Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 328/2022 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
N.828 del 16.3.2022
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale;
adeguamento stipendiale;
pagamento somme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
Dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al N.328.2022 del ruolo generale sez. lavoro appelli promossa da
, rappresentato e difeso, per procura in atti dall'avv. Stefano Parte_1
Gallucci, domiciliatario
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce;
APPELLATA
E
, rappresentato e difeso, per procura Controparte_2
richiamata in atti dall'avv. Salvatore Graziuso, domiciliatario
L' , in forza di pregresso contenzioso inter partes conclusosi con Controparte_1
Ordinanza delle Corte di CA 20525 del 30.7.2019 (ove, in accoglimento del IV motivo incidentale proposto dall' ha ritenuto non dovuto il risarcimento CP_1
corrisposto ex art 32 lege 183.2010), quantificati i rapporti di dare/avere con la propria dipendente le ha notificato, in data 24.1.2020, ingiunzione di pagamento ex art 2 R.D.
639.1910, di € 10.300,18 a titolo di restituzione di importi ormai privi di causa solvendi.
La predetta ingiunzione è stata opposta con ricorso del 6.2.2020, in esso l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“..accertare il diritto …ad ottenere dal giugno del 1995 sino ad oggi l'adeguamento della …retribuzione secondo l'inquadramento economico del ricercatore a tempo definito, parificato per legge a quello degli ex lettori, proporzionalmente all'impegno orario annuo eseguito e per l'effetto, condannare l' pagamento delle somme derivanti dalla accertata equiparazione Parte_2
stipendiale …alla regolarizzazione contributiva…al pagamento delle rivalutazione o con gli interessi dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino alla data di deposito della presente domanda, nonché quelli di mora ex art 1284….accertare l'insussistenza del diritto dell a richiedere la CP_1
somma oggetto di ingiunzione…in subordine accertare la minore somma dovuta……..condannare
l' pagamento della rivalutazione monetaria maturata sulle differenze retributive Parte_2
accertate dalla sentenza della Corte d'appello di Lecce sez lav. n. 1439 giusto disposto dell'ordinanza della Corte di CA n. 20525…nonché alla restituzione delle trattenute illegittimamente CP_2
eseguite per complessivi € 9.223,54; condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari…da distrarsi…”
A fondamento del petitum ha esposto:
1) di aver ottenuto, in qualità di lettrice di lingua madre inglese, la declaratoria di unicità del rapporto lavorativo dal I contratto a tempo determinato (1988) con adeguamento stipendiale alla figura del ricercatore confermato a tempo definito sino al 24.5.1995 (sentenze della Corte d'appello di Lecce 988.2014, non definitiva e 1439.2015 definitiva), il risarcimento del danno ex art.32 legge
183.2010;
2) di non aver ottenuto, a seguito di ricorso per cassazione anche dell' , CP_1 l'estensione del predetto adeguamento per il periodo successivo al 24.5.95, ma di aver ottenuto la declaratoria del diritto al cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria sugli importi conseguenti al predetto adeguamento dal
21.12.1988 al 24.5.95; di non aver ottenuto la conferma della statuizione sul diritto al risarcimento danni ex art. 32 legge cit. ;
3) di aver diritto, per il periodo successivo al 24.5.1995, al predetto adeguamento, con ogni conseguenza sul piano retributivo e previdenziale, sia per le statuizioni della Corte d'appello di Lecce, sia ai sensi della legge 63, come interpretata dall'art 26 della legge 240.2010;
4) che i contratti collettivi decentrati di ateneo del 2009 e 2013, che riconoscevano la cit. equiparazione, dovevano ritenersi illegittimi perché in violazione del principio di non discriminazione e lesivi dei diritti quesiti;
5) che non v'era il diritto dell' al pagamento della somma ingiunta, posto CP_1
che la decisione della CA aveva affermato solamente che la domanda ex art 32 legge cit. era stata formulata per la prima volta in appello, conseguentemente la domanda risarcitoria, per illegittima stipula dei contratti a termine, poteva esser proposta;
l'importo ingiunto, peraltro, era al lordo anziché al netto dell'imposizione fiscale;
6) che l'ammontare della somma ingiunta era erroneo poiché la detrazione operata, sulle somme dovute a titolo di cumulo per rivalutazione monetaria ed interessi legali, risultava inferiore al dovuto, ai sensi della pregressa CTU nel giudizio svoltosi presso la Corte d'appello di Lecce;
7) che l'importo di € 9.223,54, trattenuto in busta paga a titolo di contributi CP_2
sugli arretrati, era dovuto dal datore di lavoro responsabile del ritardato pagamento.
La domanda, resistita dall'Ateneo ed in contraddittorio con l' è stata rigettata con CP_2
la sentenza indicata in epigrafe.
In essa, dopo cronistoria delle vicende processuali, dato atto dell'avvenuta applicazione dell'art 26 della legge 240.2010, il giudice ha affermato la congruità del trattamento retributivo riservato alla dipendente dal 1995 in poi, la non conferenza del richiamo all'art 11 delle legge 167.2017 e alla legge 63.2004 in quanto priva della indicazione dei criteri di determinazione della retribuzione dei CEL (collaboratori esperti linguistici);
l'inesistenza del diritto alla parificazione retributiva con il trattamento previsto per il ricercatore confermato a tempo definito;
l'esistenza di precedente sentenza della Corte
d'Appello (746.2020), seguita al ricorso della medesima , ove si è affermata la Pt_1
legittimità del contratto decentrato 2009 e la possibilità, per il contratto decentrato
2014, di deroga al trattamento retributivo goduto. Si è altresì affermata l'inapplicabilità del risarcimento del danno ex art 32 cit. sia perché la domanda è stata proposta tardivamente (giusta Ord. Cass. richiamata) sia perché l'indennità risarcitoria ivi prevista non appare applicabile ai contratti stipulati oltre dieci anni prima dell'introduzione normativa;
anche la domanda di restituzione degli importi trattenuti per contributi
è stata rigettata poiché l'operato dell' , in ordine al trattamento CP_2 CP_1
retributivo, è stato ritenuto corretto.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello che, Parte_1
nel reiterare le conclusioni sopra riportate, ha chiesto la totale riforma del decisum per sua erroneità dato che:
a) il giudice avrebbe obliterato la circostanza che il diritto rivendicato poteva ritenersi cristallizzato nelle irrevocabili decisioni rese dalla Corte d'Appello di
Lecce, rese nel 2014 e 2015; tali sentenze avrebbero escluso l'applicazione del comma 3 dell'art 26 della legge 240.2010 per contrasto con il diritto europeo;
b) l'art. in questione, poi, non era comunque applicabile per intervenuta abrogazione ad opera dell'art 11della legge 167.2017;
c) l'importo della riconosciuta rivalutazione monetaria, come da statuizione della
Corte di CA, era ben maggiore di quello considerato ( di € 5.630,92) dalla debitrice Università;
d) l'importo dell'ingiunzione opposta, preteso in restituzione, risultava essere al lordo anziché al netto delle trattenute fiscali;
e) l'importo di € 9.223,54, a titolo di trattenute previdenziali operate in busta paga, doveva gravare sull'inadempiente Università che tardivamente, ed a seguito di iniziativa del dipendente aveva riconosciuto crediti retributivi;
f) il diritto a trattenere la somma di cui all'importo ingiunto, e dunque il risarcimento del danno ex art 32 legge 133.2010, non era precluso dalla statuizione della Corte di CA, la quale aveva solamente rilevato l'inammissibilità della domanda risarcitoria perché avanzata per la prima volta in appello.
L'NI , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello per CP_1
sua infondatezza.
L' per il caso di eventuale soccombenza dell' , ha chiesto riconoscersi CP_2 CP_1
la contribuzione di legge.
