Sentenza 20 aprile 2022
Decreto cautelare 14 giugno 2022
Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01944/2025REG.PROV.COLL.
N. 08366/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8366 del 2022, proposto dalla società US Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati OC De Bonis e Luca Di Mase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la IC (Sezione Prima) n. 251 del 5 aprile 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la IC n. 251 del 5 aprile 2022, che ha respinto la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dalla società US Group s.r.l. (d’ora in avanti, la società).
2. Con l’atto di riassunzione depositato il 20 ottobre 2021 innanzi al T.a.r. per la IC, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte della Corte d’appello civile di Potenza, la società appellante ha domandato la condanna del Comune di Potenza al risarcimento dei danni derivanti dal dedotto inadempimento dell’accordo sottoscritto fra le parti il 30 giugno 1992 e ribadito nella successiva convenzione di lottizzazione del 15 febbraio1996.
3. Si premette che la società MA NC, OC, DO e OC s.a.s.” (dalla cui trasformazione si è successivamente originata l’odierna appellante) era proprietaria di un lotto inedificato, sito in Potenza, località ‘Molino della Corte’ (foglio 48, particelle nn. 146 – 148 – 149 e 615), con estensione di mq. 8.517, ricadente per mq. 8.107 in zona “F1” – 1° Centro Direzionale, sul quale poteva essere realizzata una volumetria massima di mc. 40.535.
3.1. Con le deliberazioni di Giunta n. 1084 del 7 luglio 1988 e n. 357 dell’1 marzo 1990, il Comune di Potenza ha disposto l’occupazione d’urgenza di parte delle suddette aree al fine di edificare la stazione autolinee interurbane e l’adiacente viabilità (progetto dichiarato di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità con deliberazione n. 1083 del 7 luglio1988).
3.2. La società ha impugnato innanzi al T.a.r. i provvedimenti che hanno disposto l’occupazione deducendone l’illegittimità.
3.3. Il 30 giugno 1992, è stato stipulato un atto di transazione con cui il Comune ha ottenuto il trasferimento gratuito in suo favore della nuda proprietà dei suoli occupati e ha riconosciuto alla US s.a.s. che “ la parte di cubatura eventualmente non assorbita dal progetto che verrà approvato rispetto ai 42.500 mc. consentiti, dovrà essere realizzata sempre nell’ambito della zona F1 in base alle prescrizioni e previsioni del redigendo piano particolareggiato ”.
3.4. Con la successiva convenzione, formalizzata inter partes in data 15 febbraio 1996, accessiva ad un Piano di lottizzazione convenzionata (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 541 del 25 settembre 1995), la cubatura edificabile assegnata alla società ricorrente è stata definitivamente individuata in mc. 40.350.
Una parte di detta cubatura, nella misura di mc. 30.893, è stata utilizzata per la costruzione di un centro commerciale ed opere annesse, ultimato nel dicembre dell’anno 2001.
3.5. Successivamente, con la delibera del Consiglio comunale n. 159 del 20 dicembre 2002, il Comune ha approvato una variante al P.r.g., senza inserire nella zona F1 la cubatura residua di mc. 9.457.
3.6. La variante è stata impugnata dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ivi assumendosi che la ridefinizione della “zona F1” avrebbe impedito l’utilizzo della cubatura residua spettante alla società in ragione dei pregressi accordi con l’Amministrazione Comunale.
3.7. La società ha altresì proposto la domanda di risarcimento del danno innanzi al Giudice civile.
Con la sentenza n. 1290 del 1° gennaio 2017, il Tribunale di Potenza, sezione civile, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria e ha condannato il Comune al pagamento del risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 1.493.185,61 oltre interessi e rivalutazione.
Con la sentenza n. 407 dell’11 giugno 2021, la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
3.8. Il giudizio è stato dunque riassunto innanzi al T.a.r. per la IC.
Il Comune di Potenza non si è costituito in giudizio.
4. Con la sentenza n. 251/2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha pronunciato il non luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese.
