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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
165/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa tra:
ed , eredi di difesi Pt_1 Parte_2 Persona_1
dall'avv. Daniele Granara per mandato allegato alla citazione in riassunzione
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, erede di e difesa CP_1 Persona_2 Persona_3
dall'avv. Antonino Bongiorno per procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER MANGIANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
1
quanto di ragione, delle sentenze del Tribunale di Chiavari, 28 aprile
2003, n. 304, di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Sez. II civile,
18 novembre 2008, n. 1375 e Sez. II ci vile, 1° marzo 2017, n. 279: 1)
Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria di eliminazione della
tubazione posta in opera per l'irrigazione dei terreni di proprietà delle
esponenti, dichiarando l'esistenza della servitù di acquedotto in favore
della proprietà con conseguente accertamento e Parte_2
dichiarazione che l'attuale percorso delle condutture d'acqua è il più
conveniente e meno pregiudizievole per il fondo servente. 2) Dichiarare
costituita la servitù di condotta idrica per la tubazione esis tente nel
fondo di proprietà della SI , in proprio ed in Persona_3
qualità di erede del GN , e della SI , in Persona_2 CP_1
qualità di erede del GN , a vantaggio del fondo di Persona_2
proprietà delle GNe ed quali eredi del Pt_1 Parte_2
GN disponendo il mantenimento dell'attuale Persona_1
percorso delle condutture. 3) Con la vittoria di spese, competenze ed
onorari di tutti i gradi e le fasi di giudizio. 4) In via istruttoria, si chiede,
ove occorrer possa, il licenziamento di CTU descrittiva dello stato dei
luoghi, che, accertata la profondità delle condutture oggetto di causa ad
oltre 10 metri rispetto al piano di sedime del fabbricato di proprietà delle
convenute, accerti l'assenza di ogni interferenza tra la presenza di tali
condutture ed il godimento delle fasce di proprietà delle convenute
stesse. 5) In rito: si chiede fin d'ora, previa concessione dei termini per
gli scritti finali, che sia fissata, ex art. 352, comma 2, c.p.c., ratione
2 temporis vigente, udienza di discussione orale del presente giudizio
dinanzi al Collegio”.
PER GRECO: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello: - Dichiarare
inammissibile la domanda di costituzione di servitù coattiva di
acquedotto in quanto non proposta nei confronti di tutti i proprietari dei
fondi confinanti e comunque respingerla nel merito in quanto infon data
e altresì inammissibile ai sensi dell'art. 1033 u.c. c.c. - In accoglimento
della domanda riconvenzionale formulata a parte conven uta,
condannare parte attrice alla eliminazione delle tubazioni poste
abusivamente in essere nel fondo di loro proprietà. - Porre a carico di
parte attrice l'onere di pagare, ex art. 614 bis c.p.c., in caso di ritardo
nella esecuzione l'importo di € 50,00 giornaliero. - Vittoria di spese ed
onorario o integrale compensazione delle stesse”.
MOTIVI
1 L'iter processuale
La sentenza della Corte di Cassazione 1675/15 ha così ricostruito i fatti di causa fino alla relativa pronuncia:
“Con citazione notificata il 25.11.1994 esponeva di Persona_1
essere proprietario di fondi siti in comune di Cogorno, distinti nel NCT
dai mappali 422 e 429, a favore dei quali deduceva l'esistenza da tempo
immemorabile di una servitù di passaggio sul mappale 1009 e sulla corte
di cui al mappale 427, di proprietà di e , Persona_2 Persona_3
esercitata tramite un sentiero pedonale che collegava svariati terreni e
fabbricati rurali, appartenenti a diversi proprietari, con la strada
sottostante e con la mulattiera che vi co rreva parallelamente. Deduceva,
3 quindi, che i predetti nell'eseguire lavori edili di ER Per_3
ristrutturazione e ampliamento del fabbricato insistente sui predetti loro
fondi, avevano realizzato delle opere (un muro prospiciente alla strada
provinciale, dei muretti di recinzion e di un'area a giardino e delle
cancellate) in violazione della servitù e delle distanze legali dalla sua
proprietà. Pertanto, nel convenirli in giudizio innanzi al Tribunale di
Chiavari, ne domandava la condanna a reintegrarlo nel passaggio e a
rimettere in pristino stato dei luoghi. Il tutto oltre al risarcimento del
danno.
Nel resistere in giudizio i convenuti negavano l'esistenza della servitù,
di cui chiedevano "in via riconvenzionale" l'accertamento negativo,
unitamente alla condanna dell'attore a rim uovere le condutture idriche
che attraversavano la loro proprietà. In subordine e condizionatamente
all'accertamento della contestata servitù di passaggio, chiedevano che
questa fosse spostata su un altro tracciato, ai sensi dell'art. 1068 c.c.
Con sentenza del 4.4.2003 il Tribunale di Chiavari accoglieva la
domanda principale, rigettava quella riconvenzionale e condannava i
convenuti a eliminare l'impedimento al passaggio. Dichiarava, inoltre,
costituita la servitù di condotta idrica a vantaggio del fondo dell'attore
e a carico di quello dei convenuti, stabilendo, altresì, la relativa
indennità, e liquidava equitativamente i danni in Euro 2.000,00, in
assenza di una specifica prova. Respingeva, infine, la domanda di
demolizione delle opere realizzate dai co nvenuti in violazione della
distanza legale dal fondo dell'attore. Adita in via principale dai
[...]
e in via incidentale dal la Corte d'appello di CP_2 Parte_2
4 Genova in parziale accoglimento del solo appello principale disponeva lo
spostamento del luogo di esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1068
c.c. e compensava per un terzo le spese di lite, per la reciproca
soccombenza, ponendo la restante frazione a carico dei ER
. Per_3
Riteneva la Corte territoriale che era infondata l'eccezione di novità della
domanda di accertamento dell'acquisto della servitù per intervenuta
usucapione, proposta o comunque specificata in appello, dato il carattere
autodeterminato dei diritti reali e l a loro identificazione
indipendentemente dal titolo d'acquisto. Nel merito, rilevava che dalle
unanimi deposizioni rese dai testi era emerso un uso continuativo e
costante, pressoché ab immemorabile, del sentiero oggetto di
contestazione, esercitato dai pr oprietari dei fondi limitrofi per
raggiungere il centro. Né appariva sostenibile, secondo la Corte
territoriale, che i testi avessero riferito di un passaggio di tutti gli utenti
di quel sentiero come via vicinale, avendo tutte le persone escusse
unanimemente dichiarato che passavano abitualmente di lì i vari
componenti della famiglia per raggiungere i loro fondi. Si Parte_2
trattava, dunque, di un uso non pubblico, ma propriamente dei titolari
dei fondi limitrofi. Tale possesso era stato esercitato dai d anti causa
dell'attore e poi da quest'ultimo per un periodo di tempo che superava di
molto il termine di usucapione, e la sua caratterizzazione consentiva di
configurarlo come dotato di opere apparenti (costituite dal tracciato
segnato e visibile). Osservava, ancora, che la natura pubblica della
strada, sostenuta dalla parte appellante per escluderne l'usucapione,
5 lasciava separati e autonomi i due ambiti, quello pubblicistico e quello
privatistico, mantenendo la possibilità che i singoli usucapissero "un
qualche passaggio, a prescindere dal complesso accertamento della
natura pubblica o meno della strada, da acclar arsi diversamente,
tramite gli obiettivi requisiti di carattere amministrativo".
Proseguiva la Corte territoriale che l'attore aveva dimostrato la
comproprietà del fondo dominante, in virtù di un atto di divisione del
27.11.1978, e che egli era rimasto nel possesso del passo fino a che i
convenuti non avevano ultimato le opere di ristrutturazione sull'immobile
di loro proprietà. Riteneva, poi, fondata la domanda riconvenzionale
subordinata di spostamento della servitù, in quanto il tracciato
alternativo proposto dal c.t.u. non alterava (se non per la necessaria
installazione di una scaletta in legno) lo stato dei luoghi e mantenev a
agevole il passaggio, creando per i proprietari del fondo servente un
disagio solo momentaneo e accidentale.
