Art. 18.
Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo articolo 29, alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. L 1765 e della legge 20 febbraio 1950, n. 64 , in corso di godimento a tali date.
Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , o dell' articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 , sono riliquidati nelle nuove misure rispettamente indicate nei precedenti articoli 5 e 12.
Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo articolo 29, alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. L 1765 e della legge 20 febbraio 1950, n. 64 , in corso di godimento a tali date.
Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , o dell' articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 , sono riliquidati nelle nuove misure rispettamente indicate nei precedenti articoli 5 e 12.