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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2024, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. ist. 44/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Claudio Ladislao Tintori
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC Dr. Mauro Pozzi
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che , sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza – con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria – di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2
c.1 lett. d) CCI;
il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
pagina 1 di 3 vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Parte_1
( ) C.F._1
1. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Romagnoli;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Mauro Pozzi;
3. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che, sin dal momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare– e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
pagina 2 di 3
8. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. raccomanda all' qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 30/04/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elisa Romagnoli Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Claudio Ladislao Tintori
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC Dr. Mauro Pozzi
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che , sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza – con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria – di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2
c.1 lett. d) CCI;
il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
pagina 1 di 3 vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Parte_1
( ) C.F._1
1. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Romagnoli;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Mauro Pozzi;
3. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che, sin dal momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare– e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
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8. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. raccomanda all' qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 30/04/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elisa Romagnoli Dott.ssa Mariapia Parisi
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