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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , Difesa Dall'avv. (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, che lo/a rappresenta e difende con unitamente all'Avv. C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), difesa dall'Avv. Iozzo Antonio (C.F. ; CP_1 P.IVA_2 C.F._2
Appellato
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Zannini Quirini Simonetta (C.F. CP_2 P.IVA_3
); C.F._3
Appellato
E
(c.f. , difesa dall'Avv. Costanzo Daniele e dall' Avv. Mosca CP_3 P.IVA_4
Lorenzo ( ; C.F._4
Appellato
E
(c.f. ); Controparte_4 P.IVA_5
Appellato
E (c.f. , difeso dall'Avv. Miraglia Massimo (c.f. CP_5 P.IVA_6
; C.F._5
Appellato
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Mancuso Giancarlo (C.F. Controparte_6 P.IVA_7
; C.F._6
Appellato
E
(C.F. , difeso dall'Avv. Pichierri Clotilde Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ; C.F._7
Appellato
E
(C.F. ; CP_8 P.IVA_9
Appellato
E
Presso La Corte Di Appello Di RO (C.F. Controparte_9
); P.IVA_10
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 7121/2023 emessa dal Tribunale di in data
05/05/2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. 1. ha proposto querela di falso nei confronti del verbale Parte_1
unico di accertamento impugnato, relativamente al punto in cui l'Ispettore CP_2 Pt_3
affermava di aver acquisito, in sede di procedimento ispettivo, le dichiarazioni
[...] rese dai lavoratori convocati (pagg. 3 “ per quanto riguarda le assenze ingiustificate si precisa che i lavoratori sentiti in sede di accertamento hanno dichiarato di non essersi assentati dal lavoro e comunque in relazione alle assenze…”e 4 “ A tal proposito si precisa che l'individuazione degli obbligati solidali è avvenuta sulla scorta dei seguenti elementi: …. Informazioni rese dai lavoratori, nel corso del procedimento ispettivo, circa la sede di lavoro presso cui hanno prestato attività lavorativa” del verbale impugnato); successivamente rigettata con la sentenza odiernamente gravata.
In particolare, la vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così ricostruita nella sentenza impugnata: “ La oggi proponeva opposizione Parte_1 Parte_1
avverso il verbale unico di accertamento n. 000442692 del 17/11/2014 emesso dal servizio ispettivo dell' nei confronti della e dei CP_2 Parte_4
coobbligati in solido per un importo complessivo di euro 75.475,00 relativo alla corresponsione e al versamento della contribuzione dovuta a favore dei dipendenti per le mensilità aggiuntive di tredicesima e quattordicesima così come previsto dal CCNL
Cooperative di consumo applicato dall'azienda.
In particolare, le società coobbligate ricevevano dall' distinti avvisi per mezzo dei CP_2 quali l' comunicava alle stesse di considerarle obbligate solidali in uno con la CP_2 in forza dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, così come modificato Parte_4 dall'art. 21 comma 1 d.l. 5/2012 convertito con l. 35/2012.
In corso di giudizio la già dichiarava di Parte_1 Parte_1
voler proporre querela di falso nei confronti del verbale unico di accertamento impugnato relativamente al punto in cui l'Ispettore affermava di CP_2 Parte_3
aver acquisito in sede di procedimento ispettivo le dichiarazioni rese dai lavoratori convocati.
Deduceva la a fondamento della querela che l' a fronte Parte_1 CP_2 dell'elenco di trentanove lavoratori allegato al verbale in contestazione produceva esclusivamente undici dichiarazioni di lavoratori, di cui solo tre inerenti alle parti processuali del procedimento pendente dinanzi al Giudice del Lavoro (dichiarazioni di e ), precisando che le restanti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
dichiarazioni afferivano a prestazioni lavorative rese in luoghi di lavoro ed in favore di committenti, ed in forza di contratti di appalto e subappalto, estranei al procedimento.
Rilevava, dunque, la querelante, che il verbale impugnato non contenesse una veritiera rappresentazione dell'attività istruttoria espletata in sede di ispezione e che, pertanto, non avendo l' depositato ulteriori dichiarazioni di lavoratori, quanto verbalizzato CP_2 al riguardo dall'ispettore nel verbale impugnato fosse manifestamente destituito di CP_2
ogni fondamento.
All'udienza del 30 settembre 2016 la dichiarava di Parte_1
confermare la proposizione della querela di falso avverso il verbale unico di accertamento n. 000442692 del 17/11/2014 emesso dal servizio ispettivo dell' CP_2
Ritenuto il documento contestato necessario ai fini della decisione e rilevato che ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c. il procedimento per querela di falso è di competenza collegiale, il Giudice del Lavoro autorizzava la a proporre querela di Parte_1 falso in via incidentale avverso il predetto verbale di accertamento, sospendeva il giudizio in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale al fine di provvedere all'assegnazione del procedimento avente ad oggetto la querela di falso al Giudice Civile ordinario secondo i criteri tabellari…
La domanda è destituita di fondamento, e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Invero, le deposizioni dei testi di parte querelante non sono idonee a dimostrare l'asserita falsità della rappresentazione dell'attività istruttoria espletata in sede di ispezione dal pubblico ufficiale . Parte_3
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi non sono sufficienti a contrastare e superare quanto attestato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni dal momento che i testi escussi non sono soggetti terzi estranei alla vicenda, bensì lavoratori citati nel verbale di accertamento nei confronti dei quali sono state poste in essere le omissioni di contribuzione da parte del datore di lavoro.
Inoltre, è noto che la querela di falso possa essere provata con tutti i mezzi, ma tali mezzi devono essere corroborati anche da riscontri esterni, come ad esempio deposizioni di soggetti terzi (un altro ispettore che si trovava sul luogo dell'accertamento) oppure CP_2 mediante la prova che uno o più lavoratori sentiti dall'ispettore il giorno CP_2 dell'ispezione si trovava materialmente in un altro luogo o in un'altra città.
Nel caso di specie difetta qualsivoglia riscontro esterno atteso che la Controparte_10
ha addotto a supporto della querela mere prove testimoniali non producendo
[...]
alcun altro documento.
Qualora le dichiarazioni testimoniali di soggetti coinvolti nell'accertamento oggetto del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro fossero idonee a superare quanto accertato da un pubblico ufficiale si svuoterebbe di contenuto il valore intrinseco dell'atto pubblico. A ciò aggiungasi che tre dei quattordici testi escussi hanno testimoniato di aver reso dichiarazioni in sede di procedimento ispettivo (Addis Franca, e Testimone_4
) e che l'ispettore ha dichiarato in sede Testimone_5 CP_2 Testimone_6 testimoniale che “non tutti i lavoratori convocati si sono recati presso l' a rendere CP_2
la dichiarazione, aveva tanti lavoratori, una media di 70 al mese. Non ricordo Parte_4 in quanti si siano presentati.”
Dunque, non possono ritenersi sufficienti le dichiarazioni di undici lavoratori di trentasette in assenza di qualsiasi altro tipo di supporto probatorio per ritenere raggiunta la prova che il verbale impugnato non contenga una veritiera rappresentazione dell'attività istruttoria espletata in sede di ispezione.
Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto della domanda.”
La ha proposto appello, sulla base dei seguenti motivi: sul Parte_1 valore probatorio dell'atto pubblico impugnato;
sulla capacità a testimoniare dei testi;
sull'erronea valutazione delle testimonianze;
sul minore numero dei testi escussi rispetto a quelli indicati.
, e hanno aderito CP_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_5 all'appello.
L costituitosi, ha richiesto il rigetto dell'appello. CP_2
Il Procuratore Generale Presso La Corte Di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. dopo la concessione dei termini di cui all'art 352 c.p.c.
§2. L'appello è infondato.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di e della società Parte_4
, non citate né nel giudizio presso il Tribunale Sez. Lavoro né in quello Controparte_11
per querela di falso presso il Tribunale Sez. Civile, litisconsorti necessarie in quanto obbligate in solido secondo il verbale ispettivo impugnato, è infondata.
In aggiunta al già dirimente elemento che l'impugnazione avverso la sentenza relativa alla querela di falso è stata proposta nei confronti di tutti i soggetti parti del primo grado, si osserva anche che Nel caso di un processo con pluralità di parti, nel quale sia stata proposta una querela di falso, la parte che non ha dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato, manifestando, in tal modo, un concreto disinteresse all'accertamento della sua veridicità, non ha veste di litisconsorte necessario passivo nei vari gradi del giudizio incidentale di falso. Ben vero, da un lato, nella querela di falso che ha natura di Azione di accertamento, la legittimazione passiva compete solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento e tale incertezza non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso di esso dall'altro, l'efficacia a erga omnes della sentenza che accerta la falsità esclude, in radice, la possibilità che la mancata partecipazione di detta parte alle successive fasi del giudizio di falso dia adito a pronunzie contrastanti sulla falsita. Pertanto, non ricorrendo un'ipotesi di causa inscindibile, la mancata impugnazione, nei confronti di tale parte,della sentenza che ha accertato la falsità del documento e l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima, non importano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'ultimo comma dell'art.331 cod.proc.civ. ( v. Cassaz. n. 330/1967); inoltre, in linea di principio in tema di solidarietà, si osserva che La responsabilità civile solidale a carico di più soggetti comporta, in base ai principi che regolano la solidarietà, la responsabilità, di fronte al creditore, di ciascuno degli obbligati per l'intero e, pertanto, non dà mai luogo a quella situazione di diritto sostanziale che renderebbe "inutiliter data" la sentenza emessa nei confronti di uno solo degli obbligati in solido. Tra questi ultimi, quindi, non è configurabile un litisconsorzio necessario e gli effetti - nei riguardi dei condebitori solidali non partecipanti al giudizio - della sentenza emessa nei confronti del debitore o dei debitori convenuti sono direttamente regolati dalla legge (art. 1306 cod. civ.). per la stessa ragione, non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio d'impugnazione, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., ove la sentenza emessa contro più obbligati solidali sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi.
( V 1917/85, mass n 439828; ( V 6186/80, mass n 409912; ( V 4358/79, mass n 400873;
( V 4532/78, mass n 394203; ( V 792/76, mass n 379447; ( V 1010/67, mass n 327314; (
V 1010/67, mass n 327313). (v.Cassaz. n. 4296 del 09/05/1987 ).
Nel merito, si osserva che in tema di querela di falso l'onere della prova della falsità grava sul querelante, con la conseguenza che l'insufficiente prova della falsità, in linea con le regole sull'onere della prova, non può che riverberare i propri effetti sulla domanda del querelante stesso determinandone il rigetto.
In tema la Corte di Cassazione ha statuito che “ Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”. ( Cassaz. ord. N. 2126/2019).
Inoltre, con specifico riferimento al tema in esame, “ I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.” ( v. Cassaz. ord. N. 23252 /2024)
E ancora, si è statuito che: “ Le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto assistito da fede privilegiata l'indirizzo di una persona coinvolta in un incidente stradale, indicato nel relativo verbale, nonostante la notizia dello stesso fosse stata tratta dalle dichiarazioni della persona medesima, o comunque dalla consultazione di documenti in possesso dell'autorità)” (v.
Cassaz. n. 3110707/2022).
Premesso quanto sopra in termini di principio, nel caso di specie è dato osservare che il verbale ispettivo è stato impugnato con querela di falso con generico riferimento all'assunzione di informazioni rese dai lavoratori – e non alla effettività delle dichiarazioni rese da taluni dei lavoratori – e è evidente l'assenza della prova della falsità del compimento dell'attività accertativa da parte del funzionario ispettivo Pt_3
. Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti, e pure a fronte delle dichiarazioni
[...] rese dai testi circa la loro mancata dichiarazione all'ispettore, non può ritenersi che il verbale contenga delle dichiarazioni false là dove fa riferimento alla assunzione di dichiarazioni da parte dei lavoratori. Il fatto che tale attività sia stata incompleta e generica non essendo stato specificato nel verbale impugnato quanti lavoratori fossero stati sentiti rispetto al più ampio numero di dipendenti, non ricade nell'alveo della fede privilegiata del verbale ispettivo, come pure l'esattezza del calcolo delle somme a credito dell' , CP_2
piuttosto ricadendo in quello del materiale liberamente apprezzabile dal giudice adito secondo i principi di diritto su menzionati.
Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (causa di valore indeterminabile con incremento per pluralità di parti).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello e condanna , Parte_1 CP_3 Controparte_6
e alla rifusione delle spese del grado in favore Controparte_7 CP_5 dell' che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali come CP_2
per legge ove dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater T.U.115/2002.
RO, 2.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto