Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 163/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Siderno (RC), Via Torrente Arena 36/H, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Oppedisano (p.e.c.: Email_1
– Fax: 0964/380751), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica
(RC), Corso Carlo Maria n. 141, presso lo studio dell'Avv. Francesco Macrì (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti;
APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro - Controparte_2 tempore;
TERZA CHIAMATA/CONTUMACE
**********
l'11.07.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 100565/2011 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità telematica, le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 01.02.2024 ed il 02.02.2024, ovvero, per quanto riguarda gli appellanti, nei seguenti termini: “Ci si riporta al contenuto delle precedenti note difensive e si insiste nell'accoglimento del contenuto e delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.”; relativamente a come appresso: “Chiede che l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'appello adita, voglia rigettare l'appello proposto da e Parte_1
, confermando le statuizioni assunte dal Giudice di primo grado Parte_2 con la impugnata sentenza. Con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
proponeva domanda di risarcimento del danno da occupazione sine Parte_1 titulo nei confronti di Enel Sevizio Elettrico S.p.A., deducendo che la società convenuta – in assenza di autorizzazione amministrativa o pattizia – aveva collocato in modo abusivo due pali per la conduzione della linea elettrica sul terreno di cui era possessore, sito nel Comune di Siderno (RC), contrada Bruschinato, e che pur CP_2 avendo comunicato con missiva del 30.12.2009 che avrebbe iniziato i lavori di spostamento dell'elettrodotto entro 60 giorni lavorativi, non vi aveva provveduto;
quantificava il pregiudizio patito per l'occupazione del fondo nella somma di Euro
10.000,00 ovvero in altra maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, chiedendo altresì la condanna della convenuta allo spostamento della linea elettrica.
2. Interveniva volontariamente in giudizi facendo propria Parte_3 la causa e conseguentemente chiedendo l'estromissione della convenut
[...]
stante l'estraneità di quest'ultima alla vicenda per cui è causa per Controparte_2 effetto del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, conv. con modificazioni dalla Legge 3 agosto
2007 n. 125 (“Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazioni dei mercati dell'energia”). Nel merito, evidenziava di non aver provveduto a spostare la linea elettrica, in quanto l'attore si era limitato ad accettare il preventivo di spesa per i lavori, ma non aveva trasmesso i permessi e le autorizzazioni richieste d CP_2
Concludeva per il rigetto della domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto.
3. All'udienza del 14.07.2011, l'attore, preso atto della costituzione di
[...]
e delle ragioni alla base della stessa, dichiarava di estendere le Parte_3 domande nei confronti della società intervenuta.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita mediante escussione dei testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
(udienza del 06.12.2012) (udienza del 07.03.2013) e Testimone_5 Testimone_6
(udienza del 16.12.2014).
All'udienza del 13.06.2015, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
[...]
Era altresì disposta C.T.U., con incarico affidato al Geom il quale, Persona_1 prestato il giuramento di rito all'udienza dell'08.07.2016, depositava l'elaborato peritale in data 02.12.2016.
4. Con atto del 02.02.2017, interveniva in giudizi (madre dell'attore), Parte_2 aderendo alla domanda del figlio.
5. La causa era quindi rinviata all'udienza odierna, nel corso della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, in persona del Giudice Unico (…), definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta le domande risarcitorie proposte d e d nei Parte_1 Parte_2 confronti d e di Controparte_2 Parte_3
2. condann a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Parte_3 presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 4.025,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3. condann a rifondere a le spese di lite Parte_2 Parte_3 del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 810,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4. pone definitivamente a carico solidale d e d le s pese Parte_1 Parte_2 di C.T.U., come liquidate in favore del Geom con separato decreto Persona_1 di liquidazione.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 07.02.2019, e esponendo un Parte_1 Parte_2 unico ed articolato motivo di gravame incentrato sulla pretesa violazione dell'art. 101, commi 1 e 2, c.p.c. - non avendo mai posto, il Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, questioni circa la titolarità del diritto - e sulla violazione del diritto di difesa, nonché deducendo la nullità della sentenza per difetto del contraddittorio. Denunciavano infine l'asserita erroneità e ingiustizia della decisione impugnata nel punto in cui il Tribunale ha rigettato la domanda sebbene fossero costituiti e richiedenti sia il possessore sia il titolare formale del diritto di proprietà, nelle rispettive vesti di attore e interventore.
