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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24470/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Franciscono Erika, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SANTENA il 25/07/1981. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio è nata una figlia: maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, venga ceduta, ognuno per la propria quota di proprietà, alla figlia ed al di lei marito, , i Per_2 Persona_3 quali si accolleranno altresì il mutuo residuo. Sino al momento dell'alienazione – con qualunque modalità essa avverrà – il mutuo ancora gravante sull'immobile verrà onorato dal signor Parte_1
DÀ ATTO che il signor dichiara di restare intestatario del contratto di locazione per l'immobile ove Pt_1 risiede in Cambiano alla Via Gaude n. 17 provvedendo al pagamento del canone.
DÀ ATTO che la signora dichiara, in seguito a multipli ricoveri dovuti ad una forte depressione, CP_1 grazie all'attivazione da parte dell'ASL territorialmente competente, di trasferirsi in un appartamento famiglia, in corso di individuazione. La signora è, difatti, in attesa di approvazione del progetto che la riguarda che prevede, oltre al resto, l'indicazione della data utile per l'effettivo trasferimento. Sino a tale momento resterà presso ricoverata presso la struttura “Villa di Salute” di Trofarello.
DISPONE che il signor a titolo di contribuzione per il mantenimento della moglie, in Parte_1 un'ottica assistenziale e perequativa, versi alla stessa, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00. Somma che non sarà soggetta ad aumento ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Opel Corsa, targata GG513CP, immatricolata nel 2021, già intestata al signor resti nella disponibilità del medesimo. Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24470/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Franciscono Erika, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SANTENA il 25/07/1981. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio è nata una figlia: maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, venga ceduta, ognuno per la propria quota di proprietà, alla figlia ed al di lei marito, , i Per_2 Persona_3 quali si accolleranno altresì il mutuo residuo. Sino al momento dell'alienazione – con qualunque modalità essa avverrà – il mutuo ancora gravante sull'immobile verrà onorato dal signor Parte_1
DÀ ATTO che il signor dichiara di restare intestatario del contratto di locazione per l'immobile ove Pt_1 risiede in Cambiano alla Via Gaude n. 17 provvedendo al pagamento del canone.
DÀ ATTO che la signora dichiara, in seguito a multipli ricoveri dovuti ad una forte depressione, CP_1 grazie all'attivazione da parte dell'ASL territorialmente competente, di trasferirsi in un appartamento famiglia, in corso di individuazione. La signora è, difatti, in attesa di approvazione del progetto che la riguarda che prevede, oltre al resto, l'indicazione della data utile per l'effettivo trasferimento. Sino a tale momento resterà presso ricoverata presso la struttura “Villa di Salute” di Trofarello.
DISPONE che il signor a titolo di contribuzione per il mantenimento della moglie, in Parte_1 un'ottica assistenziale e perequativa, versi alla stessa, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00. Somma che non sarà soggetta ad aumento ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Opel Corsa, targata GG513CP, immatricolata nel 2021, già intestata al signor resti nella disponibilità del medesimo. Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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