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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5851/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia, ha pronunciato, in funzione di Giudice monocratico, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5851/2022R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], C.F. , nato a
[...] C.F._2 Controparte_1
Bevagna il 22.08.1959, C.F. ; , nata a [...] C.F._3 Controparte_2
Castello il 20.06.1957, C.F. nato ad [...] il C.F._4 Controparte_3
05.11.1968, C.F. , nato a [...] il [...], C.F. C.F._5 Controparte_4
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._6 CP_5
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._7 CP_6 C.F._8
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7 C.F._9 CP_8
nato in [...] il [...], C.F. , nata a [...]
[...] C.F._10 CP_9
Castello il 09.06.1950, C.F. ; , nato ad [...] il C.F._11 Controparte_10
21.02.1970, C.F. nato a [...] il [...], C.F._12 Controparte_11
C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._13 Controparte_12
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._14 Controparte_13
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._15 CP_14
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._16 Controparte_15
nato a [...] il [...], C.F. C.F._17 Controparte_16
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._18 Controparte_17
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._19 CP_18
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._20 Controparte_19
; nato ad [...] il [...], C.F. C.F._21 Controparte_20
, nato Roma il 18.12.1973, C.F. C.F._22 Controparte_21
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._23 CP_22 C.F._24 , nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_23 C.F._25 CP_24
, nata a [...] il [...], C.F. tutti residenti in Perugia ed
[...] C.F._26 ivi elettivamente domiciliati in Via Settevalli 133/C, presso lo studio dell'Avvocato Paola
Volpi che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce all'atto di citazione (fax n. 075.5006832, e-mail: ; Email_1
- attori nei confronti di:
C.F. in persona dell'amministratore e Controparte_25 P.IVA_1 rappresentante legale pro-tempore, , con studio in Perugia, Via CP_26 CP_27
Martiri dei Lager 112, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Scarfò con studio in
Perugia, Via Fonti Coperte 38, telefax n. 075.5839904 e la casella PEC
giusta procura apposta in calce alla comparsa Email_2 di costituzione e risposta
- convenuto
OGGETTO: impugnazione delibere assembleari art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: " … conclude perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite ed in subordine per l'accoglimento dele conclusioni rassegnate nella memoria 183, VI° comma n° 1, cpc del 2 maggio 2023, non accettando il contraddittorio su domande nuove o difformi.”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA. “… - accertare la cessazione della materia del contendere per effetto della revoca, da parte dell'assemblea del condominio del 9 gennaio 2024, tra le altre, della delibera del 9 agosto 2022 oggetto d'impugnazione;
- accertare inoltre la soccombenza virtuale degli attori in ragione della fondatezza delle eccezioni, deduzioni e argomentazioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con conseguente condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 132 c.p.c.)
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 14.12.2022 gli attori indicati in epigrafe, nella loro qualità di condomini, citavano in giudizio il al fine di ottenere la Controparte_25 dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della delibera condominiale del 9 agosto
2022, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
In seconda convocazione, il giorno 09.08.2022, l'assemblea del aveva infatti CP_25 discusso i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Adesione a sanatoria serre solari;
discussione e delibera in merito.
2. Possibilità chiusura vano scale condominiali;
discussione e delibera in merito.
3. Apertura buste offerte lavori straordinari edificio e assegnazione incarico;
delibera in merito.
Con le maggioranze necessarie e previa dichiarazione della sua regolare costituzione,
l'assemblea deliberava quanto di seguito:
- quanto al Punto 1 dell'O.d.G.: “Apre t'assemblea I'amministratore comunicando le motivazioni riguardo la data di convocazione dopodiché passa la parola al geom. er illustrare nel dettaglio i punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno. CP_28
Il geometra illustra dettagliatamente la soluzione trovata in accordo con gli organi competenti e i relativi costi che il condominio si troverà ad affrontare.
Nel dettaglio le spese preventivate per te opere di chiusura del vano scale risultano essere pari a € 3300,00 ad unità immobiliare + iva e + cassa geometri come da preventivo allegato per minimo 30 adesioni alla sanatoria.
All'importo richiesto dal geometra andrà aggiunta la somma di € 1000,00 come sanzione amministrativa, solo per le unità con le verande già presenti.