Chiedevano, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata con la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni per occupazione illegittima ed allo spostamento dell'elettrodotto, nonché alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 06.06.2019, la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, la quale resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocata in giudizio, on Controparte_2 si costituiva.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 05.02.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_2
la quale, benché ritualmente citata non si è costituita in giudizio.
[...]
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di seguito argomentato, in quanto la decisione adottata dal Tribunale, benché adeguatamente motivata quasi in ogni sua parte, non è del tutto condivisibile.
In prima battuta va rilevato che nessuna violazione del principio di cui all'art. 101, comma 2 c.p.c., può essere ragionevolmente ravvisata nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio, essendo pacificamente emersa dagli atti di causa la mancanza di titolarità del bene dedotto in giudizio in capo a ovvero la proprietà Parte_1 del fondo su cui sono stati apposti i pali in cemento da parte di Controparte_1
distinto in catasto al Foglio di mappa n. 17 del Comune di Siderno, Contrada
[...]
Bruschinato, particella n. 755, del quale lo stesso appellante si era espressamente dichiarato mero possessore.
In tema di legitimatio ad causam la Suprema Corte, con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 2951 del 16/02/2016, ha affermato che: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto...” e che laddove venga riscontrata la carenza di titolarità, attiva o pass iva, del rapporto controverso, questa è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rilevato il difetto di titolarità della proprietà del terreno in questione in capo a , avendo egli stesso allegato - come Parte_1 sopra accennato - di esserne unicamente il possessore.
Va da sé, quindi, che non potesse invocare una tutela reintegratoria in Parte_1 relazione al terreno su cui assumeva essere stati collocati abusivamente dall' due Pt_3 pali per la conduzione della linea elettrica, chiedendone lo spostamento.
Di contro, la situazione giuridica possessoria di cui lo stesso era titolare è stata accertata dall'esame dei testi addotti da ambo le parti, , , Testimone_1 Testimone_2
, (all'udienza del 06.12.2012), Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
(all'udienza del 07.03.2013) e (all'udienza del 16.12.2014), che hanno Testimone_6 sostanzialmente confermato la presenza sui luoghi di causa da parte di Pt_1
(residente in un fabbricato adiacente i terreni su cui insistevano i pali di
[...] proprietà della Società elettrica convenuta), che si comportava in guisa di proprietario, prendendo anche contatti con al fine di richiedere lo spostamento Pt_3 dell'elettrodotto.
Rispetto, poi, a quanto disposto dal primo Giudice - che l'ha rigettata nel merito sul presupposto di un difetto di prova nella titolarità del diritto di proprietà - va poi dichiarata inammissibile la domanda adesiva proposta da la quale, Parte_2 non solo non ha specificato a che titolo è intervenuta in giudizio, quant'anche ha spiegato domanda di intervento in uno stato del procedimento nel quale non poteva proporre domande ulteriori nel proprio interesse (quali la tutela reintegratoria ed il risarcimento dei danni).
E' ben noto, infatti, che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., l''intervento di un terzo in giudizio può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ma è altrettanto risaputo che il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
In parole povere significa che il terzo che interviene in un processo in corso deve accettarlo nello stato in cui si trova: egli si trova nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa, per cui incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime.
Se così non fosse, verrebbero violati due fondamentali principi del processo, quello del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del giudizio. Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, e proporre le pr oprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c..
L'intervento che avvenga oltre tali limiti si trasforma, di fatto, in un semplice intervento adesivo dipendente, con tutte le preclusioni che ne conseguono.
Per tali ragioni la domanda di intervento adesivo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Tribunale.
In ogni caso la nota di trascrizione, prodotta in questa fase, dalla quale Pt_2
risulta essere proprietaria della particella n. 755, è da ritenersi inammissibile
[...] poiché violativa del dettato dell'art. 345 c.p.c..
Si è testé accennato alla sussistenza in capo a di una situazione Parte_1 giuridica di possesso della particella n. 755, tuttavia catastalmente intestata a
(per come inequivocabilmente emerso dalla C.T.U. versata in atti). Parte_2
Nel premettere che il nostro ordinamento giuridico accorda normalmente tutela risarcitoria e petitoria alla lesione del diritto di proprietà nell'ipotesi in cui sia raggiunta la prova di tale lesione, va osservato che, negli ultimi anni la giurisprudenza ha elaborato un'interpretazione più ampia dell'applicazione in concreto della norma sull'illecito aquiliano, ammettendo il risarcimento dei danni in caso di lesione di un qualsiasi interesse giuridico meritevole di tutela per l'ordinamento purché in seguito a tale lesione siano tangibili delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica del danneggiato.
In base a tali criteri è stato ammesso il risarcimento ex art. 2043 c.c. tanto nel caso di lesione di un interesse legittimo quanto in caso di lesione di una situazione di fatto, come, appunto, il possesso (ad es. laddove il possessore di un bene perda il potere di fatto che esercita sulla cosa in conseguenza dello spossessamento commesso da soggetti terzi che può integrare un illecito ex art. 2043 c.c.).
Traendo spunto da tali premesse ed applicando i suddetti principi al caso di specie, dato per assodato che fosse il pacifico possessore del fondo dedotto Parte_1 in giudizio, interessato dall'occupazione abusiva da parte di per Controparte_1 la presenza di due pali in cemento di sostegno dei cavi elettrici, ne deriva che allo stesso possa spettare il risarcimento dei danni temporaneo da occupazione abusiva
(inteso come ristoro del pregiudizio al valore d'uso del fondo), da liquidare in misura pari agli interessi legali annuali sul valore del terreno.
Una volta affermato quanto sopra si può conseguentemente passare alla liquidazione del danno, così come stabilito dalla C.T.U. versata in atti.
In proposito è utile riportare alcuni passi salienti della relazione peritale di stima del danno. “Il calcolo per stabilire la natura e l'entità dei danni (…) sarà effettuato facendo riferimento all'art. 43 comma 5 del T.U. D.P.R. 8/6/2001 e alla legge 203/82 ed al comma 6 dell'art. 43 del T.U. (che) impone che nei casi di acquisizione coercitiva previsti dal medesimo articolo, il risarcimento del danno dovuto al possessore del bene sottratto è così determinato:
a) nella misura corrispondente al valore pieno di mercato del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, ripartito in 15,00 €/mq per il terreno riportato nel vigente P.R.G. come viabilità e 60 €/mq per il terreno riportato nel vigente P.R.G. come B5, successivamente saranno calcolati gli interessi ad oggi.
Quest'ultima viene ricavata dalla: larghezza della fascia di transito sottostante ai conduttori larga mediamente mt. 1, della larghezza della fascia asservita laterale alla fascia di transito larga mediamente mt. 1 + 1, per una lunghezza pari a mt. 19,80.
Considerato che il valore medio del bene è riferito al valore vigente circa 12 anni fa e quindi al 2004 che era stimato in 15,00 €/mq per il terreno riportato nel vigente P.R.G. come viabilità e 60 €/mq per il terreno riportato nel vigente P.R.G. come B5, si ha: valore venale del bene all'epoca dell'occupazione (2004):
Terreno riportato nel P.R.G. come viabilità = € x mq. = 15,00 x mq. 26,00 = € 390,00
Terreno riportato nel P.R.G. come B5 = € x mq. = 60,00 x mq. 18,00 = € 1.080,00
Tot. € 1.470,00
Valore venale attualizzato del bene occupato (2016) è pari a € 1.775,76
Si precisa che il valore venale del bene va riferito all'epoca dell'occupazione e rivalutato al momento della stima in funzione degli indici ISTAT del costo della vita applicati per la rivalutazione monetaria.
b) col computo degli interessi moratori, a decorre dal periodo in cui il terreno è stato occupato senza titolo. Gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 comma 1 e 1284 commi 2 e 3 del cod. civ. sono pari agli interessi legali. Gli interessi moratori vanno computati sul valore venale del bene riferito all'epoca dell'occupazione, considerato che, nel periodo di occupazione si è avuto il cambio del tasso degli interessi legali, il risarcimento del danno R D è pari al valore di mercato del bene Vva aumentato degli interessi legali maturati nei rispettivi periodi di vigenza del valore originario del bene Vv;
RD= Vva + [Vv x (r1 + t1) + (r2 + t2)… (r13 + t13)]
- Vva = Valore venale attualizzato del bene occupato pari a € 1.775,76
- Vv = valore venale del bene all'epoca dell'occupazione pari a € 1.470,00 - r1 e r2 …r13 sono i saggi legali
- t1 e t2…t13 sono le frazioni di tempo di occupazione espresse in anni rispettivamente ricadenti nei periodi di vigenza di relativi saggi legali r1, r2… r13.
Orbene considerato che l'occupazione illegittima si è protratta presumibilmente dal 2004 sino ad oggi, il tasso di interesse legale è stato ripartito in 13 periodi corrispondenti alla vigenza dei diversi saggi legali e moltiplicato per le rispettive frazioni di tempo espresse in anni percome segue: (r1 x t1) + (r2 x t2)...(r13 x t13) = (0,025 x 4)
+ (0,03 x 2) + (0,01 x1) + (0,015 x1) + (0,025x2) + (0,01 x1) + (0,005 x1) + (0,002 x1)= 0,247
Pertanto si ha:
RD = 1.775,76 + (1.470,00 x 0,247) = 3.608,85
c) Decremento di valore e indennizzo rispetto alla legge 203/82.
L'area da valutare è gravata da una servitù prediale dovuta all'attraversamento sul terreno della linea elettrica, il suo valore venale sarà abbattuto in funzione del peso che ne deriva della servitù medesima. Tale peso può essere quantizzato in virtù di una servitù che non comporta alcun nocumento, il peso si stima in un'aliquota percentuale (A%) di abbattimento del valore dell'appezzamento di terreno (V) considerato libero, correlata alla condizione di sudditanza di cui è grava l'area e quindi al conseguente decremento che ne deriva al prezzo di mercato del suolo sarà:
P = A % x V
Assumendo una riduzione A % pari a 10% si ha: valore venale attualizzato del bene residuo occupato
Terreno riportato nel P.R.G. come viabilità = € x mq = 20,00 x mq. 194 = € 3.880,00
Terreno riportato nel P.R.G. come B5 = € x mq = 90,00 x mq. 271 = € 17.460,00
Terreno riportato nel P.R.G., come agricolo = € x mq = 15,00 x mq. 286 = € 4.290,00
Tot. € 25.630,00
P = € 25.630,00 x 10% 2,563,00
Pertanto si avrà:
P = decremento di valore = 2.563,00
RD risarcimento danno € 3.608,85 + € 2.563,00 = € 6.171,85
Conclusioni Da quanto sopra esposto, sarà possibile ammettere che la diminuzione del valore del terreno in Siderno alla località Bruschinato, in catasto al foglio di mappa n° 17 particella n° 596 dovuto al mancato utilizzo e alla diminuzione di valore del terreno a causa dell'installazione della linea elettrica da parte del Parte_3 ammonta a € 6.171,85 (diconsi euro seimilacentosettantuno/85).”.
