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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1345/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 16 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1345 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
rappresentato e difeso, come da procura conferita su supporto cartaceo, la cui copia Parte_1 informatica autenticata dai difensori è stata trasmessa insieme al ricorso, dagli avvocati Massimo Marzi e Nicolò Calzolari ed elettivamente domiciliato presso il primo di essi in Firenze, Via Pier Capponi n. 19; RICORRENTE E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caverni, con studio Controparte_1 posto in Firenze, Via Pier Capponi n. 73, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata come da procura allegata;
Email_1 CONVENUTA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28.4.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società già sua datrice di Controparte_1 lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del recesso per giusta causa 16.12.2022 perché ingiustificato, contrario alle norme di legge e per i vizi formali e sostanziali elencati nel ricorso e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità nella misura massima ritenuta secondo giustizia e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite;
in denegata e non creduta ipotesi, ove sia considerato che il ricorrente abbia commesso gli inadempimenti contestati o una parte di essi accertare e dichiarare l'inesistenza della giusta causa del licenziamento 16.12.2022 con connessa modifica in giustificato motivo soggettivo e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondergli l'indennità sostituiva del preavviso pari a 45 giorni o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e compensazione delle spese di lite.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: respingere le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale e, Tes_1 all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze raccolte,
pagina 1 di 6 ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento. 5. L'odierno ricorrente è stato assunto dalla convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time a partire dal 2.2.2015 con mansioni, da ultimo, di impiegato amministrativo addetto alla contabilità e inquadramento nel II livello del C.C.N.L. Commercio-Confcommercio (doc. 2 fasc. ric.).
6. È stato licenziato per giusta causa in data 16.12.2022 (doc. 3 fasc. ric.).
7. Nel presente giudizio il ricorrente impugna il licenziamento intimatogli dalla resistente in quanto, a suo dire, viziato dal punto di vista formale, contrario alle norme di legge, ingiustificato per insussistenza del fatto contestato e, comunque, non proporzionato.
8. In particolare, lamenta il ricorrente che la contestazione del 30.11.2022 (doc. 5 fasc. ric.) è tardiva, generica, non rispettosa del principio di immutabilità, oltre a riferirsi a fatti insussistenti, mentre il recesso del 16.12.2022 (doc. 3 fasc. ric.) è sproporzionato relativamente a quanto contestato e addebitato a Pt_1
9. Con la contestazione disciplinare del 30.11.2022, la società datrice ha addebitato al ricorrente quanto segue: “all'inizio del mese di novembre 2022, onde eseguire un controllo contabile sui costi del personale, l'Amministratore Delegato Dott. Le ha chiesto di predisporre un Controparte_2 prospetto di tutti gli emolumenti corrisposti a dipendenti/amministratori della società nel triennio 2020/2022. A fronte di tale richiesta Lei ha trasmesso al Dott. , con mail del 7 e dell'8 CP_2 novembre u.s., due prospetti che Lei definiva comprensivi di tutti i bonifici/versamenti effettuati nel periodo richiesto. Con riferimento alla posizione del Dott. i Suoi prospetti Controparte_3 evidenziavano otto operazioni di 'restituzione/storno di precedenti anticipi'. Soltanto dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Le ha chiesto delucidazioni in Persona_1 merito a tali voci, Lei ha fornito l'elenco completo di tutte le somme versate/stornate al Dott. CP_3 negli anni 2018/2022. Dall'esame di detto prospetto è emerso che Lei negli anni 2018, 2019, 2020 e 2022 ha eseguito a favore del dott. su conti correnti personali del medesimo, bonifici per CP_3 complessivi euro 502.532,12, portandone poi una minima parte, su indicazione del Dott. in CP_3 compensazione con i crediti di quest'ultimo per retribuzioni e compensi amministratore. I bonifici da Lei eseguiti non risultano accompagnati da alcuna documentazione giustificativa né risultano legittimati ad alcun titolo. Le operazioni riportano infatti come causale 'anticipo fondo spese', 'anticipo spese amministratore', 'anticipo compensi' ed 'anticipo finanziamento' nonostante che nessun finanziamento sia mai stato concesso da parte della Società al Dott. né questi fosse CP_3 autorizzato a ricevere anticipi su spese o compensi futuri. Dal prospetto da Lei fornito risultano inoltre contabilizzati prelievi ATM tramite carta di credito aziendale in uso al Dott. e CP_3 prelievi di contante dalla cassa dell'ufficio non corredati da alcuna documentazione giustificativa. Risulta altresì eseguito dal conto corrente aziendale il pagamento in data 03/09/2018 di un F24 di € 1.967,88 per tasse personali del Dottor …” (doc. 5 fasc. ric.). CP_3
10. Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare sul presupposto che “dal momento in cui sono stati scoperti i fatti addebitati ed il momento in cui è stata consegnata a mani del ricorrente la contestazione disciplinare, è trascorso quasi un mese.”.
11. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia destituita di fondamento.
12. Come è noto, per ferma giurisprudenza di legittimità, “Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.” (Cass. n. 7467/2023). 13. Ancora, “In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo
pagina 2 di 6 necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito.” (Cass. n. 281/2016).
14. Applicati, allora, tali consolidati principi di diritto alla fattispecie di causa, ritiene il giudicante che la contestazione disciplinare del 30.11.2022 sia assolutamente tempestiva già ove si valuti in sé il limitato lasso temporale intercorso tra quando il ricorrente (di certo successivamente all'8 novembre 2022, v. doc. 15 fasc. res.) “ha fornito l'elenco completo di tutte le somme versate/stornate al Dott. CP_3 negli anni 2018/2022” e il 30 novembre 2022; ma che lo sia, a maggior ragione, ove si tenga conto del fatto che la società resistente, prima di procedere ex art. 7 l. n. 300/70, ha dovuto necessariamente verificare, rispetto a ciascuna delle numerose operazioni analiticamente elencate nella contestazione disciplinare, se sussistesse o meno un titolo che le legittimasse.
15. Altrettanto infondata è da giudicarsi, ad avviso del Tribunale, l'eccezione secondo cui la contestazione disciplinare “contiene una non dettagliata, confusionale ed errata descrizione dei fatti addebitati al ricorrente” e “non è dato comprendere quali siano gli inadempimenti contestati al ricorrente”.
16. Come, infatti, risulta per tabulas a una piana lettura del doc. 5 di parte ricorrente, la società datrice ha, invero, specificamente contestato al ricorrente: di aver fornito l'elenco completo di tutte le somme versate/stornate al dott. negli anni 2018/2022 solo a seguito delle delucidazioni richiestegli CP_3 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo aver, invece, trasmesso al dott. , con CP_2 mail del 7 e dell'8 novembre 2022, due prospetti che lo stesso definiva comprensivi di tutti i Pt_1 bonifici/versamenti effettuati nel periodo richiesto, e che, con riferimento alla posizione del dott.
evidenziavano solo otto operazioni di 'restituzione/storno di precedenti anticipi'; Controparte_3 di aver eseguito in favore del dott. negli anni 2018, 2019, 2020 e 2022, su conti correnti CP_3 personali del medesimo, bonifici per complessivi euro 502.532,12 (dettagliatamente elencati nella contestazione disciplinare stessa), in assenza di documentazione giustificativa e, comunque, senza un titolo che li legittimasse, di aver contabilizzato prelievi ATM tramite carta di credito aziendale in uso al dott. e prelievi di contante dalla cassa dell'ufficio (parimenti oggetto di una analitica CP_3 elencazione nella lettera di contestazione), sempre in assenza di documentazione giustificativa e, infine, di aver eseguito dal conto corrente aziendale il pagamento in data 03/09/2018 di un F24 di € 1.967,88 per tasse personali del dott. CP_3
17. Si ritiene, dunque, che la contestazione disciplinare in esame sia conforme al principio di specificità, atteso che, per ferma giurisprudenza di legittimità, “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione.” (Cass. n. 9590/2018)1.
18. Viceversa, a giudizio del Tribunale è da ritenersi sussistente, nei soli termini che si vanno a esporre, l'eccepita violazione del principio di immutabilità (lamenta il ricorrente che il provvedimento ablativo si fonda “su fatti nuovi e mai contestati.”).
19. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha replicato sul punto come segue: “In particolare, al rag. sono state contestate le seguenti condotte: a) aver omesso di fornire al dott. , Pt_1 CP_2 nonostante la specifica richiesta di quest'ultimo, l'elenco completo dei pagamenti effettuati in favore del dott. negli anni 2020/2022 limitandosi, scientemente, a comunicarne solo una parte pur CP_3 definendola comprensiva di tutti i bonifici/versamenti effettuati nel periodo richiesto;
b) aver eseguito a favore del dott. bonifici per € 502.532,12 non accompagnati da alcuna documentazione CP_3 giustificativa delle somme accreditate né legittimati ad alcun titolo in quanto le causali indicate nelle contabili di bonifico “anticipo fondo spese”, “anticipo spese amministratore”, “anticipo compensi”,
“anticipo finanziamento” (v. doc. 26 contabili bonifici NH/Palchetti 2018-2022) non trovavano
pagina 3 di 6 riscontro in alcuna autorizzazione/prassi aziendale che legittimasse l'amministratore a ricevere anticipi su compensi o spese non ancora maturati né alcun finanziamento fosse stato concesso al dott.
