronea valutazione del presupposto del periculum in mora, poiché la circostanza che il bene immobile fosse stato già venduto, non sarebbe idonea ad influire negativamente su tale vaglio, in considerazione del fatto che permarrebbe l'interesse debitorio a veder attribuita in sede distributiva l'eventuale eccedenza del ricavato della vendita forzosa. In particolare, lamentava che la richiesta di estinzione del giudizio non avrebbe carattere cautelare bensì, più propriamente, sanzionatorio dell'inattività delle parti ex art.630 cpc. Il tribunale ha valutato le eccezioni proposte come necessariamente alternative, escludendosi a vicenda e, in ogni caso, non meritevoli di accoglimento. Quanto al primo motivo, ha indicato come “la valutazione giudiziale del periculum è certamente discrezionale, attendendo alla reale incidenza della sospensione
6 rispetto al caso concreto”: infatti, la vendita ormai verificatasi porta con sé un minor interesse alla sospensione della procedura, “mentre l'interesse debitorio si sposta alla sede distributiva”. Quanto poi alla ritenuta inattività delle parti relativamente alla mancata riassunzione del procedimento, non è stata ritenuta sussistente, elencando a sostegno i numerosi depositi in PCT (ivi elencata tutta la serie di attività processuali compiute nei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza Tribunale Firenze del 6.2.2018); ha inoltre valutato che la lamentata inefficacia del pignoramento, risalente al 2015, non era sub iudice, per esser trascorso il termine legale di impugnazione ex art.617 cpc. In conclusione, il collegio rigetta sia in tema di sollevata impossibilità del giudice di condannare alle spese ex articoli 91 e 96 cpc in sede di vaglio ex art.630 cpc, che sul punto dell'errore adombrato circa la condanna alle spese in favore di , perché non facente parte Controparte_6 del processo esecutivo. Ha spiegato la sentenza che l'Avv. RO confondeva i contenuti dei provvedimenti giudiziali: “quello che viene reclamato attualmente è il provvedimento datato 8.5.2021, relativo al vaglio cautelare dei sub 11) e 12) e conseguentemente in seno ad esso correttamente, alla luce della struttura bifasica delle opposizioni esecutive, è stata disposta la condanna alle spese ex artt.91 e 96 cpc e concesso il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
si noti, che era presente in detto subprocedimento anche che, difatti, ha Controparte_6 depositato note scritte in data 08.04.2021 in vista della relativa udienza.” Dunque, il collegio ha ritenuto che la condanna alle spese ex art.91 cpc fosse stata
7 rettamente disposta in relazione al quantum ed ai beneficiari della medesima, “così come la pronuncia ex art.96 cpc che si ritiene giustificata dal complessivo contegno processuale della reclamante, compendiato nel provvedimento datato 28.11.2020, che rappresenta, in un certo senso, la sintesi dell'iter processuale. Da ciò il rigetto del reclamo, la non dovuta estinzione e la necessità di proseguire in executivis.” Ha quindi rigettato il reclamo e confermato il provvedimento impugnato, con correlativa prosecuzione dell'esecuzione immobiliare RGE 287/2015 e con condanna alle spese di lite.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze al seguente motivo.
Con l'unico motivo, pur articolato in sottoparagrafi,
l'appellante, argomentando in modo assai poco lineare sotto il profilo logico e giuridico, mediante un alluvionale richiamo a norme di legge e principi giurisprudenziali di cui non è dato cogliere la pertinenza al caso specifico, sembra lamentare la nullità della sentenza impugnata perché 1) manca il provvedimento che dispone la trattazione in modalità cartolare dell'udienza di spedizione a sentenza del reclamo;
2) perché è violato l'articolo 111 della
Costituzione, non essendosi formato il contraddittorio sulle doglianze di cui al reclamo;
3) perché la sentenza reca nell'intestazione che è parte in causa
[...]
mentre la banca è intervenuta solo quando il CP_9 processo esecutivo era sospeso;
4) perché la sentenza dichiara che il procedimento riguarda i sub procedimenti
11 e 12, con ciò violando l'articolo 630 cpc;
5) perché
8 il collegio, utilizzando il termine ”cautela” mostra di riferirsi all'applicazione dell'articolo 669 bis e seguenti, estraneo al procedimento esecutivo, violando in questo modo l'articolo 395 numero 4 cpc, che in tema di revocazione ammette l'impugnazione della sentenza se essa è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o da documenti di causa;
6) perché la sentenza vìola
l'articolo 630 cpc, in punto di inattività delle parti, in relazione all'articolo 420 del codice penale, che punisce gli attentati a impianti di pubblica utilità; 7) perché la sentenza viola l'art. 54 Cost., per non avere il collegio adempiuto con disciplina e onore alle proprie funzioni;
8)perché la sentenza viola l'art 156 cpc, essendo il provvedimento viziato e inintelligibile, perché manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Si costituivano in giudizio gli appellati CP_2
e Avv. Pastorelli in proprio, contestando
[...] analiticamente i motivi d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In sintesi, gli appellati espongono che con atto del 25.11.2016, CP_2
è intervenuta, in forza di sentenza n. CP_2
2634/16, sentenza n. 2632/16, sentenza n. 2633/16, emesse dal Tribunale di Firenze, nella procedura esecutiva promossa in danno di ND RO. In data 22.06.2017, il GE emetteva ordinanza di vendita delegata e successivamente i creditori provvedevano a precisare il proprio credito. In data 15.12.2017, il delegato alla vendita depositava il prezzo di vendita.