5. La società ha appellato la sentenza di primo grado, formulando cinque motivi di appello.
5.1. Il comune di Potenza non si è costituito in giudizio.
5.2. La società ha depositato la memoria conclusionale in data 4 ottobre 2024.
6. All’udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
7.1. Con il primo motivo di appello, nella prima censura (da pagina 8 a pagina 11), la società ha dedotto la violazione degli articoli 63 e 64 c.p.a., 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre che del diritto di difesa in giudizio, da parte del T.a.r. per la IC.
La società afferma che il parere reso nell’ambito della decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 31 agosto 2011, affare n. 2891/2011, non risulterebbe oggetto di allegazione delle parti e prodotto agli di causa. Il T.a.r. della IC si sarebbe, pertanto, “ inammissibilmente sostituito al Comune di Potenza, andando a ricercare autonomamente un risalente parere espresso nell’ambito di un ricorso straordinario proposto dall’appellante nel quale, peraltro, il Comune di Potenza era al solito rimasto contumace ” e violando pertanto l’art. 64, comma 2, c.p.a. che pone l’onere della prova in capo alle parti.
Inoltre, la società rileva che la decisione contenuta nel suddetto parere è stata posta a fondamento della decisione “ senza peraltro avvisare di tale circostanza la DI US la quale, quindi, non ha potuto controdedurre o difendersi su quanto ivi affermato, con una evidente violazione del diritto al contraddittorio ”.
7.2. La prima censura dedotta nel primo motivo di appello è infondata.
7.3. Va evidenziato che l’art. 73 c.p.a. dispone che “ Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie .”.
Per la giurisprudenza (da ultimo, Cons. giust. amm. Reg. Sic., sez. giur., 1° ottobre 2024 n. 746), la previsione in parola si applica ai casi di emersione, anche dopo l’udienza di trattazione del merito della causa, di “ fatti sostanziali cd. modificativi, impeditivi o estintivi, idonei ad incidere ab extrinseco sulla fattispecie costitutiva della pretesa dedotta dal ricorrente, vanificandola ”, rilevabili d’ufficio, e alle “ questioni di rito, vale a dire ai fatti cui la disciplina processuale attribuisca conseguenze incidenti - appunto - sul processo (ad esempio, la permanenza dell’interesse alla decisione… ” (così, Cons. Stato, sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 3 del 2010, e Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557).
La finalità della norma è quella di evitare le c.d. decisioni “a sorpresa” con esiti processuali non prevedibili dalle parti, perché relativi a questioni giuridiche dalle parti non prese in considerazione nel corso del processo.
7.4. Nel caso di specie, tuttavia, l’odierna appellante:
- a pagina 2 del ricorso per riassunzione innanzi al T.a.r. per la IC afferma di aver proposto il ricorso straordinario instaurato e allega al ricorso per riassunzione una copia del suddetto ricorso (allegato 10 del fascicolo di primo grado);
- a pagina 4 del ricorso per riassunzione innanzi al T.a.r. per la IC afferma, nuovamente, di aver dedotto innanzi al Tribunale civile, nell’atto di citazione, che: “ Avverso tale variante [ossia, la variante approvata con la delibera del consiglio comunale n. 159 del 20.12.2002] e tutti gli atti connessi e presupposti la US SA ha prodotto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (doc.9, il cui contenuto deve ritenersi parte integrante della presente citazione) chiedendone l’annullamento perché la ridefinizione della zona F1 ha reso non più utilizzabile la “cubatura residua”, spettante alla Società in virtù dei pregressi accordi con l’Amministrazione Comunale ”.
L’avvenuta proposizione e pendenza dell’impugnazione del provvedimento urbanistico presupposto al dedotto inadempimento costituiva, dunque, oggetto del thema decidendum di cui la parte era informata per averli introdotti nel processo.
7.5. La circostanza che il T.a.r. “ ha autonomamente ricercato il suddetto parere, ponendolo poi a fondamento della propria decisione, senza peraltro avvisare di tale circostanza la DI US la quale, quindi, non ha potuto controdedurre o difendersi su quanto ivi affermato, con una evidente violazione del diritto al contraddittorio ”, non costituisce una lesione del diritto di difesa della società appellante per due concorrenti ragioni.