Circostanze ben note all'odierno ricorrente. c) aver contabilizzato prelievi ATM tramite CP_3 carta di credito aziendale in uso al dott. e prelievi di contante dallo stesso effettuati dalla CP_3 cassa dell'ufficio non corredati da alcuna documentazione giustificativa;
d) aver eseguito tramite conto corrente aziendale, in data 3 settembre 2018, il pagamento di un F24 di € 1.967,88 per tasse personali del dott. (v. doc. 27 dettaglio pagamento F24 . Questi sono i medesimi CP_3 CP_3 fatti sui quali si fonda il licenziamento.”.
20. A giudizio del Tribunale, l'assunto della resistente non è pienamente condivisibile.
21. Come, infatti, risulta a una piana lettura del doc. 3 fasc. ric., nella lettera di licenziamento a Pt_1 viene imputato, tra l'altro, di: - aver omesso di verificare che i bonifici da lui predisposti in favore del dott. fossero accompagnati da idoneo giustificativo, di tal ché la violazione addebitata non CP_3 consiste più nella esecuzione di bonifici (i.e. nella materiale effettuazione di pagamenti) in favore del dott. in assenza di documentazione giustificativa dei relativi trasferimenti di denaro (condotta CP_3 attiva contestata con lettera del 30.11.2022), ma, diversamente, nell'aver omesso di controllare (condotta omissiva) che i bonifici predisposti (trattasi, quindi, di un'attività materiale meramente compilativa, preparatoria) fossero accompagnati da idoneo giustificativo;
- aver contabilizzato i bonifici in favore del dott. nella scheda contabile 'Anticipi spese e compensi amministratore, CP_3 che non attiene alla fattispecie in questione ma a crediti verso società collegate, risultando compresa nel capo-conto riferito a 'Crediti verso società collegate', ma di tale specifico addebito non vi è alcuna traccia nella contestazione disciplinare del 30.11.2022, non muovendosi in essa alcun rilievo a Pt_1 circa le modalità di contabilizzazione dei bonifici.
22. Ne discende che i predetti fatti, addebitati al ricorrente per la prima volta nella lettera di licenziamento, in assenza di previa specifica contestazione disciplinare, devono giudicarsi insussistenti. E anche prendendo atto della allegazione della convenuta, secondo cui “La precisazione contenuta nella lettera di licenziamento in ordine alla errata contabilizzazione in bilancio da parte del rag. CP_4 non costituisce un ulteriore inadempimento imputato al ricorrente su cui fondare il recesso,
[...] bensì una mera argomentazione resasi necessaria per dimostrare l'inconsistenza delle giustificazioni addotte dal lavoratore con lettera 1/12/2022.”, nulla muterebbe in merito all'altro addebito, rispetto al quale la resistente, invero, nulla ha specificamente replicato in comparsa sotto il profilo in esame, salvo ribadire che i fatti per i quali è stato intimato il licenziamento sono quelli di cui alla lettera di contestazione disciplinare. 23. Ne deriva allora che devono giudicarsi insussistenti anche i fatti contestati al ricorrente con lettera del 30.11.2022 e consistenti nell'aver eseguito i bonifici in favore del dott. e nell'aver eseguito CP_3 dal conto corrente aziendale il pagamento in data 03.09.2018 di un F24 di € 1.967,88 per tasse personali del dott. in quanto la prova testimoniale assunta ha univocamente dimostrato che CP_3 non era legittimato a eseguire pagamenti per conto della società. Pt_1
24. La teste impiegata presso la convenuta dal 1.1.2016 e dalla stessa indotta, ha, infatti, Testimone_2 dichiarato quanto segue: “Sono addetta alla amministrazione, alla contabilità, alla predisposizione dei bilanci e a tutti gli atti propedeutici agli adempimenti fiscali del commercialista. Ho sempre svolto queste mansioni. Io e eravamo entrambi addetti alla contabilità ma ciascuno rispetto a ditte Pt_1 diverse, … preparava i bonifici. Era poi a eseguire materialmente i Pt_1 Controparte_3 bonifici, che era anche il mio responsabile. Che io sappia, era a ricevere il codice OTP, in CP_3 quanto era ad avere un'utenza dispositiva. Affermo questo perché era ciò che avveniva CP_3 rispetto a me per le società partecipate di cui mi occupavo io. Confermo che per il settore dell'amministrazione era il superiore gerarchico mio e di … era il CP_3 Pt_1 CP_3 responsabile amministrativo addetto ai pagamenti e per questo motivo il codice OTP giungeva a lui.”.
25. Non ha, quindi, trovato conferma l'assunto della resistente secondo cui “Per quanto attiene ai pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il rag. predisponeva l'ordine di bonifico e, per Pt_1 completare l'operazione, inseriva il codice OTP che dall'istituto di credito veniva inviato al numero di cellulare in uso al dott. ”. Analogamente, in base alla testimonianza di non ha trovato CP_3 Tes_2 conferma l'assunto della convenuta secondo cui rispondeva del proprio operato Parte_1 direttamente al Consiglio d'Amministrazione”.
pagina 4 di 6 26. Quanto, poi, all'addebito consistente nell'aver contabilizzato (quali prelievi personali di CP_3 circostanza, quest'ultima, non contestata) i prelievi ATM e dalla effettuati dal dott. CP_5 CP_3 che, invece, ad avviso dell'azienda, non potevano essere contabilizzati senza giustificativo, non esistendo alcuna prassi aziendale in tal senso, appare decisivo osservare come la summenzionata teste abbia dichiarato in proposito: “Io personalmente non ho mai concesso anticipi di cassa, di sicuro Tes_2 non in NH, ma, comunque, se anche fossero stati fatti prelievi tramite il circuito ATM o anticipi di cassa, essi avrebbero dovuto essere tracciati contabilmente fino al ricevimento di un documento ufficiale che giustificasse l'uscita.”, che è proprio ciò che ha fatto. Del resto, non è dato Pt_1 comprendere come possa ritenersi che la condotta alternativa corretta fosse l'omettere la contabilizzazione dei suddetti prelievi, dato che, in tal modo, sarebbe stato impossibile o, comunque, più difficile per l'azienda avere contezza dell'an e del quantum degli stessi e, quindi, del conseguente eventuale credito della società verso CP_3
27. Diversamente, ad avviso del giudicante, deve ritenersi sussistente in tutti i suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) e di gravità tale da giustificare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso inflitta al ricorrente, il fatto illecito consistente nell'aver omesso di fornire all'a.d., dott. , nonostante la specifica richiesta di quest'ultimo, l'elenco completo dei pagamenti CP_2 effettuati in favore del dott. negli anni 2020/2022, limitandosi, scientemente, a comunicarne CP_3 solo dei rimborsi, pur definendo il documento inviatogli comprensivo di tutti i bonifici/versamenti avvenuti nel periodo richiesto.
28. Al riguardo, infatti, a giudizio del Tribunale, deve ritenersi, in primo luogo, che non sussista la lamentata violazione del principio di immutabilità della contestazione.
29. Si ritiene, infatti, che, rispetto a quanto già compiutamente contestato dal datore nella lettera del
30.11.2022 (“all'inizio del mese di novembre 2022, onde eseguire un controllo contabile sui costi del personale, l'Amministratore Delegato Dott. Le ha chiesto di predisporre un Controparte_2 prospetto di tutti gli emolumenti corrisposti a dipendenti/amministratori della società nel triennio 2020/2022. A fronte di tale richiesta Lei ha trasmesso al Dott. , con mail del 7 e dell'8 CP_2 novembre u.s., due prospetti che Lei definiva comprensivi di tutti i bonifici/versamenti effettuati nel periodo richiesto. Con riferimento alla posizione del Dott. i Suoi prospetti Controparte_3 evidenziavano otto operazioni di 'restituzione/storno di precedenti anticipi'. Soltanto dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Le ha chiesto delucidazioni in Persona_1 merito a tali voci, Lei ha fornito l'elenco completo di tutte le somme versate/stornate al Dott. negli anni 2018/2022.”), nella lettera di licenziamento la società si sia limitata a replicare CP_3 alle giustificazioni scritte fornite sul punto dal lavoratore, spiegando di ritenere del tutto ingiustificata la reticenza di nel riferire all'amministratore delegato le somme bonificate al dott. Pt_1 CP_2 per anticipi di spese/compensi o per anticipo finanziamento, adducendo motivi di riservatezza CP_3 (v. doc. 8 fasc. ric.), trattandosi di uscite della società delle quali l'amministratore delegato della stessa gli aveva fatto esplicita richiesta. 30. Ciò posto, e venendo a trattare del merito dell'addebito, è documentalmente provato e, invero, incontroverso, che in data 7.11.2022 abbia comunicato per e-mail a quanto segue: Pt_1 CP_2
“Bonifici per retribuzioni anni 2020 – 2021 Tra stasera e domattina integro con - retribuzioni 2022 - compensi 2020-2021-2022 - welfare 2020 - 2021 – 2022 - altri bonifici del triennio” (docc. 14 e 14-bis fasc. res.), e che con e-mail del 8.11.2022 abbia comunicato al medesimo quanto segue: CP_2
