Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 12003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12003 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
1 2 003/02 Aula "B" RE PUBBLI CA I TALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE LAVORO SEZIONE LAVORO R.G.n.20038/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.28613 Presidente Dott. Salvatore Senese Consigliere Rel. Rep. Giovanni Prestipino TF Federico Roselli 11 Ud. 18.03.2002 "F LE OG " IA D'TI " ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da SA RI ES, elett.te dom.ta in Roma, Via della Stazione di Monte Mario n. 9, presso lo studio Gullo, rappresentata dell'Avv. Alessandra e difesa dall'Avv. Giuseppe Magaraggia in forza di procura speciale per atto Notaio Mariella Costa del 29.9.1999, Rep. n. 48870. - Ricorrente
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per 1124 legge lo rappresenta e difende. Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 979 dell'11.5.1999 (R.G. n. 792/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.3.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso, Svolgimento del processo Con ricorso del 22 maggio 1995 RI ES SA davanti al Pretore del lavoro di Lecce ilconveniva Ministero dell'Interno e chiedeva che lo stesso fosse condannato a corrisponderle, atteso il Suo stato di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento. Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 30 ottobre 1997 il Pretore, in base alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, riconosceva il diritto della ricorrente solamente con decorrenza dal mese di febbraio 1997. Questa decisione, impugnata dalla SA, veniva confermata dal Tribunale di Lecce, con sentenza dell'11 2 maggio 1999, in base al rilievo che dovevano essere condivise le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado per avere lo stesso espresso il suo parere sulla base di una accurata visita personale dell'interessata nonché della documentazione clinica esibita. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la SA, che ha dedotto un unico motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione con cui il Ministero dell'Interno deduce l'inammissibilità del ricorso proposto dalla SA per avere quest'ultima Mi rilasciato la procura al difensore nonostante il Suo stato di incapacità psichica assoluta (come accertato in via definitiva dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado). Per disattendere tale eccezione basta richiamare quel principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'art. 75 C.c.p.c., nell'escludere la capacità processuale dei soggetti che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solamente a coloro che siano stati privati della capacità di agire con sentenza di interdizione o 3 di inabilitazione e con il provvedimento di nomina di e non alle un tutore ○ di un curatore provvisorio persone colpite da incapacità naturale (cfr., fra le 5152 e Cass. 3 tante sentenze, Cass. 26 maggio 1999 n. dicembre 1994 n. 4255). Ciò posto, passando all'esame del ricorso proposto quest'ultima con l'unico motivo, neldalla SA, denunciare la violazione e la falsa applicazione degli 18 artt. 1 1. 11 febbraio 1980 e 1 1. 21 novembre n. 1988 n. 508, lamenta che il Tribunale abbia confermato la decisione del primo giudice in ordine alla decorrenza dell'indennità di accompagnamento. Sostiene la ricorrente che il giudice di appello, nel recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, senza tenere conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui invalidante non può essere il sorgere dello stato svolgimento delle indagini fissato al momento dello peritali, non ha eseguito mediante l'esame delle "acquisizioni istruttorie", del tutto pretermesse un'indagine precisa ed attenta allo scopo di individuare la data esatta di insorgenza del diritto e non ha considerato che la cecità e il diabete mellito, uniti al decadimento psichico, impedivano all'interessata il compimento degli atti della vita 4 quotidiana, senza l'ausilio e l'assistenza di terzi, fin dal momento della presentazione della domanda amministrativa. Tutte queste censure sono prive di fondamento. Il Tribunale, nel fissare nel mese di febbraio 1997 il termine iniziale di decorrenza della prestazione assistenziale chiesta dalla SA, ha basato la decisione emessa su una adeguata motivazione, facendo riferimento alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio, il quale aveva rilevato che le infermità denunciate dall'interessata, tutte presenti all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (mese di marzo 1993), si erano poi evolute in senso peggiorativo in modo tale che la situazione "di totale dipendenza" era venuta in essere nel mese di gennaio 1997. Al contrario di quanto sostiene la ricorrente, quindi, il suddetto termine iniziale è stato determinato non già, per relationem, in base al tempo del deposito della consulenza tecnica, ma mediante l'esposizione di convincenti ragioni provenienti dalle indagini espletate dal consulente d'ufficio. Questi rilievi bastano a disattendere anche le altre censure dedotte dalla SA, la quale, senza precisare in concreto, pur avendoli enunciati in 5 epigrafe, i vizi di violazione di legge che sarebbero stati posti in essere nella decisione impugnata e senza nemmeno indicare di quali "acquisizioni istruttorie" sarebbe stato omesso l'esame da parte del giudice di unale al gruderio del tribu appello, finisce in sostanza con il contrapporre, in modo inammissibile in questa sede di legittimità, una sua personale valutazione degli elementi di fatto Né, raccolti in giudizio. d'altra parte, può la ricorrente dolersi per il fatto che il Tribunale non abbia disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, noto essendo che il giudice dell'appello non è a ciò obbligato, ben potendo lo stesso condividere le conclusioni del consulente nominato nel giudizio di primo grado purché, come è avvenuto nel caso in esame, dia adeguata risposta ai rilievi critici esposti dalla parte ed indichi, con adeguata motivazione, le ragioni che sorreggono il suo convincimento (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 8 marzo 2001 n. 3371). Tenuto conto di questi rilievi, poiché la sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte dalla SA, il ricorso proposto dalla stessa deve essere rigettato. Attesa la natura della controversia, non deve provvedimento sulle spese del essere emesso alcun presente giudizio.
P. Q. M.
6 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 18 marzo 2002 JuysIl Presidente: ab fury Il Consigliere estensore:Nofile MicheSenelle IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi - 8 A 60.2002 IL CANCELLIERE 7