7.5.1. In primo luogo, in quanto la pendenza dell’impugnazione straordinaria era fatto noto alle parti e dedotto nel giudizio, mentre l’avvenuta pubblicazione del parere costituisce un fatto “pubblico” di cui chiunque può avere contezza. Infatti, a differenza che nel precedente regime giuridico (art. 56 del r.d. n. 444/1942), l’art. 15 della legge n. 205/2000, rubricato “ Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato ”, ha disposto che i pareri “ I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore ”.
7.5.2. In secondo luogo, in quanto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario (in disparte ogni considerazione sulla sua pubblicità ai sensi dell’art. 15 legge n. 205/2000) non è stato richiamato in ragione della sua valenza decisoria sulla legittimità della variante al p.r.g., come afferma l’appellante, ma per le motivazioni concretamente espresse che il Collegio di primo grado ha fatto proprie e ha posto a fondamento della sua decisione.
Queste motivazioni attengono a fatti interamente dedotti dalle parti non soltanto in sede di ricorso straordinario, ma anche nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice ordinario e poi riassunto innanzi al T.a.r..
Con il rinvio al contenuto del parere decisorio, il Tribunale amministrativo ha infatti soltanto voluto rimarcare che, successivamente all’accordo intercorso tra le parti in data 30 giugno 1992, qualificato come “ transazione ”, si è sottoscritto un ulteriore accordo, datato 16 febbraio 1996 e qualificato come “ convenzione accessiva a piano di lottizzazione ”, che avrebbe fatto venire meno ogni pretesa della società sulla realizzazione della cubatura residua. In ragione di questo successivo accordo, pertanto, la società appellante non potrebbe più dolersi dell’impossibilità di realizzare ulteriori manufatti sfruttando questa capacità edilizia.
Tale circostanza è testualmente evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata che evidenzia di condividere l’“ ordito argomentativo ” del parere e di non volersene discostare.
7.6. Non può dunque predicarsi alcuna lesione del diritto di difesa e la sussistenza di alcuna decisione “a sorpresa” in quanto i fatti sui cui il T.a.r. si è pronunciato risultano integralmente dedotti in giudizio, il parere decisorio del Consiglio di Stato costituisce un atto pubblico liberamente consultabile e conoscibile, e le considerazioni espresse in quel parere (n. 5000/2011, affare n. 2891/2011, adunanza 31 agosto 2011) risultano richiamate soltanto come spunto argomentativo e per la loro autorevolezza condivisa dal T.a.r., e non in ragione di una loro intrinseca efficacia giuridica “alla stregua di” un giudicato.
8. Può procedersi all’esame congiunto della seconda censura del primo motivo e del secondo motivo di appello.
Con la seconda censura articolata nel primo motivo (da pagina 11 a pagina 13), la società deduce che il decreto decisorio e il correlato parere si sarebbero pronunciati sulla legittimità della pianificazione comunale che ha vanificato la cubatura residua della società senza però impingere sulla questione risarcitoria.
Si rimarca che sarebbe comunque “… pacifica l’ammissibilità dell’azione risarcitoria avverso un comportamento illegittimo della P.A., anche in presenza di atti amministrativi legittimi ”.
Con il secondo motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza del T.a.r. che ha respinto la “ domanda di restituzione e di risarcimento dei danni derivati dalla dedotta inosservanza, da parte del Comune di Potenza, degli obblighi convenzionali assunti con l’atto di transazione del 30.06.1992 e ribaditi con la successiva convenzione di lottizzazione del 15.02.1996 ”.
Si evidenzia che il T.a.r. non avrebbe tenuto conto di un ulteriore accordo intervenuto tra le parti (rogito per notaio Adele De Bonis Cristalli del 21 giugno 2004, regolarmente trascritto il 09 luglio 2004) nel quale, all’art. 11, si è dato atto che: “ Come già precisato negli atti di “transazione” e di “convenzione urbanistica”, tutti i trasferimenti con gli stessi effettuati in favore del Comune di Potenza, come quelli di cui al presente atto, vengono consentiti dalla società MA NC, OC, DO e OC – Società in accomandita semplice”, con riserva a suo favore di tutta la cubatura edificabile ”.
