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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/09/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 627/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Alberto Iachini Bellisarii Presidente - relatore
Marco Bartoli Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cass. n. 11243/2024, iscritta al n. 627/2024
R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ciaccia Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via G.
Marconi, 79/D, giusta procura in atti;
attrice in riassunzione e
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Di Controparte_1
Nicola, elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Roma, via G. A.
Badoero n. 82 giusta procura in atti;
, , rappresentate e difese Parte_2 Parte_3
dall'avv. Paolo Novella del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Tagliacozzo (AQ) V.le A. Moro n. 19, giusta procura in atti;
convenuti in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 11243/2024 del 26.04.2024, che ha cassato la sentenza di appello n. 350/2020 della Corte di Appello dell'Aquila del
02.03.2020, emessa nel giudizio iscritto al n. 1112/2014, di rigetto del gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 330/2014 del
17.03.2014.
CONCLUSIONI: per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in diversa composizione, preso atto di quanto disposto dalla Suprema Corte di cassazione, Sez. 2^ Civile, con ordinanza n.11243/2024, emessa il 7/3/2024 e depositata il 26/4/2024:
- in via principale: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio sul terreno, distinto in catasto del Comune di Sante Marie (AQ) al foglio 42, mappale 172, poi trasferita, unitamente al fondo dominante, alla odierna appellante in riassunzione con contratto Parte_1
notarile del 5 settembre 2008, come rettificato il 17 novembre successivo, nei confronti di , e , aventi Controparte_1 Parte_2 Parte_3
causa del , condannando i convenuti a ripristinare lo stato Controparte_2
dei luoghi come esistente alla data del 16 agosto 2008 e alla conseguente eliminazione di tutte le arbitrarie ed illegittime modifiche, allo stesso apportate a partire dal 21.08.2008, con contestuale riapposizione di tutti i termini tra le proprietà confinanti eventualmente immutati, e con ristoro dei danni arrecati alla attrice ” Parte_1
pag. 2/28 per l'effetto: -condannare gli appellati in riassunzione al risarcimento dei danni subiti e subendi, da ritenere in re ipsa, in quanto derivanti dalla perdita della disponibilità del fondo dominante per cui è causa, da liquidare nella misura di euro 25.000,00 ovvero in quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa.
-Con vittoria delle spese e competenze, comprensive non solo del presente giudizio di rinvio, ma anche di quelle del giudizio di cassazione e dei due gradi di merito descritti in narrativa, per le quali la Corte si vorrà attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, non ravvisandosi situazioni di reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., neppure parziale, stante il chiaro dictum della Suprema Corte.
- Con condanna degli odierni appellati in riassunzione- per le ragioni esposte in narrativa- al pagamento in favore dell'appellante
[...]
di tutte le somme da essa corrisposte a titolo di spese e Pt_1
competenze, in dipendenza dell'esito dei precedenti giudizi di merito, liquidate come da dispositivi, rispettivamente, dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 350/2020 [€ 2.000,00 in favore di CP_1
€ 2.600 in favore di e (liquidate
[...] Parte_2 Parte_3
al procuratore antistatario) oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge] e dinanzi al Tribunale di Avezzano con la sentenza n.
330/2014 [€ 1.500,00 in favore di , € 2.000 in favore di Controparte_1
e , oltre rimborso forfettario 15% , IVA e Parte_2 Parte_3
CAP come per legge], già corrisposte alle controparti ed ai loro legali.
-Si chiede altresì la condanna alle spese e competenze per la consulenza tecnica d'ufficio sostenuta nelle fasi del procedimento possessorio, da porre a carico delle controparti appellate per le ragioni già esposte, sempre in pag. 3/28 relazione al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, valutando al riguardo la sussistenza degli estremi per l'aggravamento dell'onere delle spese a loro carico, ex art. 96 c. 3 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che codesta Corte adita, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 350 comma terzo, parte seconda, cpc, voglia disporre la discussione orale della causa, procedendo ai sensi dell'art. 350-bis cpc e motivando la sentenza in forma sintetica, attesa la ritenuta ridotta complessità del giudizio di rinvio, dovuta al carattere vincolante dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte, nonché all'urgenza di provvedere a rendere finalmente giustizia all'odierna appellante, tenuto conto dell'abnorme durata del contenzioso pregresso”;
per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila:
1) discostarsi dall'interpretazione fornita dalla Cassazione e confermare la decisione presa nella sentenza N. 350/2020, in considerazione del mancato corretto inquadramento dei ruoli delle parti e della vicenda, operati inavvertitamente dalla Suprema Corte nell'ordinanza N 11243/2024.
2) in via subordinata, si chiede che venga riconosciuta in favore dell'attrice una servitù di passaggio esclusivamente “pedonale”, tenuto conto del passaggio esercitato solo a piedi dal dante causa della Pt_1
3) Rigettare la richiesta risarcitoria formulata, poiché già respinta dal
Giudice di primo grado e non riproposta tra i motivi di impugnazione in
Cassazione;
4) Con vittoria di compensi e spese di tutti i gradi di giudizio.
pag. 4/28 In via subordinata, si chiede comunque che la Corte d'Appello voglia compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto del tenore non univoco dell'ordinanza, del corretto comportamento processuale dei convenuti e della soccombenza parziale dell'attrice in relazione 1) alla richiesta di un passaggio carrabile 2) alla pretesa risarcitoria per mancata fruizione della particella 174, già rigettata dal giudice di prime cure e riformulata in questa sede, in assenza di precisa riproposizione di doglianza sul punto nel giudizio di Cassazione”;
per e : Parte_2 Parte_3
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte, rigettare la domanda proposta da siccome improponibile, Parte_1
inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
con condanna della stessa al pagamento delle spese e Parte_1
competenze professionali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del
22.06.2009, con cui adiva il Tribunale di Avezzano Parte_1
convenendo in giudizio e al fine di Controparte_1 Parte_2 Pt_3
veder accertato e dichiarato il proprio diritto di esercizio della servitù di passaggio sullo stradello insistente sulla p.lla 172 del fg.42 di proprietà delle medesime – diritto in precedenza spettante al dante causa della attrice,
pag. 5/28 , e comunque acquisito da quest'ultimo anche a titolo di Persona_1
intervenuta usucapione ventennale e trasmesso a titolo derivativo all'attrice in virtù di atto di compravendita Notar stipulato il 5.9.2008 Persona_2
e successiva integrazione del 17.11.2008 - nonché la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
1.1. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda attrice ed eccepivano l'insussistenza di un possesso utile all'usucapione, asserendo che il transito sulla p.lla 172, già di proprietà del di loro padre , era stato da questi a suo tempo consentito a Controparte_2
titolo di cortesia e per mera tolleranza.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, escussione di testi ed espletamento di CTU, la causa perveniva infine a decisione.
1.2. Con sentenza n. 330/2014, pubblicata in data 17.03.2014, il Tribunale rigettava la domanda attorea valorizzando quanto emerso nel corso dell'istruttoria ed in particolare le dichiarazioni dei testi escussi, dai quali era emerso che in forza di un lungo rapporto di amicizia tra il dante causa dell'attrice e (padre dei convenuti deceduto nell'anno Controparte_2
1989), il primo avesse esercitato il passaggio sul viottolo insistente sulla p.lla 172 sino alla sua morte e che detto passaggio fosse stato saltuariamente esercitato ancora sino all'anno 2004, circostanza ostativa alla maturazione dell'estinzione dello iure in re aliena per prescrizione, nonché, qualificato il petitum della domanda nella dedotta interclusione del fondo, la valutazione della insussistenza di tale stato di fatto, alla luce di quanto evidenziato dal CTP delle parti convenute in ordine al facile accesso alla p.lla 174 tramite la particella 173, sempre di proprietà dell'attrice,
pag. 6/28 mediante l'esecuzione di opere poco impegnative per superare il dislivello tra i fondi.
2. Avverso tale sentenza, proponeva appello chiedendone Parte_1
la integrale riforma e censurandola:
a) per aver il primo giudice applicato la disciplina relativa alla costituzione di servitù coattiva, peraltro disattendendo immotivatamente ed ingiustificatamente le valutazioni del CTU in ordine alla impossibilità di creare un tragitto alternativo sugli stessi fondi dell'attrice, in difetto di qualsivoglia richiesta in tal senso da parte dell'attrice ed in contrasto con le medesime premesse in diritto esplicitate, in ragione delle quali aveva qualificato la domanda stessa come actio confessoria servitutis vantata in forza della dedotta esistenza della servitù stessa, per convenzione o per usucapione. Il tutto aggravando il danno prodotto a seguito dell'interclusione del passaggio, che rendeva impossibile provvedere alla coltivazione del fondo dell'attrice;
b) per erronea valutazione del materiale istruttorio, avendo il primo giudice ritenuto che il passaggio del si era interrotto nel 2004, senza Per_1
tuttavia considerare quanto riconosciuto dagli stessi convenuti in ordine al fatto che il passaggio di quest'ultimo si fosse protratto sino al 2007, nonché quanto emerso dai testi escussi nel corso del procedimento ed in quello possessorio, oltre che quanto emergente dalle foto prodotte in atti e dalla stessa CTU, attestanti lo stato di progressivo degrado della vegetazione dal tempo dell'acquisto (2008) in poi.
2.1. Si costituivano , e , i Parte_2 Parte_3 Controparte_1
quali resistevano al gravame.
pag. 7/28 2.3. Con sentenza n. 350/2020 pubblicata in data 02.03.2020, questa Corte di Appello rigettava il gravame, condannando l'appellante Parte_1
alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.
