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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10188/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 23.01.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 29/01/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
NEI CONFRONTI DI
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/12/1986,
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CANTINA ESTER con studio in Milano, Viale San Michele del
Carso 10 presso il quale hanno eletto domicilio telematico, come da procura in atti
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.04.2024
pagina 1 di 5 OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti la responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come precisate dall'avv. Cantina all'udienza del 23.01.2025:
L'avv. Cantina si riporta agli accordi sottoscritti dalle parti, fa presente che negli accordi si parla di affidamento esclusivo che però deve intendersi super esclusivo,
chiede, ad integrazione, che le frequentazioni padre-figlia avvengano in modo graduale sempre alla presenza della madre con la possibilità per questa di sospenderle qualora non fossero nell'interesse della figlia, ovvero di ampliarle in caso contrario
si riporta all'accordo quanto al contributo paterno di mantenimento di euro 450 euro oltre il 50% delle
spese straordinarie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio dalla quale è nata, in data 10.09.2015, la figlia riconosciuta da entrambi i Persona_1
genitori, con ricorso depositato in data 14.03.2024 il chiedeva la modifica del decreto definitivo n. Pt_1
1215/2018 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 04.06.2018 che aveva previsto: -l'affido super esclusivo e collocamento prevalente della minore alla madre;
-l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di svolgere un continuo monitoraggio sul nucleo familiare disponendo altresì che gli incontri padre-figlia potessero avvenire previa richiesta del padre e serietà dello stesso nel proprio percorso rieducativo;
un contributo di mantenimento paterno per la figlia pari ad euro 1.200,00 mensili;
allegava che -dal momento dell'emissione del decreto del 2018 le proprie condizioni patrimoniali ed economiche erano sostanzialmente mutate, soprattutto a causa del suo arresto, intervenuto in data
13.09.2021, per il reato di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali, e la successiva sua presa in carico presso la , Sezione “La Vela”, presso la quale svolgeva un proficuo percorso Controparte_2
anche in relazione all'emerso problema di abuso di sostanze stupefacenti, -durante tutto il periodo egli pagina 2 di 5 e la nonna paterna avevano cercato di avere contatti con la figlia senza che ciò fosse stato mai concesso dalla madre;
chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso della figlia, che fossero autorizzate le visite padre- figlia mediante attivazione dello spazio neutro o altra misura compatibile con il proprio stato di detenzione ed eventualmente con l'ausilio dei servizi sociali competenti, che il contributo di mantenimento a suo carico per la figlia fosse ridotto ad euro 100,00 mensili, in data 17.06.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso del e CP_1 Pt_2
pertanto la conferma dei provvedimenti in essere, all'udienza del 03.09.2024, fissata con decreto del 09.07.2024 davanti al GOT delegato per esperire un tentativo di conciliazione, compariva il difensore del ricorrente e la parte resistente personalmente assistita dal proprio difensore;
dopo lunga discussione, stante l'avvicinamento delle posizioni delle parti, le parti chiedevano la conferma dell'udienza di prima comparizione già fissata con decreto del 07.04.2024 davanti al Presidente relatore per il giorno 01.10.2024 così da poter, nelle more, definire un accordo complessivo per la risoluzione della controversia, la suddetta udienza veniva rinviata per consentire alla resistente di munirsi di nuovo difensore attesa la rinuncia al mandato dell'avv. Roberta Guida, all'udienza del 23.01.2025 comparivano il difensore del ricorrente e la parte ricorrente personalmente la quale dichiarava di aver raggiunto un accordo con il in data 25.9.2024 Pt_2
contenuto nella scrittura privata depositata in data 22.01.2025 e pertanto di avere conferito mandato all'avv. Cantina, già difensore del Pertanto il difensore e la chiedevano la ratifica delle Pt_1 CP_1
condizioni concordate dalle parti come integrate in udienza che qui di seguito si riportano:
“1. La sig.ra manterrà l'affidamento super esclusivo di . La minore già incontra la CP_1 Per_1
nonna paterna regolarmente e tali incontri proseguiranno. Le frequentazioni padre-figlia avverranno in modo graduale, sempre alla presenza della madre, con le tempistiche che saranno stabilite, anche in accordo con gli organi deputati, e valutando le reazioni della minore, con possibilità di un graduale riavvicinamento tra la minore e il padre e con la possibilità per la madre di sospenderle qualora non fossero nell'interesse della figlia, proseguendo nel frattempo i colloqui telefonici .