Si rimarca, pertanto, che la società è titolare del diritto di sfruttare l’intera cubatura e che la condotta del Comune di Potenza risulta inadempiente.
Si evidenzia che “ Da tutto quanto esposto, perciò, dovrà derivare l’espressa dichiarazione di risoluzione degli accordi transattivi intercorsi tra le parti a causa del grave inadempimento del Comune di Potenza ”.
La società deduce, inoltre, anche la nullità totale o parziale dell’accordo del 1992 e della convenzione del 1996, facendo discendere da tale declaratoria o da quella di risoluzione per inadempimento, l’obbligo di restituzione dei suoli trasferiti dalla società al Comune.
8.1. La seconda censura contenuta nel primo motivo di appello e le censure del secondo motivo di appello possono essere esaminate congiuntamente per la sostanziale connessione delle doglianze ivi articolate.
8.2. Le censure in questione sono da respingere.
8.3. Il Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla società, specialmente nella seconda censura del primo motivo di appello, le ragioni per le quali viene escluso l’inadempimento comunale sono chiaramente evincibili dalla motivazione della sentenza del T.a.r. e non vengono fatte coincidere con la legittimità della variante al p.r.g. approvata nell’anno 2002 o su un preteso “ effetto vincolante nel diverso giudizio, dinanzi al giudice ordinario ” del provvedimento amministrativo impugnato ( scilicet , la delibera del consiglio comunale n. 159 del 20 dicembre 2002, di approvazione della variante al p.r.g.) o nel “giudicato esterno eccepito” (cfr., pag. 12), bensì nella “duplice” circostanza che:
i. la convenzione del 1996 ha superato i contenuti della transazione del 1992 e costituisce l’esclusiva fonte di regolazione dell’odierna vicenda “ con l’evidente conseguenza che i ricorrenti hanno utilizzato la cubatura disponibile (secondo la prospettazione eseguiti mc. 30.893 con un residuo di mc. 9.457 rivenienti però dalla transazione), che la convenzione stessa è scaduta il 16.2.2001 per cui gli odierni deducenti non possono qui venire contro il fatto proprio di non avere nel frattempo sfruttato totalmente la reale volumetria consentita nel limite autorizzato (mc. 32.230) ”,
ii. “ il Comune si era riservata la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio addirittura in vigenza di convenzione ove fossero intervenute particolari e comprovati motivi di interesse pubblico, circostanze limitative queste ora non più sussistenti una volta decaduta la richiamata convenzione ”.
8.4. Tali statuizioni non risultano adeguatamente censurate con le doglianze in esame, discendendo, pertanto, la necessaria reiezione dei motivi di appello in esame.
8.5. Non infirma la motivazione della sentenza di primo grado la deduzione, sviluppata nel secondo motivo di appello, nel quale, in palese violazione dell’art. 104 c.p.a., l’appellante amplia il thema decidendum introducendo un argomento non allegato nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, innanzi al T.a.r., ossia l’esistenza di un ulteriore accordo che disciplinerebbe i rapporti con il Comune di Potenza e che avrebbe salvaguardato i residui diritti edificatori della società nei confronti dell’ente, ponendoli al riparo dai sopravvenuti mutamenti urbanistici.
8.6. Parimenti, inammissibili sono le allegazioni con le quali la parte domanda la declaratoria di risoluzione, annullabilità e nullità della “transazione” del 30 giugno 1992 e della convenzione stipulata il 15 febbraio 1996, ribadite nel petitum dell’appello.
Tali deduzioni, infatti, violano l’art. 101 c.p.a. che impone la formulazione di specifici motivi di appello.
8.6.1. La parte giustifica le domande di scioglimento, annullamento e declaratoria di nullità degli accordi intercorsi con il Comune, muovendo dal presupposto inadempimento dell’ente, ma non si confronta, a tale riguardo, con la motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui non sarebbe imputabile alcun inadempimento al Comune, in quanto la convenzione urbanistica del 1996 avrebbe superato le pattuizioni della transazione del 1992, e perciò non sussisterebbe alcuna volumetria residua pari a 9.457 mc da realizzare, mentre sarebbe stata l’impresa a realizzare soltanto parte della volumetria, dando attuazione alla convenzione del 1996 nei limiti di 30.893 mc e non sfruttando neppure “ totalmente la reale volumetria consentita nel limite autorizzato (mc. 32.230) ”.
8.6.2. Ancora, l’impugnazione della società non si confronta sull’ulteriore statuizioni reiettiva espressa dal T.a.r. che esclude la sussistenza dell’inadempimento dell’ente locale, in ragione dell’art. 21 della convenzione di lottizzazione del 16 febbraio 1996, ove si dispone che “ Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della presente convenzione ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico ”.
Rispetto a tale statuizione del giudice di primo grado, nessuna critica viene proposta con l’appello, se non quella della sussistenza di un successivo accordo intercorso fra le parti nell’anno 2004, giudicata però inammissibile per le motivazioni esposte in precedenza.
9. Con il terzo motivo di appello, la società impugna la sentenza che risulterebbe errata ed infondata nella parte in cui ha respinto le domande di risarcimento ex art. 2043 c.c. e di dichiarazione di nullità totale o parziale della transazione, con i conseguenti effetti restitutori.
Quanto alla prima domanda, l’appellante deduce che la motivazione della sentenza, ricalcata da quella del parere reso nell’ambito del ricorso straordinario sarebbe errata in quanto “… il Comune di Potenza ha sicuramente mantenuto un comportamento illecito.
La ditta appellante, infatti, non avrebbe avuto alcun interesse a cedere gratuitamente i suoi terreni, illegittimamente occupati, se non a fronte della possibilità di edificare l’intera cubatura derivante dai suoli di sua proprietà, inclusi quelli ceduti.
Non avendo potuto, però, utilizzare l’intera cubatura per via dell’inadempimento del Comune, che non ha garantito il mantenimento dei diritti edificatori, ma anzi li ha espressamente cancellati, è palese la responsabilità risarcitoria gravante sull’Amministrazione comunale per il danno arrecato alla DI ricorrente, eventualmente anche in virtù del generale principio del “neminem laedere”, (art. 2043 e segg. c.c.), pur se in conseguenza di un atto legittimo (quale è la variante edilizia approvata nelle more) dal quale sia comunque derivata la illiceità del comportamento della P.A. ”.
Quanto alla seconda domanda, l’appellante afferma, insistendo sulla nullità per difetto di causa della stipulazione del 1992, che: “ Nessun indubbio vantaggio ha ottenuto la Società ricorrente dall’atto di transazione di che trattasi perché la “larga parte della volumetria”, (peraltro era solo quella rinveniente dalle particelle in precedenza indicate), non è stata affatto conservata dall’appellante, visto che il Comune l’ha volontariamente cancellata con l’adozione della variante urbanistica.
D’altra parte se il Comune avesse continuato il procedimento espropriativo, la Società avrebbe quantomeno dovuto ricevere l’indennizzo per la perdita dei terreni ablati.
In sostanza, con un mero artifizio dolosamente costruito, il Comune di Potenza si è impossessato dei suoli privati, senza versare nessun importo e/o indennizzo e tanto in palese violazione dell’art. 42 della Costituzione.
Errata è infine anche l’affermazione secondo cui la circostanza della mancata realizzazione della cubatura non possa considerarsi quale causa di nullità parziale dell’atto di transazione perché afferente alla fase esecutiva e non genetica .”.
9.1. Il terzo motivo di appello è inammissibile.
9.2. L’art. 101 del d.lgs. n. 104/2010 va interpretato nel senso che l’atto di appello, a pena di inammissibilità, deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, trattandosi non di un novum iudicium bensì di una revisio prioris instantiae : a tal fine, pur non richiedendosi l’impiego di formule sacramentali, si esige comunque che l’appellante soddisfi l’onere specifico, che la norma pone a suo carico, di contestare l’iter argomentativo della sentenza gravata, che ponga il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere diversamente (Cons. giust. amm. Reg. Sic., sez. giur., 21 febbraio 2024, n. 116).