Escludeva, ancora, che l'ampliamento del fabbricato di proprietà
[...]
avesse prodotto una violazione delle distanze legali dal CP_2
confine con la proprietà violazione dubbia sia per l'elevata Parte_2
scala di rappresentazione della mappa catas tale, che rendeva di pochi
centimetri e dunque non significativo lo scostamento rispetto al
preesistente, sia per l'applicazione del principio della prevenzione, che
consentiva di costruire in violazione del limite di 4 metri stabilito dal
regolamento edilizio comunale, "salve le ulteriori ipotesi di legge".
Quanto alla servitù di condotta d'acqua, rilevava che il c.t.u. aveva
confermato che il percorso attuale delle condutture era il più conveniente
6 e meno pregiudizievole per il fondo servente. Osservava, poi, che al
momento d'installazione delle tubazioni , il fondo servente era coltivato
ad uliveto, il che dimostrava l'infondatezza dell'obiezione di parte
appellante, che aveva sostenuto che detta servitù non poteva gravare su
di un giardino. Infine, relativamente al capo di condanna dei ER
al risarcimento dei danni, la Corte territoriale si limitava a Per_3
correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado -
che aveva posto la somma liquidata a carico dell'attore invece che a
carico dei convenuti -lasciando inalterato l'importo di Euro 2.000,00”.
e hanno proposto ricorso per cassazione Persona_2 Persona_3
avverso la sentenza della Corte di Appello, le cui motivazioni sono state sopra sintetizzate.
Per quanto interessa, la Suprema Corte ha accolto il terzo ed il quarto motivo di ricorso propost i dai coniugi , relativi Controparte_2
all'accoglimento della domanda di accertamento della servitù di passo a favore del fondo del sig. ed in merito alla violazione da Parte_2
parte della Corte di Appello dell'art. 1037 c.c., inerente alla servitù di acquedotto, per vizio di motivazione. Tale motivo è stato così
sintetizzato nella sentenza della Suprema Corte: “Col quarto motivo è
allegata la violazione dell'art. 1037 c.c. e il vizio di motivazione, per non
aver la Corte territoriale fornito adeguata motivazione sul fatto che il
passaggio richiesto sia più conveniente e meno pregiudizievole per il
fondo servente, non essendo state esaminate le condizioni dei fondi
vicini, né dimostrata la sufficienza dell'acqua n é l'uso”.
Su quest'ultimo punto, la Suprema Corte ha così argomentato: “Posto
7 che l'art. 1037 c.c. richiede per la costituzione coattiva della servitù di
acquedotto a) che il proprietario del fondo dominante dimostri che può
disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio;
b) che
la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare;
e c) che il
passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo
servente; ciò posto la Corte distrettuale ha motivato solo su quest'ultimo
punto, sicché la motivazione risulta omessa sui fatti normativi s ub a) e
b) che precede”.
La Corte ha, poi, rimarcato che, per effetto dell'accoglimento dei motivi di cui sopra, il quinto motivo, che “lamenta la violazione dell'art. 1033
c.c. e la "errata motivazione" sull'imposizione della servitù coattiva
d'acquedotto sul giardino della proprietà ”, era Pt_3 Per_3
assorbito.
ed eredi di , hanno riassunto il Pt_1 Parte_2 Per_1
giudizio innanzi alla Corte di Appello di Genova, la quale ha pronunciato, all'esito del giudizio, la sentenza 279/17. Con tale provvedimento, secondo la felice sintesi contenuta nella sentenza della
Suprema Corte 33198/22, la Corte di Appello di Genova: - ha
confermato il rigetto della negatoria servitutis proposta in via
riconvenzionale dall'originario convenuto con riferimento al passaggio
pedonale e all'acquedotto coattivo;
- in parziale accoglimento della
domanda riconvenzionale subordinata spiegata d ai convenuti, ha
disposto il trasferimento del passaggio in luogo diverso secondo il
tracciato indicato a pagg. 4 e 5 della relazione di consulenza tecnica e
nella Tavola allegata, con apposizione di scaletta e consegna di chiavi
8 del cancello alle attrici in riassunzione;
-ha confermato, infine, la
condanna risarcitoria in favore delle attrici in riassunzione nella misura
equitativamente liquidata di €. 2.000,00 ”.
e hanno proposto ricorso per Cassazione CP_1 Persona_3
avverso tale sentenza.
Per quanto interessa, la Suprema Corte, con la sentenza 33198 del
2022, ha accolto il terzo motivo, con cui le ricorrenti avevano lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, dal momento che la Corte di rinvio non si era pronunciata sulla dedotta insussistenza, ai sensi dell'art. 1033, co. 2 c.c., delle condizioni per la costituzione della servitù di acquedotto, in quanto, come accertato anche dal consulente tecnico, le tubazioni idriche attraversavano il giardino di proprietà del convenuto.
Tale problematica, dedotta alle pagg. 10 e 11 dell'atto di appello, era stata oggetto anche della sentenza della Corte di Cassazione 1675 del
2015, che aveva dichiarato assorbito il relativo motivo inerente l'art. 1033 c.c. e, quindi, il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare la questione dell'attraversamento del giardino, riproposta dai
[...]
, con la comparsa di riassunzione , a pag. 20. La Suprema CP_2
Corte ha evidenziato che “La Corte di rinvio, però, ha tralasciato del
tutto l'esame di questa censura incorrendo così nel vizio di cui all'art.
9 Per effetto dell'accoglimento del motivo, il quarto motivo, con cui la parte aveva denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli ER
artt. 2727, 2729, 1033 e 1037 c.c., per avere la Corte d'Appello omesso di considerare che, se il passaggio dell'acquedotto è chiesto attraverso giardini e cortili, il richiedente deve provare che “sia assolutamente
impossibilitato a condurre altrimenti al proprio fondo l'acqua che ha
diritto di utilizzare”, doveva considerarsi assorbito.
In conclusione, quindi, la Corte ha rigettato il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso principale nonchè il ricorso incidentale;
ha accolto il terzo motivo di ricorso principale e dichiara to assorbito il quarto motivo del ricorso principale;
ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Genova
in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
2 Il giudizio in riassunzione
ed hanno riassunto il relativo giudizio Pt_1 Parte_2
innanzi alla Corte di Appello, che ha , quindi, ad oggetto unicamente il diritto di servitù di acquedotto a carico della proprietà ed a ER
favore della proprietà Parte_2
Mentre le sig.re hanno esercitato l'azione confessoria Controparte_2
per far constare l'assenza di diritti di servitù ed hanno chiesto di rimuovere le tubazioni presenti nel loro fondo, le controparti hanno chiesto di costituire coattivamente il suddetto diritto.
Secondo le sig.re il Giudice non avrebbe potuto Parte_2
pronunciarsi in merito all'argomentazione proposta dalle controparti,
secondo cui il giardino non può essere gravato dalla servitù di
10 acquedotto, in quanto la questione era stata sollevata tardivamente,
solo con l'atto di appello.
In ogni caso, era condivisibile quanto affermato dal la Corte di Appello,
nella sentenza n. 1375/2008, secondo cui la domanda di rimozione delle condutture proposta dalle sig.re era infondata, Controparte_2
in quanto “al momento in cui venne installata la tubazione, il fondo
servente era un normale uliveto, il che rende non operativa l'obiezione
circa l'inattuabilità della servitù attraverso un giardino. Allorquando la
condotta venne posata non vi era infatti nessun giardino o aia
prospiciente l'abitazione da tutelare, soltanto una fascia come le altre,
in cui erano collocate le piante di ulivo. Tale collocazione è in ogni caso
quella di minore pregiudizio, come ritenuto con argomentazioni
convincenti dal perito, e dunque la servitù risulta legittimamente
costituita”.
Inoltre, l'apposizione delle tubature era avvenuta di comune accordo tra il proprietario del fondo servente e quello dominante.
Infine, controparte non aveva alcun interesse alla loro rimozione, in ragione della profondità cui esse erano poste, per cui esse non causavano alcun pregiudizio, neppure visivo, sicché la domanda riconvenzionale dalla stessa formulata nel corso del giudizio di prime cure risultava, anche sotto tale profilo ed in applicazione dell'art. 840,
co. 2, c.c., priva di ogni fondamento.
Le sig.re e si sono costituite in giudizio ed hanno Per_3 ER
chiesto di rimuovere le condutture, in considerazione del fatto che contava la destinazione dell'area servente al momento della
11 costituzione della servitù (che era, appunto, giardino) e non quella passata e non c'era alcuna impossibilità a costituire la servitù in altra sede.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 11
gennaio 2024, ed è stata, poi, rimessa in istruttoria per disporre ctu .
All'esito, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, in data
10 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe. Disposta la discussione della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione in data 16 aprile 2025.
3 La servitù di acquedotto
Risulta pacifico che le tubazioni oggetto di causa ed a servizio della proprietà attraversano la proprietà dei sig.ri Parte_2 [...]
e, in particolare, il Foglio 4, Mappale 1739, per raggiungere CP_2
poi la proprietà di cui ai mapp. 422 e 429 (all 5 ctu geom. Parte_2
ed all. 3 geom. Cavallero Trib. Chiavari ). Per_4
La ctu geom. , con le foto allegate e le stesse foto sub doc. 3 di Per_4
parte dimostrano che l'area in esame costituisce un Parte_2
giardino, da intendersi, secondo una definizione che costituisce notorio giudiziario, come “terreno, per lo più cinto di muro, steccato o
cancellata, coltivato a piante ornamentali e fiorifere, destinato a
ricreazione e passeggio”.
Secondo le sig.re il Giudice del rinvio non dovrebbe tener Parte_2
conto di tale circostanza, in quanto allegata tardivamente, e, cioè, solo in sede di appello.
Ciò, però, non impedisce di esaminare la relativa questione nel merito.
12 In primo luogo, è stata la stessa Suprema Corte a rimettere alla Corte
di Appello di esaminare nel merito la relativa questione.
In secondo luogo, che la proprietà dei sig.ri avesse Controparte_2
una simile destinazione era già indicato nella citazione di primo grado ed era già stato accertato dalla ctu nel giudizio innanzi al Tribunale di
Chiavari.
In terzo luogo, ai fini della costituzione coattiva della servitù di acquedotto, la valutazione comparativa di cui all'art. 1037 c.c. implica necessariamente anche una valutazione della destinazione degli immobili su cui l'attore chiede di costituire la servitù. Di conseguenza,
è onere della parte che invoca la costituzione allegare e provare tale destinazione.
Passando al merito, si osserva che l'art. 1033 c.c. esenta dalla costituzione coattiva delle servitù di acquedotto, tra l'altro, giardini e cortili.
La destinazione dell'immobile rilevante è quella esistente al momento della nascita del diritto e, quindi, quella esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale. A tale momento, l'area circostante l'abitazione era già stata trasformata in giardino.
Infatti, se anche le tubazioni furono apposte per accordo tra le parti ,
quando l'area non costituiva giardino, bensì un uliveto, egualmente tale accordo non avrebbe avuto efficacia costitutiva del relativo diritto,
ex art. 1350 e 1418 c.c.; di conseguenza, il diritto di servitù non sarebbe nato non con l'interramento, quando, appunto, l'area era destinata ad uliveto, bensì solo con la pronuncia della sentenza (Cass.
13 4653/81).
A questo, deve aggiungersi che rileva non solo la destinazione effettiva del terreno, ma anche la sua destinazione potenziale (argomentando da
Cass. 17156/19, con riferimento alla norma gemella prevista dall'art. 1051, u.c., c.c.).
Infine, eventuali irregolarità catastali (catastalmente l'immobile è
destinato ad uliveto) sono del tutto irrilevanti ai fini della costituzione della servitù, in quanto ciò che interessa è la destinazione attualmente impressa.
Si deve, quindi, concludere che il percorso indicato dai sig.ri Parte_2
coinvolge, ai fini della costituzione coattiva della servitù di acquedotto ,
un'area destinata a giardino, con conseguente applicazione dell'art. 1033 c.c.
Secondo la giurisprudenza, è possibile costituire una servitù coattiva di acquedotto su terreni destinati a giardini e cortili solo nel caso di interclusione assoluta, che implica che il passaggio nel giardino sia l'unico percorso praticabile per porre fine all'interclusione . All'opposto,
nel caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità
di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse , non sarà possibile gravare queste ultime con la servitù (sul punto, Cass.
9926/04; Cass. 5223/98; Cass. 8426/95).
Nella specie, la ctu geom. ha evidenziato l'esistenza di percorsi Per_4
alternativi, meno impattanti su beni quali quelli elencati dall'art. 1033
c.c. (il tracciato 2 non coinvolge alcun bene di tale natura) , che devono,
14 di conseguenza, essere preferit i rispetto a quello attuale (pagg. 18 e 19
ed allegato 5 della ctu, linea verde). Inoltre, il ctp delle sig.re e ER
ha dimostrato che è possibile costituire una servitù (il cui Per_3
tracciato sarebbe significativamente più lungo, circostanza, però, non idonea a derogare all'esenzione di cui all'art. 1033 c.c.), senza coinvolgere beni quali quelli indicati dall'art. 1033 c.c.
Questa non è la sede per indicare quale deve essere il percorso da realizzare, in quanto, secondo la giurisprudenza, “È viziata per
ultrapetizione, a norma dell'articolo 112 cod. proc. civ., la sentenza del
giudice di appello che, in accoglimento della domanda di costituzione di
servitù coattiva di passaggio formulata con riferimento ad un solo
tracciato identificato catastalmente con precisione, l'abbia invece
costituita su di un diverso e alternativo percorso a causa della
riscontrata natura parzialmente cortilizia del luogo indicato, in quanto,
pur potendo il giudice del merito estendere il proprio esame a tutto il
fondo servente senza essere vincolato alla ipotesi prospettata dal
richiedente, non è tuttavia consentito in appello, a fronte di una richiesta
specifica, articolata in termini precisi ed inequivoci, estendere l'ambito
della domanda in modo tale da sottrarre al proprietario del fondo
servente un grado di giudizio quanto meno in ordine alla identificazione
del luogo ove la costituenda servitù deve esercitarsi” (Cass. 15821/08).
Escluso, quindi, che la servitù di acquedotto possa essere costituita coattivamente, la domanda riconvenzionale di rimozione delle tubature deve essere accolta.
L'eccezione proposta dalle parti attrici ex art. 840 c.c. è tardiva, in
15 quanto implica un nuovo tema di indagine .
In ogni caso, la stessa è indimostrata (non essendo sufficient i le foto di cui alla prod. 3 di parte attrice in riassunzione a provare la circostanza) ed è evidente che eventuali rotture delle tubazioni potrebbero in astratto causare danni alla proprietà superficiaria della controparte.
La domanda proposta ex art. 614 bis c.p.c. deve essere respinta. La
disposizione in esame si applica ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L 69/09, ai sensi dell'art. 58 di tale normativa,
dovendosi intendere instaurato il giudizio al momento della notifica della citazione di primo grado.
Le norme transitorie contenute nel D.L. 83/15 (art. 23) e nella L
164/24 (art. 7) non hanno esteso l'applicazione della normativa rispetto ai procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della normativa suddetta.
In merito alle spese di lite, i sig.ri hanno (parzialmente) Parte_2
vinto in ordine alla domanda di ripristino dello stato per effetto del riconoscimento della servitù di passo, che è stata accolta, sia pure con trasferimento del percorso ed in merito alla domanda di risarcimento del danno;
diversamente, sono risultati soccombente in merito alla domanda di violazione delle distanze ed a quella di costituzione della servitù di acquedotto.
Di conseguenza, a fronte di una situazione di reciproca soccombenza,
le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, così
come quelle relative alla ctu del giudizio di primo grado e di quelle
16 successive.
Le spese della ctu disposta nel presente giudizio, in quanto funzionale ad una domanda dei sig.ri su cui questi sono risultati Parte_2
soccombenti, vengono poste a carico di questi ultimi.
PQM
Condanna ed a rimuovere le tubazioni Pt_1 Parte_2
presenti nel fondo di proprietà di proprietà di e CP_1 [...]
; Per_3
compensa le spese di lite tra le parti di tutti i gradi di giudizio.
Pone le sole spese della ctu disposta nel presente giudizio di riassunzione a carico di ed . Pt_1 Parte_2
Genova 15 aprile 2024
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
112 cpc e pertanto la sentenza va cassata, affinché un nuovo giudice di
rinvio, limitando il suo esame esclusivamente a tale specifica d oglianza,
provveda a rimediare alla lacuna in cui è incorsa la Corte d'Appello con
l'impugnata sentenza”.