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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/04/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
n. 80/2023 -1 P.U. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 80/2023 P.U.
Avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione del debito del consumatore Pt_1
(C.F. );
[...] CodiceFiscale_1
VISTO il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
VISTO il provvedimento di ammissione alla procedura emesso dal GD in data 9.11.2023;
LETTA la nota finale del gestore, depositata ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
CONFERMATA ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano,
OSSERVATO
Che il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto il ricorrente risiede in Arcola (SP);
Che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato depositato in data 6.10.2023 e successiva integrazione in data 3.11.2023 unitamente alla documentazione prevista dalla norma richiamata;
Che il debitore risulta versare in uno stato di sovraindebitamento da intendersi quale incapacità di far fronte ai debiti esigibili o di imminente scadenza sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale che facendo ricorso al proprio patrimonio, peraltro non immediatamente liquidabile;
Che la situazione di rilevante difficoltà del debitore, pur non essendo ancora sfociata in un vero e proprio inadempimento, si desume dalla oggettiva impossibilità, nel medio lungo periodo, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni tenendo conto del reddito mensile attualmente disponibile di € 1.100,00 circa (al netto della cessione del quinto e pignoramento presso terzi) e delle spese fisse sostenute per contribuire al mantenimento del nucleo famigliare, in sé idonee ad assorbire l'intero stipendio. In tale contesto la valutazione, seppure necessariamente “prospettica”, in ordine alla incapacità del debitore di far fronte già nel breve periodo alle proprie obbligazioni integra i presupposti del sovraindebitamento così come tratteggiati dal quadro normativo di riferimento.
Che le obbligazioni assunte, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro il debitore sig. non risulta avere mai svolto;
Pt_1
Che la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori prededuttivi e privilegiati (con la precisazione del GD con decreto del 9.11.2023 e successiva modifica del piano in relazione ai compensi dell'OCC ex art. 71 CCII e come da nota finale del gestore, che ne ha previsto l'accantonamento, fermo il riconoscimento di acconti, in risposta alle osservazioni di cui si dirà); pagamento percentuale dei creditori chirografari nella misura del 30,35% nel termine di cinque anni dall'omologa e soddisfa inoltre i requisiti previsti dall'art. 67 CCII.
Che le risorse necessarie per l'adempimento del Piano verranno rese disponibili mediante liquidità derivante da: a) apporto di finanza esterna da parte di (per Euro 3.500,00) b) oltre Persona_1 al pagamento di una somma mensile pari ad Euro 650,00 per sessanta mesi dall'omologa del piano
(per complessivi Euro 39.000,00) mediante accantonamento di tale parte dello stipendio;
Che non sono stati rilevati dal Professionista incaricato e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 CCII;
Che il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode;
CONSIDERATA la relazione depositata in data 13.1.2024 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, con cui si dà atto che il creditore ha svolto osservazioni alla proposta del Organizzazione_1 sovraindebitato;
Con CONSIDERATO l'esito dell'udienza in data 20.3.2024 fissata dal per provvedere in contraddittorio tra le parti;
ANALIZZATE le osservazioni svolte dal creditore, fondate su:
a) incompletezza della relazione particolareggiata predisposta dall'OCC in relazione alle cause del sovraindebitamento e condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del sovraindebitamento.
b) infondatezza delle attestazioni dell'OCC relative alla mancata valutazione del merito creditizio da parte di (del cui credito si sarebbe resa cessionaria). CP_2 Organizzazione_1
c) inammissibilità della proposta, in quanto il piano prevede il pagamento immediato dei compensi dell'OCC e del difensore che ha assistito il ricorrente, individuati come crediti prededuttivi.
d) inammissibilità della proposta, che non ha incluso tra le somme disponibili anche quelle che il sig. percepirà a titolo di TFR. Pt_1
e) convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione proposto, in quanto sarebbero ricomprese le somme a titolo di TFR ed essendo l'esdebitazione non automatica, sì da lasciare spazio ai creditori di proseguire per il recupero delle ulteriori somme.
Ritenuto che- in disparte il difetto di legittimazione del creditore a svolgere opposizione all'omologa ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII - le osservazioni svolte da siano infondate, in Organizzazione_1 quanto: a) la valutazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del sovraindebitamento è già stata condotta dall'OCC e dal GD in sede di ammissione del sovraindebitato alla procedura in esame.
b) L'OCC ha congruamente motivato anche sulla condotta del creditore in relazione alla mancata valutazione del merito creditizio da parte di (dante causa di , CP_2 Org_1 specificando come a dicembre 2019 fossero già stati contratti dal ricorrente ulteriori finanziamenti.
La stessa difesa del ricorrente, con memoria autorizzata del 14.3.2024 ha rilevato come “non va dimenticato che al momento della ricontrattazione , a dicembre 2019, che portava la rata da CP_2
€ 330,00 ad € 365,00 mensili stava già pagando 713,00 per rata e € 600,00 Pt_1 Org_2 Org_ complessivi per carte revolving e ” (a fronte di uno stipendio mensile medio Org_3 Org_5 di Euro 1.800,00).
c) E' da escludersi che il piano preveda il pagamento immediato dei compensi dell'OCC e del difensore che ha assistito il ricorrente, individuati come crediti prededuttivi: con il decreto di apertura il GD ha infatti già precisato- in base all'orientamento dell'intestato Tribunale- che il pagamento dei compensi dell'OCC non avverrà immediatamente e fermo l'accantonamento delle somme spettati al liquidatore e la possibilità di riconoscere al medesimo eventuali acconti in corso di procedura da Con parte del , nonché che la prededucibilità dei compensi maturati dal legale della ricorrente deve essere ricondotta a quanto previsto all'art. 6 lett. b) CCII (i.e. nei limiti del 75%, fermo il privilegio di cui all'art. 2751bis n.2 c.c. per il restante 25%).
d) -e) Ulteriormente non condivisibili sono le osservazioni svolte dal creditore sull'asserita inclusione immediata delle somme accantonate a titolo di TFR da parte del ricorrente e della conseguente convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto allo strumento negoziale.
Si osserva infatti come anche nell'alternativa liquidatoria le quote accantonate a titolo di TFR non entrerebbero in alcun modo all'interno dell'attivo liquidabile, salvo il caso della successiva (eventuale e ipotetica) cessazione del rapporto di lavoro. Prima del verificarsi di tale evento, infatti, le somme in questione non sarebbero in alcun modo esigibili ai sensi dell'art. 2120 c.c., potendo esserne richiesto il pagamento anticipato solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 24895/2022;
Cass. n. 4040/2021).
In conclusione, le osservazioni svolte da non meritano di essere accolte, mentre Organizzazione_1 deve essere confermata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano,
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
OMOLOGA
La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Parte_1
( ) e per l'effetto CodiceFiscale_2
DISPONE che l'OCC comunichi ai creditori e provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del
Tribunale nonché ne effettui la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;
RICORDA al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
DISPONE che l'OCC ogni sei mesi dalla data odierna relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 71 co. 4 e co. 6 CCII, l'OCC, presentata al giudice la relazione finale, Con depositi relativa istanza di liquidazione dei propri compensi, che saranno liquidati dal tenuto conto di quanto pattuito con il debitore e ne sarà autorizzato il pagamento- fatti salvi eventuali acconti richiesti in corso di procedura.
DICHIARA chiusa la procedura.
Così deciso in La Spezia, in data 15.4.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 80/2023 P.U.
Avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione del debito del consumatore Pt_1
(C.F. );
[...] CodiceFiscale_1
VISTO il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
VISTO il provvedimento di ammissione alla procedura emesso dal GD in data 9.11.2023;
LETTA la nota finale del gestore, depositata ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
CONFERMATA ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano,
OSSERVATO
Che il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto il ricorrente risiede in Arcola (SP);
Che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato depositato in data 6.10.2023 e successiva integrazione in data 3.11.2023 unitamente alla documentazione prevista dalla norma richiamata;
Che il debitore risulta versare in uno stato di sovraindebitamento da intendersi quale incapacità di far fronte ai debiti esigibili o di imminente scadenza sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale che facendo ricorso al proprio patrimonio, peraltro non immediatamente liquidabile;
Che la situazione di rilevante difficoltà del debitore, pur non essendo ancora sfociata in un vero e proprio inadempimento, si desume dalla oggettiva impossibilità, nel medio lungo periodo, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni tenendo conto del reddito mensile attualmente disponibile di € 1.100,00 circa (al netto della cessione del quinto e pignoramento presso terzi) e delle spese fisse sostenute per contribuire al mantenimento del nucleo famigliare, in sé idonee ad assorbire l'intero stipendio. In tale contesto la valutazione, seppure necessariamente “prospettica”, in ordine alla incapacità del debitore di far fronte già nel breve periodo alle proprie obbligazioni integra i presupposti del sovraindebitamento così come tratteggiati dal quadro normativo di riferimento.
Che le obbligazioni assunte, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro il debitore sig. non risulta avere mai svolto;
Pt_1
Che la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori prededuttivi e privilegiati (con la precisazione del GD con decreto del 9.11.2023 e successiva modifica del piano in relazione ai compensi dell'OCC ex art. 71 CCII e come da nota finale del gestore, che ne ha previsto l'accantonamento, fermo il riconoscimento di acconti, in risposta alle osservazioni di cui si dirà); pagamento percentuale dei creditori chirografari nella misura del 30,35% nel termine di cinque anni dall'omologa e soddisfa inoltre i requisiti previsti dall'art. 67 CCII.
Che le risorse necessarie per l'adempimento del Piano verranno rese disponibili mediante liquidità derivante da: a) apporto di finanza esterna da parte di (per Euro 3.500,00) b) oltre Persona_1 al pagamento di una somma mensile pari ad Euro 650,00 per sessanta mesi dall'omologa del piano
(per complessivi Euro 39.000,00) mediante accantonamento di tale parte dello stipendio;
Che non sono stati rilevati dal Professionista incaricato e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 CCII;
Che il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode;
CONSIDERATA la relazione depositata in data 13.1.2024 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, con cui si dà atto che il creditore ha svolto osservazioni alla proposta del Organizzazione_1 sovraindebitato;
Con CONSIDERATO l'esito dell'udienza in data 20.3.2024 fissata dal per provvedere in contraddittorio tra le parti;
ANALIZZATE le osservazioni svolte dal creditore, fondate su:
a) incompletezza della relazione particolareggiata predisposta dall'OCC in relazione alle cause del sovraindebitamento e condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del sovraindebitamento.
b) infondatezza delle attestazioni dell'OCC relative alla mancata valutazione del merito creditizio da parte di (del cui credito si sarebbe resa cessionaria). CP_2 Organizzazione_1
c) inammissibilità della proposta, in quanto il piano prevede il pagamento immediato dei compensi dell'OCC e del difensore che ha assistito il ricorrente, individuati come crediti prededuttivi.
d) inammissibilità della proposta, che non ha incluso tra le somme disponibili anche quelle che il sig. percepirà a titolo di TFR. Pt_1
e) convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione proposto, in quanto sarebbero ricomprese le somme a titolo di TFR ed essendo l'esdebitazione non automatica, sì da lasciare spazio ai creditori di proseguire per il recupero delle ulteriori somme.
Ritenuto che- in disparte il difetto di legittimazione del creditore a svolgere opposizione all'omologa ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII - le osservazioni svolte da siano infondate, in Organizzazione_1 quanto: a) la valutazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del sovraindebitamento è già stata condotta dall'OCC e dal GD in sede di ammissione del sovraindebitato alla procedura in esame.
b) L'OCC ha congruamente motivato anche sulla condotta del creditore in relazione alla mancata valutazione del merito creditizio da parte di (dante causa di , CP_2 Org_1 specificando come a dicembre 2019 fossero già stati contratti dal ricorrente ulteriori finanziamenti.
La stessa difesa del ricorrente, con memoria autorizzata del 14.3.2024 ha rilevato come “non va dimenticato che al momento della ricontrattazione , a dicembre 2019, che portava la rata da CP_2
€ 330,00 ad € 365,00 mensili stava già pagando 713,00 per rata e € 600,00 Pt_1 Org_2 Org_ complessivi per carte revolving e ” (a fronte di uno stipendio mensile medio Org_3 Org_5 di Euro 1.800,00).
c) E' da escludersi che il piano preveda il pagamento immediato dei compensi dell'OCC e del difensore che ha assistito il ricorrente, individuati come crediti prededuttivi: con il decreto di apertura il GD ha infatti già precisato- in base all'orientamento dell'intestato Tribunale- che il pagamento dei compensi dell'OCC non avverrà immediatamente e fermo l'accantonamento delle somme spettati al liquidatore e la possibilità di riconoscere al medesimo eventuali acconti in corso di procedura da Con parte del , nonché che la prededucibilità dei compensi maturati dal legale della ricorrente deve essere ricondotta a quanto previsto all'art. 6 lett. b) CCII (i.e. nei limiti del 75%, fermo il privilegio di cui all'art. 2751bis n.2 c.c. per il restante 25%).
d) -e) Ulteriormente non condivisibili sono le osservazioni svolte dal creditore sull'asserita inclusione immediata delle somme accantonate a titolo di TFR da parte del ricorrente e della conseguente convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto allo strumento negoziale.
Si osserva infatti come anche nell'alternativa liquidatoria le quote accantonate a titolo di TFR non entrerebbero in alcun modo all'interno dell'attivo liquidabile, salvo il caso della successiva (eventuale e ipotetica) cessazione del rapporto di lavoro. Prima del verificarsi di tale evento, infatti, le somme in questione non sarebbero in alcun modo esigibili ai sensi dell'art. 2120 c.c., potendo esserne richiesto il pagamento anticipato solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 24895/2022;
Cass. n. 4040/2021).
In conclusione, le osservazioni svolte da non meritano di essere accolte, mentre Organizzazione_1 deve essere confermata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano,
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
OMOLOGA
La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Parte_1
( ) e per l'effetto CodiceFiscale_2
DISPONE che l'OCC comunichi ai creditori e provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del
Tribunale nonché ne effettui la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;
RICORDA al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
DISPONE che l'OCC ogni sei mesi dalla data odierna relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 71 co. 4 e co. 6 CCII, l'OCC, presentata al giudice la relazione finale, Con depositi relativa istanza di liquidazione dei propri compensi, che saranno liquidati dal tenuto conto di quanto pattuito con il debitore e ne sarà autorizzato il pagamento- fatti salvi eventuali acconti richiesti in corso di procedura.
DICHIARA chiusa la procedura.
Così deciso in La Spezia, in data 15.4.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto