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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 3871/2023
Il Giudice ES AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ITRI GIUSEPPE/GOMBIA
LOREDANA VIA BOEZIO 14 00193 ROMA C.F._2
ITALIA;
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
/ resistente
OGGETTO: Prestazione: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dal referto prodotto che l'attore è affetto da “lieve spondiloartrosi” della regione lombare;
sono certificate anche protrusioni discali. Come afferma l' trattasi di patologia diversa dall'ernia lombare di cui CP_1
alla voce 77 della tabella DM 9.4.2008, e dunque di malattia non tabellata, rispetto alla quale deve essere dimostrata la genesi causale.
La prova non è stata fornita.
Risulta solo che l'attore svolgeva mansioni di autista di autoambulanze e barelliere;
non è dato sapere – poiché il ricorso non allega nulla di specifico sul punto – quando sarebbe insorta la patologia;
nè è dato sapere quali e quante fossero le sollecitazioni ai carichi nel corso della giornata, poiché il teste escusso non ha saputo riferire nulla della iniziale vita lavorativa dell'attore; ha solo confermato che, negli ultimi anni, l'attore era adibito ad autista non di ambulanze ma di altri mezzi della dirigenza sanitaria. È vero che il teste fu spostato a quella mansione per l'insorgenza di protrusioni discali, ma nulla egli riferisce dell'attore e del fatto che anche l'attore ebbe a soffrire di tali problematiche costituenti il motivo del trasferimento.
Il cap.3 attoreo, che individuava il numero di soccorsi giornaliero, non è stato dimostrato, così come, nella sostanza, non è stata dimostrata un'attività lavorativa in grado di esporre in modo continuativo ad una sollecitazione del rachide lombare.
La domanda va dunque respinta, con condanna alle spese secondo soccombenza (valore indeterminabile basso). Non risulta alcuna certificazione ex art.152 d.a. c.p.c. che sia firmata dalla parte personalmente (vi è solo dichiarazione nel corpo del ricorso firmato dal difensore), la quale ha firmato invece la dichiarazione ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Pag. 2 di 3 Condanna l'attore a pagare le spese di lite all' liquidate in €5000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Il Giudice
ES AN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 3871/2023
Il Giudice ES AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ITRI GIUSEPPE/GOMBIA
LOREDANA VIA BOEZIO 14 00193 ROMA C.F._2
ITALIA;
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
/ resistente
OGGETTO: Prestazione: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dal referto prodotto che l'attore è affetto da “lieve spondiloartrosi” della regione lombare;
sono certificate anche protrusioni discali. Come afferma l' trattasi di patologia diversa dall'ernia lombare di cui CP_1
alla voce 77 della tabella DM 9.4.2008, e dunque di malattia non tabellata, rispetto alla quale deve essere dimostrata la genesi causale.
La prova non è stata fornita.
Risulta solo che l'attore svolgeva mansioni di autista di autoambulanze e barelliere;
non è dato sapere – poiché il ricorso non allega nulla di specifico sul punto – quando sarebbe insorta la patologia;
nè è dato sapere quali e quante fossero le sollecitazioni ai carichi nel corso della giornata, poiché il teste escusso non ha saputo riferire nulla della iniziale vita lavorativa dell'attore; ha solo confermato che, negli ultimi anni, l'attore era adibito ad autista non di ambulanze ma di altri mezzi della dirigenza sanitaria. È vero che il teste fu spostato a quella mansione per l'insorgenza di protrusioni discali, ma nulla egli riferisce dell'attore e del fatto che anche l'attore ebbe a soffrire di tali problematiche costituenti il motivo del trasferimento.
Il cap.3 attoreo, che individuava il numero di soccorsi giornaliero, non è stato dimostrato, così come, nella sostanza, non è stata dimostrata un'attività lavorativa in grado di esporre in modo continuativo ad una sollecitazione del rachide lombare.
La domanda va dunque respinta, con condanna alle spese secondo soccombenza (valore indeterminabile basso). Non risulta alcuna certificazione ex art.152 d.a. c.p.c. che sia firmata dalla parte personalmente (vi è solo dichiarazione nel corpo del ricorso firmato dal difensore), la quale ha firmato invece la dichiarazione ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Pag. 2 di 3 Condanna l'attore a pagare le spese di lite all' liquidate in €5000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Il Giudice
ES AN
Pag. 3 di 3