2.4. Ai fini che qui rilevano, le motivazioni esplicitate in sentenza erano consistite, in sintesi:
a) nel preliminare rilievo di fondatezza della censura formulata dall'appellante in ordine alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che nessuna domanda volta alla costituzione di servitù coattiva era stata articolata da parte dell'attrice, la quale si era viceversa limitata a chiedere l'accertamento della esistente servitù per convenzione o per usucapione, nonché nella ritenuta necessità di procedere alla verifica – omessa da parte del primo giudice – circa la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto invocato da quest'ultima;
b) nella ritenuta inidoneità dell'accordo orale ripassato tra Persona_1
e ai fini della costituzione di servitù volontaria, essendo a Controparte_2
tal fine richiesta la forma scritta ad substantiam, oltre che nella inopponibilità ai convenuti di quanto pattuito tra il e la Per_1 Pt_1
nell'atto di compravendita in ordine alla trasmissione del diritto di passaggio sul terreno;
c) nella circostanza che, sebbene dovesse escludersi che l'autorizzazione al passaggio del fosse avvenuto solo a titolo di cortesia con Per_1
tolleranza dell'avente diritto, viceversa dovendo riconoscersi il pacifico possesso da parte del per il tempo necessario per usucapire a Per_1
partire dal 1981 e fino al 2007, non sussistesse il diritto della attrice a vantare, in forza esclusivamente del potere di fatto esercitato dal Per_1
un diritto di passaggio per usucapione in proprio favore.
pag. 8/28 Ciò sul rilievo che, da un lato, ai sensi dell'art. 1146, co. 2, c.c., il successore a titolo particolare non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo a tal fine sufficiente il semplice diritto a possedere;
dall'altro, che la Pt_1
non avesse offerto prova dell'acquisto ed esternazione di un proprio autonomo potere di fatto sulla strada oggetto di servitù.
Sotto tale profilo, la Corte riteneva che: “non è provato che l'attrice quale titolare di un potere di fatto sullo stradello abbia esercitato, in proprio, atti di manifestazione del possesso sul viottolo in contestazione, dopo essere entrata nella disponibilità materiale del fondo acquistato, acquisita solo in data 18.8.2008, con la stipula della scrittura privata di compravendita. Si è quindi avuta interruzione del possesso, esercitato dal suo dante causa, che non legittima l'attrice ad avvalersi della accessione in esso per giovare del diritto di usucapione maturato dal primo”.
3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione sulla base di 4 motivi, lamentando:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 in relazione all'art. 360
n. 3 c.p.c.- violazione del “principio di ambulatorietà delle servitù prediali”;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. “1031, 1058 e 1061 e 2697
c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” nonché “omessa e/o errata valutazione della natura di servitù apparente del diritto reale dedotto in giudizio”;
pag. 9/28 3) “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.; violazione degli artt. 1142, 1143 e 1146, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 e n.4 c.p.c. Nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte di Appello affermato l'interruzione del possesso in capo alla ricorrente”;
4) “violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma,
n.4 c.p.c.” nonché “errore di percezione con riferimento alla circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti e di disamina da parte del
CTU e segnatamente, alla esclusione del carattere di interclusione assoluta del fondo dominante”.
3.1. Con separati controricorsi, resistevano e Parte_2 CP_1
mentre rimaneva intimata .
[...] Parte_3
3.2. Con ordinanza n. 11243/2024 pubblicata il 26.04.2024, la Corte
Suprema di Cassazione, Seconda Sezione, accoglieva il primo e, limitatamente alle censure relative alla erronea applicazione dell'art. 1146
c.c., il terzo motivo di ricorso, dichiarava assorbite le restanti doglianze, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in differente composizione.
4. Il giudizio è stato riassunto da con atto di citazione in Parte_1
riassunzione del 05.07.2024, con il quale ha chiesto a questo Collegio di conformarsi alle statuizioni del giudice di legittimità, di cui si dirà, accogliendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 339/2014, emessa dal
Tribunale di Avezzano, instando per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pag. 10/28 5. Con comparsa del 27.05.2025 si è costituito in giudizio CP_1
riportandosi integralmente alle difese formulate negli atti
[...]
defensionali a firma del precedente difensore, concludendo come in epigrafe.
6. Si sono costituite e , le quali hanno Parte_2 Parte_3
resistito al gravame eccependo, tra l'altro, la nullità dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte;
in ogni caso, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, siccome improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
7. All'udienza del 28.05.2025, questa Corte riservava la causa a decisione con assegnazioni di termini (60+20) ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Ciò premesso, valga quanto segue.
8. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della ordinanza di rinvio sollevata da parte delle convenute in riassunzione.
In particolare, si argomenta come questa sia caratterizzata da una serie di errori tali da renderla contraddittoria e, come tale, inidonea al raggiungimento dello scopo.
Tali censure appaiono prive di pregio, oltre che, addirittura, miranti ad investire questo Collegio del potere, inesistente, di cassare una pronuncia di cassazione.
Invero, gli errori cui gli odierni convenuti fanno riferimento consisterebbero nell'aver la Suprema Corte affermato, a pag. 5 rigo 27, che
“l'odierna ricorrente aveva acquistato il fondo dominante e la servitù dal padre ”, nonchè, a pag. 6 rigo 13 e 14, che “la on Persona_3 Pt_1
aveva chiesto di unire il proprio possesso a quello del padre”.
pag. 11/28 Orbene, pur avendo la Corte di legittimità erroneamente indicato il Per_1
quale “padre” della ricorrente non può seriamente Parte_1
sostenersi che siffatta qualificazione possa rilevare quale causa di nullità della decisione, trattandosi all'evidenza di mero errore materiale che in alcun modo può ritenersi aver influito nell'iter decisionale, e che in ogni caso doveva essere emendato ad opera del giudice di legittimità dietro specifico ricorso.
Né, peraltro, sarebbe sostenibile che da siffatta erronea qualificazione, la relativa motivazione abbia inteso far discendere l'acquisto del diritto di servitù in capo all'attrice per esser questa succeduta a titolo universale nei rapporti del defunto emergendo chiaramente come la successione Per_1
nel possesso previamente esercitato da quest'ultimo fosse stata correttamente intesa quale derivante da un negozio traslativo posto in essere tra il e la (cfr. Ordinanza n. 11243/2024, nella cui Per_1 Pt_1
motivazione veniva fatto rilevare che “La Corte di Appello ha dato conto del fatto che l'odierna ricorrente aveva acquistato il fondo dominante e la servitù dal padre con il ridetto contratto. Il contratto –titolo Persona_1
traslativo- era insufficiente a rendere l'acquisto opponibile ai titolari del fondo servente. Occorreva alla un titolo originario. Questa era la Pt_1
questione da affrontare ed in effetti affrontata dalla Corte .. A questo punto la Corte di Appello, invece di limitarsi ad accogliere la domanda della in forza del titolo traslativo stipulato col padre, a sua volta titolare Pt_1
del diritto per averne già goduto per il tempo necessario al relativo acquisto per usucapione, ha erroneamente ritenuto di dover verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1146 […]”).
pag. 12/28 9. Venendo al merito della controversia, si rileva la necessità di richiamare i principi di diritto espressi dalla ordinanza n. 11243/2024 della Suprema
Corte, ossia i seguenti.
“Come la ricorrente ricorda nel corpo del primo motivo e come la Corte di
Appello stessa ha evidenziato, la prima e fondamentale domanda formulata con l'originaria citazione aveva per oggetto l'accertamento della titolarità in capo alla del diritto di servitù di passaggio a favore del terreno di Pt_1
sua proprietà e a carico del terreno di proprietà prima di e Controparte_2
poi dei suoi aventi e Si legge nella sentenza CP_1 Parte_2 Pt_3
impugnata che la aveva chiesto di “ottenere l'accertamento e la Pt_1
declaratoria del diritto ad esercitare la servitù … diritto in precedenza spettante al dante causa signor e comunque da Persona_1
quest'ultimo acquistato anche a titolo di intervenuta usucapione ventennale e trasmesso a titolo derivativo alla in virtù di atto di compravendita Pt_1
Notaio stipulato il 5.9.2008 e successiva integrazione del Persona_2
17.11.2008”.
La Corte di Appello ha dato conto del fatto che l'odierna ricorrente aveva acquistato il fondo dominante e la servitù dal padre con il Persona_1
ridetto contratto. Il contratto –titolo traslativo- era insufficiente a rendere l'acquisto opponibile ai titolari del fondo servente. Occorreva alla n Pt_1
titolo originario. Questa era la questione da affrontare ed in effetti affrontata dalla Corte di Appello e dalla stessa risolta in termini positivi con l'affermazione per cui aveva acquistato per Persona_1
usucapione il diritto di passo de quo avendone esercitato il possesso dal
1981 e per oltre venti anni (fino al 2007).
pag. 13/28 A questo punto la Corte di Appello, invece di limitarsi ad accogliere la domanda della in forza del titolo traslativo stipulato col padre, a sua Pt_1
volta titolare del diritto per averne già goduto per il tempo necessario al relativo acquisto per usucapione, ha erroneamente ritenuto di dover verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1146, secondo comma, c.c. La norma prevede che il successore a titolo particolare possa unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti ed è evidente, pertanto, l'inconferenza del richiamo ad essa nel caso di specie in cui la non aveva chiesto di unire il proprio possesso a quello del Pt_1
padre”.
Va preliminarmente precisato che, come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni
e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti,
pag. 14/28 nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. n. 17240/2023).
10. Tanto premesso, non appare revocabile in dubbio la circostanza che, in relazione al giudizio rescindente che aveva condotto a decretare la violazione dell'art. 1158 c.c. nonché erronea applicazione dell'art. 1146
c.c., la relativa statuizione di annullamento debba propriamente ricondursi alla prima ipotesi, restando preclusa a questa Corte la possibilità modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
In tal senso la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità" (cfr. Cass. n. 20981/2015).
Ciò in quanto il giudizio di rinvio si connota quale giudizio di carattere chiuso, essendo in esso inibita alle parti ogni ulteriore attività assertiva e probatoria, non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, tanto che il giudice di rinvio è vincolato non solo in ordine ai principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente, ma anche ai pag. 15/28 presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente (cfr. Cass. n. 1007/2002; Cass.
n. 20887/2018).
Di conseguenza “Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il
"thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da questa ultima relativa alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione - anche rilevabile d'ufficio - che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. Tale principio è applicabile non solo in ordine agli "errores in iudicando", relativi al diritto sostanziale, ma anche alle violazioni di norme processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale” (cfr. Cass. n. 5145/2012).
Quanto, invece, alle questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per
Cassazione espressamente dichiarati assorbiti, le stesse debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (Cass. civile, sez. II,
30/11/2017, n. 28751).
11. Nella specie, alla luce della pronuncia della Suprema Corte, non vi è dunque spazio per ulteriori e diverse conclusioni in ordine alla questione affrontata e decisa in sede di legittimità.
pag. 16/28 Deve, dunque, in questa sede, nei limiti del perimetro decisionale innanzi precisato, trovare accoglimento l'appello proposto dalla con riforma Pt_1
della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la domanda di accertamento della titolarità in capo alla del diritto di servitù di Pt_1
passaggio (pacificamente pedonale, tanto risultando dal titolo) a favore del terreno di sua proprietà e a carico del terreno di proprietà dei convenuti, essendo chiaro che, in forza della pronuncia rescindente e diversamente da quanto avvenuto nel primo giudizio di appello, questo Collegio si deve limitare ad accogliere la domanda della in forza del titolo traslativo Pt_1
stipulato col padre, a sua volta titolare del diritto per averne già goduto per il tempo necessario al relativo acquisto per usucapione.
A tal proposito, sia sufficiente richiamare quanto già rilevato in sede di giudizio di appello, laddove questa Corte evidenziava che:
“Appare indubitabile l'esercizio del passaggio da parte del a far Per_1
data quantomeno dal 1981 (anno in cui il rilievo aerofografico prodotto dall'attrice attesta l'esistenza dello stradello) al 2007 (lo stesso convenuto nell'atto di costituzione in giudizio riconosce, facendo Controparte_1
proprio con la sottoscrizione della procura, quanto dichiarato dal proprio avvocato, che solo a seguito di infortunio occorso all'ormai anziano nel 2007, era stato a quest'ultimo fatto assoluto divieto di Per_1
accedere al viottolo per accedere al suo fondo. È da escludere che l'autorizzazione al passaggio del sia avvenuta solo a titolo di Per_1
cortesia con tolleranza dell'avente diritto poiché da un canto appare indubitabile che in ragione di esso sia stato consentito al di Controparte_2
coltivare un appezzamento di terreno del e poi perché esso si è Per_1
protratto anche dopo il 1989 anno di decesso del . Dunque, Controparte_2
pag. 17/28 il lungo arco temporale entro cui si è esercitato il passaggio esclude che sia avvenuto per mera tolleranza e non perché invece il ritenesse di Per_1
averne diritto”.
Premessa, quindi, l'esistenza di un possesso utile ad usucapionem da parte del dante causa dell'attrice, , atteso il pacifico possesso di Persona_1
questi dal 1981 e per oltre venti anni (fino al 2007) e ritenuta, pertanto, la titolarità di quest'ultimo della servitù attiva sul fondo servente per averne già goduto per il tempo necessario al relativo acquisto per usucapione, ne deriva che il medesimo diritto, già venuto ad esistenza nel patrimonio del al momento dell'atto di compravendita stipulato in data 5.9.2008 e Per_1
successiva integrazione del 17.11.2008, fosse stato trasferito insieme con la titolarità del fondo dominante e, pertanto, trasmesso a titolo derivativo a in virtù del medesimo atto di compravendita. Parte_1
Invero, in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù,
l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche laddove nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente, una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù
[ovvero una volta che sia giudizialmente dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù medesima, con efficacia ex tunc] - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato (cfr. Cass. n. 12798/2019; Cass.
17301/2006; Cass. n. 20817/2011).
12. Tanto premesso, deve in questa sede procedersi a vagliare le ulteriori e consequenziali domande originariamente proposte da parte della odierna attrice in riassunzione e rimaste – fatto salvo, quanto alla domanda pag. 18/28 risarcitoria e limitatamente alla pronuncia del giudice di prima istanza - sostanzialmente assorbite dal rigetto della domanda principale.
Sotto tale profilo, si osserva che, con il proprio atto introduttivo del giudizio l'attrice aveva chiesto, oltre all'accertamento del proprio diritto di servitù, la condanna dei convenuti a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi così come esistenti alla data del 16.8.2008 e, conseguentemente, ad eliminare tutte le arbitrarie ed illegittime modifiche, come descritte in narrativa, allo stesso apportate a partire dal 21.8.2008, oltre al ristoro dei danni.
12.1. Conviene dunque prendere le mosse dalle risultanze della CTU espletata in primo grado, dal cui confronto tra lo stato dei luoghi così come si presentava alla data del sopralluogo (27.06.2012), con quanto documentato dalle prove fotografiche riportate agli atti (Allegato 8:
16.08.2008, Allegato 9: 22.08.2008, Allegato 10: 07.09.2008), emergeva quanto segue:
“la Part. n. 174, che appare oggi in uno stato di abbandono con alberi da frutto e piante di viti in una condizione di sofferenza (Allegato 12: Foto 24 anno 2012- Foto25 _anno 2012), presentava in data 16.08.2008 un discreto stato di manutenzione, in riferimento sia alla pulizia del terreno che alla cura delle piante suddette (Allegato 8: Foto n.24 - Foto n.25);
- l'ingresso al sentiero insistente sulla Part. n.172 e di accesso alla Part.
n.174 che oggi appare chiuso, in data 16.08.2008 si presentava completamente libero al transito, dando l'impressione non solo di essere un passaggio regolarmente fruito, ma anche che un tempo fosse ben tenuto;
esso inoltre ha subito probabilmente delle alterazioni morfologiche, poiché in data 22.08.2008 erano presenti tratti di pavimentazione a pietra (Allegato
pag. 19/28 9: Foto n.77), mentre attualmente il camminamento è coperto da terra, erba e sassi (Allegato 12: Foto nn.
7-8 Panoramica 4); l'ingresso suddetto, da una larghezza iniziale di circa 3 metri (16.08.2008-Allegato 8: Foto n. 14), subisce una prima chiusura provvisoria attraverso un prolungamento parziale della "macera" in pietra e l'introduzione di una rete in ferro elettrosaldata sostenuta da pali in legno inseriti nel terreno (22.08.2008-
Allegato 9: Foto g.69) ed una chiusura definitiva successivamente attraverso il completamento della "macera" in pietra e l'eliminazione dei pali di legno e della rete elettrosaldata (07.09.2008-Allegato 10: Foto n.
115) (cfr. Relazione di CTU;
fasc. I grado).
Accertato, dunque, il possesso della servitù di passaggio in capo al ricorrente, non vi è dubbio che la rimozione della pavimentazione a pietra, così come l'apposizione di una rete metallica, prima, e l'erezione di una macera in pietra a totale chiusura del varco, poi, modificando lo stato dei luoghi, debbano qualificarsi in termini di spoglio, avendo i convenuti apportato una modificazione allo stato dei luoghi, suscettibile di limitare fortemente – se non addirittura di impedire - l'utilizzo della strada di accesso al fondo di cui alla p.lla 174, di proprietà dell'attrice.
È appena il caso di rilevare che configura uno spoglio tutelabile ex art. 1168 c.c. qualsiasi attività dalla quale derivi una limitazione al contenuto della servitù che impedisca al titolare di essa la libera e comoda esplicazione del suo diritto (cfr. Cass. 24.4.2003 n.6513; Cass. 11.11.2002
n.15796; Cass. 18.12.2001 n.15977), potendo essere negata la tutela possessoria solo allorché la servitù possa continuare ad essere esercitata nel modo e con i mezzi con cui lo era in precedenza, mentre, nel caso in cui pag. 20/28 l'apposizione dell'ostacolo limiti l'esercizio del passaggio, sarà necessario eliminarlo (Cass. n. 643/2003).
Né rileva sul punto la circostanza addotta da parte della difesa convenuta relativa alla possibilità per la di utilizzare una via alternativa di Pt_1
accesso al proprio fondo.
Premesso, in ogni caso, che il diritto alla reintegra nella servitù di passaggio sussiste a prescindere dal fatto che vi sia un altro accesso sul fondo, il relativo passaggio non potendo essere intercluso con la giustificazione che vi è altro libero accesso al medesimo bene, tale circostanza risulta nella specie radicalmente esclusa dalle emergenze istruttorie.
Come evidenziato nella relazione di CTU, interrogato circa la possibilità di accedere alla p.lla 174 senza transitare per la p.lla 172, l'ausiliario faceva infatti rilevare che “è improponibile raggiungere la Part. n.174 da Est, ovvero dalla strada pubblica "Strada Vicinale o Via Arii” attraversando il lotto adiacente Part. n.173; in quanto si ha a disposizione un unico punto per l'accesso, insufficiente sia per dimensione che per posizionamento
(Allegato F Tavola 2- Allegato H -Tavola 4). Creare un passaggio in questa parte di montagna sarebbe di difficile ed onerosa realizzazione, a causa delle pendenze esistenti e dei tratti di roccia presenti;
tale eventuale passaggio potrebbe essere comunque solo pedonale, visto il notevole dislivello esistente sui fondi” (cfr. Relazione di CTU;
fasc. I grado, in cui tra l'altro, si osserva che “L'alternativa sarebbe quella di transitare sui lotti
Part.n176 o Part. n.169, di proprietà di terzi (benché la recinzione esistente sia in una posizione arretrata rispetto ai confini catastali), chiedendo di costituire una nuova servitù a carico degli stessi lotti. È possibile pag. 21/28 raggiungere la Part. n. 174 da Ovest, ovvero dalla via pubblica “Morgie o
Re Martino” (Allegato F - Tavola 2) attraversando appunto il passaggio oggetto del contenzioso (il cui ingresso oggi è completamente chiuso).
L'alternativa potrebbe essere quella di chiedere una servitù al lotto Part. n.
175”).
Pertanto, i convenuti andranno condannati a reintegrare l'attrice in riassunzione nel possesso della servitù di passaggio Parte_1
pedonale attraverso il ripristino dello stato dei luoghi sul tratto di strada oggetto di domanda.
12.2. Quanto, invece, alla domanda risarcitoria, va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte convenuta, a mente del quale la relativa statuizione di rigetto da parte del Tribunale, in assenza di specifico gravame tra i motivi formulati nel ricorso per Cassazione, non avrebbe potuto essere riproposta nella presente sede, in quanto coperta dal giudicato interno.
Sia a tal fine sufficiente evidenziare come in alcun caso la questione potrebbe ritenersi investita dal giudicato interno, non avendo la pronuncia n. 350/2020 di questa Corte statuito sul punto, implicitamente ritenendo la domanda risarcitoria e le correlate censure alla sentenza di prime cure assorbite dal rigetto della domanda di accertamento della servitù e, pertanto, in alcun modo l'attrice poteva ritenersi onerata della riproposizione delle relative domande ed eccezioni in sede di legittimità.
Invero “Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado;
pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte pag. 22/28 in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio” (Cass.
n. 1566/2011).
Venendo, quindi, al merito della domanda risarcitoria, deve preliminarmente rilevarsi come - contrariamente a quanto sostenuto da parte dell'appellante, odierna attrice in riassunzione - la Suprema Corte abbia più volte ribadito che il danno patrimoniale o non patrimoniale, anche nell'ipotesi di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, essendo risarcibile solo il danno-conseguenza, il quale deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (da ultimo Cass. n. 14268/2021).
Sul punto giova, all'uopo, richiamare il condiviso orientamento sintetizzato da Cass. n. 158142/2008, che evidenzia come, nell'attuale sistema normativo, il diritto al risarcimento del danno non rivesta natura punitiva, ma vada correlato alla prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito dal danneggiato. Anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale. L'affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova pag. 23/28 d'un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario.
Tanto premesso in punto di diritto, le emergenze istruttorie e, in particolare, la relazione di CTU e la documentazione fotografica allegata permettono di ritenere sufficientemente dimostrata, da un lato, l'esistenza, sul fondo di proprietà attorea, di colture consistenti in alberi da frutto e piante di viti, oltre al discreto stato manutentivo e vegetativo delle colture precedentemente alla chiusura del passaggio e la successiva condizione di sofferenza delle medesime quale rilevata alla data del sopralluogo ( cfr. “la
Part. n. 174, che appare oggi in uno stato di abbandono con alberi da frutto e piante di viti in una condizione di sofferenza (Allegato 12: Foto 24 anno
2012- Foto25 _anno 2012), presentava in data 16.08.2008 un discreto stato di manutenzione, in riferimento sia alla pulizia del terreno che alle cura delle piante suddette (Allegato 8: Foto n.24 - Foto n.25)); dall'altro, la circostanza che, a seguito della chiusura del passaggio, il fondo risultasse sostanzialmente intercluso, impedendo all'attrice di provvedere alla relativa manutenzione e coltivazione, permette di ritenere dimostrato, sulla base di presunzioni semplici, la sussistenza del nesso eziologico tra la chiusura del varco e lo stato di sofferenza e di abbandono in cui alberi e viti versavano.
A conferma di ciò, peraltro, depongono le risultanze della espletata CTU, nel quale l'ausiliario faceva rilevare che “La chiusura definitiva dell'ingresso del sentiero che dalla via pubblica "Morgie o Re Martino", insistendo sulla Part. n.172, era di accesso al lotto Part.n.174, ha senz'altro pregiudicato la condizione generale del lotto Part. n. 174, che versa attualmente in condizioni di abbandono e le cui piante da frutto (meli, peri, fichi, mandorle, viti), hanno sofferto dell'assenza di cure adeguate. Si fa pag. 24/28 riferimento alle potature non eseguite, alla mancata concimazione e prevenzione delle patologie tipiche: in generale del controllo che necessitano costantemente le colture per limitare la diffusione delle patologie e favorirne un corretto sviluppo.
Dal confronto diretto di fotografie allegate agli atti e relative all'agosto del
2008 (Foto n.24 e Foto n.25) con quelle di inquadratura simile scattate durante i sopralluoghi del 2012 (Allegato 12: Foto 24_2012 e Foto
25_2012), si evince che il lotto appariva in un discreto stato di manutenzione, alberi da frutto e viti sparse in un apparente discreto stato vegetativo e conservativo”.
Posto che, come anche sottolineato dal CTU, il corredo istruttorio non permette di ritenere dimostrata la circostanza relativa alla produttività delle piante, né eventualmente in quale misura, il risarcimento del danno dovrà essere limitato a coprire i costi relativi agli interventi di ripulitura del lotto necessari a ripristinare la situazione preesistente alla data di chiusura del passaggio, sostanzialmente consistenti nella potatura delle piante da frutto e taglio degli elementi nati spontaneamente alla base delle stesse, a mezzo di decespugliatore, per la cui stima ritiene questa Corte di poter far riferimento alla somma di € 1.540,00 indicata dal CTU (quale costo associato a utilizzo di decespugliatori per la ripulitura da erbe selvatiche ed arbusti, senza interessare lo strato di terra sottostante, pari ad € 3080,00, detratto il 50% corrispondente alla quota che la l'attrice avrebbe dovuto in ogni caso sostenere durante il corso degli anni, per la ordinaria manutenzione del lotto), oltre al costo di trasporto e smaltimento dei c.d. prodotti "verdi" presso le discariche specifiche autorizzate, che si ritiene di pag. 25/28 poter equitativamente determinare in € 400,00, dunque per una somma complessiva pari ad € 1.940,00.
13. L'accoglimento dell'appello, in conclusione, deve condurre alla riforma integrale della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda attrice, dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio pedonale sul terreno distinto in catasto del Comune di Sante Marie (AQ) al foglio 42, mappale 172 nei confronti di , e con Controparte_1 Parte_2 Pt_3
condanna di questi ultimi a ripristinare lo stato dei luoghi oltre che a risarcire l'attrice per i danni cagionati al proprio fondo, liquidati in €
1.940,00.
14. L'esito complessivo della lite e la risultante riforma della sentenza impugnata impongono la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in base all'esito dello stesso risultante dalla suddetta riforma, che vede la integrale soccombenza dei convenuti in riassunzione CP_1
e
[...] Parte_2 Pt_3
Le spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di Cassazione, si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tempo per tempo vigenti, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte (con esclusione, quanto al presente giudizio di rinvio, della fase istruttoria).
Quanto alle spese di CTU, queste ultime vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, nella misura a suo tempo liquidata.
P.Q.M.
pag. 26/28 La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio da Cass. ord. n. 11243/2024 sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. n. 330/2014, Pt_1
così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'esistenza della servitù di passaggio pedonale sul terreno distinto in catasto del Comune di Sante Marie (AQ) al foglio 42, mappale
172 in favore del limitrofo fondo di distinto in catasto al Parte_1
figlio 42, mappale 174 e nei confronti di , e Controparte_1 Parte_2
Pt_3
2) condanna i convenuti in riassunzione e Controparte_1 Parte_2
a ripristinare lo stato dei luoghi mediante riapertura del sentiero di Pt_3
accesso alla p.lla 174, così come esistente alla data del 16.08.2008, mediante eliminazione di tutte le opere abusive ivi realizzate;
3) condanna i convenuti in riassunzione e Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attrice in Pt_3
riassunzione della somma pari ad € 1.940,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla data di introduzione del giudizio di primo grado al saldo;
4) condanna i convenuti in riassunzione e Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al rimborso, in favore di delle Pt_3 Parte_1
spese di lite dell'intero giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 2.100,00, quanto al primo giudizio di appello in € 2.600.00, quanto al giudizio di Cassazione in € 3.082,00 e, quanto al presente giudizio, in € 3.966,00, sempre con aggiunta di Iva e Cap;
ordina ai medesimi di restituire all'attrice quanto percepito a titolo di spese, anche pag. 27/28 dal loro procuratore antistatario, in esecuzione delle precedenti pronunzie di condanna;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti CP_1
e
[...] Parte_2 Pt_3
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente estensore
Alberto Iachini Bellisarii
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 627/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Alberto Iachini Bellisarii Presidente - relatore
Marco Bartoli Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cass. n. 11243/2024, iscritta al n. 627/2024
R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ciaccia Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via G.
Marconi, 79/D, giusta procura in atti;
attrice in riassunzione e
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Di Controparte_1
Nicola, elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Roma, via G. A.
Badoero n. 82 giusta procura in atti;
, , rappresentate e difese Parte_2 Parte_3
dall'avv. Paolo Novella del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Tagliacozzo (AQ) V.le A. Moro n. 19, giusta procura in atti;
convenuti in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 11243/2024 del 26.04.2024, che ha cassato la sentenza di appello n. 350/2020 della Corte di Appello dell'Aquila del
02.03.2020, emessa nel giudizio iscritto al n. 1112/2014, di rigetto del gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 330/2014 del
17.03.2014.
CONCLUSIONI: per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in diversa composizione, preso atto di quanto disposto dalla Suprema Corte di cassazione, Sez. 2^ Civile, con ordinanza n.11243/2024, emessa il 7/3/2024 e depositata il 26/4/2024:
- in via principale: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio sul terreno, distinto in catasto del Comune di Sante Marie (AQ) al foglio 42, mappale 172, poi trasferita, unitamente al fondo dominante, alla odierna appellante in riassunzione con contratto Parte_1
notarile del 5 settembre 2008, come rettificato il 17 novembre successivo, nei confronti di , e , aventi Controparte_1 Parte_2 Parte_3
causa del , condannando i convenuti a ripristinare lo stato Controparte_2
dei luoghi come esistente alla data del 16 agosto 2008 e alla conseguente eliminazione di tutte le arbitrarie ed illegittime modifiche, allo stesso apportate a partire dal 21.08.2008, con contestuale riapposizione di tutti i termini tra le proprietà confinanti eventualmente immutati, e con ristoro dei danni arrecati alla attrice ” Parte_1
pag. 2/28 per l'effetto: -condannare gli appellati in riassunzione al risarcimento dei danni subiti e subendi, da ritenere in re ipsa, in quanto derivanti dalla perdita della disponibilità del fondo dominante per cui è causa, da liquidare nella misura di euro 25.000,00 ovvero in quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa.
-Con vittoria delle spese e competenze, comprensive non solo del presente giudizio di rinvio, ma anche di quelle del giudizio di cassazione e dei due gradi di merito descritti in narrativa, per le quali la Corte si vorrà attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, non ravvisandosi situazioni di reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., neppure parziale, stante il chiaro dictum della Suprema Corte.
- Con condanna degli odierni appellati in riassunzione- per le ragioni esposte in narrativa- al pagamento in favore dell'appellante
[...]
di tutte le somme da essa corrisposte a titolo di spese e Pt_1
competenze, in dipendenza dell'esito dei precedenti giudizi di merito, liquidate come da dispositivi, rispettivamente, dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 350/2020 [€ 2.000,00 in favore di CP_1
€ 2.600 in favore di e (liquidate
[...] Parte_2 Parte_3
al procuratore antistatario) oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge] e dinanzi al Tribunale di Avezzano con la sentenza n.
330/2014 [€ 1.500,00 in favore di , € 2.000 in favore di Controparte_1
e , oltre rimborso forfettario 15% , IVA e Parte_2 Parte_3
CAP come per legge], già corrisposte alle controparti ed ai loro legali.
-Si chiede altresì la condanna alle spese e competenze per la consulenza tecnica d'ufficio sostenuta nelle fasi del procedimento possessorio, da porre a carico delle controparti appellate per le ragioni già esposte, sempre in pag. 3/28 relazione al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, valutando al riguardo la sussistenza degli estremi per l'aggravamento dell'onere delle spese a loro carico, ex art. 96 c. 3 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che codesta Corte adita, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 350 comma terzo, parte seconda, cpc, voglia disporre la discussione orale della causa, procedendo ai sensi dell'art. 350-bis cpc e motivando la sentenza in forma sintetica, attesa la ritenuta ridotta complessità del giudizio di rinvio, dovuta al carattere vincolante dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte, nonché all'urgenza di provvedere a rendere finalmente giustizia all'odierna appellante, tenuto conto dell'abnorme durata del contenzioso pregresso”;
per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila:
1) discostarsi dall'interpretazione fornita dalla Cassazione e confermare la decisione presa nella sentenza N. 350/2020, in considerazione del mancato corretto inquadramento dei ruoli delle parti e della vicenda, operati inavvertitamente dalla Suprema Corte nell'ordinanza N 11243/2024.
2) in via subordinata, si chiede che venga riconosciuta in favore dell'attrice una servitù di passaggio esclusivamente “pedonale”, tenuto conto del passaggio esercitato solo a piedi dal dante causa della Pt_1
3) Rigettare la richiesta risarcitoria formulata, poiché già respinta dal
Giudice di primo grado e non riproposta tra i motivi di impugnazione in
Cassazione;
4) Con vittoria di compensi e spese di tutti i gradi di giudizio.
pag. 4/28 In via subordinata, si chiede comunque che la Corte d'Appello voglia compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto del tenore non univoco dell'ordinanza, del corretto comportamento processuale dei convenuti e della soccombenza parziale dell'attrice in relazione 1) alla richiesta di un passaggio carrabile 2) alla pretesa risarcitoria per mancata fruizione della particella 174, già rigettata dal giudice di prime cure e riformulata in questa sede, in assenza di precisa riproposizione di doglianza sul punto nel giudizio di Cassazione”;
per e : Parte_2 Parte_3
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte, rigettare la domanda proposta da siccome improponibile, Parte_1
inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
con condanna della stessa al pagamento delle spese e Parte_1
competenze professionali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del
22.06.2009, con cui adiva il Tribunale di Avezzano Parte_1
convenendo in giudizio e al fine di Controparte_1 Parte_2 Pt_3
veder accertato e dichiarato il proprio diritto di esercizio della servitù di passaggio sullo stradello insistente sulla p.lla 172 del fg.42 di proprietà delle medesime – diritto in precedenza spettante al dante causa della attrice,
pag. 5/28 , e comunque acquisito da quest'ultimo anche a titolo di Persona_1
intervenuta usucapione ventennale e trasmesso a titolo derivativo all'attrice in virtù di atto di compravendita Notar stipulato il 5.9.2008 Persona_2
e successiva integrazione del 17.11.2008 - nonché la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
1.1. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda attrice ed eccepivano l'insussistenza di un possesso utile all'usucapione, asserendo che il transito sulla p.lla 172, già di proprietà del di loro padre , era stato da questi a suo tempo consentito a Controparte_2
titolo di cortesia e per mera tolleranza.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, escussione di testi ed espletamento di CTU, la causa perveniva infine a decisione.
1.2. Con sentenza n. 330/2014, pubblicata in data 17.03.2014, il Tribunale rigettava la domanda attorea valorizzando quanto emerso nel corso dell'istruttoria ed in particolare le dichiarazioni dei testi escussi, dai quali era emerso che in forza di un lungo rapporto di amicizia tra il dante causa dell'attrice e (padre dei convenuti deceduto nell'anno Controparte_2
1989), il primo avesse esercitato il passaggio sul viottolo insistente sulla p.lla 172 sino alla sua morte e che detto passaggio fosse stato saltuariamente esercitato ancora sino all'anno 2004, circostanza ostativa alla maturazione dell'estinzione dello iure in re aliena per prescrizione, nonché, qualificato il petitum della domanda nella dedotta interclusione del fondo, la valutazione della insussistenza di tale stato di fatto, alla luce di quanto evidenziato dal CTP delle parti convenute in ordine al facile accesso alla p.lla 174 tramite la particella 173, sempre di proprietà dell'attrice,
pag. 6/28 mediante l'esecuzione di opere poco impegnative per superare il dislivello tra i fondi.
2. Avverso tale sentenza, proponeva appello chiedendone Parte_1
la integrale riforma e censurandola:
a) per aver il primo giudice applicato la disciplina relativa alla costituzione di servitù coattiva, peraltro disattendendo immotivatamente ed ingiustificatamente le valutazioni del CTU in ordine alla impossibilità di creare un tragitto alternativo sugli stessi fondi dell'attrice, in difetto di qualsivoglia richiesta in tal senso da parte dell'attrice ed in contrasto con le medesime premesse in diritto esplicitate, in ragione delle quali aveva qualificato la domanda stessa come actio confessoria servitutis vantata in forza della dedotta esistenza della servitù stessa, per convenzione o per usucapione. Il tutto aggravando il danno prodotto a seguito dell'interclusione del passaggio, che rendeva impossibile provvedere alla coltivazione del fondo dell'attrice;
b) per erronea valutazione del materiale istruttorio, avendo il primo giudice ritenuto che il passaggio del si era interrotto nel 2004, senza Per_1
tuttavia considerare quanto riconosciuto dagli stessi convenuti in ordine al fatto che il passaggio di quest'ultimo si fosse protratto sino al 2007, nonché quanto emerso dai testi escussi nel corso del procedimento ed in quello possessorio, oltre che quanto emergente dalle foto prodotte in atti e dalla stessa CTU, attestanti lo stato di progressivo degrado della vegetazione dal tempo dell'acquisto (2008) in poi.
2.1. Si costituivano , e , i Parte_2 Parte_3 Controparte_1
quali resistevano al gravame.
pag. 7/28 2.3. Con sentenza n. 350/2020 pubblicata in data 02.03.2020, questa Corte di Appello rigettava il gravame, condannando l'appellante Parte_1
alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.
2.4. Ai fini che qui rilevano, le motivazioni esplicitate in sentenza erano consistite, in sintesi:
a) nel preliminare rilievo di fondatezza della censura formulata dall'appellante in ordine alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che nessuna domanda volta alla costituzione di servitù coattiva era stata articolata da parte dell'attrice, la quale si era viceversa limitata a chiedere l'accertamento della esistente servitù per convenzione o per usucapione, nonché nella ritenuta necessità di procedere alla verifica – omessa da parte del primo giudice – circa la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto invocato da quest'ultima;
b) nella ritenuta inidoneità dell'accordo orale ripassato tra Persona_1
e ai fini della costituzione di servitù volontaria, essendo a Controparte_2
tal fine richiesta la forma scritta ad substantiam, oltre che nella inopponibilità ai convenuti di quanto pattuito tra il e la Per_1 Pt_1
nell'atto di compravendita in ordine alla trasmissione del diritto di passaggio sul terreno;
c) nella circostanza che, sebbene dovesse escludersi che l'autorizzazione al passaggio del fosse avvenuto solo a titolo di cortesia con Per_1
tolleranza dell'avente diritto, viceversa dovendo riconoscersi il pacifico possesso da parte del per il tempo necessario per usucapire a Per_1
partire dal 1981 e fino al 2007, non sussistesse il diritto della attrice a vantare, in forza esclusivamente del potere di fatto esercitato dal Per_1
un diritto di passaggio per usucapione in proprio favore.
pag. 8/28 Ciò sul rilievo che, da un lato, ai sensi dell'art. 1146, co. 2, c.c., il successore a titolo particolare non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo a tal fine sufficiente il semplice diritto a possedere;
dall'altro, che la Pt_1
non avesse offerto prova dell'acquisto ed esternazione di un proprio autonomo potere di fatto sulla strada oggetto di servitù.
Sotto tale profilo, la Corte riteneva che: “non è provato che l'attrice quale titolare di un potere di fatto sullo stradello abbia esercitato, in proprio, atti di manifestazione del possesso sul viottolo in contestazione, dopo essere entrata nella disponibilità materiale del fondo acquistato, acquisita solo in data 18.8.2008, con la stipula della scrittura privata di compravendita. Si è quindi avuta interruzione del possesso, esercitato dal suo dante causa, che non legittima l'attrice ad avvalersi della accessione in esso per giovare del diritto di usucapione maturato dal primo”.
3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione sulla base di 4 motivi, lamentando:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 in relazione all'art. 360
n. 3 c.p.c.- violazione del “principio di ambulatorietà delle servitù prediali”;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. “1031, 1058 e 1061 e 2697
c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” nonché “omessa e/o errata valutazione della natura di servitù apparente del diritto reale dedotto in giudizio”;
pag. 9/28 3) “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.; violazione degli artt. 1142, 1143 e 1146, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 e n.4 c.p.c. Nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte di Appello affermato l'interruzione del possesso in capo alla ricorrente”;
4) “violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma,
n.4 c.p.c.” nonché “errore di percezione con riferimento alla circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti e di disamina da parte del
CTU e segnatamente, alla esclusione del carattere di interclusione assoluta del fondo dominante”.
3.1. Con separati controricorsi, resistevano e Parte_2 CP_1
mentre rimaneva intimata .
[...] Parte_3
3.2. Con ordinanza n. 11243/2024 pubblicata il 26.04.2024, la Corte
Suprema di Cassazione, Seconda Sezione, accoglieva il primo e, limitatamente alle censure relative alla erronea applicazione dell'art. 1146
c.c., il terzo motivo di ricorso, dichiarava assorbite le restanti doglianze, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in differente composizione.
4. Il giudizio è stato riassunto da con atto di citazione in Parte_1
riassunzione del 05.07.2024, con il quale ha chiesto a questo Collegio di conformarsi alle statuizioni del giudice di legittimità, di cui si dirà, accogliendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 339/2014, emessa dal
Tribunale di Avezzano, instando per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pag. 10/28 5. Con comparsa del 27.05.2025 si è costituito in giudizio CP_1
riportandosi integralmente alle difese formulate negli atti
[...]
defensionali a firma del precedente difensore, concludendo come in epigrafe.
6. Si sono costituite e , le quali hanno Parte_2 Parte_3
resistito al gravame eccependo, tra l'altro, la nullità dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte;
in ogni caso, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, siccome improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
7. All'udienza del 28.05.2025, questa Corte riservava la causa a decisione con assegnazioni di termini (60+20) ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Ciò premesso, valga quanto segue.
8. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della ordinanza di rinvio sollevata da parte delle convenute in riassunzione.
In particolare, si argomenta come questa sia caratterizzata da una serie di errori tali da renderla contraddittoria e, come tale, inidonea al raggiungimento dello scopo.
Tali censure appaiono prive di pregio, oltre che, addirittura, miranti ad investire questo Collegio del potere, inesistente, di cassare una pronuncia di cassazione.
Invero, gli errori cui gli odierni convenuti fanno riferimento consisterebbero nell'aver la Suprema Corte affermato, a pag. 5 rigo 27, che
“l'odierna ricorrente aveva acquistato il fondo dominante e la servitù dal padre ”, nonchè, a pag. 6 rigo 13 e 14, che “la on Persona_3 Pt_1
aveva chiesto di unire il proprio possesso a quello del padre”.
pag. 11/28 Orbene, pur avendo la Corte di legittimità erroneamente indicato il Per_1
quale “padre” della ricorrente non può seriamente Parte_1
sostenersi che siffatta qualificazione possa rilevare quale causa di nullità della decisione, trattandosi all'evidenza di mero errore materiale che in alcun modo può ritenersi aver influito nell'iter decisionale, e che in ogni caso doveva essere emendato ad opera del giudice di legittimità dietro specifico ricorso.
Né, peraltro, sarebbe sostenibile che da siffatta erronea qualificazione, la relativa motivazione abbia inteso far discendere l'acquisto del diritto di servitù in capo all'attrice per esser questa succeduta a titolo universale nei rapporti del defunto emergendo chiaramente come la successione Per_1
nel possesso previamente esercitato da quest'ultimo fosse stata correttamente intesa quale derivante da un negozio traslativo posto in essere tra il e la (cfr. Ordinanza n. 11243/2024, nella cui Per_1 Pt_1
motivazione veniva fatto rilevare che “La Corte di Appello ha dato conto del fatto che l'odierna ricorrente aveva acquistato il fondo dominante e la servitù dal padre con il ridetto contratto. Il contratto –titolo Persona_1
traslativo- era insufficiente a rendere l'acquisto opponibile ai titolari del fondo servente. Occorreva alla un titolo originario. Questa era la Pt_1
questione da affrontare ed in effetti affrontata dalla Corte .. A questo punto la Corte di Appello, invece di limitarsi ad accogliere la domanda della in forza del titolo traslativo stipulato col padre, a sua volta titolare Pt_1
del diritto per averne già goduto per il tempo necessario al relativo acquisto per usucapione, ha erroneamente ritenuto di dover verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1146 […]”).
pag. 12/28 9. Venendo al merito della controversia, si rileva la necessità di richiamare i principi di diritto espressi dalla ordinanza n. 11243/2024 della Suprema
Corte, ossia i seguenti.
“Come la ricorrente ricorda nel corpo del primo motivo e come la Corte di
Appello stessa ha evidenziato, la prima e fondamentale domanda formulata con l'originaria citazione aveva per oggetto l'accertamento della titolarità in capo alla del diritto di servitù di passaggio a favore del terreno di Pt_1
sua proprietà e a carico del terreno di proprietà prima di e Controparte_2
poi dei suoi aventi e Si legge nella sentenza CP_1 Parte_2 Pt_3
impugnata che la aveva chiesto di “ottenere l'accertamento e la Pt_1
declaratoria del diritto ad esercitare la servitù … diritto in precedenza spettante al dante causa signor e comunque da Persona_1
quest'ultimo acquistato anche a titolo di intervenuta usucapione ventennale e trasmesso a titolo derivativo alla in virtù di atto di compravendita Pt_1
Notaio stipulato il 5.9.2008 e successiva integrazione del Persona_2
17.11.2008”.
La Corte di Appello ha dato conto del fatto che l'odierna ricorrente aveva acquistato il fondo dominante e la servitù dal padre con il Persona_1
ridetto contratto. Il contratto –titolo traslativo- era insufficiente a rendere l'acquisto opponibile ai titolari del fondo servente. Occorreva alla n Pt_1
titolo originario. Questa era la questione da affrontare ed in effetti affrontata dalla Corte di Appello e dalla stessa risolta in termini positivi con l'affermazione per cui aveva acquistato per Persona_1
usucapione il diritto di passo de quo avendone esercitato il possesso dal
1981 e per oltre venti anni (fino al 2007).
pag. 13/28 A questo punto la Corte di Appello, invece di limitarsi ad accogliere la domanda della in forza del titolo traslativo stipulato col padre, a sua Pt_1
volta titolare del diritto per averne già goduto per il tempo necessario al relativo acquisto per usucapione, ha erroneamente ritenuto di dover verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1146, secondo comma, c.c. La norma prevede che il successore a titolo particolare possa unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti ed è evidente, pertanto, l'inconferenza del richiamo ad essa nel caso di specie in cui la non aveva chiesto di unire il proprio possesso a quello del Pt_1
padre”.
Va preliminarmente precisato che, come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni
e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti,
pag. 14/28 nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. n. 17240/2023).
10. Tanto premesso, non appare revocabile in dubbio la circostanza che, in relazione al giudizio rescindente che aveva condotto a decretare la violazione dell'art. 1158 c.c. nonché erronea applicazione dell'art. 1146
c.c., la relativa statuizione di annullamento debba propriamente ricondursi alla prima ipotesi, restando preclusa a questa Corte la possibilità modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
In tal senso la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità" (cfr. Cass. n. 20981/2015).
Ciò in quanto il giudizio di rinvio si connota quale giudizio di carattere chiuso, essendo in esso inibita alle parti ogni ulteriore attività assertiva e probatoria, non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, tanto che il giudice di rinvio è vincolato non solo in ordine ai principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente, ma anche ai pag. 15/28 presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente (cfr. Cass. n. 1007/2002; Cass.
n. 20887/2018).
Di conseguenza “Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il
"thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da questa ultima relativa alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione - anche rilevabile d'ufficio - che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. Tale principio è applicabile non solo in ordine agli "errores in iudicando", relativi al diritto sostanziale, ma anche alle violazioni di norme processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale” (cfr. Cass. n. 5145/2012).
Quanto, invece, alle questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per
Cassazione espressamente dichiarati assorbiti, le stesse debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (Cass. civile, sez. II,
30/11/2017, n. 28751).
11. Nella specie, alla luce della pronuncia della Suprema Corte, non vi è dunque spazio per ulteriori e diverse conclusioni in ordine alla questione affrontata e decisa in sede di legittimità.
pag. 16/28 Deve, dunque, in questa sede, nei limiti del perimetro decisionale innanzi precisato, trovare accoglimento l'appello proposto dalla con riforma Pt_1
della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la domanda di accertamento della titolarità in capo alla del diritto di servitù di Pt_1
passaggio (pacificamente pedonale, tanto risultando dal titolo) a favore del terreno di sua proprietà e a carico del terreno di proprietà dei convenuti, essendo chiaro che, in forza della pronuncia rescindente e diversamente da quanto avvenuto nel primo giudizio di appello, questo Collegio si deve limitare ad accogliere la domanda della in forza del titolo traslativo Pt_1
stipulato col padre, a sua volta titolare del diritto per averne già goduto per il tempo necessario al relativo acquisto per usucapione.
A tal proposito, sia sufficiente richiamare quanto già rilevato in sede di giudizio di appello, laddove questa Corte evidenziava che:
“Appare indubitabile l'esercizio del passaggio da parte del a far Per_1
data quantomeno dal 1981 (anno in cui il rilievo aerofografico prodotto dall'attrice attesta l'esistenza dello stradello) al 2007 (lo stesso convenuto nell'atto di costituzione in giudizio riconosce, facendo Controparte_1
proprio con la sottoscrizione della procura, quanto dichiarato dal proprio avvocato, che solo a seguito di infortunio occorso all'ormai anziano nel 2007, era stato a quest'ultimo fatto assoluto divieto di Per_1
accedere al viottolo per accedere al suo fondo. È da escludere che l'autorizzazione al passaggio del sia avvenuta solo a titolo di Per_1
cortesia con tolleranza dell'avente diritto poiché da un canto appare indubitabile che in ragione di esso sia stato consentito al di Controparte_2
coltivare un appezzamento di terreno del e poi perché esso si è Per_1
protratto anche dopo il 1989 anno di decesso del . Dunque, Controparte_2
pag. 17/28 il lungo arco temporale entro cui si è esercitato il passaggio esclude che sia avvenuto per mera tolleranza e non perché invece il ritenesse di Per_1
averne diritto”.
Premessa, quindi, l'esistenza di un possesso utile ad usucapionem da parte del dante causa dell'attrice, , atteso il pacifico possesso di Persona_1
questi dal 1981 e per oltre venti anni (fino al 2007) e ritenuta, pertanto, la titolarità di quest'ultimo della servitù attiva sul fondo servente per averne già goduto per il tempo necessario al relativo acquisto per usucapione, ne deriva che il medesimo diritto, già venuto ad esistenza nel patrimonio del al momento dell'atto di compravendita stipulato in data 5.9.2008 e Per_1
successiva integrazione del 17.11.2008, fosse stato trasferito insieme con la titolarità del fondo dominante e, pertanto, trasmesso a titolo derivativo a in virtù del medesimo atto di compravendita. Parte_1
Invero, in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù,
l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche laddove nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente, una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù
[ovvero una volta che sia giudizialmente dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù medesima, con efficacia ex tunc] - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato (cfr. Cass. n. 12798/2019; Cass.
17301/2006; Cass. n. 20817/2011).
12. Tanto premesso, deve in questa sede procedersi a vagliare le ulteriori e consequenziali domande originariamente proposte da parte della odierna attrice in riassunzione e rimaste – fatto salvo, quanto alla domanda pag. 18/28 risarcitoria e limitatamente alla pronuncia del giudice di prima istanza - sostanzialmente assorbite dal rigetto della domanda principale.
Sotto tale profilo, si osserva che, con il proprio atto introduttivo del giudizio l'attrice aveva chiesto, oltre all'accertamento del proprio diritto di servitù, la condanna dei convenuti a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi così come esistenti alla data del 16.8.2008 e, conseguentemente, ad eliminare tutte le arbitrarie ed illegittime modifiche, come descritte in narrativa, allo stesso apportate a partire dal 21.8.2008, oltre al ristoro dei danni.
12.1. Conviene dunque prendere le mosse dalle risultanze della CTU espletata in primo grado, dal cui confronto tra lo stato dei luoghi così come si presentava alla data del sopralluogo (27.06.2012), con quanto documentato dalle prove fotografiche riportate agli atti (Allegato 8:
16.08.2008, Allegato 9: 22.08.2008, Allegato 10: 07.09.2008), emergeva quanto segue:
“la Part. n. 174, che appare oggi in uno stato di abbandono con alberi da frutto e piante di viti in una condizione di sofferenza (Allegato 12: Foto 24 anno 2012- Foto25 _anno 2012), presentava in data 16.08.2008 un discreto stato di manutenzione, in riferimento sia alla pulizia del terreno che alla cura delle piante suddette (Allegato 8: Foto n.24 - Foto n.25);
- l'ingresso al sentiero insistente sulla Part. n.172 e di accesso alla Part.
n.174 che oggi appare chiuso, in data 16.08.2008 si presentava completamente libero al transito, dando l'impressione non solo di essere un passaggio regolarmente fruito, ma anche che un tempo fosse ben tenuto;
esso inoltre ha subito probabilmente delle alterazioni morfologiche, poiché in data 22.08.2008 erano presenti tratti di pavimentazione a pietra (Allegato
pag. 19/28 9: Foto n.77), mentre attualmente il camminamento è coperto da terra, erba e sassi (Allegato 12: Foto nn.
7-8 Panoramica 4); l'ingresso suddetto, da una larghezza iniziale di circa 3 metri (16.08.2008-Allegato 8: Foto n. 14), subisce una prima chiusura provvisoria attraverso un prolungamento parziale della "macera" in pietra e l'introduzione di una rete in ferro elettrosaldata sostenuta da pali in legno inseriti nel terreno (22.08.2008-
Allegato 9: Foto g.69) ed una chiusura definitiva successivamente attraverso il completamento della "macera" in pietra e l'eliminazione dei pali di legno e della rete elettrosaldata (07.09.2008-Allegato 10: Foto n.
115) (cfr. Relazione di CTU;
fasc. I grado).
Accertato, dunque, il possesso della servitù di passaggio in capo al ricorrente, non vi è dubbio che la rimozione della pavimentazione a pietra, così come l'apposizione di una rete metallica, prima, e l'erezione di una macera in pietra a totale chiusura del varco, poi, modificando lo stato dei luoghi, debbano qualificarsi in termini di spoglio, avendo i convenuti apportato una modificazione allo stato dei luoghi, suscettibile di limitare fortemente – se non addirittura di impedire - l'utilizzo della strada di accesso al fondo di cui alla p.lla 174, di proprietà dell'attrice.
È appena il caso di rilevare che configura uno spoglio tutelabile ex art. 1168 c.c. qualsiasi attività dalla quale derivi una limitazione al contenuto della servitù che impedisca al titolare di essa la libera e comoda esplicazione del suo diritto (cfr. Cass. 24.4.2003 n.6513; Cass. 11.11.2002
n.15796; Cass. 18.12.2001 n.15977), potendo essere negata la tutela possessoria solo allorché la servitù possa continuare ad essere esercitata nel modo e con i mezzi con cui lo era in precedenza, mentre, nel caso in cui pag. 20/28 l'apposizione dell'ostacolo limiti l'esercizio del passaggio, sarà necessario eliminarlo (Cass. n. 643/2003).
Né rileva sul punto la circostanza addotta da parte della difesa convenuta relativa alla possibilità per la di utilizzare una via alternativa di Pt_1
accesso al proprio fondo.
Premesso, in ogni caso, che il diritto alla reintegra nella servitù di passaggio sussiste a prescindere dal fatto che vi sia un altro accesso sul fondo, il relativo passaggio non potendo essere intercluso con la giustificazione che vi è altro libero accesso al medesimo bene, tale circostanza risulta nella specie radicalmente esclusa dalle emergenze istruttorie.
Come evidenziato nella relazione di CTU, interrogato circa la possibilità di accedere alla p.lla 174 senza transitare per la p.lla 172, l'ausiliario faceva infatti rilevare che “è improponibile raggiungere la Part. n.174 da Est, ovvero dalla strada pubblica "Strada Vicinale o Via Arii” attraversando il lotto adiacente Part. n.173; in quanto si ha a disposizione un unico punto per l'accesso, insufficiente sia per dimensione che per posizionamento
(Allegato F Tavola 2- Allegato H -Tavola 4). Creare un passaggio in questa parte di montagna sarebbe di difficile ed onerosa realizzazione, a causa delle pendenze esistenti e dei tratti di roccia presenti;
tale eventuale passaggio potrebbe essere comunque solo pedonale, visto il notevole dislivello esistente sui fondi” (cfr. Relazione di CTU;
fasc. I grado, in cui tra l'altro, si osserva che “L'alternativa sarebbe quella di transitare sui lotti
Part.n176 o Part. n.169, di proprietà di terzi (benché la recinzione esistente sia in una posizione arretrata rispetto ai confini catastali), chiedendo di costituire una nuova servitù a carico degli stessi lotti. È possibile pag. 21/28 raggiungere la Part. n. 174 da Ovest, ovvero dalla via pubblica “Morgie o
Re Martino” (Allegato F - Tavola 2) attraversando appunto il passaggio oggetto del contenzioso (il cui ingresso oggi è completamente chiuso).
L'alternativa potrebbe essere quella di chiedere una servitù al lotto Part. n.
175”).
Pertanto, i convenuti andranno condannati a reintegrare l'attrice in riassunzione nel possesso della servitù di passaggio Parte_1
pedonale attraverso il ripristino dello stato dei luoghi sul tratto di strada oggetto di domanda.
12.2. Quanto, invece, alla domanda risarcitoria, va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte convenuta, a mente del quale la relativa statuizione di rigetto da parte del Tribunale, in assenza di specifico gravame tra i motivi formulati nel ricorso per Cassazione, non avrebbe potuto essere riproposta nella presente sede, in quanto coperta dal giudicato interno.
Sia a tal fine sufficiente evidenziare come in alcun caso la questione potrebbe ritenersi investita dal giudicato interno, non avendo la pronuncia n. 350/2020 di questa Corte statuito sul punto, implicitamente ritenendo la domanda risarcitoria e le correlate censure alla sentenza di prime cure assorbite dal rigetto della domanda di accertamento della servitù e, pertanto, in alcun modo l'attrice poteva ritenersi onerata della riproposizione delle relative domande ed eccezioni in sede di legittimità.
Invero “Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado;
pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte pag. 22/28 in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio” (Cass.
n. 1566/2011).
Venendo, quindi, al merito della domanda risarcitoria, deve preliminarmente rilevarsi come - contrariamente a quanto sostenuto da parte dell'appellante, odierna attrice in riassunzione - la Suprema Corte abbia più volte ribadito che il danno patrimoniale o non patrimoniale, anche nell'ipotesi di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, essendo risarcibile solo il danno-conseguenza, il quale deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (da ultimo Cass. n. 14268/2021).
Sul punto giova, all'uopo, richiamare il condiviso orientamento sintetizzato da Cass. n. 158142/2008, che evidenzia come, nell'attuale sistema normativo, il diritto al risarcimento del danno non rivesta natura punitiva, ma vada correlato alla prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito dal danneggiato. Anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale. L'affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova pag. 23/28 d'un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario.
Tanto premesso in punto di diritto, le emergenze istruttorie e, in particolare, la relazione di CTU e la documentazione fotografica allegata permettono di ritenere sufficientemente dimostrata, da un lato, l'esistenza, sul fondo di proprietà attorea, di colture consistenti in alberi da frutto e piante di viti, oltre al discreto stato manutentivo e vegetativo delle colture precedentemente alla chiusura del passaggio e la successiva condizione di sofferenza delle medesime quale rilevata alla data del sopralluogo ( cfr. “la
Part. n. 174, che appare oggi in uno stato di abbandono con alberi da frutto e piante di viti in una condizione di sofferenza (Allegato 12: Foto 24 anno
2012- Foto25 _anno 2012), presentava in data 16.08.2008 un discreto stato di manutenzione, in riferimento sia alla pulizia del terreno che alle cura delle piante suddette (Allegato 8: Foto n.24 - Foto n.25)); dall'altro, la circostanza che, a seguito della chiusura del passaggio, il fondo risultasse sostanzialmente intercluso, impedendo all'attrice di provvedere alla relativa manutenzione e coltivazione, permette di ritenere dimostrato, sulla base di presunzioni semplici, la sussistenza del nesso eziologico tra la chiusura del varco e lo stato di sofferenza e di abbandono in cui alberi e viti versavano.
A conferma di ciò, peraltro, depongono le risultanze della espletata CTU, nel quale l'ausiliario faceva rilevare che “La chiusura definitiva dell'ingresso del sentiero che dalla via pubblica "Morgie o Re Martino", insistendo sulla Part. n.172, era di accesso al lotto Part.n.174, ha senz'altro pregiudicato la condizione generale del lotto Part. n. 174, che versa attualmente in condizioni di abbandono e le cui piante da frutto (meli, peri, fichi, mandorle, viti), hanno sofferto dell'assenza di cure adeguate. Si fa pag. 24/28 riferimento alle potature non eseguite, alla mancata concimazione e prevenzione delle patologie tipiche: in generale del controllo che necessitano costantemente le colture per limitare la diffusione delle patologie e favorirne un corretto sviluppo.
Dal confronto diretto di fotografie allegate agli atti e relative all'agosto del
2008 (Foto n.24 e Foto n.25) con quelle di inquadratura simile scattate durante i sopralluoghi del 2012 (Allegato 12: Foto 24_2012 e Foto
25_2012), si evince che il lotto appariva in un discreto stato di manutenzione, alberi da frutto e viti sparse in un apparente discreto stato vegetativo e conservativo”.
Posto che, come anche sottolineato dal CTU, il corredo istruttorio non permette di ritenere dimostrata la circostanza relativa alla produttività delle piante, né eventualmente in quale misura, il risarcimento del danno dovrà essere limitato a coprire i costi relativi agli interventi di ripulitura del lotto necessari a ripristinare la situazione preesistente alla data di chiusura del passaggio, sostanzialmente consistenti nella potatura delle piante da frutto e taglio degli elementi nati spontaneamente alla base delle stesse, a mezzo di decespugliatore, per la cui stima ritiene questa Corte di poter far riferimento alla somma di € 1.540,00 indicata dal CTU (quale costo associato a utilizzo di decespugliatori per la ripulitura da erbe selvatiche ed arbusti, senza interessare lo strato di terra sottostante, pari ad € 3080,00, detratto il 50% corrispondente alla quota che la l'attrice avrebbe dovuto in ogni caso sostenere durante il corso degli anni, per la ordinaria manutenzione del lotto), oltre al costo di trasporto e smaltimento dei c.d. prodotti "verdi" presso le discariche specifiche autorizzate, che si ritiene di pag. 25/28 poter equitativamente determinare in € 400,00, dunque per una somma complessiva pari ad € 1.940,00.
13. L'accoglimento dell'appello, in conclusione, deve condurre alla riforma integrale della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda attrice, dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio pedonale sul terreno distinto in catasto del Comune di Sante Marie (AQ) al foglio 42, mappale 172 nei confronti di , e con Controparte_1 Parte_2 Pt_3
condanna di questi ultimi a ripristinare lo stato dei luoghi oltre che a risarcire l'attrice per i danni cagionati al proprio fondo, liquidati in €
1.940,00.
14. L'esito complessivo della lite e la risultante riforma della sentenza impugnata impongono la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in base all'esito dello stesso risultante dalla suddetta riforma, che vede la integrale soccombenza dei convenuti in riassunzione CP_1
e
[...] Parte_2 Pt_3
Le spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di Cassazione, si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tempo per tempo vigenti, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte (con esclusione, quanto al presente giudizio di rinvio, della fase istruttoria).
Quanto alle spese di CTU, queste ultime vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, nella misura a suo tempo liquidata.
P.Q.M.
pag. 26/28 La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio da Cass. ord. n. 11243/2024 sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. n. 330/2014, Pt_1
così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'esistenza della servitù di passaggio pedonale sul terreno distinto in catasto del Comune di Sante Marie (AQ) al foglio 42, mappale
172 in favore del limitrofo fondo di distinto in catasto al Parte_1
figlio 42, mappale 174 e nei confronti di , e Controparte_1 Parte_2
Pt_3
2) condanna i convenuti in riassunzione e Controparte_1 Parte_2
a ripristinare lo stato dei luoghi mediante riapertura del sentiero di Pt_3
accesso alla p.lla 174, così come esistente alla data del 16.08.2008, mediante eliminazione di tutte le opere abusive ivi realizzate;
3) condanna i convenuti in riassunzione e Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attrice in Pt_3
riassunzione della somma pari ad € 1.940,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla data di introduzione del giudizio di primo grado al saldo;
4) condanna i convenuti in riassunzione e Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al rimborso, in favore di delle Pt_3 Parte_1
spese di lite dell'intero giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 2.100,00, quanto al primo giudizio di appello in € 2.600.00, quanto al giudizio di Cassazione in € 3.082,00 e, quanto al presente giudizio, in € 3.966,00, sempre con aggiunta di Iva e Cap;
ordina ai medesimi di restituire all'attrice quanto percepito a titolo di spese, anche pag. 27/28 dal loro procuratore antistatario, in esecuzione delle precedenti pronunzie di condanna;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti CP_1
e
[...] Parte_2 Pt_3
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente estensore
Alberto Iachini Bellisarii
pag. 28/28