Chi aderirà alia sanatoria dovrà effettuare i lavori come rappresentati dal geometra al momento esclusi dai costi espressi ad oggi e da quantificare prossimamente.”;
- quanto al Punto n. 2 dell'O.D.G.: “II geometra illustra la possibilità tecnica della chiusura del vano scale tramite vetrate e presenta un preventivo di € 9000,00 + iva + cassa geometri allegato alla presente. Viene presentato un preventivo di spesa per le opere in pvc per € 25770,00+ iva con possibilità di sconto in fattura 50% per singola scala.
L'assemblea delibera di reperire altri preventivi a riscontro della spesa da presentare alla prossima assemblea.”;
- quanto, infine, al Punto n. 3 dell'O.d.G.: “Il presidente prende visione delle n.3 buste presentate dalle ditte Parte_3
e successivamente procede con l'apertura delle buste. La prima busta ad essere aperta
è quella della per un importo di € 520640,72 + 1Q% + iva, come da Parte_4 preventivo allegato. La seconda busta ad essere aperta è per un Parte_3 importo di € 499.815,10 + iva. La terza busta ad essere aperta è Parte_3 per un importo di €478,989,40 + iva.
Dopo ampia discussione il presidente pone al voto il preventivo della ditta EDILIZA 2001
S.r.l.”.
Gli attori proponevano in citazione i seguenti motivi di impugnazione avverso la delibera del 09.08.2022: 1.Illegittimità dell'assemblea condominiale in quanto convocata in via straordinaria in mancanza dei presupposi di legge.
2. Illegittimità dei punti nn. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno.
In corso di causa la delibera del 9 agosto 2022 è stata poi revocata da una nuova delibera assembleare il 9 gennaio 2024, cosicché, venuto meno il provvedimento opposto, entrambe le parti concordavano sulla necessità che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e, purtuttavia, reclamavano ciascuna a proprio favore le spese di lite, ritenendo sussistente l'avversa soccombenza virtuale.
La causa rinviata all'udienza del 18 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni veniva quindi trattenuta in decisione e, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene decisa come di seguito.
Diritto.
Preliminarmente una notazione di ordine terminologico: la delibera del 9 gennaio 2024 dispone erroneamente di annullare tra le altre anche la delibera oggetto dell'impugnazione per cui è causa del 9.08.2022, ma è tuttavia evidente che la delibera non poteva annullare alcunché, quanto piuttosto revocare la precedente delibera, che dunque deve intendersi semplicemente revocata.
In conseguenza la difesa attorea ritiene che, avendo il convenuto resistente revocato in toto ogni delibera assembleare assunta in precedenza e dunque anche quella del
09.08.2022, doveva ritenersi pacifico che il convenuto avrebbe “dato vita ad una soccombenza virtuale al ricorso presentato dagli odierni attori” introdotto per ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullamento della delibera stessa, anticipando ogni eventuale provvedimento di accoglimento che avrebbe potuto assumere il Giudice.
Nella sostanza, secondo la parte attrice, il Condominio con la delibera del 09.01.2024 avrebbe implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni poste dai ricorrenti alla base della avversa impugnazione, così da rendere pacifica ed evidente la cessazione della materia del contendere e, ciononostante, con altra delibera del 19.02.2024, il condominio aveva deciso di proseguire nella difesa senza alcuna valida ragione, costringendo gli attori a continuare a sostenere costi necessari per la difesa tecnica in giudizio.
Quest'ultima prospettazione deve ritenersi errata in quanto, da un lato con la delibera del 9 gennaio era stata decisa la revoca delle precedenti perché l'assemblea aveva ritenuto di procedere alla nomina di un nuovo tecnico per la predisposizione di un nuovo computo metrico dei lavori da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea in un successiva occasione e, per altro verso, nella successiva delibera del febbraio 2024, era stata messa ai voti la proposta transattiva di parte attrice finalizzata all'abbandono della presente controversia con compensazione delle spese di lite.
Da quanto precede emerge dunque che, seppure l'assemblea del 19.02.2024 avesse deciso di “proseguire nella difesa” lo aveva fatto semplicemente perché evidentemente non aveva ritenuto di aderire alla proposta transattiva della parte attrice di compensare le spese di lite.
Inoltre, la delibera del 09.01.2024 non ha in alcun modo anticipato l'eventuale provvedimento di accoglimento che avrebbe potuto assumere il Giudice, perché, ove la delibera gravata non fosse stata revocata, verosimilmente la domanda attorea sarebbe stata rigettata.
