Articolo 1037 del Codice civile
Articolo 1036Articolo 1038
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19 aprile 1942
Art. 1037.

(Condizioni per la costituzione della servitu').

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che puo' disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima e' sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e' il piu' conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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