Seguivano numerosi ricorsi in opposizione promossi dall'appellante. Nel merito della vicenda, gli appellati eccepivano che ai sensi del novellato art. 615 c.p.c.
l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è
9 stata disposta la vendita, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Hanno eccepito altresì la nullità del ricorso per indeterminatezza degli elementi essenziali del petitum e della causa petendi perché la narrativa dell'appellante non evidenzia le ragioni in forza delle quali l'esecuzione sarebbe stata illegittima.
All'udienza cartolare del 21 maggio 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Infine, con note scritte depositate in data 12.8.2024,
l'Avv. RO ha chiesto: “la dichiarazione di nullità del provvedimento di cui all'udienza del 21.5.2024 provvedimento «1453139s» «n. cronol. 1457/2024 del
22/05/2024 RG n. 726/2022», comprensivo della nullità della composizione del collegio giudicante e della trattenuta della causa in decisione, con ogni conseguenziale pronuncia ex lege anche di rifissazione udienza e designazione collegio”, lamentando che è stato indicato come componente del collegio giudicante, nonché relatore, un giudice ausiliario.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è bene illustrare le ragioni per cui non vi è alcuna nullità del provvedimento con cui la
10 causa è stata trattenuta in decisione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021 ha dichiarato illegittime le norme (artt. 62-72 del d.l. 21 giugno 2013, n. 269, conv. dalla legge n. 98 del 2013), che prevedono la partecipazione in via ordinaria ai collegi di Corte d'appello di giudici onorari (i giudici ausiliari) anche al di fuori di ogni ipotesi di sostituzione d'urgenza in via eccezionale. Tali norme sono state bensì dichiarate incostituzionali dalla Corte per violazione dell'art. 106, secondo comma, della
Costituzione, che prevede la nomina di giudici onorari solo per le funzioni attribuite a giudici singoli, e quindi non per le funzioni di membro ordinario dei collegi di Corte d'Appello, ma solo “nella parte in cui non prevedono che essi [esse] si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116” sulla riforma generale della magistratura onoraria, vale a dire entro il 31 ottobre 2025. Il collegio è quindi ritualmente composto e tutti i membri sono forniti di potestas iudicandi.
L'appello è inammissibile. La parte appellante non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo, lamentando errori che non riguardano la reiezione della domanda, ma errori asseritamente commessi nel corso del processo di esecuzione, oppure errori di matrice formale, come la numerazione da parte della cancelleria dei sub procedimenti ai quali l'appellante ha dato impulso.
Il primo giudice ha comunque diffusamente spiegato che le censure dell'appellante erano state vagliate a prescindere dall'errore nella numerazione ed erano state respinte nel
11 merito.
Deve, infatti, osservarsi che, a fronte della ricostruzione minuziosa dei fatti operata dal I giudice, l'appellante ha completamente omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della propria tesi circa l'esistenza di un danno effettivamente sofferto rispetto all'errore formale. (“Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti
a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” - cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-09-2015,
n. 18704). Va da ultimo rilevato il fatto che parte appellante insiste nelle censure già proposte in sede di reclamo al collegio, censure che hanno per oggetto atti della procedura esecutiva, senza muovere una critica motivata al provvedimento qui impugnato, come la struttura del giudizio d'appello richiede, ricadendo quindi l'appello nel giudizio di inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ND
RO, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
12 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello come in atti proposto da ND RO avverso la sentenza n.
2632/2021 resa dal Tribunale di Firenze in data
13.10.2021, sentenza che conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante ND RO a rimborsare alla e per essa all'avv. Controparte_2
Pastorelli che si è dichiarato antistatario, le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 4.991,00 omnicomprensivi (valore minimo DM 55\2014, scaglione indicato in citazione, stesso difensore per le due parti costituite, sinteticità delle difese e pronuncia solo in rito) per compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
• DICHIARA che ricorrono, a carico di ND
RO, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze,28 febbraio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
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