Infatti, la parte attrice non tiene conto della possibilità che una delibera assembleare possa essere revocata dall'assemblea indipendentemente dalla sua invalidità, avendo magari ritenuto l'assemblea condominiale che la precedente delibera, pur validamente adottata, non fosse più adeguata alle mutate necessità condominiali e, di conseguenza, di revocarla semplicemente, oppure di sostituirla con una diversa determinazione e ciò indipendentemente dai vizi della precedente delibera.
Inoltre, la delibera del 09.01.2024 non ha in alcun modo anticipato l'eventuale provvedimento di accoglimento che avrebbe potuto assumere il Giudice perché, se la delibera gravata non fosse stata revocata, verosimilmente la domanda attorea sarebbe stata rigettata, come già anticipato da questo giudicante con il provvedimento interinale del 14 febbraio 2023, che, quanto alle motivazioni, si ritiene di dover integralmente confermare in questa sede.
La censura dell'atto di citazione riferita all'“Illegittimità dell'assemblea condominiale in quanto convocata in via straordinaria ma in mancanza dei presupposi di legge”, deve infatti ritenersi infondata, giusta la previsione dell'art. 66 disp. att. c.c. per il quale:
“l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art.
1135 del codice, può essere convocata dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino
1/6 del valore dell'edificio”, con la conseguenza che non è necessario che l'assemblea straordinaria debba essere convocata solo in caso di “necessità improvvisa e imprevista”. La censura di illegittimità della decisione riferita al punto n. 1 dell'ordine del giorno è allo stesso modo infondata perché all'esito della relativa discussione non era stata approvata alcuna determinazione e la relativa censura deve ritenersi priva del necessario interesse ad agire.
Infondata deve ritenersi anche la dedotta illegittimità della decisione adottata in relazione al punto n. 2 dell'ordine del giorno, poiché il progetto (e non anche la decisone di darvi seguito) di “chiusura vano scale condominiale” era già stato approvato dall'assemblea condominiale il 17 maggio 2022 in atti, in quanto facente parte di un più ampio intervento di ristrutturazione ed inoltre, sullo specifico punto, il convenuto condomino ha richiamato in proposito le pagine n. 33, 35 e 60 dell'allegato n. 2 della comparsa di costituzione, ove si legge: “bonus ristrutturazione 50% infissi scale condominiale opzionale”.
Deve inoltre rilevarsi che la deliberazione opposta in questa sede nulla ha deciso in aggiunta alla precedente, se non di conferire l'incarico di reperire i preventivi di spesa per l'eventuale decisione circa la realizzazione dell'opera, da presentare ed eventualmente approvare in una successiva assemblea (…. l'assemblea delibera di reperire altri preventivi a riscontro della spesa da presentare alla prossima assemblea), per cui, anche in questo caso, nessuna determinazione lesiva dell'interesse degli attori è stata adottata circa l'eventuale chiusura del vano scale, il cui progetto era stato oltretutto già a suo tempo approvato e tenuto conto della circostanza che il punto n. 2 dell'ordine del giorno non era riferito all'approvazione dei lavori ma alla astratta possibilità di chiusura del vano scale, previa approvazione dei preventivi ancora da reperire (l'assemblea ha deliberato di reperire altri preventivi a riscontro della spesa da presentare alla prossima assemblea).
Quanto infine alla dedotta illegittimità della decisione assunta in relazione al punto n. 3 dell'ordine del giorno, deve infine rilevarsi che l'assemblea, in data 9 agosto 2022, aveva ritenuto di dare seguito alla deliberazione già assunta in precedenza con la delibera del
17 maggio 2022 al punto n.1 dell'ordine del giorno, con la quale era stato già approvato
“… il computo metrico e affidamento dei lavori all'arch. e che pertanto si tratta CP_29 di una delibera che non è riferita alla decisione di approvare l'esecuzione dei lavori, ma alla conseguente scelta di uno dei tre preventivi medio tempore acquisiti per la già approvata ristrutturazione dell'edificio.
Per tali motivi, oltre alla necessità di dichiarare cessata la materia del contendere, come peraltro richiesto da entrambe le parti, deve ritenersi ampiamente sussistente la soccombenza virtuale in capo alla parte attrice e per tale motivo si ritiene adeguato procedere all'addebito a quest'ultima parte delle spese del giudizio per un valore dichiarato di causa di € 20.000,00: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…” Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 21757 del 29/07/2021.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Liquida, in favore della parte convenuta le spese del presente giudizio, ponendole a carico della parte attrice per l'importo di €. 4.500.00, per compensi professionali oltre, IVA
e CPA come per legge.