2. Il sig. ha già richiesto alla Comunità presso la quale è ospite la possibilità di Pt_1
inserimento lavorativo. Il Sig. dichiara di rendersi disponibile a versare alla sig.ra , a Pt_1 CP_1 titolo di mantenimento per la minore l'importo pari ad euro 450,00 mensili, Persona_2
pagina 3 di 5 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Milano. la sig.ra dichiara di accettare l'importo di cui al punto precedente a titolo di mantenimento CP_1
considerando le condizioni economiche attuali del sig. Pt_1
3. La presente scrittura privata sarà depositata nel procedimento pendente avanti al Tribunale di
Milano, R.G. 10188/2024, con contestuale richiesta di entrambe le parti di recepire il contenuto del presente accordo nella determinazione giudiziale;
4. Relativamente al procedimento RG.NR. 37878/18 RG. TRIB. 15313/19, pendente avanti al
Tribunale di Milano, Sez. V Penale, in tale procedimento il sig. è imputato ex art. 570 bis c.p., a Pt_1 seguito di modifica dell'imputazione da parte del , reato perseguibile d'ufficio. La Parte_3
sig.ra si impegna in ogni caso a ritirare la denuncia-querela sporta in tale procedimento ed a CP_1
revocare la costituzione di parte civile, nonostante si faccia riferimento ad un reato procedibile
d'ufficio. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra un importo di euro 1.500,00 a Pt_1 CP_1 titolo di concorso al pagamento delle spese legali sostenuto per predetto procedimento”, il difensore chiedeva che la causa fosse rimessa al collegio ed insisteva per la ratifica degli accordi conclusi dalle parti, il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025.
Considerato in diritto
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate considerato il preminente interesse della figlia minore Infatti, la conferma dell'affido super esclusivo alla madre, già in essere dopo la Per_1
pronuncia del decreto del 2018, appare ancora necessaria per consentire alla madre di assumere prontamente ogni opportuna decisione per la vita della figlia, considerato che il padre si trova ancora in
Comunità, a seguito delle vicende penali che lo hanno coinvolto, e anche lontano da Milano.
La madre, del resto, durante tutto questo periodo, nell'assenza del padre, si è mostrata l'unico punto di riferimento stabile nella vita della piccola offrendole ogni supporto affettivo e materiale e Per_1
mostrandosi quindi genitore pienamente adeguato.
La stessa ha altresì dichiarato in udienza di ritenere di poter essere lei a gestire, come già nell'attualità, gli incontri della figlia con il padre, e in generale il progressivo riavvicinamento graduale tra gli stessi, dapprima con telefonate e successivamente eventualmente prevedendo degli incontri, monitorando pagina 4 di 5 l'andamento degli stessi nonché l'umore e la volontà della figlia riguardo la ripresa del rapporto con il padre, essendo capace di fornirle allo stato un supporto adeguato in caso di difficoltà.
Pertanto, allo stato si ritiene di poter aderire e ratificare gli accordi sopra riportati.
Il Tribunale ritiene che anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
L'ascolto della prole è manifestamente superfluo(artt. 337-octies c.c.) alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto del contenuto degli accordi e dell'età della minore.
Pertanto, si ritiene che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite atteso che le parti sono assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto definitivo n. 1215/2018 del Tribunale di Milano, pubblicato in data
04.06.2018, così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo come riportato in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
4) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 23.01.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 29/01/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
NEI CONFRONTI DI
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/12/1986,
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CANTINA ESTER con studio in Milano, Viale San Michele del
Carso 10 presso il quale hanno eletto domicilio telematico, come da procura in atti
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.04.2024
pagina 1 di 5 OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti la responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come precisate dall'avv. Cantina all'udienza del 23.01.2025:
L'avv. Cantina si riporta agli accordi sottoscritti dalle parti, fa presente che negli accordi si parla di affidamento esclusivo che però deve intendersi super esclusivo,
chiede, ad integrazione, che le frequentazioni padre-figlia avvengano in modo graduale sempre alla presenza della madre con la possibilità per questa di sospenderle qualora non fossero nell'interesse della figlia, ovvero di ampliarle in caso contrario
si riporta all'accordo quanto al contributo paterno di mantenimento di euro 450 euro oltre il 50% delle
spese straordinarie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio dalla quale è nata, in data 10.09.2015, la figlia riconosciuta da entrambi i Persona_1
genitori, con ricorso depositato in data 14.03.2024 il chiedeva la modifica del decreto definitivo n. Pt_1
1215/2018 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 04.06.2018 che aveva previsto: -l'affido super esclusivo e collocamento prevalente della minore alla madre;
-l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di svolgere un continuo monitoraggio sul nucleo familiare disponendo altresì che gli incontri padre-figlia potessero avvenire previa richiesta del padre e serietà dello stesso nel proprio percorso rieducativo;
un contributo di mantenimento paterno per la figlia pari ad euro 1.200,00 mensili;
allegava che -dal momento dell'emissione del decreto del 2018 le proprie condizioni patrimoniali ed economiche erano sostanzialmente mutate, soprattutto a causa del suo arresto, intervenuto in data
13.09.2021, per il reato di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali, e la successiva sua presa in carico presso la , Sezione “La Vela”, presso la quale svolgeva un proficuo percorso Controparte_2
anche in relazione all'emerso problema di abuso di sostanze stupefacenti, -durante tutto il periodo egli pagina 2 di 5 e la nonna paterna avevano cercato di avere contatti con la figlia senza che ciò fosse stato mai concesso dalla madre;
chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso della figlia, che fossero autorizzate le visite padre- figlia mediante attivazione dello spazio neutro o altra misura compatibile con il proprio stato di detenzione ed eventualmente con l'ausilio dei servizi sociali competenti, che il contributo di mantenimento a suo carico per la figlia fosse ridotto ad euro 100,00 mensili, in data 17.06.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso del e CP_1 Pt_2
pertanto la conferma dei provvedimenti in essere, all'udienza del 03.09.2024, fissata con decreto del 09.07.2024 davanti al GOT delegato per esperire un tentativo di conciliazione, compariva il difensore del ricorrente e la parte resistente personalmente assistita dal proprio difensore;
dopo lunga discussione, stante l'avvicinamento delle posizioni delle parti, le parti chiedevano la conferma dell'udienza di prima comparizione già fissata con decreto del 07.04.2024 davanti al Presidente relatore per il giorno 01.10.2024 così da poter, nelle more, definire un accordo complessivo per la risoluzione della controversia, la suddetta udienza veniva rinviata per consentire alla resistente di munirsi di nuovo difensore attesa la rinuncia al mandato dell'avv. Roberta Guida, all'udienza del 23.01.2025 comparivano il difensore del ricorrente e la parte ricorrente personalmente la quale dichiarava di aver raggiunto un accordo con il in data 25.9.2024 Pt_2
contenuto nella scrittura privata depositata in data 22.01.2025 e pertanto di avere conferito mandato all'avv. Cantina, già difensore del Pertanto il difensore e la chiedevano la ratifica delle Pt_1 CP_1
condizioni concordate dalle parti come integrate in udienza che qui di seguito si riportano:
“1. La sig.ra manterrà l'affidamento super esclusivo di . La minore già incontra la CP_1 Per_1
nonna paterna regolarmente e tali incontri proseguiranno. Le frequentazioni padre-figlia avverranno in modo graduale, sempre alla presenza della madre, con le tempistiche che saranno stabilite, anche in accordo con gli organi deputati, e valutando le reazioni della minore, con possibilità di un graduale riavvicinamento tra la minore e il padre e con la possibilità per la madre di sospenderle qualora non fossero nell'interesse della figlia, proseguendo nel frattempo i colloqui telefonici .
2. Il sig. ha già richiesto alla Comunità presso la quale è ospite la possibilità di Pt_1
inserimento lavorativo. Il Sig. dichiara di rendersi disponibile a versare alla sig.ra , a Pt_1 CP_1 titolo di mantenimento per la minore l'importo pari ad euro 450,00 mensili, Persona_2
pagina 3 di 5 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Milano. la sig.ra dichiara di accettare l'importo di cui al punto precedente a titolo di mantenimento CP_1
considerando le condizioni economiche attuali del sig. Pt_1
3. La presente scrittura privata sarà depositata nel procedimento pendente avanti al Tribunale di
Milano, R.G. 10188/2024, con contestuale richiesta di entrambe le parti di recepire il contenuto del presente accordo nella determinazione giudiziale;
4. Relativamente al procedimento RG.NR. 37878/18 RG. TRIB. 15313/19, pendente avanti al
Tribunale di Milano, Sez. V Penale, in tale procedimento il sig. è imputato ex art. 570 bis c.p., a Pt_1 seguito di modifica dell'imputazione da parte del , reato perseguibile d'ufficio. La Parte_3
sig.ra si impegna in ogni caso a ritirare la denuncia-querela sporta in tale procedimento ed a CP_1
revocare la costituzione di parte civile, nonostante si faccia riferimento ad un reato procedibile
d'ufficio. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra un importo di euro 1.500,00 a Pt_1 CP_1 titolo di concorso al pagamento delle spese legali sostenuto per predetto procedimento”, il difensore chiedeva che la causa fosse rimessa al collegio ed insisteva per la ratifica degli accordi conclusi dalle parti, il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025.
Considerato in diritto
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate considerato il preminente interesse della figlia minore Infatti, la conferma dell'affido super esclusivo alla madre, già in essere dopo la Per_1
pronuncia del decreto del 2018, appare ancora necessaria per consentire alla madre di assumere prontamente ogni opportuna decisione per la vita della figlia, considerato che il padre si trova ancora in
Comunità, a seguito delle vicende penali che lo hanno coinvolto, e anche lontano da Milano.
La madre, del resto, durante tutto questo periodo, nell'assenza del padre, si è mostrata l'unico punto di riferimento stabile nella vita della piccola offrendole ogni supporto affettivo e materiale e Per_1
mostrandosi quindi genitore pienamente adeguato.
La stessa ha altresì dichiarato in udienza di ritenere di poter essere lei a gestire, come già nell'attualità, gli incontri della figlia con il padre, e in generale il progressivo riavvicinamento graduale tra gli stessi, dapprima con telefonate e successivamente eventualmente prevedendo degli incontri, monitorando pagina 4 di 5 l'andamento degli stessi nonché l'umore e la volontà della figlia riguardo la ripresa del rapporto con il padre, essendo capace di fornirle allo stato un supporto adeguato in caso di difficoltà.
Pertanto, allo stato si ritiene di poter aderire e ratificare gli accordi sopra riportati.
Il Tribunale ritiene che anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
L'ascolto della prole è manifestamente superfluo(artt. 337-octies c.c.) alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto del contenuto degli accordi e dell'età della minore.
Pertanto, si ritiene che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite atteso che le parti sono assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto definitivo n. 1215/2018 del Tribunale di Milano, pubblicato in data
04.06.2018, così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo come riportato in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
4) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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