La parte non può limitarsi, dunque, a riproporre i medesimi motivi di ricorso già valutati in primo grado oppure ad individuare i capi della sentenza che ritiene erronei e, poi, a riproporre, sia pure con differente formulazione, quelle doglianze che hanno ad oggetto il solo provvedimento gravato in primo grado.
Un simile modus operandi trasforma, infatti, il giudizio di appello innanzi a questo Consiglio in un novum judicium , piuttosto che in una revisio prioris istantiae , nel quale il thema decidendum rimane perfettamente immutato, come se la sentenza di primo grado non fosse mai stata pronunciata (Cons. Stato, sez. IV, 16 dicembre 2021 n. 2698; sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8029; sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1308).
9.3. Con la sentenza impugnata, il T.a.r.:
i. ha accertato che la condotta comunale non sarebbe “ qualificabile - per le stesse ragioni dianzi esposte - in termini di illiceità ”;
ii. ha escluso la nullità, totale o parziale, della transazione riconoscendo, da un lato, che questo accordo è stato superato dalla successiva convenzione di lottizzazione, affermando, su altro versante, la sussistenza dell’elemento causale nella transazione precedentemente stipulata e rilevando, infine, che la mancata realizzazione della residua cubatura costituirebbe una “ circostanza (peraltro, non patologica) che, comunque, afferisce alla fase esecutiva della pattuizione (di cui concorre ad integrare il sinallagma) e non già a quella genetica ”.
9.3.1. Quanto alla reiezione della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., la società non si confronta con le argomentazioni in base alle quali il T.a.r. ha escluso l’illiceità della condotta comunale e si limita a riproporre le doglianze già respinte in primo grado, adoperando finanche la medesima formulazione letterale (cfr. le pagine 19 e 20 dell’appello con la pagina 13 del ricorso in riassunzione).
9.3.2. Analoghe considerazioni valgono a respingere anche la doglianza relativa alla domanda di nullità per difetto di causa.
Ad ogni modo, le doglianze relative al mancato accertamento della nullità sono infondate perché, come già evidenziato il T.a.r., i profili relativi alla fase esecutiva di un accordo non possono in alcun modo rilevare ai fini dell’accertamento dell’insussistenza del requisito causale, che va apprezzato con riferimento al momento genetico dell’accordo intercorso tra le parti.
10. Con il quarto motivo di appello, la società quantifica i danni subiti e domanda l’acquisizione della consulenza tecnica esperita innanzi al Tribunale civile di Potenza quale fonte di prova della loro quantificazione.
10.1. Il quarto motivo di appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10.2. La reiezione dei precedenti motivi di appello, con i quali la società ha riproposto le deduzioni circa la sussistenza del diritto al risarcimento del danno fanno venire meno l’interesse alla disamina e alla decisione del motivo con cui la società quantifica il pregiudizio economico asseritamente subito.
11. Con il quinto motivo di appello, la società si duole delle spese di lite che è stata condannata a pagare dalla Corte d’Appello di Potenza, evidenziando di aver proposto ricorso per Cassazione.
11.1. Il motivo di appello è inammissibile.
11.2. Con la doglianza articolata nel presente motivo di appello, la società si duole della condanna alle spese pronunciata dalla Corte di appello di Potenza.
In disparte ogni considerazione circa l’insussistenza della giurisdizione di questo Consiglio a conoscere circa questa statuizione, si evidenzia che, con il motivo in esame, non viene formulata alcuna specifica censura sottoposta a questo Collegio.
12. In definitiva, in considerazione delle motivazioni suesposte, l’appello va respinto.
13. In considerazione della mancata costituzione del Comune di Potenza, non si procede alla regolamentazione delle spese del giudizio nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 8366/2022, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
NC Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | NC Neri |
IL SEGRETARIO