Perugia 8 febbraio 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia, ha pronunciato, in funzione di Giudice monocratico, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5851/2022R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], C.F. , nato a
[...] C.F._2 Controparte_1
Bevagna il 22.08.1959, C.F. ; , nata a [...] C.F._3 Controparte_2
Castello il 20.06.1957, C.F. nato ad [...] il C.F._4 Controparte_3
05.11.1968, C.F. , nato a [...] il [...], C.F. C.F._5 Controparte_4
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._6 CP_5
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._7 CP_6 C.F._8
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7 C.F._9 CP_8
nato in [...] il [...], C.F. , nata a [...]
[...] C.F._10 CP_9
Castello il 09.06.1950, C.F. ; , nato ad [...] il C.F._11 Controparte_10
21.02.1970, C.F. nato a [...] il [...], C.F._12 Controparte_11
C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._13 Controparte_12
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._14 Controparte_13
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._15 CP_14
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._16 Controparte_15
nato a [...] il [...], C.F. C.F._17 Controparte_16
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._18 Controparte_17
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._19 CP_18
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._20 Controparte_19
; nato ad [...] il [...], C.F. C.F._21 Controparte_20
, nato Roma il 18.12.1973, C.F. C.F._22 Controparte_21
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._23 CP_22 C.F._24 , nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_23 C.F._25 CP_24
, nata a [...] il [...], C.F. tutti residenti in Perugia ed
[...] C.F._26 ivi elettivamente domiciliati in Via Settevalli 133/C, presso lo studio dell'Avvocato Paola
Volpi che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce all'atto di citazione (fax n. 075.5006832, e-mail: ; Email_1
- attori nei confronti di:
C.F. in persona dell'amministratore e Controparte_25 P.IVA_1 rappresentante legale pro-tempore, , con studio in Perugia, Via CP_26 CP_27
Martiri dei Lager 112, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Scarfò con studio in
Perugia, Via Fonti Coperte 38, telefax n. 075.5839904 e la casella PEC
giusta procura apposta in calce alla comparsa Email_2 di costituzione e risposta
- convenuto
OGGETTO: impugnazione delibere assembleari art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: " … conclude perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite ed in subordine per l'accoglimento dele conclusioni rassegnate nella memoria 183, VI° comma n° 1, cpc del 2 maggio 2023, non accettando il contraddittorio su domande nuove o difformi.”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA. “… - accertare la cessazione della materia del contendere per effetto della revoca, da parte dell'assemblea del condominio del 9 gennaio 2024, tra le altre, della delibera del 9 agosto 2022 oggetto d'impugnazione;
- accertare inoltre la soccombenza virtuale degli attori in ragione della fondatezza delle eccezioni, deduzioni e argomentazioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con conseguente condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 132 c.p.c.)
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 14.12.2022 gli attori indicati in epigrafe, nella loro qualità di condomini, citavano in giudizio il al fine di ottenere la Controparte_25 dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della delibera condominiale del 9 agosto
2022, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
In seconda convocazione, il giorno 09.08.2022, l'assemblea del aveva infatti CP_25 discusso i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Adesione a sanatoria serre solari;
discussione e delibera in merito.
2. Possibilità chiusura vano scale condominiali;
discussione e delibera in merito.
3. Apertura buste offerte lavori straordinari edificio e assegnazione incarico;
delibera in merito.
Con le maggioranze necessarie e previa dichiarazione della sua regolare costituzione,
l'assemblea deliberava quanto di seguito:
- quanto al Punto 1 dell'O.d.G.: “Apre t'assemblea I'amministratore comunicando le motivazioni riguardo la data di convocazione dopodiché passa la parola al geom. er illustrare nel dettaglio i punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno. CP_28
Il geometra illustra dettagliatamente la soluzione trovata in accordo con gli organi competenti e i relativi costi che il condominio si troverà ad affrontare.
Nel dettaglio le spese preventivate per te opere di chiusura del vano scale risultano essere pari a € 3300,00 ad unità immobiliare + iva e + cassa geometri come da preventivo allegato per minimo 30 adesioni alla sanatoria.
All'importo richiesto dal geometra andrà aggiunta la somma di € 1000,00 come sanzione amministrativa, solo per le unità con le verande già presenti.
