Sentenza 16 giugno 2025
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01307/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01676/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2024, proposto da Eni IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consorzio ASI di Gela in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’IRSAP - Istituto Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, viale Libertà n. 171;
nei confronti
dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
della Acque di NI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di MI Michele,
dell’Assemblea Territoriale DR ATO NI,
del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione Servizio Idrico Integrato Ato Cl 6;
di GL Federico Guido Alfonso,
non costituiti in giudizio;
avverso
il silenzio/inadempimento delle amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza, rispetto all’obbligo di trasferire all’Assemblea Territoriale DR di NI l’impianto di trattamento delle acque reflue civili e l’impianto di trattamento delle acque reflue industriali, nell’ambito del Consorzio Industriale di Gela;
per la condanna
delle amministrazioni resistenti a provvedere all’adozione dei provvedimenti necessari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio ASI di Gela in liquidazione, dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, della Acque di NI S.p.A. e dell’Istituto Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive – IRSAP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ENI IN spa espone che con convenzione stipulata nella lontana data del 3.01.2011 fra il Consorzio ASI di Gela e la Società Raffineria di Gela Spa era stata concordata la gestione degli impianti biologici urbani ed industriali presenti all’interno della Raffineria di Gela, con affidamento alla Società Raffineria di Gela Spa, fino al momento in cui il Consorzio non avesse provveduto ad individuare, all’esito di una gara ad evidenza pubblica, il nuovo soggetto gestore.
Il servizio di gestione era stato programmato con durata annuale, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta comunicata da una delle parti.
La citata gestione è andata avanti, per effetto di proroghe, fino all’anno 2023; momento in cui l’ente proprietario degli impianti ha comunicato disdetta fissando il termine del 30.11.2023.
Viene segnalato, altresì, che nel lungo corso della gestione degli impianti si sono registrate le seguenti modifiche soggettive delle parti:
a) al Consorzio ASI di Gela è subentrato ex L.R. 8/2012 l’istituito I.R.S.A.P.;
b) alla Società Raffineria di Gela Spa è subentrata la Syndial spa, poi ridenominata ENI IN spa.
Ad oggi, la ENI IN spa riveste la posizione di soggetto gestore.
In vista della prospettata scadenza del 30.11.2023 la ENI IN spa ha più volte sollecitato l’avvio della procedura di restituzione dell’impianto al Consorzio ASI/IRSAP, manifestando il proprio vivo interesse a cedere la gestione ed a programmare le relative operazioni. Tuttavia, al termine fissato, non si è pervenuti ad alcun trasferimento; si sono invece svolte diverse riunioni ed incontri con i soggetti coinvolti – Consorzio ASI di NI, IRSAP, Assemblea Territoriale DR ATO di NI, Assessorato Regionale Attività Produttive - che si sono dipanati nel corso dei primi mesi del 2024, nell’ambito dei quali, in sintesi, si è rimarcata la congiunta volontà di operare il trasferimento degli impianti, ma sono stati assunti solo impegni programmatici che non hanno finora realizzato l’obbiettivo.
La ENI IN spa, ha quindi, acconsentito a prolungare la gestione dell’impianto per un ulteriore periodo, al massimo di sei mesi, al fine di concretizzare il passaggio di consegne, purchè venisse rispettata una data certa ed ultimativa, individuata nel 31 agosto 2024.
Essendo decorso anche questo ulteriore termine senza che si ottemperasse al trasferimento della gestione nonostante la diffida inviata in data 1 agosto 2024, la ENI IN spa ha proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il ricorso in epigrafe, col quale ha chiesto l’accertamento in capo alle amministrazioni intimate dell’obbligo di trasferimento degli impianti, e la condanna delle stesse a provvedere in tal senso.
In punto di diritto, la ricorrente assume che l’obbligo di affidamento del servizio all’ATO Idrico di NI, e per esso, al gestore Acque di NI spa (Caltacqua), troverebbe fonte:
(i) nell’art. 172, co. 6, del D. Ls. 152/2006, che prevede il trasferimento in concessione d'uso degli impianti al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto, o per la maggior parte, i territori serviti;
(ii) nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 153 del 4.04.2018 con la quale è stato approvato il Piano di ricognizione dei sistemi idrici fognari e depurativi degli agglomerati industriali IRSAP ed autorizzato il trasferimento degli impianti dai Consorzi ASI ai gestori dei servizi idrici integrati;
(iii) nel Decreto Assessoriale n. 130 del 16 novembre 2018 attuativo della Delibera 153/2018, che ha disposto il trasferimento in concessione d’uso degli impianti all’Assemblea Territoriale DR (ATI) (ovvero all’A.T.O. in liquidazione, ove l’A.T.I. non dovesse essere ancora operativa) con successiva consegna al gestore dei servizi idrici integrati competente per territorio;
(iv) nel Decreto del Presidente della Regione n. 580/21 di nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere.
Inoltre, la ricorrente denuncia che l’inerzia mantenuta si porrebbe in contrasto con l’art. 2 della L. 241/90 laddove prescrive l’obbligo di concludere tutti i procedimenti amministrativi con provvedimento espresso e motivato.
Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità, la Acque di NI spa (“Caltacqua”) (quale soggetto individuato per la futura gestione degli impianti de quibus ), il Consorzio ASI di Gela in liquidazione, l’IRSAP.
In dettaglio, l’IRSAP ha eccepito l’inammissibilità del ricorso assumendo che: a) questo non sia rivolto – come tipicamente avviene nell’azione ex art. 31 c.p.a. - all’adozione di provvedimenti amministrativi omessi, ma alla esecuzione materiale di provvedimenti già adottati (segnatamente, la delibera della Giunta Regionale 153/2018, il D.A. 130/2018, il D.P. Reg. Sic. 580/21 che ha nominato un commissario ad acta); b) la ricorrente sia priva di legittimazione attiva rispetto alla pretesa di affidare ad un terzo la gestione degli impianti; c) l’Istituto resistente è privo di legittimazione passiva, in quanto il D.P. Reg. Sic. 580/21 ha nominato un commissario ad acta per supplire all’inadempienza dell’Assemblea Territoriale DR di NI.
La Acque di NI S.p.A. (“Caltaqua”), quale concessionaria dei servizi idrici integrati ad uso civile nell’ambito territoriale di NI, destinata a subentrare nella gestione dei servizi idrici afferenti agli impianti industriali oggetto del ricorso, si è costituita in giudizio chiedendo l’accoglimento del ricorso di ENI IN, manifestando interesse alla legittimità degli atti del procedimento per il relativo trasferimento.
Il Consorzio ASI di Gela in liquidazione ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso in quanto l’attività gravante sulle amministrazioni coinvolte nella vicenda in esame si rivela complessa ed articolata, e si è snodata attraverso diversi incontri, atti ed iniziative (alcuni dei quali anche successivi alla proposizione del gravame) che impedirebbero di far configurare l’inerzia denunciata in ricorso, specie laddove addebitata al Consorzio.
Le ENI IN spa ha infine replicato alle difese avversarie.
All’udienza camerale dell’8 aprile 2025, nel corso della discussione, è stato chiarito dalle parti presenti - senza contestazione alcuna sul punto - che la proprietà degli impianti permane ancora in capo al Consorzio ASI di Gela, e non all’IRSAP; inoltre si è precisato che il trasferimento per cui è causa riguarda solo gli impianti civili (non anche quelli industriali).
La causa è stata quindi posta in decisione.
Vanno effettuate in primo luogo alcune precisazioni, che si ricavano dalla lettura della documentazione versata in giudizio:
- come dichiarato anche in occasione dell’incontro avvenuto in data 13.12.2024, e come indicato nell’art. 3 del D.A. 130/2018, il trasferimento degli impianti avverrà attraverso “ la consegna da parte del soggetto che ne detiene la proprietà (ASI in Liquidazione o IRSAP), unitamente all’Ente che in atto ne cura la gestione, all’Assemblea Territoriale DR competente per territorio ”, e sarà poi l’ATO competente per territorio che “ provvederà alla consegna degli stessi al gestore del S.I.I. ”. Lo stesso D.A. poi precisa che il trasferimento avverrà per iniziativa di IRSAP ed ASI che cureranno la predisposizione degli atti da porre a base, previa verifica in contraddittorio dell’oggetto del passaggio. Inoltre, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è titolare del potere di adottare eventuali provvedimenti che dovessero essere necessari per dare attuazione al decreto;
- dal D.P. Reg. Sic. 580/2021 si ricava altresì che l’Assemblea Territoriale DR di NI è subentrata dall’1.12.2020 nelle funzioni, competenze, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni patrimoniali, all’A.T.O. CL 6, e che l’Assemblea è stata diffidata in data 20.05.2021 dall’Assessorato Regionale per l’Energia ed i Servizi di P.U. a determinarsi sul trasferimento degli impianti idrici e fognari;
- il Presidente della Regione Siciliana, stante la mancata conclusione della procedura di trasferimento, ha nominato un commissario ad acta col compito di insediarsi presso l’Assemblea Territoriale DR di NI e di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini del trasferimento e acquisizione in concessione d’uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di NI, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di NI ai fini della successiva gestione della Società Acque di NI s.p.a. (Caltacqua);
- dall’atto di disdetta della convenzione adottato dall’IRSAP in data 21 aprile 2023, nonché dalla nota del Consorzio ASI di Gela del 7.02.2024 emerge inoltre che lo stesso IRSAP è subentrato nell’anno 2017 al Consorzio ASI in liquidazione di Gela nella gestione delle infrastrutture e nell’incasso dei relativi ricavi;
- ENI IN è il soggetto che ad oggi gestisce l’Impianto, espressamente indicato anche nella deliberazione n. 153/2018.
Tanto premesso, si possono trarre le seguenti conclusioni:
E’ indiscusso tra tutte le parti in causa che sussista l’obbligo, nascente da disposizioni di legge e da atti amministrativi regionali (come sopra illustrati), di operare il trasferimento della gestione degli impianti oggetto della controversia in favore dell’Assemblea Territoriale DR competente per territorio (ovvero all’A.T.O. in liquidazione, ove l’A.T.I. non dovesse essere ancora operativa).
Altrettanto certo è il fatto che detta procedura di trasferimento, sebbene avviata e snodatasi attraverso numerosi tavoli, incontri, riunioni, accordi programmatici, ecc., non risulta ancora ultimata.
Ne consegue che la società ricorrente si trova ad oggi, suo malgrado, a continuare di fatto la gestione degli impianti, benchè abbia più volte chiesto e preteso di potersene spogliare. Deve solo precisarsi che la ENI IN spa gestisce oggi l’impianto di depurazione - non in virtù della convenzione del 2011, ormai conclusasi con la disdetta del novembre 2023, ma - in forza della disponibilità a proseguire nella gestione fattuale manifestata (ma a tempo limitato) nel corso della riunione tenutasi a marzo 2024.
Le considerazioni fin qui rassegnate consentono di concludere che sussiste la legittimazione e l’interesse in capo alla ENI IN spa ad azionare il rito “del silenzio” veicolato col ricorso in esame al fine di ottenere in via giudiziaria la conclusione di quel procedimento di trasferimento degli impianti vanamente avviato in sede amministrativa.
Né può ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’avviata azione in ragione dell’avvenuta adozione dei provvedimenti amministrativi necessari, per l’esecuzione dei quali residuerebbero ormai (in tesi) solo mere operazioni materiali. Invero, nessuno degli atti prodotti in giudizio dimostra che il trasferimento sia stato decretato; anzi, proprio la nomina di un commissario ad acta disposta dal Presidente della Regione Siciliana nell’anno 2021 testimonia il fatto che la procedura non sia stata ancora completata, neanche a seguito dell’attività amministrativa ulteriore svoltasi dopo la proposizione del gravame in esame.
Il ricorso, quindi, risulta ammissibile ed anche fondato nel merito, sussistendo all’evidenza un procedimento amministrativo avviato, che sembra rispondere al volere unanime di tutti i soggetti coinvolti, ma che non è stato ancora ultimato, nonostante la nomina di organi chiamati ad intervenire in via sostitutiva; il tutto, in violazione dell’art. 2 della L. 241/90.
A questo punto, occorre individuare quali siano gli enti obbligati a portare a termine la procedura.
Da una parte, un ruolo primario non può che spettare al Consorzio ASI di Gela quale ente che si è dichiarato all’odierna udienza tuttora titolare degli impianti oggetto del giudizio ed all’IRSAP che è in atto gestore degli stessi. Il “ ...soggetto che ne detiene la proprietà (ASI in Liquidazione o IRSAP), unitamente all’Ente che in atto ne cura la gestione ” – così individuati nell’art. 3 del D.A. 130/2018 – dovranno farsi parte attiva per trasferire gli impianti all’Assemblea Territoriale DR di NI (anch’essa individuata nel citato D.A. 130/2018), che a sua volta poi affiderà la successiva gestione all’ente individuato come nuovo gestore del S.I.I.
Dall’altra parte, il procedimento in esame non potrebbe concludersi senza l’apporto dell’ente destinato ad acquisire gli impianti de quibus , che va individuato nell’Assemblea Territoriale DR di NI, subentrata già nell’anno 2020 all’ATO CL 6, nonché divenuta destinataria di un atto di diffida del 2021 a tale scopo emesso dall’Assessorato Regionale per l’Energia ed i Servizi di P.U.
In conclusione, il ricorso va accolto dovendosi dichiarare l’obbligo dell’IRSAP e del Consorzio ASI di Gela, da una parte, e dell’Assemblea Territoriale DR di NI, dall’altra, di concludere il procedimento di trasferimento degli impianti di depurazione in esame, entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione notifica della presente sentenza.
Confidando nello spirito di cooperazione istituzionale che dovrebbe animare le parti in causa – testimoniato anche dalla convergente volontà espressa nelle diverse occasioni in cui la questione è stata esaminata in sede amministrativa - si ritiene non necessario procedere sin da ora alla nomina di un commissario ad acta, la cui designazione potrà comunque essere effettuata in un secondo momento, a domanda della ricorrente, ove il termine assegnato risultasse invano decorso.
Le spese processuali possono essere compensate nei confronti dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità e della Acque di NI S.p.A.; vengono invece solidalmente poste a carico dell’IRSAP, del Consorzio ASI di Gela e dell’Assemblea Territoriale DR di NI.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone che gli enti indicati in motivazione concludano il procedimento in esame nei modi e termini ivi indicati.
Compensa le spese nei confronti dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità e della Acque di NI S.p.A.
Condanna in solido l’IRSAP, il Consorzio ASI di Gela e l’Assemblea Territoriale DR di NI al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO