Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 1
La depenalizzazione del reato di guida senza patente prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507 del 1999 di modifica dell'art. 116 del codice della strada non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione speciale, ex Legge n. 575 del 1965: tale condotta è invero sanzionata penalmente dalla specifica disposizione di cui all'art. 6 della citata norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2004, n. 9926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9926 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 04/11/2004
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - N. 1478
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 28052/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME VA TA nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 14.04.2004 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Alessandro Conzatti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 14.04.04, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza 07.11.02 del Tribunale di Torre Annunziata, giudice monocratico, appellata dall'imputato, che dichiarava ME IO BA colpevole della contravvenzione di cui all'art. 6 legge 31.05.65 n. 575, (in Boscotrecase, il 20.05.00) perché, essendo persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, al misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, conduceva il veicolo una motocicletta, nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata per la suddetta ragione.
Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza, deducendo la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. b) c.p.p. in quanto l'art. 6 della legge 575/65 è stato abrogato, come tutto il codice della strada previgente, dal d.lgv. 285/92.
Ne discende, secondo il ricorrente, che la condotta di guida senza patente, o con patente revocata, a causa della mancanza dei requisiti morali previsti dall'art. 120 del codice della strada in vigore, è prevista attualmente dall'art. 116, n. 13 e 14 con un più mite trattamento sanzionatorio, trattandosi di norma depenalizzata (art. 19 d.lgv. 507/99). Ne discende ulteriormente che, per effetto del principio di cui all'art. 2, 3^ comma, c.p., il giudice doveva applicare all'imputato il trattamento più favorevole di cui al citato art. 116 C.d.S.. Il motivo è infondato.
Premesso che la censura non è stata sollevata nei motivi di appello, e viene esaminata d'ufficio per il principio della legalità della pena, osserva il Collegio che, come correttamente il ricorrente sostiene, la condotta di guida senza patente o con patente revocata, anche per difetto di requisiti morali (art. 120 C.d.S.), o non rinnovata è attualmente sanzionata dall'art. 116, 13^ comma del d.lgv. 285/92.
È altrettanto vero che la depenalizzazione di un tale comportamento non costituisce una "abolitio criminis", ma solo una successione di norme incriminatrici, essendo diversamente disciplinato e sanzionato un fatto considerato come reato dalla legge precedente, cui consegue l'applicabilità alla guida senza patente, o revocata, o non rinnovata della sola sanzione amministrativa, quale norma più favorevole (Cass. 7601/95 rv. 202238). Tuttavia, mentre l'art. 116, 13^ comma, come modificato dal d.lgv. 507/99 si riferisce indifferentemente alle ipotesi di guida senza aver conseguito la patente, di patente revocata o non rinnovata "per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice", allorché la guida senza patente sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione speciale di cui alle disposizioni di legge contro la mafia, una tale condotta continua ad integrare, per il suo contenuto specifico, l'ipotesi di illecito penale di cui alla contravvenzione ex art. 6 legge 575/65 (Cass. 13626/03 rv. 224019; 41316/03 rv. 224019).
Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005