All''udienza del 22.11.2024 la controversia è stata decisa come da dispositivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi d'appello sono tutti infondati e come tali da rigettarsi con conferma della statuizione resa, in parte emendandone i motivi
Sulle statuizioni conseguenti alla Ordinanza della Corte di CA 20525.2019
L'odierna appellante nel giudizio svoltosi in CA ha ottenuto la condanna (cfr punto 6 del dispositivo di detta ordinanza e 9.2 della motivazione) dell' al CP_1
pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sino al 31.12.1994 per il periodo
21.12.1988/24.5.95; il datore di lavoro a tale titolo ha riconosciuto, il dato non è contestato, € 5.630,92 utilizzando quale parametro la relazione di CTU di cui al giudizio conclusosi con sentenza definitiva della Corte d'Appello di Lecce n.1439.2015, ovviamente non per l'intero periodo considerato dal CTU (ovvero dal 1988 al 2015) ma per la frazione di tempo indicata dalla Corte di CA (ovvero dal 1988 al dicembre
94.
L'appellante ritiene l'importo in questione non satisfattivo poiché inferiore a quanto emerge proprio dalla relazione di CTU, che ha quantificato in € 29.457,20 il credito per rivalutazione dal 1988 al 1995; il motivo è infondato poiché il maggior importo è comprensivo di un maggior arco temporale di calcolo (il credito è stato calcolato sino al
2015) rispetto a quello indicato dalla Corte di CA che si arresta al dicembre 1994.
L'appellante ritiene di aver diritto a trattenere l'importo riconosciutole dalla Corte
d'appello a titolo di indennità risarcitoria ex art 32 legge 183.2010 (diritto risarcitorio poi disconosciuto dalla Corte di CA, perché la domanda era stata proposta per la I volta nel giudizio d'appello) in quanto non si era verificata alcuna preclusione al diritto di azione ed in ogni caso la normativa di cui al cit. art.32 pacificamente risultava applicabile alle pattuizioni negoziali antecedenti l'entrata in vigore della legge 183.2010
Sul punto la Corte osserva che la statuizione della Corte di CA, arrestandosi ad un giudizio di inammissibilità della pertinente domanda, perché avanzata solo in grado d'appello, ha quale ragione esplicativa il fatto che (cfr punto 10.2 dell'ordinanza) “..in tale situazione, pur essendo intervenuta successivamente al ricorso di primo grado la legge …183…che ha sostituito al risarcimento del danno tradizionalmente inteso l'indennità forfetaria, tale ius superveniens, applicabile quale regolamentazione sopravvenuta rispetto ad una situazione di fatto dedotta già in primo grado, di certo non poteva essere invocato;
10.3 ed infatti non si trattava di una mera precisazione quantitativa del petitum…………bensì dell'introduzione ex novo del petitum risarcitorio…”; dunque, riassuntivamente, si è verificato che la domanda risarcitoria, per l'illegittima stipula di contratti a termine non è mai stata proposta nel giudizio in I grado.
Sulla scorta di ciò non può non farsi applicazione della circostanza che il giudicato sul dedotto (segnatamente sulla declaratoria dell'unicità del rapporto lavorativo per nullità dei contratti a termine, con conseguenziale adeguamento retributivo) copre il deducibile
(risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima stipulazione dei contratti a termine) che ha fonte diretta e antecedente logico nel fatto costitutivo della pretesa acclarata
(nullità dei contratti a termine). Di più v'è da considerare che “..le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito , benché relativi ad un medesimo rapporto di durata fra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche in proiezione, inscrivibili al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – si da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata …” (Cass 4090.2017)
La parte con l'odierna richiesta di risarcimento danni, che ben poteva essere contenuta nell'originaria domanda di accertamento della nullità dei contratti a termine, afferendo al medesimo fatto costitutivo, non ha evidenziato quale sia l'interesse ad una tutela processualmente frazionata;
ne consegue l'inammissibilità della domanda risarcitoria ormai preclusa dal giudicato (sent. della Corte d'appello di Lecce) .
Strettamente collegata con il titolo del credito ingiunto (restituzione di importi, attualmente privi di causa solvendi, ma corrisposti a titolo risarcitorio per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine) è la soluzione di altro motivo d'appello – infondato - che concerne la supposta erroneità dell'importo perché al lordo anziché al netto dell'imposizione fiscale.
Sul punto la Corte osserva che l'indennità di cui al comma 5 del cit. art 32 ha pacificamente natura risarcitoria, non finalizzata a reintegrare il patrimonio dell'accipiens dall'eventuale perdita di reddito, ma a risarcire il danno emergente da perdita di chances
(stabilizzazione invece della precarietà occupazionale sofferta); la natura esclusivamente risarcitoria, nel senso sopra precisato, comporta che la relativa indennità, ancorchè commisurata al parametro retributivo, non costituisce reddito, perché percepita in assenza di una corrispondente controprestazione, e dunque non è assoggettabile a tassazione. Dunque l'indennità di cui si discute non può essere qualificata come sostitutiva o integrativa della retribuzione fiscalmente rilevante;
conseguentemente il motivo d'appello è da rigettarsi
L'appellante assume che l'Università avrebbe illegittimamente trattenuto in busta paga (di settembre 2010, maggio 2013, gennaio 2014, aprile 2014 e giugno 2015) importi, pari ad
€ 9223,54, a titolo di contributi che dovevano gravare sul datore di lavoro CP_2
inadempiente nel riconoscere l'adeguamento retributivo;
ha precisato (pag. 13 dell'appello), a fronte dell'eccezione del , che alcuna prescrizione poteva CP_3
invocarsi soggiacendo l'azione di ripetizione di indebito a prescrizione decennale e non quinquennale.
Il motivo è destituito di fondamento;
la Corte di CA ha precisato che, ai sensi della legge 218.52 artt 19 e 23, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene parte della retribuzione a lui spettante” (cfr Cass. 25956.2017)
Il credito ha dunque natura retributiva e l'azione introdotta per conseguire la restituzione delle trattenute non può esser qualificata quale azione di ripetizione di indebito;
corollario di ciò è l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
Poiché l'ultima delle ritenute risulta essere stata effettuata con la busta paga del giugno
2015, mentre il ricorso del pregresso grado, con il quale si rivendica il credito, risulta notificato in data 5.10.2020 (cfr relativa relata), ogni credito antecedente il 5.10.2015 risulta prescritto.
Sulle pretese successive all'arco temporale coperto dal giudicato della Corte
d'appello (Sentenza 1439.2015)
La Corte di CA (punto 7 e punto 7.7 delle motivazioni dell'ordinanza) ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso di “incentrati, con rilievi Parte_1
variamente formulati, su un'asserita omessa pronuncia sulla domanda asseritamente avanzata con riferimento ad un periodo ulteriore rispetto a quello preso in considerazione dalla Corte territoriale e sulla conseguente erronea determinazione del dovuto in rapporto al solo periodo temporale fino al
1995..” considerando la domanda giudiziale “..come intesa ad ottenere il riconoscimento del trattamento di ricercatore a tempo pieno da data antecedente a quella dell'assunzione a tempo indeterminato e fino a tale assunzione (e cioè dal 1988 al 1995)”
Quanto sopra conferma che la domanda di adeguamento retributivo, proposta con l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, è stata frazionata pur avendo fonte e base nell'identico fatto costitutivo scrutinato dalla Corte d'Appello e di cui alla sentenza
1439.2015.
Sul punto la Corte non ha che da ripetere le medesime considerazioni, poco sopra espresse, in ordine alla inammissibile richiesta risarcitoria conseguente alla acclarata illegittimità dell'uso dei contratti a tempo determinato.
La parte avrebbe dovuto già nel 2008 (data di proposizione della domanda, poi giunta in
CA), giusta allegazione dell'unicità del rapporto lavorativo e del conseguente trattamento retributivo, non limitare (fino al 1995) temporalmente la domanda frazionando gli effetti di una condanna di adeguamento retributivo basato su un unico fatto costitutivo, ovvero l'unicità del rapporto lavorativo – seguita alla declaratoria di illegittimità dei contratti a termine – con il relativo trattamento retributivo;
non v'era alcuna ragione normativa e fattuale per una limitazione temporale della domanda, afferente non già crediti distinti ma una unica ragione di credito (adeguamento retributivo).
Certamente non può essere ritenuta ragione idonea, fondante l'odierna richiesta, la circostanza che la Corte di CA abbia ritenuto conforme a diritto la statuizione della Corte d'Appello di Lecce che ha “..interpretato la domanda come intesa ad ottenere il riconoscimento del trattamento di ricercatore a tempo pieno da data antecedente a quella dell'assunzione
a tempo indeterminato e fino a tale assunzione (e cioè dal 1988 al 1995)..” (così testualmente a pag 19 della cit. Ord Cass) e al contempo dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per cassazione afferente la – supposta – omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla condanna post 95; inammissibilità conseguente ad una non ortodossa redazione del ricorso medesimo .
Fra le eventuali ragioni che, in astratto, potrebbero legittimare il frazionamento della domanda, nonostante l'unica ragione di credito, sicuramente non rientra l'ipotesi di un errore nella formulazione del petitum o allegazione degli elementi di causa petendi idonei a circoscrivere i temi di indagine e decisione.
La domanda di adeguamento del trattamento retributivo post 95 risulta dunque inammissibile.
Ciò posto, quand'anche non si dovesse concordare sull'inammissibilità della domanda, osserva la Corte che sul trattamento retributivo (recte: sull'adeguamento) la dipendente, insieme ad altri, ha già adito il giudice (con ricorso del 3.6.2013; cfr sentenza definitiva della Corte d'appello 746.2020) chiedendo “…che in ogni caso fosse accertato il loro diritto a godere del diritto alla retribuzione dei ricercatori confermati a tempo definito come retribuzione adeguata ex art 36 Cost….” (così testualmente nella cit. sent 746.2020) e la domanda non è stata accolta.
Si assume che, in forza della cit. Sent. Corte d'Appello 988.2014, la dipendente avrebbe acquisito, anche per il periodo successivo al maggio 95, il diritto intangibile ed irrevocabile, poiché sancito dal giudicato, al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato, in quanto la Corte avrebbe escluso l'applicabilità dell'art 26 legge 240.2010 (c.d. legge Gelmini).
Il rilievo contrasta con il decisum della Corte d'Appello la cui statuizione è temporalmente limitata al maggio 95, e con la circostanza che l'inapplicabilità del cit. art
26 ha riguardato solamente gli effetti estintivi sui giudizi in corso, previsti dall'ultima parte del terzo comma, null'altro.
Si assume altresì che il giudice di I grado, lungi dal confermare la legittimità del trattamento retributivo, post 95, adottato dall in applicazione del cit. art 26 CP_1
legge 240.2010, avrebbe dovuto mutare convincimento applicando l'art.11 della legge
167.2017 il quale, a dire dell'appellante, avrebbe imposto al datore di lavoro il trattamento retributivo rivendicato perché “..lo stesso intervento, senza dubbio alcuno, intervenendo in totale abrogazione dell'art 26 della ripetuta legge Gelmini, di fatto pone fine al contenzioso esistente presso molte NI con gli ex lettori…” (così testualmente a pag. 9 del ricorso in appello).
Anche tale rilievo è infondato perché come chiarito dalla Corte di CA ( cfr Ord sez. lav. 13490.2024) “..l'art.11 delle legge n.167…non ha abrogato né il d.l. n 2/2004 né la legge di interpretazione autentica, ma ha solo previsto uno stanziamento straordinario di fondi messo a disposizione delle Università per risolvere il contenzioso sorto con gli ex lettori..”; dunque risulta conforme a diritto la motivazione del giudice secondo la quale la cit. normativa si limita a prevedere uno schema di contratto decentrato ma non indica i criteri di determinazione della retribuzione dei CEL.
L'appello non merita accoglimento;
al rigetto del medesimo segue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
La posizione processuale dell' giustifica la compensazione delle spese del grado CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.5.2022 da Parte_1
nei confronti dell;
avverso la sentenza del
[...] Controparte_1 CP_2
16..3.2022, del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello; compensa le spese di giudizio nei confronti dell' CP_2
condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 8470 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.11.2024
Il Presidente