Chi aderirà alia sanatoria dovrà effettuare i lavori come rappresentati dal geometra al momento esclusi dai costi espressi ad oggi e da quantificare prossimamente.”;
- quanto al Punto n. 2 dell'O.D.G.: “II geometra illustra la possibilità tecnica della chiusura del vano scale tramite vetrate e presenta un preventivo di € 9000,00 + iva + cassa geometri allegato alla presente. Viene presentato un preventivo di spesa per le opere in pvc per € 25770,00+ iva con possibilità di sconto in fattura 50% per singola scala.
L'assemblea delibera di reperire altri preventivi a riscontro della spesa da presentare alla prossima assemblea.”;
- quanto, infine, al Punto n. 3 dell'O.d.G.: “Il presidente prende visione delle n.3 buste presentate dalle ditte Parte_3
e successivamente procede con l'apertura delle buste. La prima busta ad essere aperta
è quella della per un importo di € 520640,72 + 1Q% + iva, come da Parte_4 preventivo allegato. La seconda busta ad essere aperta è per un Parte_3 importo di € 499.815,10 + iva. La terza busta ad essere aperta è Parte_3 per un importo di €478,989,40 + iva.
Dopo ampia discussione il presidente pone al voto il preventivo della ditta EDILIZA 2001
S.r.l.”.
Gli attori proponevano in citazione i seguenti motivi di impugnazione avverso la delibera del 09.08.2022: 1.Illegittimità dell'assemblea condominiale in quanto convocata in via straordinaria in mancanza dei presupposi di legge.
2. Illegittimità dei punti nn. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno.
In corso di causa la delibera del 9 agosto 2022 è stata poi revocata da una nuova delibera assembleare il 9 gennaio 2024, cosicché, venuto meno il provvedimento opposto, entrambe le parti concordavano sulla necessità che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e, purtuttavia, reclamavano ciascuna a proprio favore le spese di lite, ritenendo sussistente l'avversa soccombenza virtuale.
La causa rinviata all'udienza del 18 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni veniva quindi trattenuta in decisione e, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene decisa come di seguito.
Diritto.
Preliminarmente una notazione di ordine terminologico: la delibera del 9 gennaio 2024 dispone erroneamente di annullare tra le altre anche la delibera oggetto dell'impugnazione per cui è causa del 9.08.2022, ma è tuttavia evidente che la delibera non poteva annullare alcunché, quanto piuttosto revocare la precedente delibera, che dunque deve intendersi semplicemente revocata.
In conseguenza la difesa attorea ritiene che, avendo il convenuto resistente revocato in toto ogni delibera assembleare assunta in precedenza e dunque anche quella del
09.08.2022, doveva ritenersi pacifico che il convenuto avrebbe “dato vita ad una soccombenza virtuale al ricorso presentato dagli odierni attori” introdotto per ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullamento della delibera stessa, anticipando ogni eventuale provvedimento di accoglimento che avrebbe potuto assumere il Giudice.
Nella sostanza, secondo la parte attrice, il Condominio con la delibera del 09.01.2024 avrebbe implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni poste dai ricorrenti alla base della avversa impugnazione, così da rendere pacifica ed evidente la cessazione della materia del contendere e, ciononostante, con altra delibera del 19.02.2024, il condominio aveva deciso di proseguire nella difesa senza alcuna valida ragione, costringendo gli attori a continuare a sostenere costi necessari per la difesa tecnica in giudizio.
Quest'ultima prospettazione deve ritenersi errata in quanto, da un lato con la delibera del 9 gennaio era stata decisa la revoca delle precedenti perché l'assemblea aveva ritenuto di procedere alla nomina di un nuovo tecnico per la predisposizione di un nuovo computo metrico dei lavori da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea in un successiva occasione e, per altro verso, nella successiva delibera del febbraio 2024, era stata messa ai voti la proposta transattiva di parte attrice finalizzata all'abbandono della presente controversia con compensazione delle spese di lite.
Da quanto precede emerge dunque che, seppure l'assemblea del 19.02.2024 avesse deciso di “proseguire nella difesa” lo aveva fatto semplicemente perché evidentemente non aveva ritenuto di aderire alla proposta transattiva della parte attrice di compensare le spese di lite.
Inoltre, la delibera del 09.01.2024 non ha in alcun modo anticipato l'eventuale provvedimento di accoglimento che avrebbe potuto assumere il Giudice, perché, ove la delibera gravata non fosse stata revocata, verosimilmente la domanda attorea sarebbe stata rigettata.
Infatti, la parte attrice non tiene conto della possibilità che una delibera assembleare possa essere revocata dall'assemblea indipendentemente dalla sua invalidità, avendo magari ritenuto l'assemblea condominiale che la precedente delibera, pur validamente adottata, non fosse più adeguata alle mutate necessità condominiali e, di conseguenza, di revocarla semplicemente, oppure di sostituirla con una diversa determinazione e ciò indipendentemente dai vizi della precedente delibera.
Inoltre, la delibera del 09.01.2024 non ha in alcun modo anticipato l'eventuale provvedimento di accoglimento che avrebbe potuto assumere il Giudice perché, se la delibera gravata non fosse stata revocata, verosimilmente la domanda attorea sarebbe stata rigettata, come già anticipato da questo giudicante con il provvedimento interinale del 14 febbraio 2023, che, quanto alle motivazioni, si ritiene di dover integralmente confermare in questa sede.
La censura dell'atto di citazione riferita all'“Illegittimità dell'assemblea condominiale in quanto convocata in via straordinaria ma in mancanza dei presupposi di legge”, deve infatti ritenersi infondata, giusta la previsione dell'art. 66 disp. att. c.c. per il quale:
“l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art.
1135 del codice, può essere convocata dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino
1/6 del valore dell'edificio”, con la conseguenza che non è necessario che l'assemblea straordinaria debba essere convocata solo in caso di “necessità improvvisa e imprevista”. La censura di illegittimità della decisione riferita al punto n. 1 dell'ordine del giorno è allo stesso modo infondata perché all'esito della relativa discussione non era stata approvata alcuna determinazione e la relativa censura deve ritenersi priva del necessario interesse ad agire.
Infondata deve ritenersi anche la dedotta illegittimità della decisione adottata in relazione al punto n. 2 dell'ordine del giorno, poiché il progetto (e non anche la decisone di darvi seguito) di “chiusura vano scale condominiale” era già stato approvato dall'assemblea condominiale il 17 maggio 2022 in atti, in quanto facente parte di un più ampio intervento di ristrutturazione ed inoltre, sullo specifico punto, il convenuto condomino ha richiamato in proposito le pagine n. 33, 35 e 60 dell'allegato n. 2 della comparsa di costituzione, ove si legge: “bonus ristrutturazione 50% infissi scale condominiale opzionale”.
Deve inoltre rilevarsi che la deliberazione opposta in questa sede nulla ha deciso in aggiunta alla precedente, se non di conferire l'incarico di reperire i preventivi di spesa per l'eventuale decisione circa la realizzazione dell'opera, da presentare ed eventualmente approvare in una successiva assemblea (…. l'assemblea delibera di reperire altri preventivi a riscontro della spesa da presentare alla prossima assemblea), per cui, anche in questo caso, nessuna determinazione lesiva dell'interesse degli attori è stata adottata circa l'eventuale chiusura del vano scale, il cui progetto era stato oltretutto già a suo tempo approvato e tenuto conto della circostanza che il punto n. 2 dell'ordine del giorno non era riferito all'approvazione dei lavori ma alla astratta possibilità di chiusura del vano scale, previa approvazione dei preventivi ancora da reperire (l'assemblea ha deliberato di reperire altri preventivi a riscontro della spesa da presentare alla prossima assemblea).
Quanto infine alla dedotta illegittimità della decisione assunta in relazione al punto n. 3 dell'ordine del giorno, deve infine rilevarsi che l'assemblea, in data 9 agosto 2022, aveva ritenuto di dare seguito alla deliberazione già assunta in precedenza con la delibera del
17 maggio 2022 al punto n.1 dell'ordine del giorno, con la quale era stato già approvato
“… il computo metrico e affidamento dei lavori all'arch. e che pertanto si tratta CP_29 di una delibera che non è riferita alla decisione di approvare l'esecuzione dei lavori, ma alla conseguente scelta di uno dei tre preventivi medio tempore acquisiti per la già approvata ristrutturazione dell'edificio.
Per tali motivi, oltre alla necessità di dichiarare cessata la materia del contendere, come peraltro richiesto da entrambe le parti, deve ritenersi ampiamente sussistente la soccombenza virtuale in capo alla parte attrice e per tale motivo si ritiene adeguato procedere all'addebito a quest'ultima parte delle spese del giudizio per un valore dichiarato di causa di € 20.000,00: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…” Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 21757 del 29/07/2021.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Liquida, in favore della parte convenuta le spese del presente giudizio, ponendole a carico della parte attrice per l'importo di €. 4.500.00, per compensi professionali oltre, IVA
e CPA come per legge.
Perugia 8 febbraio 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci