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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.RG 694-1/2024
Tribunale di Como Prima Sezione Civile
IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,
letti gli atti e i verbali di causa, sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuta la regolarità della notificazione a controparte della istanza ex art. 473 bis.15
c.p.c., notificata a mezzo posta all'indirizzo di residenza in data 4.11.2024, come da relata di notificazione depositata dalla parte ricorrente nel fascicolo principale;
rilevato che la presente fase a carattere cautelare risulta ancorata ai rigidi presupposti di cui alla richiamata disposizione normativa (pregiudizio imminente ed irreparabile nelle more della convocazione delle parti);
considerato che la parte ricorrente, con la istanza cautelare in esame ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 810/2015 emessa dal
Tribunale di Como in data 13-16 maggio 2015, ed in particolare:
a) revocare il contributo al mantenimento del figlio corrisposto dal signor Per_1
in favore della signora CP_1 Parte_1
b) revocare il contributo al mantenimento personale della signora Parte_1
corrisposto dal signor in favore della stessa;
CP_1
c) disporre che la signora corrisponda un contributo al Parte_1
mantenimento per il figlio nella misura di € 400,00 mensili;
1 osservato che la richiesta di modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si fonda:
a) sullo stato di convivenza con il padre del figlio iniziato nel 2020, con Per_1
conseguente venire meno dell'obbligo di contribuzione indiretto del figlio con lui convivente;
b) sull'allegato miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie, con il conseguente venir meno dell'obbligo contributivo a favore della ex moglie, e con l'insorgenza, all'opposto, di un obbligo di contribuzione al mantenimento indiretto della resistente per le esigenze di vita del figlio convivente col padre;
Per_1
ritenuto necessario sentire il figlio sullo stato di convivenza, atteso che la parte Per_1
ricorrente sostiene che lo stato di convivenza col figlio sia intervenuto dal maggio 2020
(così nella istanza cautelare) o da marzo 2020 (così nel ricorso introduttivo), mentre dai certificati dello stato di famiglia in atti, risulta che il figlio sia stato inserito nello stato di famiglia del padre solo con il certificato datato 8.4.2024, ove compare, e non Per_1
anche in quello precedente, datato 26.10.2023, ove il figlio non risulta menzionato;
ritenuto altresì necessario, al fine di assumere le necessarie determinazioni sulla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto alla resistente e sulla determinazione di una contribuzione a titolo di mantenimento indiretto della resistente in favore del ricorrente per le esigenze di vita del figlio disporre Per_1
approfondimenti istruttori in merito agli aspetti reddituali della parte resistente
(eventualmente con indagini patrimoniali od acquisizione di informazioni presso Enti
pubblici);
2
ritenuto che
l'approssimarsi, ormai imminente, della prima udienza di comparizione già
fissata per il merito in data 30.4.2025 renda palese la insussistenza di un serio ed irreparabile periculum a carico del ricorrente, tenuto peraltro conto che dalla medesima prospettazione attorea emerge che il venir meno dei presupposti per la contribuzione dovuta per il figlio sarebbe intervenuta a partire dal maggio 2020 (come si legge nell'istanza cautelare) oppure da marzo 2020 (come si legge nel ricorso introduttivo),
mentre solo nel 2024 il ricorrente si è determinato alla proposizione della relativa richiesta di modifica;
ritenuta la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori nell'ambito del giudizio principale;
ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.15 c.p.c.
a) Rigetta la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili;
b) Riserva al merito ogni altra questione;
c) Dispone la archiviazione del sub 1 a cura della Cancelleria.
Si comunichi.
Como, lì 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
3
Tribunale di Como Prima Sezione Civile
IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,
letti gli atti e i verbali di causa, sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuta la regolarità della notificazione a controparte della istanza ex art. 473 bis.15
c.p.c., notificata a mezzo posta all'indirizzo di residenza in data 4.11.2024, come da relata di notificazione depositata dalla parte ricorrente nel fascicolo principale;
rilevato che la presente fase a carattere cautelare risulta ancorata ai rigidi presupposti di cui alla richiamata disposizione normativa (pregiudizio imminente ed irreparabile nelle more della convocazione delle parti);
considerato che la parte ricorrente, con la istanza cautelare in esame ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 810/2015 emessa dal
Tribunale di Como in data 13-16 maggio 2015, ed in particolare:
a) revocare il contributo al mantenimento del figlio corrisposto dal signor Per_1
in favore della signora CP_1 Parte_1
b) revocare il contributo al mantenimento personale della signora Parte_1
corrisposto dal signor in favore della stessa;
CP_1
c) disporre che la signora corrisponda un contributo al Parte_1
mantenimento per il figlio nella misura di € 400,00 mensili;
1 osservato che la richiesta di modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si fonda:
a) sullo stato di convivenza con il padre del figlio iniziato nel 2020, con Per_1
conseguente venire meno dell'obbligo di contribuzione indiretto del figlio con lui convivente;
b) sull'allegato miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie, con il conseguente venir meno dell'obbligo contributivo a favore della ex moglie, e con l'insorgenza, all'opposto, di un obbligo di contribuzione al mantenimento indiretto della resistente per le esigenze di vita del figlio convivente col padre;
Per_1
ritenuto necessario sentire il figlio sullo stato di convivenza, atteso che la parte Per_1
ricorrente sostiene che lo stato di convivenza col figlio sia intervenuto dal maggio 2020
(così nella istanza cautelare) o da marzo 2020 (così nel ricorso introduttivo), mentre dai certificati dello stato di famiglia in atti, risulta che il figlio sia stato inserito nello stato di famiglia del padre solo con il certificato datato 8.4.2024, ove compare, e non Per_1
anche in quello precedente, datato 26.10.2023, ove il figlio non risulta menzionato;
ritenuto altresì necessario, al fine di assumere le necessarie determinazioni sulla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto alla resistente e sulla determinazione di una contribuzione a titolo di mantenimento indiretto della resistente in favore del ricorrente per le esigenze di vita del figlio disporre Per_1
approfondimenti istruttori in merito agli aspetti reddituali della parte resistente
(eventualmente con indagini patrimoniali od acquisizione di informazioni presso Enti
pubblici);
2
ritenuto che
l'approssimarsi, ormai imminente, della prima udienza di comparizione già
fissata per il merito in data 30.4.2025 renda palese la insussistenza di un serio ed irreparabile periculum a carico del ricorrente, tenuto peraltro conto che dalla medesima prospettazione attorea emerge che il venir meno dei presupposti per la contribuzione dovuta per il figlio sarebbe intervenuta a partire dal maggio 2020 (come si legge nell'istanza cautelare) oppure da marzo 2020 (come si legge nel ricorso introduttivo),
mentre solo nel 2024 il ricorrente si è determinato alla proposizione della relativa richiesta di modifica;
ritenuta la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori nell'ambito del giudizio principale;
ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.15 c.p.c.
a) Rigetta la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili;
b) Riserva al merito ogni altra questione;
c) Dispone la archiviazione del sub 1 a cura della Cancelleria.
Si comunichi.
Como, lì 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
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