Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1594
TAR
Sentenza 29 novembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Interpretazione estensiva della nozione di "incassi"

    Il Consiglio di Stato ritiene che l'interpretazione del Comune sia corretta in quanto le concessionarie hanno continuato a utilizzare lo stadio, beneficiando di utilità e conseguendo incassi, tra cui quelli derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, che prescindono dalla presenza del pubblico. L'art. 12 della Convenzione autorizza l'utilizzo degli impianti per trasmissioni televisive, fonte di ricavi computabili nel canone.

  • Rigettato
    Commercializzazione dei diritti televisivi svincolata dall'andamento degli abbonamenti televisivi

    Il Consiglio di Stato afferma che i proventi dei diritti televisivi sono correlati all'utilizzo dello stadio, poiché la partecipazione alle competizioni sportive è possibile solo disponendo di uno stadio adeguato. La quota relativa al "radicamento sociale" tiene conto del numero di spettatori e la disponibilità dello Stadio ZZ incide su tale voce. L'incremento dei proventi televisivi durante la pandemia, a fronte della chiusura degli stadi, dimostra che tali somme sono un principale "incasso" legato all'attività sportiva svolta all'interno dello stadio.

  • Rigettato
    Vizio di incompetenza del Dirigente

    Il Consiglio di Stato ritiene che i provvedimenti del Comune siano atti di gestione della Convenzione, di competenza dirigenziale, e non atti di indirizzo. Il Comune ha effettuato una corretta applicazione del comma 7 dell'art. 5 della Convenzione, previa istruttoria, senza modificare la Convenzione stessa.

  • Rigettato
    Errore nell'inclusione dei ricavi da gare amichevoli pre-stagione non disputate allo Stadio ZZ

    Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tribunale, secondo cui tali ricavi non sono stati indicati con voci distinte nei bilanci della Società, impedendo al Comune di tenerne conto. L'appellante avrebbe dovuto esplicitarli nella nota integrativa al bilancio, non potendo bastare una dichiarazione successiva priva di prove concrete.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 216 del d.l. n. 34 del 2020

    Il Consiglio di Stato ritiene che la norma sia irrilevante poiché non applicata nel caso di specie e che la finalità della revisione sia il riequilibrio economico-finanziario. Nel caso specifico, l'incremento dei proventi televisivi ha mantenuto sostanzialmente immutato l'equilibrio originario, rendendo la rideterminazione del canone logica e ragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1594
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1594
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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