“Ciao ti invio il file con tutti i bonifici / versamenti daL 2020 a oggi. Resto a disposizione per CP_2 qualsiasi necessità” (docc. 15 e 15-bis fasc. res.). 31. Documentale e, comunque, pacifico fra le parti, è, altresì, il fatto che pur dichiarando all'a.d. Pt_1 (che gli aveva fatto specifica richiesta di predisporre un prospetto di tutti gli emolumenti corrisposti a dipendenti/amministratori della società nel triennio 2020/2022) di avergli inviato tutti i bonifici/versamenti dal 2020 al novembre 2022, abbia intenzionalmente (ossia, con coscienza e volontà e non, quindi, per negligenza o imperizia) omesso di inserire nel file i bonifici/prelievi eseguiti dal dott. in favore di se stesso nel periodo 2020/2022 e contabilizzati dall'odierno ricorrente, CP_3 includendovi solo otto operazioni di 'restituzione/storno di precedenti anticipi'. quindi, non Pt_1 solo, ha omesso di comunicare all'a.d. della società sua datrice di lavoro i predetti pagamenti, ma ha anche falsamente dichiarato a costui di avergli trasmesso i dati richiesti in modo completo.
pagina 5 di 6 32. L'intenzionalità della condotta di occultamento all'a.d. dei suddetti bonifici/prelievi è provata per tabulas dalle stesse giustificazioni scritte fornite dall'odierno ricorrente, senza che, però, possano ritenersi in alcun modo fondate, credibili e convincenti le spiegazioni dallo stesso fornite per giustificare il proprio contegno.
33. Non solo, infatti, sono prive di qualunque fondamento giuridico le addotte esigenze di riservatezza nei confronti del e del presidente del c.d.a. in quanto, anche a tacer d'altro, è CP_3 Per_1 evidente che se l'asserito finanziamento fosse stato davvero concesso dalla società a CP_3 [...]
, quale consigliere di amministrazione e amministratore delegato, non avrebbe potuto non CP_2 esserne a conoscenza, o, comunque, avrebbe avuto diritto di esserne a conoscenza (non apparendo certamente configurabile un accordo privato di finanziamento fra e rispetto al Per_1 CP_3 quale quest'ultimo, però, potesse legittimamente incassare anticipi a carico delle casse della società); ma soprattutto, diversamente da quanto dichiarato da nel doc. 8 (fasc. ric.), i bonifici (2020- Pt_1 2022) che ha volutamente omesso di comunicare a sono anche quelli con causale anticipo CP_2 spese/compensi amministratore (v. doc. 5 fasc. ric.). 34. Ma ancor più inconsistente è l'argomentazione difensiva di secondo cui egli aveva fornito a Pt_1 [...]
i rimborsi relativi alla situazione ante 2022 in quanto, essendo la stessa riportata in bilancio ed CP_2 essendo membro del c.d.a., costui ne era verosimilmente già a conoscenza. CP_2 35. In tal senso, infatti, pare sufficiente rilevare come lo stesso affermi nelle giustificazioni scritte Pt_1 di aver contabilizzato nel conto contabile “Anticipi spese e compensi amministratore” (peraltro, non attinente alla fattispecie in questione ma a crediti verso società collegate, risultando compreso nel capo-conto riferito a 'Crediti verso società collegate') i bonifici predisposti dallo stesso ed eseguiti da in favore di se stesso con causale anticipo spese/compensi amministratore (v. anche bilanci in CP_3 atti), bonifici che, come risulta dal doc. 5 fasc. ric., sono per la maggior parte risalenti proprio agli anni 2018-2021.
36. In conclusione, dunque, ritiene il Tribunale che tale condotta (mendacio e reticenza), in ragione del notevolissimo disvalore disciplinare che la connota sul piano oggettivo (avendo esposto la società al concreto rischio di non venire a conoscenza delle azioni di e, quindi, di non poterle CP_3 sanzionare) e soggettivo (dolo), assurga a un livello di gravità tale da ledere irrimediabilmente l'imprescindibile fiducia datoriale nel futuro esatto adempimento da parte del prestatore di lavoro delle proprie obbligazioni (artt. 2104, 2025 c.c.), pur in assenza di precedenti sanzioni disciplinari, sì da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.).
37. È assorbito ogni ulteriore profilo controverso, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida.
38. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- condanna a rifondere a le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano in tal senso le giustificazioni scritte del ricorrente sub doc. 8.