TRIB
Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Giudice tutelare,
premesso che la persona di è stata ricoverata presso l'ospedale di Parte_1
Siena, in data 7 aprile u.s. per essere sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera;
che il Sindaco del Comune di Siena, lo stesso giorno, emanava un provvedimento con il quale ordinava tale trattamento, notificando poi l'atto al Giudice tutelare in data odierna;
ritenuto che gli artt. 33, 34, 35 legge 23 dicembre 1978 n.833 dispongono che il tso in condizioni di degenza ospedaliera può essere adottato in determinate condizioni, e configurano un particolare procedimento mirato a disporre detto trattamento;
rilevato che sono previste tre distinte competenze, tendenti, nella loro sintesi, alla attuazione del precetto di cui all'art. 32 Cost.: la prima, dei sanitari, costituita dall'esercizio obbligatorio della discrezionalità tecnica, esercizio da attuarsi in condizioni di piena e approfondita controllabilità; la seconda, del sindaco, costituita dall'obbligo di controllo dell'operato dei sanitari, e dalla valutazione più ampia e complessiva del caso, anche in rapporto allo stato dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri, ove la legge vuole avvenga prioritariamente l'intervento terapeutico (art. 34, 4° comma); la terza, del giudice, di garanzia piena della libertà individuale del cittadino (art. 13, 2° comma, Cost.), e di osservanza sostanziale dei limiti di rispetto della persona umana (art. 32, 2° comma, Cost., art. 33, 2° comma legge cit.); considerato che la struttura del procedimento è ulteriormente rafforzata dall'imposizione di termini brevi sia all'intervento del sindaco o di chi lo rappresenta (art. 35, 1° comma), che a quello del giudice tutelare (art. 35, 2° comma),
ritenuto che nella specie il tipo di patologia e la condotta della persona interessata non consentono alternative.
Per questi motivi
, visto l'art. 35, 2° comma, legge 23 dicembre 1978 n. 833, decreta: il suddetto provvedimento di sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, è convalidato.
Siena, 09/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Bernardini
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Giudice tutelare,
premesso che la persona di è stata ricoverata presso l'ospedale di Parte_1
Siena, in data 7 aprile u.s. per essere sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera;
che il Sindaco del Comune di Siena, lo stesso giorno, emanava un provvedimento con il quale ordinava tale trattamento, notificando poi l'atto al Giudice tutelare in data odierna;
ritenuto che gli artt. 33, 34, 35 legge 23 dicembre 1978 n.833 dispongono che il tso in condizioni di degenza ospedaliera può essere adottato in determinate condizioni, e configurano un particolare procedimento mirato a disporre detto trattamento;
rilevato che sono previste tre distinte competenze, tendenti, nella loro sintesi, alla attuazione del precetto di cui all'art. 32 Cost.: la prima, dei sanitari, costituita dall'esercizio obbligatorio della discrezionalità tecnica, esercizio da attuarsi in condizioni di piena e approfondita controllabilità; la seconda, del sindaco, costituita dall'obbligo di controllo dell'operato dei sanitari, e dalla valutazione più ampia e complessiva del caso, anche in rapporto allo stato dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri, ove la legge vuole avvenga prioritariamente l'intervento terapeutico (art. 34, 4° comma); la terza, del giudice, di garanzia piena della libertà individuale del cittadino (art. 13, 2° comma, Cost.), e di osservanza sostanziale dei limiti di rispetto della persona umana (art. 32, 2° comma, Cost., art. 33, 2° comma legge cit.); considerato che la struttura del procedimento è ulteriormente rafforzata dall'imposizione di termini brevi sia all'intervento del sindaco o di chi lo rappresenta (art. 35, 1° comma), che a quello del giudice tutelare (art. 35, 2° comma),
ritenuto che nella specie il tipo di patologia e la condotta della persona interessata non consentono alternative.
Per questi motivi
, visto l'art. 35, 2° comma, legge 23 dicembre 1978 n. 833, decreta: il suddetto provvedimento di sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, è convalidato.
Siena, 09/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Bernardini