In virtù del mero possesso del bene immobile di cui trattasi da parte di Pt_1
- che, come testé accennato, ha diritto unicamente ad un risarcimento dei
[...] danni temporaneo da occupazione abusiva, inteso come ristoro del pregiudizio al valore d'uso del fondo -, prendendo spunto dalla C.T.U. nella quale è stato, tra l'altro, affermato che il valore venale del bene all'epoca dell'occupazione era pari a €. 1.470,00
e considerando, infine, che l'occupazione illegittima si sta verosimilmente protraendo in maniera ininterrotta dal 2004 sino ad oggi, si può equitativamente applicare ai fini risarcitori un tasso annuale del 5%, da liquidare nell'importo di €. 73,50 annui, che decorre dal momento dell'illecito (2004) fino alla rimozione dei pali di sostegno dell'elettrodotto o fino alla cessazione dell'illecito stesso.
Sulla somma così risultante decorreranno gli ulteriori interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino al soddisfo.
Ogni ulteriore motivo è da considerarsi assorbito.
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione.
Stante l'accoglimento parziale del gravame proposto da , si reputa Parte_1 giusto ed equo compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra esso appellante e ponendo il rimanente 50% a carico Controparte_1 della società appellata.
Queste vanno quindi liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del
13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore della controversia (ricompreso nello scaglione tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, già dimidiate - in complessivi €. 1.661,75, di cui €. 741,50 per il primo grado (così specificati: €.
106,50 per la fase di studio, €. 106,50 per la fase introduttiva, €. 213,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €. 213,00 per la fase decisionale ed €. 102,50 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €. 920,25, per il presente grado, (così specificati: €. 134,00 per la fase di studio, €. 134,00 per la fase introduttiva, €. 248,00 per la fase istruttoria,
€. 213,00 per la fase decisionale ed €. 191,25 per esborsi), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Stante il rigetto dell'appello proposto da quest'ultima deve essere Parte_2 condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di
[...]
Controparte_4 Le stesse vanno quindi liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del
13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore della controversia (ricompreso nello scaglione tra €. 1.101,00 ed €. 5.200,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi
€. 1.458,00 (così specificati: €. 134,00 per la fase di studio, €. 134,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Stante, infine, la contumacia di - chiamata in Controparte_2 giudizio per ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Corte, e non comparsa - le spese si possono compensare integralmente tra quest'ultima e gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, udito i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
con atto di citazione notificato telematicamente in data Parte_2
07.02.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed a parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore;
2) Accoglie l'appello per quanto di ragione, dichiarando l'illegittimità dell'apposizione da parte di ei due pali in calcestruzzo, Controparte_1 di cui uno con basamento, sulla particella n. 755 (già 596), distinta in catasto al Foglio di mappa n. 17 del Comune di Siderno, Contrada Bruschinato s.n.c., di proprietà di e, per l'effetto Parte_2
3) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al risarcimento dei danni temporanei in favore di da Parte_1 liquidare nella misura di €. 73,50 annui dal momento dell'illecito (2004) fino alla rimozione dei pali di sostegno dell'elettrodotto o alla cessazione dell'illecito stesso, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sente nza fino al soddisfo;
5) Compensa per metà le spese di lite relative al primo grado di giudizio tra Pt_1
e in persona del legale rappresentante pro-
[...] Controparte_1 tempore, e condanna quest'ultima alla rifusione del rimanente 50% in favor e di che liquida in complessivi €. 741,50, oltre IVA e CAP ed oltre Parte_1 accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, tale qualificatosi;
5) Compensa per metà le spese di lite relative al presente grado di gi udizio tra e in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro-tempore, e condanna quest'ultima alla rifusione del rimanente 50% in favore di che liquida in complessivi €. 920,25, oltre IVA e CAP ed oltre Parte_1 accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, tale qualificatosi;
6) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_2 grado di giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €. 1.458,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
7) Compensa integralmente tra e Parte_1 Parte_2 [...]
e spese di lite del presente grado;
Controparte_2
8) Pone per un terzo ciascuno a carico di tutte le parti (ad eccezione di
[...]
, le spese di C.T.U., già liquidate in prime cure con Controparte_2 separato decreto di liquidazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)